TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/11/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1344/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1344/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BATTAGLIA UMBERTO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Garlasco (PV), Vicolo Oscuro n. 5;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. TICOZZI TREVISAN GIORGIA C.F._2
e dell'Avv. CARUCCIO ANTONIO e con domicilio eletto presso il suo studio della prima in Milano, Via F.lli Campi n. 2;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis
- disporre l'affidamento condiviso delle minori, con collocamento prevalente presso la madre
- convalidare l'accordo economico, già di fatto attuato dalle parti”.
pag. 1 di 8 Parte resistente:
“1) disporre che le figlie minori e siano affidate all'Ente Persona_1 Per_2 territorialmente competente e che restino collocate presso la madre;
2) assegnare la casa familiare sita in Garlasco, via Edmondo De Amicis n. 18, Interno 8, alla madre con suddivisione degli oneri come per legge;
3) revocare i divieti di allontanamento ordinati a Controparte_2
con provvedimento di questo Ill.mo Tribunale dell'8 aprile 2024;
[...]
4) disporre che il padre, possa inizialmente vedere e tenere con sé le figlie tutte le domeniche, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, con graduale ampliamento a seconda dell'andamento degli stessi incontri e dei desiderata delle minori;
5) dare atto che è disponibile a Controparte_2 prendere parte ad ogni percorso di valutazione e/o supporto che questo Tribunale riterrà opportuno nell'interesse delle figlie, compatibilmente con le esigenze lavorative dello stesso;
6) Con vittoria di spese e compensi di giustizia per il presente procedimento cautelare, oltre I.V.A. e C.P.A, con aumento del 30% previsto dall'art. 4 c. 1 bis del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che il Sig. Controparte_1 regolarmente citato e costituitosi in giudizio, non ha
[...] provveduto a precisare le sue conclusioni, posto che, con atto del 28.1.2025, i suoi difensori hanno depositato propria comunicazione di rinuncia al mandato.
In proposito, si evidenzia che l'omessa precisazione delle conclusioni della parte regolarmente costituita non produce alcun altro effetto, se non quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza, operando una presunzione per la quale il Giudice deve esaminare le conclusioni del primo atto della parte o di quelle successivamente modificate od integrate, le quali deve ritenersi siano rimaste ferme nella intenzione della parte (cfr. in tal senso, ex multis: Cass. sez. III civile, 04 marzo 2014, n.
5018 in Diritto & Giustizia, 2014; Cass. civ., sez. III, 23 settembre 1983 n. 5657, in Giust civ.mass. 1983, fasc.8; Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 1983 n.1261).
pag. 2 di 8 Del resto, conformemente all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione
(ex multis, sentenza n. 2755/2019), non può obliterarsi il dettato di cui all'art. 32 del codice deontologico forense, il quale prescrive il dovere dell'avvocato che rinuncia al mandato di informare la parte assistita finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, “per non pregiudicarne la difesa”.
Al contempo, si prende atto che, all'udienza del 18.9.2024 le parti davano atto di aver raggiunto: “un parziale accordo sul profilo economico con versamento di € 600 per mantenimento figlie e 50 € alla madre per un anno, assegno unico alla madre e 50% spese extra come da Protocollo”.
Tale circostanza viene ribadita in sede di precisazione delle conclusioni dalla difesa della ricorrente, la quale, in merito alla questione economica, ha ribadito: “la volontà di accettare la proposta formulata da parte avversaria all'udienza del 18.09.2024 che prevedeva:
il versamento di un contributo al mantenimento di Euro 600,00 per entrambe le figlie
il versamento di un contributo al mantenimento di Euro 50,00 alla madre per un anno,
50% delle spese straordinarie
il riconoscimento alla madre dell'intero importo dell'assegno unico universale” (Cfr. note scritte parte ricorrente dell'1.10.2025).
Dunque, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti in punto economico, resta da esaminare al Collegio la questione in merito all'affido e al collocamento dei minori.
Sulla domanda di separazione giudiziale
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di separazione giudiziale proposta dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento: infatti, costituendosi in giudizio, il resistente ha aderito a tale domanda;
appare, inoltre, pacifico che l'affectio coniugalis sia venuta meno, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che risulta, invero, essere cessata sin dal 9 aprile 2024, quando veniva portato ad esecuzione l'ordine di allontanamento dalla casa familiare, così come pronunciato in data 8.4.2024 nel presente procedimento.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia della separazione personale.
pag. 3 di 8 Sull'affido e sul collocamento della prole. Sul diritto di visita padre-figli
Preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti in merito alle questioni economiche, il quale prevede un contributo mensile al mantenimento delle figlie a carico del padre per €
600,00 (seicento/00), oltre alle spese c.d. extra assegno suddivise al 50% tra i genitori, nonché un contributo al mantenimento in favore a carico del resistente in favore della ricorrente per € 50,00 mensili per un anno, così come riportato all'udienza tenutasi il
18.9.2024, resta da esaminare la questione relativa all'affido e al mantenimento della prole.
Invero, l'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Orbene, secondo l'art. 337 quater c.c., il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre in particolare, come ha più volte precisato la giurisprudenza di legittimità, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque una condizione tale da rendere quell'affidamento in concreto dannoso per il minore (ex multis, Cass. nn. 1777 e 5108/2012, 24526/2010, 16593/2008).
Dunque, la deroga al regime ordinario deve essere adottata in quelle situazioni in cui il superiore interesse del minore potrebbe essere meglio tutelato da un affido esclusivo e ciò avuto riguardo non ad un interesse del minore astratto o ipotetico ma ad un interesse specifico e concreto del minore del quale si sta trattando.
Ciò premesso, nel corso del presente procedimento, il G.D. Dott.ssa Laura Cortellaro emetteva ordine di protezione e allontanamento dalla casa familiare ex artt. 473 bis 15 cpc, 473 bis 41 e ss cpc e 473 bis 69 e s.s. c.p.c. nei confronti del Sig.
[...] dalla durata di mesi cinque Controparte_1 decorrenti dall'8.4.2024, posto che la ricorrente produceva documentazione medica e, parimenti, riferiva nel proprio ricorso delle plurime e ripetute condotte violente, agite in presenza delle figlie minori, scaturite principalmente da contrasti tra i coniugi in merito all'eduzione e alla religione della prole.
pag. 4 di 8 Viene evidenziato che la sopra indicata misura non è stata oggetto di proroga alla sua naturale scadenza, considerato che, come riferito da parte ricorrente all'udienza del
23.4.2024, l'allontanamento dalla casa coniugale da parte del padre ha determinato una maggiore serenità nel quadro familiare (Cfr. verbale udienza del 23.4.2024).
Quanto alle misure in favore della prole, il G.D. Dott.ssa Laura Cortellaro incaricava i competenti Servizi Sociali per il monitoraggio del nucleo familiare ed affinché fornissero le indicazioni per le migliori modalità di affido e collocamento (Cfr. decreto 8.4.2024 e verbale udienza del 23.4.2024).
Conseguentemente, il servizio di educativa domiciliare, atto a facilitare gli incontri padre- figlie, prendeva avvio dal 29.1.2025 (cfr. relazione Servizi Sociali del 25.2.2025).
A tal riguardo, i competenti servizi sociali evidenziavano come la Sig.ra Parte_1 nonostante avesse espresso preoccupazione sulle capacità paterne, temendo che le prescrizioni previste dal Corano potessero compromettere la libertà delle figlie e metterle in situazioni di pericolo, ha acconsentito che il padre vedesse: “liberamente le minori e le porti in Moschea e condivide con il marito le scelte riguardanti le minori in un'ottica collaborativa” (cfr. relazione Servizi Sociali del 25.2.2025).
Le minori, invece, descrivevano ai Servizi Sociali: “un padre presente nel loro passato, che le ha accudite e che ha molto spesso giocato con loro. Dai racconti non emerge quindi una paura della figura paterna, piuttosto la volontà di poter passare ancora più tempo con lui”.
Dunque, rilevata la non mediabilità delle motivazioni religiose alla base del conflitto coniugale - così come confermato dal decreto emesso il 30.4.2024 dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia, in persona del Pubblico Ministero Dott. Paolo
IE ZA, il quale richiedeva l'archiviazione del procedimento penale R.G.N.R. n.
2010/2024, sorto: “in seguito ad una lite per motivi legati alla pratica del ramadam” (Cfr. richiesta di archiviazione, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, pag. 5)
– i competenti Servizi Sociali osservavano, altresì, come il legame tra i genitori e le figlie risulti forte sul piano affettivo, risultando i genitori: “in grado di condividere le informazioni riguardanti la crescita delle minori ed il calendario delle visite fra padre e minori” (cfr. relazione Servizi Sociali del 25.2.2025, pag. 3).
pag. 5 di 8 Ancora, la relazione di aggiornamento dei servizi sociali, datata 25.9.2025, fornisce un quadro di ritrovata serenità nella diade genitoriale, posto che entrambe le parti, come riferito dalla ricorrente, ora collaborano attivamente nell'assunzione delle decisioni in materia educativa e sanitaria riguardanti le minori e che il padre fornisce il proprio supporto economico alla moglie e alle figlie.
Dai racconti della Sig.ra inoltre, emerge come le figlie non siano costrette Parte_1 dal padre a seguire i dettami della religione mussulmana e che le stesse appaiano serene e felici (Cfr. relazione Servizi Sociali del 25.9.2025).
La Sig.ra riporta, quindi, una situazione di ritrovata serenità nella quale le Parte_1 ragazze possono beneficiare della presenza di entrambi i genitori, in un contesto caratterizzato da tranquillità e rispetto delle reciproche posizioni.
Alla stregua delle risultanze di cui sopra, non emergendo elementi tali per cui ritenere sconsigliabile l'affido condiviso delle minori tra i coniugi, tenuto conto che il conflitto genitoriale risulta essere stato superato nell'interesse della stessa prole e che i genitori hanno dimostrato di adempiere adeguatamente ai loro obblighi genitoriali, il Collegio ritiene di disporre l'affido condiviso delle minori Persona_3
(nata a [...] l'[...]) e (nata a [...] il Persona_4
31.7.2014) ad entrambi i coniugi, confermando, altresì, il compito ai competenti Servizi
Sociali per il Comune di Garlasco di monitorare il nucleo famigliare e di approntare le misure a supporto della genitorialità che si ritenessero necessari.
Parimenti, gli stessi S.S. competenti dovranno riferire tempestivamente all'Autorità
Giudiziaria ogni situazione che si presentasse pregiudizievole per i minori.
Considerato, inoltre, che il padre attualmente non ha rinvenuto ancora una soluzione abitativa, va confermato il collocamento delle minori presso la madre nella casa familiare sita in Garlasco (PV), Via Edmondo de Amicis n. 18.
Quanto al diritto di visita padre-figlie, visto che gli incontri si svolgono: “con regolarità
e costanza, anche più volte a settimana, e le ragazze appaiono serene e felici di stare con il proprio padre” (Cfr. relazione Servizi Sociali del 25.9.2025), al Collegio appare corretto disporre che rimanga nella facoltà dei genitori accordarsi per la migliore calendarizzazione degli incontri padre – figlie, sempre nel rispetto degli impegni scolastici, extrascolastici, ludici e/o ricreativi delle minori.
pag. 6 di 8 Sulle spese di lite
Stante il raggiunto accordo inter partes in punto di statuizioni economiche, nonché valutati gli sforzi reciprocamente profusi dalle parti per superare il conflitto genitoriale nel preminente interesse della prole, e, altresì, lette le risultanze da ultimo depositate dai competenti Servizi Sociali, il Collegio ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite del presente procedimento tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
con ricorso depositato in data 04.4.2024, ogni altra Parte_1 istanza, anche istruttoria, ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] Controparte_1 sposatisi il 30.4.2019 in RE (MI), sposatisi il 17.4.2005
[...]
(matrimonio iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
RE (MI) SIAMO IN ATTESA DI INDICAZIONI DI PARTE E
NUMERO
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) dispone l'affidamento condiviso tra i genitori delle figlie minori
[...]
(nata a [...] l'[...]) e Persona_3 Persona_4
(nata a [...] il [...]), con collocamento e residenza
[...] anagrafica presso la madre;
Parte_1
4) conferma l'incarico ai competenti Servizi Sociali per il Comune di Garlasco di monitorare il nucleo famigliare e di approntare le misure a supporto della genitorialità che si ritenessero necessari, nonché di riferire tempestivamente all'Autorità Giudiziaria ogni situazione che si presentasse pregiudizievole per i minori;
5) dispone, quanto al diritto di visita padre – figlie, che rimanga nella facoltà dei genitori accordarsi per la migliore calendarizzazione degli incontri, sempre nel rispetto degli impegni scolastici, extrascolastici, ludici e/o ricreativi delle minori;
pag. 7 di 8 6) dispone che il Sig. Controparte_1 versi mensilmente alla Sig.ra
[...] Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al
[...] mantenimento delle figlie (nata a [...] Persona_3
l'08.2.2013) e (nata a [...] il [...]), Persona_4
l'importo di € 600,00 (seicento/00) (€ 300,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7) dispone che le spese c.d. extra assegno saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia;
8) dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente;
9) prende atto dell'accordo tra le parti del 18.9.2024 secondo cui le parti hanno previsto: “il versamento di un contributo al mantenimento di Euro 50,00 alla madre per un anno”;
10) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento anche ai
Servizi Sociali competenti per i Comuni di Garlasco (PV) (residenza dei minori e delle parti).
Pavia, Camera di Consiglio del 03.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 1344/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1344/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BATTAGLIA UMBERTO e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Garlasco (PV), Vicolo Oscuro n. 5;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'Avv. TICOZZI TREVISAN GIORGIA C.F._2
e dell'Avv. CARUCCIO ANTONIO e con domicilio eletto presso il suo studio della prima in Milano, Via F.lli Campi n. 2;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis
- disporre l'affidamento condiviso delle minori, con collocamento prevalente presso la madre
- convalidare l'accordo economico, già di fatto attuato dalle parti”.
pag. 1 di 8 Parte resistente:
“1) disporre che le figlie minori e siano affidate all'Ente Persona_1 Per_2 territorialmente competente e che restino collocate presso la madre;
2) assegnare la casa familiare sita in Garlasco, via Edmondo De Amicis n. 18, Interno 8, alla madre con suddivisione degli oneri come per legge;
3) revocare i divieti di allontanamento ordinati a Controparte_2
con provvedimento di questo Ill.mo Tribunale dell'8 aprile 2024;
[...]
4) disporre che il padre, possa inizialmente vedere e tenere con sé le figlie tutte le domeniche, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, con graduale ampliamento a seconda dell'andamento degli stessi incontri e dei desiderata delle minori;
5) dare atto che è disponibile a Controparte_2 prendere parte ad ogni percorso di valutazione e/o supporto che questo Tribunale riterrà opportuno nell'interesse delle figlie, compatibilmente con le esigenze lavorative dello stesso;
6) Con vittoria di spese e compensi di giustizia per il presente procedimento cautelare, oltre I.V.A. e C.P.A, con aumento del 30% previsto dall'art. 4 c. 1 bis del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che il Sig. Controparte_1 regolarmente citato e costituitosi in giudizio, non ha
[...] provveduto a precisare le sue conclusioni, posto che, con atto del 28.1.2025, i suoi difensori hanno depositato propria comunicazione di rinuncia al mandato.
In proposito, si evidenzia che l'omessa precisazione delle conclusioni della parte regolarmente costituita non produce alcun altro effetto, se non quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza, operando una presunzione per la quale il Giudice deve esaminare le conclusioni del primo atto della parte o di quelle successivamente modificate od integrate, le quali deve ritenersi siano rimaste ferme nella intenzione della parte (cfr. in tal senso, ex multis: Cass. sez. III civile, 04 marzo 2014, n.
5018 in Diritto & Giustizia, 2014; Cass. civ., sez. III, 23 settembre 1983 n. 5657, in Giust civ.mass. 1983, fasc.8; Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 1983 n.1261).
pag. 2 di 8 Del resto, conformemente all'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione
(ex multis, sentenza n. 2755/2019), non può obliterarsi il dettato di cui all'art. 32 del codice deontologico forense, il quale prescrive il dovere dell'avvocato che rinuncia al mandato di informare la parte assistita finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, “per non pregiudicarne la difesa”.
Al contempo, si prende atto che, all'udienza del 18.9.2024 le parti davano atto di aver raggiunto: “un parziale accordo sul profilo economico con versamento di € 600 per mantenimento figlie e 50 € alla madre per un anno, assegno unico alla madre e 50% spese extra come da Protocollo”.
Tale circostanza viene ribadita in sede di precisazione delle conclusioni dalla difesa della ricorrente, la quale, in merito alla questione economica, ha ribadito: “la volontà di accettare la proposta formulata da parte avversaria all'udienza del 18.09.2024 che prevedeva:
il versamento di un contributo al mantenimento di Euro 600,00 per entrambe le figlie
il versamento di un contributo al mantenimento di Euro 50,00 alla madre per un anno,
50% delle spese straordinarie
il riconoscimento alla madre dell'intero importo dell'assegno unico universale” (Cfr. note scritte parte ricorrente dell'1.10.2025).
Dunque, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti in punto economico, resta da esaminare al Collegio la questione in merito all'affido e al collocamento dei minori.
Sulla domanda di separazione giudiziale
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di separazione giudiziale proposta dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento: infatti, costituendosi in giudizio, il resistente ha aderito a tale domanda;
appare, inoltre, pacifico che l'affectio coniugalis sia venuta meno, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che risulta, invero, essere cessata sin dal 9 aprile 2024, quando veniva portato ad esecuzione l'ordine di allontanamento dalla casa familiare, così come pronunciato in data 8.4.2024 nel presente procedimento.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia della separazione personale.
pag. 3 di 8 Sull'affido e sul collocamento della prole. Sul diritto di visita padre-figli
Preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti in merito alle questioni economiche, il quale prevede un contributo mensile al mantenimento delle figlie a carico del padre per €
600,00 (seicento/00), oltre alle spese c.d. extra assegno suddivise al 50% tra i genitori, nonché un contributo al mantenimento in favore a carico del resistente in favore della ricorrente per € 50,00 mensili per un anno, così come riportato all'udienza tenutasi il
18.9.2024, resta da esaminare la questione relativa all'affido e al mantenimento della prole.
Invero, l'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura. Orbene, secondo l'art. 337 quater c.c., il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore.
Affinché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre in particolare, come ha più volte precisato la giurisprudenza di legittimità, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque una condizione tale da rendere quell'affidamento in concreto dannoso per il minore (ex multis, Cass. nn. 1777 e 5108/2012, 24526/2010, 16593/2008).
Dunque, la deroga al regime ordinario deve essere adottata in quelle situazioni in cui il superiore interesse del minore potrebbe essere meglio tutelato da un affido esclusivo e ciò avuto riguardo non ad un interesse del minore astratto o ipotetico ma ad un interesse specifico e concreto del minore del quale si sta trattando.
Ciò premesso, nel corso del presente procedimento, il G.D. Dott.ssa Laura Cortellaro emetteva ordine di protezione e allontanamento dalla casa familiare ex artt. 473 bis 15 cpc, 473 bis 41 e ss cpc e 473 bis 69 e s.s. c.p.c. nei confronti del Sig.
[...] dalla durata di mesi cinque Controparte_1 decorrenti dall'8.4.2024, posto che la ricorrente produceva documentazione medica e, parimenti, riferiva nel proprio ricorso delle plurime e ripetute condotte violente, agite in presenza delle figlie minori, scaturite principalmente da contrasti tra i coniugi in merito all'eduzione e alla religione della prole.
pag. 4 di 8 Viene evidenziato che la sopra indicata misura non è stata oggetto di proroga alla sua naturale scadenza, considerato che, come riferito da parte ricorrente all'udienza del
23.4.2024, l'allontanamento dalla casa coniugale da parte del padre ha determinato una maggiore serenità nel quadro familiare (Cfr. verbale udienza del 23.4.2024).
Quanto alle misure in favore della prole, il G.D. Dott.ssa Laura Cortellaro incaricava i competenti Servizi Sociali per il monitoraggio del nucleo familiare ed affinché fornissero le indicazioni per le migliori modalità di affido e collocamento (Cfr. decreto 8.4.2024 e verbale udienza del 23.4.2024).
Conseguentemente, il servizio di educativa domiciliare, atto a facilitare gli incontri padre- figlie, prendeva avvio dal 29.1.2025 (cfr. relazione Servizi Sociali del 25.2.2025).
A tal riguardo, i competenti servizi sociali evidenziavano come la Sig.ra Parte_1 nonostante avesse espresso preoccupazione sulle capacità paterne, temendo che le prescrizioni previste dal Corano potessero compromettere la libertà delle figlie e metterle in situazioni di pericolo, ha acconsentito che il padre vedesse: “liberamente le minori e le porti in Moschea e condivide con il marito le scelte riguardanti le minori in un'ottica collaborativa” (cfr. relazione Servizi Sociali del 25.2.2025).
Le minori, invece, descrivevano ai Servizi Sociali: “un padre presente nel loro passato, che le ha accudite e che ha molto spesso giocato con loro. Dai racconti non emerge quindi una paura della figura paterna, piuttosto la volontà di poter passare ancora più tempo con lui”.
Dunque, rilevata la non mediabilità delle motivazioni religiose alla base del conflitto coniugale - così come confermato dal decreto emesso il 30.4.2024 dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Pavia, in persona del Pubblico Ministero Dott. Paolo
IE ZA, il quale richiedeva l'archiviazione del procedimento penale R.G.N.R. n.
2010/2024, sorto: “in seguito ad una lite per motivi legati alla pratica del ramadam” (Cfr. richiesta di archiviazione, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, pag. 5)
– i competenti Servizi Sociali osservavano, altresì, come il legame tra i genitori e le figlie risulti forte sul piano affettivo, risultando i genitori: “in grado di condividere le informazioni riguardanti la crescita delle minori ed il calendario delle visite fra padre e minori” (cfr. relazione Servizi Sociali del 25.2.2025, pag. 3).
pag. 5 di 8 Ancora, la relazione di aggiornamento dei servizi sociali, datata 25.9.2025, fornisce un quadro di ritrovata serenità nella diade genitoriale, posto che entrambe le parti, come riferito dalla ricorrente, ora collaborano attivamente nell'assunzione delle decisioni in materia educativa e sanitaria riguardanti le minori e che il padre fornisce il proprio supporto economico alla moglie e alle figlie.
Dai racconti della Sig.ra inoltre, emerge come le figlie non siano costrette Parte_1 dal padre a seguire i dettami della religione mussulmana e che le stesse appaiano serene e felici (Cfr. relazione Servizi Sociali del 25.9.2025).
La Sig.ra riporta, quindi, una situazione di ritrovata serenità nella quale le Parte_1 ragazze possono beneficiare della presenza di entrambi i genitori, in un contesto caratterizzato da tranquillità e rispetto delle reciproche posizioni.
Alla stregua delle risultanze di cui sopra, non emergendo elementi tali per cui ritenere sconsigliabile l'affido condiviso delle minori tra i coniugi, tenuto conto che il conflitto genitoriale risulta essere stato superato nell'interesse della stessa prole e che i genitori hanno dimostrato di adempiere adeguatamente ai loro obblighi genitoriali, il Collegio ritiene di disporre l'affido condiviso delle minori Persona_3
(nata a [...] l'[...]) e (nata a [...] il Persona_4
31.7.2014) ad entrambi i coniugi, confermando, altresì, il compito ai competenti Servizi
Sociali per il Comune di Garlasco di monitorare il nucleo famigliare e di approntare le misure a supporto della genitorialità che si ritenessero necessari.
Parimenti, gli stessi S.S. competenti dovranno riferire tempestivamente all'Autorità
Giudiziaria ogni situazione che si presentasse pregiudizievole per i minori.
Considerato, inoltre, che il padre attualmente non ha rinvenuto ancora una soluzione abitativa, va confermato il collocamento delle minori presso la madre nella casa familiare sita in Garlasco (PV), Via Edmondo de Amicis n. 18.
Quanto al diritto di visita padre-figlie, visto che gli incontri si svolgono: “con regolarità
e costanza, anche più volte a settimana, e le ragazze appaiono serene e felici di stare con il proprio padre” (Cfr. relazione Servizi Sociali del 25.9.2025), al Collegio appare corretto disporre che rimanga nella facoltà dei genitori accordarsi per la migliore calendarizzazione degli incontri padre – figlie, sempre nel rispetto degli impegni scolastici, extrascolastici, ludici e/o ricreativi delle minori.
pag. 6 di 8 Sulle spese di lite
Stante il raggiunto accordo inter partes in punto di statuizioni economiche, nonché valutati gli sforzi reciprocamente profusi dalle parti per superare il conflitto genitoriale nel preminente interesse della prole, e, altresì, lette le risultanze da ultimo depositate dai competenti Servizi Sociali, il Collegio ritiene di dover compensare integralmente le spese di lite del presente procedimento tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
con ricorso depositato in data 04.4.2024, ogni altra Parte_1 istanza, anche istruttoria, ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] Controparte_1 sposatisi il 30.4.2019 in RE (MI), sposatisi il 17.4.2005
[...]
(matrimonio iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di
RE (MI) SIAMO IN ATTESA DI INDICAZIONI DI PARTE E
NUMERO
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) dispone l'affidamento condiviso tra i genitori delle figlie minori
[...]
(nata a [...] l'[...]) e Persona_3 Persona_4
(nata a [...] il [...]), con collocamento e residenza
[...] anagrafica presso la madre;
Parte_1
4) conferma l'incarico ai competenti Servizi Sociali per il Comune di Garlasco di monitorare il nucleo famigliare e di approntare le misure a supporto della genitorialità che si ritenessero necessari, nonché di riferire tempestivamente all'Autorità Giudiziaria ogni situazione che si presentasse pregiudizievole per i minori;
5) dispone, quanto al diritto di visita padre – figlie, che rimanga nella facoltà dei genitori accordarsi per la migliore calendarizzazione degli incontri, sempre nel rispetto degli impegni scolastici, extrascolastici, ludici e/o ricreativi delle minori;
pag. 7 di 8 6) dispone che il Sig. Controparte_1 versi mensilmente alla Sig.ra
[...] Parte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al
[...] mantenimento delle figlie (nata a [...] Persona_3
l'08.2.2013) e (nata a [...] il [...]), Persona_4
l'importo di € 600,00 (seicento/00) (€ 300,00 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
7) dispone che le spese c.d. extra assegno saranno sostenute dalle parti nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità di cui al Protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia;
8) dispone che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla ricorrente;
9) prende atto dell'accordo tra le parti del 18.9.2024 secondo cui le parti hanno previsto: “il versamento di un contributo al mantenimento di Euro 50,00 alla madre per un anno”;
10) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente procedimento.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento anche ai
Servizi Sociali competenti per i Comuni di Garlasco (PV) (residenza dei minori e delle parti).
Pavia, Camera di Consiglio del 03.11.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 8 di 8