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Sentenza 10 giugno 2024
Sentenza 10 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 10/06/2024, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 4849/2020 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 2306/2020 TRA
, rapp.ta e difesa dall'avvocato Pasquale D'Anna giusta procura in Parte_1 calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata in Poggiomarino (NA), alla Via Nocelleto, 5 APPELLANTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 giusta procura agli atti dall'avvocato Gianluca de Divitiis, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Salerno, Piazza Sedile del Campo, 10 APPELLATO E
, C.F. , res.te in SA (SA), alla Via Paolo Controparte_2 C.F._1
Falciani, 2 APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 22-01-2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione ritualmente notificato, , evocava in giudizio, Parte_1 innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, la e Controparte_1
, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni dalla Controparte_2 stessa subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 13.03.2018, alle ore 17.30 circa, in Striano (NA), Via Le Vecchie Prime. Deduceva l'attrice di essere proprietaria e possessore delle seguenti bici: bici da corsa cervelo S5 e bici da corsa che nelle circostanze di luogo e di Org_1 CP_3 tempo descritte, le suddette bici da corsa, mentre erano ferme in sosta, venivano urtate e danneggiate dal veicolo IA Y tg. EP704NP, di proprietà di CP_2
ed assicurato con la che in particolare, le bici
[...] Controparte_1 erano ferme in sosta a ridosso del marciapiede lato destro della predetta via
1 allorquando il conducente del veicolo IA Y, percorrendo a velocità sostenuta la predetta via in direzione Striano centro, perdeva il controllo del suo veicolo e, per effetto di ciò, salendo sul marciapiede urtava, con il lato anteriore destro del suo veicolo, le bici da corsa facendole rovinare al suolo per diversi metri;
che entrambi le bici riportavano ingenti danni. Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in via Controparte_1 preliminare l'improponibilità della domanda, la nullità dell'atto di citazione, la carenza di legittimazione attiva e passiva e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. Rimaneva, invece, contumace . Controparte_2
Espletata l'istruttoria, con sentenza n. 2306/2020 il giudice di pace di Torre Annunziata rigettava la domanda e compensava le spese di lite. In particolare, il Giudice di Prime Cure riteneva non provata la titolarità attiva, contestata da parte convenuta e provata mediante dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, e nel merito, deduceva che parte convenuta avesse prodotto le risultanze del dispositivo satellitare – scatola nera – installato sul veicolo IA Y a riprova del fatto che, al momento del sinistro, il veicolo si trovava altrove. Con atto ritualmente notificato, ha proposto appello con cui ha Parte_1 chiesto la riforma della sentenza e di conseguenza accertarsi la responsabilità di e condannare gli appellati in solido e/o alternativamente al Controparte_2 pagamento di tutti i danni subiti;
l'odierna appellante ha lamentato la violazione dei principi regolanti la valutazione delle prove, l'arbitraria ed erronea interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie e della documentazione prodotta, ex. art. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. La si è costituita in giudizio ed ha eccepito in via Controparte_1 preliminare l'inammissibilità dell'appello ex. art. 342 c.p.c., nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato con conferma della statuizione di primo grado. Nonostante la regolarità della notifica, ha omesso di costituirsi in Controparte_2 giudizio, sicché ne è stata dichiarata la contumacia. Questioni Preliminari. Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza avvenuto in data 08- 05-2020 (appello notificato in data 28-09-2020). Sempre in limine litis, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello dovendosi evidenziare che il gravame proposto appare conforme ai requisiti legislativamente imposti, essendo chiaramente individuate le parti della sentenza che si intendono impugnare, i relativi motivi, e la decisione di cui si richiede l'adozione. Ancora in via preliminare, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2 Non viene quindi in rilievo nella presente sede la proponibilità della domanda risarcitoria spiegata dall'odierna appellante, e positivamente affermata nella gravata sentenza. Merito. Per motivi di ordine logico giuridico va esaminato in primo luogo il motivo di appello attraverso il quale la parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto non provata la proprietà delle biciclette, e quindi la sua legittimazione attiva. La censura è fondata per le ragioni che seguono. La bicicletta è un bene mobile, non soggetto a registrazione, ed in relazione al quale ben può applicarsi il principio valevole per i beni mobili del “possesso vale titolo” di cui all'art. 1153 c.c. Ancora si osserva che il Giudice di Pace sottolineava che la circostanza della proprietà e del possesso era stata contestata dalla compagnia convenuta, ma, dalla comparsa di costituzione emerge una contestazione – effettuata con formula di stile – del tutto generica e senza alcun riferimento alla situazione specifica, ai beni mobili e alla disciplina del possesso (la compagnia si è limitata a dedurre in fase di costituzione che
“parte attrice dovrà provare la propria legittimazione ad agire e la legittimazione passiva dei convenuti;
la legittimazione dovrà essere provata mediante il deposito di valida certificazione del P.R.A.”). Tanto premesso, va osservato che nel giudizio di primo grado l'attrice ha adeguatamente provato la proprietà della bicicletta modello “Bici S Works Tarmac Specialized”, nonché quella della bicicletta modello “Cervelo S5” avendone il pacifico possesso;
tale assunto risulta corroborato sia dalla richiesta di danni avanzata in sede stragiudiziale, ove l'attrice si è espressamente qualificata quale proprietario e possessore delle predette biciclette sia dalla disponibilità delle stesse come comprovato non solo dalla perizia di parte istante, ma anche dalla perizia stragiudiziale effettuata dal consulente della convenuta compagnia, che ha provveduto ad effettuare una stima di entrambe le biciclette. In accoglimento del motivo di gravame in oggetto va dunque affermata la legittimazione attiva di quale proprietaria e possessore delle biciclette da corsa Parte_1 oggetto della domanda di risarcimento. Tanto premesso in punto di legittimazione dell'odierna appellante, e venendo all'esame dell'ulteriore motivo di gravame, si osserva che, alla luce della espletata istruttoria, possa ritenersi provata la dinamica del sinistro così come narrata dall'attrice in citazione. L'appellante ha censurato la gravata sentenza nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto la domanda infondata dichiarando “la società appellata ha prodotto il “
[...]
” dal quale risulta che il dispositivo satellitare installato sul veicolo IA Y Org_2 tg. EP704NP registra che il giorno 13-03-2018 dalle ore 17.26 il veicolo si trovava in SA alla Via SA Striano dove veniva registrato un evento crash, dunque una località diversa da quella descritta nell'atto di citazione”. A sostegno del motivo di gravame in oggetto la lamenta il mal governo delle Pt_1 risultanze istruttorie da parte del giudice di prime cure.
