Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 marzo 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 marzo 2012 |
Commentari • 4
- 1. Corte dei conti, sezioni riunite in s.g., sentenza 3 marzo 2026, n. 3https://www.eius.it/articoli/ · 16 marzo 2026
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 26 luglio 2021
FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 28 novembre 2016, ha pronunciato sull'opposizione alla stima proposta da Sintesi s.p.a. in un giudizio di determinazione dell'indennizzo che le era dovuto in seguito all'adozione, in data 31 luglio 2013, di un provvedimento ex art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (d'ora in avanti, t.u. del 2001), con cui - all'esito di una procedura di esproprio non portata a formale compimento - il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e la Liguria) ed il Ministero della Giustizia avevano acquisito il terreno di sua proprietà, sul quale era stato realizzato il …
Leggi di più… - 3. D.P.R., 14/05/2007 n° 89Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 luglio 2007
- 4. Finanziaria 2004 - art. 4: finanziamento agli investimentiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 gennaio 2004
Giurisprudenza • 127
- 1. CGUE, n. T-46/24, Sentenza del Tribunale, coinbase, 11/06/2025Provvedimento: Sentenza DEL TRIBUNALE (Settima Sezione) 11 giugno 2025 (*) "Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo intra-base — Causa di nullità assoluta — Malesia — articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]" Nella causa T-46/24, COINBASE, Inc., con sede in Oakland, California (Stati Uniti), rappresentata da M. Maier e A. Nordemann, avvocati, ricorrente, ricorrente, V Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EU), rappresentato da T. Klee, in qualità di …Leggi di più...
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- 2. CGUE, n. C-465/24, Sentenza della Corte, SBK Art Limited Liability Company contro Fortenova Group STAK Stichting e Open Pass Limited, 12/03/2026Provvedimento: Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 12 marzo 2026 (*) « Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'CR – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Nozione di “congelamento di fondi” – RTicolo 1, lettera f) – Esercizio da parte di una persona soggetta a misure restrittive dei diritti, connessi ai certificati azionari, di partecipare a un'assemblea che riunisce i titolari di tali certificati e di votare » Nella causa C-465/24, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo …Leggi di più...
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- 4. Corte dei Conti, sez. Riunite, sentenza 03/03/2026, n. 3Provvedimento: Sentenza n. 3/2026/QM/PROC R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE composta dai signori magistrati: Piergiorgio DELLA VENTURA Presidente Eugenio MUSUMECI Consigliere Donatella SCANDURRA Consigliere Rossana DE CORATO Consigliere RI NA CHESTA Consigliere relatore Marco FRATINI Consigliere OL OR Primo Ref. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 862/SR/QM/PROC del registro di Segreteria di queste Sezioni riunite, sulla questione di massima deferita con atto del 26 marzo 2025, ai sensi dell'art. 114, co. 3, c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016 e s.m.i.), dal Procuratore generale …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Principi generali) 1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.
2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:
a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;
c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
d) reperti mobili e cimeli;
e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.
3. Per le finalita' di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.
4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unita' nazionale.
5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.
6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , di seguito denominato "testo unico".
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento. - Art. 2. (Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi) 1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, in conformita' alla presente legge e alle leggi regionali:
a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;
b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) lo Stato.
2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 1 e' richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del testo unico. Restano tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico, le competenze in materia di tutela paesistica, nonche' le competenze del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.
3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1 debbono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento. - Art. 3. (Compiti dello Stato) 1. Lo Stato:
a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
c) puo' promuovere o concorrere agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.