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Sentenza 5 luglio 2024
Sentenza 5 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/07/2024, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7622/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7622/2018 promossa da:
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. VENEZIA MARINA, elettivamente domiciliati in presso il Persona_1 difensore avv. VENEZIA MARINA
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. LAMANNA FABRIZIO, elettivamente domiciliato Controparte_1 presso il difensore avv. LAMANNA FABRIZIO
CONVENUTO nonché contro
, con il patrocinio dell'avv. ROSSI STEFANO, elettivamente Controparte_2 domiciliato presso il difensore avv. ROSSI STEFANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale genitore esercente la Parte_1 potestà genitoriale sul figlio minore - entrambi eredi legittimi (rispettivamente coniuge e Persona_1 figlio) della sig.ra - conveniva in giudizio il dott. , cardiologo di fiducia CP_3 Controparte_1 della sig.ra sin dal 2004, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…1) previa CP_3 declaratoria di responsabilità del Dott. per i fatti di cui alla narrativa che precede nella Controparte_1 causazione del decesso della sig.ra condannare il convenuto al pagamento, in favore CP_3 dell'attore, per sé stesso e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1
pagina 1 di 9 della somma di € 320.756,00 in favore del sig. , in proprio, e di € 320.756,00 in favore Parte_1 del sig. quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore a Parte_1 Persona_1 titolo di danno non patrimoniale subito dall'attore…oltre al risarcimento del danno da perdita delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza fornite dalla per il lavoro casalingo svolto nella sua CP_3 famiglia da quantificarsi nella misura di € 100.000,00 secondo equità oltre al risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza da quantificarsi in via equitativa e al risarcimento di qualunque altro tipo di danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito e subendo dall'attore nella sua qualità, oltre interessi, rivalutazione monetaria con personalizzazione delle voci di danno in applicazione delle Tabelle di Roma e/o di quelle ritenute applicabili, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere e spese di CTP nella misura di euro 1.220,00; 2) condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, nella qualità descritta, delle spese e competenze relative alla procedura di mediazione pari ad euro 514,66; 3) con vittoria di spese di lite e compensi”.
A sostegno della domanda, gli odierni attori contestavano al dott. l'omessa prescrizione ed CP_1 esecuzione di controlli necessari all'approfondimento del quadro clinico della paziente (in particolare delle protesi aortiche biologiche di cui era portatrice); in particolare, lamentavano che il convenuto non avesse fatto rispettare alla paziente le prescrizioni redatte dai sanitari dell'Ospedale SS Annunziata, di averla indotta ad avere una terza gravidanza nonostante il precedente aborto e di averla visitata solo in data
12.04.2016 nonostante la grave situazione di edema degli arti inferiori;
lamentavano ancora che la paziente avesse atteso per il rinvenimento di un posto letto presso la clinica ove il convenuto prestava la propria opera per poi ricoverarsi a Foggia.
Ciò evidenziato, imputavano alla condotta negligente ed omissiva del convenuto la perdita di chance di sopravvivenza e la prematura scomparsa della loro congiunta avvenuta in data 16.04.2016, all'età di soli 35 anni.
Ritualmente costituitosi, il dott. chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia di Controparte_1 assicurazione e, nel merito, contestava gli avversi assunti evidenziando che il posizionamento delle valvole biologiche era stato eseguito su volontà della paziente per garantire future gravidanze;
evidenziava, ancora, che in occasione della visita del 02.02.2015 era stata diagnosticata una lieve stenosi della valvola biologica in sede aortica tale da non necessitare un intervento di sostituzione e che non era stato informato della volontà della paziente di intraprendere una nuova gravidanza. Esclusa la propria responsabilità, concludeva in tali termini “voglia il Tribunale adìto rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
in caso di accoglimento anche parziale della domanda, dichiarare che il terzo chiamato è tenuto a garantire e manlevare il dott. da ogni domanda presa nei suoi confronti, con vittoria di spese del presente CP_1 giudizio”.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio anche la quale eccepiva Controparte_4 il difetto di legittimazione attiva del Dott. nonché la non operatività della polizza per violazione, CP_1 tra le altre, della clausola “claims made”; eccepiva ancora il difetto di legittimazione attiva dell'attore e la pagina 2 di 9 mancata dimostrazione del nesso causale tra la condotta della Dott. e il decesso della sig.ra CP_1
in subordine, eccepiva il concorso colposo della paziente;
contestato anche il quantum richiesto, CP_3 così concludeva: “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la mancata prova da parte dell'assicurato dell'esistenza e della validità della polizza azionata e, pertanto, rigettare la domanda di garanzia impropria e estromettere dal presente giudizio. Vinte le spese e i compensi;
2. in via Controparte_5 preliminare, accertare e dichiarare, per tutti i motivi illustrati al capo 1 della presente comparsa di risposta, l'inoperatività delle polizze stipulate dal Dott. in relazione al sinistro per cui è Parte_2 causa o, in subordine, la perdita del diritto all'indennizzo in capo all'assicurato in relazione alla polizza stipulata con e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia impropria svolta dal Controparte_5 convenuto. Vinte le spese e i compensi;
nel merito, sulla domanda principale:
3. in via pregiudiziale, accertare, per i motivi esposti al capo 2.1 della narrativa, il difetto di legittimazione attiva di parte attrice ad ottenere il risarcimento dei danni. Vinte le spese e i compensi;
4. in via principale, rigettare ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e non dimostrata. Vinte le spese ed i compensi;
5. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, ove accertata la responsabilità del Dott. e respinta la superiore eccezione di difetto di Parte_2 legittimazione dell'attore, liquidare il risarcimento secondo il giusto, vero e rigorosamente provato danno, ridotto ex art. 1227 co. 1 c.c., con esclusione di ogni indebita richiesta e duplicazione risarcitoria. Spese come per legge;
6. nella predetta subordinata ipotesi, ove rigettate le superiori eccezioni di non operatività della polizza e/o perdita del diritto all'indennizzo, accertare la vigenza delle clausole delle condizioni di assicurazione esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare le concludenti Società non oltre il limite di massimale previsto in polizza, ponendo la franchigia a carico dell'assicurato, con ripartizione ex art.1910 tra gli eventuali coassicuratori, esclusi: i danni conseguenti alla violazione degli obblighi informativi, derivanti da attività diversa e ulteriore a quella dichiarata dall'assicurato, le spese sostenute dall'assicurato per la difesa legale e/o tecnica;
e per la sola quota di pertinenza dello stesso, accertando sin da ora il diritto e la misura della surroga della compagnia assicuratrice. Spese come per legge”.
Disposta la CTU, all'udienza del 07.03.2024 tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente ed il Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
In punto di diritto occorre premettere che il medico specialista stipula con il paziente un contratto, non necessariamente scritto, avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale regolata dall'art. 2230 c.c. che, se non eseguita esattamente, lo assoggetta alla responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
pagina 3 di 9 In particolare, in considerazione del regime di libera professione in cui la prestazione sanitaria è stata erogata, la responsabilità invocata da parte attrice è da qualificarsi come di natura contrattuale stante il conseguente diretto affidamento della paziente alle cure del medico.
Tali considerazioni consentono di ravvisare agevolmente il motivo per cui la legge Gelli abbia espunto dal novero delle prestazioni sanitarie assoggettate ad un regime di responsabilità aquiliana quelle erogate dal medico in regime di libera professione: in tali ipotesi manca, infatti, l'imprescindibile requisito dell'estraneità tra medico e paziente, l'unico che consente di inquadrare la responsabilità come extracontrattuale. Viceversa, nelle ipotesi come quelle in oggetto, deve intendersi instaurato, su di un piano fattuale, un rapporto di affidamento tra il paziente e il medico specialista dal quale derivano obblighi sostanzialmente contrattuali, anche in carenza di sottoscrizione di un contratto formale.
In tal senso, una condotta negligente del sanitario è da considerarsi alla stregua di un inadempimento contrattuale, costituendo una violazione di un'obbligazione di cura assunta scientemente dal professionista sanitario in qualità di specialista.
Chiarita la natura della responsabilità invocata da parte attrice, si deve ora valutare la fondatezza della domanda attorea.
Preliminarmente, è necessario ripercorrere la vicenda clinica della sig. così come anche ricostruita CP_3 dai CCTTUU, per poi analizzare i profili di responsabilità ascrivibili al sanitario.
Risulta dagli atti che alla sig.ra nel 2003, affetta da astenia e dispnea da sforzo, fu diagnosticata CP_3 una “valvulopatia mitro aortica reumatica”; nel 2004, a 24 anni, fu sottoposta ad intervento cardiochirurgico di sostituzione valvolare mitra-aortica. Secondo quanto riferito dal marito ai CCTTU, fu concordato
l'impianto di protesi biologiche, per permettere alla giovane paziente la possibilità di garantire eventuali future gravidanze;
l'impianto di protesi meccaniche, di maggiore durata rispetto alle biologiche, sarebbe stato condizionato dalla terapia anticoagulante, Coumadin, con noti effetti teratogeni sul feto.
Contestualmente alla procedura chirurgica fu anche eseguita anuloplastica tricuspidale. L'intervento cardiochirurgico fu eseguito presso l'Hesperia Hospital di Modena, la riabilitazione presso la "Cittadella della Carità" di Taranto, con buona ripresa funzionale. Nel febbraio 2010 la signora condusse a termine una prima gravidanza, dando alla luce un figlio maschio, per via naturale, alla 40esima settimana di gestazione. Negli anni successivi la sig.ra si sottopose a controlli clinici e strumentali, dal 2013 CP_3 presso lo studio del dott. , che non evidenziarono problematiche cliniche e strumentali, Controparte_1 sino al 19.06.2014, quando fu rilevata lieve stenosi degli apparati valvolari. Tale situazione è stata confermata dallo stesso dott. il 02.02.2015 che nelle conclusioni riportò “buon compenso Per_2 emodinamico con lieve stenosi dell'elemento aortico. Prosegua terapia in corso e follow-up semestrale”.
Seconda gravidanza nel 2015 e il 18 ottobre travaglio di parto prematuro in fase avanzata alla 25esima settimana, con feto di sesso femminile nato morto presso l'Ospedale SS. Annunziata di Taranto. Le valutazioni cardiologiche eseguite in Ospedale, come da cartella clinica, ricovero dal 29 settembre al 24 ottobre 2015, evidenziarono restenosi sia della valvola protesica in posizione mitralica che di quella in
pagina 4 di 9 posizione aortica, con tricuspidalizzazione del difetto, importante ipertensione polmonare e chiara evidenza clinica di segni di scompenso destro, che richiesero una importante terapia diuretica endovenosa.
Ciò consentì il ripristino di un accettabile compenso emodinamico, condizione in seguito al raggiungimento della quale, la paziente fu dimessa in data 24 ottobre 2015, non senza la prescrizione di una corposa terapia diuretica e cardiocinetica. Fu anche consigliato alla dimissione di eseguire
ecocardiogramma trans-esofageo per valutare eventuali strategie terapeutiche di intervento sulle valvole protesiche, che risultavano deteriorate. In data 24.10.2015, prescrizione terapeutica Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia: “... Arixtra 2,5 fl 1/die; Lasix fl 2fl x 2 ev;
Methergin 1 cp x 2 x 7 gg;
Multicentrum 1 cp/die; KCI retard 1 cp x 2; Kanrenol 100 ¼ cp ore16; Augmentin1 cp x 2; Corlentor 5 mg
1 cp x 2 (8-20)”. 24.10.2015, prescrizione terapeutica Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia: “...
Arixtra 2,5 fl 1/die; Lasix fl 2fl x 2 ev;
Methergin 1 cp x 2 x 7 gg;
Multicentrum 1 cp/die; KCI retard 1 cp x
2; Kanrenol 100 ¼ cp ore16; Augmentin1 cp x 2; Corlentor 5 mg 1 cp x 2 (8-20)”. In data 03.11.2015 la paziente si sottopose a controllo presso il suo cardiologo di fiducia, il dott. . Come riferito dallo CP_1 stesso dott. nell'incontro del 05.03.2022 le condizioni cliniche della sig.ra erano CP_1 CP_3 migliorate e, di conseguenza, fu ridotta la terapia prescritta alla dimissione ospedaliera. Ecco quanto riportato dal dott. nel referto della visita specialistica: “ANAMNESI CARDIOLOGICA: Controparte_1
Pregressa sostituzione valvolare aortica e mitralica con elementi biologici e cerchiaggio della tricuspide nel 2004. Da allora asintomatica per dispnea. Riferisce episodi di dolore toracico con cadenza quotidiana
e dispnea da sforzi moderati. Assume: NT 20 1 cpr e Cardioaspirin 100 1 cpr EOC: Attività ritmica.
Toni validi, pause libere. MV fisiologico. PA 110/70. ECG: Ritmo sinusale FC 65 Asse in equilibrio. Buona la ripolarizzazione. ECOCARDIOGRAMMA: Normali spessori parietali del VS normovolumetrico e normocinetico. FE 65%. Normali gli elementi protesici in sede aortica e mitralica. Buon esito di cerchiaggio tricuspidalico. DOPPLER: Normale il pattern transprotesico mitralico. Lieve stenosi dell'elemento aortico. CONCLUSIONE: buon compenso emodinamico con lieve stenosi dell'elemento aortico. Prosegua terapia in corso e follow-up semestrale”. Lo specialista cardiologo ha riportato nel referto allegato in atti “Buon compenso emodinamico con lieve stenosi dell'elemento aortico. Prosegua terapia con NT e cardioaspirina. Follow up semestrale”.
Da quanto riferito dal marito ai CCTTUU, le condizioni cliniche della sig,ra erano stazionarie al CP_3 punto che i coniugi decisero, mese di dicembre 2015, di affrontare una nuova gravidanza.
Risulta ancora dalla documentazione medica che la sig.ra in data 11.04.2016, già gravida al quarto CP_3 mese, ebbe a richiedere un controllo al suo cardiologo di fiducia che le accordò l'appuntamento per il giorno successivo (12.04.2016) in occasione del quale la sig.ra si presentava con grave scompenso CP_3
e gestosi. Stante la necessità di un ricovero, in data 13.04.2016 la paziente veniva ricoverata presso la Casa
Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo ove fu sottoposta a valutazione ginecologica e cardiologica. “I cardiologi consultati evidenziarono una significativa disfunzione cardiaca che avrebbe richiesto un reintervento a miglioramento clinico. La sig.ra fu ricoverata in Unità di terapia CP_3
pagina 5 di 9 intensiva cardiologica. I medici di San Giovanni Rotondo decisero il trasferimento presso l'
[...]
di Chieti, munito di Cardiochirurgia, dove giunse in data 13.04.2016. I Controparte_6 cardiochirurghi di Chieti esclusero la possibilità di un intervento in urgenza considerata la complessa gravità del quadro clinico. Nei giorni successivi ulteriore aggravamento, aborto spontaneo in data
14.04.2016, e trasferimento in terapia intensiva per insufficienza multiorgano. In data 16.04.2016 exitus
della paziente” (pag. 7 e 8 relazione a firma dei CCTTUU).
Così ripercorsa la storia clinica, deve evidenziarsi che alcun profilo di responsabilità può ascriversi al convenuto per la morte della paziente avvenuta per “gestosi da disfunzione multiorgano, grave scompenso cardiaco congestizio irreversibile”.
Come accertato dai CCTTUU, la patologia della sig.ra era: “Valvulopatia mitro aortica, CP_3 secondaria a malattia reumatica, trattata con sostituzione valvolare mitro-aortica con protesi biologiche
(Carpentier-Edwards) ed anuloplastica tricuspidalica (anello di . Classe NYHA prima” a fronte Parte_3 della quale non è stato rilevata alcuna omissione colpevole in capo al medico convenuto.
In particolare, deve rilevarsi che i CCTTUU, quanto alla correlazione tra gravidanza e malattie cardiopatiche, hanno evidenziato che “la gravidanza comporta un maggior carico di lavoro per il cuore. Le principali alterazioni emodinamiche sono caratterizzate da un aumento del volume vascolare, della portata cardiaca, della frequenza cardiaca e dalla marcata riduzione delle resistenze vascolari, in associazione ad un incremento del flusso plasmatico renale e della velocità di filtrazione glomerulare. Durante il corso della gravidanza i maggiori adattamenti si verificano a carico del sistema cardiovascolare materno e possono slatentizzare una patologia cardiovascolare misconosciuta o peggiorare una già esistente con un incremento significativo di morbilità e di mortalità. Effetti considerevoli sul sistema cardiovascolare sono infatti esercitati dall'unità feto-placentare attraverso la produzione di ormoni sessuali: relelaxina, progesterone, estrogeni, deidroepiandrosterone (DHEA), testosterone. Di conseguenza la gravidanza può peggiorare una patologia cardiaca o renderla sintomatica per la prima volta. Di solito, il rischio di morte (per la donna o il feto) aumenta solo in caso di grave cardiopatia prima della gravidanza. Tuttavia, a seconda del tipo e della gravità del disturbo cardiaco, si possono sviluppare complicanze gravi, come l'accumulo di liquido nei polmoni (edema polmonare), frequenza cardiaca anomala e ictus. Il rischio di problemi aumenta durante tutta la gravidanza con l'aumento della richiesta di lavoro cardiaco. Le cardiopatie in gravidanza possono causare una sensazione eccessiva di stanchezza, con necessità di ridurre le proprie attività. Raramente, alle donne con grave patologia cardiaca è consigliato l'aborto precoce. Il rischio aumenta anche durante il travaglio e il parto. Dopo il parto, le donne con cardiopatia grave possono non essere ancora fuori pericolo per sei mesi, a seconda del tipo di cardiopatia. Una patologia cardiaca delle donne in gravidanza può avere ripercussioni anche sul feto, che potrebbe nascere prematuro. Le donne con certi difetti cardiaci congeniti hanno maggiori probabilità di partorire figli con difetti congeniti simili, rilevabili ecograficamente prima della nascita. Se, durante la gravidanza, dovesse verificarsi un peggioramento improvviso di una grave patologia cardiaca, il feto potrebbe morire. Secondo la classificazione modificata dell'Organizzazione
pagina 6 di 9 mondiale della sanità, mWHO, del rischio cardiovascolare in gravidanza, come successivamente dettagliatamente riportato, le donne cardiopatiche sono divise in 5 gruppi secondo una scala progressiva di gravità. Secondo le ultime linee guida ESC (2) sulla gestione delle Cardiopatie in gravidanza (2018), le valvulopatie moderate con EF > al 45%, come inizialmente nel caso in osservazione, devono essere catalogate al 3° gruppo. Le evidenze dimostrano cheiIl rischio di mortalità è moderatamente aumentato,
quello di morbilità severamente aumentato (tasso di eventi 10-20%). Tali pazienti devono essere seguite da centri specialistici e visitate con cadenza bimestrale”.
Fatte queste premesse in via generale, è stato accertato che, con la prima gravidanza del 2010, la paziente era collocabile al primo gruppo. La seconda gravidanza del 2015, esitata in aborto spontaneo, ha innescato gli adattamenti emodinamici.
Lo studio della documentazione medica prodotta da parte attrice dimostra che durante la degenza del 2015, in occasione della seconda gravidanza, furono eseguite le corrette consulenze cardiologiche. I medici dell'Ospedale SS Annunziata hanno rilevato scompenso destro con ipertensione polmonare, hanno praticato terapia diuretica endovena a dosaggio pieno, prescritto farmaci specifici per lo scompenso cardiaco,
e praticato terapia anti-coagulante con Arixtra. Per_3
Con l'aborto spontaneo è iniziato un miglioramento clinico generale, la contrattilità globale era buona EF
50-55% tanto da consentire la dimissione della paziente. Vi è stato anche addirittura un sensibile miglioramento nei giorni successivi, come evidenziato nella visita del dott. in data 03.11.2015. La CP_1 terza gravidanza, iniziata a dicembre 2015, ha invece determinato una riacutizzazione della insufficienza cardiaca.
Orbene, i consulenti, con indagine condivisibile, hanno accertato che i controlli specialistici eseguiti dal convenuto sono stati completi con valutazioni cliniche appropriate corredate anche da indagini strumentali pertinenti. Le terapie prescritte sono state in linea con la situazione clinica accertata di volta in volta nelle visite di controllo;
in particolare, dalla storia clinica, si deduce che dopo le prime due gravidanze, la stessa paziente si era recata in pieno miglioramento clinico presso il suo cardiologo di fiducia per l'aggiornamento terapeutico e la programmazione dei successivi controlli, previsti (correttamente) semestralmente.
Non esistono invece evidenze documentali dirette a provare che il dott. abbia “consigliato” una CP_1 successiva gravidanza vista la storia clinica pregressa della paziente né che i coniugi abbiano informato della terza gravidanza iniziata a dicembre 2015 (nulla di tutto ciò è stato refertato né sono stati prodotti in atti documenti sanitari di ginecologica comprovante lo stato di gestazione mentre le prove orali sono inammissibili sul punto in quanto genericamente formulate).
Ad ogni modo, deve comunque evidenziarsi che non sussisteva in capo allo specialista alcun obbligo di informazione specifica sul punto e ciò anche alla luce di quanto contenuto nelle nuove linee guida ESC
2018.
Inoltre, l'ultimo controllo dell'anno 2015 presso lo studio del dott. è avvenuto in data 03.11.2015 - CP_1 quindi in data antecedente all'inizio dell'ultima gravidanza - in occasione del quale si ebbe tale esito:
pagina 7 di 9 “ANAMNESI CARDIOLOGICA: Pregressa sostituzione valvolare aortica e mitralica con elementi biologici e cerchiaggio della tricuspide nel 2004. Da allora asintomatica per dispnea. Riferisce episodi di dolore toracico con cadenza quotidiana e dispnea da sforzi moderati. Assume: NT 20 1 cpr e
Cardioaspirin 100 1 cpr EOC: Attività ritmica. Toni validi, pause libere. MV fisiologico. PA 110/70. ECG:
Ritmo sinusale FC 65 Asse in equilibrio. Buona la ripolarizzazione. ECOCARDIOGRAMMA: Normali
spessori parietali del VS normovolumetrico e normocinetico. FE 65%. Normali gli elementi protesici in sede aortica e mitralica. Buon esito di cerchiaggio tricuspidalico. DOPPLER: Normale il pattern transprotesico mitralico. Lieve stenosi dell'elemento aortico. CONCLUSIONE: buon compenso emodinamico con lieve stenosi dell'elemento aortico. Prosegua terapia in corso e follow-up semestrale”
Dunque, secondo quanto accertato, il dott. ha prescritto una corretta terapia successivamente alle Per_2 dimissioni dall'ospedale SS Annunziata e, in occasione dell'ultimo controllo dell'anno 2015, ha esattamente programmato il successivo controllo dopo sei mesi non trattandosi di paziente cardiopatica in gravidanza con aumentato rischio materno – fetale.
Sotto tale profilo non si ravvisano, pertanto, condotte colpevoli a carico del convenuto in quanto le sue prestazioni professionali, sotto il profilo diagnostico – terapeutico, sono sempre state adeguate alle condizioni cliniche della paziente in tutte le fasi in cui essa è stata sottoposta a visita cardiologica in relazione al suo stato di salute del momento, in ottemperanza alle linee guida dettate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale.
Parimenti nessuna responsabilità può addebitarsi al convenuto per il mancato rinvenimento di un posto letto presso la clinica ove il convenuto prestava servizio non essendovi, in primo luogo, alcun obbligo in tal senso in capo al professionista specialista;
ad ogni modo, lo stesso , contattato dalla paziente i primi CP_1 giorni del mese di aprile 2016, fissò l'appuntamento tempestivamente (in data 12.04.2016) in occasione del quale si attivò prontamente, tanto che la sig.ra fu ricoverata immediatamente nella giornata del 13.04.2016
a San Giovanni Rotondo presso la "Casa Sollievo della Sofferenza"; ed invero, come accertato dai
CCTTUU, il tempestivo ricovero ospedaliero della sig.ra era subordinato alla disponibilità di posto CP_3 letto presso una struttura ospedaliera specialistica in grado di fornire le cure del caso. Tale immediata disponibilità fu dichiarata dall' Giovanni Rotondo in assenza di disponibilità Controparte_7 da parte di enti ospedalieri più vicini, come entrambe le parti hanno dichiarato nell'incontro del 5.3.2022 durante la raccolta di dati anamnestici.
Non sussiste quindi alcuna responsabilità di tipo omissivo in capo al sanitario nemmeno sotto detto ulteriore profilo.
Il rigetto della domanda consente di ritenere assorbite tutte le ulteriori eccezioni sollevate, ivi comprese quelle della terza chiamata in causa.
Stante la particolarità degli accertamenti effettuati, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa alla luce dell'art. 92 cpc dopo la pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n.
77/2018); le spese di CTU rimangono definitivamente a carico di parte attrice.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
--rigetta la domanda;
--spese di lite interamente compensate tra tutte le parti;
--spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Taranto, 25 giugno 2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Perrone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7622/2018 promossa da:
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 [...]
, con il patrocinio dell'avv. VENEZIA MARINA, elettivamente domiciliati in presso il Persona_1 difensore avv. VENEZIA MARINA
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. LAMANNA FABRIZIO, elettivamente domiciliato Controparte_1 presso il difensore avv. LAMANNA FABRIZIO
CONVENUTO nonché contro
, con il patrocinio dell'avv. ROSSI STEFANO, elettivamente Controparte_2 domiciliato presso il difensore avv. ROSSI STEFANO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale genitore esercente la Parte_1 potestà genitoriale sul figlio minore - entrambi eredi legittimi (rispettivamente coniuge e Persona_1 figlio) della sig.ra - conveniva in giudizio il dott. , cardiologo di fiducia CP_3 Controparte_1 della sig.ra sin dal 2004, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…1) previa CP_3 declaratoria di responsabilità del Dott. per i fatti di cui alla narrativa che precede nella Controparte_1 causazione del decesso della sig.ra condannare il convenuto al pagamento, in favore CP_3 dell'attore, per sé stesso e quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1
pagina 1 di 9 della somma di € 320.756,00 in favore del sig. , in proprio, e di € 320.756,00 in favore Parte_1 del sig. quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore a Parte_1 Persona_1 titolo di danno non patrimoniale subito dall'attore…oltre al risarcimento del danno da perdita delle prestazioni attinenti alla cura e all'assistenza fornite dalla per il lavoro casalingo svolto nella sua CP_3 famiglia da quantificarsi nella misura di € 100.000,00 secondo equità oltre al risarcimento del danno da perdita di chances di sopravvivenza da quantificarsi in via equitativa e al risarcimento di qualunque altro tipo di danno, patrimoniale e non patrimoniale, subito e subendo dall'attore nella sua qualità, oltre interessi, rivalutazione monetaria con personalizzazione delle voci di danno in applicazione delle Tabelle di Roma e/o di quelle ritenute applicabili, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e da sostenere e spese di CTP nella misura di euro 1.220,00; 2) condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, nella qualità descritta, delle spese e competenze relative alla procedura di mediazione pari ad euro 514,66; 3) con vittoria di spese di lite e compensi”.
A sostegno della domanda, gli odierni attori contestavano al dott. l'omessa prescrizione ed CP_1 esecuzione di controlli necessari all'approfondimento del quadro clinico della paziente (in particolare delle protesi aortiche biologiche di cui era portatrice); in particolare, lamentavano che il convenuto non avesse fatto rispettare alla paziente le prescrizioni redatte dai sanitari dell'Ospedale SS Annunziata, di averla indotta ad avere una terza gravidanza nonostante il precedente aborto e di averla visitata solo in data
12.04.2016 nonostante la grave situazione di edema degli arti inferiori;
lamentavano ancora che la paziente avesse atteso per il rinvenimento di un posto letto presso la clinica ove il convenuto prestava la propria opera per poi ricoverarsi a Foggia.
Ciò evidenziato, imputavano alla condotta negligente ed omissiva del convenuto la perdita di chance di sopravvivenza e la prematura scomparsa della loro congiunta avvenuta in data 16.04.2016, all'età di soli 35 anni.
Ritualmente costituitosi, il dott. chiedeva di chiamare in causa la propria compagnia di Controparte_1 assicurazione e, nel merito, contestava gli avversi assunti evidenziando che il posizionamento delle valvole biologiche era stato eseguito su volontà della paziente per garantire future gravidanze;
evidenziava, ancora, che in occasione della visita del 02.02.2015 era stata diagnosticata una lieve stenosi della valvola biologica in sede aortica tale da non necessitare un intervento di sostituzione e che non era stato informato della volontà della paziente di intraprendere una nuova gravidanza. Esclusa la propria responsabilità, concludeva in tali termini “voglia il Tribunale adìto rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
in caso di accoglimento anche parziale della domanda, dichiarare che il terzo chiamato è tenuto a garantire e manlevare il dott. da ogni domanda presa nei suoi confronti, con vittoria di spese del presente CP_1 giudizio”.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio anche la quale eccepiva Controparte_4 il difetto di legittimazione attiva del Dott. nonché la non operatività della polizza per violazione, CP_1 tra le altre, della clausola “claims made”; eccepiva ancora il difetto di legittimazione attiva dell'attore e la pagina 2 di 9 mancata dimostrazione del nesso causale tra la condotta della Dott. e il decesso della sig.ra CP_1
in subordine, eccepiva il concorso colposo della paziente;
contestato anche il quantum richiesto, CP_3 così concludeva: “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la mancata prova da parte dell'assicurato dell'esistenza e della validità della polizza azionata e, pertanto, rigettare la domanda di garanzia impropria e estromettere dal presente giudizio. Vinte le spese e i compensi;
2. in via Controparte_5 preliminare, accertare e dichiarare, per tutti i motivi illustrati al capo 1 della presente comparsa di risposta, l'inoperatività delle polizze stipulate dal Dott. in relazione al sinistro per cui è Parte_2 causa o, in subordine, la perdita del diritto all'indennizzo in capo all'assicurato in relazione alla polizza stipulata con e, per l'effetto, rigettare la domanda di garanzia impropria svolta dal Controparte_5 convenuto. Vinte le spese e i compensi;
nel merito, sulla domanda principale:
3. in via pregiudiziale, accertare, per i motivi esposti al capo 2.1 della narrativa, il difetto di legittimazione attiva di parte attrice ad ottenere il risarcimento dei danni. Vinte le spese e i compensi;
4. in via principale, rigettare ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto e non dimostrata. Vinte le spese ed i compensi;
5. in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, ove accertata la responsabilità del Dott. e respinta la superiore eccezione di difetto di Parte_2 legittimazione dell'attore, liquidare il risarcimento secondo il giusto, vero e rigorosamente provato danno, ridotto ex art. 1227 co. 1 c.c., con esclusione di ogni indebita richiesta e duplicazione risarcitoria. Spese come per legge;
6. nella predetta subordinata ipotesi, ove rigettate le superiori eccezioni di non operatività della polizza e/o perdita del diritto all'indennizzo, accertare la vigenza delle clausole delle condizioni di assicurazione esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare le concludenti Società non oltre il limite di massimale previsto in polizza, ponendo la franchigia a carico dell'assicurato, con ripartizione ex art.1910 tra gli eventuali coassicuratori, esclusi: i danni conseguenti alla violazione degli obblighi informativi, derivanti da attività diversa e ulteriore a quella dichiarata dall'assicurato, le spese sostenute dall'assicurato per la difesa legale e/o tecnica;
e per la sola quota di pertinenza dello stesso, accertando sin da ora il diritto e la misura della surroga della compagnia assicuratrice. Spese come per legge”.
Disposta la CTU, all'udienza del 07.03.2024 tenutasi con modalità scritta ex art. 127 ter cpc le parti precisavano le rispettive conclusioni con note depositate telematicamente ed il Tribunale, all'esito, si riservava per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
La domanda non può trovare accoglimento per i motivi che seguono.
In punto di diritto occorre premettere che il medico specialista stipula con il paziente un contratto, non necessariamente scritto, avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale regolata dall'art. 2230 c.c. che, se non eseguita esattamente, lo assoggetta alla responsabilità di cui all'art. 1218 c.c. se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
pagina 3 di 9 In particolare, in considerazione del regime di libera professione in cui la prestazione sanitaria è stata erogata, la responsabilità invocata da parte attrice è da qualificarsi come di natura contrattuale stante il conseguente diretto affidamento della paziente alle cure del medico.
Tali considerazioni consentono di ravvisare agevolmente il motivo per cui la legge Gelli abbia espunto dal novero delle prestazioni sanitarie assoggettate ad un regime di responsabilità aquiliana quelle erogate dal medico in regime di libera professione: in tali ipotesi manca, infatti, l'imprescindibile requisito dell'estraneità tra medico e paziente, l'unico che consente di inquadrare la responsabilità come extracontrattuale. Viceversa, nelle ipotesi come quelle in oggetto, deve intendersi instaurato, su di un piano fattuale, un rapporto di affidamento tra il paziente e il medico specialista dal quale derivano obblighi sostanzialmente contrattuali, anche in carenza di sottoscrizione di un contratto formale.
In tal senso, una condotta negligente del sanitario è da considerarsi alla stregua di un inadempimento contrattuale, costituendo una violazione di un'obbligazione di cura assunta scientemente dal professionista sanitario in qualità di specialista.
Chiarita la natura della responsabilità invocata da parte attrice, si deve ora valutare la fondatezza della domanda attorea.
Preliminarmente, è necessario ripercorrere la vicenda clinica della sig. così come anche ricostruita CP_3 dai CCTTUU, per poi analizzare i profili di responsabilità ascrivibili al sanitario.
Risulta dagli atti che alla sig.ra nel 2003, affetta da astenia e dispnea da sforzo, fu diagnosticata CP_3 una “valvulopatia mitro aortica reumatica”; nel 2004, a 24 anni, fu sottoposta ad intervento cardiochirurgico di sostituzione valvolare mitra-aortica. Secondo quanto riferito dal marito ai CCTTU, fu concordato
l'impianto di protesi biologiche, per permettere alla giovane paziente la possibilità di garantire eventuali future gravidanze;
l'impianto di protesi meccaniche, di maggiore durata rispetto alle biologiche, sarebbe stato condizionato dalla terapia anticoagulante, Coumadin, con noti effetti teratogeni sul feto.
Contestualmente alla procedura chirurgica fu anche eseguita anuloplastica tricuspidale. L'intervento cardiochirurgico fu eseguito presso l'Hesperia Hospital di Modena, la riabilitazione presso la "Cittadella della Carità" di Taranto, con buona ripresa funzionale. Nel febbraio 2010 la signora condusse a termine una prima gravidanza, dando alla luce un figlio maschio, per via naturale, alla 40esima settimana di gestazione. Negli anni successivi la sig.ra si sottopose a controlli clinici e strumentali, dal 2013 CP_3 presso lo studio del dott. , che non evidenziarono problematiche cliniche e strumentali, Controparte_1 sino al 19.06.2014, quando fu rilevata lieve stenosi degli apparati valvolari. Tale situazione è stata confermata dallo stesso dott. il 02.02.2015 che nelle conclusioni riportò “buon compenso Per_2 emodinamico con lieve stenosi dell'elemento aortico. Prosegua terapia in corso e follow-up semestrale”.
Seconda gravidanza nel 2015 e il 18 ottobre travaglio di parto prematuro in fase avanzata alla 25esima settimana, con feto di sesso femminile nato morto presso l'Ospedale SS. Annunziata di Taranto. Le valutazioni cardiologiche eseguite in Ospedale, come da cartella clinica, ricovero dal 29 settembre al 24 ottobre 2015, evidenziarono restenosi sia della valvola protesica in posizione mitralica che di quella in
pagina 4 di 9 posizione aortica, con tricuspidalizzazione del difetto, importante ipertensione polmonare e chiara evidenza clinica di segni di scompenso destro, che richiesero una importante terapia diuretica endovenosa.
Ciò consentì il ripristino di un accettabile compenso emodinamico, condizione in seguito al raggiungimento della quale, la paziente fu dimessa in data 24 ottobre 2015, non senza la prescrizione di una corposa terapia diuretica e cardiocinetica. Fu anche consigliato alla dimissione di eseguire
ecocardiogramma trans-esofageo per valutare eventuali strategie terapeutiche di intervento sulle valvole protesiche, che risultavano deteriorate. In data 24.10.2015, prescrizione terapeutica Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia: “... Arixtra 2,5 fl 1/die; Lasix fl 2fl x 2 ev;
Methergin 1 cp x 2 x 7 gg;
Multicentrum 1 cp/die; KCI retard 1 cp x 2; Kanrenol 100 ¼ cp ore16; Augmentin1 cp x 2; Corlentor 5 mg
1 cp x 2 (8-20)”. 24.10.2015, prescrizione terapeutica Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia: “...
Arixtra 2,5 fl 1/die; Lasix fl 2fl x 2 ev;
Methergin 1 cp x 2 x 7 gg;
Multicentrum 1 cp/die; KCI retard 1 cp x
2; Kanrenol 100 ¼ cp ore16; Augmentin1 cp x 2; Corlentor 5 mg 1 cp x 2 (8-20)”. In data 03.11.2015 la paziente si sottopose a controllo presso il suo cardiologo di fiducia, il dott. . Come riferito dallo CP_1 stesso dott. nell'incontro del 05.03.2022 le condizioni cliniche della sig.ra erano CP_1 CP_3 migliorate e, di conseguenza, fu ridotta la terapia prescritta alla dimissione ospedaliera. Ecco quanto riportato dal dott. nel referto della visita specialistica: “ANAMNESI CARDIOLOGICA: Controparte_1
Pregressa sostituzione valvolare aortica e mitralica con elementi biologici e cerchiaggio della tricuspide nel 2004. Da allora asintomatica per dispnea. Riferisce episodi di dolore toracico con cadenza quotidiana
e dispnea da sforzi moderati. Assume: NT 20 1 cpr e Cardioaspirin 100 1 cpr EOC: Attività ritmica.
Toni validi, pause libere. MV fisiologico. PA 110/70. ECG: Ritmo sinusale FC 65 Asse in equilibrio. Buona la ripolarizzazione. ECOCARDIOGRAMMA: Normali spessori parietali del VS normovolumetrico e normocinetico. FE 65%. Normali gli elementi protesici in sede aortica e mitralica. Buon esito di cerchiaggio tricuspidalico. DOPPLER: Normale il pattern transprotesico mitralico. Lieve stenosi dell'elemento aortico. CONCLUSIONE: buon compenso emodinamico con lieve stenosi dell'elemento aortico. Prosegua terapia in corso e follow-up semestrale”. Lo specialista cardiologo ha riportato nel referto allegato in atti “Buon compenso emodinamico con lieve stenosi dell'elemento aortico. Prosegua terapia con NT e cardioaspirina. Follow up semestrale”.
Da quanto riferito dal marito ai CCTTUU, le condizioni cliniche della sig,ra erano stazionarie al CP_3 punto che i coniugi decisero, mese di dicembre 2015, di affrontare una nuova gravidanza.
Risulta ancora dalla documentazione medica che la sig.ra in data 11.04.2016, già gravida al quarto CP_3 mese, ebbe a richiedere un controllo al suo cardiologo di fiducia che le accordò l'appuntamento per il giorno successivo (12.04.2016) in occasione del quale la sig.ra si presentava con grave scompenso CP_3
e gestosi. Stante la necessità di un ricovero, in data 13.04.2016 la paziente veniva ricoverata presso la Casa
Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo ove fu sottoposta a valutazione ginecologica e cardiologica. “I cardiologi consultati evidenziarono una significativa disfunzione cardiaca che avrebbe richiesto un reintervento a miglioramento clinico. La sig.ra fu ricoverata in Unità di terapia CP_3
pagina 5 di 9 intensiva cardiologica. I medici di San Giovanni Rotondo decisero il trasferimento presso l'
[...]
di Chieti, munito di Cardiochirurgia, dove giunse in data 13.04.2016. I Controparte_6 cardiochirurghi di Chieti esclusero la possibilità di un intervento in urgenza considerata la complessa gravità del quadro clinico. Nei giorni successivi ulteriore aggravamento, aborto spontaneo in data
14.04.2016, e trasferimento in terapia intensiva per insufficienza multiorgano. In data 16.04.2016 exitus
della paziente” (pag. 7 e 8 relazione a firma dei CCTTUU).
Così ripercorsa la storia clinica, deve evidenziarsi che alcun profilo di responsabilità può ascriversi al convenuto per la morte della paziente avvenuta per “gestosi da disfunzione multiorgano, grave scompenso cardiaco congestizio irreversibile”.
Come accertato dai CCTTUU, la patologia della sig.ra era: “Valvulopatia mitro aortica, CP_3 secondaria a malattia reumatica, trattata con sostituzione valvolare mitro-aortica con protesi biologiche
(Carpentier-Edwards) ed anuloplastica tricuspidalica (anello di . Classe NYHA prima” a fronte Parte_3 della quale non è stato rilevata alcuna omissione colpevole in capo al medico convenuto.
In particolare, deve rilevarsi che i CCTTUU, quanto alla correlazione tra gravidanza e malattie cardiopatiche, hanno evidenziato che “la gravidanza comporta un maggior carico di lavoro per il cuore. Le principali alterazioni emodinamiche sono caratterizzate da un aumento del volume vascolare, della portata cardiaca, della frequenza cardiaca e dalla marcata riduzione delle resistenze vascolari, in associazione ad un incremento del flusso plasmatico renale e della velocità di filtrazione glomerulare. Durante il corso della gravidanza i maggiori adattamenti si verificano a carico del sistema cardiovascolare materno e possono slatentizzare una patologia cardiovascolare misconosciuta o peggiorare una già esistente con un incremento significativo di morbilità e di mortalità. Effetti considerevoli sul sistema cardiovascolare sono infatti esercitati dall'unità feto-placentare attraverso la produzione di ormoni sessuali: relelaxina, progesterone, estrogeni, deidroepiandrosterone (DHEA), testosterone. Di conseguenza la gravidanza può peggiorare una patologia cardiaca o renderla sintomatica per la prima volta. Di solito, il rischio di morte (per la donna o il feto) aumenta solo in caso di grave cardiopatia prima della gravidanza. Tuttavia, a seconda del tipo e della gravità del disturbo cardiaco, si possono sviluppare complicanze gravi, come l'accumulo di liquido nei polmoni (edema polmonare), frequenza cardiaca anomala e ictus. Il rischio di problemi aumenta durante tutta la gravidanza con l'aumento della richiesta di lavoro cardiaco. Le cardiopatie in gravidanza possono causare una sensazione eccessiva di stanchezza, con necessità di ridurre le proprie attività. Raramente, alle donne con grave patologia cardiaca è consigliato l'aborto precoce. Il rischio aumenta anche durante il travaglio e il parto. Dopo il parto, le donne con cardiopatia grave possono non essere ancora fuori pericolo per sei mesi, a seconda del tipo di cardiopatia. Una patologia cardiaca delle donne in gravidanza può avere ripercussioni anche sul feto, che potrebbe nascere prematuro. Le donne con certi difetti cardiaci congeniti hanno maggiori probabilità di partorire figli con difetti congeniti simili, rilevabili ecograficamente prima della nascita. Se, durante la gravidanza, dovesse verificarsi un peggioramento improvviso di una grave patologia cardiaca, il feto potrebbe morire. Secondo la classificazione modificata dell'Organizzazione
pagina 6 di 9 mondiale della sanità, mWHO, del rischio cardiovascolare in gravidanza, come successivamente dettagliatamente riportato, le donne cardiopatiche sono divise in 5 gruppi secondo una scala progressiva di gravità. Secondo le ultime linee guida ESC (2) sulla gestione delle Cardiopatie in gravidanza (2018), le valvulopatie moderate con EF > al 45%, come inizialmente nel caso in osservazione, devono essere catalogate al 3° gruppo. Le evidenze dimostrano cheiIl rischio di mortalità è moderatamente aumentato,
quello di morbilità severamente aumentato (tasso di eventi 10-20%). Tali pazienti devono essere seguite da centri specialistici e visitate con cadenza bimestrale”.
Fatte queste premesse in via generale, è stato accertato che, con la prima gravidanza del 2010, la paziente era collocabile al primo gruppo. La seconda gravidanza del 2015, esitata in aborto spontaneo, ha innescato gli adattamenti emodinamici.
Lo studio della documentazione medica prodotta da parte attrice dimostra che durante la degenza del 2015, in occasione della seconda gravidanza, furono eseguite le corrette consulenze cardiologiche. I medici dell'Ospedale SS Annunziata hanno rilevato scompenso destro con ipertensione polmonare, hanno praticato terapia diuretica endovena a dosaggio pieno, prescritto farmaci specifici per lo scompenso cardiaco,
e praticato terapia anti-coagulante con Arixtra. Per_3
Con l'aborto spontaneo è iniziato un miglioramento clinico generale, la contrattilità globale era buona EF
50-55% tanto da consentire la dimissione della paziente. Vi è stato anche addirittura un sensibile miglioramento nei giorni successivi, come evidenziato nella visita del dott. in data 03.11.2015. La CP_1 terza gravidanza, iniziata a dicembre 2015, ha invece determinato una riacutizzazione della insufficienza cardiaca.
Orbene, i consulenti, con indagine condivisibile, hanno accertato che i controlli specialistici eseguiti dal convenuto sono stati completi con valutazioni cliniche appropriate corredate anche da indagini strumentali pertinenti. Le terapie prescritte sono state in linea con la situazione clinica accertata di volta in volta nelle visite di controllo;
in particolare, dalla storia clinica, si deduce che dopo le prime due gravidanze, la stessa paziente si era recata in pieno miglioramento clinico presso il suo cardiologo di fiducia per l'aggiornamento terapeutico e la programmazione dei successivi controlli, previsti (correttamente) semestralmente.
Non esistono invece evidenze documentali dirette a provare che il dott. abbia “consigliato” una CP_1 successiva gravidanza vista la storia clinica pregressa della paziente né che i coniugi abbiano informato della terza gravidanza iniziata a dicembre 2015 (nulla di tutto ciò è stato refertato né sono stati prodotti in atti documenti sanitari di ginecologica comprovante lo stato di gestazione mentre le prove orali sono inammissibili sul punto in quanto genericamente formulate).
Ad ogni modo, deve comunque evidenziarsi che non sussisteva in capo allo specialista alcun obbligo di informazione specifica sul punto e ciò anche alla luce di quanto contenuto nelle nuove linee guida ESC
2018.
Inoltre, l'ultimo controllo dell'anno 2015 presso lo studio del dott. è avvenuto in data 03.11.2015 - CP_1 quindi in data antecedente all'inizio dell'ultima gravidanza - in occasione del quale si ebbe tale esito:
pagina 7 di 9 “ANAMNESI CARDIOLOGICA: Pregressa sostituzione valvolare aortica e mitralica con elementi biologici e cerchiaggio della tricuspide nel 2004. Da allora asintomatica per dispnea. Riferisce episodi di dolore toracico con cadenza quotidiana e dispnea da sforzi moderati. Assume: NT 20 1 cpr e
Cardioaspirin 100 1 cpr EOC: Attività ritmica. Toni validi, pause libere. MV fisiologico. PA 110/70. ECG:
Ritmo sinusale FC 65 Asse in equilibrio. Buona la ripolarizzazione. ECOCARDIOGRAMMA: Normali
spessori parietali del VS normovolumetrico e normocinetico. FE 65%. Normali gli elementi protesici in sede aortica e mitralica. Buon esito di cerchiaggio tricuspidalico. DOPPLER: Normale il pattern transprotesico mitralico. Lieve stenosi dell'elemento aortico. CONCLUSIONE: buon compenso emodinamico con lieve stenosi dell'elemento aortico. Prosegua terapia in corso e follow-up semestrale”
Dunque, secondo quanto accertato, il dott. ha prescritto una corretta terapia successivamente alle Per_2 dimissioni dall'ospedale SS Annunziata e, in occasione dell'ultimo controllo dell'anno 2015, ha esattamente programmato il successivo controllo dopo sei mesi non trattandosi di paziente cardiopatica in gravidanza con aumentato rischio materno – fetale.
Sotto tale profilo non si ravvisano, pertanto, condotte colpevoli a carico del convenuto in quanto le sue prestazioni professionali, sotto il profilo diagnostico – terapeutico, sono sempre state adeguate alle condizioni cliniche della paziente in tutte le fasi in cui essa è stata sottoposta a visita cardiologica in relazione al suo stato di salute del momento, in ottemperanza alle linee guida dettate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale.
Parimenti nessuna responsabilità può addebitarsi al convenuto per il mancato rinvenimento di un posto letto presso la clinica ove il convenuto prestava servizio non essendovi, in primo luogo, alcun obbligo in tal senso in capo al professionista specialista;
ad ogni modo, lo stesso , contattato dalla paziente i primi CP_1 giorni del mese di aprile 2016, fissò l'appuntamento tempestivamente (in data 12.04.2016) in occasione del quale si attivò prontamente, tanto che la sig.ra fu ricoverata immediatamente nella giornata del 13.04.2016
a San Giovanni Rotondo presso la "Casa Sollievo della Sofferenza"; ed invero, come accertato dai
CCTTUU, il tempestivo ricovero ospedaliero della sig.ra era subordinato alla disponibilità di posto CP_3 letto presso una struttura ospedaliera specialistica in grado di fornire le cure del caso. Tale immediata disponibilità fu dichiarata dall' Giovanni Rotondo in assenza di disponibilità Controparte_7 da parte di enti ospedalieri più vicini, come entrambe le parti hanno dichiarato nell'incontro del 5.3.2022 durante la raccolta di dati anamnestici.
Non sussiste quindi alcuna responsabilità di tipo omissivo in capo al sanitario nemmeno sotto detto ulteriore profilo.
Il rigetto della domanda consente di ritenere assorbite tutte le ulteriori eccezioni sollevate, ivi comprese quelle della terza chiamata in causa.
Stante la particolarità degli accertamenti effettuati, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti in causa alla luce dell'art. 92 cpc dopo la pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n.
77/2018); le spese di CTU rimangono definitivamente a carico di parte attrice.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
--rigetta la domanda;
--spese di lite interamente compensate tra tutte le parti;
--spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Taranto, 25 giugno 2024
Il Giudice
dott.ssa Francesca Perrone
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