Decreto cautelare 13 agosto 2025
Ordinanza collegiale 29 agosto 2025
Ordinanza collegiale 17 dicembre 2025
Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 27/03/2026, n. 5814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5814 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05814/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09284/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9284 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Realmuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto dipartimentale n. 34 del 21 febbraio 2022, con cui è stato bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami – del 25 febbraio 2022, per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- del decreto dipartimentale n. 2277 del 6 giugno 2025 con il quale veniva decretata l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale;
- del verbale n. 130 del 29 maggio 2025 con il quale la commissione medica ha espresso il giudizio di non idoneità per "Deficit dell'acutezza visiva naturale (VN OD 04/10 - VN OS 09/10) - Decreto del Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera e), punto 1";
- di tutti i verbali, provvedimenti e documenti del concorso in oggetto relativi in particolare alle visite mediche effettuate nei confronti del ricorrente nei giorni 28-29 maggio 2025,
nonché per quanto occorra possa:
- di tutte le graduatorie adottate nell'ambito del procedimento di selezione in contestazione;
- degli artt. 6 e 7 del decreto dipartimentale n. 34 del 21 febbraio 2022 sopraindicato;
- del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
- dell'art. 1, co. 1, lett. e), punto 1, del decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166;
- dell'art. 5, co. 7, del citato decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163, in forza del quale il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso;
- del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni;
nonché per il risarcimento del danno subito in forma specifica o per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. RI NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 30 luglio 2025 e depositato in data 13 agosto 2025, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il decreto direttoriale n. 2277 del 6 giugno 2025 con il quale è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (indetto con decreto dipartimentale n. 34 del 21 febbraio 2022), a causa del difetto del visus – V.N. O.D.: 4/10; V.N. O.S. 9/10 – accertato dalla commissione in data 29 maggio 2025, ai sensi dell’art. 1, c. 1, lett. e), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166; nel chiedere l’annullamento e, ancor prima, la sospensione del provvedimento, ha contestato la « [v] iolazione e falsa applicazione Dm 166 del 04 novembre 2019 – capo 1 art. 1, comma lettera e) punto 1; eccesso di potere per errore dei presupposti, sviamento per difetto dei presupposti per disparità di trattamento, per ingiustizia manifesta, per difetto di istruttoria, per arbitrarietà e irrazionalità dell’azione amministrativa; violazione dell’art. 3, legge241/1990, difetto di motivazione; violazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.» , sostenendo che la commissione medica, senza sottoporlo ad alcuna visita oculistica, avrebbe erroneamente fondato il giudizio su un precedente referto del 23 aprile 2025, non aggiornato, antecedente all’intervento di chirurgia refrattiva da lui effettuato in data 6 maggio 2025 all’occhio destro, che ha ristabilito in quell’occhio una capacità visiva di 10/10, portando, così, il visus complessivo a 16-17/10, superiore alla soglia minima di 14/10 prevista dalla fonte regolamentare, come accertato dall’Ospedale Civico di Palermo in data 23 luglio 2025.
2. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile in data 13 agosto 2025.
3. Con ordinanza del 29 agosto 2025, n. 15879, il Collegio ha disposto una verificazione «al fine di accertare se il visus del ricorrente rientri nei parametri di acutezza visiva indicati dall’art. 1, co. 1, lett. e), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166, se lo stesso si sia sottoposto ad interventi di chirurgia refrattiva ‒ ed, eventualmente, in che data, come rilevabile dalla cartella clinica dell’intervento (che dovrà essere all’uopo acquisita dall’organo verificatore) ‒ e, in definitiva, la sua idoneità o meno al concorso per vigili del fuoco, affidando l’incarico alla Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica Militare, con sede in Roma» e ordinato l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami (pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Interno di un sunto del ricorso, degli estremi dell’ordinanza e dell’elenco nominativo di tutti i soggetti, vincitori e idonei, collocati nella graduatoria finale di merito), entro 60 giorni.
4. Il verificatore ha depositato la relazione richiesta in data 28 ottobre 2025 evidenziando di aver sottoposto a visita il ricorrente in data 21 ottobre 2025, di aver rilevato un’acutezza visiva di 16/10 rientrante nei limiti previsti dal d.m. 166/2019 ma di giudicare, ciononostante, il ricorrente “non idoneo” al concorso per essere stato l’intervento agli occhi effettuato con una “tecnica incisionale”, non ammessa dal regolamento.
5. Il ricorrente ha depositato in data 5 novembre 2025 l’attestazione rilasciatagli dalla p.a. quale prova delle pubblicazioni effettuate ai fini dell’integrazione del contraddittorio in data 27 ottobre 2025.
6. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva in data 21 novembre 2025, contestando, anche tramite rinvio alle considerazioni del consulente di parte circa la natura “fotoablativa” e “fotodistruttiva” ma non incisionale dell’intervento al quale il primo si è sottoposto, le conclusioni del verificatore nella parte in cui inserisce, invece, il “femto-lasik” tra le “tecniche di chirurgia incisionale sulla cornea”, in contrasto con il tenore letterale dell’allegato 1, punto 8), al d.m. 166/2019 e con l’equivalenza di tutti i “trattamenti laser” in questo codificata.
7. Con ordinanza del 17 dicembre 2025, n. 22869, questo giudice ha chiesto al verificatore di chiarire «le ragioni sia delle difformi conclusioni rassegnate nella relazione del 21 ottobre 2025 [rispetto a quelle del c.t.p.] , indicando i presupposti, anche documentali, sui quali sono fondate, sia del differente trattamento riservato dalla fonte regolamentare ai trattamenti di tipo incisionale e non incisionale ai fini dell’ammissione di un candidato, specificando quali eventuali postumi invalidanti determinino i primi sul visus o, più in generale, sulla salute del soggetto» .
8. Il verificatore con la relazione integrativa depositata in data 5 gennaio 2026 ha chiarito che anche il “femto-lasik” al quale si è sottoposto il ricorrente presuppone l’incisione dello stroma corneale ai fini della rimozione di un lembo ( flap ) e della sua successiva ricollocazione per “aderenza” alla sede oculare, che, tuttavia, a causa della scarsa vascolarizzazione dei tessuti interessati e, quindi, dell’incompleto processo di cicatrizzazione, è soggetto a “dislocazione” in caso di «insulti meccanici» .
9. Il ricorrente ha replicato con memoria in data 17 febbraio 2026 ribadendo che il femto-lasik consiste in una procedura «…caratterizzata dall'assenza di strumenti da taglio, di incisione chirurgica in senso proprio, di suture e di emostasi» , che ciò che conta ai fini dell’idoneità fisica è l’esito dell’intervento, cioè «l'assenza di alterazioni post-operatorie» , e che « [i] chiarimenti della Commissione Sanitaria, nel tentativo di distinguere tra laser "incisionali" e "non incisionali", introducono una sottocategoria non prevista dalla norma e ne forzano il dato letterale» “aggiungendo” un’ulteriore condizione alle tre ‒ l'acutezza visiva nei parametri previsti dall'art. 1, c. 1, lett. e), del d.m. 166/2019, l’assenza di alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici e l’assenza di patologie vitreo-retiniche ‒ già previste dal regolamento.
10. Alla camera di consiglio del 24 marzo 2026, previo avviso alle parti della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione.
11. Il ricorso è fondato e va accolto, per le seguenti ragioni.
12. Occorre, innanzitutto, muovere dalla necessaria delimitazione del thema decidendum , che è l’argine del potere demolitorio intestato a questo giudice.
12.1. L’art. 1, c. 1, lett. e), punto 1), del d.m. 166/2019 – che è la disposizione in forza della quale il sig. -OMISSIS- è stato escluso – prevede come requisito di idoneità fisica dei vigili del fuoco un’ «acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il visus più ridotto. Non è ammessa la correzione con lenti» .
Nella motivazione del provvedimento si legge che il ricorrente, alla data del 29 maggio 2025, avrebbe avuto, invece, un visus di 4/10 all’OD e di 9/10 all’OS, cioè una capacità visiva inferiore a quella prescritta dalla fonte regolamentare, in quanto sia il visus dell’occhio (destro) avente il visus più ridotto sia il visus complessivo dei due occhi si sarebbe attestato su valori inferiori ai limiti indicati dalla norma.
Poiché, tuttavia, il ricorrente, producendo anche un referto di visita oculistica dell’Ospedale Civico di Palermo del 23 luglio 2025 recante valori di visus diversi (e, all’occhio destro, più alti), ha fornito un principio di prova del possesso, alla data della visita concorsuale, di un visus superiore (per effetto dell’intervento di chirurgia refrattiva effettuato in data 6 maggio 2025) e ha dedotto, quindi, un possibile difetto di istruttoria nel procedimento di accertamento eseguito dalla p.a., questo giudice ha inteso disporre una verificazione, «al fine di accertare se il visus del ricorrente rientri nei parametri di acutezza visiva indicati dall’art. 1, co. 1, lett. e), del d.m. 4 novembre 2019, n. 166, se lo stesso si sia sottoposto ad interventi di chirurgia refrattiva ‒ ed, eventualmente, in che data, come rilevabile dalla cartella clinica dell’intervento (che dovrà essere all’uopo acquisita dall’organo verificatore) ‒ e, in definitiva, la sua idoneità o meno al concorso per vigili del fuoco» (cfr. ord. 15879/2025), senza formulare alcun quesito sul “tipo” di intervento eseguito, in quanto non rilevante ai fini del sindacato di legittimità sul provvedimento di esclusione, adottato, come si è più volte detto, sulla base di una mera insufficienza della capacità visiva rilevata.
Tale aspetto è dirimente, perché le ragioni dell’annullamento di un provvedimento amministrativo non possono collocarsi al di fuori del perimetro di indagine segnato dai fatti sui quali la p.a. ha basato la propria determinazione e, a cascata, dai vizi rinvenuti dal ricorrente in quella concreta e specifica manifestazione del potere amministrativo portata all’esame del giudice.
12.2. Il verificatore ha, invece, sollevato una diversa questione, quella dell’idoneità per l’assenza di patologie o, comunque, di postumi invalidanti a carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, regolata da una diversa disposizione regolamentare, cioè l’allegato 1, punto 8), al d.m. 166/2019, alla quale il Ministero dell’Interno non ha fatto, nel preambolo del provvedimento, alcun riferimento, ciò autorizzando a credere che, su tale profilo sanitario, non ci sia stata alcuna valutazione da parte della p.a. ovvero che la p.a. non abbia scorto nello stesso alcun motivo di esclusione.
Appare assai dubbio, pertanto, che le informazioni aggiuntive fornite dal verificatore sul tipo di intervento eseguito dal ricorrente – mai valorizzate dall’amministrazione procedente – siano utilizzabili da questo giudice come parametro di legittimità del provvedimento impugnato, ostandovi il disposto di cui all’art. 34, c. 2, c.p.a., che non consente al giudice amministrativo di pronunciare «con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati» .
12.3. In sintesi, l’oggetto dell’accertamento demandato al verificatore da questo giudice, a sua volta di tanto investito dal ricorrente, avrebbe dovuto intendersi astretto entro i limiti tracciati dalla stessa p.a. nella sede procedimentale e provvedimentale contestata, giustificando, quindi, un approfondimento “mirato” sui soli elementi di fatto necessari a stabilire se, alla data del 29 maggio 2025, il visus del ricorrente rientrasse o meno nei parametri della fonte regolamentare e, quindi, l’anteriorità o meno, rispetto a tale data, dell’intervento di chirurgia refrattiva eseguito (risultando, evidentemente, l’accertamento di una sua posteriorità confermativo – o, quantomeno, fortemente indicativo – della legittimità del provvedimento di esclusione adottato dalla p.a.).
Una volta acclarato che l’intervento di chirurgia refrattiva è stato effettuato il 6 maggio 2025 (cioè prima della visita concorsuale) e che, quindi, il visus del ricorrente in data 29 maggio 2025 era già “corretto” e superiore ai limiti posti dall’art. 1, c. 1, lett. e), punto 1), del d.m. 166/2019, non spetta né a questo giudice né al verificatore interrogarsi sull’esistenza o meno di altre patologie a carico dell’occhio e sulle ragioni che hanno indotto l’amministrazione a non tenerne conto, dovendosi sempre presumere che il silenzio dell’amministrazione sul punto equivalga ad un implicito provvedimento di ammissione che, in assenza di una domanda di parte, il giudice non può conoscere.
12.4. Nel caso di specie, è provato, anche grazie alla verificazione, che il sig. -OMISSIS- avesse alla data del 29 maggio 2025 un visus OD di 10/10 idoneo a portare quello complessivo a 16/10 (superiore ai limiti posti dalla fonte regolamentare) e che l’intervento di chirurgia refrattiva sia stato eseguito in data antecedente (il 6 maggio 2025).
Tanto basta per concludere per l’illegittimità del provvedimento impugnato e per il suo annullamento.
13. Cionondimeno, appare comunque opportuno svolgere brevi considerazioni sul giudizio negativo formulato dal verificatore.
13.1. L’allegato 1, punto 8), al d.m. 166/2019, che individua i difetti dell’occhio incompatibili con il servizio nei vigili del fuoco, parla di «postumi di interventi chirurgici oculari a carico del segmento anteriore e posteriore dell'occhio, se effettuati per mezzo di tecniche incisionali; sono ammessi gli interventi di chirurgia refrattiva e di microchirurgia oculare se effettuati per mezzo di tecniche non incisionali (trattamenti chirurgici con il laser in genere) quando, trascorso il periodo di assestamento, in relazione alla tecnica effettuata: 1) l'acutezza visiva rientra nei parametri previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente regolamento; 2) non residuano alterazioni della trasparenza dei mezzi diottrici; 3) risultano assenti patologie vitreo-retiniche» .
L’inciso «trattamenti chirurgici con il laser in genere» inserito tra parentesi per specificare come debba essere interpretato il precedente riferimento alle «tecniche non incisionali» sembra effettivamente – come dedotto dal ricorrente – offrire più di un argomento (quello letterale senz’altro) per attribuire all’organo titolare del potere regolamentare l’intenzione di ammettere “tutti” i trattamenti laser che soddisfino le condizioni successivamente indicate dalla disposizione (riconducibili, essenzialmente, all’assenza di postumi invalidanti).
Il tentativo di introdurre un’altra condizione, operando ulteriori distinzioni all’interno dei trattamenti laser, si traduce in un intervento additivo effettuato – questo sì, inammissibilmente – in sede applicativa o ermeneutica, in contrasto con il principio di tipicità delle cause di esclusione (su cui cfr. Cons. Stato, V, 28 agosto 2025, n. 4635; T.a.r. Lazio-Roma, IV, 14 maggio 2025, n. 9238) valido anche nei concorsi pubblici.
13.2. Nella vicenda in esame, il sig. -OMISSIS- si è sottoposto ad un intervento di “femto-lasik”, senza alcuna evidenza – anche in base a quanto riferito dal verificatore – di compromissioni della funzione visiva (alle quali, secondo T.a.r. Lazio-Roma, I- bis , 22 ottobre 2018, n. 10212, occorre avere riguardo).
Le perplessità del verificatore su rischi futuri legati all’instabilità e alla “dislocazione” del lembo corneale ( flap ) non hanno, a quanto risulta, alcun riscontro nell’attuale quadro clinico del ricorrente, integrando, così, mere possibilità o supposizioni, non idonee di per sé a giustificare l’applicazione del principio di precauzione (su cui T.a.r. Lazio-Roma, I- quater , 21 ottobre 2024, n. 18174), soprattutto – come nel caso di specie – in assenza di una compiuta analisi del rischio da parte dell’amministrazione.
14. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione e definitiva ammissione del ricorrente alle ulteriori fasi dell’ iter assunzionale.
15. Avuto riguardo alle peculiarità della vicenda, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, ad eccezione delle spese di verificazione, liquidate come in dispositivo, a carico dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, ad eccezione delle spese di verificazione, quantificate in € 500,00 e da liquidare come da documentazione in atti, a carico dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI SE ME, Presidente FF
Caterina Lauro, Referendario
RI NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI NO | TI SE ME |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.