Sentenza breve 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 10/04/2026, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02310/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04461/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4461 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di genitore della minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco De Cristofaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Istruzione Superiore Leonardo Da VI di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 11271 del 03.09.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “Leonardo da VI” di Aversa (Ce) con la quale si attesta che, per l’anno scolastico 2025/2026, sono state assegnate n. 18 ore di sostegno alla minore -OMISSIS- su 30 ore di frequenza settimanali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto Istruzione Superiore Leonardo Da VI di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa RI ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso introduttivo del giudizio è stata impugnata la nota prot. n. 11271 del 03.09.2025 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore “Leonardo da VI” di Aversa; si sono costituite le Amministrazioni resistenti come indicate in epigrafe.
Con memoria depositata in data 23.03.2026 la Sig.ra -OMISSIS- ha chiesto al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente ottenuto la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio.
All’udienza camerale fissata in data 25.03.2026 per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha dato avviso alle parti della possibile definizione della causa con sentenza in forma semplificata, ex art. 60 cpa.
In ragione di quanto precede, la materia del contendere deve essere dichiarata cessata, con compensazione tra le parti delle spese di lite, non essendo state fatte valere ragioni che suggeriscano una diversa regolamentazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA PP, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
RI ET, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ET | NA PP |
IL SEGRETARIO