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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 18/03/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 18 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 190 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2022, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Stramaccia, Lorenzo Calvani e Sara Simoni, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, viale S. Lavagnini n. 13, come da mandato in atti telematici.
RICORRENTE
(p.iva: ) in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
(c.f.: ), con sede in TE Marittimo Controparte_2 C.F._2
(Gr) Località San Martino snc, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Vaiani ed
Andrea Vaiani, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Prato Via Valentini
n. 23/a, come da mandato in atti telematici.
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento spettanze retributive e risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Ricorre al Giudice del Lavoro affinché: “accerti e dichiari competere alla ricorrente il III livello Ccnl Alimentare Industria dal
1.03.2017, in luogo del V riconosciutole, per i motivi esposti (o il diverso livello e decorrenza ritenuti di giustizia) e la illegittimità del comportamento posto in essere dalla società convenuta e descritto in narrativa, afferente agli atti vessatori e illeciti e/o mobbing/straining e/o demansionamento/dequalificazione subiti dalla ricorrente.
- Condanni la società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate tra il dovuto ad una impiegata di III livello con orario full-time, detratto il percepito. Con espressa riserva di agire in sperato giudizio per l'accertamento del quantum debeatur.
- Condanni la società convenuta a risarcire alla ricorrente tutti i danni patiti in conseguenza del demansionamento, dequalificazione e mobbing/straining e, in particolare, il danno alla professionalità, determinato nella misura del 50% della retribuzione lorda mensile, da maggio 2019 (o nella diversa misura, minore o maggiore, e/o la diversa decorrenza ritenute di giustizia); del danno non patrimoniale nelle sue componenti del danno biologico, determinato nella misura dell' 15% (o la diversa misura, minore o maggiore, ritenuta di giustizia) e del danno biologico temporaneo quantificabile in 12 mesi di invalidità temporanea parziale al 50% e per
l'effetto condanni la convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 76.456,50 (o la diversa somma, anche superiore, ritenuta di giustizia) per i motivi di cui in narrativa;
del danno morale soggettivo quantificabile aumentando della misura del 50% -o nella diversa misura, anche minore o maggiore, ritenuta di giustizia- quanto spettante alla sig.ra a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale/biologico; del danno esistenziale, quantificabili aumentando della misura del 30% -o nella diversa misura, anche minore o maggiore, ritenuta di giustizia- quanto spettante alla sig.ra a titolo di danno non patrimoniale/biologico, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria.
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il quantum debeatur e per tutto quanto successivamente maturato maturando. Oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con riserva di rivendicare in separato giudizio il pagamento di differenze retributive quali TFR calcolato su trasferta fittizia e altre voci retributive quali premi, retribuzione per ferie imposte, differenze per riduzione retribuzione.
Vinte le spese”.
Pag. 2 di 32 Convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, rigettare integralmente la domanda proposta dalla ricorrente perchè infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi in favore del procuratore che, espressamente, si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 aprile 2022 adiva il Tribunale Parte_1
di Grosseto chiedendo di accertare che, dalla primavera del 2019 alla fine del rapporto in data 22.3.2022, la convenuta l'aveva illegittimamente demansionata e delegittimata con conseguente responsabilità per mobbing. Chiedeva quindi che fosse accertato il diritto al superiore livello di inquadramento e l'illegittimità del demansionamento/mobbing subito, concludendo come in epigrafe.
A tal fine rappresentava quanto segue: i) di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 3 gennaio 2017 al 22 marzo 2022, con inquadramento al V livello del Ccnl Alimentari Industria e con qualifica di impiegata amministrativa;
ii) di aver sempre svolto mansioni di responsabile amministrativa riconducibili al III livello di inquadramento del medesimo Ccnl;
iii) d'aver subito, a decorrere dal maggio 2019, un progressivo demansionamento, iv) di essere stata oggetto di continue vessazioni e mobbing da parte della convenuta e dei responsabili di stabilimento e produzione, deducendo, ad esempio, d'essere stata vittima di denigrazioni pubbliche o di essere stata spiata anche quando si recava alla toilette;
v) che tali condotte le hanno determinato l'insorgere di patologie ansiose-depressive.
2. Si costituiva tempestivamente in giudizio in persona del Controparte_1
legale rappresentante contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_2
poiché infondato in fatto e in diritto. Deduceva in particolare i) che le mansioni della ricorrente erano in parte mutate (per le svariate ragioni in atti richiamate), ma erano rimaste comunque riconducibili al V livello di cui al contratto
Pag. 3 di 32 collettivo applicato;
ii) che la modifica degli orari di lavoro, il ricorso alle ferie forzate, alla riduzione delle retribuzioni per effetto della contrazione degli straordinari o il ritardo nel pagamento dei premi (straordinari e premi comunque pagati) furono attuati nei confronti di tutti i dipendenti al solo scopo di far fronte alle difficoltà indotte dal Covid;
iii) che aveva attuato un normale e legittimo controllo sulla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei propri dipendenti;
iv) che nessun ritardo nella comunicazione delle ferie era stato volontariamente attuato e invero neppure mai si era nella sostanza verificato;
v) che la postazione lavorativa della ricorrente era stata sì modificata, ma allo scopo di venirle incontro dal momento che la prima sistemazione risultava inadeguata;
vi) che non era stato introdotto nel 2020 un obbligo di timbratura del cartellino per finalità punitive, ma solo in ragione del mutato contesto e allo scopo di adeguare la posizione della a quella degli altri dipendenti e di Parte_1
osservare la normativa emergenziale;
vii) che il divieto di utilizzare il cellulare privato non aveva finalità punitive mirate nei confronti della ricorrente, ma era generalizzato allo scopo di evitare l'uso della WI-FI aziendale per finalità estranee all'attività lavorativa. In generale, deduceva che la prestazione della era risultata molto carente in termini qualitativi e quantitativi e che il Parte_1
suo atteggiamento - manifestato in continue contestazioni, pretese e lamentele, con il continuo ricorso ai sindacati - era la causa esclusiva delle difficoltà lavorative dalla stessa lamentate in ricorso. Sulla base di quanto dedotto, insisteva per il rigetto dell'avverso ricorso.
3. Svolto l'interrogatorio formale richiesto da parte ricorrente ed escussi numerosi testimoni sui capitoli ammessi – da cui l'opportunità di avvalersi, in sostituzione della verbalizzazione, anche della fonoregistrazione delle deposizioni – all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa mediante sentenza di cui è data lettura.
***
Pag. 4 di 32 4. La ricorrente assume innanzitutto che le mansioni svolte dal 1.3.2017 al febbraio
2019 (momento dal quale assume essere stata progressivamente demansionata) avrebbero dovuto essere ricondotte al III livello del CCNL Alimentare Industria
o, in subordine, al IV.
Va detto preliminarmente che, in forza delle regole in tema di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cc., compete all'attore che invoca la sussistenza di un diverso rapporto di lavoro, rispetto a quello contrattualmente indicato, provare i relativi presupposti. Tale rigoroso onere probatorio abbraccia tanto la prova dell'orario in concreto svolto, del mancato godimento di ferie o permessi che quella del corretto inquadramento delle mansioni effettivamente svolte. In proposito, tra le altre, la Cassazione, Sez. Lav. Sentenza n. 8025 del
21/05/2003, ha così precisato: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”.
Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il maggior orario e/o per il lavoro straordinario ha quindi l'onere di dimostrare quanto ha effettivamente lavorato e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto
(cfr., tra le tante, Cass. 3714/2009 e 12695/2001).
Analogamente è a dirsi con riferimento alla prova delle mansioni in concreto svolte, tanto nel caso in cui difetti un inquadramento per mancanza di formalizzazione del rapporto quanto in quello in cui si rivendichi un inquadramento non rispondente alla realtà del rapporto, cui per lo più si riferiscono le pronunce appresso richiamate. Tra le altre, Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 8025 del 21.5.2003, ha così precisato: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di
Pag. 5 di 32 allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, affrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. Nello stesso senso,
Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 11925 del 7.8.2003: "Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in tre distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento”. Infine, in linea con tali orientamenti, il Tribunale di Roma, con articolata e interessante pronuncia, ha ribadito che: “il giudizio inerente all'inquadramento professionale del lavoratore rappresenta l'esito di un sillogismo, che ha come premesse le mansioni disimpegnate in concreto dallo stesso e il contenuto della declaratoria di riferimento, quale posta dal ccnl applicato ovvero applicabile al contratto di lavoro individuale e, come tesi, la verifica della completa sovrapponibilità delle une sull'altra, in specie avuto riguardo al livello di competenze e al grado di autonomia richieste al lavoratore nel loro espletamento nonché al carico di responsabilità di cui egli è correlativamente gravato. Del pari, è principio di legittimità consolidato che, se il contratto collettivo esemplifica come appartenenti a una certa categoria o livello professionale determinati profili lavorativi, non vi è luogo a che l'interprete proceda nel predetto ragionamento sillogistico, avendovi provveduto una volta per tutte i contraenti collettivi nell'ambito dei loro poteri ex art. 1321 cc.” (Tribunale di Roma, Sez. IV, sentenza n. 6115 del 20 giugno 2016).
In ragione di tutto quanto sopra rappresentato, si può affermare che nell'indagine relativa alla individuazione delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore deve essere verificata la sussistenza di una prevalenza "qualitativa e
Pag. 6 di 32 quantitativa" delle mansioni superiori rivendicate rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento. In particolare, l'indagine del merito non può limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, ma occorre anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente. Inoltre, l'assegnazione deve essere "piena", nel senso che la stessa deve aver determinato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni svolte in concreto dal ricorrente (cfr. Tribunale di Roma, sez. lav., sentenza n.
9172/2014). Più in generale, la giurisprudenza è solita riconoscere che laddove il lavoratore “lamenti di essere stato adibito a mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza è necessaria l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite. Il lavoratore è tenuto altresì a dedurre e dimostrare che le mansioni di fatto espletate sono coincidenti con quelle caratterizzanti la qualifica superiore rivendicata che deve essere declamata unitamente a quella di appartenenza, allegando il consequenziale confronto tra le due. Il lavoratore ha dunque “l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (così anche Cass. civ., sez. lav. sentenza del 21 maggio 2003 n. 8025; conferma Cass. civ. sez. lav. sentenza del 18 agosto
1997 n. 7641). Al fine di procedere a tale accertamento, è necessario quindi che il ricorrente indichi le mansioni che gli spettavano in base al c.d. mansionario, il
“contenuto” delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (v.
Cass. 431/2000), nonché le norme della contrattazione collettiva o aziendale che
Pag. 7 di 32 ritiene siano state violate a causa del mancato riconoscimento della qualifica superiore e delle quali invoca l'applicazione nella propria domanda.
4.1. Nello specifico delle mansioni della . Parte_1
Al di là della genericità dell'allegazione, piuttosto sintetica sul punto rispetto ai requisiti indicati al precedente paragrafo, occorre rilevare che il CCNL vigente all'epoca è quello del 27.10.2012 (valevole fino al novembre 2015), rinnovato con accordo del 5.2.2015 (valvole dal dicembre 2015 al novembre 2019); in atti
è allegato il contratto 31.7.2020 (valvole dal dicembre 2019 al novembre 2023; doc. 20 ric). Le declaratorie comunque sono sovrapponibili.
La ricorrente era inquadrata al quinto livello (ex impiegati, ex operai) cui appartengono “i lavoratori che svolgono attività̀ amministrative d'ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite;
lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti;
lavoratori che svolgono attività̀ produttive semplici nonché́ gli aiutanti dei livelli superiori;
lavoratori che per effetto di quanto previsto agli ultimi tre commi del presente articolo passano dal 6° al 5° livello”.
Ella sostiene invece che, sin dalla propria assunzione avrebbe dovuto essere inquadrata nel terzo livello (ex impiegati, ex operai) cui appartengono “i lavoratori che svolgono negli uffici attività̀ di carattere tecnico od amministrativo interne od esterne, per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio e che si svolgono in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa;
i lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività̀ per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi;
il viaggiatore o piazzista di 2° categoria (ex 3°
Pag. 8 di 32 categoria impiegatizia) e cioè l'impiegato d'ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna. O in subordine al quarto livello (ex impiegati, ex operai) cui appartengono “i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica
d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
i lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto;
i lavoratori specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori aziendali, nonché́, con decorrenza 1° gennaio
1988, i lavoratori specializzati che avendo acquisito professionalità̀ specifica per prolungato esercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione.
Le parti hanno fatto riferimento all'organigramma aziendale (doc. 3a). È bene precisare che, come ampiamente chiarito in fase istruttoria, la resistente è una società che fa parte del gruppo insieme alla capofila CP_2 [...]
e all'altra società L'organigramma fa Parte_2 Controparte_3
riferimento all'intero gruppo e da esso si evince che al vertice del relativo ramo d'appartenenza del settore amministrazione era posta Parte_3
responsabile dell'amministrazione e del personale, alla quale si riportava
Entrambi lavoravano presso la sede di Testimone_1 Parte_2
in Pontedera. La , ultima indicata nel ramo suddetto, era la referente Parte_1
amministrativa della società nella sede di in TE CP_1
Marittimo.
Ebbene, prendendo a riferimento la stessa allegazione di parte ricorrente (pagg.
3 e ss.), la correzione DDT errati, la registrazione di entrate e uscite di cassa,
Pag. 9 di 32 l'emissione di fatture di acquisto per conto dei pastori, l'aggiornamento di appositi file relativi ai buoni di consegna, la gestione e il controllo corrispettivi del negozio e gestione dei contanti, il controllo cartellini e presenze dei dipendenti, l'effettuazione della comunicazione lo smistamento e Pt_4
l'archiviazione di corrispondenza, l'aggiornamento di anagrafiche di dipendenti e fornitori e la preparazione annuale dell'archivio, erano tutte attività che parte resistente riconosce essere sempre state assegnate alla ricorrente (pag. 2 memoria di costituzione).
Rileva il Tribunale che si tratta di attività non inquadrabili nel livello III rivendicato in quanto per la loro esecuzione è richiesta una specifica preparazione professionale e un adeguato tirocinio e lo svolgimento in condizioni di totale autonomia esecutiva, laddove i testi hanno riferito che la responsabile amministrativa del Gruppo era in contatto diretto con la ricorrente, la quale operava nell'ambito delle direttive che le venivano indicate, come del resto si evince dallo stesso organigramma.
Ritiene tuttavia il Tribunale che proprio la circostanza pacifica che la Parte_1
operasse come unico riferimento amministrativo all'interno della, pur ridotta, realtà aziendale di TE (a prescindere dalla possibilità di attribuirle il titolo di responsabile), lascia supporre che le mansioni alla stessa affidate esulassero da quelle basilari proprie del livello V (il primo livello per gli amministrativi), che consistono in attività di natura esecutiva semplice secondo procedure prestabilite. A differenza che per il V livello, il IV livello, che si ritiene essere quello più confacente alla posizione della ricorrente, consente di surrogare la specifica preparazione anche con la pratica acquisita. Secondo declaratoria, infatti, appartengono a tale livello i lavoratori che svolgono negli uffici attività̀ esecutiva (di natura tecnica o amministrativa) che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro. Esperienza che la ha comprovato di possedere, come si evince Parte_1
anche dalla scheda anagrafica allegata. Dalla lettura sistematica delle declaratorie del terzo livello emerge invece che, anche in riferimento a categorie
Pag. 10 di 32 diversi dagli amministrativi (essendo il livello unico e non distinguendo tra operai e impiegati), sono comunque richiesti requisiti di alta specializzazione, formazione, autonomia etc. (si parla infatti di lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività̀ per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché́ i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi...).
Quanto all'attività d'ordinazione della merce, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che essa veniva svolta in autonomia decisionale e non quale esecuzione di disposizioni ricevute dai superiori o secondo schemi prestabiliti sulla scorta delle segnalazioni ricevute dagli addetti ai singoli reparti. Parte ricorrente non ha fornito prova d'aver provveduto in autonomia alla registrazione e archiviazione digitale dei DDT;
attività che la resistente ha peraltro negato in radice essere prevista in azienda. Il che esime dall'analisi della valenza concreta di tale attività. Quanto al reperimento, controllo e registrazione delle fatture di acquisto, inserimento nel gestionale di promozioni e scontistiche, fatturazione mensile e l'emissione di note di credito ai clienti, parte resistente ha riconosciuto che esse sono state svolte dalla fino all'inizio del 2019, salvo poi Parte_1
essere automatizzate con l'attivazione di un nuovo gestionale: ha poi dedotto e dimostrato che esse erano svolte in esecuzione delle direttive della Parte_5
come già osservato. La circostanza poi che quest'ultima operasse fisicamente nell'altra azienda di proprietà del non esclude affatto che ella potesse CP_2
fornire direttive cui la ricorrente doveva attenersi. Lo stesso è a dirsi relativamente alle attività di pagamento delle “riba” a fine mese, del sollecito di pagamento dei clienti morosi, del rilievo della prima nota delle banche, che sono attività semplici, che non richiedono particolare preparazione o pratica, che possono essere svolte da un (ex) impiegato di quinti livello;
attività che la resistente riconosce essere state svolte dalla dipendente sotto la direzione della e successivamente centralizzate con il nuovo gestionale. Irrilevante Parte_5
poi la circostanza relativa all'invio mensile di statistiche di vendita ai
Pag. 11 di 32 rappresentanti che parte resistente rivendica come di competenza di altra dipendente, si tratta comunque di attività esecutiva (il mero invio Persona_1
di una statistica è cosa ben diversa dall'ipotetico, ma neppure allegato, caso della scelta in autonomia di quali statistiche inviare o a chi inviarle).
Né la ricorrente ha dimostrato di essersi occupata in autonomia di mantenere rapporti con le banche, o di selezionare la documentazione contabile da inviare al commercialista. La generica deduzione del mero invio di documentazione al commercialista, in assenza di un'autonoma attività di valutazione della documentazione rilevante è mansione semplice che ben poteva essere eseguita nel contesto di più generali direttive. Irrilevante ai fini del superiore inquadramento nel livello terzo il rivendicato (e genericamente dedotto) ruolo
“di referente dei dipendenti in caso di problematiche con i cartellini o con le timbrature”, che - siccome dedotto - non si comprende per quale motivo dovrebbe essere riservato a soggetti con superiore inquadramento.
Infine, parte resistente ha riconosciuto che la si è occupata fino al 2020 Parte_1
dell'archiviazione di buste e contratti dei dipendenti (mansione poi affidata a neo nominata Responsabile del Personale). Anche questa è Tes_2
un'attività che ben può essere assolta da un impiegato IV livello. È bene ricordare peraltro che, anche in caso di cumulo di mansioni, il diritto al superiore inquadramento (III) avrebbe richiesto la prova dello svolgimento di mansioni superiori con carattere di prevalenza e lo svolgimento di tali superiori mansioni con continuità (principio nello specifico riproposto dall'art. 28 del CCNL di riferimento).
In definitiva, alla luce delle concrete mansioni svolte, della specifica realtà aziendale nella quale era inserita e avuto riguardo alle risultanze del bagaglio professionale maturato nelle sue pregresse esperienze lavorative (cfr. scheda anagrafico professionale, doc. 1 ric.), alla può essere riconosciuto il Parte_1
diritto a essere inquadrata nel IV livello Ccnl Alimentare Industria, in luogo del
V attribuitole contrattualmente, e ciò sin dalla sua assunzione (3.1.2017).
Pag. 12 di 32 5. Sostiene poi il ricorrente che il demansionamento subito si sia inserito in più complessivo atteggiamento persecutorio integrante gli estremi del mobbing/straining.
Il successivo tema d'indagine attiene quindi alla verifica della sussistenza del lamentato demansionamento e del mobbing/straining, di cui il demansionamento può costituire espressione.
In via generale l'onere della prova spetta al lavoratore, il quale è tenuto a provare l'esistenza di comportamenti vessatori o intimidatori, ripetuti e costanti, diretti nei suoi confronti, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali comportamenti sussiste, per il datore di lavoro, l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno;
inoltre
“poiché l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro.” (così, da ultimo, Cass. ord. n. 21682 del 20 luglio 2023).
In ordine al caso specifico dell'invocato demansionamento, va detto che un iniziale riconoscimento circa la contrazione delle responsabilità della ricorrente all'interno dell'ufficio amministrativo ha natura documentale. Il riferimento è al doc. 3b prodotto da parte ricorrente, del tutto analogo al doc. 3a, di cui parte resistente ha inteso avvalersi sostenendo che, appunto, come può osservarsi dal detto organigramma, la operava sotto la responsabilità della Parte_1 Parte_5
(così a pag. 1 della memoria di costituzione riconoscendo - come del resto si evince dalle deposizioni testimoniali tutte, soprattutto dei testi di parte resistente
- che quello del era un gruppo e che i soggetti indicati nell'organigramma CP_2
operava al suo interno). Ebbene, quando si è trattato di spiegare come mai dopo
Pag. 13 di 32 il trasferimento delle funzioni alla nuova dipendente UN AI,
l'introduzione del nuovo gestionale e l'affidamento delle mansioni relative alle buste paghe e ai contratti dei dipendenti – argomenti che la resistente utilizza per spiegare il perché la fosse stata privata di varie mansioni (così a pag. 2 Parte_1
della memoria di costituzione di - parte resistente sostiene che CP_1 la “sparizione” del nominativo della dal nuovo organigramma sarebbe Parte_1
dovuta al fatto che quello allegato non era l'organigramma di e CP_1
che la UN non era dipendente di Però, invero, nemmeno CP_1
Co
o la stessa erano dipendenti della , bensì della Per_2 Parte_5
Capogruppo, eppure compaiono. Così come compare la stessa UN pur non essendo dipendente di In realtà, traspare dalla stessa conclusione CP_1
di pagina 2 dell'atto di costituzione della società che parte datoriale ha privato la di alcune mansioni perché non la riteneva in grado di svolgerle. Parte_1
Tuttavia, sia in riferimento a tale asserita mancanza che – come vedremo – a tutte le altre di cui è presenza nella memoria di costituzione, benché fatti aventi
(in ipotesi) chiaro rilievo disciplinare non v'è traccia alcuna di richiami o interventi formali di contestazione in ben 5 anni di lavoro.
5.1. Venendo poi al dato testimoniale la teste ex collega di lavoro Tes_3
della ricorrente, escussa all'udienza del 21.2.2023, ha riferito che il nominativo della ricorrente era sparito dall'organigramma affisso in azienda e che “piano piano” le erano state tolte le attribuzioni fino a “cambiare mansione”. La teste ha indicato la causa di tale riduzione – pur non esprimendosi con certezza, ma il dato è confermato dalla resistente stessa, come si è visto - nel trasferimento di funzioni alla lavoratrice esterna UN (cfr. pagg. 16 e 17 della trascrizione del
21.2.2023 ove si fa riferimento anche al dato della comparsa del nuovo organigramma). La teste ha altresì confermato che nel 2020 la è stata Parte_1
adibita a mansioni di controllo del latte, consistenti nel semplice controllo che la quantità di latte acquistato corrispondesse alla quantità di latte lavorato e nella compilazione delle relative schede cartacee. Mansioni impiegatizie ancor più semplici (queste sì inquadrabili nel 5° livello) di mera trascrizione degli ordini
Pag. 14 di 32 inviati dai rappresentanti, di compilazione della relativa bolla e di aggiornamento dei file del latte. Tali profili relativi alle nuove mansioni sono stati confermati dal teste (si veda trascrizione dell'udienza del 21.2.2023, Tes_4
pag. 38), anch'egli ex dipendente della resistente e dall'altro collega , Tes_5
sebbene questi sul punto ha fatto riferimento a ciò che aveva appreso da altri in azienda, non avendolo visto direttamente (pag. 47 della trascrizione). Quindi, pur in presenza delle modifiche organizzative evidenziate da parte resistente, le nuove mansioni della , per quanto appartenenti alla medesima categoria Parte_1
impiegatizia, avrebbero dovuto essere accompagnate dal rispetto dell'art. 2103 cc. (salvo il diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento).
Le modalità di attuazione, l'apprezzabile riduzione della rilevanza delle mansioni (quindi l'effettivo demansionamento), letti nel contesto degli ulteriori fatti di cui a breve si dirà, ritiene il Tribunale siano sintomo della volontà di penalizzare la lavoratrice.
6. Quanto agli ulteriori profili addotti a comprova della condotta mobilizzante, va detto che non convince la tesi della timbratura del cartellino come inequivocabilmente espressiva dell'intento persecutorio. È stato riconosciuto dalla resistente – con motivazione plausibile - che la previsione dell'obbligo vigeva per tutti i dipendenti, ma poiché la lavorava in un reparto Parte_1
diverso dalla produzione, ove si trova il sistema per timbrare il cartellino, ella era esonerata e sottoposta – riferisce la resistente – unicamente e direttamente alla vigilanza del datore di lavoro. Premesso che è diritto del datore di lavoro pretendere la timbratura del cartellino di presenza, la motivazione dalla stessa fornita circa l'esonero della è verosimile, nel senso che la ditta ha Parte_1
preferito soprassedere dal momento che la lavoratrice aveva (giustamente) osservato che per recarsi a timbrare in zona produzione avrebbe dovuto indossare i DPI per poi toglierseli non appena effettuata la timbratura e ha riferito che la pretesa di rinunciare all'esonero è stata dettata dalle esigenze legate alla normativa emergenziale, con la conseguente necessità di documentare
Pag. 15 di 32 ingressi e uscite di tutto il personale per stringenti esigenze sanitarie. La teste all'udienza del 21.2.2023 ha confermato che la modifica è avvenuta Tes_3
durante il Covid. Lo stesso ha riferito la teste secondo cui la Parte_5
ricorrente era l'unica amministrativa rispetto alla quale soprassedevano sulla timbratura, tuttavia dopo il Covid ebbe la necessità di avere certificazione idonea che attestasse la sua presenza in caseificio. Analoghe risposte ha reso il teste Tes_ con riferimento al momento di inizio della timbratura coincidente con la pandemia (primavera 2020).
Le considerazioni svolte sulla timbratura del cartellino non impediscono di ravvisare negli ulteriori elementi, appresso riassunti, profili comunque sufficienti (come detto, in uno con il demansionamento) a comprovare che la lavoratrice sia stata soggetta a condotta mobbizzante.
Gli attacchi sono iniziati nel 2019, in uno con il lento demansionamento di cui s'è detto e può dirsi che hanno visto nell'iscrizione al sindacato e nell'elezione della quale membro della Rsu un passaggio importante, alla stregua Parte_1
delle risultanze testimoniali (cfr. doc. 5, iscrizione al sindacato ). CP_4
Dopo le continue rimostranze della per la stanza umida, comincia Parte_1
dunque un'attività di riduzione delle mansioni e al contempo di attacco,
Tes_ attraverso le persone del del e soprattutto dello Che la CP_2 Per_3
questione abbia avuto un peso nel deterioramento dei rapporti tra le parti trova conferma nella stessa memoria di parte resistente laddove a pag. 6 si riferisce che la stanza ove la ricorrente si trovava inizialmente era piccola e in un seminterrato, a causa dell'umidità erano stati eseguiti dei lavori nel 2017, ma l'umidità risaliva. Quindi la società “dopo l'ennesima minaccia della Parte_1
di rivolgersi all'Autorità, concordò con la stessa il trasferimento dell'ufficio amministrativo nella stanza polifunzionale dello stabilimento...”. Si tratta cioè di quella che parte ricorrente definisce come sala mensa.
Il teste ex dipendente della ha confermato Tes_7 Parte_2
come il durante le riunioni aziendali, a cui ha partecipato in qualità di CP_2
Pag. 16 di 32 Tes_ responsabile della logistica e della produzione, pretendesse dallo e dal Per_3
maggiore controllo e pressione sui dipendenti sgraditi allo scopo di indurli alle dimissioni. Egli ha riferito: “(...) c'era i buoni e cattivi, o sgraditi come avete letto voi, e quindi venivano fatte pressioni ai direttori che facessero pressioni contro gli sgraditi come avete letto voi. E io mi ricordo benissimo … in una di
Tes_ queste riunioni che si vantava con , soprattutto, e Controparte_2 Per_3
che lui riusciva in , dove io lavoravo principalmente, che Parte_2
riusciva a mettere pressione e a far dimettere delle persone mentre loro mettevano pressione ma non così…cioè non riuscivano però a far dimettere le Tes_ persone e quindi chiedeva ancora più pressione”. Ha poi confermato che e erano soliti rappresentare al di aver già adottato pressioni costanti Per_3 CP_2
sulla e che il tuttavia li richiamava ugualmente poiché - a suo Parte_1 CP_2
modo di vedere - tali pressioni non sarebbero state sufficienti allo scopo. ha individuato nell'iscrizione al sindacato un motivo determinante Tes_7 dell'atteggiamento opprimente del (“credo proprio di sì ... è stata una CP_2 scatenante”; cfr. trascrizione udienza del 26.07.2023).
Nella stessa direzione possono leggersi le dichiarazioni della Tes_3
nonostante ella - a detta del teste di parte resistente dipendente della Tes_8
società, le cui dichiarazioni si distinguono come le più favorevoli alla resistente - non sarebbe stata in buoni rapporti con la ricorrente. Si vedano in particolare le dichiarazioni della all'udienza del 21.2.2023 trascritte alle pagg. 18 e Tes_3
19, 21, 26 31 e 33. La teste ha confermato come la convenuta, a decorrere dal mese di maggio 2019, abbia esercitato un controllo costante e quotidiano sulle
Tes_ attività di lavoro svolte dai dipendenti, che lo cronometrava il tempo impiegato dalla ricorrente per compilare un DDT, che subiva rimproveri per la presunta lentezza, che veniva controllata quando si recava in bagno, che il CP_2
Tes_ offendeva la ricorrente, che lo vietava agli altri dipendenti di recarsi nella stanza della con l'intento di isolarla (“si, mi si cono ritrovata Parte_1
Tes_ direttamente…c'è stato l'ordine del sig. ... li emanava lui gli ordini, io mi ci sono ritrovata che non si doveva entrare assolutamente nell'ufficio di ... Pt_1
Pag. 17 di 32 io sono andata una mattina a prendere le mascherine…e sono stata buttata fuori in malo modo”; pagina 31 trascrizione udienza del 21.02.2023).
Circostanze in gran parte confermate anche dal testimone alla medesima Tes_4
udienza del 21.02.2023.
È emersa poi la questione della stanza con presenza di muffa alle pareti ove inizialmente la ricorrente prestava attività lavorativa, postazione poi sostituita con la sala mensa in quanto, a detta della resistente società (cfr. pag 6 della memoria di costituzione), non vi sarebbero stati altri spazi idonei, circostanza invero poco plausibile e che certamente avrebbe imposto maggiore cura da parte datoriale nell'individuare altra sistemazione o rendere la precedente più adatta all'uso. Ritiene il Tribunale che la postazione di lavoro nella sala mensa abbia assunto, nel contesto dato, connotazioni e finalità punitive. Si trattava di una stanza ove abitualmente i dipendenti erano soliti cucinare (sul punto si veda la testimonianza di Sindaco di Montemurlo, intervenuto per Testimone_9
cercare soluzioni ai dissidi e ai malumori creatisi, che avevano visto diffusa partecipazione lavorativa e iniziative sindacali, sollevando clamore nel piccolo centro;
cfr. trascrizione dell'udienza del 13.09.2023). In tal senso il teste Tes_4
ha riferito come la ricorrente si ritrovasse a rendere la propria prestazione mentre altri facevano la pausa pranzo e fosse quindi costretta, suo malgrado, ad ascoltare discorsi tra uomini a lei sgraditi perché a sfondo sessuale (“si si l'ho sentiti anch'io ...”).
Anche il testimone ha riferito elementi utili alla ricostruzione dei fatti (si Tes_5
vd. pagg. pag. 35, 36, 41 e 48 trascrizione udienza del16.05.2023). In particolare ha raccontato di aver visto la ricorrente piangere più volte a causa del
Tes_ comportamento dello “non lo so cosa succede, io la vedo fuori mentre piange ... quando lei esce fuori piangendo, non solo lei, due volte e venuta Per_4 da me piangendo”. Ha riferito inoltre delle condizioni della sala mensa, della presenza del personale che vi stazionava mangiando, degli orari e dei turni punitivi per alcuni etc.
Pag. 18 di 32 In merito al difficile clima aziendale ha riferito anche il funzionario
[...]
il quale ha confermato come tra il 2020 e il 2022 ben 22 Controparte_5
dipendenti della si erano iscritti al sindacato e lamentavano CP_1
condotte aggressive da parte datoriale, prospettando analoghe problematiche. Il teste, pur riferendo in gran parte de relato circa le condizioni negative loro riservate, in specie dopo l'iscrizione al sindacato, ha ricordato di minacce, “di cambi turno molto selvaggi dalla mattina al pomeriggio” e, in generale, circa le condizioni di lavoro estremamente pressanti richieste ai lavoratori con la pretesa di una costante disponibilità nei turni (“spesso e volentieri per un periodo di lavoro molto ristretto, anche con dei turni di orario spezzati fatti ad hoc, proprio per penalizzare le persone che si erano avvicinate alla parte sindacale...”). Il teste ha riferito anche circostanze apprese direttamente, facendo richiamo al coinvolgimento del Sindaco e dell'amministrazione comunale, della richiesta di riunioni sindacali specifiche fatte pervenire a parte datoriale, ricordando in particolare riunioni nel 2020, alle quali avevano partecipato il
Direttore di Produzione, il Direttore di Stabilimento e la Il teste ha Parte_5
riferito che nel corso di una riunione del 2020, dopo aver illustrato la situazione critica all'interno dello stabilimento (“anche di mortificazione forte”) i responsabili aziendali non negavano, anzi confermavano il clima creatosi sostenendo che esso “era una sorta di punizione nei confronti di quelle persone che non erano più controllate direttamente da loro, perché avevano fatto la scelta di rivolgersi a un Sindacato e di guardare negli occhi realmente se quel contratto che veniva applicato era quello rispondente al Contratto Collettivo
Nazionale...”. Il sindacalista ha riferito di aver fatto presente le condizioni complessive (il cambio dei turni, le maggiorazioni non pagate, gli straordinari non pagati) e che le persone vicine alla parte sindacale avevano dovuto lasciare l'azienda “perché erano vessate”.
In sostanza trova conferma che i dipendenti non graditi hanno subito condotte punitive, sia pure non formalizzate. Come già osservato, molte condotte non sono state negate dalla resistente, che le ha ritenute non specificamente punitive
Pag. 19 di 32 nei confronti della poiché estese invece a tutti i dipendenti e in gran Parte_1
parte dovute alla pandemia e alla conseguente riduzione del fatturato. Si tratta tuttavia di affermazioni generiche che non hanno trovato sostegno probatorio.
La resistente ha riconosciuto – si ribadisce – d'aver adottato un atteggiamento di pressante controllo, che tuttavia appare essere andato oltre il legittimo esercizio dei poteri datoriali, divenendo funzionale - come hanno riportato il sindacalista e il teste - a ottenere le dimissioni del personale sgradito. Tes_7
La stessa testimonianza del sindaco all'udienza del 13.9.2024 fornisce Tes_9
conferma del clima di tensione che si registrava all'interno dell'azienda. Il primo cittadino ha parlato espressamente di “clima di contestazione”, di “contestazioni dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro” e di “clima conflittuale”.
Evidentemente si trattava di vicende di un certo rilievo, tali da spingere il sindaco a intervenire personalmente e a concedere i locali comunali del paese per ospitare l'assemblea. Il ha fatto riferimento a contestazioni dirette Tes_9
Tes_ nei confronti dello e del alle quali quest'ultimo rispondeva, e a CP_2
“problematiche relazionali” (cfr. pagg. 4 e 5 della trascrizione). Il Sindaco ha confermato di ricordare un'espressione - alla quale più volte è stato fatto richiamo in ricorso - utilizzata dal nei confronti della (“…si vede CP_2 Parte_1 non sei una cima, d'altronde non pulisci…”); ha infine confermato i disagi della ricorrente rispetto al luogo di lavoro e in particolare alla circostanza che la stanza assegnatale era di fatto anche zona cottura (“…c'era la scrivania della signora , mi ricordo sì, mi sembra fosse anzi sono abbastanza Parte_1 Per_3 sicuro, ….stava maneggiando, stava facendo qualcosa. E ho visto c'erano pentole o altro, però francamente se cucinava o non cucinava…”).
Poco verosimili appaiono le dichiarazioni del teste responsabile Tes_10
della produzione della società, appiattite sulle posizioni di parte datoriale, soprattutto laddove ha tentato di mettere in cattiva luce la ricorrente rispetto a presunte mancanze sul luogo di lavoro (inefficienza, uso del cellulare, ritardi nell'adempimento delle prestazioni, sulle quali il teste ha riferito pur lavorando
Pag. 20 di 32 nel reparto produzione;
pagg. 11/13 della trascrizione dell'udienza del
13.9.2024), cui tuttavia non ha mai fatto seguito neppure un richiamo disciplinare. Il teste ha comunque confermato le difficoltà createsi con i dipendenti nel momento in cui l'azienda ha sospeso i pagamenti degli straordinari nel periodo della pandemia (pag. 16 trascrizione del 13.9.2024) e a seguito della richiesta di parte datoriale di “ottimizzare i tempi” delle lavorazioni, con un maggiore attenzione sulla condotta dei dipendenti (pag.
17/20 trascr. cit.).
7. Ritiene il Tribunale che le condotte descritte rivestano sotto il profilo sostanziale i caratteri del mobbing, cui si accompagna quella connotazione soggettiva, in termini di intento persecutorio, in cui si sostanza la fattispecie dedotta in ricorso, di cui quindi concorrono gli estremi. Ritiene, in definitiva, doversi affermare la sussistenza, nel caso qui in contestazione, di un caso di mobbing perpetrato dal datore di lavoro a mezzo dei propri CP_1
vertici apicali ai danni della ricorrente , vittima di Parte_1
comportamenti, protratti per un tempo apprezzabile, intenzionalmente ostili ed esorbitanti o incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore.
Del resto, anche a voler diversamente ipotizzare, pare innegabile che il contesto complessivo denunciato abbia avuto effetto stressogeno, ben potendo quindi integrare la meno grave fattispecie del cd. “straining”.
Sul punto è opportuno rammentare che, secondo gli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità, lo straining è ravvisabile allorquando il datore di lavoro adotti iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante condizioni lavorative "stressogene" (così Cass. ord. n. 2676/2021).
Invero, l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. Cass. sent. n. 3291/2016), il
Pag. 21 di 32 datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative
"stressogene" (cd. "straining"), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno (così ancora
Cass. ult. cit.; si evidenzia che il danno nello specifico – come a breve si approfondirà – ha assunto connotazioni ben meno gravi di quelle ipotizzate in ricorso). In altri termini, ciò che più rileva, al di là delle categorie definitorie, è se il fatto comprovato abbia leso interessi del lavoratore meritevoli di tutela (sub specie dell'integrità psico-fisica, dell'identità personale, della dignità e via dicendo). E, in definitiva, le due nozioni (mobbing e straining) hanno piuttosto precipua connotazione medico-legale, sì da non possedere autonoma rilevanza ai fini giuridici, servendo “soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale” (in tali termini, la recente Cass. ord. n. 4664/2024).
8. Nel contesto così ricostruito, l' ha conferito incarico di consulenza CP_6
medico legale al dott. onde accertare se la ricorrente sia affetta dalla Per_5
malattia denunciata e se possa ravvisarsi nesso di causalità tra la stessa e le condotte in ambiente di lavoro oggetto di causa, alla luce sia delle risultanze documentali che degli esiti della prova orale. Per meglio comprendere lo stato clinico obiettivo attuale della ricorrente, il CTU si è avvalso della consulenza specialistica neuropsichiatrica del Dr. I sanitari, valutata la Testimone_11
paziente e il quadro lavorativo, hanno concluso nel senso che il malessere è
Pag. 22 di 32 comparso in relazione al contesto lavorativo e ha cagionato alla uno Parte_1 stato di malattia psichica riconducibile a un “disturbo di adattamento” di grado lieve.
Il medico legale ha evidenziato la sussistenza del nesso causale tra le condotte datoriali lamentate all'interno di e la patologia, evidenziando CP_1
come, una volta cessato nel marzo 2022 ogni rapporto lavorativo con la resistente, il quadro è notevolmente migliorato. Assunta presso una cooperativa che si occupa della gestione del magazzino farmaceutico dell'ospedale di Massa
Marittima, la risulta avere ottimi rapporti con i colleghi di lavoro e Parte_1
corretti e normali rapporti con i dirigenti. Dunque, con la cessazione del rapporto conflittuale con i dirigenti della ditta la ricorrente ha registrato un CP_1
significativo miglioramento della propria condizione clinica, riprendendo le attività quotidiane e stabilizzando i rapporti affettivi personali (il CTU ha richiamato la stabilizzazione del rapporto interpersonale con il compagno di vita, la frequentazione di una palestra, le attività sociali e ricreative, la guida dell'auto e il buon rapporto con i figli).
Il CTU ha adeguatamente motivato anche in ordine al rischio che la patologia denunciata si sovrapponesse al quadro clinico preesistente (in particolare con i disturbi segnati da risalenti crisi di cefalea). Ha infatti evidenziato come, sebbene la sintomatologia descritta nelle certificazioni rilasciate dai medici di
Pisa fosse in parte similare ai fenomeni più risalenti, “tra le manifestazioni cliniche evidenziate nel periodo dei fatti di causa, oltre ai già citati sintomi neurovegetativi, viene dato particolare rilievo al vissuto caratterizzato da
“demoralizzazione secondaria con riduzione dei livelli di energia e della spinta pragmatica, insonnia iniziale e terminale e polarizzazione ideica su tematiche lavorative”.
Sul punto specifico del rischio di confondere la pregresse manifestazioni cliniche neurovegetative con i fenomeni più recenti connessi all'ambito lavorativo, il CTU ha evidenziato inoltre i seguenti aspetti: “(…) mentre in
Pag. 23 di 32 passato (durante le crisi di emicrania) la paziente non aveva tratto alcun beneficio, dal trattamento antidepressivo, anzi venne registrato un peggioramento, a partire dal 2021, invece, messa in trattamento con antidepressivi e ansiolitici (Paroxetina e Delorazepam) ha potuto ottenere un progressivo beneficio e miglioramento clinico. Come ben spiegato dall'ausiliario dottor la reazione psichica dimostra una “sensibilità” Tes_11
(ovvero fragilità) della paziente a vivere condizioni di stress e disagio che le scatenano delle vere e proprie reazioni tipo attacchi di panico o malessere psicologico. Questa “sensibilità” tuttavia, non deve essere confusa con una malattia cronica preesistente, nell'ambito della quale si è inserita la vicissitudine in oggetto. La stessa “sensibilità”, invece, rappresenta una condizione di base, assolutamente spontanea e non aggravata da precedenti patologie, sulla base della quale la vicissitudine lavorativa sopra descritta, ha scatenato un nuovo, più grave e prolungato episodio di disagio psichico. La patologia ad oggi riscontrata, susseguente alla vicissitudine lavorativa, deve essere pertanto considerata assolutamente di nuova insorgenza e autonoma.
Peraltro, si sottolinea che la sintomatologia emersa dal 2021 si è espressa con sintomi non tutti sovrapponibili a quelli manifestati nel corso della pregressa condizione. Esiste pertanto un preciso nesso causale fra la vicissitudine lavorativa descritta dalla paziente, e in parte oggettivata dalle prove testimoniali, e la condizione psicopatologica insorta a partire dal maggio 2021, ben descritta dai medici specialisti psichiatri dell'ospedale di Pisa. - Il quadro clinico ha avuto una sua evoluzione favorevole, grazie alle terapie intraprese e all'allontanamento dal luogo di lavoro, fonte di stress (…)”.
Alla luce degli atti di causa, della raccolta anamnestica, dell'esame clinico obiettivo sulla e della consulenza specialistica psichiatrica, il CTU ha Parte_1
così inizialmente risposto ai quesiti:
“La perizianda, a partire dal maggio 2021, è risultata essere affetta un quadro clinico caratterizzato da stato ansioso con attacchi di panico e manifestazioni neurovegetative, il tutto ben descritto nelle certificazioni rilasciate dai medici
Pag. 24 di 32 specialisti psichiatri dell'ospedale di Pisa - Tale quadro clinico è evoluto in senso favorevole fino al quadro attuale stabilizzato e definibile nell'ambito di un
“disturbo dell'adattamento di grado lieve” - La suddetta psicopatologia è sicuramente in rapporto causale con la vicissitudine lavorativa vissuta dalla paziente nel periodo di tempo fra il 2019 e il 2021 presso la ditta CP_1
ove lei stessa lavorava. - Il rapporto causale è stato favorito da una suscettibilità individuale della paziente nel reagire in senso negativo a situazioni avverse e stressanti, ma soprattutto perché nell'odierna vicenda, ha sperimentato (ex novo) una violazione della sua integrità psichica per via dell'incidenza esercitata sull'immagine di se', sulla sua autostima e sulla progettualità. - La stessa suscettibilità individuale, quindi, non interrompe il nesso causale con la vicissitudine lavorativa, secondo i classici criteri valutativi medico legali (cronologico, di efficienza lesiva, di esclusione di altra causa….) -
La sussistenza di una situazione conflittuale sembra essere sufficientemente provata, anche se il giudizio sulla liceità dei comportamenti posti in essere dai responsabili dell'azienda rimane di esclusiva competenza CP_1 dell'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro. - In rapporto alla suddetta vicissitudine si è determinato un periodo di malattia e di assenza dal lavoro certificato per circa
12 mesi - Alla luce delle certificazioni agli atti e delle testimonianze acquisite il suddetto periodo può essere quantificato, sotto il profilo del danno biologico temporaneo, in 3 (tre) mesi di parziale al 50%, 3 (tre) mesi di parziale al 25% e
6 (sei) mesi di parziale al 10% - Il quadro clinico obiettivo attuale, definibile come “disturbo dell'adattamento di grado lieve”, giustifica il riconoscimento di un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 6% (sei per cento).
Il CTU ha poi fatto presente che, a seguito dell'invio delle osservazioni dei
CCTTPP, ha proceduto a un nuovo incontro con il proprio ausiliario e i
CCTTPP di parte anche per approfondire il tema relativo ai farmaci assunti dalla ricorrente.
Pag. 25 di 32 All'esito delle valutazioni critiche il CTU ha confermato l'attualità del disturbo dell'adattamento e in merito al delicato tema della valutazione delle pregresse condizioni psichiche, ha così riferito:
“(…) Risulta confermato, previo colloquio telefonico con il medico curante dr.
che la pz. ad oggi assume una compressa di Daparox da 20 mg e Per_6
Per alcune gocce di al bisogno. Ha interrotto la assunzione dello Xanax. (…) La suddetta storia clinica e terapeutica dimostra, secondo il nostro parere, che la paziente ha sviluppato dei quadri clinici “similari” in risposta ad eventi stressogeni diversi. I medici di Pisa, nelle loro certificazioni, descrivono il quadro clinico della paziente utilizzando in parte le stesse parole, pur in rapporto ai diversi episodi intervenuti anche a distanza di anni. Va tuttavia rilevato che tra le manifestazioni cliniche evidenziate nel periodo dei fatti di causa, oltre ai già citati sintomi neurovegetativi comuni con i pregressi episodi, viene dato particolare rilievo al vissuto caratterizzato da “demoralizzazione secondaria con riduzione dei livelli di energia e della spinta pragmatica, insonnia iniziale e terminale e polarizzazione ideica su tematiche lavorative”..
Inoltre si fa notare che, mentre in passato (durante le crisi di emicrania) la paziente non aveva tratto alcun beneficio, dal trattamento antidepressivo, anzi venne registrato un peggioramento, a partire dal 2021, invece, messa in trattamento con antidepressivi e ansiolitici (Paroxetina e Delorazepam) ha potuto ottenere un progressivo beneficio e miglioramento clinico. Nelle stesse certificazioni rilasciate dai medici di Pisa, inoltre, non si parla della causa dell'evento, ma semplicemente si descrive la espressività clinica successiva all'evento stesso. Il fatto stesso che gli eventi, apparentemente con analoga o similare sintomatologia, siano stati trattati con diversi tipi di terapie, dimostra che la causa era di volta in volta diversa. Per fare un esempio da porre alla attenzione dei “non addetti ai lavori” si segnala che un paziente può andare incontro ad episodi febbrili con brividi, tremori e spossatezza in rapporto ad infezioni polmonari, urinarie, gastrointestinali ovvero a semplici sindrome influenzali. Questo non vuol dire che il paziente sia affetto da una “patologia
Pag. 26 di 32 preesistente”, ma semplicemente che, nel corso degli anni, ha avuto diversi episodi con analoga sintomatologia, ma dovuti a cause svariate. Questo è quello che sembra essere accaduto alla paziente che, in almeno 4 - 5 occasioni, ha sviluppato una sintomatologia ansiosa, depressiva con espressività neurovegetativa, in rapporto a crisi di emicrania, eventi luttuosi, separazione coniugale e, da ultimo, ad una vicissitudine lavorativa. Secondo il nostro parere pertanto la paziente non è affetta da preesistenze patologiche e soprattutto, in passato, non ha mai sviluppato un disturbo dell'adattamento. Al limite possiamo affermare, così come descritto nella relazione, che la paziente è un soggetto con una personalità “fragile” che sviluppa crisi ansioso depressive in rapporto ad eventi stressogeni di varia natura. Tale condizione personologica non costituisce una patologia preesistente, ovvero un danno biologico strutturato, sul quale avrebbe potuto agire, in aggravamento, un evento di analoga eziopatogenesi. Si conferma pertanto la diagnosi di “disturbo dell'adattamento” in esito della vicissitudine lavorativa in cui è incorsa la paziente (…)”
Il CTU ha quindi rivisto le proprie conclusioni e, in parziale accoglimento della richiesta di parte ricorrente circa una valutazione della inabilità temporanea a tassi maggiori, ha riquantificato la inabilità temporanea biologica come segue:
- inabilità temporanea parziale al 50%: 4 mesi;
- inabilità temporanea parziale al 25%: 4 mesi;
- inabilità temporanea parziale al 10%: 4 mesi.
Inoltre, in parziale accoglimento della richiesta di parte convenuta, circa un danno permanente di più modesta entità, in considerazione della probabile ulteriore evoluzione favorevole del quadro clinico, comprovata dalle minori necessità terapeutiche della ricorrente, ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 4%. Valori ai quali ritiene il Tribunale di adeguarsi poiché assunti all'esito di un'approfondita e articolata disamina del caso, tenuto conto anche delle difficoltà emerse e delle osservazioni delle parti alle quali il perito ha esaurientemente replicato. Le conclusioni del CTU, adeguatamente
Pag. 27 di 32 supportate da ineccepibili argomentazioni anche in punto di individuazione delle percentuali di graduazione della ITP, sono quindi pienamente condivise dal
Tribunale e ritenute idonee a fondare la decisione in ordine alla valutazione del danno biologico subito dalla ricorrente, tenuto conto che il riconoscimento della esistenza di postumi permanenti nella misura, peraltro non considerevole del
4%, appare senz'altro compatibile con la misura di inabilità temporanea indicata.
8.1. Nel caso di specie, tenuto conto della percentuale dei postumi permanenti indicata nella misura del 4% e dell'età del ricorrente al momento dei fatti (40 anni al marzo 2022, termine finale di valutazione dell'illecito permanente) e considerato altresì il valore del corrispondente punto di invalidità individuato dalle Tabelle in uso, il danno non patrimoniale deve essere determinato in complessivi € 18.389 (di cui euro 6.659 per danno non patrimoniale risarcibile ed euro 11.730 per danno biologico temporaneo).
È noto che dopo il pronunciamento delle Sezioni Unite di Cassazione in tema di danno non patrimoniale (Cass. S.U. n. 26972 dell'11/11/2008), il Tribunale di
Milano, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Supremo Consesso, ha provveduto a una rimeditazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, prevedendo la liquidazione congiunta delle diverse voci che compongono l'unitario concetto di danno non patrimoniale comprendendovi tanto il cd. danno biologico (inteso quale danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale) quanto il danno non patrimoniale conseguente alle menomazioni subite in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” (in esso includendovi il cd. danno morale ed ogni altro pregiudizio inerente il fare areddituale della persona, quale, ad esempio, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico,ecc.).
Tenuto conto della assenza di allegazione e prova idonea di ulteriori elementi che possano indurre a ritenere una particolare penosità della vicenda in termini di sofferenza soggettiva, come pure di incidenza sugli aspetti relazionali, non si
Pag. 28 di 32 ritiene necessario, ai fini di una equa liquidazione del danno, procedere ad un incremento degli importi già individuati nella griglia delle Tabelle di Milano.
8.1. Quanto all'invocato danno da professionalità, come ha chiarito Cass. sent. n.
26666/2005 “Il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita - lesione che, per l'appunto, si profila idonea a determinare una dequalificazione del dipendente stesso - è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito e a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa. Tale prova può essere data, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché, a tal fine, possono essere valutate nel caso di dedotto danno da demansionamento, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
Rimane, naturalmente, affidato al giudice di merito - le cui valutazioni, se corrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità - il compito di verificare, di volta in volta, se, in concreto, il suddetto danno sussista, individuandone la specie e determinandone
l'ammontare, anche, se del caso, con liquidazione fondata sull'equità”.
Ed invero il lavoratore, cui l'art. 2103 cod. civ. (nel testo sostituito dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 13) riconosce esplicitamente il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ovvero equivalenti alle ultime effettivamente svolte, ha diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione. E, dunque, non solo il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa - cui il datore di lavoro ha il correlato
Pag. 29 di 32 obbligo di adibirlo - costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino. La violazione di tale diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro (Cass. 3 giugno 1995, n.
6265; Cass. 6 marzo 2006, n. 4766; Cass. 16 maggio 2006, n. 11430).
Nel caso di specie, si ritiene che il danno alla professionalità sia stato genericamente dedotto e comunque non risulti sufficientemente comprovato e configurabile. Non risulta innanzitutto che la sia stata lasciata Parte_1
inoperosa per un tempo apprezzabile o che sia stata privata di qualsiasi mansione, né può dirsi, nello specifico, che l'esercizio di mansioni di un solo livello inferiori abbia ineluttabilmente mortificato la lavoratrice. L'isolamento professionale peraltro è, almeno parzialmente, contraddetto dalla sussistenza di una risposta collettiva, solidaristica e sindacale dei dipendenti rispetto al mutato e più incisivo atteggiamento datoriale. In definitiva, non appare configurabile un danno di natura patrimoniale subito nello specifico dalla ricorrente quale derivante dall'impoverimento della sua professionalità sino a quel momento acquisita.
9. In definitiva, accertato l'inadempimento del datore di lavoro, sub specie di violazione del dovere di cui all'art. 2087 cod. civ. per effetto della condotta illecitamente perpetrata in danno della ricorrente nel periodo compreso tra maggio 2019 e marzo 2022, la resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore di , la somma complessiva di € 18.389 a Parte_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito (biologico, morale ed esistenziale). La somma complessivamente individuata deve essere poi maggiorata degli interessi dalla data del fatto illecito ad oggi;
ciò in ossequio all'orientamento formulato dalla Suprema Corte, a partire dalla 22.4.1994-
17.2.1995 n. 1712, e presumendo un normale utilizzo del danaro da parte del danneggiato, equamente determinato ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad es. titoli di Stato). Per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore
Pag. 30 di 32 attuale, gli interessi debbono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, anno per anno, dall'epoca del fatto sino ad oggi.
10. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense, di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n.
77 del 2.4.2014, avuto riguardo al terzo scaglione per valore e tenendo conto dell'accoglimento della domanda nei limiti sopra esposti, nonché della previsione di cui all'art. 91 cpc. stante il rifiuto ingiustificato di parte ricorrente di accettare una proposta conciliativa economicamente equiparabile a quella qui riconosciuta. Parte soccombente deve essere altresì condannata al pagamento delle spese della CTU medico-legale, come già separatamente liquidate. Si pongono altresì a carico di parte soccombente le spese relative alle operazioni di fonoregistrazione e trascrizione delle udienze, come già liquidate con separati decreti e poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a essere inquadrata Parte_1
nel IV livello Ccnl Alimentare Industria sin dalla sua assunzione alle dipendenze di e, per l'effetto, Controparte_1
- condanna in persona del l.r. pro tempore, al pagamento in Controparte_1
suo favore delle relative differenze retributive, detratto quanto già percepito;
- condanna in persona del l.r. pro tempore al pagamento, in Controparte_1
favore della ricorrente, della somma complessiva di € 18.389 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali come in motivazione;
- condanna in persona del l.r. pro tempore, alla rifusione in Controparte_1
favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3.600 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
Pag. 31 di 32 - pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come già liquidate con separato provvedimento.
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese relative alle attività di fonoregistrazione e trascrizione, come già liquidate con separato provvedimento.
Grosseto, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
Pag. 32 di 32
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 18 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 190 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2022, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Stramaccia, Lorenzo Calvani e Sara Simoni, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, viale S. Lavagnini n. 13, come da mandato in atti telematici.
RICORRENTE
(p.iva: ) in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
(c.f.: ), con sede in TE Marittimo Controparte_2 C.F._2
(Gr) Località San Martino snc, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Vaiani ed
Andrea Vaiani, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Prato Via Valentini
n. 23/a, come da mandato in atti telematici.
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento spettanze retributive e risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: Ricorre al Giudice del Lavoro affinché: “accerti e dichiari competere alla ricorrente il III livello Ccnl Alimentare Industria dal
1.03.2017, in luogo del V riconosciutole, per i motivi esposti (o il diverso livello e decorrenza ritenuti di giustizia) e la illegittimità del comportamento posto in essere dalla società convenuta e descritto in narrativa, afferente agli atti vessatori e illeciti e/o mobbing/straining e/o demansionamento/dequalificazione subiti dalla ricorrente.
- Condanni la società convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate tra il dovuto ad una impiegata di III livello con orario full-time, detratto il percepito. Con espressa riserva di agire in sperato giudizio per l'accertamento del quantum debeatur.
- Condanni la società convenuta a risarcire alla ricorrente tutti i danni patiti in conseguenza del demansionamento, dequalificazione e mobbing/straining e, in particolare, il danno alla professionalità, determinato nella misura del 50% della retribuzione lorda mensile, da maggio 2019 (o nella diversa misura, minore o maggiore, e/o la diversa decorrenza ritenute di giustizia); del danno non patrimoniale nelle sue componenti del danno biologico, determinato nella misura dell' 15% (o la diversa misura, minore o maggiore, ritenuta di giustizia) e del danno biologico temporaneo quantificabile in 12 mesi di invalidità temporanea parziale al 50% e per
l'effetto condanni la convenuta al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di euro 76.456,50 (o la diversa somma, anche superiore, ritenuta di giustizia) per i motivi di cui in narrativa;
del danno morale soggettivo quantificabile aumentando della misura del 50% -o nella diversa misura, anche minore o maggiore, ritenuta di giustizia- quanto spettante alla sig.ra a titolo di danno non Parte_1
patrimoniale/biologico; del danno esistenziale, quantificabili aumentando della misura del 30% -o nella diversa misura, anche minore o maggiore, ritenuta di giustizia- quanto spettante alla sig.ra a titolo di danno non patrimoniale/biologico, oltre Parte_1
interessi e rivalutazione monetaria.
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il quantum debeatur e per tutto quanto successivamente maturato maturando. Oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Con riserva di rivendicare in separato giudizio il pagamento di differenze retributive quali TFR calcolato su trasferta fittizia e altre voci retributive quali premi, retribuzione per ferie imposte, differenze per riduzione retribuzione.
Vinte le spese”.
Pag. 2 di 32 Convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, rigettare integralmente la domanda proposta dalla ricorrente perchè infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali, da distrarsi in favore del procuratore che, espressamente, si dichiara antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27 aprile 2022 adiva il Tribunale Parte_1
di Grosseto chiedendo di accertare che, dalla primavera del 2019 alla fine del rapporto in data 22.3.2022, la convenuta l'aveva illegittimamente demansionata e delegittimata con conseguente responsabilità per mobbing. Chiedeva quindi che fosse accertato il diritto al superiore livello di inquadramento e l'illegittimità del demansionamento/mobbing subito, concludendo come in epigrafe.
A tal fine rappresentava quanto segue: i) di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 3 gennaio 2017 al 22 marzo 2022, con inquadramento al V livello del Ccnl Alimentari Industria e con qualifica di impiegata amministrativa;
ii) di aver sempre svolto mansioni di responsabile amministrativa riconducibili al III livello di inquadramento del medesimo Ccnl;
iii) d'aver subito, a decorrere dal maggio 2019, un progressivo demansionamento, iv) di essere stata oggetto di continue vessazioni e mobbing da parte della convenuta e dei responsabili di stabilimento e produzione, deducendo, ad esempio, d'essere stata vittima di denigrazioni pubbliche o di essere stata spiata anche quando si recava alla toilette;
v) che tali condotte le hanno determinato l'insorgere di patologie ansiose-depressive.
2. Si costituiva tempestivamente in giudizio in persona del Controparte_1
legale rappresentante contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_2
poiché infondato in fatto e in diritto. Deduceva in particolare i) che le mansioni della ricorrente erano in parte mutate (per le svariate ragioni in atti richiamate), ma erano rimaste comunque riconducibili al V livello di cui al contratto
Pag. 3 di 32 collettivo applicato;
ii) che la modifica degli orari di lavoro, il ricorso alle ferie forzate, alla riduzione delle retribuzioni per effetto della contrazione degli straordinari o il ritardo nel pagamento dei premi (straordinari e premi comunque pagati) furono attuati nei confronti di tutti i dipendenti al solo scopo di far fronte alle difficoltà indotte dal Covid;
iii) che aveva attuato un normale e legittimo controllo sulla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei propri dipendenti;
iv) che nessun ritardo nella comunicazione delle ferie era stato volontariamente attuato e invero neppure mai si era nella sostanza verificato;
v) che la postazione lavorativa della ricorrente era stata sì modificata, ma allo scopo di venirle incontro dal momento che la prima sistemazione risultava inadeguata;
vi) che non era stato introdotto nel 2020 un obbligo di timbratura del cartellino per finalità punitive, ma solo in ragione del mutato contesto e allo scopo di adeguare la posizione della a quella degli altri dipendenti e di Parte_1
osservare la normativa emergenziale;
vii) che il divieto di utilizzare il cellulare privato non aveva finalità punitive mirate nei confronti della ricorrente, ma era generalizzato allo scopo di evitare l'uso della WI-FI aziendale per finalità estranee all'attività lavorativa. In generale, deduceva che la prestazione della era risultata molto carente in termini qualitativi e quantitativi e che il Parte_1
suo atteggiamento - manifestato in continue contestazioni, pretese e lamentele, con il continuo ricorso ai sindacati - era la causa esclusiva delle difficoltà lavorative dalla stessa lamentate in ricorso. Sulla base di quanto dedotto, insisteva per il rigetto dell'avverso ricorso.
3. Svolto l'interrogatorio formale richiesto da parte ricorrente ed escussi numerosi testimoni sui capitoli ammessi – da cui l'opportunità di avvalersi, in sostituzione della verbalizzazione, anche della fonoregistrazione delle deposizioni – all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa mediante sentenza di cui è data lettura.
***
Pag. 4 di 32 4. La ricorrente assume innanzitutto che le mansioni svolte dal 1.3.2017 al febbraio
2019 (momento dal quale assume essere stata progressivamente demansionata) avrebbero dovuto essere ricondotte al III livello del CCNL Alimentare Industria
o, in subordine, al IV.
Va detto preliminarmente che, in forza delle regole in tema di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cc., compete all'attore che invoca la sussistenza di un diverso rapporto di lavoro, rispetto a quello contrattualmente indicato, provare i relativi presupposti. Tale rigoroso onere probatorio abbraccia tanto la prova dell'orario in concreto svolto, del mancato godimento di ferie o permessi che quella del corretto inquadramento delle mansioni effettivamente svolte. In proposito, tra le altre, la Cassazione, Sez. Lav. Sentenza n. 8025 del
21/05/2003, ha così precisato: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere
l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”.
Il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il maggior orario e/o per il lavoro straordinario ha quindi l'onere di dimostrare quanto ha effettivamente lavorato e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto
(cfr., tra le tante, Cass. 3714/2009 e 12695/2001).
Analogamente è a dirsi con riferimento alla prova delle mansioni in concreto svolte, tanto nel caso in cui difetti un inquadramento per mancanza di formalizzazione del rapporto quanto in quello in cui si rivendichi un inquadramento non rispondente alla realtà del rapporto, cui per lo più si riferiscono le pronunce appresso richiamate. Tra le altre, Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 8025 del 21.5.2003, ha così precisato: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di
Pag. 5 di 32 allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, affrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. Nello stesso senso,
Cass. Sez. Lavoro, Sentenza n. 11925 del 7.8.2003: "Ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in tre distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento”. Infine, in linea con tali orientamenti, il Tribunale di Roma, con articolata e interessante pronuncia, ha ribadito che: “il giudizio inerente all'inquadramento professionale del lavoratore rappresenta l'esito di un sillogismo, che ha come premesse le mansioni disimpegnate in concreto dallo stesso e il contenuto della declaratoria di riferimento, quale posta dal ccnl applicato ovvero applicabile al contratto di lavoro individuale e, come tesi, la verifica della completa sovrapponibilità delle une sull'altra, in specie avuto riguardo al livello di competenze e al grado di autonomia richieste al lavoratore nel loro espletamento nonché al carico di responsabilità di cui egli è correlativamente gravato. Del pari, è principio di legittimità consolidato che, se il contratto collettivo esemplifica come appartenenti a una certa categoria o livello professionale determinati profili lavorativi, non vi è luogo a che l'interprete proceda nel predetto ragionamento sillogistico, avendovi provveduto una volta per tutte i contraenti collettivi nell'ambito dei loro poteri ex art. 1321 cc.” (Tribunale di Roma, Sez. IV, sentenza n. 6115 del 20 giugno 2016).
In ragione di tutto quanto sopra rappresentato, si può affermare che nell'indagine relativa alla individuazione delle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore deve essere verificata la sussistenza di una prevalenza "qualitativa e
Pag. 6 di 32 quantitativa" delle mansioni superiori rivendicate rispetto a quelle proprie del livello d'inquadramento. In particolare, l'indagine del merito non può limitarsi a considerare le mansioni di maggior rilevanza qualitativa, ma occorre anche accertare se queste prevalgano sulle altre sotto il profilo quantitativo, atteso che la mansione primaria è quella svolta con maggiore frequenza e ripetitività, così da rappresentare un dato ricorrente e normale nelle diverse mansioni espletate dal dipendente. Inoltre, l'assegnazione deve essere "piena", nel senso che la stessa deve aver determinato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni svolte in concreto dal ricorrente (cfr. Tribunale di Roma, sez. lav., sentenza n.
9172/2014). Più in generale, la giurisprudenza è solita riconoscere che laddove il lavoratore “lamenti di essere stato adibito a mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza è necessaria l'allegazione e la prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite. Il lavoratore è tenuto altresì a dedurre e dimostrare che le mansioni di fatto espletate sono coincidenti con quelle caratterizzanti la qualifica superiore rivendicata che deve essere declamata unitamente a quella di appartenenza, allegando il consequenziale confronto tra le due. Il lavoratore ha dunque “l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (così anche Cass. civ., sez. lav. sentenza del 21 maggio 2003 n. 8025; conferma Cass. civ. sez. lav. sentenza del 18 agosto
1997 n. 7641). Al fine di procedere a tale accertamento, è necessario quindi che il ricorrente indichi le mansioni che gli spettavano in base al c.d. mansionario, il
“contenuto” delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (v.
Cass. 431/2000), nonché le norme della contrattazione collettiva o aziendale che
Pag. 7 di 32 ritiene siano state violate a causa del mancato riconoscimento della qualifica superiore e delle quali invoca l'applicazione nella propria domanda.
4.1. Nello specifico delle mansioni della . Parte_1
Al di là della genericità dell'allegazione, piuttosto sintetica sul punto rispetto ai requisiti indicati al precedente paragrafo, occorre rilevare che il CCNL vigente all'epoca è quello del 27.10.2012 (valevole fino al novembre 2015), rinnovato con accordo del 5.2.2015 (valvole dal dicembre 2015 al novembre 2019); in atti
è allegato il contratto 31.7.2020 (valvole dal dicembre 2019 al novembre 2023; doc. 20 ric). Le declaratorie comunque sono sovrapponibili.
La ricorrente era inquadrata al quinto livello (ex impiegati, ex operai) cui appartengono “i lavoratori che svolgono attività̀ amministrative d'ufficio di natura esecutiva semplice con procedure prestabilite;
lavoratori che nei reparti di produzione o di distribuzione conducono, con le necessarie regolazioni, macchine per la lavorazione, il confezionamento e la movimentazione di merci e prodotti;
lavoratori che svolgono attività̀ produttive semplici nonché́ gli aiutanti dei livelli superiori;
lavoratori che per effetto di quanto previsto agli ultimi tre commi del presente articolo passano dal 6° al 5° livello”.
Ella sostiene invece che, sin dalla propria assunzione avrebbe dovuto essere inquadrata nel terzo livello (ex impiegati, ex operai) cui appartengono “i lavoratori che svolgono negli uffici attività̀ di carattere tecnico od amministrativo interne od esterne, per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale ed adeguato tirocinio e che si svolgono in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa;
i lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività̀ per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi;
il viaggiatore o piazzista di 2° categoria (ex 3°
Pag. 8 di 32 categoria impiegatizia) e cioè l'impiegato d'ordine, comunque denominato, assunto stabilmente dall'azienda con l'incarico di collocare gli articoli trattati dalla medesima, anche quando provveda contemporaneamente alla loro diretta consegna. O in subordine al quarto livello (ex impiegati, ex operai) cui appartengono “i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica
d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro;
i lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto;
i lavoratori specializzati che in possesso delle caratteristiche di cui ai precedenti capoversi svolgono analoghe attività nella distribuzione o in altri settori aziendali, nonché́, con decorrenza 1° gennaio
1988, i lavoratori specializzati che avendo acquisito professionalità̀ specifica per prolungato esercizio nella mansione, operano normalmente su tutte le macchine semplici per la lavorazione e il confezionamento, curando anche la loro messa a punto ed effettuando, oltre il cambio dei formati, interventi di ordinaria manutenzione.
Le parti hanno fatto riferimento all'organigramma aziendale (doc. 3a). È bene precisare che, come ampiamente chiarito in fase istruttoria, la resistente è una società che fa parte del gruppo insieme alla capofila CP_2 [...]
e all'altra società L'organigramma fa Parte_2 Controparte_3
riferimento all'intero gruppo e da esso si evince che al vertice del relativo ramo d'appartenenza del settore amministrazione era posta Parte_3
responsabile dell'amministrazione e del personale, alla quale si riportava
Entrambi lavoravano presso la sede di Testimone_1 Parte_2
in Pontedera. La , ultima indicata nel ramo suddetto, era la referente Parte_1
amministrativa della società nella sede di in TE CP_1
Marittimo.
Ebbene, prendendo a riferimento la stessa allegazione di parte ricorrente (pagg.
3 e ss.), la correzione DDT errati, la registrazione di entrate e uscite di cassa,
Pag. 9 di 32 l'emissione di fatture di acquisto per conto dei pastori, l'aggiornamento di appositi file relativi ai buoni di consegna, la gestione e il controllo corrispettivi del negozio e gestione dei contanti, il controllo cartellini e presenze dei dipendenti, l'effettuazione della comunicazione lo smistamento e Pt_4
l'archiviazione di corrispondenza, l'aggiornamento di anagrafiche di dipendenti e fornitori e la preparazione annuale dell'archivio, erano tutte attività che parte resistente riconosce essere sempre state assegnate alla ricorrente (pag. 2 memoria di costituzione).
Rileva il Tribunale che si tratta di attività non inquadrabili nel livello III rivendicato in quanto per la loro esecuzione è richiesta una specifica preparazione professionale e un adeguato tirocinio e lo svolgimento in condizioni di totale autonomia esecutiva, laddove i testi hanno riferito che la responsabile amministrativa del Gruppo era in contatto diretto con la ricorrente, la quale operava nell'ambito delle direttive che le venivano indicate, come del resto si evince dallo stesso organigramma.
