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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 23/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 22 aprile 2025, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 481 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, ( c.f ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Castiglione della Pescaia ( Gr ), Loc. Porta al Colle snc, rappresentata, difeso e domiciliato dall' avv. Paola Pippi, con studio in Grosseto, Viale Ombrone 7, giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Grosseto, alla via Trento n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di mandato generale alle liti.
CONVENUTO
OGGETTO: reddito di cittadinanza.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Ricorrente: “ Piaccia al Giudice del Lavoro adito, per tutte le ragioni meglio esposte in atti, riconoscere e dichiarare l' illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione di RdC
n. 2022 – 6131412 datato 07.10.2023 e ricevuto dalla ricorrente il successivo 07.11.2023, con conseguente condanna dell' ente previdenziale convenuto al pagamento in favore della ricorrente medesima di tutte le mensilità di RdC non corrisposte a decorrere dalla data della disposta revoca e fino a quella prevista per la conclusione dell' erogazione del beneficio ( mese gennaio 2024 ), maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Il tutto con vittoria di compensi professionali relativi al procedimento, oltre Iva e Cap, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario“.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, reietta ogni respingere il ricorso avversario, essendo l' impossibilitato al ripristino della CP_1
prestazione.
Si chiede che venga evocato in giudizio il Ministero a chiarimenti sui fatti di CP_2
causa”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 31 maggio 2024 adiva questo Parte_1
Tribunale chiedendo l'annullamento del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza n. 2022 – 6131412 datato 7 ottobre 2023 e la condanna dell'ente previdenziale al pagamento in suo favore di tutte le mensilità del RdC non corrisposte a decorrere dalla data della disposta revoca e fino a quella prevista per la conclusione dell' erogazione del beneficio (mese gennaio 2024), maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.
A tal fine rappresentava che, con comunicazione del 7.10.2023 a mezzo raccomandata a.r. pervenuta in data 7.11.2023, l' le revocava il benefico con la CP_1
seguente motivazione: “segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica” (doc. 2) e che tuttavia il Comune di Castiglione della Pescaia aveva tempestivamente riconosciuto la commissione di un errore in sede istruttoria da cui era emersa una composizione del nucleo familiare della non corretta (doc. 7), avendo inserito nel suo stato di famiglia soggetti Pt_1
estranei. Tanto premesso concludeva come in epigrafe compiutamente riportato.
2. Si costituiva in giudizio l' riconoscendo che la prestazione era stata revocata a CP_1
seguito di segnalazione del Comune di Castiglione della Pescaia, di cui chiedeva disporsi la chiamata in causa, concludendo comunque per il rigetto della domanda di parte ricorrente. Nulla contestava nel merito della vicenda.
Nelle more, l'ente previdenziale depositava una nota interna con la quale veniva disposto “…l'annullamento dell' indebito a carico della ricorrente di importo totale pari ad euro 12.236,83, in quanto il comune di Castiglione della Pescaia ha annullato la segnalazione... “.
3. Respinta la richiesta di chiamata di terzo con ordinanza del 27.11.2024 e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza odierna – tenutasi nelle forme della trattazione scritta - la causa è stata discussa e decisa mediante deposito della sentenza nel sistema telematico.
***
4. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019,
n. 26, (oggi abrogato ad opera della LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197) il reddito di cittadinanza era una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La norma successiva indicava i beneficiari precisando che: “Il Rdc
è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; (…)”
5. L'Istituto si è limitato a rappresentare d'aver operato in forza di una segnalazione operata dal Comune di Castiglione della Pescaia.
Come già osservato nell'ordinanza 27.11.2024, pur avendo avuto contezza CP_1
dell'errore in cui era incorso il Comune, tempestivamente emendato dall'ente territoriale, ha omesso di provvedere all'erogazione della prestazione, costringendo l'interessata a ricorrente al Tribunale.
Con le proprie note di trattazione scritta, richiamato il precedente “ … annullamento del debito … “, ha chiesto disporsi “ … la cessazione della materia del contendere ...
“.
La richiesta non può essere accolta.
L' infatti ha provveduto ad annullare l'indebito - pari a euro 12.288,38 - per i CP_3
ratei percepiti nel periodo da agosto 2022 a settembre 2023, tuttavia, a seguito del provvedimento di revoca della prestazione adottato il 7 ottobre 2023, non risulta aver corrisposto le mensilità di RDC dei mesi di ottobre, novembre, dicembre 2023 e gennaio 2024, oggetto della domanda di condanna al relativo pagamento avanzata in questa sede.
6. Il ricorso dell'odierna ricorrente deve pertanto essere accolto.
Accertata la veridicità del nucleo dichiarato dal ricorrente in DSU ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013 ne consegue che deve dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di revoca della prestazione adottato il 7 ottobre 2023, con la condanna dell' al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_4
mensilità di RDC di ottobre, novembre, dicembre 2023 e gennaio 2024, non corrisposte, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014, tenuto conto del valore e della natura della causa.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
- accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento di revoca del beneficio del reddito di cittadinanza n. 2022 – 6131412 datato 7 ottobre 2023;
- condanna l' in persona del l.r. pro tempore, al pagamento in favore della CP_1
ricorrente delle mensilità della prestazione relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre 2023 e gennaio 2024, non corrisposte, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna l' alla rifusione delle spese di giudizio, da distrarsi nei confronti CP_1
dell'Avvocato Paola Pippi, dichiaratasi antistataria, che liquida in complessivi € 2.800 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, I.V.A. e cpa come per legge.
Grosseto, 22 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso