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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 4076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4076 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4345/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PEPOLI VERONICA Parte_1
contro
: Cont
, con il patrocinio dell'avv. ROVELLI STEFANO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/04/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro- il chiedendo di: Controparte_2
- accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della
“Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità 2024/2025 e così per complessivi €uro 500,00=
e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del
[...]
; Controparte_2
Cont
- condannare il resistente all'adempimento in forza specifica per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
pagina 1 di 7 della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere un'insegnante assunta dal con Controparte_2 contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024/25.
Tanto premesso, la parte ricorrente lamenta di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta Elettronica del
Docente), rivendicando pertanto l'assegnazione della somma di € 500 per l'anno scolastico 2024/25.
Si è costituito tardivamente in giudizio il Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché
[...] infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, il ha eccepito la carenza di interesse a CP_2 ricorrere, avendo la parte ricorrente prestato servizio con contratto annuale fino al 31.08.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 1.10.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Giova richiamare l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
pagina 2 di 7 software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
[...]
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Tuttavia, occorre rilevare che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI
Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_2 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un CP_2
pagina 3 di 7 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
L'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 introduce l'istituto della carta docente proprio nella prospettiva di offrire sostegno alla didattica, sebbene su un piano di durata almeno annuale: la norma è infatti destinata agli insegnanti di ruolo. Ulteriore elemento interpretativo che milita a conforto di questa tesi è rappresentato dall'art. 15
d.l. 69/2023, convertito con modificazioni nella l. 103/2023, in cui si conferma l'estensione del beneficio per l'anno 2023 ai “docenti con contratto di supplenza annuale sul posto vacante e disponibile”.
Pertanto, nella prospettiva di contrastare una possibile discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, la Corte di
Giustizia 18 maggio 2022 ha ritenuto che in presenza di comparabilità dei rapporti di lavoro la clausola 4.1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (e lo stesso principio di non pagina 4 di 7 discriminazione) ostino ad una normativa nazionale che riservi il beneficio della carta docente ai soli docenti a tempo indeterminato.
Sul tema è recentemente intervenuta – a seguito di rinvio pregiudiziale interpretativo - la Suprema Corte (cfr. Cass.
27.10.2023 rg. Gen. 10072/2023) ritenendo dunque pienamente comparabili le ipotesi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche (c.d vacanza su organico di fatto).
Ne discende che l'art. 1 comma 121 l. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita riconoscimento del diritto alla carta docente ai soli insegnanti di ruolo, e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ex art. 4 comma I L.124/1999 o fino al termine delle attività didattiche (art. 1 comma II L.124/1999).
Conformemente a quanto appena osservato, anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a CP_2 termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale
è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto
pagina 5 di 7 – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Per l'effetto è stato annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre CP_4
2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Quanto all'eccezione di carenza di interesse a ricorrere, deve tuttavia essere evidenziato quanto segue.
Il diritto di parte attrice alla c.d. carta docente in relazione all'anno scolastico 2024/2025 deve essere escluso per il sopravvenire dell'art. 1, co. 572, Legge 207/2024, in forza del quale l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 è stato così modificato: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
[...]
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
pagina 6 di 7 per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Controparte_2
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Pertanto, l'annualità in commento (considerato che la parte è stata destinataria di contratto a termine per il periodo 01/09/2024 -
31/08/2025), per quanto dovuta al momento del deposito del ricorso, è ora diritto acquisito della parte per la novella normativa e non può, quindi, in questa sede essere riconosciuta.
Il ricorso va quindi integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 258,00 oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 01.10.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Maria Grazia Florio in funzione di giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4345/2025 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PEPOLI VERONICA Parte_1
contro
: Cont
, con il patrocinio dell'avv. ROVELLI STEFANO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/04/2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano - sezione Lavoro- il chiedendo di: Controparte_2
- accertare il diritto della parte ricorrente al beneficio della
“Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” prevista dall'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici di effettivo svolgimento delle attività di docenza in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti alle medesimo condizioni previste per il personale di ruolo e quindi per le annualità 2024/2025 e così per complessivi €uro 500,00=
e dunque dichiarare la responsabilità contrattuale del
[...]
; Controparte_2
Cont
- condannare il resistente all'adempimento in forza specifica per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (€uro 500,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36,
pagina 1 di 7 della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente ha esposto di essere un'insegnante assunta dal con Controparte_2 contratto a tempo determinato per l'a.s. 2024/25.
Tanto premesso, la parte ricorrente lamenta di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta Elettronica del
Docente), rivendicando pertanto l'assegnazione della somma di € 500 per l'anno scolastico 2024/25.
Si è costituito tardivamente in giudizio il Controparte_2
chiedendo il rigetto delle avverse pretese perché
[...] infondate in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
In particolare, il ha eccepito la carenza di interesse a CP_2 ricorrere, avendo la parte ricorrente prestato servizio con contratto annuale fino al 31.08.
Ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, all'udienza del 1.10.2025 il giudice ha invitato i procuratori delle parti alla discussione e all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo e riservando in giorni 60 il deposito della motivazione.
*
Il ricorso non è fondato, per le ragioni che di seguito si espongono.
Giova richiamare l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015, che così dispone: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e
pagina 2 di 7 software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
[...]
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Tuttavia, occorre rilevare che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI
Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale Controparte_2 docente a tempo determinato di tale il beneficio di un CP_2
pagina 3 di 7 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
L'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 introduce l'istituto della carta docente proprio nella prospettiva di offrire sostegno alla didattica, sebbene su un piano di durata almeno annuale: la norma è infatti destinata agli insegnanti di ruolo. Ulteriore elemento interpretativo che milita a conforto di questa tesi è rappresentato dall'art. 15
d.l. 69/2023, convertito con modificazioni nella l. 103/2023, in cui si conferma l'estensione del beneficio per l'anno 2023 ai “docenti con contratto di supplenza annuale sul posto vacante e disponibile”.
Pertanto, nella prospettiva di contrastare una possibile discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, la Corte di
Giustizia 18 maggio 2022 ha ritenuto che in presenza di comparabilità dei rapporti di lavoro la clausola 4.1 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (e lo stesso principio di non pagina 4 di 7 discriminazione) ostino ad una normativa nazionale che riservi il beneficio della carta docente ai soli docenti a tempo indeterminato.
Sul tema è recentemente intervenuta – a seguito di rinvio pregiudiziale interpretativo - la Suprema Corte (cfr. Cass.
27.10.2023 rg. Gen. 10072/2023) ritenendo dunque pienamente comparabili le ipotesi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche (c.d vacanza su organico di fatto).
Ne discende che l'art. 1 comma 121 l. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto in contrasto con la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui limita riconoscimento del diritto alla carta docente ai soli insegnanti di ruolo, e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali ex art. 4 comma I L.124/1999 o fino al termine delle attività didattiche (art. 1 comma II L.124/1999).
Conformemente a quanto appena osservato, anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a CP_2 termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale
è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto
pagina 5 di 7 – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso.
Per l'effetto è stato annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, e la nota applicativa del n. 15219 del 15 ottobre CP_4
2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Quanto all'eccezione di carenza di interesse a ricorrere, deve tuttavia essere evidenziato quanto segue.
Il diritto di parte attrice alla c.d. carta docente in relazione all'anno scolastico 2024/2025 deve essere escluso per il sopravvenire dell'art. 1, co. 572, Legge 207/2024, in forza del quale l'art. 1, co. 121, Legge 107/2015 è stato così modificato: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
[...]
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
pagina 6 di 7 per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Controparte_2
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Pertanto, l'annualità in commento (considerato che la parte è stata destinataria di contratto a termine per il periodo 01/09/2024 -
31/08/2025), per quanto dovuta al momento del deposito del ricorso, è ora diritto acquisito della parte per la novella normativa e non può, quindi, in questa sede essere riconosciuta.
Il ricorso va quindi integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 258,00 oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Milano, 01.10.2025
IL GIUDICE
( dr.ssa Maria Grazia Florio )
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