Art. 6. Riconoscimento delle "strade" gia' istituite 1. Le regioni determinano tempi e modalita' per l'adeguamento e il riconoscimento, in base alle disposizioni della presente legge, delle "strade del vino" e delle "strade dell'olio" gia' istituite.
Articolo 6 della Legge 27 luglio 1999, n. 268
Articolo 5
Articolo 6 della Legge 27 luglio 1999, n. 268
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24 agosto 1999
24 agosto 1999
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