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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17215/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17215/2021 promossa da:
Parte_1
, Cod. Fisc. , in persona
[...] P.IVA_1
dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa nata a Parte_2
il 03/05/1969, Cod. Fisc. , con studio in Pt_1 CodiceFiscale_1 Pt_1
nella via Lancia di Brolo n.167, elettivamente domiciliato in , via Ariosto 34, Pt_1
presso lo studio dell'avvocato Biagio Barbiera, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
OPPONENTE contro
, nato a [...] [...] ed ivi residente in [...] Pt_1
Sciuti n. 85, C.F. , elettivamente domiciliato in , Via C.F._2 Pt_1
Giuseppe Giusti n. 32, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Lo Rito, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio il Parte_3
dei Nebrodi numero 87 (d'ora in poi denominato
[...] Parte_1
) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 4668/2021, emesso dal Parte_1
Tribunale di Palermo il 18/10/2021 su ricorso del signor per il Controparte_1
pagamento della somma di euro 15.050,00, a titolo di compensi per l'attività di amministratore condominiale svolta negli anni 2019 e 2020, oltre gli interessi al tasso legale dalle scadenze al saldo e le spese e competenze del procedimento ingiuntivo.
L'odierno opponente ha chiesto, nel merito, l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la restituzione della somma di € 1.000,00 e il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'amministratore pari ad
Euro 33.759,21, da cui deriva un asserito credito di Euro 20.564,77, nonché la condanna del signor al rimborso delle spese del presente giudizio. CP_1
L'opposto si è costituito con comparsa di costituzione e risposta con la quale, preliminarmente ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto della presente impugnazione e, nel merito, ha contestato tutte le domande formulate dal , chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto Parte_1
opposto e la condanna dell'opponente alle spese di lite.
In particolare, il signor ha sostenuto l'infondatezza delle criticità CP_1
evidenziate dall'opponente, relativamente alle poste contabili dei rendiconti relativi agli anni 2019 e 2020 e la carenza di legittimazione attiva dell'odierno amministratore condominiale nella proposizione delle domande riconvenzionali, in assenza di uno specifico mandato conferitogli dall'assemblea condominiale.
Con l'ordinanza del 21/9/2022 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ed è stato ordinato all'opponente il deposito dell'autorizzazione a resistere e a proporre domande riconvenzionali rilasciata pagina 2 di 8 dall'assemblea condominiale.
Le parti su invito del giudice hanno esperito con esito negativo il procedimento di mediazione previsto a pena di improcedibilità nella materia condominiale.
La causa è stata istruita tramite una Ctu contabile e, all'udienza del 28/11/2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
La presente opposizione appare parzialmente fondata e in tale misura va accolta.
Preliminarmente, va osservato che con l'opposizione al decreto ingiuntivo viene ad instaurarsi un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e in cui le posizioni di attore e convenuto si invertono, rivestendo l'opposto la posizione sostanziale di attore e l'opponente quella di convenuto, con le relative conseguenze in merito all' inversione dell'onere della prova.
Va rilevato, inoltre, che la fattispecie in esame appare riconducibile al rapporto di mandato a titolo oneroso, che sorge tra il condominio e l'amministratore dello stesso a seguito di nomina conferita dall'assemblea condominiale.
Nel caso in esame il avanzava nei confronti del convenuto CP_1 Parte_1
una pretesa creditoria relativa al compenso maturato per gli anni 2019 e 2020, fino al mese di ottobre, a seguito dell'espletamento dell'incarico di amministratore, il cui contenuto è disciplinato dall'art. 1129 e s.s. c.c., a norma del quale, tra gli obblighi previsti rientra quello della convocazione annuale dell'assemblea condominiale per la presentazione ed approvazione del rendiconto di gestione, nonché per la conferma dello stesso, a fronte di un compenso preventivamente specificato ed approvato.
Nell'ipotesi di mandato oneroso, il diritto del mandatario al compenso ed al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al pagina 3 di 8 mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.
Ne consegue che “il credito per compenso dell'amministratore di condominio e per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo” (Cass. civ., Sez. II, 14/02/2017, n. 3892).
Parte opponente, d'altra parte, ha spiegato che con decreto del 9/10/2020 il
Tribunale di Palermo ha revocato il signor dall'incarico di amministratore del CP_1
n.6- Parte_1 Parte_1
Palermo, per la violazione dell'art. 1130, n. 10 c.c., per la reiterata mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei rendiconti di gestione degli anni
2015, 2016 e 2017. La suindicata norma stabilisce che l'amministratore debba convocare l'assemblea per l'approvazione del rendiconto gestionale entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Il ha negato la sussistenza del diritto dell'odierno opposto alla Parte_1
riscossione delle somme ingiunte a titolo di compensi per gli anni 2019 e 2020 per avere redatto la contabilità condominiale in forma confusa e non facilmente intellegibile e con evidenti errori contabili.
Affinché sussista una responsabilità dell'amministratore occorre che CP_2
vi sia di fatto un danno, e quindi un nesso di causalità diretto ed immediato tra il danno e la condotta inadempiente. La sussistenza del nesso causale rappresenta l'elemento essenziale per la valutazione dell'eventuale responsabilità risarcitoria.
Sull'amministratore graverà pertanto l'obbligo di dimostrare che la condotta illecita e il relativo danno non siano a lui imputabili o che, comunque, non esista il nesso di pagina 4 di 8 causalità, offrendo prova dell'osservanza dei propri doveri e dell'adempimento degli obblighi a lui imposti, con riferimento agli addebiti contestati.
Il danno contestato all'amministratore inoltre dovrà essere dimostrato anche nel suo ammontare.
Una volta determinata la responsabilità dell'amministratore è necessario dimostrare e quantificare il danno risarcibile generato dalla condotta illegittima. Il danno
è l'elemento costitutivo della mala gestio e causa dell'obbligo di risarcimento. In alcuni casi il danno è conseguenza di un singolo atto o omissione e dunque spesso può essere agevolmente individuato e quantificato per esempio in una perdita cagionata.
Come affermato dal Tribunale di Benevento con la sentenza n. 2.031/2022, “la responsabilità dell'amministratore per le negligenze e inadempienze non fa scattare la condanna al risarcimento del danno, qualora la condotta non procuri concreti pregiudizi patrimoniali ha condominio”. È sempre necessario che l'inadempimento dell'amministratore si traduca in un concreto pregiudizio a carico del . Parte_1
Dalle risultanze della espletata consulenza tecnica contabile disposta – le cui considerazioni e conclusioni sono da condividere pienamente – si può dedurre che i rendiconti redatti dal signor presentano numerose criticità, come spiegato dal CP_1
Ctu. Quest'ultimo, infatti, dopo avere esaminato dettagliatamente tutti i rilievi sollevati dall'opponente, è giunto alla conclusione che “i rendiconti redatti dall'opposto difettano del requisito della chiarezza e dell'intellegibilità, oltre che della veridicità, sussistendo gli errori, i vizi e le difformità rilevate da parte opponente”.
Successivamente, il Consulente nominato, richiamato per “integrare la relazione tecnica resa, indagando sulla sussistenza di danni patrimoniali subiti dall'opponente a causa delle criticità rilevate nei rendiconti predisposti dall'opposto, e per determinarne
l'ammontare”, ha spiegato che “la discrasia dei saldi (ed in generale un errore contabile) non comporta, con certezza, un danno patrimoniale, né tanto meno deve necessariamente esserne l'effetto”. pagina 5 di 8 Lo stesso, tuttavia, esaminando attentamente i rendiconti relativi agli anni 2019 e
2020, ha individuato alcune incongruenze contabili, che possono costituire un effettivo danno patrimoniale per il condominio;
tra queste il Ctu ha indicato:
- la somma di € 64,13, pari alla sanzione dovuta per il mancato pagamento di un F24;
- la somma di € 2.788,76 pari a quattro assegni emessi sul conto corrente condominiale non giustificati e non annotati nella prima nota cassa, che è stata tuttavia addebitata sul conto bancario del Condominio e, pertanto, in assenza di giustificativi, può essere valutata dal giudice quale danno patrimoniale subito dal Condominio.
Al contrario, il Consulente nominato ha indicato delle somme che, pur essendo il risultato di errori contabili o di addebiti ingiustificati, dai documenti depositati non risultano ripartite tra i condomini e non è quindi possibile considerarle sicuramente come danni patrimoniali. Il Ctu suggerisce quindi di valutare dette somme quale danno equitativamente determinato.
Una valutazione equitativa del danno, tuttavia, presuppone che il danno sia stato provato e che risulti difficoltoso quantificarlo;
nella presente fattispecie, invece, lo stesso Ctu non è riuscito a verificare se alcune delle somme indicate nei rendiconti e che risultano ingiustificate o frutto di errori contabili, siano state effettivamente ripartite fra i condomini e quindi versate. Pertanto, non è possibile procedere ad una valutazione equitativa di un danno soltanto presunto, ma non dimostrato.
Nel presente giudizio, parte opponente ha allegato di aver subito danni dalla mala gestio dell'amministratore convenuto, assolvendo l'onere della prova rispetto all'inadempimento contrattuale dell'amministratore: ha provato, infatti, che costui fosse l'amministratore in carica e ha allegato l'inadempimento delle obbligazioni proprie dell'amministratore di cui agli artt. 1129 c.8 c.c., 1130 c.c. e 1130 bis c.c., ma non ne ha fornito una concreta determinazione, le uniche somme imputabili a danno certo essendo quelle indicate dal Ctu.
Controparte, invece, ha provato soltanto l'approvazione da parte dell'assemblea pagina 6 di 8 condominiale del rendiconto consuntivo relativo all'anno 2019, contenente fra le passività anche il compenso dell'amministratore, ma non l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2020, che infatti l'assemblea nella seduta del 17/10/2022 si è rifiutata di approvare.
La delibera di approvazione del rendiconto, se non impugnata, è prova legittima del debito del condomino (cfr. Tribunale Grosseto sentenza n.581/2024). Secondo la giurisprudenza di legittimità “i bilanci condominiali contenenti le poste passive a carico dei singoli condomini, una volta approvati con delibera condominiale, devono essere contestati con un'apposita azione di annullamento ai sensi dell'art. 1137 c.c. nel termine di decadenza ivi stabilito, sicché in caso di mancata impugnazione della delibera di approvazione, questa costituisce titolo di credito e di per sé prova l'esistenza di tale credito e legittima la sua riscossione” (cfr.Cassazione n. 17863/2020 e n.3847 del
2021).
Alla luce di quanto sopra osservato, il credito del signor va Controparte_1
ridotto delle somme relative al compenso per l'attività di amministratore condominiale svolta nell'anno 2020, non avendo l'assemblea approvato il relativo rendiconto.
Il decreto ingiuntivo opposto va dunque annullato e l'opponente va condannato al pagamento a favore di parte opposta della somma di € 8.400,00, corrispondente ai compensi dovuti a titolo di compensi per l'attività di amministratore svolta nel corso dell'anno 2019.
Alla luce delle risultanze della parte integrativa della consulenza tecnica contabile resa dal Ctu nominato, gli unici danni che risultano provati sono costituiti dalla somma di € 64,13 e di € 2.788,76 che parte opposta dovrà restituire al . Parte_1
In conseguenza della parziale soccombenza di entrambe le parti, si ritiene di porre a carico dell'opposto la metà delle spese di lite, come liquidate in dispositivo nella fascia di valore compresa tra € 5.201 ed € 26.000, ai sensi del D.M. 147/2022 e il compenso del Ctu a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
.- in parziale accoglimento della domanda di parte opponente, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
.- Condanna il n.6- Parte_1 [...]
cod. fisc. , in persona dell'Amministratore e Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a favore di la Controparte_1
somma di € 8.400,00 a titolo di compensi per l'attività di amministratore effettuata nell'anno 2019;
.- Condanna a pagare a favore dell'odierno opponente la somma di € Controparte_1
2.852,89 a titolo di risarcimento del danno derivante dalle irregolarità riscontrate nei rendiconti consuntivi degli anni 2019 e 2020;
.- Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente la somma di €
2.681,50, pari alla metà delle spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese e in €
5.077,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
.- Pone a carico di entrambe le parti, in solido, il pagamento della somma di € 2.825,10,
a titolo di compenso del Consulente Tecnico nominato per l'attività svolta per la prima relazione di consulenza tecnica e la somma di € 1.883,40 per l'integrazione alla prima relazione resa, come liquidate con separati decreti, comprensive degli eventuali acconti già versati e oltre oneri accessori, come per legge.
Palermo, 21 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonina Giardina Giardina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17215/2021 promossa da:
Parte_1
, Cod. Fisc. , in persona
[...] P.IVA_1
dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa nata a Parte_2
il 03/05/1969, Cod. Fisc. , con studio in Pt_1 CodiceFiscale_1 Pt_1
nella via Lancia di Brolo n.167, elettivamente domiciliato in , via Ariosto 34, Pt_1
presso lo studio dell'avvocato Biagio Barbiera, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
OPPONENTE contro
, nato a [...] [...] ed ivi residente in [...] Pt_1
Sciuti n. 85, C.F. , elettivamente domiciliato in , Via C.F._2 Pt_1
Giuseppe Giusti n. 32, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Lo Rito, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il presente giudizio il Parte_3
dei Nebrodi numero 87 (d'ora in poi denominato
[...] Parte_1
) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 4668/2021, emesso dal Parte_1
Tribunale di Palermo il 18/10/2021 su ricorso del signor per il Controparte_1
pagamento della somma di euro 15.050,00, a titolo di compensi per l'attività di amministratore condominiale svolta negli anni 2019 e 2020, oltre gli interessi al tasso legale dalle scadenze al saldo e le spese e competenze del procedimento ingiuntivo.
L'odierno opponente ha chiesto, nel merito, l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la restituzione della somma di € 1.000,00 e il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dell'amministratore pari ad
Euro 33.759,21, da cui deriva un asserito credito di Euro 20.564,77, nonché la condanna del signor al rimborso delle spese del presente giudizio. CP_1
L'opposto si è costituito con comparsa di costituzione e risposta con la quale, preliminarmente ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oggetto della presente impugnazione e, nel merito, ha contestato tutte le domande formulate dal , chiedendone il rigetto, con la conferma del decreto Parte_1
opposto e la condanna dell'opponente alle spese di lite.
In particolare, il signor ha sostenuto l'infondatezza delle criticità CP_1
evidenziate dall'opponente, relativamente alle poste contabili dei rendiconti relativi agli anni 2019 e 2020 e la carenza di legittimazione attiva dell'odierno amministratore condominiale nella proposizione delle domande riconvenzionali, in assenza di uno specifico mandato conferitogli dall'assemblea condominiale.
Con l'ordinanza del 21/9/2022 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto ed è stato ordinato all'opponente il deposito dell'autorizzazione a resistere e a proporre domande riconvenzionali rilasciata pagina 2 di 8 dall'assemblea condominiale.
Le parti su invito del giudice hanno esperito con esito negativo il procedimento di mediazione previsto a pena di improcedibilità nella materia condominiale.
La causa è stata istruita tramite una Ctu contabile e, all'udienza del 28/11/2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
La presente opposizione appare parzialmente fondata e in tale misura va accolta.
Preliminarmente, va osservato che con l'opposizione al decreto ingiuntivo viene ad instaurarsi un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e in cui le posizioni di attore e convenuto si invertono, rivestendo l'opposto la posizione sostanziale di attore e l'opponente quella di convenuto, con le relative conseguenze in merito all' inversione dell'onere della prova.
Va rilevato, inoltre, che la fattispecie in esame appare riconducibile al rapporto di mandato a titolo oneroso, che sorge tra il condominio e l'amministratore dello stesso a seguito di nomina conferita dall'assemblea condominiale.
Nel caso in esame il avanzava nei confronti del convenuto CP_1 Parte_1
una pretesa creditoria relativa al compenso maturato per gli anni 2019 e 2020, fino al mese di ottobre, a seguito dell'espletamento dell'incarico di amministratore, il cui contenuto è disciplinato dall'art. 1129 e s.s. c.c., a norma del quale, tra gli obblighi previsti rientra quello della convocazione annuale dell'assemblea condominiale per la presentazione ed approvazione del rendiconto di gestione, nonché per la conferma dello stesso, a fronte di un compenso preventivamente specificato ed approvato.
Nell'ipotesi di mandato oneroso, il diritto del mandatario al compenso ed al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione al pagina 3 di 8 mandante del rendiconto del proprio operato, che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.
Ne consegue che “il credito per compenso dell'amministratore di condominio e per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo” (Cass. civ., Sez. II, 14/02/2017, n. 3892).
Parte opponente, d'altra parte, ha spiegato che con decreto del 9/10/2020 il
Tribunale di Palermo ha revocato il signor dall'incarico di amministratore del CP_1
n.6- Parte_1 Parte_1
Palermo, per la violazione dell'art. 1130, n. 10 c.c., per la reiterata mancata convocazione dell'assemblea per l'approvazione dei rendiconti di gestione degli anni
2015, 2016 e 2017. La suindicata norma stabilisce che l'amministratore debba convocare l'assemblea per l'approvazione del rendiconto gestionale entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Il ha negato la sussistenza del diritto dell'odierno opposto alla Parte_1
riscossione delle somme ingiunte a titolo di compensi per gli anni 2019 e 2020 per avere redatto la contabilità condominiale in forma confusa e non facilmente intellegibile e con evidenti errori contabili.
Affinché sussista una responsabilità dell'amministratore occorre che CP_2
vi sia di fatto un danno, e quindi un nesso di causalità diretto ed immediato tra il danno e la condotta inadempiente. La sussistenza del nesso causale rappresenta l'elemento essenziale per la valutazione dell'eventuale responsabilità risarcitoria.
Sull'amministratore graverà pertanto l'obbligo di dimostrare che la condotta illecita e il relativo danno non siano a lui imputabili o che, comunque, non esista il nesso di pagina 4 di 8 causalità, offrendo prova dell'osservanza dei propri doveri e dell'adempimento degli obblighi a lui imposti, con riferimento agli addebiti contestati.
Il danno contestato all'amministratore inoltre dovrà essere dimostrato anche nel suo ammontare.
Una volta determinata la responsabilità dell'amministratore è necessario dimostrare e quantificare il danno risarcibile generato dalla condotta illegittima. Il danno
è l'elemento costitutivo della mala gestio e causa dell'obbligo di risarcimento. In alcuni casi il danno è conseguenza di un singolo atto o omissione e dunque spesso può essere agevolmente individuato e quantificato per esempio in una perdita cagionata.
Come affermato dal Tribunale di Benevento con la sentenza n. 2.031/2022, “la responsabilità dell'amministratore per le negligenze e inadempienze non fa scattare la condanna al risarcimento del danno, qualora la condotta non procuri concreti pregiudizi patrimoniali ha condominio”. È sempre necessario che l'inadempimento dell'amministratore si traduca in un concreto pregiudizio a carico del . Parte_1
Dalle risultanze della espletata consulenza tecnica contabile disposta – le cui considerazioni e conclusioni sono da condividere pienamente – si può dedurre che i rendiconti redatti dal signor presentano numerose criticità, come spiegato dal CP_1
Ctu. Quest'ultimo, infatti, dopo avere esaminato dettagliatamente tutti i rilievi sollevati dall'opponente, è giunto alla conclusione che “i rendiconti redatti dall'opposto difettano del requisito della chiarezza e dell'intellegibilità, oltre che della veridicità, sussistendo gli errori, i vizi e le difformità rilevate da parte opponente”.
Successivamente, il Consulente nominato, richiamato per “integrare la relazione tecnica resa, indagando sulla sussistenza di danni patrimoniali subiti dall'opponente a causa delle criticità rilevate nei rendiconti predisposti dall'opposto, e per determinarne
l'ammontare”, ha spiegato che “la discrasia dei saldi (ed in generale un errore contabile) non comporta, con certezza, un danno patrimoniale, né tanto meno deve necessariamente esserne l'effetto”. pagina 5 di 8 Lo stesso, tuttavia, esaminando attentamente i rendiconti relativi agli anni 2019 e
2020, ha individuato alcune incongruenze contabili, che possono costituire un effettivo danno patrimoniale per il condominio;
tra queste il Ctu ha indicato:
- la somma di € 64,13, pari alla sanzione dovuta per il mancato pagamento di un F24;
- la somma di € 2.788,76 pari a quattro assegni emessi sul conto corrente condominiale non giustificati e non annotati nella prima nota cassa, che è stata tuttavia addebitata sul conto bancario del Condominio e, pertanto, in assenza di giustificativi, può essere valutata dal giudice quale danno patrimoniale subito dal Condominio.
Al contrario, il Consulente nominato ha indicato delle somme che, pur essendo il risultato di errori contabili o di addebiti ingiustificati, dai documenti depositati non risultano ripartite tra i condomini e non è quindi possibile considerarle sicuramente come danni patrimoniali. Il Ctu suggerisce quindi di valutare dette somme quale danno equitativamente determinato.
Una valutazione equitativa del danno, tuttavia, presuppone che il danno sia stato provato e che risulti difficoltoso quantificarlo;
nella presente fattispecie, invece, lo stesso Ctu non è riuscito a verificare se alcune delle somme indicate nei rendiconti e che risultano ingiustificate o frutto di errori contabili, siano state effettivamente ripartite fra i condomini e quindi versate. Pertanto, non è possibile procedere ad una valutazione equitativa di un danno soltanto presunto, ma non dimostrato.
Nel presente giudizio, parte opponente ha allegato di aver subito danni dalla mala gestio dell'amministratore convenuto, assolvendo l'onere della prova rispetto all'inadempimento contrattuale dell'amministratore: ha provato, infatti, che costui fosse l'amministratore in carica e ha allegato l'inadempimento delle obbligazioni proprie dell'amministratore di cui agli artt. 1129 c.8 c.c., 1130 c.c. e 1130 bis c.c., ma non ne ha fornito una concreta determinazione, le uniche somme imputabili a danno certo essendo quelle indicate dal Ctu.
Controparte, invece, ha provato soltanto l'approvazione da parte dell'assemblea pagina 6 di 8 condominiale del rendiconto consuntivo relativo all'anno 2019, contenente fra le passività anche il compenso dell'amministratore, ma non l'approvazione del bilancio relativo all'anno 2020, che infatti l'assemblea nella seduta del 17/10/2022 si è rifiutata di approvare.
La delibera di approvazione del rendiconto, se non impugnata, è prova legittima del debito del condomino (cfr. Tribunale Grosseto sentenza n.581/2024). Secondo la giurisprudenza di legittimità “i bilanci condominiali contenenti le poste passive a carico dei singoli condomini, una volta approvati con delibera condominiale, devono essere contestati con un'apposita azione di annullamento ai sensi dell'art. 1137 c.c. nel termine di decadenza ivi stabilito, sicché in caso di mancata impugnazione della delibera di approvazione, questa costituisce titolo di credito e di per sé prova l'esistenza di tale credito e legittima la sua riscossione” (cfr.Cassazione n. 17863/2020 e n.3847 del
2021).
Alla luce di quanto sopra osservato, il credito del signor va Controparte_1
ridotto delle somme relative al compenso per l'attività di amministratore condominiale svolta nell'anno 2020, non avendo l'assemblea approvato il relativo rendiconto.
Il decreto ingiuntivo opposto va dunque annullato e l'opponente va condannato al pagamento a favore di parte opposta della somma di € 8.400,00, corrispondente ai compensi dovuti a titolo di compensi per l'attività di amministratore svolta nel corso dell'anno 2019.
Alla luce delle risultanze della parte integrativa della consulenza tecnica contabile resa dal Ctu nominato, gli unici danni che risultano provati sono costituiti dalla somma di € 64,13 e di € 2.788,76 che parte opposta dovrà restituire al . Parte_1
In conseguenza della parziale soccombenza di entrambe le parti, si ritiene di porre a carico dell'opposto la metà delle spese di lite, come liquidate in dispositivo nella fascia di valore compresa tra € 5.201 ed € 26.000, ai sensi del D.M. 147/2022 e il compenso del Ctu a carico di entrambe le parti in solido tra loro.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
.- in parziale accoglimento della domanda di parte opponente, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
.- Condanna il n.6- Parte_1 [...]
cod. fisc. , in persona dell'Amministratore e Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a favore di la Controparte_1
somma di € 8.400,00 a titolo di compensi per l'attività di amministratore effettuata nell'anno 2019;
.- Condanna a pagare a favore dell'odierno opponente la somma di € Controparte_1
2.852,89 a titolo di risarcimento del danno derivante dalle irregolarità riscontrate nei rendiconti consuntivi degli anni 2019 e 2020;
.- Condanna altresì la parte opposta a rimborsare alla parte opponente la somma di €
2.681,50, pari alla metà delle spese di lite, che si liquidano in € 286,00 per spese e in €
5.077,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
.- Pone a carico di entrambe le parti, in solido, il pagamento della somma di € 2.825,10,
a titolo di compenso del Consulente Tecnico nominato per l'attività svolta per la prima relazione di consulenza tecnica e la somma di € 1.883,40 per l'integrazione alla prima relazione resa, come liquidate con separati decreti, comprensive degli eventuali acconti già versati e oltre oneri accessori, come per legge.
Palermo, 21 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Antonina Giardina Giardina
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