Art. 37. (Proroga della convenzione con il consorzio
nazionale obbligatorio tra i concessionari
del servizio di riscossione dei tributi). 1. All' articolo 5-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30 , concernente la proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, le parole: "30 aprile 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
Nota all'art. 37:
- Si riporta il testo dell' art. 5-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1996, n. 305, recante; "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 5-ter (Proroga della convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi). - 1. In via transitoria, in attesa dell'emanazione delle disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, previste dall' articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , per assicurare la continuita' delle informazioni derivanti dalle lavorazioni di acquisizione, registrazione, verifica, elaborazione, controllo, quadratura e fornitura di supporto magnetico dei dati relativi alle dichiarazioni e ai documenti pervenuti nel 1996 al Ministero delle finanze ovvero che perverranno entro il 31 dicembre 1997, e' data facolta' al Ministero delle finanze di prorogare al 31 dicembre 1998 la convenzione stipulata il 22 dicembre 1995 con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici".
nazionale obbligatorio tra i concessionari
del servizio di riscossione dei tributi). 1. All' articolo 5-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30 , concernente la proroga della convenzione con il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, le parole: "30 aprile 1998" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
Nota all'art. 37:
- Si riporta il testo dell' art. 5-ter del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1996, n. 305, recante; "Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 5-ter (Proroga della convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi). - 1. In via transitoria, in attesa dell'emanazione delle disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, previste dall' articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , per assicurare la continuita' delle informazioni derivanti dalle lavorazioni di acquisizione, registrazione, verifica, elaborazione, controllo, quadratura e fornitura di supporto magnetico dei dati relativi alle dichiarazioni e ai documenti pervenuti nel 1996 al Ministero delle finanze ovvero che perverranno entro il 31 dicembre 1997, e' data facolta' al Ministero delle finanze di prorogare al 31 dicembre 1998 la convenzione stipulata il 22 dicembre 1995 con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici".