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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/11/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4380/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Francesco Miceli Picardi Parte_1
n. 31, presso lo studio dell'Avv. Franca Naccarato che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A, presso l'ufficio legale dell , CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
CP_ Oggetto: Fondo di garanzia .
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Dichiarare il diritto della ricorrente all'anticipazione del
TFR e delle mensilità a carico dell - Fondo di Garanzia -; 2) Conseguentemente CP_1
condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente la somma di € 4.348,17 di CP_1
cui € 2.658,93 per retribuzioni e rateo 13 mensilità ed € 1.689,24 per TFR oltre accessori
come per legge …”.
Conclusioni di parte resistente: “… preliminarmente, ritenere l'improcedibilità della
domanda; nel merito, rigettare la stessa in quanto inammissibile/infondata, con favore di
spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato per la CP_2
on mansioni di operatore socio sanitario, inquadrato nella cat. C CCNL cooperative
[...]
sociali con contratto part-time dal 9.8.2007 al 30.11.2009; che aveva presentato richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi alla Commissione provinciale di conciliazione presso la DPL di Cosenza per il pagamento delle retribuzioni da agosto a novembre 2009 ed il TFR;
che il tentativo di conciliazione non aveva avuto esito positivo per assenza del datore di lavoro;
che aveva presentato ricorso presso il Tribunale di
Cosenza per il pagamento delle somme dovute;
che era stata aperta procedura di liquidazione coatta amministrativa della società datrice di lavoro, nell'ambito della quale era stato ammesso allo stato passivo anche per €. 1.689,24 a titolo di TFR, per €. 2.908,88 per retribuzioni ed €. 1.739,78 per 13^ mensilità in relazione alle ultime tre mensilità; che aveva
CP_ presentato domanda al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme indicate
CP_ ammesse allo stato passivo;
che l non aveva comunicato alcuna decisione sull'istanza presentata;
che sussistevano tutti i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni e di 3/12 della 13^ mensilità. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente l'improcedibilità della domanda;
la decadenza per la proposizione della domanda;
la prescrizione del diritto azionato;
l'infondatezza della domanda. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 22.5.2024 è stata disposta la sospensione del giudizio ex art. 443,
comma 2, c.p.c..
A seguito di riassunzione del giudizio, è stata disposta udienza di discussione al
24.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 CP_ L'eccezione di decadenza annuale ex art. 47, comma 3, DPR 639/1970 formulata dall non è fondata, atteso che la domanda amministrativa è stata presentata in data 23.11.2022
e la domanda giudiziaria è stata presentata in data 7.11.2023.
CP_ In ordine all'eccezione di prescrizione formulata dall , la Suprema Corte ha affermato il principio per cui: “… il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del CP_1
datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n.
297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è
perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
(restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona
(non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da
detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in
sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva). Ed infatti, il Fondo
di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con
relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola
particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da
parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione
pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo
ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del
rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei
presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito
nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione
di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata … Appare
quindi evidente come la prescrizione del diritto alla prestazione non possa decorrere, ai
sensi dell'art. 2935 c.c., prima del perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona
CP_ la proponibilità della domanda all' …” (così in motivazione Cass. 12971/2014, che richiama l'evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte in materia. Negli stessi termini,
Cass. Sez. Lav. 17643/2020: “Il diritto del lavoratore di ottenere dall , in caso di CP_1
insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli
3 ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione
previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del
datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto
che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei
presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n.
80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in
sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la
conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di
pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del CP_1
diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia)”.
Su tali premesse, considerato che il Commissario liquidatore della procedura a carico della società datrice di lavoro ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo in data 29.4.2022,
deve affermarsi la non fondatezza dell'eccezione di prescrizione in ragione della domanda amministrativa presentata il 23.11.2022, anche in riferimento alla prescrizione prevista dall'art. 2, comma 5, D. Lgs. 80/1992.
In ordine alla sussistenza del credito per le ultime tre retribuzioni, l'art. 2, comma 1, D. Lgs.
80/1992 prevede: “1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è
relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto,
inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a)
la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art.
1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di
messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione
alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a
prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è
intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
CP_ La Suprema Corte, in merito, ha affermato: “Il Fondo di garanzia (istituito presso l e dal
medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 d.lg. 27 gennaio
4 dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici
mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di giustizia Ue 10 luglio 1997,
nella causa C - 373/95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di
proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti
dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del
lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della
decisione d'apertura della procedura concorsuale” (Cass. Sez. Lav. 1885/2005). La
Suprema Corte ha altresì precisato che “La richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione
(alla quale sia seguito il giudizio che ha condotto al formarsi di un titolo infruttuosamente
eseguito dal lavoratore) va considerato quale dies a quo nel calcolo a ritroso del periodo di
dodici mesi al cui interno devono collocarsi le retribuzioni non corrisposte rilevanti per
consentire l'intervento del Fondo di garanzia” (Cass. Sez. Lav. 34031/2022).
In tal senso, il periodo di 12 mesi deve calcolarsi a partire da qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito, mentre, al di fuori del segmento temporale annuale computato da dette iniziative, non scatta la tutela previdenziale per le ultime tre mensilità della retribuzione (cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 12634/2008; Cass. Sez.
Lav. 16249/2020).
Nel caso in esame, a fronte di un rapporto di lavoro cessato in data 30.11.2009, la parte ricorrente ha promosso tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione Provinciale di
Conciliazione presso la DPL di Cosenza in data 7.4.2010, sicché anche in tal caso
CP_ l'eccezione dell non è fondata.
CP_ Per il resto non vi sono contestazioni specifiche dell in ordine al quantum del credito azionato, sicché la domanda deve essere accolta nei termini in cui è formulata.
CP_ L deve essere dunque condannato al pagamento della somma di €. 4.348,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda al soddisfo ex art. 2, comma 5, D. Lgs. 80/1992 per la somma di €. 2.658,93 e dal 61° giorno dalla presentazione della domanda al soddisfo ex art. 2, comma 7, legge 297/1982 per la somma
5 di €. 1.689,24, senza applicazione dei criteri previsti dall'art. 16, comma 6, della legge
412/1991 (cfr. Cass. SS.UU. 13988/2002).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendosi il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002, atteso che la parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ condanna l al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 4.348,17,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda fino al soddisfo per la somma di €. 2.658,93 e dal 61° giorno dalla presentazione della domanda fino al soddisfo per la somma di €. 1.689,24;
CP_ condanna l al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
ponendosi il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Si comunichi
Cosenza, 20.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4380/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Francesco Miceli Picardi Parte_1
n. 31, presso lo studio dell'Avv. Franca Naccarato che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n. 22/A, presso l'ufficio legale dell , CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
CP_ Oggetto: Fondo di garanzia .
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Dichiarare il diritto della ricorrente all'anticipazione del
TFR e delle mensilità a carico dell - Fondo di Garanzia -; 2) Conseguentemente CP_1
condannare il convenuto a corrispondere alla ricorrente la somma di € 4.348,17 di CP_1
cui € 2.658,93 per retribuzioni e rateo 13 mensilità ed € 1.689,24 per TFR oltre accessori
come per legge …”.
Conclusioni di parte resistente: “… preliminarmente, ritenere l'improcedibilità della
domanda; nel merito, rigettare la stessa in quanto inammissibile/infondata, con favore di
spese …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato per la CP_2
on mansioni di operatore socio sanitario, inquadrato nella cat. C CCNL cooperative
[...]
sociali con contratto part-time dal 9.8.2007 al 30.11.2009; che aveva presentato richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi alla Commissione provinciale di conciliazione presso la DPL di Cosenza per il pagamento delle retribuzioni da agosto a novembre 2009 ed il TFR;
che il tentativo di conciliazione non aveva avuto esito positivo per assenza del datore di lavoro;
che aveva presentato ricorso presso il Tribunale di
Cosenza per il pagamento delle somme dovute;
che era stata aperta procedura di liquidazione coatta amministrativa della società datrice di lavoro, nell'ambito della quale era stato ammesso allo stato passivo anche per €. 1.689,24 a titolo di TFR, per €. 2.908,88 per retribuzioni ed €. 1.739,78 per 13^ mensilità in relazione alle ultime tre mensilità; che aveva
CP_ presentato domanda al Fondo di Garanzia per il pagamento delle somme indicate
CP_ ammesse allo stato passivo;
che l non aveva comunicato alcuna decisione sull'istanza presentata;
che sussistevano tutti i presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e delle ultime tre retribuzioni e di 3/12 della 13^ mensilità. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente l'improcedibilità della domanda;
la decadenza per la proposizione della domanda;
la prescrizione del diritto azionato;
l'infondatezza della domanda. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Con ordinanza del 22.5.2024 è stata disposta la sospensione del giudizio ex art. 443,
comma 2, c.p.c..
A seguito di riassunzione del giudizio, è stata disposta udienza di discussione al
24.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2 CP_ L'eccezione di decadenza annuale ex art. 47, comma 3, DPR 639/1970 formulata dall non è fondata, atteso che la domanda amministrativa è stata presentata in data 23.11.2022
e la domanda giudiziaria è stata presentata in data 7.11.2023.
CP_ In ordine all'eccezione di prescrizione formulata dall , la Suprema Corte ha affermato il principio per cui: “… il diritto del lavoratore di ottenere dall' , in caso di insolvenza del CP_1
datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n.
297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è
perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro
(restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona
(non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da
detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in
sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva). Ed infatti, il Fondo
di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con
relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola
particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione da
parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione
pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo
ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del
rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei
presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito
nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione
di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata … Appare
quindi evidente come la prescrizione del diritto alla prestazione non possa decorrere, ai
sensi dell'art. 2935 c.c., prima del perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona
CP_ la proponibilità della domanda all' …” (così in motivazione Cass. 12971/2014, che richiama l'evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte in materia. Negli stessi termini,
Cass. Sez. Lav. 17643/2020: “Il diritto del lavoratore di ottenere dall , in caso di CP_1
insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione di emolumenti retributivi inerenti agli
3 ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione
previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del
datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto
che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei
presupposti previsti dall'art. 2 della l. n.297 del 1982 richiamato dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. n.
80 del 1992 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in
sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la
conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di
pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del CP_1
diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia)”.
Su tali premesse, considerato che il Commissario liquidatore della procedura a carico della società datrice di lavoro ha dichiarato l'esecutività dello stato passivo in data 29.4.2022,
deve affermarsi la non fondatezza dell'eccezione di prescrizione in ragione della domanda amministrativa presentata il 23.11.2022, anche in riferimento alla prescrizione prevista dall'art. 2, comma 5, D. Lgs. 80/1992.
In ordine alla sussistenza del credito per le ultime tre retribuzioni, l'art. 2, comma 1, D. Lgs.
80/1992 prevede: “1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è
relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto,
inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a)
la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art.
1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di
messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione
alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a
prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è
intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
CP_ La Suprema Corte, in merito, ha affermato: “Il Fondo di garanzia (istituito presso l e dal
medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 d.lg. 27 gennaio
4 dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici
mesi che precedono (alla luce della sentenza della Corte di giustizia Ue 10 luglio 1997,
nella causa C - 373/95), non la data d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di
proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti
dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del
lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della
decisione d'apertura della procedura concorsuale” (Cass. Sez. Lav. 1885/2005). La
Suprema Corte ha altresì precisato che “La richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione
(alla quale sia seguito il giudizio che ha condotto al formarsi di un titolo infruttuosamente
eseguito dal lavoratore) va considerato quale dies a quo nel calcolo a ritroso del periodo di
dodici mesi al cui interno devono collocarsi le retribuzioni non corrisposte rilevanti per
consentire l'intervento del Fondo di garanzia” (Cass. Sez. Lav. 34031/2022).
In tal senso, il periodo di 12 mesi deve calcolarsi a partire da qualunque iniziativa giudiziaria promossa per ottenere la realizzazione del diritto di credito, mentre, al di fuori del segmento temporale annuale computato da dette iniziative, non scatta la tutela previdenziale per le ultime tre mensilità della retribuzione (cfr. ancora Cass. Sez. Lav. 12634/2008; Cass. Sez.
Lav. 16249/2020).
Nel caso in esame, a fronte di un rapporto di lavoro cessato in data 30.11.2009, la parte ricorrente ha promosso tentativo di conciliazione innanzi alla Commissione Provinciale di
Conciliazione presso la DPL di Cosenza in data 7.4.2010, sicché anche in tal caso
CP_ l'eccezione dell non è fondata.
CP_ Per il resto non vi sono contestazioni specifiche dell in ordine al quantum del credito azionato, sicché la domanda deve essere accolta nei termini in cui è formulata.
CP_ L deve essere dunque condannato al pagamento della somma di €. 4.348,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda al soddisfo ex art. 2, comma 5, D. Lgs. 80/1992 per la somma di €. 2.658,93 e dal 61° giorno dalla presentazione della domanda al soddisfo ex art. 2, comma 7, legge 297/1982 per la somma
5 di €. 1.689,24, senza applicazione dei criteri previsti dall'art. 16, comma 6, della legge
412/1991 (cfr. Cass. SS.UU. 13988/2002).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ponendosi il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002, atteso che la parte ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
CP_ condanna l al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €. 4.348,17,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di presentazione della domanda fino al soddisfo per la somma di €. 2.658,93 e dal 61° giorno dalla presentazione della domanda fino al soddisfo per la somma di €. 1.689,24;
CP_ condanna l al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 500,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge,
ponendosi il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002.
Si comunichi
Cosenza, 20.11.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento