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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/04/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2129 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GATTO Parte_1 C.F._1
VINCENZO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FOTI MICHELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 03/11/2023 formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché l'accertamento di invalidità totale
100% ex artt. 2 e 12 L.118/71 e portatore di handicap per persistenti difficoltà non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che il ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100% a decorrere dal mese di gennaio 2023, senza diritto alla indennità di accompagnamento.
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che il ricorrente è Persona_1
affetto da Cardiopatia dilatativa post -infartuale scompensata classe NYHA III. Sindrome metabolica, diabete scompensato con complicanze micro e macro -vascolari, retinopatia diabetica, cataratta, visus odx 1/30 elevabile a 2/10 con lenti, visus osx 2/10 elevabile a 4/10 con lenti.
Neuropatia diabetica. Deficit della memoria a breve e lungo termine.
Il c.t.u. ha ritenuto che l'insieme delle patologie è tale da giustificare il 100% di invalidità e lo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 della legge 104. Tale condizione va fatta decorrere dalla visita oculistica del 20/07/2023 (in quanto questa certificazione aggiunge ulteriore rilevante patologia alla documentazione) ovvero, per convenzione, da data sei mesi antecedente.
Il c.t.u. ha infine accertato e ritenuto che non sussistano, in capo al ricorrente, le condizioni per la concessione dell'indennità di accompagnamento, avendo il paziente conservato un certo grado di autonomia.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
2.1- Non è possibile concedere il chiesto rinvio della causa, come da richiesta contenuta nelle note depositate il 17.03.2025, in attesa di una futura valutazione geriatrica aggiornata, di cui non vi è traccia agli atti.
2.2.- Sulla scorta delle valutazioni del c.t.u., deve pertanto ritenersi che non sussiste, in capo al ricorrente, il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione della indennità di accompagnamento.
2.3- Sussiste, invece, in capo al ricorrente, lo status di disabilità ex art. 3 comma 3 delle legge
104/1992 con decorrenza dal 20 gennaio 2023.
2.4- Occorre infine precisare che il ricorrente, sia nel ricorso della prima fase che nel giudizio introduttivo della presente fase di merito, ha chiesto l'accertamento dello stato di invalidità civile richiamando gli artt. 2 e 12 della legge 118/1971.
Si osserva, però, che l'accertamento svolto nel presente giudizio non può che essere finalizzato alla verifica del requisito sanitario sotteso alla indennità di accompagnamento, considerato che il ricorrente , già all'epoca della presentazione della domanda amministrativa del Pt_1
30.08.2021, aveva ampiamente superato il limite anagrafico (67 anni) che consente di accedere alle prestazioni di cui alla legge 118/1971; di talchè sarebbe in ogni caso carente di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., rispetto a questo accertamento.
3- Le spese di lite, in ragione del limitatissimo accoglimento delle pretese del ricorrente, peraltro con
CP_ decorrenza successiva alla domanda amministrativa che alla visita medica disposta dall' devono essere interamente compensate tra le parti.
CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2129/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal 20 gennaio 2023, sussistono, in capo a , le Parte_1
condizioni sanitarie per beneficiare delle prestazioni connesse allo status di disabilità ex art.3 comma
3 della legge 104/1992;
2) rigetta per il resto;
3) compensa integralmente le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10/04/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2129 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GATTO Parte_1 C.F._1
VINCENZO, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. FOTI MICHELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: MERITO A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 03/11/2023 formulava opposizione avverso Parte_1
l' ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché l'accertamento di invalidità totale
100% ex artt. 2 e 12 L.118/71 e portatore di handicap per persistenti difficoltà non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che il ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100% a decorrere dal mese di gennaio 2023, senza diritto alla indennità di accompagnamento.
CP_ Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
2- Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha accertato che il ricorrente è Persona_1
affetto da Cardiopatia dilatativa post -infartuale scompensata classe NYHA III. Sindrome metabolica, diabete scompensato con complicanze micro e macro -vascolari, retinopatia diabetica, cataratta, visus odx 1/30 elevabile a 2/10 con lenti, visus osx 2/10 elevabile a 4/10 con lenti.
Neuropatia diabetica. Deficit della memoria a breve e lungo termine.
Il c.t.u. ha ritenuto che l'insieme delle patologie è tale da giustificare il 100% di invalidità e lo stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 della legge 104. Tale condizione va fatta decorrere dalla visita oculistica del 20/07/2023 (in quanto questa certificazione aggiunge ulteriore rilevante patologia alla documentazione) ovvero, per convenzione, da data sei mesi antecedente.
Il c.t.u. ha infine accertato e ritenuto che non sussistano, in capo al ricorrente, le condizioni per la concessione dell'indennità di accompagnamento, avendo il paziente conservato un certo grado di autonomia.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
2.1- Non è possibile concedere il chiesto rinvio della causa, come da richiesta contenuta nelle note depositate il 17.03.2025, in attesa di una futura valutazione geriatrica aggiornata, di cui non vi è traccia agli atti.
2.2.- Sulla scorta delle valutazioni del c.t.u., deve pertanto ritenersi che non sussiste, in capo al ricorrente, il requisito sanitario per potere beneficiare della prestazione della indennità di accompagnamento.
2.3- Sussiste, invece, in capo al ricorrente, lo status di disabilità ex art. 3 comma 3 delle legge
104/1992 con decorrenza dal 20 gennaio 2023.
2.4- Occorre infine precisare che il ricorrente, sia nel ricorso della prima fase che nel giudizio introduttivo della presente fase di merito, ha chiesto l'accertamento dello stato di invalidità civile richiamando gli artt. 2 e 12 della legge 118/1971.
Si osserva, però, che l'accertamento svolto nel presente giudizio non può che essere finalizzato alla verifica del requisito sanitario sotteso alla indennità di accompagnamento, considerato che il ricorrente , già all'epoca della presentazione della domanda amministrativa del Pt_1
30.08.2021, aveva ampiamente superato il limite anagrafico (67 anni) che consente di accedere alle prestazioni di cui alla legge 118/1971; di talchè sarebbe in ogni caso carente di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., rispetto a questo accertamento.
3- Le spese di lite, in ragione del limitatissimo accoglimento delle pretese del ricorrente, peraltro con
CP_ decorrenza successiva alla domanda amministrativa che alla visita medica disposta dall' devono essere interamente compensate tra le parti.
CP_
4- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell' anche in considerazione del fatto che parte ricorrente ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n.
1648/2020; Cass. n. 31544/2019; Cass. n. 17644/2016).
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2129/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dal 20 gennaio 2023, sussistono, in capo a , le Parte_1
condizioni sanitarie per beneficiare delle prestazioni connesse allo status di disabilità ex art.3 comma
3 della legge 104/1992;
2) rigetta per il resto;
3) compensa integralmente le spese di lite per entrambe le fasi del giudizio;
CP_
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 10/04/2025 .
Il Giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano