Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 marzo 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 27 marzo 2012 |
Commentari • 5
- 1. Corte dei conti, sezioni riunite in s.g., sentenza 3 marzo 2026, n. 3https://www.eius.it/articoli/ · 16 marzo 2026
Giurisprudenza • 130
- 1. CGUE, n. T-46/24, Sentenza del Tribunale, coinbase, 11/06/2025Provvedimento: Sentenza DEL TRIBUNALE (Settima Sezione) 11 giugno 2025 (*) "Marchio dell'Unione europea — Procedimento di dichiarazione di nullità — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio denominativo intra-base — Causa di nullità assoluta — Malesia — articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]" Nella causa T-46/24, COINBASE, Inc., con sede in Oakland, California (Stati Uniti), rappresentata da M. Maier e A. Nordemann, avvocati, ricorrente, ricorrente, V Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EU), rappresentato da T. Klee, in qualità di …Leggi di più...
- registrazione internazionale·
- causa di nullità assoluta·
- marchio dell'Unione europea·
- articolo 59 regolamento (UE) 2017/1001·
- UI·
- malafede·
- rischio di confusione·
- giurisprudenza UE·
- TFUE·
- dichiarazione di nullità·
- valutazione globale·
- OMPI·
- articolo 52 regolamento (CE) n. 207/2009·
- carattere distintivo·
- onere della prova
Versioni del testo
- Art. 1. (Principi generali) 1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.
2. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:
a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;
b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;
c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;
d) reperti mobili e cimeli;
e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;
f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.
3. Per le finalita' di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d'arma.
4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell'unita' nazionale.
5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.
6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 , di seguito denominato "testo unico".
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento. - Art. 2. (Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi) 1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, in conformita' alla presente legge e alle leggi regionali:
a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;
b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;
c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) lo Stato.
2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per gli interventi sulle cose di cui all'articolo 1 e' richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del testo unico. Restano tuttavia fermi il potere di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico, le competenze in materia di tutela paesistica, nonche' le competenze del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.
3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1 debbono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento. - Art. 3. (Compiti dello Stato) 1. Lo Stato:
a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1;
c) puo' promuovere o concorrere agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 , nel sopprimere il numero 993) dell' art. 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 9)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 4)) che riprende vigore l'intero provvedimento.