Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/03/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 6793 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2014
Promosso da rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Parte_1
Maiale
appellante contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Controparte_1
Califano
appellata
Avente ad
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3467/2014 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
per aver azionato fatture emesse a carico della Parte_1
(quest'ultima acquirente di varie forniture di tubolari in acciaio zincato), con compensazione delle spese.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato e conseguentemente va accolto l'appello incidentale concernente il governo delle spese del giudizio di primo grado.
La sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore appare infatti corretta e congruamente motivata (fatta eccezione, appunto, nella parte finale riguardante le spese).
Questo giudice concorda nel ritenere infondata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta in primo grado per i seguenti motivi:
a) fondatezza dell'eccezione di decadenza ex art. 1495 c.c. atteso che i vizi, certamente palesi se effettivamente esistenti, dovevano essere denunziati entro 8 giorni dalla consegna della merce. In tal senso l'appellante non ha prodotto alcun documento scritto di denuncia dei vizi come è uso fare nei rapporti commerciali fra imprese essendo la prova testimoniale sul punto del tutto inadeguata/inattendibile;
b) la stessa esistenza dei vizi non risulta provata segnatamente in relazione al momento in cui i presunti vizi si sarebbero manifestati;
c) l'esistenza dei vizi appare messa in serio dubbio per il fatto che la merce era relativa ad una più grande fornitura con riferimento alla quale non era stato denunziato alcun vizio;
d) le fatture azionate non risultano essere state mai contestate dall'acquirente della merce se non nel giudizio di opposizione;
e) l'acquirente risulta aver emesso assegni in favore del venditore anche dopo la fornitura della merce per cui è giudizio, fatto che appare in contrasto con un presunto inadempimento per vizi.
Non vi è alcun motivo per derogare al principio della soccombenza in entrambi i gradi, ragion per cui la sentenza del Giudice di Pace va parzialmente riformata nella parte in cui dispone la compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 1.205,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali,
Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Conferma la restante parte della sentenza.
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del giudizio di secondo grado, che liquida in € 2.552,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il giorno 8/03/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo