Decreto cautelare 21 giugno 2021
Ordinanza cautelare 22 luglio 2021
Sentenza 29 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/03/2022, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/03/2022
N. 00522/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00928/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 928 del 2021, proposto dalla:
- EA ST s.a.s. di A. HI & C. e da RA NA, rappresentati e difesi dall’Avv. Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Lecce, rappresentato e difeso dall’Avv. Laura Astuto, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ eletto presso il Municipio;
per l’annullamento
a) del provvedimento del Comune di Lecce datato 27.05.2021, comunicato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “ divieto di prosecuzione attività […] SCIA SUPRO 34349/05-05-2021. Comunicazione per l’esercizio di stabilimento balneare ”;
b) del provvedimento del Comune di Lecce datato 27.05.2021, comunicato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “ irricevibilità della SCIA SUPRO 37714/14-5-2021 subingresso in attività di stabilimento balneare ”;
c) dell’Ordinanza di demolizione n. 537 a firma del Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Lecce datata 13 aprile 2021 e notificata in data 1/10 giugno 2021, con la quale è stata ingiunta alla società ricorrente la demolizione dei manufatti presenti su area in concessione demaniale e funzionali all’attività dello stabilimento balneare nella titolarità della stessa;
d) del provvedimento prot. n. 0088243 datato 11.06.2021 con il quale è stata rigettata la domanda di affidamento in gestione ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione demaniale marittima;
e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 23 marzo 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
Osservato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A.- Premesso che:
- la società EA ST è titolare, sin dal 1999, di una concessione - da ultimo, a seguito di rinnovi, n. 21/2008 - avente a oggetto un’area del demanio marittimo in località San Cataldo di Lecce, contraddistinta in catasto al Foglio 149, p.lla 326, della consistenza di 5.400 mq.
- detta concessione è finalizzata alla gestione dello stabilimento balneare Lido Ponticello, relativamente al quale la ditta veniva autorizzata, con p.d.c. n. 137 del 31 marzo 2009, a realizzare alcune opere di facile rimozione ( chiosco bar, cabine, locale pronto soccorso, wc, deposito ).
- con istanze del 30 marzo 2009 ( rivolta all’Ufficio Demanio ) e del successivo 1° aprile ( rivolta al Settore Urbanistica ), la EA ST domandava poi di poter arretrare rispetto alla linea di costa la posizione delle strutture già assentite, danneggiate dalle mareggiate invernali.
- con atto n. 272 del 20 maggio 2009 il Settore Urbanistica del Comune di Lecce, acquisito il positivo nulla-osta idrogeologico n. 2902/2009 della Regione Puglia, rilasciava il richiesto permesso di costruire, con scadenza al 31 ottobre 2009.
- con successiva determinazione n. 8 del 30 ottobre 2009 il Settore Pianificazione del Territorio - Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Lecce, vista l’istanza della società “ intesa ad ottenere in concessione l’area demaniale marittima retrostante lo stabilimento di cui è titolare, classificata come relitto, ai sensi dell’art. 11 comma 3 della legge regionale n. 17 del 23.06.2006 e nel contempo la variazione della concessione demaniale 21/2008 con lo spostamento del chiosco preventivamente autorizzato con P.d.C. n. 137 del 31.03.2009 a causa di eventi atmosferici che hanno provocato il crollo della struttura ”, concedeva la richiesta area in aggiunta a quella già in concessione - e la c.d.m. n. 8/2009 sostituiva quella n. 21/2008 .
- la struttura veniva quindi posizionata in conformità al permesso di costruire n. 272/2009, con l’arretramento richiesto rispetto al permesso di costruire n. 137/2009.
- con domanda del 22 ottobre 2009 la EA ST chiedeva quindi, prima della scadenza del permesso di costruire n. 272/2009 ( fissata al 31 ottobre 2009 ), la proroga del medesimo sino alla scadenza del titolo concessorio ( 31 dicembre 2013 ).
- con successiva d.d. prot. 12876/2010 del 27 maggio 2010 il Comune di Lecce prorogava quindi l’efficacia del permesso di costruire n. 272/2009 ma solo fino al 31 ottobre 2010, confermandone la stagionalità.
- detto provvedimento veniva impugnato davanti a questo T.A.R. e annullato con sentenza n. 2788/2010, poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1763/2016.
- la Regione Puglia, Servizio Foreste, con nota del 15 giugno 2010, comunicava peraltro alla società il diniego del nulla-osta idrogeologico relativamente al posizionamento più arretrato dello stabilimento balneare già autorizzato dal Comune di Lecce.
- anche questo provvedimento di diniego veniva impugnato davanti a questo T.A.R. e annullato con sentenza n. 1814/2011, poi divenuta definitiva.
- con atto del 5 aprile 2011 il Comune di Lecce prorogava inoltre il permesso di costruire n. 272/2009 sino al 31 dicembre 2013, allineandolo alla durata della concessione demaniale, mentre con atto prot. n. 37750 del 10 aprile 2014 lo stesso Comune prorogava la concessione demaniale sino al 31 dicembre 2020, in forza delle disposizioni di legge intervenute nella materia.
- con nota del 16/22 aprile 2014 la EA ST chiedeva allora il rinnovo, sino al 31 dicembre 2020, anche del permesso di costruire n. 272/2009.
- seguivano: la nota del 13 aprile 2015, con cui la Regione Puglia - Unita Operativa Provinciale di Lecce dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste comunicava il preavviso di diniego del nulla-osta idrogeologico, le osservazioni della società e, con nota prot. AOO_036/00 17466 del 21 luglio 2015, il diniego definitivo.
- avverso i suddetti provvedimenti la EA ST proponeva davanti a questo T.A.R. il ricorso n. 2019/2015, respinto con sentenza n. 566 del 2016.
- il diniego del nulla-osta idrogeologico impediva il rinnovo del p.d.c. e, con ordinanza n. 1224 del 24 agosto 2016, il Comune di Lecce - Ufficio Demanio Marittimo ingiungeva quindi alla società la demolizione di tutte le opere presenti sull’area demaniale in concessione.
- anche questo provvedimento veniva impugnato davanti a questo T.A.R., che con sentenza n. 869 del 2018 rigettava il ricorso.
- appellate le due decisioni da parte della società, il Consiglio di Stato riuniva i giudizi e, con sentenza n. 5493 del 2 agosto 2019, accoglieva entrambi i ricorsi, annullando gli atti impugnati.
- il Comune di Lecce, considerato l’intervenuto annullamento del precedente parere negativo della Regione Puglia sul nulla-osta idrogeologico e dovendo procedere all’istruttoria della pratica al fine del rilascio del titolo edilizio richiesto, ritrasmetteva la pratica alla Regione, affinché esprimesse un nuovo parere idrogeologico.
- con nota prot. n. 25224 del 23 giugno 2020, il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente della Regione Puglia disponeva quindi quanto segue: « Visti gli elaborati progettuali si rileva, dalla carta idrogeomorfologica dell’Autorità di Bacino dell’Appennino Meridionale, che buona parte delle opere previste ricadono su cordone dunale e quindi si sottolinea che tale circostanza trasgredisce i divieti del regolamento regionale suindicato, rappresentati: nell’art. 26, comma 2 lett. e), che recita: “sono in particolare soggetti a parere: e) qualsiasi intervento sul demanio marittimo anche di tipo precario e stagionale, comunque vietato su cordoni dunali”; nell’art. 29 per il quale “È rigorosamente vietato interessare il sistema dunale con qualsiasi tipologia di opera”. Pertanto, si rilascia preavviso di diniego al posizionamento richiesto. La Ditta ai sensi dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, potrà presentare entro 10 gg dal ricevimento della presente, memorie e documenti che saranno valutati dal Servizio per redigere l’eventuale provvedimento finale; decorso inutilmente il termine temporale anzidetto, questa comunicazione varrà da diniego definitivo, senza l’ulteriore produzione di atti ».
- avverso il predetto diniego la società ricorrente presentava un ulteriore ricorso, il n. 1278 del 2020, accolto da questa Sezione con la recentissima sentenza n. 466 del 2022 - di cui dopo si scriverà .
- con atto del notaio Luca Di Pietro rep. n. 7152 del 13 maggio 2020 la EA ST concedeva quindi in affitto al sig. NA RA NA, sino al 31 dicembre 2021, il ramo di azienda avente ad oggetto l’attività di stabilimento balneare per posa in opera di ombrelloni e sdraio, nonché bar e ristorante, denominato Lido Ponticello.
- con successiva SCIA del 14 maggio 2021 il sig. RA comunicava il subingresso nell’attività di stabilimento balneare e contestualmente segnalava l’inizio dell’esercizio di stabilimento balneare.
- con provvedimento del 27 maggio 2021 l’Ufficio SUAP del Comune di Lecce comunicava alla società il divieto di proseguire l’attività di stabilimento balneare, facendo riferimento all’ordinanza di demolizione n. 537 del 13 aprile 2021, ancora tuttavia non notificata alla EA ST.
- con provvedimento dello stesso 27 maggio 2021 l’Ufficio SUAP comunicava al sig. RA l’irricevibilità della SCIA di subingresso nell’attività di stabilimento balneare.
- in data 10 giugno 2021, l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Lecce notificava quindi alla EA ST l’ordinanza n. 537 del 13 aprile 2021, con ordine di demolizione e riferimento al “ preavviso di rigetto all’istanza, espresso dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente - Sezione provinciale di Lecce, con propria nota AOO_180/PROT 23/06/2020 - 0025224 ”, secondo cui “ i manufatti che costituiscono lo stabilimento balneare di che trattasi risultano sprovvisti di titolo edilizio ”.
- con successivo provvedimento prot. n. 0088243 dell’11 giugno 2021, l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Lecce rigettava la domanda di affidamento in gestione ad altri soggetti dell’attività oggetto della concessione demaniale marittima.
- veniva dunque proposto, avverso le due d.d. in data 27 maggio 2021, l’ordinanza n. 537/2021 e la d.d. in data 11 giugno 2021 appena richiamate, il presente ricorso, così articolato: a) violazione ed omessa applicazione dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, modificato dal d.l. n. 125/2020, convertito dalla legge n. 159/2020; eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta; contraddittorietà estrinseca, carenza di motivazione; violazione del principio di buon andamento; b) violazione dell’art 21- bis della legge n. 241/90; eccesso di potere per inefficacia dell’atto presupposto posto a fondamento dell’atto impugnato; violazione del principio di buon andamento e di trasparenza; c) nullità e/o annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 537/2021 per violazione e/o elusione del giudicato amministrativo; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta; eccesso di potere per violazione del principio di opportunità.
B.- Richiamata la sentenza n. 466 del 2022, relativa al ricorso n. 1278/2020, proposto dalla EA ST avverso la nota regionale prot. n. 25224 del 23 giugno 2020, che segue: « (…) Il ricorso è fondato.
7.1. Con la nota dirigenziale impugnata, la Regione Puglia ha denegato la richiesta finalizzata al rilascio del nulla-osta idrogeologico, sulla scorta della seguente motivazione: “Vista la richiesta …; Visti gli elaborati progettuali si rileva … che buona parte delle le opere previste, ricadono su cordone dunario …”.
Sta di fatto però che la sentenza del Consiglio di Stato n. 5493/2019, richiamando il giudicato formatosi sulle statuizioni contenute nella sentenza di questo TAR n. 1814/2011, ha espressamente escluso che, in mancanza di puntuali sopravvenienze, possa essere ulteriormente contestata la circostanza che il manufatto in questione non insiste sul cordone dunale e non sia quindi assoggettato alle tutele di cui al relativo vincolo.
7.2. A fronte del predetto dictum giudiziale, la Regione Puglia avrebbe potuto tornare ad opporre l’esigenza di tutelare il cordone dunale:
- a seguito dell’accertamento del sopravvenuto mutamento dello stato dei luoghi (o quanto meno della acquisizione di ulteriori elementi di valutazione rispetto alle originarie risultanze istruttorie);
- oppure in ragione del fatto che l’area oggetto della odierna istanza fosse risulta diversa e non coincidente rispetto a quella già oggetto dei precedenti provvedimenti di diniego.
7.2.1. Senonché, sotto il primo profilo il provvedimento impugnato non è correlato a sopravvenienze istruttorie che siano volte (o comunque valgano) a modificare e ridefinire l’accertamento dei fatti rispetto ai termini in cui questi sono stai già accertati con sentenza passata giudicato.
7.2.2. Quanto al secondo profilo, la relativa questione ha costituito oggetto dell’incombente istruttorio di cui all’ordinanza n. 4/2022.
Tuttavia, l’Amministrazione regionale si è limitata a depositare documenti (da cui non emergono puntuali evidenze progettuali circa l’ipotetica variazione dell’area di sedime del manufatto), senza formulare i chiarimenti richiesti.
7.3. A fronte del comportamento processuale dell’Amministrazione, che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio ed ha omesso di riscontrare l’incombente istruttorio - a cui pure questo TAR aveva espressamente correlato rilevanza dirimente i fini della decisione - deve ritenersi definitivamente comprovato in giudizio, ai sensi dell’art. 64, co. 2, c.p.a., che l’istanza in esame ha ad oggetto la collocazione del manufatto nella medesima area rispetto alla quale è stata già esclusa la presenza del cordone dunale con sentenza passata in giudicato, sicché il diniego di nulla osta idrogeologico, nei termini in cui è stato formulato dall’Amministrazione, si pone in aperto contrasto rispetto alle relative statuizioni, oltre ad essere inficiato sotto il profilo della falsa presupposizione, della carenza di istruttoria e del travisamento dei fatti.
7.4. Di qui l’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato » (T.A.R. Puglia Lecce, I, 22 marzo 2022, n. 466).
C.- Osservato che il T.A.R. accoglieva, come appena esposto, il ricorso proposto avverso la nota prot. n. 25224 del 23 giugno 2020 del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente della Regione Puglia.
C.1 Osservato che:
- la determinazione annullata costituiva il presupposto dell’ordinanza n. 537 del 13 aprile 2021, con cui l’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Lecce ordinava alla EA ST la demolizione delle strutture in parola facendo appunto riferimento al “ preavviso di rigetto all’istanza, espresso dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente - Sezione provinciale di Lecce, con propria nota AOO_180/PROT 23/06/2020 - 0025224 ”, secondo cui “ i manufatti che costituiscono lo stabilimento balneare di che trattasi risultano sprovvisti di titolo edilizio ”.
- l’ordinanza di demolizione n. 537/2021, a sua volta, costituiva l’unico presupposto delle due d.d. del 27 maggio 2021 e della d.d. in data 11 giugno 2021, pure impugnate.
D.- Ritenuto che:
- l’annullamento della nota regionale prot. n. 25224 del 23 giugno 2020 comporta l’illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione n. 537/2021.
- l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 537/2021 determina, a sua volta, l’illegittimità derivata delle due d.d. del 27 maggio 2021 e della d.d. in data 11 giugno 2021, pure impugnate.
E.- Ritenuto che:
- sulla base di quanto fin qui esposto il ricorso deve dunque essere accolto, nei sensi precisati in motivazione.
- la particolarità delle questioni trattate giustifica, eccezionalmente, la compensazione tra le parti delle spese di lite - fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 928 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie, nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 marzo 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO