Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2184
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Sentenza 21 maggio 2025

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Il Tribunale Ordinario di Palermo, Sezione Seconda Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dal Condominio dei Nebrodi n. 87 (opponente) contro il suo ex amministratore (opposto), in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4668/2021 con cui quest'ultimo aveva richiesto il pagamento di € 15.050,00 per compensi di amministratore per gli anni 2019 e 2020. L'opponente ha chiesto l'annullamento del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la restituzione di € 1.000,00 e il risarcimento danni per € 33.759,21, derivanti dall'asserito inadempimento dell'amministratore. L'opposto si è costituito chiedendo la provvisoria esecuzione del decreto e il rigetto delle domande avversarie, contestando l'infondatezza delle criticità contabili sollevate dall'opponente e la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore attuale per le domande riconvenzionali. Il Tribunale aveva precedentemente rigettato l'istanza di provvisoria esecuzione e ordinato al condominio il deposito dell'autorizzazione assembleare a resistere e proporre domande riconvenzionali. Esperito senza esito il tentativo di mediazione obbligatoria, la causa è stata istruita con CTU contabile e trattenuta in decisione.

Il Tribunale ha accolto parzialmente l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'opposto a corrispondere al condominio € 8.400,00 a titolo di compensi per l'attività svolta nel 2019, poiché l'assemblea condominiale aveva approvato il rendiconto relativo a tale anno. Per l'anno 2020, invece, il credito è stato ridotto in quanto l'assemblea si era rifiutata di approvare il relativo rendiconto. Il Tribunale ha altresì condannato l'opposto a restituire al condominio € 2.852,89 a titolo di risarcimento danni, quantificati nelle somme di € 64,13 (sanzione per mancato pagamento F24) e € 2.788,76 (assegni non giustificati), ritenute provate e imputabili a danno patrimoniale certo per il condominio, pur non potendo procedere a una valutazione equitativa per danni solo presunti. Le domande riconvenzionali relative ad altri danni sono state rigettate per mancata prova del nesso causale e della quantificazione. In conseguenza della parziale soccombenza reciproca, le spese di lite sono state poste a carico dell'opposto per metà, mentre il compenso del CTU è stato posto a carico di entrambe le parti in solido.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2184
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 2184
    Data del deposito : 21 maggio 2025

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