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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/09/2025, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 2189 / 2019 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 06.02.2025,
tra
(p.iva ), in persona le legale rappr.te pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Gianluca Fuccillo, elett.te dom.ta come in atti, attore/opponente contro
(p.iva ), in persona le legale rappr.te pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Cesare e Alfonso Pisanzio, elett.te dom.ta come in atti, convenuto/opposto
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e
Pagina 1 discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice giudicare secundum alligata et probata.
Non essendovi eccezioni preliminari di rito la domanda dovrà essere esaminata nel merito.
La domanda è infondata e non provata e pertanto va rigettata.
Tale domanda ad avviso di questo Giudice non può essere accolta dal momento che dalla documentazione depositata ed acquisita agli atti di causa, risultano provati non solo i rapporti commerciali tra le parti ovvero la compravendita di asfalto ma risulta effettuata anche la materiale consegna del prodotto compravenduto.
Ciò posto, va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, è risultato comprovato che tra la parte opposta soc. e l'opponente sussistesse CP_1 Parte_1 all'epoca dei fatti in contestazione un rapporto commerciale ed in particolare un rapporto di fornitura e che la merce sia stata effettivamente consegnata a favore della opponente, come peraltro riconosciuto dalla stessa nell'atto di opposizione (v. pag. 3 riga 26 esistevano rapporti commerciali ….. e riga 29 ….. ricevuta la merce) di cui le fatture pure depositate in atti e poste a base del decreto ingiuntivo opposto.
Ritenuto che le forniture sono state effettuate dalla soc. odierna opposta, CP_1 risultando provato dai documenti allegati, l'onere, ai sensi dell'art. 2967 c.c., di
Pagina 2 dimostrare i fatti estintivi e modificativi del credito azionato con il decreto ingiuntivo grava sulla parte opponente.
Passando all'esame della domanda va evidenziato che l'opponente non ha mai sollevato alcuna contestazione sia in ordine alle forniture che ai prezzi applicati prima della notifica del decreto.
Parte opponente si è limitata a contestare le fatture poste a base dell'ingiunzione. Su tale punto la Cassazione Civile II sez. con sentenza n. 3581/2024 ha precisato l'efficacia dimostrativa da riconoscersi alle fatture commerciali in merito alla esistenza del corrispondente contratto tra l'emittente ed il destinatario. Ed in particolare è stato ribadito il principio secondo cui, sebbene la fattura commerciale, in quanto atto formato unilateralmente dall'asserito creditore, non ha di sé valore di piena prova circa l'esistenza del credito e, ancor meno, del contratto ad essa sotteso, essa è elevata al rango di prova piena dei predetti fatti e non già di mero indizio, allorchè il debitore non abbia provveduto a contestarla
(anche in via stragiudiziale), rendendo così controversa la sussistenza del debito e/o del rapporto obbligatorio ed abbia, altresì provveduto alla relativa annotazione nelle proprie scritture contabili (ex. multis Cass 12.01.2016 n. 299).
In particolare, in relazione a tale ultimo profilo, va osservato che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili del destinatario possiede, per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass 18.02.2005 n. 3382) natura confessoria ex art 2720 c.c. si tratta, infatti, di un atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di effetti giuridici sfavorevoli al dichiarante, la cui efficacia dimostrativa non può che poggiare sulla regola di comune esperienza secondo cui nessuno dichiarerebbe fatti a sé sfavorevoli se questi non fossero rispondenti al vero.
La domanda pertanto è rimasta del tutto sprovvista di prova in ordine all'esatto adempimento ovvero al pagamento degli importi richiesti.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente
Pagina 3 la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice On. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla contro la soc nel procedimento n. Parte_1 CP_1
2189/2019 di R.G , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto il decreto ingiuntivo n. 289/2019 reso il 18.02.2019 dal
Tribunale di Nocera Inferiore.
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore della soc. che liquida complessivamente in € 1.701,00 per compenso CP_1 professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a
€ 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, e decisoria), oltre spese generali 15%
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 02/09/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa segnata al n. 2189 / 2019 di RG riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 06.02.2025,
tra
(p.iva ), in persona le legale rappr.te pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Gianluca Fuccillo, elett.te dom.ta come in atti, attore/opponente contro
(p.iva ), in persona le legale rappr.te pro tempore, CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Cesare e Alfonso Pisanzio, elett.te dom.ta come in atti, convenuto/opposto
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art.45, comma 17 della legge 18 giugno 2009, n°
69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 c.p.c., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e
Pagina 1 discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies c.p.c.,
Cass. N° 22409/06).
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice giudicare secundum alligata et probata.
Non essendovi eccezioni preliminari di rito la domanda dovrà essere esaminata nel merito.
La domanda è infondata e non provata e pertanto va rigettata.
Tale domanda ad avviso di questo Giudice non può essere accolta dal momento che dalla documentazione depositata ed acquisita agli atti di causa, risultano provati non solo i rapporti commerciali tra le parti ovvero la compravendita di asfalto ma risulta effettuata anche la materiale consegna del prodotto compravenduto.
Ciò posto, va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del 17/11/2003).
Nel caso di specie, quindi, dall'istruttoria espletata, è risultato comprovato che tra la parte opposta soc. e l'opponente sussistesse CP_1 Parte_1 all'epoca dei fatti in contestazione un rapporto commerciale ed in particolare un rapporto di fornitura e che la merce sia stata effettivamente consegnata a favore della opponente, come peraltro riconosciuto dalla stessa nell'atto di opposizione (v. pag. 3 riga 26 esistevano rapporti commerciali ….. e riga 29 ….. ricevuta la merce) di cui le fatture pure depositate in atti e poste a base del decreto ingiuntivo opposto.
Ritenuto che le forniture sono state effettuate dalla soc. odierna opposta, CP_1 risultando provato dai documenti allegati, l'onere, ai sensi dell'art. 2967 c.c., di
Pagina 2 dimostrare i fatti estintivi e modificativi del credito azionato con il decreto ingiuntivo grava sulla parte opponente.
Passando all'esame della domanda va evidenziato che l'opponente non ha mai sollevato alcuna contestazione sia in ordine alle forniture che ai prezzi applicati prima della notifica del decreto.
Parte opponente si è limitata a contestare le fatture poste a base dell'ingiunzione. Su tale punto la Cassazione Civile II sez. con sentenza n. 3581/2024 ha precisato l'efficacia dimostrativa da riconoscersi alle fatture commerciali in merito alla esistenza del corrispondente contratto tra l'emittente ed il destinatario. Ed in particolare è stato ribadito il principio secondo cui, sebbene la fattura commerciale, in quanto atto formato unilateralmente dall'asserito creditore, non ha di sé valore di piena prova circa l'esistenza del credito e, ancor meno, del contratto ad essa sotteso, essa è elevata al rango di prova piena dei predetti fatti e non già di mero indizio, allorchè il debitore non abbia provveduto a contestarla
(anche in via stragiudiziale), rendendo così controversa la sussistenza del debito e/o del rapporto obbligatorio ed abbia, altresì provveduto alla relativa annotazione nelle proprie scritture contabili (ex. multis Cass 12.01.2016 n. 299).
In particolare, in relazione a tale ultimo profilo, va osservato che l'annotazione della fattura nelle scritture contabili del destinatario possiede, per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass 18.02.2005 n. 3382) natura confessoria ex art 2720 c.c. si tratta, infatti, di un atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di effetti giuridici sfavorevoli al dichiarante, la cui efficacia dimostrativa non può che poggiare sulla regola di comune esperienza secondo cui nessuno dichiarerebbe fatti a sé sfavorevoli se questi non fossero rispondenti al vero.
La domanda pertanto è rimasta del tutto sprovvista di prova in ordine all'esatto adempimento ovvero al pagamento degli importi richiesti.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente
Pagina 3 la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P. Q. M.
il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica e nella persona del
Giudice On. dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla contro la soc nel procedimento n. Parte_1 CP_1
2189/2019 di R.G , ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Conferma il decreto il decreto ingiuntivo n. 289/2019 reso il 18.02.2019 dal
Tribunale di Nocera Inferiore.
3. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio in favore della soc. che liquida complessivamente in € 1.701,00 per compenso CP_1 professionale ex D.M. n. 55/2014 (valore minimo per scaglione di riferimento fino a
€ 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, e decisoria), oltre spese generali 15%
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 02/09/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
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