Articolo 6 della Legge 27 luglio 1999, n. 268
Articolo 5
Versione
24 agosto 1999
Art. 6. Riconoscimento delle "strade" gia' istituite 1. Le regioni determinano tempi e modalita' per l'adeguamento e il riconoscimento, in base alle disposizioni della presente legge, delle "strade del vino" e delle "strade dell'olio" gia' istituite.
Entrata in vigore il 24 agosto 1999