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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/09/2025, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N 8447/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/07/2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 21/07/1971 Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a Milano (MI) il 19/06/1972 Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio: nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/07/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, e avrà collocamento paritetico presso entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre.
2) I genitori terranno con sé il figlio a settimane alterne, dal lunedì pomeriggio sino al mattino del lunedì seguente. I genitori concorderanno liberamente, sempre nel rispetto della pariteticità ed equità dei tempi di permanenza di ciascun genitore col figlio, di anno in anno le modalità di permanenza del figlio presso ciascuno di loro durante le vacanze estive, invernali, pasquali e durante i ponti e le ulteriori festività civili e/o religiose riconosciute nella Repubblica Italiana, compatibilmente con le esigenze del figlio minore ed i rispettivi impegni familiari e lavorativi. I predetti periodi dovranno essere alternati di anno in anno e concordati tra i genitori almeno con un mese di anticipo. I genitori faranno tutto quanto possibile per essere entrambi presenti ai festeggiamenti che interessino ricorrenze del figlio quali, a mero titolo indicativo, compleanno, celebrazioni religiose, premiazioni, feste scolastiche. Il figlio trascorrerà il giorno del compleanno del genitore con lo stesso. Per il periodo in cui terranno il figlio con sé, i genitori si impegnano a garantire la reperibilità telefonica, in modo da consentire a entrambi i genitori di sentire telefonicamente il figlio rassicurandolo sulla costante presenza di entrambi. I genitori, nel caso in cui per impegni di lavoro non possano trascorrere i giorni concordati col figlio, si impegnano a comunicarlo reciprocamente con congruo anticipo in modo da poter adeguatamente informare il minore. Entrambi i genitori si impegnano ad una condivisione responsabile delle scelte educative informandosi reciprocamente e consultandosi costantemente in merito alle scelte formative, all'andamento scolastico del figlio e agli impegni/attività extrascolastiche del medesimo, mantenendo un atteggiamento sereno, corretto e rispettoso l'uno nei confronti dell'altro in speciale modo quando si trovino alla presenza del minore.
3) In considerazione dei tempi paritari di permanenza del figlio con ciascun genitore e della loro situazione reddituale e patrimoniale, le parti concordano che non sia versato alcun contributo per il mantenimento del minore in quanto i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio nei rispettivi tempi di permanenza.
4) I genitori terranno ciascuno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel giugno 2025, che le parti dichiarano di conoscere e che si intendono qui ritrascritte integralmente.
5) Le Parti concordano che l'assegno unico erogato dall' sia incassato integralmente dalla CP_2 signora Pt_1
6) I genitori prestano sin d'ora il loro assenso reciproco al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Nulla sulle spese. Così deciso in Milano, il 24.09.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/07/2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano (MI) il 21/07/1971 Cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a Milano (MI) il 19/06/1972 Cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandro Lombardini presso il quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio: nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16/07/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, e avrà collocamento paritetico presso entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre.
2) I genitori terranno con sé il figlio a settimane alterne, dal lunedì pomeriggio sino al mattino del lunedì seguente. I genitori concorderanno liberamente, sempre nel rispetto della pariteticità ed equità dei tempi di permanenza di ciascun genitore col figlio, di anno in anno le modalità di permanenza del figlio presso ciascuno di loro durante le vacanze estive, invernali, pasquali e durante i ponti e le ulteriori festività civili e/o religiose riconosciute nella Repubblica Italiana, compatibilmente con le esigenze del figlio minore ed i rispettivi impegni familiari e lavorativi. I predetti periodi dovranno essere alternati di anno in anno e concordati tra i genitori almeno con un mese di anticipo. I genitori faranno tutto quanto possibile per essere entrambi presenti ai festeggiamenti che interessino ricorrenze del figlio quali, a mero titolo indicativo, compleanno, celebrazioni religiose, premiazioni, feste scolastiche. Il figlio trascorrerà il giorno del compleanno del genitore con lo stesso. Per il periodo in cui terranno il figlio con sé, i genitori si impegnano a garantire la reperibilità telefonica, in modo da consentire a entrambi i genitori di sentire telefonicamente il figlio rassicurandolo sulla costante presenza di entrambi. I genitori, nel caso in cui per impegni di lavoro non possano trascorrere i giorni concordati col figlio, si impegnano a comunicarlo reciprocamente con congruo anticipo in modo da poter adeguatamente informare il minore. Entrambi i genitori si impegnano ad una condivisione responsabile delle scelte educative informandosi reciprocamente e consultandosi costantemente in merito alle scelte formative, all'andamento scolastico del figlio e agli impegni/attività extrascolastiche del medesimo, mantenendo un atteggiamento sereno, corretto e rispettoso l'uno nei confronti dell'altro in speciale modo quando si trovino alla presenza del minore.
3) In considerazione dei tempi paritari di permanenza del figlio con ciascun genitore e della loro situazione reddituale e patrimoniale, le parti concordano che non sia versato alcun contributo per il mantenimento del minore in quanto i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio nei rispettivi tempi di permanenza.
4) I genitori terranno ciascuno a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano nel giugno 2025, che le parti dichiarano di conoscere e che si intendono qui ritrascritte integralmente.
5) Le Parti concordano che l'assegno unico erogato dall' sia incassato integralmente dalla CP_2 signora Pt_1
6) I genitori prestano sin d'ora il loro assenso reciproco al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Nulla sulle spese. Così deciso in Milano, il 24.09.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.laura Amato