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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 18/03/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1276/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 18 marzo 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1276/2022
R.G. promossa da (avv. F. Micali) contro (avv. S. Dolce), avente ad oggetto Parte_1 CP_1
opposizione ad esiti di ATP Osserva quanto segue:
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi , nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito sulla scorta delle allegate contestazioni alla relazione del ctu, la necessità del rinnovo della ctu ovvero in subordine del richiamo del ctu chiedendo di dichiarare che la ricorrente è in possesso del requisito medico legale per il diritto alla prestazione in oggetto.
Si è costituito l' , rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto delle eccezioni dell'opponente. CP_1
Chiedeva pertanto previo rigetto del ricorso, volersi dichiarare la insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento del beneficio della indennità di accompagnamento.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa è
stata decisa alla data odierna come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dato atto della procedibilità del ricorso essendo stati rispettati sia il termine di
30 giorni per il deposito dell'atto di dissenso, sia l'ulteriore termine previsto dall'art.445 bis per la proposizione del ricorso.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito esplicitati.
Si osserva che il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della c.t.u., ciò
che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Nel caso che ci occupa i motivi di contestazione alla ctu risultano sufficientemente specificati e dunque il ricorso si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità.
Si osserva ancora come l'odierna opposizione risulta fondata su un unico motivo di contestazione afferente alla prospettata riduttiva valutazione da parte del ctu del carattere invece fortemente invalidante delle patologie che affliggono la ricorrente, segnatamente si lamenta la contraddittorietà
della relazione di ctu nella parte in cui si riconosce una totale invalidità senza il diritto all'accompagnamento nonostante le gravi implicazioni delle patologie (sindrome depressiva,
sindrome vertiginosa cronica, vasculopatia cerebrale cronica, ateromasia TSA, cardiopatia
ipertensiva, cardiopatia ischemica cronica giàrivascolarizzata) da cui la ricorrente è affetta e del grave deficit motorio e deambulatorio.
Disposto pertanto il rinnovo della ctu, il consulente nominato ha in parte confermato la valutazione del ctu nominato in prima istanza, salvo a riconoscere la sussistenza, dei presupposti sanitari per beneficiare della indennità di accompagnamento con la decorrenza ivi indicata, esprimendo un giudizio che appare coerente con le conclusioni cui è poi pervenuto lo stesso ctu, e che come tale non può che esser condiviso da questo decidente.
Condividendosi quindi la conclusione cui è pervenuto il ctu e per contro ritenendo non conducenti le CP_ contestazioni mosse dall' non può che trovare accoglimento la domanda spiegata in ricorso che va pertanto accolta.
Va consequenzialmente accolta la domanda dell'istante diretta ad ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per fruire della prestazione in oggetto;
requisito che però va riconosciuto solo a decorrere dal mese di novembre del 2023, essendo documentato un aggravamento del quadro clinico
(vedasi certificazione in atti)
In particolare va accolta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario richiesto per fruire dell'indennità di accompagnamento e dei benefici connessi allo status di handicap grave.
Non può accogliersi invece, e ne va dichiarata la inammissibilità, la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla prestazione, nonché la condanna dell' alla erogazione del CP_2
beneficio, giacchè secondo la giurisprudenza di legittimità, cui ci si uniforma “ le fasi del procedimento ex art. 445 bis cpc hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione” ( cfr Cass. n.9755/2019).
Le spese di lite di entrambe la fasi di giudizio vanno integralmente compensate essendosi perfezionato il requisito in corso di causa (ed in particolare successivamente al deposito del ricorso in opposizione).
Le spese di ctu ivi comprese quelle della ctu espletata nella prima fase, che si liquidano come da dispositivo, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da a seguito di ATP Parte_1
ad istanza dello stesso e sulla domanda da ella proposta, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della prestazione e la condanna alla sua erogazione;
- In parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che la ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento dal mese di novembre dell'anno 2023; - Compensa le spese di entrambe le fasi di giudizio;
- condanna l' alle spese di CTU, che liquida in favore del dott. per CP_1 Persona_1
complessivi euro 300,00 per onorario e da maggiorarsi d'IVA come per legge ed in € 300,00
in favore del dott. oltre ad IVA se dovuta. Per_2
Enna, 18.03.2025. Il Giudice del Lavoro