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31 marzo 2001
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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Art. 10. (Sanzioni) 1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni. 3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 9 e' punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire un milione.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni. 3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall'articolo 9 e' punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire un milione.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2025, n. 35186Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - IA EC NC EVA CA R.G.N. 18258/2025 TE RI SENTENZA Sul ricorso proposto da: TO CA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d'appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani; udito il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso; RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza, pronunciata in data 9 gennaio 2024, con cui il Giudice per le indagini preliminari di Treviso …Leggi di più...
- art. 141 disp. att. cod. proc. pen.·
- art. 162-bis cod. pen.·
- obbligo di denuncia·
- modifica imputazione·
- detenzione abusiva di armi·
- oblazione·
- art. 5 cod. pen.·
- ignoranza scusabile·
- controllo giudiziale imputazione·
- art. 697 cod. pen.