3 All'uopo si rileva che il teste di parte attrice Sig. escusso Testimone_1 all'udienza dell'8/11/2019, testualmente dichiarava: << Ho testimoniato una sola volta negli ultimi cinque anni. Ricordo che era verso la metà del mese di marzo dell'anno 2018, alle ore 17,30 circa, ed io mi trovavo nel comune di Striano (NA) alla Via Le Vecchie Prima. Ero a piedi e stavo effettuando una corsa, quando ho visto che un'autovettura tipo IA Y, di colore grigio, ha urtato due biciclette modello da corsa. La vettura Y percorreva la predetta via in direzione Striano centro e quindi nel Org_3 senso opposto di marcia a quello da me percorso. Ho visto che il conducente dell'auto IA Y, nel percorrere la predetta via a velocità sostenuta, perdeva il controllo del suo veicolo ed urtava le due Bici da corsa che erano ferme in sosta l'una di fianco all'altra a ridosso del marciapiede, ovvero alla fine del marciapiede posto sul lato destro della strada. Preciso che è un marciapiede basso. Ho visto che l'auto IA Y ha urtato, con il lato anteriore destro, le Bici che erano ferme in sosta, poi salendo sul marciapiede stesso. Ricordo che le Bici da corsa erano di colore nero. Preciso che l'auto IA Y urtava la di colore nero e Pt_2 verde ed essendo l'altra Bici posta a fianco dell'altra, entrambe le Bici da corsa venivano scaraventate a terra. Ricordo che il conducente dell'auto IA Y si fermava subito dopo l'urto. Scendeva dalla sua auto e si avvicinava alle due Signore che erano sedute su un muretto posto sul lato destro. Ricordo che il conducente della IA Y era un ragazzo di circa 30 anni a mio avviso. Ho riconosciuto le due Signore che avevano il casco ed erano le conducenti delle Una delle due Signore mi ha chiesto i miei dati ed il mio recapito Pt_2 telefonico per una eventuale testimonianza. Mi sono avvicinato alle Bici da corsa che erano in carbonio ed ho aiutato le Signore ad alzare le Bici. Ho visto che le Bici da corsa riportavano diversi danni e ricordo al telaio, alle ruote, al manubrio, alla sella ed altri danni. Nessuno ha riportato lesioni personali e non sono intervenute autorità di polizia. Una delle due Signore ha chiamato il marito ed io, dopo aver lasciato i miei dati, sono andato via. La strada ove si è verificato il sinistro è a doppio senso di circolazione. La strada è una strada dove non ci sono attività commerciali e sul lato ove si è verificato l'incidente ci sono dei campi. Riconosco dalle foto che mi vengono mostrate, e di cui alla produzione di parte attrice, le due Bici da corsa che sono state urtate dalla vettura IA Y. Riconosco anche i danni raffigurati e preciso che la , di colore Org_4 nero e verde, è quella che è stata urtata per prima dalla IA Y, mente l'altra Bici Cervelo, di colore nero, è quella che era posta a fianco della Bici Specilized nera e verde. Riconosco i danni riportati da entrambe le Bici da corsa e provvedo a sottoscrivere le foto esibitemi. Riconosco, altresì, la foto relativa al luogo del sinistro e provvedo a sottoscrivere la stessa. Ho contrassegnato sulla foto relativa al luogo del sinistro con una X il punto in cui è avvenuta la collisione tra la IA e le . Pt_2
La predetta deposizione testimoniale è chiara e precisa in ordine al verificarsi del sinistro nelle circostanze spazio temporali e secondo la dinamica riferita dall'attrice, nonchè supportata dalla documentazione fotografica in atti, nonché dal Modello Cai allegato in atti e sottoscritto da (cfr modello di Constatazione Controparte_2
Amichevole di sinistro allegato alla richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno del 30.03.2018).
4 L'insieme dei predetti elementi di prova non può ritenersi sconfessato dalle risultanze della scatola nera, richiamate dal Giudice di Prime Cure, per le ragioni che seguono. Ai sensi dell'art. 145 bis comma 1 del codice delle assicurazioni, introdotta dall'art. 1 comma XX della legge 124/2017, “quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristi-che tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti”. La modifica, da parte della L. 4 agosto 2017 n. 124, dell'art. 145-bis del Codice delle Assicurazioni è entrata in vigore il 29 agosto 2017. Orbene, come si evince da un'attenta lettura della novella, essa prende in considerazione anche l'ipotesi in cui il dispositivo risulti già installato sul veicolo alla data di entrata in vigore della disposizione ('fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni'). Secondo il Codice delle Assicurazioni, dunque i dati raccolti dal dispositivo installato sul veicolo coinvolto in un sinistro costituiscono piena prova, salvo che la controparte, contro la quale sono stati prodotti, non provi il malfunzionamento o la manomissione della scatola nera. L'applicazione delle norme richiamate presuppone l'accertamento (e quindi la prova, il cui onere grava sulla parte che ne invochi l'applicazione) che il dispositivo elettronico presente sul veicolo coinvolto nel sinistro abbia caratteristiche tecniche e funzionali allo stato non definite. Sul punto, rileva la Suprema Corte: “il valore di prova legale del supporto informatico è subordinato al rispetto delle regole tecniche di produzione e conservazione dello stesso;
in difetto del rispetto di queste, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta ed il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio” (Cass. 3912/2019). Quindi, in mancanza dei decreti attuativi dell'art.132 ter e, conseguentemente, dell'indicazione normativa dei “requisiti funzionali minimi necessari” per il riconoscimento del valore di prova legale delle risultanze dei dispositivi satellitari, essi devono essere contestualizzati con il quadro probatorio offerto dalle parti e con la tipologia dei danni di cui si chiede il risarcimento (cfr Cassazione civile sez. III, 16/05/2024, (ud. 11/12/2023, dep. 16/05/2024), n.13725 , “poiché l'art 145 bis del D.Lgs. 209/2005 è rimasto privo di attuazione in quanto i relativi decreti, previsti dall'art. 132 bis, non sono mai stati emanati, non è possibile attribuire valore legale ad un dato raccolto da uno strumento prodotto da un privato per un privato senza che sia assoggettato a qualsivoglia forma di controllo o al rispetto di determinati parametri”; cfr altresì Tribunale Torino sez. IV, 11/09/2023, n.3454 Tribunale Chieti sez. I, 04/05/2021, n.312). Nella fattispecie, peraltro i dati forniti dalla scatola nera sono contestati dall'attrice, la quale ne ha allegato un mal funzionamento, con perizia di parte ritualmente
5 depositata in primo grado, nella quale si evidenzia che “LA SCATOLA HA RIPORTATO ANOMALIE ANCHE IN VIRTU' DEL FATTO CHE LA STESSA RISULTA ESSERE IN STATO DI MANUTENZIONE E, QUINDI, IL REPORT E L'ANALISI DI VIAGGIO SONO ASSOLUTAMENTE NON ATTENDIBILI” (cfr perizia a firma del Per. Ass. Persona_1
, allegata alla produzione di parte appellante).
[...]
Sempre alla luce della richiamata perizia si rileva che: la via IA (luogo registrazione crash) dista dal luogo dell'evento, ovvero dalla via Le Vecchie in Striano, a meno di 1 KM (luogo del sinistro posto ai confini dei due paesi SA e Striano); il GPS della scatola nera LOCALIZZAVA il veicolo LANCIA Y tg. EP704NP in Via Le Vecchie Prima in Striano, alle ore 17:38, ovvero nella strada ove si VERIFICAVA il sinistro (Cfr. pag. 3 dossier scatola nera - tragitto del viaggio -)• la scatola nera riporta un crash alle ore 17:23 e 59 secondi con un impatto di 19,3 G, proprio di un impatto con distruzione totale, mentre, subito dopo, l'auto continua a risultare in movimento. La predetta perizia non è oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'odierna appellata. In definitiva le risultanze probatorie in atti, (dichiarazione testimoniale, documentazione fotografica, modello Cai sottoscritto dal responsabile civile, perizia stragiudiziale della compagnia di assicurazione) sono tali da consentire di ritenere raggiunta la prova del sinistro incombente sull'odierna appellante, in quanto la prova contraria addotta dalla compagnia di assicurazione, ovvero risultanze della scatola nera, per tutte le discrasie innanzi evidenziate non appare pienamente attendibile. Posto che in tema di circolazione stradale, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. trova applicazione anche nel caso di collisione tra autovettura e bicicletta (cfr Cassazione civile sez. VI, 07/12/2018, n.31702), nella fattispecie la dinamica del sinistro allegata dall'odierna appellante e confermata in sede di prova testimoniale consente di affermare che il sinistro si è verificato in via esclusiva a causa Y che perdendo il controllo Organizzazione_5 del suo veicolo impattava contro le biciclette ferme in sosta sul margine del marciapiede (cfr Cassazione civile sez. VI, 21/05/2019, n.13672, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2 c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente). In ordine al quantum debeatur ben può farsi riferimento alla stima dello stesso operata dal perito nominato dalla compagnia di assicurazione, che ha quantificato il danno relativo alla Bici da corsa SL., nell'importo di euro 2.707,81 Organizzazione_6 oltre IVA, e quello della bici in euro 2.092,24 oltre Iva (cfr perizie di parte Org_7 convenuta del p.a. , allegate alle produzione di parte appellante, sub Persona_2 comunicazioni della in risposta alle richieste di accesso). CP_1
Il giudicante non ritiene di discostarsi dalla valutazione operata dal perito della compagnia assicurativa tenuto conto della data di immatricolazione dei velocipedi
6 (2016) rispetto all'epoca del sinistro (13.03.20218), rilevandosi che il preventivo di parte appellante indica un ottimo stato di manutenzione delle bici da corsa di cui non è stata fornita prova ed una stima del valore commerciale che non è supportata da un listino prezzi ufficiale, né tantomeno tiene conto del deprezzamento del valore del bene dovuto all'uso. In ordine al riconoscimento dell'Iva, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è, costante nell'affermare che, in tema di danno patrimoniale, il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'IVA, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta;
diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione, perché il riparatore è tenuto per legge ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente, ai sensi dell'art. 18 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633 (Cassazione civile sez. III, 17/02/2023, (ud. 06/12/2022, dep. 17/02/2023), n.5120). In caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo 1997 n. 2745). Nella fattispecie la somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è quella risultante dalla devalutazione dei predetti importi di euro 2.707,81 ed euro 2.092,24, al momento dell'incidente (13.03.2018). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 13.03.2018 all'attualità. In definitiva in accoglimento dell'appello ed in totale riferma della gravata sentenza si accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro oggetto di lite va ascritta in via esclusiva al conducente dell'autovettura IA Y tg. EP 704 NP, e per l'effetto la in persona del legale rapp.te p.t., e , Controparte_1 Controparte_2 vanno condannati, in solido tra loro tra loro, al pagamento in favore di Parte_1
, per i danni subiti dalla , della somma di euro
[...] Parte_3
2.707,81 oltre IVA come per legge, e per i danni subiti dalla bici modello Cervelo S5, della somma di euro 2.092,24, oltre Iva come per legge, ed interessi come innanzi.
7 In applicazione dell'art. 336 c.p.c. la sentenza impugnata va riformata anche per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado che seguono la soccombenza al pari delle spese del presente giudizio, e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00, valori medi per entrambi i gradi di giudizio, escluso per la fase istruttoria in grado di appello), con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
• accoglie l'appello ed in totale riforma della gravata sentenza accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro oggetto di lite va ascritta in via esclusiva al conducente dell'autovettura IA Y tg. EP 704 NP e per l'effetto, condanna la in persona del legale rapp.te p.t., e , Controparte_1 Controparte_2 in solido tra loro, al pagamento in favore di , per i danni subiti Parte_1 dalla , della somma di euro 2.707,81, oltre Iva Parte_3 come per legge ed interessi come in parte motiva e, per i danni subiti dalla bici modello Cervelo S5, della somma di euro di euro 2.092,24, oltre Iva come per legge, ed interessi calcolati come in parte motiva.
• condanna la in persona del legale rapp.te p.t., e Controparte_1
, in solido al pagamento in favore di delle Controparte_2 Parte_1 spese di lite, che si liquidano, per il primo grado di giudizio in euro 142,00 per spese ed euro 1.265,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con attribuzione in favore dell'avvocato D'Anna Pasquale ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; e per il secondo grado di giudizio in euro 355,50 per spese ed euro 2.126,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute, con attribuzione in favore dell'avvocato D'Anna Pasquale ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
Così deciso in Torre Annunziata il 08.06.2024
Il giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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