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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/09/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data 11 settembre 2025 all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4369/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C.F._1
EUGENIO PASSALACQUA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/12/2022 nei confronti dell' , parte CP_1
ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento, quale invalido civile, dell'indennità di accompagno, non essendo in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio permanente di un accompagnatore.
Esaurita la fase amministrativa e presentato ricorso ex art. 445 bis definito con esito negativo per parte ricorrente, la stessa proponeva dissenso nei termini di legge deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento, sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al CP_1
pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 14/02/2023, eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario.
Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
In data odierna la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio della indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al n. 3044/2021
R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che “ Parte_1
, oggi di anni 85, in atto: NON VERSA in stato di impossibilità di
[...]
deambulare e\o di svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età autonomamente”.
2 Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio dell'indennità di accompagnamento.
La domanda attorea è solo in parte meritevole di accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dei benefici invocati, sia pure con una decorrenza successiva alla domanda amministrativa e alla domanda giudiziale. Ed invero, il consulente ha accertato, sulla base di un'attenta indagine, che è affetta da Parte_1
“POLIARTROSI OSTEOPOROTICA A MEDIA INCIDENZA FUNZIONALE IN
PROTESIZZATA D'ANCA BILATERALMENTE. GRAVE LIMITAZIONE
FUNZIONALE SPALLA SN IN ESITO A RECENTE PROTESIZZAZIONE.
VASCULOPATIA CEREBRALE CRONICA STRUMENTALMENTE ACCERTATA
CON DEPRESSIONE INVOLUTIVA E DECLINO COGNITIVO. CARDIOPATIA
IPERTENSIVA IN BUON COMPENSO. ATEROMASIA DEI TSA DI GRADO
LIEVE. IPOACUSIA PERCETTIVA BILATERALE DI GRADO GRAVE”.
Il c.t.u., alla luce della storia clinica, della obiettività riscontrata e della documentazione presente agli atti e della certificazione, ha concluso che la ricorrente “versa in stato di impossibilità di svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età autonomamente e ciò a decorrere dal 26.04.23 giorno della dimissione dal ricovero per intervento di Sostituzione totale spalla Sn con protesi”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque, ribadite anche nel rispondere in maniera puntuale e convincente alle osservazioni formulate da parte ricorrente, sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tuttavia, in merito alla previsione della revisione da parte del ctu, la rivedibilità delle prestazioni previdenziali è e resta prerogativa amministrativa dell' , su cui non vi è giurisdizione di questo Tribunale, sicché in ogni CP_1 momento l'Ente previdenziale potrà sottoporre, se lo ritiene, il pensionato a visita di revisione per valutare il permanere delle condizioni sanitarie legittimanti il
3 diritto alle prestazioni godute, ma ciò non potrà essere oggetto di specifica prescrizione da parte del Tribunale.
Sulla base delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento delle domande attoree, va pertanto dichiarato che la ricorrente possiede il requisito sanitario utile ai fini sia del riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal 01/05/2023.
La natura di mero accertamento del presente giudizio impedisce, invece, la condanna dell' alla corresponsione dei ratei (Nelle controversie in materia di CP_1
invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c.,
è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici, vedi
Cass. n. 27010 del 2018).
Il limitato accoglimento delle domande attoree e l'epoca di raggiungimento dello stato invalidante utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento
(successivo alla domanda giudiziale) giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite relative alla fase sommaria e al presente giudizio di merito.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Parte_1
CP_
con ricorso depositato in data 09/12/2022 nei confronti dell' in
[...]
persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento delle domande dichiara che
[...]
possiede il requisito sanitario utile ai fini del Parte_1
4 riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal
01/05/2023;
- compensa integralmente le spese tra le parti;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 11/09/2025 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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