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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/10/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 74/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) tutti elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3
domiciliati in Napoli al Corso Garibaldi n. 32 presso lo studio dell'avv. Aniello Beneduce (C.F.
) dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura ad litem in atti CodiceFiscale_4
- OPPONENTI contro società con socio Controparte_1
unico con sede in Roma, Viale America, n. 351, (C.F. P. IVA Controparte_2 P.IVA_1
Contr
, quale mandataria e gestore, in del Fondo pubblico di garanzia in favore delle P.IVA_2
PMI di cui alla L. n. 662/1996, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Nicola de Luca
( ), con studio in Roma, Via dei Cerchi, 45, presso il quale è CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti
- OPPOSTA
pagina 1 di 14 e
(C.F. e Partita IVA n. , Controparte_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Catino (C.F. ) con studio in C.F._6
Torre del GR (NA) alla via Salvator Noto n. 32, presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti
- OPPOSTA
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Sepe (C.F. Controparte_5 P.IVA_4
), con studio in Napoli alla Via Del Parco Margherita, 24, presso il quale è CodiceFiscale_7
elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti
- CHIAMATA IN CAUSA
e
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_6 P.IVA_5
dall'avv. Carmine Liguori (C.F. con studio in Napoli alla via M. Cervantes C.F._8
55/5, presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti
- CHIAMATA IN CAUSA
nonché
(C.F. , e per essa, in forza di procura speciale rilasciata dalla Controparte_7 P.IVA_6
società la procuratrice mandataria (C.F. Controparte_8 CP_9
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Malizia del Foro di Roma, (C.F. P.IVA_7
) con studio in Roma in Via Vittorio Veneto n. 108 giusta, presso il quale C.F._9
è elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti
- TR IA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.; revoca finanziamento imprese;
surroga.
Conclusioni: in atti.
pagina 2 di 14 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 28.12.2022, Parte_3
e convenivano in giudizio l' Parte_1 Parte_2 Controparte_4
Contro e la (d'ora in poi per brevità “ ) Controparte_10
per chiedere l'annullamento delle cartelle di pagamento “n. 071 2022 01040175 11 002 emessa nei confronti d n. 071 2022 01040175 11 003 emessa nei confronti d Parte_3 [...]
, n. 071 2022 01040175 11 004 emessa nei confronti di con le quali Pt_2 Parte_1
veniva ingiunto rispettivamente il pagamento della somma di € 230.506,58, a titolo di recupero delle agevolazioni di cui alla L. n. 662/1996 a seguito dell'escussione della garanzia prestata dal
Fondo di Garanzia per le piccole-medie imprese da parte delle Banche finanziatrici (
[...]
e , a cui la garante si era surrogata nella riscossione del credito. Controparte_6 CP_5
Le cartelle di pagamento opposte attengono al ruolo n. 2022/009090 (pos n. 530088) collegato al contratto di finanziamento a medio lungo termine con ammortamento graduale del capitale” concesso dalla alla assistito dalla Controparte_6 Parte_4
garanzia del Fondo di Garanzia ex lege 662/1996 e dalla fideiussione specifica prestata da
[...]
e , e al ruolo n. 2022/008987 Per_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
(pos. n. 9786667) collegato al contratto di apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa sul rapporto di c/c n. 103303828 di euro 50.000,00 concesso dalla in data Controparte_5
28 giugno 2019, alla garantito dal Fondo di Garanzia L. 662/96 e garantito, altresì, Parte_4
dalla fideiussione omnibus prestata da , , e Persona_1 Parte_2 Parte_1
sottoscritta con scrittura datata 12 luglio 2017. Parte_3 Parte_5
Gli opponenti eccepivano in primo luogo: - la natura privatistica del credito chirografo vantato dalla esclusione della Controparte_1
natura privilegiata del credito in forza dell'art. 9 del d. lgs 123/1998; - la carenza di valido titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'iscrizione a ruolo esattoriale – violazione dell'art. 21 del d.lgs.
46/1999 - nullità e/o inefficacia e/o illegittimità della cartella di pagamento dall' Controparte_4
; la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 co. 2 lettera a) della legge 287/1990
[...]
– pendenza dei giudizi per entrambe le posizioni dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa (per il credito surrogato da il Tribunale delle imprese di Controparte_6
Napoli– per il credito surrogato da il Tribunale delle imprese di Roma). Sia il contratto CP_5
pagina 3 di 14 di fideiussione della del 2 dicembre 2015 che il contratto Controparte_6
di fideiussione omnibus del 12 luglio 2017 risultano conformi allo schema Controparte_5
contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione “a garanzia delle operazioni bancarie” (cd. fideiussione omnibus) ed, in quanto tali, sono in contrasto con il principio posto dall'art. 2 co. 2 della lettera a) della legge 287/90 e con le Direttive di cui al provvedimento Banca d'Italia n.
55/2005 ed in violazione dell'art. 101 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea);
- la decadenza del creditore dall'obbligazione fidejussoria ex art. 1957 c.c.. Il soggetto gestore del fondo MCC, erogando la garanzia, si è surrogato, ai sensi dell'art. 1203 c.c., nella medesima posizione della Banca erogatrice, acquisendone il medesimo diritto e che, dunque, è possibile sollevare, nei confronti del creditore in surroga, le medesime eccezioni sollevabili nei confronti dei creditori originari ed Pertanto per Controparte_6 Controparte_5
entrambe le posizioni eccepivano la nullità della garanzia rilasciata a suo tempo a Controparte_5
e siccome redatta in conformità allo schema ABI;
e, Controparte_6
poiché questa illegittimamente derogava all'art. 1957 c.c. (che impone di agire tempestivamente verso il debitore principale per poter conservare la garanzia), si sarebbe altresì determinata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c..
Concludevano chiedendo: “in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento impugnate aventi tutte l'importo di euro 230.506,58 emesse dalla
[...]
Contro
per conto del nei confronti dei responsabili in solido in qualità Controparte_4
di coobbligat;
in via principale accertare e Parte_3 Parte_1 Parte_2
Contro dichiarare la natura chirografaria del credito vantato dal a titolo di surroga e, per l'effetto, dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o comunque l'inopponibilità, agli esponenti, per l'assenza, in violazione dell'art. 21 del D.Lgs. 46/1999, di valido titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'iscrizione a ruolo;
accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o comunque l'inopponibilità agli esponent , Parte_3 Parte_1 Parte_2
del titolo esecutivo e/o del ruolo e della procedura di riscossione su di esse fondate, e/o comunque Contro accertare e dichiarare che non sussiste il diritto de per il tramite dell Controparte_12
, ad iniziare e/o procedere all'esecuzione forzata nei confronti degli esponenti in virtù
[...]
del ruolo e delle cartelle esattoriali oggetto dell' opposizione e, comunque, per il credito con la stessa azionato, con conseguenziale carenza assoluta di potere in capo all Controparte_12
ad agire in via esecutiva per la riscossione della cartella esattoriale;
prendere atto della
[...]
pagina 4 di 14 Contro proposta eccezione di nullità – volta a paralizzare la pretesa creditoria avanzata dal per il tramite dell della fideiussione specific Controparte_4 Controparte_6
del 2 dicembre 2015 e della fideiussione omnibus del 12 luglio
[...] Controparte_5
2017, entrambe sottoscritte da , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Pt_1
in quanto integranti gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art.
[...]
2, comma 2, lett. a), della l. 10 ottobre 1990, n. 287 e dall'art. 101 TFUE (Trattato sul Contro Funzionamento dell'Unione Europea); accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza del dall'agire nei confronti dei fideiussor per Parte_3 Parte_1 Parte_2
il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 c.c., con conseguenziale declaratoria di Contro insussistenza di un diritto del per il tramite della , ad Controparte_12
iniziare e/o procedere all'esecuzione forzata nei confronti degli esponenti in virtù del ruolo e delle cartelle di pagamento;
in caso di esecuzione già iniziata adottare ogni più opportuno provvedimento per la completa rimozione degli atti esecutivi;
in ogni caso dichiarare non ripetibili gli oneri di riscossione delle cartelle di pagamento oggetto dell' opposizione, tutte emesse dalla per conto del MCC, nei confronti dei coobbligati in solido Controparte_4
Contro e;
condannare e Parte_3 Parte_1 Parte_2
[...]
, in via esclusiva e/o solidale tra loro, alla rifusione delle spese e competenze Controparte_12
del procedimento, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
In data 24.03.2023 si costituiva l' (per brevità Controparte_4 CP_13
evidenziando che le eccezioni avanzate e le argomentazioni poste a sostegno della tesi difensiva degli opponenti attengono ad una fase antecedente alla consegna del ruolo all'Agente della
Riscossione: tali sono le eccezioni relative alla nullità delle fideiussioni prestate, alla decadenza ex Contro art. 1957 c.c. in cui sarebbe incorsa la e parimenti quelle relative alla mancata precostituzione di un titolo esecutivo prima di procedere alla riscossione a mezzo ruolo. L'Agente della Riscossione è estraneo al rapporto tra il soggetto che forma il ruolo (l'ente/soggetto impositore), unico titolare del credito, ed il destinatario della pretesa, in ragione della scissione che esiste, nel vigente sistema di riscossione a mezzo ruolo, tra il titolare della pretesa (l'ente/soggetto impositore) e chi (l'Agente della Riscossione) agisce in via esecutiva per il recupero del credito sulla scorta dei ruoli formati e trasmessi dal primo. Pertanto deve essere tenuta immune da CP_13
ogni responsabilità e da ogni pagamento delle spese di lite, atteso che la sua condotta è stata assolutamente legittima essendosi limitata ad eseguire i compiti istituzionalmente assegnati. pagina 5 di 14 Concludeva rimettendosi al Tribunale in ordine alla richiesta di sospensione e nel merito, in caso anche di parziale accoglimento della domanda derivante da errori nella fase di formazione del
Contro ruolo, quest'ultimi sono addebitabili esclusivamente al soggetto impositore non essendo in tal caso attribuibile alcuna responsabilità; chiedeva la compensazione delle spese di lite nei confronti dell' in via subordinata, la condanna dell'Ente impositore a manlevarla da CP_13
qualsiasi conseguenza per essa pregiudizievole, ivi compresa quella relative ad una eventuale condanna alle spese di lite, in ragione della esclusiva responsabilità del soggetto che ha formato il ruolo.
In data 30.03.2023 si costituiva la Controparte_14
con comparsa e contestuale richiesta di differimento termini per la chiamata di terzo ex art. 269
c.p.c eccependo in particolare, la natura pubblicistica del credito vantato e la legittimità della riscossione attivata. Il credito non origina da un rapporto di natura privatistica, bensì di natura pubblicistica e l'iscrizione a ruolo non necessita della formazione di un titolo avente efficacia esecutiva. Nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex lege 662/1996 devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di
Contro finanziamento, da quello riguardante il – in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI
- l'impresa beneficiaria ed i fideiussori fondato, invece, sulla garanzia prevista dalla legge n.
662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n.
18456. Quest'ultimo rapporto ha certamente natura pubblicistica, trovando ogni segmento di tale rapporto la propria regolamentazione nella legge e ciò anche alla luce della funzione (anch'essa pubblica) svolta dalla garanzia. Concludeva chiedendo: “in via preliminare, a norma degli artt. 106
e 269 c.p.c., il differimento della data della prima udienza onde consentire la chiamata in causa di e di per essere tenuta indenne e Controparte_6 Controparte_5
manlevata da ogni spesa od onere da questa sostenuta o da sostenere per avere confidato sulla validità della garanzia;
sempre in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione del ruolo e il rigetto della domanda in quanto inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e compensi, oltre maggiorazione, IVA e CPA.”.
In data 14.11.2023 si costituiva la terza chiamata Controparte_6
la quale chiedeva e concludeva sia per il rigetto della domanda attrice che per il rigetto della pagina 6 di 14 Contro domanda di manleva proposta da In particolare con la comparsa di costituzione riferiva circa la pendenza del giudizio di n.r.g. 16079/2021 avanti al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata per le Imprese, proposto dagli odierni opponenti e avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione della nullità totale e, in subordine, parziale per violazione L. Antitrust della fideiussione specifica rilasciata per la somma di € 600.000 sottoscritta in data 2 dicembre 2015 per garantire il finanziamento chirografario di € 500.000 concesso dalla alla soc. CP_15 Pt_4
Successivamente con istanza del 06.12.2023 depositava in atti l'intervenuta pronuncia di cui
[...]
alla sentenza 10557/2023 pubbl. il 16/11/2023 del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata per le imprese, con rigetto della domanda proposta dagli odierni opponenti, e relativo certificato rilasciato dal Tribunale di Napoli in data 4.6.2024 di non proposta impugnazione. In data
17.11.2023 si costituiva anche la terza chiamata eccependo l'inammissibilità delle Controparte_5
censure di parte opponente in relazione alle fideiussioni prestate a favore della Banca, la validità di tali fideiussioni, non conformi allo schema ABI, e la mancata violazione dell'art. 1957 c.c. e la correttezza del proprio operato nella escussione della garanzia di Stato in esecuzione di un perfetto comportamento di buona fede sia nei confronti del debitore e opponenti fideiussori che nei
Contro confronti del fondo di garanzia, Gli opponenti non hanno mai rivolto contestazioni agli inviti stragiudiziali, la prima contestazione è avvenuta con l'atto di opposizione in sede giudiziale del 28.12.2022. Concludevano chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite. Infine in data 20.11.2023 si costituiva con comparsa ex art. 105 comma c.p.c.
e per essa, la procuratrice mandataria formulando intervento in Controparte_7 CP_9
adesione di già costituita in atti quale terza chiamata. Nell'ambito di Controparte_5
un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 del 1999, in forza di un contratto di cessione di crediti pro soluto ed in blocco concluso ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
130/1999 e 58 del D.lgs 385 del 1993 (T.U.B.) in data 3 maggio 2022, acquistava Controparte_7
da un portafoglio di crediti pecuniari classificati in “sofferenza” derivanti da Controparte_5
contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente, come meglio identificati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 52 del
05.05.2022. In via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione dal lato passivo del rapporto, tale che la stessa non può rispondere delle passività o delle domande restitutorie/risarcitorie rispetto a cui la legittimazione esclusiva è in capo alla cedente. è succeduta nella Controparte_7
titolarità dei crediti già di titolarità della cedente, con esclusione di ogni e qualsivoglia impegno od pagina 7 di 14 obbligo insorto, o che possa insorgere, in relazione ai crediti e che trovi la sua causa in fatti risalenti al periodo anteriore alla predetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, impegni ed obblighi che rimarranno in capo alla Banca Cedente. Nell'ambito delle cessioni di credito in blocco ex artt. 58
D.Lgs. 385/1993 e 1-4 L. 130/1999, difatti, la cessionaria diviene titolare delle sole situazioni soggettive attive creditorie, e non già delle situazioni giuridiche soggettive passive scaturenti dai relativi rapporti sottostanti, che rimangono in capo alla cedente o di chi, ante-cessione, abbia posto in essere la condotta dedotta come illegittima. Concludeva chiedendo, preliminarmente, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante la pendenza dinnanzi al Tribunale
Ordinario di Roma del giudizio rubricato sub R.G. n. 72934/2022 tra le medesime parti, avente ad oggetto la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, questione sulla quale il Tribunale di Roma, quale Giudice delle Imprese, ha competenza funzionale inderogabile. Nel merito ed in via principale, si associava alla difesa della convenuta cedente, Controparte_5
chiedendo il rigetto delle avversarie domande perché inammissibili, carenti di prova e comunque infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Contro Il G.I., con ordinanza del 30.05.2024 (reclamata da e confermata dal Collegio), a scioglimento della riserva, rilevando la sussistenza dei profili di fumus boni iuris e di periculum in mora in relazione alla questione della necessaria precostituzione di un titolo esecutivo dotato dei crismi di cui all'art. 474 c.p.c., concedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate e rinviava il processo all'udienza del 29.10.2024 per l'ammissione delle prove.
A seguito di istruttoria meramente documentale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.05.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
Va premesso che la domanda proposta deve essere qualificata in termini di opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c., cadendo in contestazione l' an della pretesa, il diritto stesso del creditore a procedere in executivis per la soddisfazione delle proprie pretese inficiato dalla
(pretesa) mancanza di un rituale titolo esecutivo, ossia di una ragione fondativa del credito corredata dei crismi di cui all'art. 474 c.p.c., che deve necessariamente preesistere alla preannunciata esecuzione, e permanere validamente durante tutto lo svolgimento di questa (al riguardo, lo stesso giudice, sia dell'opposizione - esperita per altri motivi - quanto quello dell'esecuzione già intrapresa conserva intatto, in ogni momento, finanche per la prima volta nel giudizio di legittimità, il potere di rilievo officioso dell'inesistenza originaria o sopravvenuta del pagina 8 di 14 titolo in base a cui si procede, entrambe determinanti l'illegittimità dell'esecuzione con effetto ex tunc (cfr. ex multis Cass. Civ., sent. n. 13249/2014; Cass. Civ., sent. n. 11021/2011).
Il thema decidendum centrale del presente giudizio afferisce la discussa tematica della
Contro possibilità o meno per di procedere tramite ruolo alla riscossione nei confronti dei garanti dell'impresa beneficiaria senza la necessità di munirsi previamente di un titolo esecutivo giudiziale.
Benché per un periodo di tempo la giurisprudenza di merito abbia assunto posizioni contrastanti e questo Giudice abbia avuto modo di esprimersi in altri precedenti nel senso della mancanza di un titolo esecutivo derivante ex se dall'iscrizione della posta a ruolo da parte della Contro in casi simili a quello oggetto dell'odierno esame, affermando la natura sostanzialmente privatistica della posizione creditoria in cui il Gestore del Fondo subentra con conseguente necessità, ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n 46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), di precostituirsi un titolo che rispetti i crismi previsti dall'art. 474
c.p.c., prima di affidare al IS l'incarico di precettare tanto il debitore principale quanto i garanti a mezzo cartella esattoriale (cfr. sentenza del 13.06.2022, nel giudizio di cui al R.G.
7065/2017; sentenza del 7.11.2020, nel giudizio di cui al R.G. 2926/2017; sentenza dell'1.10.2021, nel giudizio di cui al R.G. 5223/2017; sentenza del 04.03.2024 di cui al R.G. 3763/2022), l'odierno giudicante non può che adeguarsi, per le ragioni che di seguito si vanno ad esplicitare, all'orientamento consolidatosi innanzitutto in seno alla Corte di appello di Napoli (cfr. Corte
d'Appello sent. 4347/2022 pubblicata in data 19.10.2022 cfr. Corte d'Appello sent. 5255/2024 pubblicata il 18/12/2024 ecc. ), e poi recepito e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.,
17652/2025; Cass., 9657/2024; Cass., 32148/2024 e Cass., 1005/2023).
Contro In particolare, dai detti precedenti si ricava che il credito azionato da non può affatto essere ricondotto a quelle «entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici», cui si riferisce l'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999. Invero, il c.d. Fondo di Garanzia ex L. n. 662/1996 ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane, facilitando la concessione, tramite la costituzione di una garanzia pubblica c.d. a prima richiesta e su apposita domanda delle banche finanziatrici, di crediti alle imprese che abbiano difficoltà a fornire garanzie sufficienti all'istituto mutuante;
in tal modo le banche ottengono, di fatto, una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota del prestito da concedere. Nel caso in cui si verifichi l'inadempimento dell'impresa finanziata, infatti, come avvenuto nel caso di specie, la banca pagina 9 di 14 mutuante, ove intenda avvalersi della garanzia pubblica, è chiamata a domandare, entro termini perentori, l'attivazione del Fondo e, per l'effetto, a richiedere la liquidazione della perdita subita.
A seguito dell'accertamento dell'effettiva insolvenza dell'impresa mutuataria e del susseguente pagamento in favore della banca finanziatrice, il Fondo di Garanzia è surrogato nei diritti spettanti a quest'ultima nei confronti del soggetto beneficiario del prestito e dei suoi eventuali garanti nei limiti del valore dell'importo liquidato.
Contro È evidente, quindi, che il diritto di credito azionato da non coincide con quello di cui era originariamente titolare l'istituto erogatore del mutuo garantito, poiché esso si forma successivamente e solo quale conseguenza del pagamento della quota della perdita accertata in favore del soggetto finanziatore e nei limiti del pagamento effettuato. Né rileva la previsione della surroga nei diritti della banca, restando fermo che quello del Fondo di garanzia è un credito di natura pubblica, derivante da interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e, come tale, discendente dall'avvenuta erogazione di danaro pubblico.
Inoltre, si rileva che l'art. 2, comma 4, del D.M. 18456/2005 (a norma del quale «nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 123, la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, numero 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, numero 46») prevede, senz'altro, la possibilità del ricorso alla procedura esattoriale mediante ruolo, stante anche l'ulteriore richiamo dell'art. 9 d.lgs. n. 123/1998, secondo cui al recupero dei crediti nascenti dai finanziamenti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
In tal senso, peraltro, si è pronunciata di recente anche la Corte di Cassazione, la quale con ordinanza n. 17652 del 30.06.2025 negli esatti termini già esaminati in precedenti ordinanze ribadisce che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex lege n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del pagina 10 di 14 Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo
2015, n. 33, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente»; «il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 123, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento». Devesi qui ulteriormente precisare che l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già citato, incide sulla natura e sulle caratteristiche del credito stesso, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura di esazione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999:
a seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della “causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse - di natura pubblica - alla disponibilità del Fondo pubblico ex lege n. 662 del 1996. D'altronde, le norme dettate dal d.lgs. n. 123 del 1998 - ivi compreso l'art.
9 - regolano ogni fattispecie nella quale vi siano capitali pubblici adoperati per il sostegno all'economia nelle forme indicate (vedi l'art. 7 del predetto d.lgs.), fra cui rientrano anche le concessioni di garanzie,
e l'art. 9 (con la previsione della riscossione a mezzo ruolo e l'attribuzione del privilegio) trova applicazione anche laddove l'azione recuperatoria non sorga dalla verifica ex post dell'assenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, ma scaturisca da difetti funzionali della causa del negozio di diritto privato attraverso il quale si è materialmente estrinsecato l'aiuto pubblico (specificamente, sul punto, Cass. 04/03/2025, n. 5786). Le illustrate considerazioni inducono a concludere nel senso che il recupero del credito di natura pubblicistica ad opera di può avvenire nelle forme CP_11
speciali della riscossione coattiva a mezzo ruolo, senza necessità della formazione di un titolo esecutivo giudiziale” . pagina 11 di 14 Reputa questo Giudice che non vi siano ragioni per discostarsi nella fattispecie in esame dai principi così affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Da che, l'attribuzione della natura
Contro pubblicistica al relativo credito implica che il procedimento seguito da per il recupero del credito, mediante iscrizione a ruolo, e successivamente da mediante notifica delle cartella CP_13
esattoriale, è pienamente legittimo, con conseguente sussistenza in capo a quest'ultima della competenza ad emettere le cartelle di pagamento oggetto della presente opposizione, che risultano dunque valide e legittime.
Le doglianze relative alla validità della fideiussione rilasciata dalla Controparte_6
e da non possono rilevare in questo procedimento per i motivi già esposti. CP_5
Le medesime contestazioni devono, infatti, ritenersi irrilevanti, in quanto attinenti al rapporto di natura privatistica, intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e i fideiussori.
Come già sopra esposto, invero, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia di cui alla l. n. 662/1996, si pongono in maniera distinta e autonoma il piano pubblicistico, inerente al rapporto intercorrente tra l'Ente gestore del Fondo e il debitore finanziato (regolato dalla disciplina di cui all'art. 2, c. 4, D.M. 20.6.2005, n. 18456 in tema di surroga legale all'ente finanziatore), dal piano privatistico, intercorrente tra l'ente finanziatore, il soggetto beneficiario del finanziamento e i rispettivi fideiussori;
questi ultimi, quali obbligati in via solidale con il beneficiario. Nel momento in cui il garante interviene in luogo del debitore principale adempiendo l'obbligazione, si realizza una surrogazione ex lege, in forza della quale il credito vantato dal garante assume natura pubblicistica e finalità proprie, autonome rispetto a quelle del finanziamento originario. Tale credito non è più rivolto al recupero del credito civilistico sorto in capo all'ente erogante, bensì alla reintegrazione delle risorse pubbliche erogate, da ricondursi nella disponibilità del soggetto pubblico.
Tale ricostruzione è stata sostanzialmente avallata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ.
n. 9657/2024; Cass. civ. n. 32148/2024), la quale ha ribadito che, a seguito della surrogazione, muta la causa del credito, il quale viene ad assumere una connotazione pubblicistica, essendo finalizzato al recupero di fondi pubblici. In senso conforme (come già riportato innanzi) si esprime più di recente Cass. civ, sez. III., con sentenza n. 5786 del 04.03.2025, secondo cui il mutamento della causa giustificatrice del contratto, a seguito della surrogazione, fa sì che “si viene a spezzare quel nesso di accessorietà tra rapporto principale e rapporto di garanzia”, con la conseguenza che le eventuali patologie invalidanti del contratto di finanziamento “non hanno effetto diretto sulla pagina 12 di 14 fonte del credito pubblico, il quale sorge ex lege per effetto del solo intervenuto pagamento del creditore-finanziatore originario”. In tale prospettiva, gli eventuali profili di responsabilità per la violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull'ente creditizio in sede di erogazione del credito
– ove qualificabili come concessione abusiva del credito – non risultano estensibili al garante, stante la natura ontologicamente differenziata dei due rapporti, e considerato che, diversamente dall'intermediario finanziario, il garante pubblico non è tenuto ad effettuare alcuna valutazione in ordine al merito creditizio del beneficiario.
Deve ritenersi, dunque, che le vicende relative al rapporto di natura privatistica non possano incidere sulla procedura esattoriale fondata sul rapporto pubblicistico.
In ogni caso, poi, nel presente giudizio è emerso che con sentenza n. 10557/2023 pubbl. il
16.11.2023 (non impugnata nei termini di legge e quindi passata in giudicato) il Tribunale di
Napoli – Sezione Specializzata per le imprese, ha rigettato la domanda proposta dagli opponenti avverso la avente ad oggetto l'accertamento della nullità totale e Controparte_6
in subordine parziale per violazione L. Antitrust della fideiussione specifica rilasciata per la somma di € 600.000 sottoscritta in data 2 dicembre 2015 per garantire il finanziamento chirografario di €
500.000 concesso dalla alla soc. CP_15 Parte_4
Pertanto, le eccezioni sollevate innanzi al Tribunale delle Imprese e riproposte anche in questa sede non possono essere più esaminate da altro giudice, stante la sussistenza di un giudicato esplicito sul punto (in tal senso, v. Cass. civ. sez. III, 14/09/2022, n. 27013 per cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il "petitum" del primo”).
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, l'opposizione proposta dagli opponenti dovrà essere rigettata.
Il rigetto dell'opposizione comporta l'assorbimento in tale statuizione di ogni diversa difesa proposta dalle altre parti del giudizio.
pagina 13 di 14 Spese e compensi di lite possono essere interamente compensati tra le parti per la presenza di contrastanti decisioni nella giurisprudenza di merito, in relazione alle quali solo di recente può dirsi consolidato l'orientamento della Cassazione al quale questo Tribunale, in passato espressosi in senso difforme, ha ritenuto di doversi conformare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione;
-compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 20.10.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 74/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ) tutti elettivamente C.F._2 Parte_3 C.F._3
domiciliati in Napoli al Corso Garibaldi n. 32 presso lo studio dell'avv. Aniello Beneduce (C.F.
) dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura ad litem in atti CodiceFiscale_4
- OPPONENTI contro società con socio Controparte_1
unico con sede in Roma, Viale America, n. 351, (C.F. P. IVA Controparte_2 P.IVA_1
Contr
, quale mandataria e gestore, in del Fondo pubblico di garanzia in favore delle P.IVA_2
PMI di cui alla L. n. 662/1996, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Nicola de Luca
( ), con studio in Roma, Via dei Cerchi, 45, presso il quale è CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti
- OPPOSTA
pagina 1 di 14 e
(C.F. e Partita IVA n. , Controparte_4 P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Catino (C.F. ) con studio in C.F._6
Torre del GR (NA) alla via Salvator Noto n. 32, presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti
- OPPOSTA
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Sepe (C.F. Controparte_5 P.IVA_4
), con studio in Napoli alla Via Del Parco Margherita, 24, presso il quale è CodiceFiscale_7
elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti
- CHIAMATA IN CAUSA
e
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_6 P.IVA_5
dall'avv. Carmine Liguori (C.F. con studio in Napoli alla via M. Cervantes C.F._8
55/5, presso il quale è elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti
- CHIAMATA IN CAUSA
nonché
(C.F. , e per essa, in forza di procura speciale rilasciata dalla Controparte_7 P.IVA_6
società la procuratrice mandataria (C.F. Controparte_8 CP_9
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Malizia del Foro di Roma, (C.F. P.IVA_7
) con studio in Roma in Via Vittorio Veneto n. 108 giusta, presso il quale C.F._9
è elettivamente domiciliata, giusta procura agli atti
- TR IA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.; revoca finanziamento imprese;
surroga.
Conclusioni: in atti.
pagina 2 di 14 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 28.12.2022, Parte_3
e convenivano in giudizio l' Parte_1 Parte_2 Controparte_4
Contro e la (d'ora in poi per brevità “ ) Controparte_10
per chiedere l'annullamento delle cartelle di pagamento “n. 071 2022 01040175 11 002 emessa nei confronti d n. 071 2022 01040175 11 003 emessa nei confronti d Parte_3 [...]
, n. 071 2022 01040175 11 004 emessa nei confronti di con le quali Pt_2 Parte_1
veniva ingiunto rispettivamente il pagamento della somma di € 230.506,58, a titolo di recupero delle agevolazioni di cui alla L. n. 662/1996 a seguito dell'escussione della garanzia prestata dal
Fondo di Garanzia per le piccole-medie imprese da parte delle Banche finanziatrici (
[...]
e , a cui la garante si era surrogata nella riscossione del credito. Controparte_6 CP_5
Le cartelle di pagamento opposte attengono al ruolo n. 2022/009090 (pos n. 530088) collegato al contratto di finanziamento a medio lungo termine con ammortamento graduale del capitale” concesso dalla alla assistito dalla Controparte_6 Parte_4
garanzia del Fondo di Garanzia ex lege 662/1996 e dalla fideiussione specifica prestata da
[...]
e , e al ruolo n. 2022/008987 Per_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
(pos. n. 9786667) collegato al contratto di apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa sul rapporto di c/c n. 103303828 di euro 50.000,00 concesso dalla in data Controparte_5
28 giugno 2019, alla garantito dal Fondo di Garanzia L. 662/96 e garantito, altresì, Parte_4
dalla fideiussione omnibus prestata da , , e Persona_1 Parte_2 Parte_1
sottoscritta con scrittura datata 12 luglio 2017. Parte_3 Parte_5
Gli opponenti eccepivano in primo luogo: - la natura privatistica del credito chirografo vantato dalla esclusione della Controparte_1
natura privilegiata del credito in forza dell'art. 9 del d. lgs 123/1998; - la carenza di valido titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'iscrizione a ruolo esattoriale – violazione dell'art. 21 del d.lgs.
46/1999 - nullità e/o inefficacia e/o illegittimità della cartella di pagamento dall' Controparte_4
; la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 co. 2 lettera a) della legge 287/1990
[...]
– pendenza dei giudizi per entrambe le posizioni dinanzi alle sezioni specializzate in materia di impresa (per il credito surrogato da il Tribunale delle imprese di Controparte_6
Napoli– per il credito surrogato da il Tribunale delle imprese di Roma). Sia il contratto CP_5
pagina 3 di 14 di fideiussione della del 2 dicembre 2015 che il contratto Controparte_6
di fideiussione omnibus del 12 luglio 2017 risultano conformi allo schema Controparte_5
contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione “a garanzia delle operazioni bancarie” (cd. fideiussione omnibus) ed, in quanto tali, sono in contrasto con il principio posto dall'art. 2 co. 2 della lettera a) della legge 287/90 e con le Direttive di cui al provvedimento Banca d'Italia n.
55/2005 ed in violazione dell'art. 101 TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea);
- la decadenza del creditore dall'obbligazione fidejussoria ex art. 1957 c.c.. Il soggetto gestore del fondo MCC, erogando la garanzia, si è surrogato, ai sensi dell'art. 1203 c.c., nella medesima posizione della Banca erogatrice, acquisendone il medesimo diritto e che, dunque, è possibile sollevare, nei confronti del creditore in surroga, le medesime eccezioni sollevabili nei confronti dei creditori originari ed Pertanto per Controparte_6 Controparte_5
entrambe le posizioni eccepivano la nullità della garanzia rilasciata a suo tempo a Controparte_5
e siccome redatta in conformità allo schema ABI;
e, Controparte_6
poiché questa illegittimamente derogava all'art. 1957 c.c. (che impone di agire tempestivamente verso il debitore principale per poter conservare la garanzia), si sarebbe altresì determinata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c..
Concludevano chiedendo: “in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento impugnate aventi tutte l'importo di euro 230.506,58 emesse dalla
[...]
Contro
per conto del nei confronti dei responsabili in solido in qualità Controparte_4
di coobbligat;
in via principale accertare e Parte_3 Parte_1 Parte_2
Contro dichiarare la natura chirografaria del credito vantato dal a titolo di surroga e, per l'effetto, dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o comunque l'inopponibilità, agli esponenti, per l'assenza, in violazione dell'art. 21 del D.Lgs. 46/1999, di valido titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'iscrizione a ruolo;
accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o comunque l'inopponibilità agli esponent , Parte_3 Parte_1 Parte_2
del titolo esecutivo e/o del ruolo e della procedura di riscossione su di esse fondate, e/o comunque Contro accertare e dichiarare che non sussiste il diritto de per il tramite dell Controparte_12
, ad iniziare e/o procedere all'esecuzione forzata nei confronti degli esponenti in virtù
[...]
del ruolo e delle cartelle esattoriali oggetto dell' opposizione e, comunque, per il credito con la stessa azionato, con conseguenziale carenza assoluta di potere in capo all Controparte_12
ad agire in via esecutiva per la riscossione della cartella esattoriale;
prendere atto della
[...]
pagina 4 di 14 Contro proposta eccezione di nullità – volta a paralizzare la pretesa creditoria avanzata dal per il tramite dell della fideiussione specific Controparte_4 Controparte_6
del 2 dicembre 2015 e della fideiussione omnibus del 12 luglio
[...] Controparte_5
2017, entrambe sottoscritte da , e Persona_1 Parte_2 Parte_3 Pt_1
in quanto integranti gli estremi di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art.
[...]
2, comma 2, lett. a), della l. 10 ottobre 1990, n. 287 e dall'art. 101 TFUE (Trattato sul Contro Funzionamento dell'Unione Europea); accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza del dall'agire nei confronti dei fideiussor per Parte_3 Parte_1 Parte_2
il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 1957 c.c., con conseguenziale declaratoria di Contro insussistenza di un diritto del per il tramite della , ad Controparte_12
iniziare e/o procedere all'esecuzione forzata nei confronti degli esponenti in virtù del ruolo e delle cartelle di pagamento;
in caso di esecuzione già iniziata adottare ogni più opportuno provvedimento per la completa rimozione degli atti esecutivi;
in ogni caso dichiarare non ripetibili gli oneri di riscossione delle cartelle di pagamento oggetto dell' opposizione, tutte emesse dalla per conto del MCC, nei confronti dei coobbligati in solido Controparte_4
Contro e;
condannare e Parte_3 Parte_1 Parte_2
[...]
, in via esclusiva e/o solidale tra loro, alla rifusione delle spese e competenze Controparte_12
del procedimento, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
In data 24.03.2023 si costituiva l' (per brevità Controparte_4 CP_13
evidenziando che le eccezioni avanzate e le argomentazioni poste a sostegno della tesi difensiva degli opponenti attengono ad una fase antecedente alla consegna del ruolo all'Agente della
Riscossione: tali sono le eccezioni relative alla nullità delle fideiussioni prestate, alla decadenza ex Contro art. 1957 c.c. in cui sarebbe incorsa la e parimenti quelle relative alla mancata precostituzione di un titolo esecutivo prima di procedere alla riscossione a mezzo ruolo. L'Agente della Riscossione è estraneo al rapporto tra il soggetto che forma il ruolo (l'ente/soggetto impositore), unico titolare del credito, ed il destinatario della pretesa, in ragione della scissione che esiste, nel vigente sistema di riscossione a mezzo ruolo, tra il titolare della pretesa (l'ente/soggetto impositore) e chi (l'Agente della Riscossione) agisce in via esecutiva per il recupero del credito sulla scorta dei ruoli formati e trasmessi dal primo. Pertanto deve essere tenuta immune da CP_13
ogni responsabilità e da ogni pagamento delle spese di lite, atteso che la sua condotta è stata assolutamente legittima essendosi limitata ad eseguire i compiti istituzionalmente assegnati. pagina 5 di 14 Concludeva rimettendosi al Tribunale in ordine alla richiesta di sospensione e nel merito, in caso anche di parziale accoglimento della domanda derivante da errori nella fase di formazione del
Contro ruolo, quest'ultimi sono addebitabili esclusivamente al soggetto impositore non essendo in tal caso attribuibile alcuna responsabilità; chiedeva la compensazione delle spese di lite nei confronti dell' in via subordinata, la condanna dell'Ente impositore a manlevarla da CP_13
qualsiasi conseguenza per essa pregiudizievole, ivi compresa quella relative ad una eventuale condanna alle spese di lite, in ragione della esclusiva responsabilità del soggetto che ha formato il ruolo.
In data 30.03.2023 si costituiva la Controparte_14
con comparsa e contestuale richiesta di differimento termini per la chiamata di terzo ex art. 269
c.p.c eccependo in particolare, la natura pubblicistica del credito vantato e la legittimità della riscossione attivata. Il credito non origina da un rapporto di natura privatistica, bensì di natura pubblicistica e l'iscrizione a ruolo non necessita della formazione di un titolo avente efficacia esecutiva. Nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ex lege 662/1996 devono essere tenuti distinti, da un lato, il rapporto privatistico intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, in quanto fondato sul contratto di
Contro finanziamento, da quello riguardante il – in qualità di gestore del fondo di garanzia per PMI
- l'impresa beneficiaria ed i fideiussori fondato, invece, sulla garanzia prevista dalla legge n.
662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2 comma 4 DM 20.6.2005 n.
18456. Quest'ultimo rapporto ha certamente natura pubblicistica, trovando ogni segmento di tale rapporto la propria regolamentazione nella legge e ciò anche alla luce della funzione (anch'essa pubblica) svolta dalla garanzia. Concludeva chiedendo: “in via preliminare, a norma degli artt. 106
e 269 c.p.c., il differimento della data della prima udienza onde consentire la chiamata in causa di e di per essere tenuta indenne e Controparte_6 Controparte_5
manlevata da ogni spesa od onere da questa sostenuta o da sostenere per avere confidato sulla validità della garanzia;
sempre in via preliminare, il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione del ruolo e il rigetto della domanda in quanto inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e compensi, oltre maggiorazione, IVA e CPA.”.
In data 14.11.2023 si costituiva la terza chiamata Controparte_6
la quale chiedeva e concludeva sia per il rigetto della domanda attrice che per il rigetto della pagina 6 di 14 Contro domanda di manleva proposta da In particolare con la comparsa di costituzione riferiva circa la pendenza del giudizio di n.r.g. 16079/2021 avanti al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata per le Imprese, proposto dagli odierni opponenti e avente ad oggetto l'accertamento e la dichiarazione della nullità totale e, in subordine, parziale per violazione L. Antitrust della fideiussione specifica rilasciata per la somma di € 600.000 sottoscritta in data 2 dicembre 2015 per garantire il finanziamento chirografario di € 500.000 concesso dalla alla soc. CP_15 Pt_4
Successivamente con istanza del 06.12.2023 depositava in atti l'intervenuta pronuncia di cui
[...]
alla sentenza 10557/2023 pubbl. il 16/11/2023 del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata per le imprese, con rigetto della domanda proposta dagli odierni opponenti, e relativo certificato rilasciato dal Tribunale di Napoli in data 4.6.2024 di non proposta impugnazione. In data
17.11.2023 si costituiva anche la terza chiamata eccependo l'inammissibilità delle Controparte_5
censure di parte opponente in relazione alle fideiussioni prestate a favore della Banca, la validità di tali fideiussioni, non conformi allo schema ABI, e la mancata violazione dell'art. 1957 c.c. e la correttezza del proprio operato nella escussione della garanzia di Stato in esecuzione di un perfetto comportamento di buona fede sia nei confronti del debitore e opponenti fideiussori che nei
Contro confronti del fondo di garanzia, Gli opponenti non hanno mai rivolto contestazioni agli inviti stragiudiziali, la prima contestazione è avvenuta con l'atto di opposizione in sede giudiziale del 28.12.2022. Concludevano chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite. Infine in data 20.11.2023 si costituiva con comparsa ex art. 105 comma c.p.c.
e per essa, la procuratrice mandataria formulando intervento in Controparte_7 CP_9
adesione di già costituita in atti quale terza chiamata. Nell'ambito di Controparte_5
un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130 del 1999, in forza di un contratto di cessione di crediti pro soluto ed in blocco concluso ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge
130/1999 e 58 del D.lgs 385 del 1993 (T.U.B.) in data 3 maggio 2022, acquistava Controparte_7
da un portafoglio di crediti pecuniari classificati in “sofferenza” derivanti da Controparte_5
contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente, come meglio identificati nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 52 del
05.05.2022. In via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione dal lato passivo del rapporto, tale che la stessa non può rispondere delle passività o delle domande restitutorie/risarcitorie rispetto a cui la legittimazione esclusiva è in capo alla cedente. è succeduta nella Controparte_7
titolarità dei crediti già di titolarità della cedente, con esclusione di ogni e qualsivoglia impegno od pagina 7 di 14 obbligo insorto, o che possa insorgere, in relazione ai crediti e che trovi la sua causa in fatti risalenti al periodo anteriore alla predetta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, impegni ed obblighi che rimarranno in capo alla Banca Cedente. Nell'ambito delle cessioni di credito in blocco ex artt. 58
D.Lgs. 385/1993 e 1-4 L. 130/1999, difatti, la cessionaria diviene titolare delle sole situazioni soggettive attive creditorie, e non già delle situazioni giuridiche soggettive passive scaturenti dai relativi rapporti sottostanti, che rimangono in capo alla cedente o di chi, ante-cessione, abbia posto in essere la condotta dedotta come illegittima. Concludeva chiedendo, preliminarmente, la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., stante la pendenza dinnanzi al Tribunale
Ordinario di Roma del giudizio rubricato sub R.G. n. 72934/2022 tra le medesime parti, avente ad oggetto la nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, questione sulla quale il Tribunale di Roma, quale Giudice delle Imprese, ha competenza funzionale inderogabile. Nel merito ed in via principale, si associava alla difesa della convenuta cedente, Controparte_5
chiedendo il rigetto delle avversarie domande perché inammissibili, carenti di prova e comunque infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
Contro Il G.I., con ordinanza del 30.05.2024 (reclamata da e confermata dal Collegio), a scioglimento della riserva, rilevando la sussistenza dei profili di fumus boni iuris e di periculum in mora in relazione alla questione della necessaria precostituzione di un titolo esecutivo dotato dei crismi di cui all'art. 474 c.p.c., concedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle impugnate e rinviava il processo all'udienza del 29.10.2024 per l'ammissione delle prove.
A seguito di istruttoria meramente documentale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.05.2025, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre.
Va premesso che la domanda proposta deve essere qualificata in termini di opposizione ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c., cadendo in contestazione l' an della pretesa, il diritto stesso del creditore a procedere in executivis per la soddisfazione delle proprie pretese inficiato dalla
(pretesa) mancanza di un rituale titolo esecutivo, ossia di una ragione fondativa del credito corredata dei crismi di cui all'art. 474 c.p.c., che deve necessariamente preesistere alla preannunciata esecuzione, e permanere validamente durante tutto lo svolgimento di questa (al riguardo, lo stesso giudice, sia dell'opposizione - esperita per altri motivi - quanto quello dell'esecuzione già intrapresa conserva intatto, in ogni momento, finanche per la prima volta nel giudizio di legittimità, il potere di rilievo officioso dell'inesistenza originaria o sopravvenuta del pagina 8 di 14 titolo in base a cui si procede, entrambe determinanti l'illegittimità dell'esecuzione con effetto ex tunc (cfr. ex multis Cass. Civ., sent. n. 13249/2014; Cass. Civ., sent. n. 11021/2011).
Il thema decidendum centrale del presente giudizio afferisce la discussa tematica della
Contro possibilità o meno per di procedere tramite ruolo alla riscossione nei confronti dei garanti dell'impresa beneficiaria senza la necessità di munirsi previamente di un titolo esecutivo giudiziale.
Benché per un periodo di tempo la giurisprudenza di merito abbia assunto posizioni contrastanti e questo Giudice abbia avuto modo di esprimersi in altri precedenti nel senso della mancanza di un titolo esecutivo derivante ex se dall'iscrizione della posta a ruolo da parte della Contro in casi simili a quello oggetto dell'odierno esame, affermando la natura sostanzialmente privatistica della posizione creditoria in cui il Gestore del Fondo subentra con conseguente necessità, ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n 46/1999 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo), di precostituirsi un titolo che rispetti i crismi previsti dall'art. 474
c.p.c., prima di affidare al IS l'incarico di precettare tanto il debitore principale quanto i garanti a mezzo cartella esattoriale (cfr. sentenza del 13.06.2022, nel giudizio di cui al R.G.
7065/2017; sentenza del 7.11.2020, nel giudizio di cui al R.G. 2926/2017; sentenza dell'1.10.2021, nel giudizio di cui al R.G. 5223/2017; sentenza del 04.03.2024 di cui al R.G. 3763/2022), l'odierno giudicante non può che adeguarsi, per le ragioni che di seguito si vanno ad esplicitare, all'orientamento consolidatosi innanzitutto in seno alla Corte di appello di Napoli (cfr. Corte
d'Appello sent. 4347/2022 pubblicata in data 19.10.2022 cfr. Corte d'Appello sent. 5255/2024 pubblicata il 18/12/2024 ecc. ), e poi recepito e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.,
17652/2025; Cass., 9657/2024; Cass., 32148/2024 e Cass., 1005/2023).
Contro In particolare, dai detti precedenti si ricava che il credito azionato da non può affatto essere ricondotto a quelle «entrate patrimoniali che traggono origine da rapporti privatistici», cui si riferisce l'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999. Invero, il c.d. Fondo di Garanzia ex L. n. 662/1996 ha la funzione di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane, facilitando la concessione, tramite la costituzione di una garanzia pubblica c.d. a prima richiesta e su apposita domanda delle banche finanziatrici, di crediti alle imprese che abbiano difficoltà a fornire garanzie sufficienti all'istituto mutuante;
in tal modo le banche ottengono, di fatto, una sostanziale eliminazione del rischio di credito su una rilevante quota del prestito da concedere. Nel caso in cui si verifichi l'inadempimento dell'impresa finanziata, infatti, come avvenuto nel caso di specie, la banca pagina 9 di 14 mutuante, ove intenda avvalersi della garanzia pubblica, è chiamata a domandare, entro termini perentori, l'attivazione del Fondo e, per l'effetto, a richiedere la liquidazione della perdita subita.
A seguito dell'accertamento dell'effettiva insolvenza dell'impresa mutuataria e del susseguente pagamento in favore della banca finanziatrice, il Fondo di Garanzia è surrogato nei diritti spettanti a quest'ultima nei confronti del soggetto beneficiario del prestito e dei suoi eventuali garanti nei limiti del valore dell'importo liquidato.
Contro È evidente, quindi, che il diritto di credito azionato da non coincide con quello di cui era originariamente titolare l'istituto erogatore del mutuo garantito, poiché esso si forma successivamente e solo quale conseguenza del pagamento della quota della perdita accertata in favore del soggetto finanziatore e nei limiti del pagamento effettuato. Né rileva la previsione della surroga nei diritti della banca, restando fermo che quello del Fondo di garanzia è un credito di natura pubblica, derivante da interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e, come tale, discendente dall'avvenuta erogazione di danaro pubblico.
Inoltre, si rileva che l'art. 2, comma 4, del D.M. 18456/2005 (a norma del quale «nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 123, la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, numero 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, numero 46») prevede, senz'altro, la possibilità del ricorso alla procedura esattoriale mediante ruolo, stante anche l'ulteriore richiamo dell'art. 9 d.lgs. n. 123/1998, secondo cui al recupero dei crediti nascenti dai finanziamenti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.
In tal senso, peraltro, si è pronunciata di recente anche la Corte di Cassazione, la quale con ordinanza n. 17652 del 30.06.2025 negli esatti termini già esaminati in precedenti ordinanze ribadisce che: “in tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex lege n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del pagina 10 di 14 Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 46 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito dalla legge 24 marzo
2015, n. 33, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente»; «il privilegio previsto, dall'art. 9, comma 5, del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 123, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti” erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia, stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate, e si estende al credito del gestore del Fondo di garanzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un'erogazione diretta da parte dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimento di revoca della concessione del finanziamento». Devesi qui ulteriormente precisare che l'intervenuta surrogazione nel credito originario, oltre a conferire al credito il privilegio già citato, incide sulla natura e sulle caratteristiche del credito stesso, rendendolo di natura pubblica e, pertanto, recuperabile attraverso la procedura di esazione di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999:
a seguito di tale surrogazione, infatti, si determina un mutamento della “causa” del credito, ora volto a riacquisire risorse - di natura pubblica - alla disponibilità del Fondo pubblico ex lege n. 662 del 1996. D'altronde, le norme dettate dal d.lgs. n. 123 del 1998 - ivi compreso l'art.
9 - regolano ogni fattispecie nella quale vi siano capitali pubblici adoperati per il sostegno all'economia nelle forme indicate (vedi l'art. 7 del predetto d.lgs.), fra cui rientrano anche le concessioni di garanzie,
e l'art. 9 (con la previsione della riscossione a mezzo ruolo e l'attribuzione del privilegio) trova applicazione anche laddove l'azione recuperatoria non sorga dalla verifica ex post dell'assenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, ma scaturisca da difetti funzionali della causa del negozio di diritto privato attraverso il quale si è materialmente estrinsecato l'aiuto pubblico (specificamente, sul punto, Cass. 04/03/2025, n. 5786). Le illustrate considerazioni inducono a concludere nel senso che il recupero del credito di natura pubblicistica ad opera di può avvenire nelle forme CP_11
speciali della riscossione coattiva a mezzo ruolo, senza necessità della formazione di un titolo esecutivo giudiziale” . pagina 11 di 14 Reputa questo Giudice che non vi siano ragioni per discostarsi nella fattispecie in esame dai principi così affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Da che, l'attribuzione della natura
Contro pubblicistica al relativo credito implica che il procedimento seguito da per il recupero del credito, mediante iscrizione a ruolo, e successivamente da mediante notifica delle cartella CP_13
esattoriale, è pienamente legittimo, con conseguente sussistenza in capo a quest'ultima della competenza ad emettere le cartelle di pagamento oggetto della presente opposizione, che risultano dunque valide e legittime.
Le doglianze relative alla validità della fideiussione rilasciata dalla Controparte_6
e da non possono rilevare in questo procedimento per i motivi già esposti. CP_5
Le medesime contestazioni devono, infatti, ritenersi irrilevanti, in quanto attinenti al rapporto di natura privatistica, intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria e i fideiussori.
Come già sopra esposto, invero, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia di cui alla l. n. 662/1996, si pongono in maniera distinta e autonoma il piano pubblicistico, inerente al rapporto intercorrente tra l'Ente gestore del Fondo e il debitore finanziato (regolato dalla disciplina di cui all'art. 2, c. 4, D.M. 20.6.2005, n. 18456 in tema di surroga legale all'ente finanziatore), dal piano privatistico, intercorrente tra l'ente finanziatore, il soggetto beneficiario del finanziamento e i rispettivi fideiussori;
questi ultimi, quali obbligati in via solidale con il beneficiario. Nel momento in cui il garante interviene in luogo del debitore principale adempiendo l'obbligazione, si realizza una surrogazione ex lege, in forza della quale il credito vantato dal garante assume natura pubblicistica e finalità proprie, autonome rispetto a quelle del finanziamento originario. Tale credito non è più rivolto al recupero del credito civilistico sorto in capo all'ente erogante, bensì alla reintegrazione delle risorse pubbliche erogate, da ricondursi nella disponibilità del soggetto pubblico.
Tale ricostruzione è stata sostanzialmente avallata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ.
n. 9657/2024; Cass. civ. n. 32148/2024), la quale ha ribadito che, a seguito della surrogazione, muta la causa del credito, il quale viene ad assumere una connotazione pubblicistica, essendo finalizzato al recupero di fondi pubblici. In senso conforme (come già riportato innanzi) si esprime più di recente Cass. civ, sez. III., con sentenza n. 5786 del 04.03.2025, secondo cui il mutamento della causa giustificatrice del contratto, a seguito della surrogazione, fa sì che “si viene a spezzare quel nesso di accessorietà tra rapporto principale e rapporto di garanzia”, con la conseguenza che le eventuali patologie invalidanti del contratto di finanziamento “non hanno effetto diretto sulla pagina 12 di 14 fonte del credito pubblico, il quale sorge ex lege per effetto del solo intervenuto pagamento del creditore-finanziatore originario”. In tale prospettiva, gli eventuali profili di responsabilità per la violazione degli obblighi di diligenza gravanti sull'ente creditizio in sede di erogazione del credito
– ove qualificabili come concessione abusiva del credito – non risultano estensibili al garante, stante la natura ontologicamente differenziata dei due rapporti, e considerato che, diversamente dall'intermediario finanziario, il garante pubblico non è tenuto ad effettuare alcuna valutazione in ordine al merito creditizio del beneficiario.
Deve ritenersi, dunque, che le vicende relative al rapporto di natura privatistica non possano incidere sulla procedura esattoriale fondata sul rapporto pubblicistico.
In ogni caso, poi, nel presente giudizio è emerso che con sentenza n. 10557/2023 pubbl. il
16.11.2023 (non impugnata nei termini di legge e quindi passata in giudicato) il Tribunale di
Napoli – Sezione Specializzata per le imprese, ha rigettato la domanda proposta dagli opponenti avverso la avente ad oggetto l'accertamento della nullità totale e Controparte_6
in subordine parziale per violazione L. Antitrust della fideiussione specifica rilasciata per la somma di € 600.000 sottoscritta in data 2 dicembre 2015 per garantire il finanziamento chirografario di €
500.000 concesso dalla alla soc. CP_15 Parte_4
Pertanto, le eccezioni sollevate innanzi al Tribunale delle Imprese e riproposte anche in questa sede non possono essere più esaminate da altro giudice, stante la sussistenza di un giudicato esplicito sul punto (in tal senso, v. Cass. civ. sez. III, 14/09/2022, n. 27013 per cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il "petitum" del primo”).
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, l'opposizione proposta dagli opponenti dovrà essere rigettata.
Il rigetto dell'opposizione comporta l'assorbimento in tale statuizione di ogni diversa difesa proposta dalle altre parti del giudizio.
pagina 13 di 14 Spese e compensi di lite possono essere interamente compensati tra le parti per la presenza di contrastanti decisioni nella giurisprudenza di merito, in relazione alle quali solo di recente può dirsi consolidato l'orientamento della Cassazione al quale questo Tribunale, in passato espressosi in senso difforme, ha ritenuto di doversi conformare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'opposizione;
-compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, 20.10.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
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