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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/07/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conSIlio e composto dai Magistrati dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente dr.ssa Francescamaria Piruzza Giudice relatore dr. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1462/2024 R.G. tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Di Parte_1
Giorgi, giusta procura allegata al ricorso (PEC: ; Email_1 ricorrente e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Giovanna Daniela Silvana Impicciche', giusta procura allegata alla comparsa di costituzione (PEC:
; Email_2 resistente con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/10/2024 , premettendo di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in data 21/08/2013 in Marsala, trascritto nei registri Controparte_1 dello stato civile del suddetto Comune, atto n. 189, parte II, serie A, anno 2013; che da tale unione nascevano i figli (il 09/09/2010 a Palermo), (il 16/05/2012 a Palermo) Persona_1 Persona_2
e (il 6/11/2020 a Erice); che svolge attività lavorativa presso il ristorante “Oltremare” Persona_3 sito in Mazara del Vallo con la qualifica di cuoco pizzaiolo, ha chiesto che sia dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso;
In data 3/12/2024, la resistente si è costituita in giudizio aderendo al ricorso e rilevando il raggiungimento di un accordo sottoscritto tra le parti in data 18/11/2024.
All'udienza del 09/02/2025 le parti hanno dichiarato di confermare le condizioni di cui all'accordo e di volersi separare consensualmente.
Attraverso il deposito di note a trattazione scritta per l'udienza del 10/03/2025, entrambi i procuratori hanno dichiarato di avere depositato l'accordo sottoscritto dalle parti e hanno chiesto il mutamento del rito in consensuale e di omologare la separazione alle seguenti condizioni:
“- Assegnare la casa coniugale sita in Marsala (TP) nella Via DELLO SBARCO n. 98, alla SI.ra insieme ai mobili e agli arredi che la compongono, affinché la stessa possa viverci Controparte_1 insieme alla prole;
- Affidare i figli minori , e ad entrambi i genitori Persona_1 Persona_2 Persona_3 con collocazione principale, stabile ed abituale presso la madre, con facoltà del padre di vederli e tenerli con sé previo accordo con la madre, rispettando le eSIenze dei figli minori, se vi è il consenso dell'altro genitore;
oppure, in mancanza di detto consenso, stabilendo un calendario per disciplinare il diritto di visita del padre, così come di seguito: il martedì e il venerdì, dalle ore 13:00 alle ore
16:00, la domenica dalle ore 09:00 alle ore 16:00 e a settimane alterne dalle ore 13:00 del lunedì alle ore 16:00 del martedì successivo salvo diversa intesa tra i coniugi, nonché per le principali festività (Natale, Capodanno e Pasqua e tutte le altre festività) alternativamente, un anno con la madre ed un anno con il padre, con obbligo del padre, di prelevarli e riportarli al domicilio eletto dalla IG.ra ; ed ancora, per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo, Controparte_1 sempre d'intesa tra i genitori;
- Il padre potrà tenere con sé i figli in occasione del proprio compleanno così come nelle ricorrenze
(compleanni, anniversari, celebrazione di sacramenti) del di lui ramo parentale.
- Prevedersi in capo al SI. l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario Parte_1 dei figli minori e nella misura di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio mensili, Per_1 Per_2 Per_3 somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico pagabile al domicilio eletto dalla SI.ra ; Controparte_1
- Entrambi i coniugi concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie
(mediche non mutuabili, scolastiche, per sport, per vacanze, ecc.), che si renderanno necessarie e che dovranno essere rimborsate al genitore anticipatario, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa. Tra le spese extra-assegno, così come regolate nel protocollo SIlato dal locale COA, vanno annoverate:
• spese straordinarie rimborsabili sostenute anche in assenza di preventivo accordo: spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
• spese straordinarie il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i coniugi:
spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter, pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli e autoveicoli presso scuole guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- Relativamente alle sole spese straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno 7 giorni;
va, altresì, previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i 7 giorni successivi, un'eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). - l'assegno unico universale previsto per i figli verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50%;
- Il SI. provvederà a versare, in favore dei locatori, le somme relative al Parte_1 mancato pagamento dei canoni di locazione dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Marsala
(TP) per il periodo che va da novembre 2022 a settembre 2023, le restanti somme resteranno a carico della SI.ra ; Controparte_1
- La SI.ra provvederà a subentrare, in luogo del marito, n.q. di intestatario nel Controparte_1 contratto di locazione dell'immobile adibito a casa e coniugale sito in Marsala (TP) nella Via Dello sbarco n. 98;
- La SI.ra provvederà a presentare richiesta di rateizzo della somma di € 4.134,75 Controparte_1
(Euro quattromilacentotrentaquattro/75) somma dovuta a Servizio Elettrico Nazionale per la fornitura di energia elettrica da ottobre 2019 a gennaio 2024 (bolletta 81127049110058A);
- In seguito alla summenzionata richiesta di rateizzo, il SI. provvederà a Parte_1 corrispondere in favore della SI.ra la quota del 50% relativa a ciascuna rata, le Controparte_1 maggiori somme dovute per il ritardo della richiesta di rateizzo saranno ad esclusivo carico della SI.ra ; Controparte_1
- spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole ex artt. 473 bis 51 comma 3 c.p.c in data
18/02/2025.
Ciò posto, le condizioni stabilite congiuntamente dalle parti non appaiono contrarie né alla morale o all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge e, pertanto, l'accordo può essere omologato.
In considerazione della natura e dell'esito del procedimento, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
• Omologa la separazione personale dei coniugi, e come Parte_1 Controparte_1 sopra generalizzati, alle condizioni stabilite nell'accordo raggiunto tra le parti, trascritto in parte motiva e depositato con l'istanza di mutamento rito in data 13/12/2024;
• Compensa le spese tra le parti.
Così deciso, nella camera di conSIlio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, il 30 giugno 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo