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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/11/2025, n. 5561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5561 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice AR RI BA UP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10134/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), nato in [...] il 13 febbraio Parte_1 C.F._1
1964, (C.F. ), nato in [...] il 27 Parte_2 C.F._2 ottobre 1960, (C.F. ), nata in [...] il Parte_3 C.F._3
1° aprile 2005, (C.F. ), nata in [...] Parte_4 C.F._4
l'8 maggio 1971 in proprio e unitamente al signor nella Controparte_1 loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minorenne Persona_1
(C.F. ), nato in [...] il 1° ottobre 2010, rappresentati e C.F._5 difesi, giusta procura in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti
OV DI e LA LI.
- Ricorrenti-
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
- Resistente -
Con l'intervento del PM
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il procuratore di parte attrice ha concluso come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies, comma 1 c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di , nato il [...] a [...]. Persona_2 Per_ Al riguardo hanno esposto che OV (alias ) (alias o ) Per_2 Per_2 Per_4 emigrato in Argentina ha contratto matrimonio con in data Persona_5
16/07/1921 ed è morto nella città di San Martina, Provincia di Mendoza (Argentina) il
21/08/1963, senza mai naturalizzarsi cittadino argentino;
che da questa unione coniugale è nata in [...] in data [...]; che quest'ultima ha Persona_6 contratto matrimonio con in data 23/12/1958 ed è deceduta in Parte_1
Argentina il 10/12/2009; che da questo matrimonio sono nati in Argentina i figli, odierni ricorrenti, in data 27/10/1960, in data Parte_2 Parte_1
13/02/1964 e in data 8/05/1971; che quest'ultima in data Parte_4
25/03/2004 ha contratto matrimonio in Argentina con (dal Controparte_1 quale ha divorziato in data 6/12/2021) e da questo matrimonio sono nati Parte_3 in data 1/04/2005 e in data 1/10/2010, odierni ricorrenti;
[...] Persona_1 che i ricorrenti hanno tentato di avviare l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana senza riuscire ad accedere al sistema di prenotazione nonostante i vari tentativi.
I ricorrenti hanno offerto in produzione i seguenti documenti, debitamente tradotti e muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja:
1) Atti di Nascita, Matrimonio, Morte e negativo di naturalizzazione di;
Persona_2
2) Atti di nascita, matrimonio e morte di;
Persona_7
3) Atti di nascita e di matrimonio di;
Parte_4
4) Atto di nascita di;
Parte_1
5) Atto di nascita di;
Parte_2
6) Atto di nascita di Parte_3
7) Atto di nascita di Persona_1
I ricorrenti hanno inoltre depositato pec inviata al Consolato italiano di Buenos Aires, schermate del sito web del relative ai tentativi di accedere al portale Parte_5 prenot@mi, raccomandate dei ricorrenti per l'avvio del procedimento amministrativo.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto. CP_2
Sempre in via preliminare, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_2 relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso dei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal
D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 è di 730 giorni.
Pertanto, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito sussiste l'interesse del ricorrente ad agire per l'accertamento dello status in sede giurisdizionale nel caso in cui l'istante fornisca prova di essersi inutilmente attivato in sede amministrativa, mediante la presentazione della richiesta all'Autorità consolare competente.
Ebbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno dato prova dei tentativi di presentare richiesta di accertamento dello status di cittadini italiani alle competenti Autorità consolari attraverso il servizio “Prenot@mi”, sul sito del Consolato Generale italiano di
Buenos Aires (Argentina) e di non esservi riusciti per il blocco del sistema di prenotazione online, stante la mancanza di date disponibili;
di aver inoltro contattato il a mezzo pec al fine di sollecitarne l'intervento, senza tuttavia ottenere Parte_5 riscontro.
Deve pertanto ritenersi sussistente l'interesse ad agire in giudizio.
Nel merito, si osserva che, ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della
Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;
la legislazione italiana, del resto, come si osserva nel ricorso, prevede come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Al riguardo, le Sez. U., con Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, hanno chiarito che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
La giurisprudenza di legittimità, con Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023, Sez. I, ha inoltre chiarito che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È, infatti, stato prodotto dalle ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo OV (alias (alias ). Persona_8 Per_9 Per_4
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano OV (alias
[...]
(alias o ) nato il [...] a [...] non ha Per_8 Per_2 Per_4 mai perso la cittadinanza italiana e che, pertanto, in assenza di interruzioni ed elementi ostativi, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana, iure sanguinis, alla propria figlia nata il [...] nel Circondario di San Martin, provincia di Mendoza Persona_6
(Argentina) e a tutti i suoi discendenti, così come sopra meglio generalizzati.
Dalla documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via femminile, avendo egli avuto una figlia - ; Persona_6 tuttavia, la trasmissione alla figlia si ritiene intervenuta in forza della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraesse matrimonio con un cittadino straniero.
Appare utile precisare che, prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, il passaggio per linea materna avrebbe comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché la trasmissione era prevista unicamente per via paterna. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 l. n. 555/1912, la donna che si univa in matrimonio con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana. Tuttavia, quest'assetto normativo è stato demolito dalla giurisprudenza costituzionale. Dapprima, la sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 “dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Successivamente, la stessa Corte Costituzionale è intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, “dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (sentenza n. 30 del 1983).
Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha superato l'orientamento che ammetteva la produzione degli effetti favorevoli delle sopracitate sentenze solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione. Con la sentenza n. 4466 del 2009 ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzione n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto alla di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Ed ancora, “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente
(art. 8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Nel caso in esame, come poc'anzi accennato, si ritiene che la trasmissione sia intervenuta in forza della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraesse matrimonio con un cittadino straniero. Ed infatti la sig.ra non ha perso la cittadinanza italiana Persona_7
a seguito del matrimonio, avendo contratto matrimonio in data 23/12/1958.
I ricorrenti hanno quindi fornito prova della discendenza diretta da cittadino italiano, documentando puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche, debitamente tradotte e apostillate.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportando peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono a un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere a tutela giurisdizionale.
Pertanto, dev'essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
Avuto riguardo alla mancata costituzione del e all'evoluzione CP_2 giurisprudenziale relativa alle questioni trattate le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10134/2023 RG.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che (C.F. Parte_1
), nato in [...] il [...], C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nato in [...] il [...], C.F._2 Parte_3
(C.F. ), nata in [...] il 1° aprile 2005,
[...] C.F._3 [...]
(C.F. ), nata in [...] l'[...] e Parte_4 C.F._4
(C.F. ), nato in [...] il 1° ottobre Persona_1 C.F._5
2010 sono cittadini italiani.
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania il 18/11/2025
Il Giudice
AR RI BA UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice AR RI BA UP ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10134/2023 R.G. promossa
DA
(C.F. ), nato in [...] il 13 febbraio Parte_1 C.F._1
1964, (C.F. ), nato in [...] il 27 Parte_2 C.F._2 ottobre 1960, (C.F. ), nata in [...] il Parte_3 C.F._3
1° aprile 2005, (C.F. ), nata in [...] Parte_4 C.F._4
l'8 maggio 1971 in proprio e unitamente al signor nella Controparte_1 loro qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minorenne Persona_1
(C.F. ), nato in [...] il 1° ottobre 2010, rappresentati e C.F._5 difesi, giusta procura in atti, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti
OV DI e LA LI.
- Ricorrenti-
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
- Resistente -
Con l'intervento del PM
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il procuratore di parte attrice ha concluso come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies, comma 1 c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di , nato il [...] a [...]. Persona_2 Per_ Al riguardo hanno esposto che OV (alias ) (alias o ) Per_2 Per_2 Per_4 emigrato in Argentina ha contratto matrimonio con in data Persona_5
16/07/1921 ed è morto nella città di San Martina, Provincia di Mendoza (Argentina) il
21/08/1963, senza mai naturalizzarsi cittadino argentino;
che da questa unione coniugale è nata in [...] in data [...]; che quest'ultima ha Persona_6 contratto matrimonio con in data 23/12/1958 ed è deceduta in Parte_1
Argentina il 10/12/2009; che da questo matrimonio sono nati in Argentina i figli, odierni ricorrenti, in data 27/10/1960, in data Parte_2 Parte_1
13/02/1964 e in data 8/05/1971; che quest'ultima in data Parte_4
25/03/2004 ha contratto matrimonio in Argentina con (dal Controparte_1 quale ha divorziato in data 6/12/2021) e da questo matrimonio sono nati Parte_3 in data 1/04/2005 e in data 1/10/2010, odierni ricorrenti;
[...] Persona_1 che i ricorrenti hanno tentato di avviare l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana senza riuscire ad accedere al sistema di prenotazione nonostante i vari tentativi.
I ricorrenti hanno offerto in produzione i seguenti documenti, debitamente tradotti e muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja:
1) Atti di Nascita, Matrimonio, Morte e negativo di naturalizzazione di;
Persona_2
2) Atti di nascita, matrimonio e morte di;
Persona_7
3) Atti di nascita e di matrimonio di;
Parte_4
4) Atto di nascita di;
Parte_1
5) Atto di nascita di;
Parte_2
6) Atto di nascita di Parte_3
7) Atto di nascita di Persona_1
I ricorrenti hanno inoltre depositato pec inviata al Consolato italiano di Buenos Aires, schermate del sito web del relative ai tentativi di accedere al portale Parte_5 prenot@mi, raccomandate dei ricorrenti per l'avvio del procedimento amministrativo.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto. CP_2
Sempre in via preliminare, va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del Controparte_2 relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso dei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal
D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 è di 730 giorni.
Pertanto, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito sussiste l'interesse del ricorrente ad agire per l'accertamento dello status in sede giurisdizionale nel caso in cui l'istante fornisca prova di essersi inutilmente attivato in sede amministrativa, mediante la presentazione della richiesta all'Autorità consolare competente.
Ebbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno dato prova dei tentativi di presentare richiesta di accertamento dello status di cittadini italiani alle competenti Autorità consolari attraverso il servizio “Prenot@mi”, sul sito del Consolato Generale italiano di
Buenos Aires (Argentina) e di non esservi riusciti per il blocco del sistema di prenotazione online, stante la mancanza di date disponibili;
di aver inoltro contattato il a mezzo pec al fine di sollecitarne l'intervento, senza tuttavia ottenere Parte_5 riscontro.
Deve pertanto ritenersi sussistente l'interesse ad agire in giudizio.
Nel merito, si osserva che, ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della
Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;
la legislazione italiana, del resto, come si osserva nel ricorso, prevede come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Al riguardo, le Sez. U., con Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, hanno chiarito che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
La giurisprudenza di legittimità, con Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023, Sez. I, ha inoltre chiarito che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata. È, infatti, stato prodotto dalle ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione dell'avo OV (alias (alias ). Persona_8 Per_9 Per_4
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano OV (alias
[...]
(alias o ) nato il [...] a [...] non ha Per_8 Per_2 Per_4 mai perso la cittadinanza italiana e che, pertanto, in assenza di interruzioni ed elementi ostativi, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana, iure sanguinis, alla propria figlia nata il [...] nel Circondario di San Martin, provincia di Mendoza Persona_6
(Argentina) e a tutti i suoi discendenti, così come sopra meglio generalizzati.
Dalla documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via femminile, avendo egli avuto una figlia - ; Persona_6 tuttavia, la trasmissione alla figlia si ritiene intervenuta in forza della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraesse matrimonio con un cittadino straniero.
Appare utile precisare che, prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, il passaggio per linea materna avrebbe comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché la trasmissione era prevista unicamente per via paterna. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 l. n. 555/1912, la donna che si univa in matrimonio con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana. Tuttavia, quest'assetto normativo è stato demolito dalla giurisprudenza costituzionale. Dapprima, la sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 “dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Successivamente, la stessa Corte Costituzionale è intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, “dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (sentenza n. 30 del 1983).
Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha superato l'orientamento che ammetteva la produzione degli effetti favorevoli delle sopracitate sentenze solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione. Con la sentenza n. 4466 del 2009 ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzione n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto alla di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Ed ancora, “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente
(art. 8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Nel caso in esame, come poc'anzi accennato, si ritiene che la trasmissione sia intervenuta in forza della giurisprudenza costituzionale che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraesse matrimonio con un cittadino straniero. Ed infatti la sig.ra non ha perso la cittadinanza italiana Persona_7
a seguito del matrimonio, avendo contratto matrimonio in data 23/12/1958.
I ricorrenti hanno quindi fornito prova della discendenza diretta da cittadino italiano, documentando puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche, debitamente tradotte e apostillate.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportando peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono a un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere a tutela giurisdizionale.
Pertanto, dev'essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti.
Avuto riguardo alla mancata costituzione del e all'evoluzione CP_2 giurisprudenziale relativa alle questioni trattate le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10134/2023 RG.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che (C.F. Parte_1
), nato in [...] il [...], C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nato in [...] il [...], C.F._2 Parte_3
(C.F. ), nata in [...] il 1° aprile 2005,
[...] C.F._3 [...]
(C.F. ), nata in [...] l'[...] e Parte_4 C.F._4
(C.F. ), nato in [...] il 1° ottobre Persona_1 C.F._5
2010 sono cittadini italiani.
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_2 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania il 18/11/2025
Il Giudice
AR RI BA UP