Ritiene tuttavia il Tribunale che proprio la circostanza pacifica che la Parte_1
operasse come unico riferimento amministrativo all'interno della, pur ridotta, realtà aziendale di TE (a prescindere dalla possibilità di attribuirle il titolo di responsabile), lascia supporre che le mansioni alla stessa affidate esulassero da quelle basilari proprie del livello V (il primo livello per gli amministrativi), che consistono in attività di natura esecutiva semplice secondo procedure prestabilite. A differenza che per il V livello, il IV livello, che si ritiene essere quello più confacente alla posizione della ricorrente, consente di surrogare la specifica preparazione anche con la pratica acquisita. Secondo declaratoria, infatti, appartengono a tale livello i lavoratori che svolgono negli uffici attività̀ esecutiva (di natura tecnica o amministrativa) che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro. Esperienza che la ha comprovato di possedere, come si evince Parte_1
anche dalla scheda anagrafica allegata. Dalla lettura sistematica delle declaratorie del terzo livello emerge invece che, anche in riferimento a categorie
Pag. 10 di 32 diversi dagli amministrativi (essendo il livello unico e non distinguendo tra operai e impiegati), sono comunque richiesti requisiti di alta specializzazione, formazione, autonomia etc. (si parla infatti di lavoratori altamente specializzati che, in condizioni di autonomia operativa, svolgono attività̀ per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienze tecnico professionali inerenti la tecnologia del processo produttivo e/o l'interpretazione di schemi costruttivi e funzionali, nonché́ i lavoratori che, in possesso dei requisiti di cui sopra, conducono e controllano impianti di produzione particolarmente complessi...).
Quanto all'attività d'ordinazione della merce, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che essa veniva svolta in autonomia decisionale e non quale esecuzione di disposizioni ricevute dai superiori o secondo schemi prestabiliti sulla scorta delle segnalazioni ricevute dagli addetti ai singoli reparti. Parte ricorrente non ha fornito prova d'aver provveduto in autonomia alla registrazione e archiviazione digitale dei DDT;
attività che la resistente ha peraltro negato in radice essere prevista in azienda. Il che esime dall'analisi della valenza concreta di tale attività. Quanto al reperimento, controllo e registrazione delle fatture di acquisto, inserimento nel gestionale di promozioni e scontistiche, fatturazione mensile e l'emissione di note di credito ai clienti, parte resistente ha riconosciuto che esse sono state svolte dalla fino all'inizio del 2019, salvo poi Parte_1
essere automatizzate con l'attivazione di un nuovo gestionale: ha poi dedotto e dimostrato che esse erano svolte in esecuzione delle direttive della Parte_5
come già osservato. La circostanza poi che quest'ultima operasse fisicamente nell'altra azienda di proprietà del non esclude affatto che ella potesse CP_2
fornire direttive cui la ricorrente doveva attenersi. Lo stesso è a dirsi relativamente alle attività di pagamento delle “riba” a fine mese, del sollecito di pagamento dei clienti morosi, del rilievo della prima nota delle banche, che sono attività semplici, che non richiedono particolare preparazione o pratica, che possono essere svolte da un (ex) impiegato di quinti livello;
attività che la resistente riconosce essere state svolte dalla dipendente sotto la direzione della e successivamente centralizzate con il nuovo gestionale. Irrilevante Parte_5
poi la circostanza relativa all'invio mensile di statistiche di vendita ai
Pag. 11 di 32 rappresentanti che parte resistente rivendica come di competenza di altra dipendente, si tratta comunque di attività esecutiva (il mero invio Persona_1
di una statistica è cosa ben diversa dall'ipotetico, ma neppure allegato, caso della scelta in autonomia di quali statistiche inviare o a chi inviarle).
Né la ricorrente ha dimostrato di essersi occupata in autonomia di mantenere rapporti con le banche, o di selezionare la documentazione contabile da inviare al commercialista. La generica deduzione del mero invio di documentazione al commercialista, in assenza di un'autonoma attività di valutazione della documentazione rilevante è mansione semplice che ben poteva essere eseguita nel contesto di più generali direttive. Irrilevante ai fini del superiore inquadramento nel livello terzo il rivendicato (e genericamente dedotto) ruolo
“di referente dei dipendenti in caso di problematiche con i cartellini o con le timbrature”, che - siccome dedotto - non si comprende per quale motivo dovrebbe essere riservato a soggetti con superiore inquadramento.
Infine, parte resistente ha riconosciuto che la si è occupata fino al 2020 Parte_1
dell'archiviazione di buste e contratti dei dipendenti (mansione poi affidata a neo nominata Responsabile del Personale). Anche questa è Tes_2
un'attività che ben può essere assolta da un impiegato IV livello. È bene ricordare peraltro che, anche in caso di cumulo di mansioni, il diritto al superiore inquadramento (III) avrebbe richiesto la prova dello svolgimento di mansioni superiori con carattere di prevalenza e lo svolgimento di tali superiori mansioni con continuità (principio nello specifico riproposto dall'art. 28 del CCNL di riferimento).
In definitiva, alla luce delle concrete mansioni svolte, della specifica realtà aziendale nella quale era inserita e avuto riguardo alle risultanze del bagaglio professionale maturato nelle sue pregresse esperienze lavorative (cfr. scheda anagrafico professionale, doc. 1 ric.), alla può essere riconosciuto il Parte_1
diritto a essere inquadrata nel IV livello Ccnl Alimentare Industria, in luogo del
V attribuitole contrattualmente, e ciò sin dalla sua assunzione (3.1.2017).
Pag. 12 di 32 5. Sostiene poi il ricorrente che il demansionamento subito si sia inserito in più complessivo atteggiamento persecutorio integrante gli estremi del mobbing/straining.
Il successivo tema d'indagine attiene quindi alla verifica della sussistenza del lamentato demansionamento e del mobbing/straining, di cui il demansionamento può costituire espressione.
In via generale l'onere della prova spetta al lavoratore, il quale è tenuto a provare l'esistenza di comportamenti vessatori o intimidatori, ripetuti e costanti, diretti nei suoi confronti, e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali comportamenti sussiste, per il datore di lavoro, l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno;
inoltre
“poiché l'art. 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento, ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro.” (così, da ultimo, Cass. ord. n. 21682 del 20 luglio 2023).
In ordine al caso specifico dell'invocato demansionamento, va detto che un iniziale riconoscimento circa la contrazione delle responsabilità della ricorrente all'interno dell'ufficio amministrativo ha natura documentale. Il riferimento è al doc. 3b prodotto da parte ricorrente, del tutto analogo al doc. 3a, di cui parte resistente ha inteso avvalersi sostenendo che, appunto, come può osservarsi dal detto organigramma, la operava sotto la responsabilità della Parte_1 Parte_5
(così a pag. 1 della memoria di costituzione riconoscendo - come del resto si evince dalle deposizioni testimoniali tutte, soprattutto dei testi di parte resistente
- che quello del era un gruppo e che i soggetti indicati nell'organigramma CP_2
operava al suo interno). Ebbene, quando si è trattato di spiegare come mai dopo
Pag. 13 di 32 il trasferimento delle funzioni alla nuova dipendente UN AI,
l'introduzione del nuovo gestionale e l'affidamento delle mansioni relative alle buste paghe e ai contratti dei dipendenti – argomenti che la resistente utilizza per spiegare il perché la fosse stata privata di varie mansioni (così a pag. 2 Parte_1
della memoria di costituzione di - parte resistente sostiene che CP_1 la “sparizione” del nominativo della dal nuovo organigramma sarebbe Parte_1
dovuta al fatto che quello allegato non era l'organigramma di e CP_1
che la UN non era dipendente di Però, invero, nemmeno CP_1
Co
o la stessa erano dipendenti della , bensì della Per_2 Parte_5
Capogruppo, eppure compaiono. Così come compare la stessa UN pur non essendo dipendente di In realtà, traspare dalla stessa conclusione CP_1
di pagina 2 dell'atto di costituzione della società che parte datoriale ha privato la di alcune mansioni perché non la riteneva in grado di svolgerle. Parte_1
Tuttavia, sia in riferimento a tale asserita mancanza che – come vedremo – a tutte le altre di cui è presenza nella memoria di costituzione, benché fatti aventi
(in ipotesi) chiaro rilievo disciplinare non v'è traccia alcuna di richiami o interventi formali di contestazione in ben 5 anni di lavoro.
5.1. Venendo poi al dato testimoniale la teste ex collega di lavoro Tes_3
della ricorrente, escussa all'udienza del 21.2.2023, ha riferito che il nominativo della ricorrente era sparito dall'organigramma affisso in azienda e che “piano piano” le erano state tolte le attribuzioni fino a “cambiare mansione”. La teste ha indicato la causa di tale riduzione – pur non esprimendosi con certezza, ma il dato è confermato dalla resistente stessa, come si è visto - nel trasferimento di funzioni alla lavoratrice esterna UN (cfr. pagg. 16 e 17 della trascrizione del
21.2.2023 ove si fa riferimento anche al dato della comparsa del nuovo organigramma). La teste ha altresì confermato che nel 2020 la è stata Parte_1
adibita a mansioni di controllo del latte, consistenti nel semplice controllo che la quantità di latte acquistato corrispondesse alla quantità di latte lavorato e nella compilazione delle relative schede cartacee. Mansioni impiegatizie ancor più semplici (queste sì inquadrabili nel 5° livello) di mera trascrizione degli ordini
Pag. 14 di 32 inviati dai rappresentanti, di compilazione della relativa bolla e di aggiornamento dei file del latte. Tali profili relativi alle nuove mansioni sono stati confermati dal teste (si veda trascrizione dell'udienza del 21.2.2023, Tes_4
pag. 38), anch'egli ex dipendente della resistente e dall'altro collega , Tes_5
sebbene questi sul punto ha fatto riferimento a ciò che aveva appreso da altri in azienda, non avendolo visto direttamente (pag. 47 della trascrizione). Quindi, pur in presenza delle modifiche organizzative evidenziate da parte resistente, le nuove mansioni della , per quanto appartenenti alla medesima categoria Parte_1
impiegatizia, avrebbero dovuto essere accompagnate dal rispetto dell'art. 2103 cc. (salvo il diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento).
Le modalità di attuazione, l'apprezzabile riduzione della rilevanza delle mansioni (quindi l'effettivo demansionamento), letti nel contesto degli ulteriori fatti di cui a breve si dirà, ritiene il Tribunale siano sintomo della volontà di penalizzare la lavoratrice.
6. Quanto agli ulteriori profili addotti a comprova della condotta mobilizzante, va detto che non convince la tesi della timbratura del cartellino come inequivocabilmente espressiva dell'intento persecutorio. È stato riconosciuto dalla resistente – con motivazione plausibile - che la previsione dell'obbligo vigeva per tutti i dipendenti, ma poiché la lavorava in un reparto Parte_1
diverso dalla produzione, ove si trova il sistema per timbrare il cartellino, ella era esonerata e sottoposta – riferisce la resistente – unicamente e direttamente alla vigilanza del datore di lavoro. Premesso che è diritto del datore di lavoro pretendere la timbratura del cartellino di presenza, la motivazione dalla stessa fornita circa l'esonero della è verosimile, nel senso che la ditta ha Parte_1
preferito soprassedere dal momento che la lavoratrice aveva (giustamente) osservato che per recarsi a timbrare in zona produzione avrebbe dovuto indossare i DPI per poi toglierseli non appena effettuata la timbratura e ha riferito che la pretesa di rinunciare all'esonero è stata dettata dalle esigenze legate alla normativa emergenziale, con la conseguente necessità di documentare
Pag. 15 di 32 ingressi e uscite di tutto il personale per stringenti esigenze sanitarie. La teste all'udienza del 21.2.2023 ha confermato che la modifica è avvenuta Tes_3
durante il Covid. Lo stesso ha riferito la teste secondo cui la Parte_5
ricorrente era l'unica amministrativa rispetto alla quale soprassedevano sulla timbratura, tuttavia dopo il Covid ebbe la necessità di avere certificazione idonea che attestasse la sua presenza in caseificio. Analoghe risposte ha reso il teste Tes_ con riferimento al momento di inizio della timbratura coincidente con la pandemia (primavera 2020).
Le considerazioni svolte sulla timbratura del cartellino non impediscono di ravvisare negli ulteriori elementi, appresso riassunti, profili comunque sufficienti (come detto, in uno con il demansionamento) a comprovare che la lavoratrice sia stata soggetta a condotta mobbizzante.
Gli attacchi sono iniziati nel 2019, in uno con il lento demansionamento di cui s'è detto e può dirsi che hanno visto nell'iscrizione al sindacato e nell'elezione della quale membro della Rsu un passaggio importante, alla stregua Parte_1
delle risultanze testimoniali (cfr. doc. 5, iscrizione al sindacato ). CP_4
Dopo le continue rimostranze della per la stanza umida, comincia Parte_1
dunque un'attività di riduzione delle mansioni e al contempo di attacco,
Tes_ attraverso le persone del del e soprattutto dello Che la CP_2 Per_3
questione abbia avuto un peso nel deterioramento dei rapporti tra le parti trova conferma nella stessa memoria di parte resistente laddove a pag. 6 si riferisce che la stanza ove la ricorrente si trovava inizialmente era piccola e in un seminterrato, a causa dell'umidità erano stati eseguiti dei lavori nel 2017, ma l'umidità risaliva. Quindi la società “dopo l'ennesima minaccia della Parte_1
di rivolgersi all'Autorità, concordò con la stessa il trasferimento dell'ufficio amministrativo nella stanza polifunzionale dello stabilimento...”. Si tratta cioè di quella che parte ricorrente definisce come sala mensa.
Il teste ex dipendente della ha confermato Tes_7 Parte_2
come il durante le riunioni aziendali, a cui ha partecipato in qualità di CP_2
Pag. 16 di 32 Tes_ responsabile della logistica e della produzione, pretendesse dallo e dal Per_3
maggiore controllo e pressione sui dipendenti sgraditi allo scopo di indurli alle dimissioni. Egli ha riferito: “(...) c'era i buoni e cattivi, o sgraditi come avete letto voi, e quindi venivano fatte pressioni ai direttori che facessero pressioni contro gli sgraditi come avete letto voi. E io mi ricordo benissimo … in una di
Tes_ queste riunioni che si vantava con , soprattutto, e Controparte_2 Per_3
che lui riusciva in , dove io lavoravo principalmente, che Parte_2
riusciva a mettere pressione e a far dimettere delle persone mentre loro mettevano pressione ma non così…cioè non riuscivano però a far dimettere le Tes_ persone e quindi chiedeva ancora più pressione”. Ha poi confermato che e erano soliti rappresentare al di aver già adottato pressioni costanti Per_3 CP_2
sulla e che il tuttavia li richiamava ugualmente poiché - a suo Parte_1 CP_2
modo di vedere - tali pressioni non sarebbero state sufficienti allo scopo. ha individuato nell'iscrizione al sindacato un motivo determinante Tes_7 dell'atteggiamento opprimente del (“credo proprio di sì ... è stata una CP_2 scatenante”; cfr. trascrizione udienza del 26.07.2023).
Nella stessa direzione possono leggersi le dichiarazioni della Tes_3
nonostante ella - a detta del teste di parte resistente dipendente della Tes_8
società, le cui dichiarazioni si distinguono come le più favorevoli alla resistente - non sarebbe stata in buoni rapporti con la ricorrente. Si vedano in particolare le dichiarazioni della all'udienza del 21.2.2023 trascritte alle pagg. 18 e Tes_3
19, 21, 26 31 e 33. La teste ha confermato come la convenuta, a decorrere dal mese di maggio 2019, abbia esercitato un controllo costante e quotidiano sulle
Tes_ attività di lavoro svolte dai dipendenti, che lo cronometrava il tempo impiegato dalla ricorrente per compilare un DDT, che subiva rimproveri per la presunta lentezza, che veniva controllata quando si recava in bagno, che il CP_2
Tes_ offendeva la ricorrente, che lo vietava agli altri dipendenti di recarsi nella stanza della con l'intento di isolarla (“si, mi si cono ritrovata Parte_1
Tes_ direttamente…c'è stato l'ordine del sig. ... li emanava lui gli ordini, io mi ci sono ritrovata che non si doveva entrare assolutamente nell'ufficio di ... Pt_1
Pag. 17 di 32 io sono andata una mattina a prendere le mascherine…e sono stata buttata fuori in malo modo”; pagina 31 trascrizione udienza del 21.02.2023).
Circostanze in gran parte confermate anche dal testimone alla medesima Tes_4
udienza del 21.02.2023.
È emersa poi la questione della stanza con presenza di muffa alle pareti ove inizialmente la ricorrente prestava attività lavorativa, postazione poi sostituita con la sala mensa in quanto, a detta della resistente società (cfr. pag 6 della memoria di costituzione), non vi sarebbero stati altri spazi idonei, circostanza invero poco plausibile e che certamente avrebbe imposto maggiore cura da parte datoriale nell'individuare altra sistemazione o rendere la precedente più adatta all'uso. Ritiene il Tribunale che la postazione di lavoro nella sala mensa abbia assunto, nel contesto dato, connotazioni e finalità punitive. Si trattava di una stanza ove abitualmente i dipendenti erano soliti cucinare (sul punto si veda la testimonianza di Sindaco di Montemurlo, intervenuto per Testimone_9
cercare soluzioni ai dissidi e ai malumori creatisi, che avevano visto diffusa partecipazione lavorativa e iniziative sindacali, sollevando clamore nel piccolo centro;
cfr. trascrizione dell'udienza del 13.09.2023). In tal senso il teste Tes_4
ha riferito come la ricorrente si ritrovasse a rendere la propria prestazione mentre altri facevano la pausa pranzo e fosse quindi costretta, suo malgrado, ad ascoltare discorsi tra uomini a lei sgraditi perché a sfondo sessuale (“si si l'ho sentiti anch'io ...”).
Anche il testimone ha riferito elementi utili alla ricostruzione dei fatti (si Tes_5
vd. pagg. pag. 35, 36, 41 e 48 trascrizione udienza del16.05.2023). In particolare ha raccontato di aver visto la ricorrente piangere più volte a causa del
Tes_ comportamento dello “non lo so cosa succede, io la vedo fuori mentre piange ... quando lei esce fuori piangendo, non solo lei, due volte e venuta Per_4 da me piangendo”. Ha riferito inoltre delle condizioni della sala mensa, della presenza del personale che vi stazionava mangiando, degli orari e dei turni punitivi per alcuni etc.
Pag. 18 di 32 In merito al difficile clima aziendale ha riferito anche il funzionario
[...]
il quale ha confermato come tra il 2020 e il 2022 ben 22 Controparte_5
dipendenti della si erano iscritti al sindacato e lamentavano CP_1
condotte aggressive da parte datoriale, prospettando analoghe problematiche. Il teste, pur riferendo in gran parte de relato circa le condizioni negative loro riservate, in specie dopo l'iscrizione al sindacato, ha ricordato di minacce, “di cambi turno molto selvaggi dalla mattina al pomeriggio” e, in generale, circa le condizioni di lavoro estremamente pressanti richieste ai lavoratori con la pretesa di una costante disponibilità nei turni (“spesso e volentieri per un periodo di lavoro molto ristretto, anche con dei turni di orario spezzati fatti ad hoc, proprio per penalizzare le persone che si erano avvicinate alla parte sindacale...”). Il teste ha riferito anche circostanze apprese direttamente, facendo richiamo al coinvolgimento del Sindaco e dell'amministrazione comunale, della richiesta di riunioni sindacali specifiche fatte pervenire a parte datoriale, ricordando in particolare riunioni nel 2020, alle quali avevano partecipato il
Direttore di Produzione, il Direttore di Stabilimento e la Il teste ha Parte_5
riferito che nel corso di una riunione del 2020, dopo aver illustrato la situazione critica all'interno dello stabilimento (“anche di mortificazione forte”) i responsabili aziendali non negavano, anzi confermavano il clima creatosi sostenendo che esso “era una sorta di punizione nei confronti di quelle persone che non erano più controllate direttamente da loro, perché avevano fatto la scelta di rivolgersi a un Sindacato e di guardare negli occhi realmente se quel contratto che veniva applicato era quello rispondente al Contratto Collettivo
Nazionale...”. Il sindacalista ha riferito di aver fatto presente le condizioni complessive (il cambio dei turni, le maggiorazioni non pagate, gli straordinari non pagati) e che le persone vicine alla parte sindacale avevano dovuto lasciare l'azienda “perché erano vessate”.
In sostanza trova conferma che i dipendenti non graditi hanno subito condotte punitive, sia pure non formalizzate. Come già osservato, molte condotte non sono state negate dalla resistente, che le ha ritenute non specificamente punitive
Pag. 19 di 32 nei confronti della poiché estese invece a tutti i dipendenti e in gran Parte_1
parte dovute alla pandemia e alla conseguente riduzione del fatturato. Si tratta tuttavia di affermazioni generiche che non hanno trovato sostegno probatorio.
La resistente ha riconosciuto – si ribadisce – d'aver adottato un atteggiamento di pressante controllo, che tuttavia appare essere andato oltre il legittimo esercizio dei poteri datoriali, divenendo funzionale - come hanno riportato il sindacalista e il teste - a ottenere le dimissioni del personale sgradito. Tes_7
La stessa testimonianza del sindaco all'udienza del 13.9.2024 fornisce Tes_9
conferma del clima di tensione che si registrava all'interno dell'azienda. Il primo cittadino ha parlato espressamente di “clima di contestazione”, di “contestazioni dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro” e di “clima conflittuale”.
Evidentemente si trattava di vicende di un certo rilievo, tali da spingere il sindaco a intervenire personalmente e a concedere i locali comunali del paese per ospitare l'assemblea. Il ha fatto riferimento a contestazioni dirette Tes_9
Tes_ nei confronti dello e del alle quali quest'ultimo rispondeva, e a CP_2
“problematiche relazionali” (cfr. pagg. 4 e 5 della trascrizione). Il Sindaco ha confermato di ricordare un'espressione - alla quale più volte è stato fatto richiamo in ricorso - utilizzata dal nei confronti della (“…si vede CP_2 Parte_1 non sei una cima, d'altronde non pulisci…”); ha infine confermato i disagi della ricorrente rispetto al luogo di lavoro e in particolare alla circostanza che la stanza assegnatale era di fatto anche zona cottura (“…c'era la scrivania della signora , mi ricordo sì, mi sembra fosse anzi sono abbastanza Parte_1 Per_3 sicuro, ….stava maneggiando, stava facendo qualcosa. E ho visto c'erano pentole o altro, però francamente se cucinava o non cucinava…”).
Poco verosimili appaiono le dichiarazioni del teste responsabile Tes_10
della produzione della società, appiattite sulle posizioni di parte datoriale, soprattutto laddove ha tentato di mettere in cattiva luce la ricorrente rispetto a presunte mancanze sul luogo di lavoro (inefficienza, uso del cellulare, ritardi nell'adempimento delle prestazioni, sulle quali il teste ha riferito pur lavorando
Pag. 20 di 32 nel reparto produzione;
pagg. 11/13 della trascrizione dell'udienza del
13.9.2024), cui tuttavia non ha mai fatto seguito neppure un richiamo disciplinare. Il teste ha comunque confermato le difficoltà createsi con i dipendenti nel momento in cui l'azienda ha sospeso i pagamenti degli straordinari nel periodo della pandemia (pag. 16 trascrizione del 13.9.2024) e a seguito della richiesta di parte datoriale di “ottimizzare i tempi” delle lavorazioni, con un maggiore attenzione sulla condotta dei dipendenti (pag.
17/20 trascr. cit.).
7. Ritiene il Tribunale che le condotte descritte rivestano sotto il profilo sostanziale i caratteri del mobbing, cui si accompagna quella connotazione soggettiva, in termini di intento persecutorio, in cui si sostanza la fattispecie dedotta in ricorso, di cui quindi concorrono gli estremi. Ritiene, in definitiva, doversi affermare la sussistenza, nel caso qui in contestazione, di un caso di mobbing perpetrato dal datore di lavoro a mezzo dei propri CP_1
vertici apicali ai danni della ricorrente , vittima di Parte_1
comportamenti, protratti per un tempo apprezzabile, intenzionalmente ostili ed esorbitanti o incongrui rispetto all'ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del lavoratore.
Del resto, anche a voler diversamente ipotizzare, pare innegabile che il contesto complessivo denunciato abbia avuto effetto stressogeno, ben potendo quindi integrare la meno grave fattispecie del cd. “straining”.
Sul punto è opportuno rammentare che, secondo gli approdi più recenti della giurisprudenza di legittimità, lo straining è ravvisabile allorquando il datore di lavoro adotti iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante condizioni lavorative "stressogene" (così Cass. ord. n. 2676/2021).
Invero, l'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. Cass. sent. n. 3291/2016), il
Pag. 21 di 32 datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative
"stressogene" (cd. "straining"), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno (così ancora
Cass. ult. cit.; si evidenzia che il danno nello specifico – come a breve si approfondirà – ha assunto connotazioni ben meno gravi di quelle ipotizzate in ricorso). In altri termini, ciò che più rileva, al di là delle categorie definitorie, è se il fatto comprovato abbia leso interessi del lavoratore meritevoli di tutela (sub specie dell'integrità psico-fisica, dell'identità personale, della dignità e via dicendo). E, in definitiva, le due nozioni (mobbing e straining) hanno piuttosto precipua connotazione medico-legale, sì da non possedere autonoma rilevanza ai fini giuridici, servendo “soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro;
pertanto, la reiterazione, l'intensità del dolo o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono eventualmente incidere sul quantum del risarcimento, ma non sull'an dello stesso, che prescinde dal dolo o dalla colpa datoriale” (in tali termini, la recente Cass. ord. n. 4664/2024).
8. Nel contesto così ricostruito, l' ha conferito incarico di consulenza CP_6
medico legale al dott. onde accertare se la ricorrente sia affetta dalla Per_5
malattia denunciata e se possa ravvisarsi nesso di causalità tra la stessa e le condotte in ambiente di lavoro oggetto di causa, alla luce sia delle risultanze documentali che degli esiti della prova orale. Per meglio comprendere lo stato clinico obiettivo attuale della ricorrente, il CTU si è avvalso della consulenza specialistica neuropsichiatrica del Dr. I sanitari, valutata la Testimone_11
paziente e il quadro lavorativo, hanno concluso nel senso che il malessere è
Pag. 22 di 32 comparso in relazione al contesto lavorativo e ha cagionato alla uno Parte_1 stato di malattia psichica riconducibile a un “disturbo di adattamento” di grado lieve.
Il medico legale ha evidenziato la sussistenza del nesso causale tra le condotte datoriali lamentate all'interno di e la patologia, evidenziando CP_1
come, una volta cessato nel marzo 2022 ogni rapporto lavorativo con la resistente, il quadro è notevolmente migliorato. Assunta presso una cooperativa che si occupa della gestione del magazzino farmaceutico dell'ospedale di Massa
Marittima, la risulta avere ottimi rapporti con i colleghi di lavoro e Parte_1
corretti e normali rapporti con i dirigenti. Dunque, con la cessazione del rapporto conflittuale con i dirigenti della ditta la ricorrente ha registrato un CP_1
significativo miglioramento della propria condizione clinica, riprendendo le attività quotidiane e stabilizzando i rapporti affettivi personali (il CTU ha richiamato la stabilizzazione del rapporto interpersonale con il compagno di vita, la frequentazione di una palestra, le attività sociali e ricreative, la guida dell'auto e il buon rapporto con i figli).
Il CTU ha adeguatamente motivato anche in ordine al rischio che la patologia denunciata si sovrapponesse al quadro clinico preesistente (in particolare con i disturbi segnati da risalenti crisi di cefalea). Ha infatti evidenziato come, sebbene la sintomatologia descritta nelle certificazioni rilasciate dai medici di
Pisa fosse in parte similare ai fenomeni più risalenti, “tra le manifestazioni cliniche evidenziate nel periodo dei fatti di causa, oltre ai già citati sintomi neurovegetativi, viene dato particolare rilievo al vissuto caratterizzato da
“demoralizzazione secondaria con riduzione dei livelli di energia e della spinta pragmatica, insonnia iniziale e terminale e polarizzazione ideica su tematiche lavorative”.
Sul punto specifico del rischio di confondere la pregresse manifestazioni cliniche neurovegetative con i fenomeni più recenti connessi all'ambito lavorativo, il CTU ha evidenziato inoltre i seguenti aspetti: “(…) mentre in
Pag. 23 di 32 passato (durante le crisi di emicrania) la paziente non aveva tratto alcun beneficio, dal trattamento antidepressivo, anzi venne registrato un peggioramento, a partire dal 2021, invece, messa in trattamento con antidepressivi e ansiolitici (Paroxetina e Delorazepam) ha potuto ottenere un progressivo beneficio e miglioramento clinico. Come ben spiegato dall'ausiliario dottor la reazione psichica dimostra una “sensibilità” Tes_11
(ovvero fragilità) della paziente a vivere condizioni di stress e disagio che le scatenano delle vere e proprie reazioni tipo attacchi di panico o malessere psicologico. Questa “sensibilità” tuttavia, non deve essere confusa con una malattia cronica preesistente, nell'ambito della quale si è inserita la vicissitudine in oggetto. La stessa “sensibilità”, invece, rappresenta una condizione di base, assolutamente spontanea e non aggravata da precedenti patologie, sulla base della quale la vicissitudine lavorativa sopra descritta, ha scatenato un nuovo, più grave e prolungato episodio di disagio psichico. La patologia ad oggi riscontrata, susseguente alla vicissitudine lavorativa, deve essere pertanto considerata assolutamente di nuova insorgenza e autonoma.
Peraltro, si sottolinea che la sintomatologia emersa dal 2021 si è espressa con sintomi non tutti sovrapponibili a quelli manifestati nel corso della pregressa condizione. Esiste pertanto un preciso nesso causale fra la vicissitudine lavorativa descritta dalla paziente, e in parte oggettivata dalle prove testimoniali, e la condizione psicopatologica insorta a partire dal maggio 2021, ben descritta dai medici specialisti psichiatri dell'ospedale di Pisa. - Il quadro clinico ha avuto una sua evoluzione favorevole, grazie alle terapie intraprese e all'allontanamento dal luogo di lavoro, fonte di stress (…)”.
Alla luce degli atti di causa, della raccolta anamnestica, dell'esame clinico obiettivo sulla e della consulenza specialistica psichiatrica, il CTU ha Parte_1
così inizialmente risposto ai quesiti:
“La perizianda, a partire dal maggio 2021, è risultata essere affetta un quadro clinico caratterizzato da stato ansioso con attacchi di panico e manifestazioni neurovegetative, il tutto ben descritto nelle certificazioni rilasciate dai medici
Pag. 24 di 32 specialisti psichiatri dell'ospedale di Pisa - Tale quadro clinico è evoluto in senso favorevole fino al quadro attuale stabilizzato e definibile nell'ambito di un
“disturbo dell'adattamento di grado lieve” - La suddetta psicopatologia è sicuramente in rapporto causale con la vicissitudine lavorativa vissuta dalla paziente nel periodo di tempo fra il 2019 e il 2021 presso la ditta CP_1
ove lei stessa lavorava. - Il rapporto causale è stato favorito da una suscettibilità individuale della paziente nel reagire in senso negativo a situazioni avverse e stressanti, ma soprattutto perché nell'odierna vicenda, ha sperimentato (ex novo) una violazione della sua integrità psichica per via dell'incidenza esercitata sull'immagine di se', sulla sua autostima e sulla progettualità. - La stessa suscettibilità individuale, quindi, non interrompe il nesso causale con la vicissitudine lavorativa, secondo i classici criteri valutativi medico legali (cronologico, di efficienza lesiva, di esclusione di altra causa….) -
La sussistenza di una situazione conflittuale sembra essere sufficientemente provata, anche se il giudizio sulla liceità dei comportamenti posti in essere dai responsabili dell'azienda rimane di esclusiva competenza CP_1 dell'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro. - In rapporto alla suddetta vicissitudine si è determinato un periodo di malattia e di assenza dal lavoro certificato per circa
12 mesi - Alla luce delle certificazioni agli atti e delle testimonianze acquisite il suddetto periodo può essere quantificato, sotto il profilo del danno biologico temporaneo, in 3 (tre) mesi di parziale al 50%, 3 (tre) mesi di parziale al 25% e
6 (sei) mesi di parziale al 10% - Il quadro clinico obiettivo attuale, definibile come “disturbo dell'adattamento di grado lieve”, giustifica il riconoscimento di un danno biologico permanente quantificabile nella misura del 6% (sei per cento).
Il CTU ha poi fatto presente che, a seguito dell'invio delle osservazioni dei
CCTTPP, ha proceduto a un nuovo incontro con il proprio ausiliario e i
CCTTPP di parte anche per approfondire il tema relativo ai farmaci assunti dalla ricorrente.
Pag. 25 di 32 All'esito delle valutazioni critiche il CTU ha confermato l'attualità del disturbo dell'adattamento e in merito al delicato tema della valutazione delle pregresse condizioni psichiche, ha così riferito:
“(…) Risulta confermato, previo colloquio telefonico con il medico curante dr.
che la pz. ad oggi assume una compressa di Daparox da 20 mg e Per_6
Per alcune gocce di al bisogno. Ha interrotto la assunzione dello Xanax. (…) La suddetta storia clinica e terapeutica dimostra, secondo il nostro parere, che la paziente ha sviluppato dei quadri clinici “similari” in risposta ad eventi stressogeni diversi. I medici di Pisa, nelle loro certificazioni, descrivono il quadro clinico della paziente utilizzando in parte le stesse parole, pur in rapporto ai diversi episodi intervenuti anche a distanza di anni. Va tuttavia rilevato che tra le manifestazioni cliniche evidenziate nel periodo dei fatti di causa, oltre ai già citati sintomi neurovegetativi comuni con i pregressi episodi, viene dato particolare rilievo al vissuto caratterizzato da “demoralizzazione secondaria con riduzione dei livelli di energia e della spinta pragmatica, insonnia iniziale e terminale e polarizzazione ideica su tematiche lavorative”..
Inoltre si fa notare che, mentre in passato (durante le crisi di emicrania) la paziente non aveva tratto alcun beneficio, dal trattamento antidepressivo, anzi venne registrato un peggioramento, a partire dal 2021, invece, messa in trattamento con antidepressivi e ansiolitici (Paroxetina e Delorazepam) ha potuto ottenere un progressivo beneficio e miglioramento clinico. Nelle stesse certificazioni rilasciate dai medici di Pisa, inoltre, non si parla della causa dell'evento, ma semplicemente si descrive la espressività clinica successiva all'evento stesso. Il fatto stesso che gli eventi, apparentemente con analoga o similare sintomatologia, siano stati trattati con diversi tipi di terapie, dimostra che la causa era di volta in volta diversa. Per fare un esempio da porre alla attenzione dei “non addetti ai lavori” si segnala che un paziente può andare incontro ad episodi febbrili con brividi, tremori e spossatezza in rapporto ad infezioni polmonari, urinarie, gastrointestinali ovvero a semplici sindrome influenzali. Questo non vuol dire che il paziente sia affetto da una “patologia
Pag. 26 di 32 preesistente”, ma semplicemente che, nel corso degli anni, ha avuto diversi episodi con analoga sintomatologia, ma dovuti a cause svariate. Questo è quello che sembra essere accaduto alla paziente che, in almeno 4 - 5 occasioni, ha sviluppato una sintomatologia ansiosa, depressiva con espressività neurovegetativa, in rapporto a crisi di emicrania, eventi luttuosi, separazione coniugale e, da ultimo, ad una vicissitudine lavorativa. Secondo il nostro parere pertanto la paziente non è affetta da preesistenze patologiche e soprattutto, in passato, non ha mai sviluppato un disturbo dell'adattamento. Al limite possiamo affermare, così come descritto nella relazione, che la paziente è un soggetto con una personalità “fragile” che sviluppa crisi ansioso depressive in rapporto ad eventi stressogeni di varia natura. Tale condizione personologica non costituisce una patologia preesistente, ovvero un danno biologico strutturato, sul quale avrebbe potuto agire, in aggravamento, un evento di analoga eziopatogenesi. Si conferma pertanto la diagnosi di “disturbo dell'adattamento” in esito della vicissitudine lavorativa in cui è incorsa la paziente (…)”
Il CTU ha quindi rivisto le proprie conclusioni e, in parziale accoglimento della richiesta di parte ricorrente circa una valutazione della inabilità temporanea a tassi maggiori, ha riquantificato la inabilità temporanea biologica come segue:
- inabilità temporanea parziale al 50%: 4 mesi;
- inabilità temporanea parziale al 25%: 4 mesi;
- inabilità temporanea parziale al 10%: 4 mesi.
Inoltre, in parziale accoglimento della richiesta di parte convenuta, circa un danno permanente di più modesta entità, in considerazione della probabile ulteriore evoluzione favorevole del quadro clinico, comprovata dalle minori necessità terapeutiche della ricorrente, ha quantificato il danno biologico permanente nella misura del 4%. Valori ai quali ritiene il Tribunale di adeguarsi poiché assunti all'esito di un'approfondita e articolata disamina del caso, tenuto conto anche delle difficoltà emerse e delle osservazioni delle parti alle quali il perito ha esaurientemente replicato. Le conclusioni del CTU, adeguatamente
Pag. 27 di 32 supportate da ineccepibili argomentazioni anche in punto di individuazione delle percentuali di graduazione della ITP, sono quindi pienamente condivise dal
Tribunale e ritenute idonee a fondare la decisione in ordine alla valutazione del danno biologico subito dalla ricorrente, tenuto conto che il riconoscimento della esistenza di postumi permanenti nella misura, peraltro non considerevole del
4%, appare senz'altro compatibile con la misura di inabilità temporanea indicata.
8.1. Nel caso di specie, tenuto conto della percentuale dei postumi permanenti indicata nella misura del 4% e dell'età del ricorrente al momento dei fatti (40 anni al marzo 2022, termine finale di valutazione dell'illecito permanente) e considerato altresì il valore del corrispondente punto di invalidità individuato dalle Tabelle in uso, il danno non patrimoniale deve essere determinato in complessivi € 18.389 (di cui euro 6.659 per danno non patrimoniale risarcibile ed euro 11.730 per danno biologico temporaneo).
È noto che dopo il pronunciamento delle Sezioni Unite di Cassazione in tema di danno non patrimoniale (Cass. S.U. n. 26972 dell'11/11/2008), il Tribunale di
Milano, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Supremo Consesso, ha provveduto a una rimeditazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale, prevedendo la liquidazione congiunta delle diverse voci che compongono l'unitario concetto di danno non patrimoniale comprendendovi tanto il cd. danno biologico (inteso quale danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico legale) quanto il danno non patrimoniale conseguente alle menomazioni subite in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” (in esso includendovi il cd. danno morale ed ogni altro pregiudizio inerente il fare areddituale della persona, quale, ad esempio, il danno esistenziale, il danno alla vita di relazione, il danno estetico,ecc.).
Tenuto conto della assenza di allegazione e prova idonea di ulteriori elementi che possano indurre a ritenere una particolare penosità della vicenda in termini di sofferenza soggettiva, come pure di incidenza sugli aspetti relazionali, non si
Pag. 28 di 32 ritiene necessario, ai fini di una equa liquidazione del danno, procedere ad un incremento degli importi già individuati nella griglia delle Tabelle di Milano.
8.1. Quanto all'invocato danno da professionalità, come ha chiarito Cass. sent. n.
26666/2005 “Il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita - lesione che, per l'appunto, si profila idonea a determinare una dequalificazione del dipendente stesso - è tenuto ad indicare in maniera specifica il tipo di danno che assume di aver subito e a fornire la prova dei pregiudizi da tale tipo di danno in concreto scaturiti e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una sua valutazione, anche eventualmente equitativa. Tale prova può essere data, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., anche attraverso l'allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti, sicché, a tal fine, possono essere valutate nel caso di dedotto danno da demansionamento, quali elementi presuntivi, la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione.
Rimane, naturalmente, affidato al giudice di merito - le cui valutazioni, se corrette da congrua motivazione, sono incensurabili in sede di legittimità - il compito di verificare, di volta in volta, se, in concreto, il suddetto danno sussista, individuandone la specie e determinandone
l'ammontare, anche, se del caso, con liquidazione fondata sull'equità”.
Ed invero il lavoratore, cui l'art. 2103 cod. civ. (nel testo sostituito dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 13) riconosce esplicitamente il diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto ovvero equivalenti alle ultime effettivamente svolte, ha diritto a non essere lasciato in condizioni di forzata inattività e senza assegnazione di compiti, ancorché senza conseguenze sulla retribuzione. E, dunque, non solo il dovere ma anche il diritto all'esecuzione della propria prestazione lavorativa - cui il datore di lavoro ha il correlato
Pag. 29 di 32 obbligo di adibirlo - costituendo il lavoro non solo un mezzo di guadagno, ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino. La violazione di tale diritto del lavoratore all'esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro (Cass. 3 giugno 1995, n.
6265; Cass. 6 marzo 2006, n. 4766; Cass. 16 maggio 2006, n. 11430).
Nel caso di specie, si ritiene che il danno alla professionalità sia stato genericamente dedotto e comunque non risulti sufficientemente comprovato e configurabile. Non risulta innanzitutto che la sia stata lasciata Parte_1
inoperosa per un tempo apprezzabile o che sia stata privata di qualsiasi mansione, né può dirsi, nello specifico, che l'esercizio di mansioni di un solo livello inferiori abbia ineluttabilmente mortificato la lavoratrice. L'isolamento professionale peraltro è, almeno parzialmente, contraddetto dalla sussistenza di una risposta collettiva, solidaristica e sindacale dei dipendenti rispetto al mutato e più incisivo atteggiamento datoriale. In definitiva, non appare configurabile un danno di natura patrimoniale subito nello specifico dalla ricorrente quale derivante dall'impoverimento della sua professionalità sino a quel momento acquisita.
9. In definitiva, accertato l'inadempimento del datore di lavoro, sub specie di violazione del dovere di cui all'art. 2087 cod. civ. per effetto della condotta illecitamente perpetrata in danno della ricorrente nel periodo compreso tra maggio 2019 e marzo 2022, la resistente deve essere condannata a corrispondere, in favore di , la somma complessiva di € 18.389 a Parte_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito (biologico, morale ed esistenziale). La somma complessivamente individuata deve essere poi maggiorata degli interessi dalla data del fatto illecito ad oggi;
ciò in ossequio all'orientamento formulato dalla Suprema Corte, a partire dalla 22.4.1994-
17.2.1995 n. 1712, e presumendo un normale utilizzo del danaro da parte del danneggiato, equamente determinato ipotizzando un impiego della somma in forme di piccolo risparmio (ad es. titoli di Stato). Per quanto attiene alla base di calcolo, dovendo essere escluso il riferimento alle somme liquidate al valore
Pag. 30 di 32 attuale, gli interessi debbono essere calcolati sulla somma via via rivalutata, anno per anno, dall'epoca del fatto sino ad oggi.
10. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense, di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n.
77 del 2.4.2014, avuto riguardo al terzo scaglione per valore e tenendo conto dell'accoglimento della domanda nei limiti sopra esposti, nonché della previsione di cui all'art. 91 cpc. stante il rifiuto ingiustificato di parte ricorrente di accettare una proposta conciliativa economicamente equiparabile a quella qui riconosciuta. Parte soccombente deve essere altresì condannata al pagamento delle spese della CTU medico-legale, come già separatamente liquidate. Si pongono altresì a carico di parte soccombente le spese relative alle operazioni di fonoregistrazione e trascrizione delle udienze, come già liquidate con separati decreti e poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente a essere inquadrata Parte_1
nel IV livello Ccnl Alimentare Industria sin dalla sua assunzione alle dipendenze di e, per l'effetto, Controparte_1
- condanna in persona del l.r. pro tempore, al pagamento in Controparte_1
suo favore delle relative differenze retributive, detratto quanto già percepito;
- condanna in persona del l.r. pro tempore al pagamento, in Controparte_1
favore della ricorrente, della somma complessiva di € 18.389 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali come in motivazione;
- condanna in persona del l.r. pro tempore, alla rifusione in Controparte_1
favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3.600 oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
Pag. 31 di 32 - pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, come già liquidate con separato provvedimento.
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese relative alle attività di fonoregistrazione e trascrizione, come già liquidate con separato provvedimento.
Grosseto, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
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