Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/06/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice rel. dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 639/2025 V.G. avente ad oggetto la domanda congiunta di regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio instaurato da
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
30.7.1997 rappresentata e difesa dall'Avv. TERESA STRANGIO, domiciliatario, giusta procura in atti;
e
, C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
15.10.1994 rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNI PANUZZO, domiciliatario, giusta procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
FATTO E DI DIRITTO
I.- e sopra generalizzati, con ricorso ex art. 473 Parte_1 CP_1 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.5.2025, premettendo di essere genitori di (nata a [...] il Persona_1
21.4.2016) e (nato a [...] il [...]) e di aver Parte_2 convissuto more uxorio, hanno esposto che la loro relazione si è interrotta irrimediabilmente e hanno chiesto di omologare le seguenti condizioni relative ai rapporti patrimoniali e non tra le parti ed i minori:
“1. i figli vivranno insieme alla madre in Legnano presso l'abitazione in via XX Settembre n.37;
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2. i genitori concordano l'affidamento condiviso dei minori, per cui la potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori che assumono, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, scelte religiose, salute, tenendo pur sempre conto delle capacità e inclinazioni dei figli;
3. ciascuna parte genitore si impegna a rispettare il diritto dei minori alla bigenitorialità, a non essere coinvolti in eventuali discussioni tra i genitori, a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro, a non essere usati come un messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori;
4. ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore;
5. ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli. Ugualmente, ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e/o con gli operatori sociosanitari che si occupano dei bambini;
6. entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per il bambino;
7. ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro nonché tutti i recapiti utili in caso si avvisi la necessità di essere contattato;
8. il padre verserà alla madre entro giorno 20 (venti) di ogni mese € 400,00 per il mantenimento dei figli. Tale assegno sarà rivalutato anno per anno all'indice ISTAT;
9. le spese straordinarie, previamente concordate e opportunamente documentate, saranno suddivise al 50% tra i genitori. Per la definizione di spese straordinarie le parti faranno riferimento al protocollo vigente presso il Tribunale di Reggio Calabria;
10. il padre potrà esercitare il suo diritto di visita nei successivi termini:
a. il padre, compatibilmente con l'attività lavorativa e con le esigenze logistiche, potrà tenere i figli l'intera giornata di domenica, eventualmente coadiuvato da una babysitter individuata di comune accordo con la madre. In caso di impedimento il padre avrà cura di avvisare tempestivamente la madre;
2 b. i minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali come segue. La sera del 24 dicembre con la madre ed il giorno di Natale con il padre;
la sera del 31 dicembre con la madre e il giorno di Capodanno con il padre;
il giorno di Pasqua e di Pasquetta, ad anni alterni, uno con la madre e l'altro con il padre. Resta comunque nella facoltà delle parti stabilire giorni ed orari ulteriori rispetto a quelli convenuti;
c. il padre potrà tenere con sé per 15 gg. consecutivi i figli durante le vacanze estive;
d. i figli trascorreranno il primo novembre (festa di tutti i Santi), l'8 dicembre (Immacolata Concezione), il 25 aprile (Anniversario della
Liberazione), il I maggio (Festa del Lavoro) e il 2 giugno (Festa della Repubblica) con il padre negli anni dispari e con la madre negli anni pari. Resta comunque nella facoltà delle parti stabilire giorni ed orari ulteriori rispetto a quelli convenuti, anche in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi;
e. entrambi i genitori trascorreranno il giorno del proprio compleanno (madre: 30/07/1997 - padre: 15/10/1994) con i figli, secondo modalità e orari che verranno programmate in itinere;
f. i minori trascorreranno il giorno del compleanno : Persona_1
21/04/2016 – : 02/01/2022) con il padre negli anni dispari Parte_2
e con l'altro genitore negli anni pari. Resta comunque nella facoltà delle parti stabilire giorni ed orari ulteriori rispetto a quelli convenuti;
g. entrambi i genitori sono autorizzati a portare i figli in vacanza lontano dalla residenza abituale e nessuno dei due genitori è autorizzato a portare i figli fuori dall'Italia senza il consenso scritto dell'altro genitore o senza disposizione del Tribunale;
h. quando i minori si spostano da una casa all'altra un genitore fornirà all'altro tutti gli effetti personali (abbigliamento, medicine, libri/materiale scolastico, giocattoli, etc.) per tutta la durata della frequentazione;
11. i contatti telefonici e/o tramite internet tra genitore e figli non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore e potranno, secondo regole di comune buon senso, avvenire in qualsiasi momento;
12. le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti relativi ai redditi personali;
13. i genitori, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore.”
3 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. è pervenuto parere favorevole in data 18.6.2025.
II.- In primo luogo deve ritenersi sussistente la competenza per territorio del Tribunale adito avuto riguardo al comma I dell'art. 473 bis.51 c.p.c. dovendosi avere riguardo al luogo di residenza o domicilio di una delle parti (il è residente in [...]) sebbene i minori siano residenti CP_1 già con la madre in Legnano (MI), come da certificazione anagrafica in atti.
Ciò posto, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse dei figli nati fuori dal matrimonio proposta da
[...]
e preso atto del parere favorevole del PM, così Pt_1 CP_1 provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione civile del 19.6.2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati dott. Andrea Amadei
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