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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/06/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 451/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2942/2023, estensore dott. Chirieleison, discussa all'udienza collegiale del 29/5/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO, Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. RANALLI KATIA, dell'avv. SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE, dell'avv. FABOZZI RAFFAELE, elettivamente domiciliata in C.SO MONFORTE, 15 MILANO presso i difensori APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRILLO Controparte_1 C.F._1 ERNESTO MARIA e dell'avv. FANTINI GIOVANNA elettivamente domiciliata in VIALE BIANCA MARIA, 214 MILANO, presso quest'ultimo il difensore APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in riforma della sentenza n. 2942 resa il 20/09/2023 e depositata il 25/10/2023, non notificata, emessa dal
Tribunale di Milano - Sezione Lavoro – Dott.ssa Rossella Chirieleison, in funzione di Giudice del lavoro, RG 6056/2022, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, rigettare le domande della ricorrente, odierna appellata, oggetto della presente impugnazione. In via istruttoria, ci si riporta alle istanze tutte di cui al precedente grado di giudizio, chiedendo, ove ritenuto opportuno, che venga integrata l'istruttoria con l'audizione dei testi di parte avversa, SI. Testimone_1
e SI.ra (entrambi residenti in [...], cfr. ALL. 06) per il periodo ASST, per i motivi Testimone_2 di cui in narrativa con autorizzazione all'intimazione diretta da parte della scrivente difesa, quantomeno, del SI. . Testimone_1
In subordine, si chiede che la causa venga decisa sulla scorta delle risultanze istruttorie di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, n. 1113 depositata il 16.02.2024, RG 420/2023 (trattandosi di identica fattispecie).
Il tutto con il favore delle spese ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. di entrambi i gradi di giudizio per quanto anche in narrativa dedotto”
Per parte appellata: “conclude affinché questa Ecc.ma Corte di appello rigetti l'appello proposto dalla confermando la gravata sentenza, con condanna di parte appellante alla refusione delle Parte_1 1 spese di lite con attribuzione ai procuratori anticipatari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 2942/2023, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso proposto dalla lavoratrice, la quale, esposto di essere stata assunta nel 1988 in ASST nel VI livello, con qualifica di Revisore Amministrativo ed addetta alla contabilizzazione e liquidazione delle trasferte del personale dell' della 5 zona, lamentava che a partire dal 1994 era transitata alle dipendenze di CP_2
con inquadramento al sesto livello, perdendo la propria autonomia lavorativa essendo stata Pt_1 addetta a mansioni di call center, che fosse errato il proprio inquadramento professionale in , Pt_1 per essere corretto quello nel 4 liv. del CCNL SIP (attuale liv. 6 del vigente CCNL). Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria orale sulle mansioni dispiegate dalla ricorrente, con l'audizione dei soli testi di parte resistente, premessa la ricostruzione del quadro normativo relativo alla privatizzazione del settore telecomunicazioni e richiamate le numerose pronunce giurisprudenziali intervenute nel contenzioso originatosi in merito al corretto inquadramento del personale transitato nel settore privato, anche specificatamente in ordine al raffronto tra il 6 liv. ASST e il 6 liv. CCNL vigente, ha ritenuto che le tabelle di equiparazione dovessero tutelare la professionalità acquisita e un trattamento economico non inferiore a quello precedentemente goduto. Le mansioni dispiegate da sono state descritte in ricorso e non contestate dalla Parte_2 società, che si è limitata a rilevare come l'autonomia dedotta fosse di carattere operativo, esplicata attraverso lo svolgimento dei compiti ordinari nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali proprie della qualifica di collaboratore;
una siffatta descrizione non è incompatibile con la declaratoria del 6 liv. ASST (“attività amministrativo-contabile o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali”). Ha, poi, ritenuto dimostrato, anche attraverso l'istruttoria, che nel passaggio in la lavoratrice Pt_1 sia passata a svolgere mansioni diverse, proprie della c.d. carriera esecutiva, prevalentemente nell'ambito di reparti di assistenza tecnica on line e call center con funzioni anche di back office. Ha, infine, respinto le eccezioni di prescrizione sollevate da . Pt_1 Quanto alla eccepita prescrizione del diritto al riconoscimento di una qualifica superiore, ha ritenuto che la prescrizione decennale dal momento dell'insorgenza del diritto non precluda “l'accesso al superiore inquadramento allorchè continui l'attività potenzialmente idonea a determinarlo, in quanto, permanendo la situazione a cui la norma collega il diritto, la prescrizione decorre autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si per la prima volta concretata tale situazione, fino alla cessazione della medesima”. Quanto alle conseguenze economiche, alla luce di Cass. 26246/22, dovrà tenersi conto unicamente della prescrizione quinquennale maturata alla data dell'entrata in vigore della L. 92/2012, dovendosi ritenere successivamente sospeso il relativo decorso. Ha quindi riconosciuto il 4 liv. CCNL SIP, attuale 6 liv. CCNL 2000 a partire dall'1/11/1993, con ogni conseguenza di legge e di contratto, ivi compreso il pagamento di tutte le differenze retributive tenuto conto della prescrizione maturata sino al 17/7/2012, che saranno oggetto di separato giudizio, con condanna di alle spese di lite. Pt_1
Ha proposto appello con plurimi motivi. Pt_1 Con la prima censura ha impugnato il capo relativo alla prescrizione, contestando l'orientamento fatto proprio dal Tribunale che, in sostanza, porterebbe ad una imprescrittibilità del diritto ad ottenere la qualifica superiore, omologata a quella dell'illecito permanente, rilevando come nel caso di specie non si sia in presenza di una condotta inadempiente del datore di lavoro, che ha applicato le tabelle di legge (richiama Cass. 10184/24). A tutto voler concedere, posto che il diritto è stato fatto valere solo con il ricorso di primo grado nell'ottobre 2022, non si può andare oltre il 2012.
2 Quanto alla prescrizione dei diritti economici ha argomentato sostenendo che un'interpretazione sistematica del recente orientamento della Corte di Cassazione impone di considerare prescritti i crediti retributivi anteriori all'entrata in vigore della legge 92/2012 ovvero il 18.7.2012, qualora l'interruzione della prescrizione non sia intervenuta entro il quinquennio successivo a tale data;
in sostanza l'appellante ritiene che la sentenza della Corte di Cassazione 26246/2022 debba essere letta nel senso che il principio da questa introdotto opera solo a decorrere dal 18.7.2022 (data di entrata in vigore della legge Fornero), per cui l'appellante ritiene prescritti tutti i diritti maturati anteriormente a tale data.
Con il secondo motivo ha impugnato il capo relativo al diritto al reinquadramento, rilevando come, a differenza di quanto affermato in sentenza, aveva puntualmente contestato le mansioni Pt_1 dispiegate in ASST per come descritte dalla lavoratrice, evidenziando la sussistenza di una scala gerarchia nonché il carattere operativo delle mansioni e la insussistenza di personale subalterno alla (cap. 2 pag. 10 memoria di primo grado). CP_1 Peraltro, la lavoratrice si è sottratta alla prova ammessa, non essendo comparsi i testi da questa intimata ed avendo il Giudice chiuso l'istruttoria dopo l'audizione dei soli testi , che hanno Pt_1 potuto riferire unicamente delle mansioni svolte dopo il passaggio in detta società. Citando un precedente della Corte reso in fattispecie sovrapponibile (sent. 1113/23 Rel. in cui Per_1
è stato sentito come testimone uno dei testi indicati dalla lavoratrice nella presente causa, ha evidenziato come in quel caso la Corte abbia riconosciuto il 5 liv., proprio in ragione delle risultanze istruttorie. Pertanto, ha insistito per l'audizione del teste (già ammesso e non comparso) anche con intimazione a cura di o per l'acquisizione della deposizione resa nell'altro giudizio. Pt_1 Tale teste ha confermato che le mansioni del Revisore erano sostanzialmente operative e non vi fosse alcun coordinamento di altri lavoratori. La disamina delle declaratorie conferma l'assunto che la lavoratrice potesse al più essere inquadrata al liv. 5, (già riconosciuto dal 2019); inoltre ha sottolineato come la appellata sia stata in regime di part time dal 2008 al 2021, onde non avrebbe potuto svolgere mansioni di tipo direttivo.
Ha resistito la lavoratrice, difendendo la sentenza, richiamando le ultime sentenze soprattutto di cassazione e di questa Corte, insistendo per la correttezza della decisione del primo giudice ed evidenziando la corrispondenza fra la sesta categoria della ASST e la quarta SIP, sottolineando che con il passaggio in la lavoratrice era stata destinata a mere mansioni esecutive nel call center, Pt_1 che nulla hanno a che fare con la figura di Revisore, e che quindi non può ritenersi garantita la professionalità acquisita.
Esperite la prova per testi in ordine alle mansioni svolte dalla sig.ra al momento del passaggio CP_1 alle dipendenze di all'udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da CP_3 dispositivo che in calce si trascrive.
* * * L'appello è solo parzialmente fondato, per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Per ragioni di ordine logico, si esaminerà prioritariamente il secondo motivo di gravame.
Questa Corte, con la sentenza n. 1113/2023 le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c., si è già pronunciata in relazione a fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, in analogo giudizio promosso da una altra dipendente assunta in ASST con mansioni di Revisore amministrativo del tutto similari a quelle svolte dalla odierna appellata e analogamente transitata in con inquadramento al sesto livello CCNL SIP. CP_3
3 In particolare, si è affermato: “non sono in contestazione fra le parti i principi generali enunciati dalla giurisprudenza sulla specifica questione, oggetto di un vasto contenzioso ormai in atto da decenni. Si richiama ex multis Cass. n. 10328/2012 secondo cui <questa Corte, nell'affrontare analoghe fattispecie in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato, ha puntualizzato che qualora le tabelle di equiparazione tra le qualifiche di provenienza e quelle previste nell' e CP_3 successivamente nella non siano adeguate, per mancata corrispondenza tra le mansioni da Pt_1 esse equiparate, le stesse possono essere disapplicate nel giudizi concernente la qualifica o livello da attribuire al lavoratore transitato dall'ASST alla società concessionaria dei servizi telefonici, con l'individuazione ad opera del giudice della qualifica o livello corrispondente alle astratte previsioni di quella precedentemente rivestita, secondo le rispettive definizioni e mediante una valutazione globale e non meccanicistica di queste (cfr. Cass. n. 11936 del 22 maggio 2009; Cass. n. 10315 del 21 aprile 2008; Cass. n. 15605 dei 2004; Cass. n. 12647 del 2004). Questa Corte ha ulteriormente precisato che la legge n. 58 del 1992, nel disciplinare il processo di privatizzazione del settore delle telecomunicazioni, stabilisce il principio, in particolare all'art. 4, comma 5 della "tutela della professionalità", acquisita dai lavoratori, e il mantenimento del trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, ed attribuisce alle organizzazioni sindacali il potere di concordare con il datore di lavoro le tabelle di equiparazione, le quali non sono destinate a disporre dei diritti dei lavoratori, ma alla conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche di ciascuno (cfr. Cass. cit. n. 10315 del 2008; Cass. cit. n. 12647 del 2004)" (cfr. Cass. n. 4991/2011)>>. L'applicazione concreta di tali principi non si limita ad un raffronto fra le classificazioni ma, una volta verificato che la declaratoria della qualifica di provenienza e quella di inquadramento secondo l'accordo sindacale del 15.3.1993 non sono corrispondenti, ai fini dell'individuazione da parte del Giudice della qualifica spettante in base al principio di legge (tutela della professionalità acquisita), occorre esaminare anche in concreto quali siano le mansioni svolte e quindi la professionalità spiegata nella pregressa carriera. A tale proposito il Collegio richiama la pronuncia della Cassazione n. 7565/2020 che – cassando con rinvio una pronuncia di questa Corte- così ha statuito << 14. Da quanto esposto consegue che alla Corte di merito era demandata proprio la verifica della corrispondenza in concreto tra le mansioni svolte ed il profilo assegnato.
15. Nello svolgimento di tale compito, tuttavia, la sentenza ha del tutto trascurato di compiere quell'operazione di sussunzione delle mansioni accertate e quali risultate provate nel profilo astratto rivendicato piuttosto che in quello riconosciuto.
16. La Corte effettua un confronto tra le mansioni descritte nel livello contrattuale preteso e poi riconosciuto in giudizio e quello assegnato in sede di passaggio ma non àncora tale scelta ad alcun elemento concreto, sebbene proprio su questo tema si fosse sviluppato il contrasto.
17. Così facendo la sentenza è incorsa nella violazione denunciata nel terzo motivo di ricorso che, quindi, come si è detto, deve essere accolto.
18. La sentenza cassata deve perciò essere rinviata alla Corte di merito che darà conto delle risultanze istruttorie e ricostruirà le mansioni svolte per poi sussumerle nel profilo astratto a cui le stesse sono riconducibili>>. Applicando tali principi al caso concreto, appare evidente –come correttamente ritenuto dal primo Giudice – che l'inquadramento nel sesto livello del CCNL SIP operato dalla datrice di lavoro non rispetta il contenuto professionale del livello di appartenenza. Si richiama l'inquadramento nella VI categoria di cui alla l. 797/1981 che è il seguente: “Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative. Attività amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate.
4 Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo”. Il livello 6 del CCNL del 1992 recita “Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplicano con piena responsabilità operativa attività concettuali o interventi tecnico-manuali che richiedono una visione di insieme nonché una completa conoscenza del ciclo di lavoro del settore di appartenenza e/o un adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico-specialistico. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnata, potrà essere richiesta attività di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori.” Non si rinvengono nell'inquadramento assegnato le caratteristiche di responsabilità, autonomia e coordinamento/direzione/controllo proprie del livello di provenienza, trattandosi di mansioni che - pure non essendo qualificabili come esecutive- prevedono competenze e responsabilità limitate alla specifica lavorazione, con la possibilità di svolgere coordinamento o supporto professionale di altri lavoratori. Né sono previsti contenuti professionali specialistici come invece chiaramente prevede, proprio tramite il riferimento all'ispezione contabile, la sesta categoria dell'inquadramento pubblico. Quanto all'individuazione della categoria da ritenersi conforme alla previsione di legge, ad avviso del Collegio, nell'ottica di “raccordo (non di semplice giustapposizione) fra i diversi sistemi” (cfr. ancora Cass. 7565/2020 citata), va considerato che la progressione della declaratoria del CCNL 1992 valorizza particolarmente l'aspetto relativo alla direzione e coordinamento di unità di lavoro, dal secondo livello: unità organizzative -anche costituite da più organismi operativi- di particolare complessità, al quarto: importanti organismi operativi, fino al quinto: organismi operativi. Nella valutazione dell'aspetto tecnico/specialistico -pure presente nella classificazione- questo deve potere esplicare una professionalità di contenuto equivalente a quello organizzativo/gerarchico. Così il livello 4, riconosciuto dal primo Giudice, prevede: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di particolare e consolidata preparazione e capacità professionale, coordinano, con discrezionalità ed autonomia, sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, importanti organismi operativi, ovvero coloro che - anche supportando altri lavoratori - svolgono funzioni di livello tecnico-professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia equivalenti” Mentre il livello 5, su cui indirizza in via di ipotesi la valutazione prevede, e chiesto in via Pt_1 subordinata dalla medesima D. in primo grado: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di particolare preparazione e capacità professionale, esplicano funzioni direttive caratterizzate da facoltà di decisione nell'ambito dei programmi previsti e nella conduzione di organismi operativi, ovvero i lavoratori che svolgono funzioni specialistiche di elevato e particolare livello tecnico-professionale comportanti responsabilità ed autonomia di pari rilevanza”.”
Ai fini dell'indagine poc'anzi individuata, il Collegio ha ammesso la prova testimoniale ed è stato escusso il teste , collega della appellata in ASST, il quale, interrogato sui capitoli di prova di Tes_1 cui al ricorso di primo grado e relativi alle mansioni svolte dalla appellata, ha confermato lo svolgimento dei compiti ivi descritti, in particolare la predisposizione degli “anticipi di missione” con emissione dei mandati di pagamento, il controllo della congruità della documentazione presentata dal personale al fine dei rimborsi, ispezioni a campione, gestione della contabilità preventiva e consuntiva del . Parte_3 Precisava, poi che “il ruolo di revisore contabile era un ruolo operativo che si gestiva in autonomia. Il personale, quali commessi, segretari, autisti erano a disposizione di tutti i revisori contabili che potevano utilizzare quando ne avevano necessità. Preciso, altresì, che questo personale non era subalterno ai revisori ed era a disposizione di altro personale di pari livello a quello dei revisori che era “quadro””.
Dalla deposizione testimoniale risulta che la prestazione della sig.ra era caratterizzata CP_1 sicuramente da autonomia e responsabilità, principalmente nella esecuzione delle ispezioni e nelle
5 rendicontazioni generali ai fini contabili;
tuttavia, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle trasferte, non vi era una valutazione di opportunità in merito alle spese e/o all'entità degli anticipi, posto che il controllo si limitava alla congruità della spesa rispetto alla documentazione a giustificazione della stessa presentata dal richiedente il rimborso;
così come non si può ritenere che LA fosse preposta ad una unità operativa, né che vi fosse un potere di direzione, coordinamento e controllo di altri lavoratori, posto che l'attività ausiliaria dei commessi era genericamente rivolta a tutta l'unità operativa e si limitava ad una materiale collaborazione nel passaggio dei documenti da un ufficio all'altro. Ciò comporta che il profilo più adeguato- secondo i criteri poc'anzi individuati- sia quello delineato nel quinto livello del CCNL SIP, perché appunto il grado di responsabilità ed autonomia appare di rilevanza parificabile al coordinamento di una unità operativa semplice la cui attività – pur specialistica - sia limitata all'applicazione di programmi predefiniti e senza quella discrezionalità di valutazione (parificabile alla direzione di una importante unità operativa) che appare, invece, propria del quarto livello.
Passando ad esaminare il primo motivo di gravame, relativo alla prescrizione, Il Collegio richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la ordinanza della Corte di Cassazione n. 24589/2024, resa in fattispecie sovrapponibile alla presente, ove si è chiarito che “
5. la protrazione nel tempo della condotta datoriale di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori costituisce un illecito di natura permanente, e in questo senso le conseguenze del sottoinquadramento iniziale (nella fase di transito dal lavoro pubblico a quello privato regolata dalla legge speciale) in violazione del principio di tutela della professionalità acquisita, come accertato in fatto, non si differenziano da quelle generali, nel senso di fondare il diritto all'inquadramento alle mansioni spettanti e alle differenze retributive;
6. l'illecito è permanente quando la situazione illecita viene instaurata dalla condotta iniziale, a cui si accompagna il mantenimento della medesima situazione, di fatto o di diritto, sicché per la cessazione dell'offesa agli interessi tutelati è necessaria un'ulteriore condotta, contraria alla precedente, idonea a rimuovere (integralmente) la predetta situazione;
una situazione illecita (e pregiudizievole per il diritto alla professionalità del dipendente), che può venire meno solo se e quando il datore di lavoro adibisca il dipendente a mansioni che rispettino i limiti posti dal legislatore;
a nulla rileva che l'atto datoriale che instaura la situazione antigiuridica sia uno, atteso che quello è solo l'atto iniziale, che instaura appunto la situazione antigiuridica;
la condotta datoriale illecita non si esaurisce con quell'atto, ma si protrae con il volontario mantenimento di quell'adibizione giorno per giorno, fino a quando tale protrazione non cessi con un nuovo atto di adibizione ad altre mansioni;
se ciò non si verifica, la situazione antigiuridica permane per una scelta propria e volontaria del datore di lavoro, e si è al cospetto di un illecito permanente, come esattamente ritenuto dai giudici d'appello (cfr., da ultimo, per una compiuta ricostruzione sistematica dell'istituto, anche con riferimento alla modifica dell'art. 2103 c.c. disposta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 81 del 2015, Cass. n. 11870/2024, e giurisprudenza ivi richiamata);
7. quanto ai profili relativi alla decorrenza della prescrizione in corso di rapporto di lavoro, questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022, nonché, tra le molte conformi, Cass. n. 29831/2022, n.
6 30957/2022, n. 30958/2022, n. 36932/2022, n. 4186/2023, n. 4321/2023)”.
Alla luce di tali principi è di tutta evidenza che alcuna prescrizione può dirsi intervenuta in relazione al diritto al corretto inquadramento: infatti, l'appellata è stata inquadrata al V livello da a far Pt_1 data dal dicembre 2019, sicchè la condotta antigiuridica della datrice di lavoro è cessata in tale momento che diviene così il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, interrotta tempestivamente con il deposito del ricorso di primo grado nel luglio 2022.
Quanto al secondo profilo relativo alle differenze retributive, essendo in corso il rapporto di lavoro al momento della proposizione del giudizio, devono ritenersi non prescritte tutte le differenze retributive successive al 18/7/2007, posto che al momento di entrata in vigore della l. 92/2012 erano ancora esercitabili i diritti economici rientranti nel quinquennio precedente a tale data, come correttamente affermato dal primo giudice.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato il diritto della sig.ra all'inquadramento nel quinto livello CCNL SIP a fare CP_1 data dal passaggio in , con condanna di al pagamento delle differenze retributive dal CP_3 Pt_1
18.7.2007, da liquidarsi in separato giudizio.
Risultando accolta la domanda subordinata proposta dalla lavoratrice, le spese processuali del grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, considerato il valore della causa, la serialità della fattispecie, come da dispositivo, con distrazione in favore di difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 2942/2023 del Tribunale di Milano, dichiara il diritto di
[...] all'inquadramento nel V livello CCNL SIP, attuale livello V del CCNL CP_1 Telecomunicazioni, a fare data dal transito in e condanna l'appellante al pagamento in favore CP_3 dell'appellata di tutte le differenze retributive conseguenti a partire dal 18.7.2007, da quantificarsi in separato giudizio;
conferma nel resto;
condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500 oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari
Milano, 29/5/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2942/2023, estensore dott. Chirieleison, discussa all'udienza collegiale del 29/5/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PESSI ROBERTO, Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. RANALLI KATIA, dell'avv. SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE, dell'avv. FABOZZI RAFFAELE, elettivamente domiciliata in C.SO MONFORTE, 15 MILANO presso i difensori APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIRILLO Controparte_1 C.F._1 ERNESTO MARIA e dell'avv. FANTINI GIOVANNA elettivamente domiciliata in VIALE BIANCA MARIA, 214 MILANO, presso quest'ultimo il difensore APPELLATA
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in riforma della sentenza n. 2942 resa il 20/09/2023 e depositata il 25/10/2023, non notificata, emessa dal
Tribunale di Milano - Sezione Lavoro – Dott.ssa Rossella Chirieleison, in funzione di Giudice del lavoro, RG 6056/2022, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, rigettare le domande della ricorrente, odierna appellata, oggetto della presente impugnazione. In via istruttoria, ci si riporta alle istanze tutte di cui al precedente grado di giudizio, chiedendo, ove ritenuto opportuno, che venga integrata l'istruttoria con l'audizione dei testi di parte avversa, SI. Testimone_1
e SI.ra (entrambi residenti in [...], cfr. ALL. 06) per il periodo ASST, per i motivi Testimone_2 di cui in narrativa con autorizzazione all'intimazione diretta da parte della scrivente difesa, quantomeno, del SI. . Testimone_1
In subordine, si chiede che la causa venga decisa sulla scorta delle risultanze istruttorie di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, n. 1113 depositata il 16.02.2024, RG 420/2023 (trattandosi di identica fattispecie).
Il tutto con il favore delle spese ai sensi del DM 55/2014 e s.m.i. di entrambi i gradi di giudizio per quanto anche in narrativa dedotto”
Per parte appellata: “conclude affinché questa Ecc.ma Corte di appello rigetti l'appello proposto dalla confermando la gravata sentenza, con condanna di parte appellante alla refusione delle Parte_1 1 spese di lite con attribuzione ai procuratori anticipatari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 2942/2023, il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso proposto dalla lavoratrice, la quale, esposto di essere stata assunta nel 1988 in ASST nel VI livello, con qualifica di Revisore Amministrativo ed addetta alla contabilizzazione e liquidazione delle trasferte del personale dell' della 5 zona, lamentava che a partire dal 1994 era transitata alle dipendenze di CP_2
con inquadramento al sesto livello, perdendo la propria autonomia lavorativa essendo stata Pt_1 addetta a mansioni di call center, che fosse errato il proprio inquadramento professionale in , Pt_1 per essere corretto quello nel 4 liv. del CCNL SIP (attuale liv. 6 del vigente CCNL). Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria orale sulle mansioni dispiegate dalla ricorrente, con l'audizione dei soli testi di parte resistente, premessa la ricostruzione del quadro normativo relativo alla privatizzazione del settore telecomunicazioni e richiamate le numerose pronunce giurisprudenziali intervenute nel contenzioso originatosi in merito al corretto inquadramento del personale transitato nel settore privato, anche specificatamente in ordine al raffronto tra il 6 liv. ASST e il 6 liv. CCNL vigente, ha ritenuto che le tabelle di equiparazione dovessero tutelare la professionalità acquisita e un trattamento economico non inferiore a quello precedentemente goduto. Le mansioni dispiegate da sono state descritte in ricorso e non contestate dalla Parte_2 società, che si è limitata a rilevare come l'autonomia dedotta fosse di carattere operativo, esplicata attraverso lo svolgimento dei compiti ordinari nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali proprie della qualifica di collaboratore;
una siffatta descrizione non è incompatibile con la declaratoria del 6 liv. ASST (“attività amministrativo-contabile o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali”). Ha, poi, ritenuto dimostrato, anche attraverso l'istruttoria, che nel passaggio in la lavoratrice Pt_1 sia passata a svolgere mansioni diverse, proprie della c.d. carriera esecutiva, prevalentemente nell'ambito di reparti di assistenza tecnica on line e call center con funzioni anche di back office. Ha, infine, respinto le eccezioni di prescrizione sollevate da . Pt_1 Quanto alla eccepita prescrizione del diritto al riconoscimento di una qualifica superiore, ha ritenuto che la prescrizione decennale dal momento dell'insorgenza del diritto non precluda “l'accesso al superiore inquadramento allorchè continui l'attività potenzialmente idonea a determinarlo, in quanto, permanendo la situazione a cui la norma collega il diritto, la prescrizione decorre autonomamente da ogni giorno successivo a quello nel quale si per la prima volta concretata tale situazione, fino alla cessazione della medesima”. Quanto alle conseguenze economiche, alla luce di Cass. 26246/22, dovrà tenersi conto unicamente della prescrizione quinquennale maturata alla data dell'entrata in vigore della L. 92/2012, dovendosi ritenere successivamente sospeso il relativo decorso. Ha quindi riconosciuto il 4 liv. CCNL SIP, attuale 6 liv. CCNL 2000 a partire dall'1/11/1993, con ogni conseguenza di legge e di contratto, ivi compreso il pagamento di tutte le differenze retributive tenuto conto della prescrizione maturata sino al 17/7/2012, che saranno oggetto di separato giudizio, con condanna di alle spese di lite. Pt_1
Ha proposto appello con plurimi motivi. Pt_1 Con la prima censura ha impugnato il capo relativo alla prescrizione, contestando l'orientamento fatto proprio dal Tribunale che, in sostanza, porterebbe ad una imprescrittibilità del diritto ad ottenere la qualifica superiore, omologata a quella dell'illecito permanente, rilevando come nel caso di specie non si sia in presenza di una condotta inadempiente del datore di lavoro, che ha applicato le tabelle di legge (richiama Cass. 10184/24). A tutto voler concedere, posto che il diritto è stato fatto valere solo con il ricorso di primo grado nell'ottobre 2022, non si può andare oltre il 2012.
2 Quanto alla prescrizione dei diritti economici ha argomentato sostenendo che un'interpretazione sistematica del recente orientamento della Corte di Cassazione impone di considerare prescritti i crediti retributivi anteriori all'entrata in vigore della legge 92/2012 ovvero il 18.7.2012, qualora l'interruzione della prescrizione non sia intervenuta entro il quinquennio successivo a tale data;
in sostanza l'appellante ritiene che la sentenza della Corte di Cassazione 26246/2022 debba essere letta nel senso che il principio da questa introdotto opera solo a decorrere dal 18.7.2022 (data di entrata in vigore della legge Fornero), per cui l'appellante ritiene prescritti tutti i diritti maturati anteriormente a tale data.
Con il secondo motivo ha impugnato il capo relativo al diritto al reinquadramento, rilevando come, a differenza di quanto affermato in sentenza, aveva puntualmente contestato le mansioni Pt_1 dispiegate in ASST per come descritte dalla lavoratrice, evidenziando la sussistenza di una scala gerarchia nonché il carattere operativo delle mansioni e la insussistenza di personale subalterno alla (cap. 2 pag. 10 memoria di primo grado). CP_1 Peraltro, la lavoratrice si è sottratta alla prova ammessa, non essendo comparsi i testi da questa intimata ed avendo il Giudice chiuso l'istruttoria dopo l'audizione dei soli testi , che hanno Pt_1 potuto riferire unicamente delle mansioni svolte dopo il passaggio in detta società. Citando un precedente della Corte reso in fattispecie sovrapponibile (sent. 1113/23 Rel. in cui Per_1
è stato sentito come testimone uno dei testi indicati dalla lavoratrice nella presente causa, ha evidenziato come in quel caso la Corte abbia riconosciuto il 5 liv., proprio in ragione delle risultanze istruttorie. Pertanto, ha insistito per l'audizione del teste (già ammesso e non comparso) anche con intimazione a cura di o per l'acquisizione della deposizione resa nell'altro giudizio. Pt_1 Tale teste ha confermato che le mansioni del Revisore erano sostanzialmente operative e non vi fosse alcun coordinamento di altri lavoratori. La disamina delle declaratorie conferma l'assunto che la lavoratrice potesse al più essere inquadrata al liv. 5, (già riconosciuto dal 2019); inoltre ha sottolineato come la appellata sia stata in regime di part time dal 2008 al 2021, onde non avrebbe potuto svolgere mansioni di tipo direttivo.
Ha resistito la lavoratrice, difendendo la sentenza, richiamando le ultime sentenze soprattutto di cassazione e di questa Corte, insistendo per la correttezza della decisione del primo giudice ed evidenziando la corrispondenza fra la sesta categoria della ASST e la quarta SIP, sottolineando che con il passaggio in la lavoratrice era stata destinata a mere mansioni esecutive nel call center, Pt_1 che nulla hanno a che fare con la figura di Revisore, e che quindi non può ritenersi garantita la professionalità acquisita.
Esperite la prova per testi in ordine alle mansioni svolte dalla sig.ra al momento del passaggio CP_1 alle dipendenze di all'udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da CP_3 dispositivo che in calce si trascrive.
* * * L'appello è solo parzialmente fondato, per le ragioni che si vanno ad illustrare.
Per ragioni di ordine logico, si esaminerà prioritariamente il secondo motivo di gravame.
Questa Corte, con la sentenza n. 1113/2023 le cui motivazioni si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c., si è già pronunciata in relazione a fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, in analogo giudizio promosso da una altra dipendente assunta in ASST con mansioni di Revisore amministrativo del tutto similari a quelle svolte dalla odierna appellata e analogamente transitata in con inquadramento al sesto livello CCNL SIP. CP_3
3 In particolare, si è affermato: “non sono in contestazione fra le parti i principi generali enunciati dalla giurisprudenza sulla specifica questione, oggetto di un vasto contenzioso ormai in atto da decenni. Si richiama ex multis Cass. n. 10328/2012 secondo cui <questa Corte, nell'affrontare analoghe fattispecie in materia di rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nel passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato, ha puntualizzato che qualora le tabelle di equiparazione tra le qualifiche di provenienza e quelle previste nell' e CP_3 successivamente nella non siano adeguate, per mancata corrispondenza tra le mansioni da Pt_1 esse equiparate, le stesse possono essere disapplicate nel giudizi concernente la qualifica o livello da attribuire al lavoratore transitato dall'ASST alla società concessionaria dei servizi telefonici, con l'individuazione ad opera del giudice della qualifica o livello corrispondente alle astratte previsioni di quella precedentemente rivestita, secondo le rispettive definizioni e mediante una valutazione globale e non meccanicistica di queste (cfr. Cass. n. 11936 del 22 maggio 2009; Cass. n. 10315 del 21 aprile 2008; Cass. n. 15605 dei 2004; Cass. n. 12647 del 2004). Questa Corte ha ulteriormente precisato che la legge n. 58 del 1992, nel disciplinare il processo di privatizzazione del settore delle telecomunicazioni, stabilisce il principio, in particolare all'art. 4, comma 5 della "tutela della professionalità", acquisita dai lavoratori, e il mantenimento del trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto, ed attribuisce alle organizzazioni sindacali il potere di concordare con il datore di lavoro le tabelle di equiparazione, le quali non sono destinate a disporre dei diritti dei lavoratori, ma alla conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche di ciascuno (cfr. Cass. cit. n. 10315 del 2008; Cass. cit. n. 12647 del 2004)" (cfr. Cass. n. 4991/2011)>>. L'applicazione concreta di tali principi non si limita ad un raffronto fra le classificazioni ma, una volta verificato che la declaratoria della qualifica di provenienza e quella di inquadramento secondo l'accordo sindacale del 15.3.1993 non sono corrispondenti, ai fini dell'individuazione da parte del Giudice della qualifica spettante in base al principio di legge (tutela della professionalità acquisita), occorre esaminare anche in concreto quali siano le mansioni svolte e quindi la professionalità spiegata nella pregressa carriera. A tale proposito il Collegio richiama la pronuncia della Cassazione n. 7565/2020 che – cassando con rinvio una pronuncia di questa Corte- così ha statuito << 14. Da quanto esposto consegue che alla Corte di merito era demandata proprio la verifica della corrispondenza in concreto tra le mansioni svolte ed il profilo assegnato.
15. Nello svolgimento di tale compito, tuttavia, la sentenza ha del tutto trascurato di compiere quell'operazione di sussunzione delle mansioni accertate e quali risultate provate nel profilo astratto rivendicato piuttosto che in quello riconosciuto.
16. La Corte effettua un confronto tra le mansioni descritte nel livello contrattuale preteso e poi riconosciuto in giudizio e quello assegnato in sede di passaggio ma non àncora tale scelta ad alcun elemento concreto, sebbene proprio su questo tema si fosse sviluppato il contrasto.
17. Così facendo la sentenza è incorsa nella violazione denunciata nel terzo motivo di ricorso che, quindi, come si è detto, deve essere accolto.
18. La sentenza cassata deve perciò essere rinviata alla Corte di merito che darà conto delle risultanze istruttorie e ricostruirà le mansioni svolte per poi sussumerle nel profilo astratto a cui le stesse sono riconducibili>>. Applicando tali principi al caso concreto, appare evidente –come correttamente ritenuto dal primo Giudice – che l'inquadramento nel sesto livello del CCNL SIP operato dalla datrice di lavoro non rispetta il contenuto professionale del livello di appartenenza. Si richiama l'inquadramento nella VI categoria di cui alla l. 797/1981 che è il seguente: “Attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative. Attività amministrativo-contabili o tecniche, nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali, richiedenti qualificata preparazione professionale di settore e apporto di competenze ed esperienze specifiche nelle operazioni da eseguire, con autonomia di disimpegno, su apparati, attrezzature e impianti complessi. Sono caratterizzate da responsabilità di direzione, coordinamento e controllo di uffici di minore entità e di settori o impianti o gruppi di piccole unità operative costituite all'interno di uffici complessi, nonché da responsabilità dei risultati conseguiti dalle unità operative sottordinate.
4 Può essere prevista altresì attività di ispezione contabile, nonché qualificata collaborazione amministrativo-contabile o tecnica nell'attività di studio e ricerca, di progettazione, di collaudo e di controllo ispettivo”. Il livello 6 del CCNL del 1992 recita “Appartengono a questo livello i lavoratori che, oltre allo svolgimento della propria attività di base, esplicano con piena responsabilità operativa attività concettuali o interventi tecnico-manuali che richiedono una visione di insieme nonché una completa conoscenza del ciclo di lavoro del settore di appartenenza e/o un adeguato grado di conoscenza di tipo tecnico-specialistico. A tali lavoratori, in relazione alla specifica posizione di lavoro assegnata, potrà essere richiesta attività di coordinamento o di supporto professionale di altri lavoratori.” Non si rinvengono nell'inquadramento assegnato le caratteristiche di responsabilità, autonomia e coordinamento/direzione/controllo proprie del livello di provenienza, trattandosi di mansioni che - pure non essendo qualificabili come esecutive- prevedono competenze e responsabilità limitate alla specifica lavorazione, con la possibilità di svolgere coordinamento o supporto professionale di altri lavoratori. Né sono previsti contenuti professionali specialistici come invece chiaramente prevede, proprio tramite il riferimento all'ispezione contabile, la sesta categoria dell'inquadramento pubblico. Quanto all'individuazione della categoria da ritenersi conforme alla previsione di legge, ad avviso del Collegio, nell'ottica di “raccordo (non di semplice giustapposizione) fra i diversi sistemi” (cfr. ancora Cass. 7565/2020 citata), va considerato che la progressione della declaratoria del CCNL 1992 valorizza particolarmente l'aspetto relativo alla direzione e coordinamento di unità di lavoro, dal secondo livello: unità organizzative -anche costituite da più organismi operativi- di particolare complessità, al quarto: importanti organismi operativi, fino al quinto: organismi operativi. Nella valutazione dell'aspetto tecnico/specialistico -pure presente nella classificazione- questo deve potere esplicare una professionalità di contenuto equivalente a quello organizzativo/gerarchico. Così il livello 4, riconosciuto dal primo Giudice, prevede: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di particolare e consolidata preparazione e capacità professionale, coordinano, con discrezionalità ed autonomia, sulla base delle disposizioni aziendali ricevute, importanti organismi operativi, ovvero coloro che - anche supportando altri lavoratori - svolgono funzioni di livello tecnico-professionale richiedenti caratteristiche di responsabilità ed autonomia equivalenti” Mentre il livello 5, su cui indirizza in via di ipotesi la valutazione prevede, e chiesto in via Pt_1 subordinata dalla medesima D. in primo grado: “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di particolare preparazione e capacità professionale, esplicano funzioni direttive caratterizzate da facoltà di decisione nell'ambito dei programmi previsti e nella conduzione di organismi operativi, ovvero i lavoratori che svolgono funzioni specialistiche di elevato e particolare livello tecnico-professionale comportanti responsabilità ed autonomia di pari rilevanza”.”
Ai fini dell'indagine poc'anzi individuata, il Collegio ha ammesso la prova testimoniale ed è stato escusso il teste , collega della appellata in ASST, il quale, interrogato sui capitoli di prova di Tes_1 cui al ricorso di primo grado e relativi alle mansioni svolte dalla appellata, ha confermato lo svolgimento dei compiti ivi descritti, in particolare la predisposizione degli “anticipi di missione” con emissione dei mandati di pagamento, il controllo della congruità della documentazione presentata dal personale al fine dei rimborsi, ispezioni a campione, gestione della contabilità preventiva e consuntiva del . Parte_3 Precisava, poi che “il ruolo di revisore contabile era un ruolo operativo che si gestiva in autonomia. Il personale, quali commessi, segretari, autisti erano a disposizione di tutti i revisori contabili che potevano utilizzare quando ne avevano necessità. Preciso, altresì, che questo personale non era subalterno ai revisori ed era a disposizione di altro personale di pari livello a quello dei revisori che era “quadro””.
Dalla deposizione testimoniale risulta che la prestazione della sig.ra era caratterizzata CP_1 sicuramente da autonomia e responsabilità, principalmente nella esecuzione delle ispezioni e nelle
5 rendicontazioni generali ai fini contabili;
tuttavia, per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle trasferte, non vi era una valutazione di opportunità in merito alle spese e/o all'entità degli anticipi, posto che il controllo si limitava alla congruità della spesa rispetto alla documentazione a giustificazione della stessa presentata dal richiedente il rimborso;
così come non si può ritenere che LA fosse preposta ad una unità operativa, né che vi fosse un potere di direzione, coordinamento e controllo di altri lavoratori, posto che l'attività ausiliaria dei commessi era genericamente rivolta a tutta l'unità operativa e si limitava ad una materiale collaborazione nel passaggio dei documenti da un ufficio all'altro. Ciò comporta che il profilo più adeguato- secondo i criteri poc'anzi individuati- sia quello delineato nel quinto livello del CCNL SIP, perché appunto il grado di responsabilità ed autonomia appare di rilevanza parificabile al coordinamento di una unità operativa semplice la cui attività – pur specialistica - sia limitata all'applicazione di programmi predefiniti e senza quella discrezionalità di valutazione (parificabile alla direzione di una importante unità operativa) che appare, invece, propria del quarto livello.
Passando ad esaminare il primo motivo di gravame, relativo alla prescrizione, Il Collegio richiama, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la ordinanza della Corte di Cassazione n. 24589/2024, resa in fattispecie sovrapponibile alla presente, ove si è chiarito che “
5. la protrazione nel tempo della condotta datoriale di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori costituisce un illecito di natura permanente, e in questo senso le conseguenze del sottoinquadramento iniziale (nella fase di transito dal lavoro pubblico a quello privato regolata dalla legge speciale) in violazione del principio di tutela della professionalità acquisita, come accertato in fatto, non si differenziano da quelle generali, nel senso di fondare il diritto all'inquadramento alle mansioni spettanti e alle differenze retributive;
6. l'illecito è permanente quando la situazione illecita viene instaurata dalla condotta iniziale, a cui si accompagna il mantenimento della medesima situazione, di fatto o di diritto, sicché per la cessazione dell'offesa agli interessi tutelati è necessaria un'ulteriore condotta, contraria alla precedente, idonea a rimuovere (integralmente) la predetta situazione;
una situazione illecita (e pregiudizievole per il diritto alla professionalità del dipendente), che può venire meno solo se e quando il datore di lavoro adibisca il dipendente a mansioni che rispettino i limiti posti dal legislatore;
a nulla rileva che l'atto datoriale che instaura la situazione antigiuridica sia uno, atteso che quello è solo l'atto iniziale, che instaura appunto la situazione antigiuridica;
la condotta datoriale illecita non si esaurisce con quell'atto, ma si protrae con il volontario mantenimento di quell'adibizione giorno per giorno, fino a quando tale protrazione non cessi con un nuovo atto di adibizione ad altre mansioni;
se ciò non si verifica, la situazione antigiuridica permane per una scelta propria e volontaria del datore di lavoro, e si è al cospetto di un illecito permanente, come esattamente ritenuto dai giudici d'appello (cfr., da ultimo, per una compiuta ricostruzione sistematica dell'istituto, anche con riferimento alla modifica dell'art. 2103 c.c. disposta dall'art. 3 del D.Lgs. n. 81 del 2015, Cass. n. 11870/2024, e giurisprudenza ivi richiamata);
7. quanto ai profili relativi alla decorrenza della prescrizione in corso di rapporto di lavoro, questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022, nonché, tra le molte conformi, Cass. n. 29831/2022, n.
6 30957/2022, n. 30958/2022, n. 36932/2022, n. 4186/2023, n. 4321/2023)”.
Alla luce di tali principi è di tutta evidenza che alcuna prescrizione può dirsi intervenuta in relazione al diritto al corretto inquadramento: infatti, l'appellata è stata inquadrata al V livello da a far Pt_1 data dal dicembre 2019, sicchè la condotta antigiuridica della datrice di lavoro è cessata in tale momento che diviene così il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, interrotta tempestivamente con il deposito del ricorso di primo grado nel luglio 2022.
Quanto al secondo profilo relativo alle differenze retributive, essendo in corso il rapporto di lavoro al momento della proposizione del giudizio, devono ritenersi non prescritte tutte le differenze retributive successive al 18/7/2007, posto che al momento di entrata in vigore della l. 92/2012 erano ancora esercitabili i diritti economici rientranti nel quinquennio precedente a tale data, come correttamente affermato dal primo giudice.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarato il diritto della sig.ra all'inquadramento nel quinto livello CCNL SIP a fare CP_1 data dal passaggio in , con condanna di al pagamento delle differenze retributive dal CP_3 Pt_1
18.7.2007, da liquidarsi in separato giudizio.
Risultando accolta la domanda subordinata proposta dalla lavoratrice, le spese processuali del grado seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, considerato il valore della causa, la serialità della fattispecie, come da dispositivo, con distrazione in favore di difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 2942/2023 del Tribunale di Milano, dichiara il diritto di
[...] all'inquadramento nel V livello CCNL SIP, attuale livello V del CCNL CP_1 Telecomunicazioni, a fare data dal transito in e condanna l'appellante al pagamento in favore CP_3 dell'appellata di tutte le differenze retributive conseguenti a partire dal 18.7.2007, da quantificarsi in separato giudizio;
conferma nel resto;
condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500 oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari
Milano, 29/5/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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