Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 14/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 97/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice rel.
dott. Elisa Einaudi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 97/2024 R.G. promosso da:
Parte_1
, con sede in , via G. Quarello n. 19, con il patrocinio dell'avv. Gabriella
[...] Pt_1
CACCIATORE ed elettivamente domiciliata in , Via Arsenale 42, presso lo studio del Pt_1 difensore, nei confronti di con sede in Busca, via Cesare Battisti n. 4, Controparte_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza alla società debitrice, non costituita né comparsa all'udienza; sentita la ricorrente;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario di questo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI;
ritenuto che
, quanto al presupposto oggettivo, lo stato di insolvenza si identifica in uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità del debitore di adempiere,
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ritenuto che
tale presupposto sia riscontrabile nella fattispecie in esame e sia desumibile dal mancato pagamento del credito oggetto dell'istanza, vantato dalla ricorrente, costituito dal mancato pagamento dei contributi, GNF, APE, Oneri mutualizzati ed altro, per il periodo da marzo a settembre 2023, siccome risultante dall'estratto conto contributivo, in atti;
ritenuto che
lo stato di persistente difficoltà economica in cui si trova la debitrice è ulteriormente confermato non solo dal pignoramento mobiliare con esito negativo, intrapreso dalla creditrice sulla scorta dell'atto di precetto per il credito in oggetto, ma altresì dal maturare di ulteriori crediti per oneri contributivi per i mesi successivi a quelli oggetto dell'istanza; ritenuto pertanto che sussista palesemente lo stato di insolvenza della società CP_1
[...] rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCI;
che infatti il credito vantato dalla ricorrente, oggetto dell'istanza, ammonta ad € 44.397,88, come da atto di precetto in data 21/5/2024; che inoltre l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria documentale risulta complessivamente superiore ai 300 mila euro;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di (P.I. Controparte_1
), con sede in Busca, via Cesare Battisti n. 4, avente ad oggetto l'attività di “edilizia P.IVA_1 in genere, demolizione e ricostruzione, recupero, restauro, ristrutturazione, manutenzione conservativa ed innovativa, di fabbricati e manufatti edili, residenziali e non residenziali, in conto proprio e di terzi, ed ogni tipo di lavoro affina all'edilizia in genere…”;
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Paola Elefante, e Curatore la dott. con Persona_1 studio in Verzuolo, via Don Orione 16/c; ritenuto che il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art 125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli
2 stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 6 maggio 2025, alle ore 10,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE
3 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Così deciso in Cuneo, il 09/01/2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Paola Elefante dott. Roberta Bonaudi
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