Versione
1 gennaio 2012
1 gennaio 2012
Art. 30. Patto di stabilita' interno 1. All' articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12, primo periodo, le parole: «puo' essere» sono sostituite dalla seguente: «e'»;
b) al comma 12, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La riduzione e' distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
c) al comma 12-quater, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma».
2. All' articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il contributo degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 e' ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. E' ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 . Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo».
3. All' articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'alinea, le parole: «in quattro classi, sulla base dei» sono sostituite dalle seguenti: «in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei»;
b) alla lettera a), prima delle parole: «prioritaria considerazione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
c) alla lettera c), prima delle parole: «incidenza della spesa del personale» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
d) alla lettera f), prima delle parole: «tasso di copertura» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
e) alla lettera g), prima delle parole: «rapporto tra gli introiti» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
f) alla lettera h), prima delle parole: «effettiva partecipazione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
g) alla lettera l), prima delle parole: «operazione di dismissione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,».
4. All' articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2-ter e' abrogato.
5. All' articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , nell'alinea, le parole: «, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali piu' virtuosa di cui all' articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , oltre al rispetto dei parametri gia' previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare» sono sostituite dalla seguente: «adeguano».
6. All' articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 4 e' abrogato.
7. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
a) al comma 12, primo periodo, le parole: «puo' essere» sono sostituite dalla seguente: «e'»;
b) al comma 12, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La riduzione e' distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, 150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti»;
c) al comma 12-quater, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma».
2. All' articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il contributo degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 e' ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. E' ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 . Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo».
3. All' articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell'alinea, le parole: «in quattro classi, sulla base dei» sono sostituite dalle seguenti: «in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei»;
b) alla lettera a), prima delle parole: «prioritaria considerazione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
c) alla lettera c), prima delle parole: «incidenza della spesa del personale» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
d) alla lettera f), prima delle parole: «tasso di copertura» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
e) alla lettera g), prima delle parole: «rapporto tra gli introiti» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
f) alla lettera h), prima delle parole: «effettiva partecipazione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,»;
g) alla lettera l), prima delle parole: «operazione di dismissione» sono inserite le seguenti: «a decorrere dall'anno 2013,».
4. All' articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2-ter e' abrogato.
5. All' articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , nell'alinea, le parole: «, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali piu' virtuosa di cui all' articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 , oltre al rispetto dei parametri gia' previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare» sono sostituite dalla seguente: «adeguano».
6. All' articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 4 e' abrogato.
7. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non puo' procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.
Commentari • 2
- 1. La Costituzione, il contenimento della spesa pubblica e l’autonomia regionaleRaffaele Marzo · https://www.filodiritto.com/ · 20 agosto 2012 · 3.665025
[…] Con la sentenza n. 198 del 2012 la Corte Costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 1 e 2, del Decreto Legge n. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e dall' art. 30, comma 5, Legge n.183/2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2012) riguardante il numero di consiglieri regionali e degli assessori, il trattamento economico e previdenziale degli stessi nonchè la previsione di istituire un collegio dei revisori di conti come controllo interno. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 19
- 1. Corte Cost., sentenza 20/07/2012, n. 198Provvedimento: […] 2.3.— L'art. 30 della legge n. 183 del 2011, impugnato dalla sola ON ET, ha modificato il primo alinea dell'art. 14, comma 1, […]Leggi di più...
- regione (in genere)·
- numero dei consiglieri e degli assessori regionali·
- riduzione·
- inammissibilità delle questioni.·
- non fondatezza della questione.·
- insussistenza·
- asserita disciplina di dettaglio in materia di competenza concorrente·
- ricorso delle regioni calabria, emilia-romagna e umbria·
- ricorsi delle regioni emilia-romagna, lombardia e umbria·
- regioni a statuto speciale·
- mancata motivazione in ordine alla ridondanza sul riparto di competenze·
- riduzione degli emolumenti dei consiglieri·
- difetto assoluto di motivazione·
- numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali·
- asserita violazione della potestà statutaria delle regioni