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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 45186/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 12.2.2025, aperto il verbale alle ore 10,32, è presente per l'opponente, in sostituzione dell'Avvocato Luca Jaime Asproso, l'Avvocato Pietro Marinucci il quale si riporta agli scritti di parte ed, in particolare, alle note conclusive depositate;
chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per l'opposta è presente l'Avvocato Daniele Pesenti Campagnoni il quale si riporta alle note conclusive e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,07.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 45186/2019
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
45186/2019, tra la in persona del legale rappresentante pro-tempore (Avvocato Parte_1
Luca Jaime Asproso);
- opponente -
ed il in persona del curatore e legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore (Avvocato Daniele Pesenti Campagnoni); - opposto -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 12.2.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Con riferimento all'eccezione di estinzione, si rileva che, anche volendo aderire alla sollevata dall'opposto, al termine di cui all'art.305 c.p.c., previsto per la riassunzione del processo a seguito di interruzione, si applica la sospensione feriale di cui all'art.1 della legge n.742/1969 (cfr. Cass.
civ., 3.3.2004, n.4297; Cass. civ., 13.3.1996, n.2082).
La riassunzione effettuata dall'opponente, pertanto, risulta tempestiva.
2. In ordine al mancato versamento dei diritti di notificazione ex art.30 del d.P.R. n.115/2002, deve sottolinearsi che non esiste alcuna disposizione che preveda effetti di tale mancato pagamento sull'ingiunzione emessa.
Il rilievo, pertanto, è del tutto infondato.
3. Ciò posto, vertendo la presente causa in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento nelle obbligazioni, secondo cui al creditore fa carico l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore – convenuto sostanziale – è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempimento.
Identico criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., secondo lo schema espresso dal brocardo inadimplenti non est adimplendum, che configura un meccanismo di autotutela previsto eccezionalmente dall'ordinamento; in tal caso, i ruoli delle parti in lite risultano invertiti, potendosi il debitore eccipiente limitare ad allegare l'altrui inadempimento (ovvero l'inesatto adempimento) e dovendo, invece, il creditore dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. civ., 15.7.2011,
n.15659; Cass. civ., 31.7.2006, n.17306; Cass. civ., 15.11.2002, n.16092; Cass. civ., Sez. Un.,
30.10.2001, n.13533).
4. Nel caso in esame, sotto il primo profilo, l'opponente non ha contestato né l'esistenza, né la validità, né l'efficacia del rapporto negoziale tra le parti.
5. La ha, invece, dedotto, per un verso, la mancata pattuizione del Parte_1
prezzo di vendita dei beni de quibus; per altro verso l'esistenza di vizi delle merci;
per altro verso ancora, l'incompleta consegna della fornitura.
5a. Con riferimento alla indeterminatezza del corrispettivo, la stessa opponente ha formulato, in data 31.7.2015, una proposta di acquisto – mai contestata – dei moduli fotovoltaici in questione per un prezzo pari ad euro 30.000,00.= (cfr. doc.2 e-mail del fascicolo dell'opposto in sede di opposizione).
Pertanto, in mancanza di una prova della pattuizione del superiore corrispettivo di euro 44.401,95.=
indicato dalla deve ritenersi che il prezzo sia quello proposto Controparte_1
dall'opponente.
5b. In ordine all'esistenza dei vizi, la stessa proposta del 31.7.2015 specifica la volontà della di acquistare i beni “difettati”, a conforto della consapevolezza Parte_1
dell'opponente della presenza degli inconvenienti (cfr. doc.2 e-mail del fascicolo dell'opposto in sede di opposizione).
Del resto, occorre considerare che la a fronte delle doglianze Controparte_1
dell'acquirente, ha proposto, in alternativa al pagamento del prezzo, la restituzione delle merci, (cfr.
doc.3 del fascicolo dell'opposto in sede di opposizione), della cui effettuazione, peraltro, non vi è
alcuna prova.
5c. In relazione alla dedotta mancata consegna di alcuni beni – quale eccezione di inadempimento
ex art.1460 c.c. – l'opposto non ha neppure chiesto di dimostrare la completezza della fornitura eseguita, che avrebbe dovuto comprendere 681 elementi. Ne segue che l'importo dovuto di euro 30.000,00.= dovrà essere ridotto in ragione dei moduli fotovoltaici mancanti (n.36), sulla base, dunque, della seguente proporzione: euro 30.000,00.= : 681
- x : (681 – 36 = 645), per un importo finale di euro 28.414,09.=.
6. L'opponente riconosce, inoltre, l'ulteriore credito dell'opposto per una somma di euro
5.701,40.=, che ritiene compensabile con un proprio controcredito di euro 7.056,29.= per provvigioni maturate.
A fronte delle contestazioni dell'opposto, tuttavia, la non ha in alcun Parte_1
modo provato – secondo l'onere ex art.2697 c.c. – di aver maturato un tale importo a titolo di provvigioni, ancorché la abbia riconosciuto – invero in modo Controparte_1
assolutamente generico – il diritto a dette provvigioni.
7. Parimenti, appare del tutto indimostrato il fondamento della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, avendo l'opposto puntualmente contestato tali pretese.
8. Ne deriva che il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato con condanna dell'opponente al pagamento delle somme sopra indicate.
Nessun importo, invece, potrà essere riconosciuto alla né a titolo di Parte_1
compensazione, né come domanda riconvenzionale, in totale assenza di prova della fondatezza di tali richieste.
9. Attesa la soccombenza reciproca non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art.96 c.p.c..
10. Le spese del giudizio di opposizione vengono proporzionalmente compensate in ragione della parziale soccombenza dell'opposto sul quantum debeatur.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n.9690/2019, reso dal Tribunale di Roma il 12– 14.5.2019;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore del in persona del curatore e Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 34.115,49.=, oltre interessi come liquidati nel provvedimento monitorio;
- rigetta la richiesta di compensazione avanzata dalla in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore;
- respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore;
- compensando proporzionalmente le spese di lite tra le parti, condanna, infine, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore Parte_1
del in persona del curatore e legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, delle spettanze del giudizio di opposizione che vengono liquidate in euro 4.357,75.=
per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 12 febbraio 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 12.2.2025, aperto il verbale alle ore 10,32, è presente per l'opponente, in sostituzione dell'Avvocato Luca Jaime Asproso, l'Avvocato Pietro Marinucci il quale si riporta agli scritti di parte ed, in particolare, alle note conclusive depositate;
chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Per l'opposta è presente l'Avvocato Daniele Pesenti Campagnoni il quale si riporta alle note conclusive e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,07.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 45186/2019
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
45186/2019, tra la in persona del legale rappresentante pro-tempore (Avvocato Parte_1
Luca Jaime Asproso);
- opponente -
ed il in persona del curatore e legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore (Avvocato Daniele Pesenti Campagnoni); - opposto -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 12.2.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Con riferimento all'eccezione di estinzione, si rileva che, anche volendo aderire alla sollevata dall'opposto, al termine di cui all'art.305 c.p.c., previsto per la riassunzione del processo a seguito di interruzione, si applica la sospensione feriale di cui all'art.1 della legge n.742/1969 (cfr. Cass.
civ., 3.3.2004, n.4297; Cass. civ., 13.3.1996, n.2082).
La riassunzione effettuata dall'opponente, pertanto, risulta tempestiva.
2. In ordine al mancato versamento dei diritti di notificazione ex art.30 del d.P.R. n.115/2002, deve sottolinearsi che non esiste alcuna disposizione che preveda effetti di tale mancato pagamento sull'ingiunzione emessa.
Il rilievo, pertanto, è del tutto infondato.
3. Ciò posto, vertendo la presente causa in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento nelle obbligazioni, secondo cui al creditore fa carico l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore – convenuto sostanziale – è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempimento.
Identico criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., secondo lo schema espresso dal brocardo inadimplenti non est adimplendum, che configura un meccanismo di autotutela previsto eccezionalmente dall'ordinamento; in tal caso, i ruoli delle parti in lite risultano invertiti, potendosi il debitore eccipiente limitare ad allegare l'altrui inadempimento (ovvero l'inesatto adempimento) e dovendo, invece, il creditore dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. civ., 15.7.2011,
n.15659; Cass. civ., 31.7.2006, n.17306; Cass. civ., 15.11.2002, n.16092; Cass. civ., Sez. Un.,
30.10.2001, n.13533).
4. Nel caso in esame, sotto il primo profilo, l'opponente non ha contestato né l'esistenza, né la validità, né l'efficacia del rapporto negoziale tra le parti.
5. La ha, invece, dedotto, per un verso, la mancata pattuizione del Parte_1
prezzo di vendita dei beni de quibus; per altro verso l'esistenza di vizi delle merci;
per altro verso ancora, l'incompleta consegna della fornitura.
5a. Con riferimento alla indeterminatezza del corrispettivo, la stessa opponente ha formulato, in data 31.7.2015, una proposta di acquisto – mai contestata – dei moduli fotovoltaici in questione per un prezzo pari ad euro 30.000,00.= (cfr. doc.2 e-mail del fascicolo dell'opposto in sede di opposizione).
Pertanto, in mancanza di una prova della pattuizione del superiore corrispettivo di euro 44.401,95.=
indicato dalla deve ritenersi che il prezzo sia quello proposto Controparte_1
dall'opponente.
5b. In ordine all'esistenza dei vizi, la stessa proposta del 31.7.2015 specifica la volontà della di acquistare i beni “difettati”, a conforto della consapevolezza Parte_1
dell'opponente della presenza degli inconvenienti (cfr. doc.2 e-mail del fascicolo dell'opposto in sede di opposizione).
Del resto, occorre considerare che la a fronte delle doglianze Controparte_1
dell'acquirente, ha proposto, in alternativa al pagamento del prezzo, la restituzione delle merci, (cfr.
doc.3 del fascicolo dell'opposto in sede di opposizione), della cui effettuazione, peraltro, non vi è
alcuna prova.
5c. In relazione alla dedotta mancata consegna di alcuni beni – quale eccezione di inadempimento
ex art.1460 c.c. – l'opposto non ha neppure chiesto di dimostrare la completezza della fornitura eseguita, che avrebbe dovuto comprendere 681 elementi. Ne segue che l'importo dovuto di euro 30.000,00.= dovrà essere ridotto in ragione dei moduli fotovoltaici mancanti (n.36), sulla base, dunque, della seguente proporzione: euro 30.000,00.= : 681
- x : (681 – 36 = 645), per un importo finale di euro 28.414,09.=.
6. L'opponente riconosce, inoltre, l'ulteriore credito dell'opposto per una somma di euro
5.701,40.=, che ritiene compensabile con un proprio controcredito di euro 7.056,29.= per provvigioni maturate.
A fronte delle contestazioni dell'opposto, tuttavia, la non ha in alcun Parte_1
modo provato – secondo l'onere ex art.2697 c.c. – di aver maturato un tale importo a titolo di provvigioni, ancorché la abbia riconosciuto – invero in modo Controparte_1
assolutamente generico – il diritto a dette provvigioni.
7. Parimenti, appare del tutto indimostrato il fondamento della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, avendo l'opposto puntualmente contestato tali pretese.
8. Ne deriva che il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato con condanna dell'opponente al pagamento delle somme sopra indicate.
Nessun importo, invece, potrà essere riconosciuto alla né a titolo di Parte_1
compensazione, né come domanda riconvenzionale, in totale assenza di prova della fondatezza di tali richieste.
9. Attesa la soccombenza reciproca non sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art.96 c.p.c..
10. Le spese del giudizio di opposizione vengono proporzionalmente compensate in ragione della parziale soccombenza dell'opposto sul quantum debeatur.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n.9690/2019, reso dal Tribunale di Roma il 12– 14.5.2019;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
pagamento, in favore del in persona del curatore e Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 34.115,49.=, oltre interessi come liquidati nel provvedimento monitorio;
- rigetta la richiesta di compensazione avanzata dalla in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore;
- respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore;
- compensando proporzionalmente le spese di lite tra le parti, condanna, infine, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore Parte_1
del in persona del curatore e legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, delle spettanze del giudizio di opposizione che vengono liquidate in euro 4.357,75.=
per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 12 febbraio 2025
Il G.O.P. Simone Tablò