TRIB
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/10/2025, n. 7398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7398 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48742/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del Giudice unico dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 48742/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
21.05.2025 e vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Davide Vincenzo Marino Rivosecchi, per procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via Lanino, 5
attrice
E
c.f. e p.iva: in persona dell'Avv. Simone CP_1 P.IVA_1
Chini, in qualità di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, nonché procuratore
[...] Controparte_5 di in forza di procura agli atti rilasciata in data 24 CP_1 maggio 2022, n. rep. 5964/4072 a ministero Notaio Avv. Maddalena
Ferrari, Notaio in Milano, registrata all'Agenzia delle Entrate –
pagina 1 di 16 Ufficio Territoriale di Milano al n. 43275 serie 1T del 25 maggio
2022, rappresentata e difesa in forza di procura alle liti rilasciata in data 19 gennaio 2023 dall'Avvocato Ugo Agostino Milazzo, presso lo
Studio del quale, in Milano, Piazzetta Maurilio Bossi n. 4, elegge domicilio,
convenuto
E
codice fiscale e partita Iva n. in Controparte_6 P.IVA_2 persona del suo procuratore speciale rappresentata e CP_7 difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti
BE CO BO e UC IE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Europa n. 13,
convenuto
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
a) i n via principale e nel merito: respingere tutte le domande delle parti convenute e dare atto che l'attrice ha contestato tutte le avverse difese specificatamente ex art. 115 c,p.c. ed accertare e dichiarare la responsabilità solidale e/o concorrente dell'intermediario e Controparte_6 dell'emittente e per l'effetto risolvere ogni CP_1 vincolo contrattuale con l'attrice per loro grave inadempimento condannandoli in solido tra loro a risarcire e/o restituire e/o comunque a pagare alla attrice sig.ra tutti i Parte_1 danni, per l'inadempimento e/o il fatto illecito e/o per ogni altra causa ravvisabile dal Giudice per i fatti descritti in narrativa, nella misura complessiva di euro 20.000,00
(ventimila/00), oltre gli interessi dall'investimento al saldo e la rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.
b) I
n via istruttoria - come esposto nel Verbale di udienza del pagina 2 di 16 2.10.2024 ed in forza delle Osservazioni alla C.T.U. depositate in atti il 5.6.2024, la difesa di parte attrice, rilevato che la C.t.u. ha allegato 15 documenti che non erano in atti e deciso in base agli stessi;
che tale rilievo, oltre ad altri, era già stato formulato in sede di osservazioni, senza tuttavia avere risposta in sede di c.t.u. definitiva, chiede che la c.t.u. venga dichiarata nulla per quanto sopra e in ogni caso in quanto il C.t.u. non ha risposto alle osservazioni (Cass.
31591/2021) e che eventualmente venga rinnovata;
- nel caso si procedesse all'assunzione di testimoni come richiesto ex adverso, in ogni caso, sui capitoli eventualmente ammessi, si indica quale teste a prova contraria il sig. di Testimone_1
Arcore.
c) i n ogni caso: spese, competenze e onorari di causa interamente rifusi da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Davide V.M.
Rivosecchi che si dichiara antistatario ex art. 93 1° c. c.p.c.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA CP_1
I) In via preliminare e pregiudiziale: per le ragioni ampiamente esposte in atti, e segnatamente in ragione della eccepita carenza di legittimazione passiva, dichiarare la inammissibilità della domanda della Sig.ra come svolta nei confronti di;
Pt_1 CP_1
II) In via principale e subordinatamente alla superiore domanda e senza pregiudizio per essa, salvo gravame, accertato e dichiarato per le ragioni ampiamente esposte in atti, che le determinazioni di investimento della Sig.ra sono state liberamente ed Parte_1 autonomamente assunte, e che, comunque, l'attrice nulla ha dedotto e provato in ordine alla sussistenza degli elementi del nesso causale e rispetto al pregiudizio lamentato, rigettare perché inammissibile, infondata ed indimostrata ogni avversaria domanda di condanna esclusiva e/o solidale e/o concorrente formulata nei confronti di
; CP_1
pagina 3 di 16 III) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, e comunque in ragione del disposto dell'art 1227 cod. civ., ridurre l'ammontare del risarcimento dell'eventuale danno eventualmente dimostrato in corso di causa.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
In via istruttoria parte convenuta reiterava le medesime istanze già avanzate in corso di causa.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA Controparte_6
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
In Via Preliminare
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti,
l'inammissibilità delle domande di risoluzione formulate dall'attrice in relazione alle singole operazioni di investimento di cui è causa;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, il difetto di legittimazione passiva della rispetto alle conseguenze CP_6 restitutorie connesse alle domande di risoluzione ex adverso proposte;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, il difetto di legittimazione passiva della rispetto alle contestazioni e ai CP_6 profili di responsabilità imputati a CP_1
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti,
l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attrice per carenza dei presupposti di legge;
Nel Merito
In Via Principale
pagina 4 di 16 - respingere in ogni caso le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
In Via Subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risoluzione ex adverso formulate, e di conseguente condanna della alla CP_6 restituzione delle somme versate dalla Cliente per l'acquisto delle
AZ , dichiarare l'obbligo dell'attrice e, per l'effetto, CP_1 condannare la medesima a restituire alla Banca il controvalore dei titoli oggetto di causa, oppure, se avvenisse in corso di causa, il controvalore ricavato dall'eventuale vendita dei predetti titoli, quale effetto naturale della pronuncia di risoluzione, con conseguente compensazione di quanto dovuto dalla con quanto CP_6 dovuto dalla Cliente;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie escludere o limitare il danno per i motivi esposti in atti, anche ai sensi dell'art. 1225 e/o 1227 c.c.;
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali e oneri accessori come per legge.
In via istruttoria parte convenuta reiterava le medesime istanze già avanzate in corso di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per chiedere Parte_1 al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità solidale e/o concorrente di e e pertanto Controparte_6 CP_1
“risolvere ogni vincolo contrattuale con l'attrice per loro grave inadempimento condannandoli in solido tra loro a risarcire e/o restituire e/o comunque a pagare all'attrice sig.ra Parte_1 tutti i danni, per l'inadempimento e/o il fatto illecito e/o per ogni altra causa ravvisabile dal Giudice per i fatti descritti in narrativa, nella misura complessiva di euro 20.000,00 (ventimila/00), pagina 5 di 16 oltre gli interessi dall'investimento al saldo e la rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo”.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva: che la sig.ra
, in data 9/3/2022, sottoscriveva con un contratto Pt_1 CP_6 denominato “Modulare”, avente ad oggetto i servizi di deposito titoli in custodia e amministrazione e di consulenza di portafoglio in materia di investimenti;
che in data 28/04/2022 la sig.ra Pt_1 acquistava tramite la piattaforma on line n.
9.200 azioni CP_6 ordinarie al prezzo di euro/azione 1,091, per un controvalore CP_1 di euro 10.059,22; che in data 23/05/2022 effettuava una prima CP_1 operazione di “raggruppamento azionario”, a seguito della quale la quantità di azioni in possesso della sig.ra si riduceva da n. Pt_1
9.200 a n. 1.932; che rassicurava gli investitori circa il CP_1 mantenimento del valore dell'investimento in quanto grazie al “…lo stesso moltiplicatore inverso” il valore della singola azione passava da euro 1,093 a euro 5,20; che con ordine del 03/06/2022 l'attrice procedeva all'acquisto di altre azioni ordinarie per un CP_1 controvalore di euro 10.016,74 (n.
1.910 azioni); che in data
13/06/2022 effettuava una seconda operazione di CP_1
“raggruppamento azionario” a seguito della quale la quantità totale di azioni in possesso dell'attrice si riduceva ulteriormente da n.
3.842 (n. 1.932 + n. 1.910) a n. 384,2; che il valore della singola azione passava da euro 5,20 a euro 52,10); che in data 22/06/2022,
comunicava i termini dell'aumento di capitale attribuendo alle CP_1 nuove azioni il valore di euro/az. 1,013; che il titolo, in pochi minuti e con numerose sospensioni delle contrattazioni per eccesso di ribasso, crollava dal valore “innalzato” con l'artificio dei raggruppamenti di euro/az. 52,00 fino a chiudere a euro/az. 1,73, per proseguire nei giorni successivi con ulteriori ribassi fino ad euro/az. 0,59; che di conseguenza il valore dell'investimento dell'attrice crollava passando da 20.000,00 euro a nemmeno 200 euro;
che sussisteva, per tale perdita la responsabilità dell'intermediario per non avere assolto agli obblighi informativi gravanti sullo pagina 6 di 16 stesso, circa le caratteristiche e la rischiosità delle azioni
; che in particolare non l'aveva informata CP_1 Controparte_6 delle caratteristiche dell'emittente particolarmente CP_1 attenzionata dalla CONSOB per rilevanti irregolarità inerenti al biennio 2015-2016; che sussisteva la responsabilità anche di CP_1
, per avere rassicurato l'attrice circa il mantenimento del
[...] valore delle azioni durante i raggruppamenti ed il successivo aumento di capitale, avvenuti nella primavera del 2022.
costituendosi, eccepiva l'inammissibilità della domanda CP_1 formulata dalla sig.ra nei suoi confronti, per difetto di Pt_1 legittimazione sia attiva che passiva, ex art 2395 c.c., rivestendo l'attrice la qualità di socia della . Chiedeva comunque il CP_1 rigetto della domanda sostenendo che gli investitori erano stati tempestivamente e correttamente informati delle perdite registrate da nell'esercizio 2021, a fronte delle quali era stato deliberato CP_1
l'aumento di capitale e le collegate operazioni di raggruppamento.
Anche chiedeva che le domande avanzate dall'attrice Controparte_6 fossero rigettate deducendo: che prima dell'esecuzione delle operazioni contestate la sig.ra aveva ricevuto dalla Pt_1 CP_6 on-line dettagliate informazioni sulle azioni;
che inoltre, CP_1 per finalizzare l'acquisto la cliente aveva dovuto necessariamente aprire il link, bloccante “dettaglio costi” contenente informazioni relative a:
• le commissioni dovute per l'esecuzione dell'operazione;
• i dati di negoziazione;
• le componenti di rischio dello strumento finanziario e i vari scenari in caso di disinvestimento;
che le operazioni erano appropriate al profilo della Cliente, tenuto conto delle risposte risultanti dal questionario Mifid compilato dalla sig.ra il Pt_1 precedente 9 marzo 2022; che, a seguito dei raggruppamenti delle
AZ , la aveva proceduto a comunicare alla Cliente CP_1 CP_6
l'assegnazione delle nuove azioni;
che la rispetto alle CP_6 operazioni contestate, aveva prestato unicamente in favore della pagina 7 di 16 Sig.ra il servizio di “esecuzione ordini per conto dei Pt_1 clienti” di cui all'art. 1 comma 5 lett. a) TUF e non era pertanto legittimata passivamente rispetto alla domanda proposta in citazione di restituzione degli importi versati;
che nessun inadempimento era configurabile da parte di ed in ogni caso il danno Controparte_6 non era provato, in quanto i titoli in questione erano ancora nel portafoglio dell'attrice ed erano tuttora quotati presso Borsa
Italiana.
Tanto premesso, la domanda avanzata dalla sig.ra nei Pt_1 confronti di è infondata. Controparte_6
Come noto, e ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le atre, Cass. n. 20617/2017), in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, già l'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e la normativa secondaria contenuta nel
Reg. Consob n. 11522 del 1998, prescrivevano obblighi specifici in capo agli intermediari sia nella fase precedente alla stipulazione del contratto quadro, sia al momento delle singole disposizioni. Tali obblighi verso l'investitore attengono tanto all'informazione c.d. passiva, vale a dire l'acquisizione di notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria,
i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio, quanto all'informazione cd. attiva, vale a dire la messa a disposizione di indicazioni esaustive circa la natura, i rischi e le implicazioni delle operazioni richieste e la segnalazione di quelle non adeguate/appropriate.
Il legislatore comunitario rafforzava la tutela degli investitori attraverso il potenziamento di tali obblighi a carico degli intermediari mediante la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio c.d. MiFID (Markets in financial instruments directive) rifusa nella Direttiva 2014/65/UE, c.d. MiFID II, entrata in vigore in data 3.1.2018 e in parte sostituita dal Regolamento (UE)
n.600/2014 (c.d. MiFIR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.
pagina 8 di 16 Il processo di trasposizione nazionale delle fonti comunitarie avveniva, a livello primario, con il decreto legislativo n. 164/2007, pubblicato in data 8 ottobre 2007 e a livello secondario, tra l'altro, con l'emanazione del Nuovo Regolamento della Consob in materia di intermediari adottato il 29 ottobre 2007, con delibera n.
16190.
Interveniva poi la Delibera Consob 15 febbraio 2018 n. 20307 (nel
Supplemento Ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2018), con cui veniva emanato il nuovo Regolamento (c.d.
Regolamento Intermediari), recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di recepimento della Direttiva
2014/65/UE (MiFID II) e del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), entrato in vigore il 20 febbraio 2018.
Così delineata la normativa di riferimento in via di estrema sintesi, giova precisare sin d'ora che gli ordini per cui è causa venivano impartiti autonomamente dall'attrice e non a fronte della consulenza dell'intermediario. Come specificato, infatti, anche nel contratto
“Modulare” sottoscritto dalla sig.ra (doc.1 parte attrice, Pt_1 pag. 11 e SEZIONE - CONSULENZA DI PORTAFOGLIO IN MATERIA DI
INVESTIMENTI) il servizio di consulenza in materia di investimenti consisteva nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al
Cliente relative ad un determinato prodotto finanziario o servizio di investimento. Non risulta, invece, che la abbia raccomandato CP_6
l'acquisto di titoli , ordinati dall'attrice tramite la CP_1 piattaforma on line , senza alcuna specifica indicazione da parte CP_6 dei consulenti della banca.
era pertanto tenuta ad attenersi a quanto stabilito dall'art. 36 CP_6 del Reg. Int. 20307/2018, che prevede: “Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere pagina 9 di 16 le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa…” e dall'art. 42, che prevede: “1. Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o strumento in questione è appropriato per il cliente o potenziale cliente”.
Con riferimento a tale ultimo adempimento, risulta che la sig.ra compilava il 9 marzo 2022 il “Questionario Mifid” (doc. n. 4 Pt_1 parte attrice) ove dichiarava, tra l'altro, di avere operato
“direttamente o tramite un gestore specializzato con frequenza su strumenti obbligazionari o azionari, in Euro o in divisa” e anche di avere operato “direttamente o tramite un gestore specializzato anche con strumenti non quotati o riferiti a mercati di paesi emergenti”.
Tale circostanza trovava conferma nell'estratto del deposito titoli intestato all'attrice (doc. n. 1 parte convenuta ). CP_6
provava poi di avere eseguito, tenuto conto delle informazioni CP_6 sulla Cliente a sua disposizione, la valutazione di appropriatezza in relazione alle due operazioni (documenti 19 e 20), con esito positivo. A fronte di quanto sopra, parte attrice non allegava circostanze idonee a dimostrare la non correttezza di tale valutazione, in quanto l'affermazione secondo la quale le azioni
“non fossero un idoneo investimento per l'attrice totalmente CP_1 inesperta di mercati finanziari e tanto meno di titoli rischiosi” risulta contraddetta da quanto sopra.
Con riferimento alle informazioni fornite al Cliente in occasione delle operazioni per cui è causa, chiariva che le stesse erano CP_6 state rese disponibili all'attrice “a schermo”, durante la procedura di inserimento degli ordini online oggetto di causa, specificando che
“sulla piattaforma web di (e così ovviamente anche CP_6
pagina 10 di 16 sull'applicazione utilizzata dalla cliente per gli acquisto oggetto di causa), la presa visione del link “dettagli costi” è – si badi - bloccante, nel senso che non è possibile perfezionare l'acquisto se non dopo che l'investitore abbia confermato, tramite la spunta sulla relativa casella, la presa visione della documentazione informativa”.
Con memoria del 3.07.2023 depositava i documenti 15 e 18 CP_6 riproducenti le videate che sarebbero comparse sul dispositivo della sig.ra . Pt_1
Nel corso del giudizio veniva poi disposta consulenza tecnica di ufficio per verificare, ove possibile, esaminati i log delle transazioni di acquisto delle azioni di cui ai documenti 16 e CP_1
17 prodotti da , le informazioni messe a disposizione CP_6 dell'attrice prima dell'esecuzione degli ordini per cui è causa.
La C.t.u. perveniva alle seguenti conclusioni:
“La verifica effettuata dal CTU sugli archivi informatici della
Banca, nello specifico dei sedici file di log delle giornate del 26 aprile 2022 (4 file di inbound e 4 file di outbound) e del 3 giugno
2022 (4 file di inbound e 4 file di outbound), ha consentito di ricostruire integralmente le due transazioni di acquisto dei titoli effettuate dalla Signora tramite il proprio CP_1 Pt_1 dispositivo smartphone iPhone e di individuare le tipologie di informazioni che il sistema ha mostrato all'utente sullo schermo prima della conferma dell'immissione degli ordini, in particolare: • informazioni inerenti all'ordine (quantità del titolo da CP_1 acquistare, prezzo teorico, acquisto sul mercato MTA nella fase di negoziazione, indicazione di validità dell'ordine per la giornata, prezzo al meglio, data valuta di regolamento); • informazioni inerenti alla quantità di titoli in portafoglio e il prezzo medio di carico (il 3 giugno 2022 a seguito dell'acquisto del 26 aprile 2022);
• messaggi informativi finalizzati a permettere all'utente di effettuare le proprie valutazioni prima di confermare l'immissione dell'ordine, di cui il sistema richiede la presa visione;
• dettaglio pagina 11 di 16 dei costi delle operazioni (Tutti i costi per le operazioni, Spese per servizi accessori, Ipotesi di disinvestimento, Rischi dello strumento finanziario) di cui il sistema richiede la presa visione.
Il dettaglio delle informazioni fornite dal sistema nelle fasi di immissione dei due ordini del 26 aprile e del 3 giugno, oltre che negli estratti dei log [Allegati 4 e 5], è riportato in chiaro negli
Allegati 9 e 10. Le informazioni inerenti al dettaglio dei costi delle due operazioni sono riepilogate negli Allegati 11 e 12.“
Deve in primo luogo confermarsi la validità degli accertamenti svolti dal C.t.u., contestata da parte attrice in quanto il Consulente avrebbe utilizzato, per rispondere al quesito, documenti acquisiti da parte convenuta e formati in corso di perizia, anziché i soli CP_6 documenti specificatamente descritti nel quesito.
Sul punto si osserva preliminarmente che, per giurisprudenza consolidata, (da ultimo Cass. n. 26144/2023) “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”.
Nel caso di specie la C.t.u. chiariva che, in corso di accertamenti, si era reso necessario acquisire dalla l'insieme completo dei CP_6 file di log necessari per completare le verifiche e formulare la risposta al quesito posto dal Giudice, poiché i file di log precedentemente forniti non erano sufficienti per riprodurre l'intera sequenza delle scritture dei log contenuti nei documenti 16 e 17, “in pagina 12 di 16 quanto si riferivano ad uno solo dei quattro server del sistema di back-end del trading online”.
Chiariva anche che “Il contenuto informativo dei log forniti dalla banca, limitatamente alle due operazioni del 26 aprile 2022 e del 3 giugno 2022, è risultato essere il medesimo di quello già in atti nei documenti 16 e 17”. E ancora di aver “verificato con scrupolo che le informazioni estratte dagli archivi informatici della banca corrispondessero con quelle riportate nei documenti 16 e 17 in riferimento alle operazioni eseguite dallo User ID della Signora
tramite il proprio smartphone iPhone abilitato [documento Pt_1
21], riscontrando l'equivalenza delle scritture, sia in termini di sequenza temporale sia di contenuto informativo”.
Per quanto sopra, l'eccezione di invalidità degli accertamenti compiuti sollevata da parte attrice non può essere accolta.
Inoltre, si condividono gli esiti degli accertamenti cui perveniva il
C.t.u., come illustrati nella seconda stesura della relazione, anche in risposta alle osservazioni dei C.t.p. (come chiarito a pag. 2). in quanto congruamente motivati.
Deve pertanto ritenersi che abbia fornito alla sig.ra CP_6 Pt_1 informazioni appropriate affinché potesse comprendere le caratteristiche dei titoli che si accingeva ad acquistare ed il livello di rischio dell'investimento.
Del resto, l'attrice, sulla quale incombeva il relativo onere (si veda Cass. n. 10111/2018), non specificava in modo sufficientemente circostanziato le informazioni, ulteriori a quelle di cui sopra, che l'intermediario avrebbe omesso di fornirle e che l'avrebbero fatta desistere dall'investimento.
In particolare, non si può ritenere la responsabile per non CP_6 avere informato la sig.ra della circostanza per la quale Pt_1
era stata “attenzionata dalla CONSOB per rilevanti CP_1 irregolarità inerenti al biennio 2015-2016”, trattandosi di eventi antecedenti ed estranei alle operazioni per cui è causa.
pagina 13 di 16 Conclusivamente, la condotta tenuta da non può dirsi CP_6 inadempiente.
A ciò si aggiunga che, come sostenuto dalla Banca convenuta, neppure sussiste in capo alla sig.ra , allo stato, un danno Pt_1 risarcibile.
Come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte (Cass.
32226/2024), la lesione della libertà negoziale (tale dovendosi considerare il fatto di aver acquistato un titolo pericoloso senza averne avuto contezza) non è, di per sé, produttiva di un danno risarcibile. “Quest'ultimo, invero, può concretizzarsi – in via esemplificativa e senza alcuna pretesa di esaustività – allorquando accada un evento, quale può essere, nella specie, il default della emittente i titoli, che precluda, in tutto o in parte, la possibilità di recuperare il capitale investito oppure nel momento i cui i titoli stessi vengano disinvestiti, perché in tali evenienze può verificarsi, ragionevolmente, la perdita patrimoniale, che costituisce il danno di cui il cliente chiede il risarcimento ed un indefettibile presupposto dell'azione. È intuitivo, infatti, che fino a quando, in conseguenza dell'inadempimento, non si è prodotto un danno, di quest'ultimo non si può chiedere il risarcimento.”
Nel caso di specie, secondo quanto allegato da e non contestato CP_6 da parte attrice, i titoli risultano, ancora nel portafoglio della
Cliente e quotati presso Borsa Italiana, dunque suscettibili ogni giorno di variazioni di valore anche in aumento.
Tale considerazione vale di per sé ad escludere che possa essere accolta anche la domanda risarcitoria nei confronti di CP_1 fondata, in citazione, sull'assunto per il quale l' Parte_2
“comunicando direttamente con l'investitrice”, l'avrebbe rassicurata circa l'assoluta assenza di qualsivoglia rischio di mercato e di perdita di valore delle azioni durante i raggruppamenti ed il successivo aumento di capitale avvenuti nella primavera del 2022.
In ogni caso l'assunto è infondato.
pagina 14 di 16 Le comunicazioni prodotte dall'attrice (documenti 4 e 6 parte attrice) contenevano indicazioni circa le modalità e le ragioni sottese alle operazioni di raggruppamento specificando. “il raggruppamento azionario non avrà un impatto diretto sul valore di mercato dell'investimento in quanto alla riduzione del numero di azioni si accompagnerà una variazione di prezzo al rialzo secondo lo stesso moltiplicatore inverso”… ma anche “Il prezzo delle azioni e conseguentemente il valore di mercato complessivo dell'investimento rimarranno comunque esposti alle dinamiche e ai rischi del mercato azionario”.
Infine, con la memoria n. 1 parte attrice, a fronte dell'eccezione sollevata da di carenza di legittimazione attiva della sig.ra CP_1
ex art. 2395 c.c., sosteneva: “ attraverso le procedure Pt_1 CP_1 di raggruppamento di azioni ha compiuto un illecito nei confronti della sig.ra illecito che la stessa ha azionato come da Pt_1 domanda introduttiva del giudizio”.
Anche volendo ritenere ammissibile tale domanda, invero fondata su allegazioni non del tutto coincidenti con quelle contenute nella citazione, ove l'attrice deduceva di avere ricevuto dall' Parte_2 indicazioni fuorvianti, la stessa non appare fondata.
Le procedure di raggruppamento di azioni sopra citate non configurano infatti di per sé, in assenza di una specifica allegazione circa le norme che sarebbero state violate (a prescindere dalla fondatezza, risulta tardivo il richiamo, contenuto solo nella memoria n. 2 alla presunta violazione dell'art. 2441 c.c.), un atto illecito, presupposto, tanto ai sensi dell'art 2395 c.c., quanto dell'art. 2043
c.c., della responsabilità di natura extracontrattuale invocata dall'attrice.
Per tutte le ragioni di cui sopra le domande avanzate dalla sig.ra devono essere rigettate. Pt_1
pagina 15 di 16 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 applicati ai valori medi.
Parimenti, le spese di c.t.u. vengono poste a carico della sig.ra
Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede: rigetta le domande avanzate da Parte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di che liquida in euro 5.077,00 per compensi oltre Controparte_6
IVA, CPA e rimborso forfettario. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di che liquida in euro 5.077,00 per compensi oltre IVA, CP_1
CPA e rimborso forfettario.
Pone a carico di le spese di c.t.u. Parte_1
Milano, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Milano
Sesta Sezione Civile
In persona del Giudice unico dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 48742/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno
21.05.2025 e vertente
TRA
c.f. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Davide Vincenzo Marino Rivosecchi, per procura in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via Lanino, 5
attrice
E
c.f. e p.iva: in persona dell'Avv. Simone CP_1 P.IVA_1
Chini, in qualità di Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, nonché procuratore
[...] Controparte_5 di in forza di procura agli atti rilasciata in data 24 CP_1 maggio 2022, n. rep. 5964/4072 a ministero Notaio Avv. Maddalena
Ferrari, Notaio in Milano, registrata all'Agenzia delle Entrate –
pagina 1 di 16 Ufficio Territoriale di Milano al n. 43275 serie 1T del 25 maggio
2022, rappresentata e difesa in forza di procura alle liti rilasciata in data 19 gennaio 2023 dall'Avvocato Ugo Agostino Milazzo, presso lo
Studio del quale, in Milano, Piazzetta Maurilio Bossi n. 4, elegge domicilio,
convenuto
E
codice fiscale e partita Iva n. in Controparte_6 P.IVA_2 persona del suo procuratore speciale rappresentata e CP_7 difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti
BE CO BO e UC IE ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Europa n. 13,
convenuto
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
a) i n via principale e nel merito: respingere tutte le domande delle parti convenute e dare atto che l'attrice ha contestato tutte le avverse difese specificatamente ex art. 115 c,p.c. ed accertare e dichiarare la responsabilità solidale e/o concorrente dell'intermediario e Controparte_6 dell'emittente e per l'effetto risolvere ogni CP_1 vincolo contrattuale con l'attrice per loro grave inadempimento condannandoli in solido tra loro a risarcire e/o restituire e/o comunque a pagare alla attrice sig.ra tutti i Parte_1 danni, per l'inadempimento e/o il fatto illecito e/o per ogni altra causa ravvisabile dal Giudice per i fatti descritti in narrativa, nella misura complessiva di euro 20.000,00
(ventimila/00), oltre gli interessi dall'investimento al saldo e la rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo.
b) I
n via istruttoria - come esposto nel Verbale di udienza del pagina 2 di 16 2.10.2024 ed in forza delle Osservazioni alla C.T.U. depositate in atti il 5.6.2024, la difesa di parte attrice, rilevato che la C.t.u. ha allegato 15 documenti che non erano in atti e deciso in base agli stessi;
che tale rilievo, oltre ad altri, era già stato formulato in sede di osservazioni, senza tuttavia avere risposta in sede di c.t.u. definitiva, chiede che la c.t.u. venga dichiarata nulla per quanto sopra e in ogni caso in quanto il C.t.u. non ha risposto alle osservazioni (Cass.
31591/2021) e che eventualmente venga rinnovata;
- nel caso si procedesse all'assunzione di testimoni come richiesto ex adverso, in ogni caso, sui capitoli eventualmente ammessi, si indica quale teste a prova contraria il sig. di Testimone_1
Arcore.
c) i n ogni caso: spese, competenze e onorari di causa interamente rifusi da distrarsi in favore del sottoscritto Avv. Davide V.M.
Rivosecchi che si dichiara antistatario ex art. 93 1° c. c.p.c.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA CP_1
I) In via preliminare e pregiudiziale: per le ragioni ampiamente esposte in atti, e segnatamente in ragione della eccepita carenza di legittimazione passiva, dichiarare la inammissibilità della domanda della Sig.ra come svolta nei confronti di;
Pt_1 CP_1
II) In via principale e subordinatamente alla superiore domanda e senza pregiudizio per essa, salvo gravame, accertato e dichiarato per le ragioni ampiamente esposte in atti, che le determinazioni di investimento della Sig.ra sono state liberamente ed Parte_1 autonomamente assunte, e che, comunque, l'attrice nulla ha dedotto e provato in ordine alla sussistenza degli elementi del nesso causale e rispetto al pregiudizio lamentato, rigettare perché inammissibile, infondata ed indimostrata ogni avversaria domanda di condanna esclusiva e/o solidale e/o concorrente formulata nei confronti di
; CP_1
pagina 3 di 16 III) In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, e comunque in ragione del disposto dell'art 1227 cod. civ., ridurre l'ammontare del risarcimento dell'eventuale danno eventualmente dimostrato in corso di causa.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge.
In via istruttoria parte convenuta reiterava le medesime istanze già avanzate in corso di causa.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA Controparte_6
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:
In Via Preliminare
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti,
l'inammissibilità delle domande di risoluzione formulate dall'attrice in relazione alle singole operazioni di investimento di cui è causa;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, il difetto di legittimazione passiva della rispetto alle conseguenze CP_6 restitutorie connesse alle domande di risoluzione ex adverso proposte;
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti, il difetto di legittimazione passiva della rispetto alle contestazioni e ai CP_6 profili di responsabilità imputati a CP_1
- accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti,
l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall'attrice per carenza dei presupposti di legge;
Nel Merito
In Via Principale
pagina 4 di 16 - respingere in ogni caso le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in atti;
In Via Subordinata
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande risoluzione ex adverso formulate, e di conseguente condanna della alla CP_6 restituzione delle somme versate dalla Cliente per l'acquisto delle
AZ , dichiarare l'obbligo dell'attrice e, per l'effetto, CP_1 condannare la medesima a restituire alla Banca il controvalore dei titoli oggetto di causa, oppure, se avvenisse in corso di causa, il controvalore ricavato dall'eventuale vendita dei predetti titoli, quale effetto naturale della pronuncia di risoluzione, con conseguente compensazione di quanto dovuto dalla con quanto CP_6 dovuto dalla Cliente;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie escludere o limitare il danno per i motivi esposti in atti, anche ai sensi dell'art. 1225 e/o 1227 c.c.;
In ogni caso con vittoria di spese, compensi professionali e oneri accessori come per legge.
In via istruttoria parte convenuta reiterava le medesime istanze già avanzate in corso di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per chiedere Parte_1 al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità solidale e/o concorrente di e e pertanto Controparte_6 CP_1
“risolvere ogni vincolo contrattuale con l'attrice per loro grave inadempimento condannandoli in solido tra loro a risarcire e/o restituire e/o comunque a pagare all'attrice sig.ra Parte_1 tutti i danni, per l'inadempimento e/o il fatto illecito e/o per ogni altra causa ravvisabile dal Giudice per i fatti descritti in narrativa, nella misura complessiva di euro 20.000,00 (ventimila/00), pagina 5 di 16 oltre gli interessi dall'investimento al saldo e la rivalutazione monetaria come per legge sino al soddisfo”.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva: che la sig.ra
, in data 9/3/2022, sottoscriveva con un contratto Pt_1 CP_6 denominato “Modulare”, avente ad oggetto i servizi di deposito titoli in custodia e amministrazione e di consulenza di portafoglio in materia di investimenti;
che in data 28/04/2022 la sig.ra Pt_1 acquistava tramite la piattaforma on line n.
9.200 azioni CP_6 ordinarie al prezzo di euro/azione 1,091, per un controvalore CP_1 di euro 10.059,22; che in data 23/05/2022 effettuava una prima CP_1 operazione di “raggruppamento azionario”, a seguito della quale la quantità di azioni in possesso della sig.ra si riduceva da n. Pt_1
9.200 a n. 1.932; che rassicurava gli investitori circa il CP_1 mantenimento del valore dell'investimento in quanto grazie al “…lo stesso moltiplicatore inverso” il valore della singola azione passava da euro 1,093 a euro 5,20; che con ordine del 03/06/2022 l'attrice procedeva all'acquisto di altre azioni ordinarie per un CP_1 controvalore di euro 10.016,74 (n.
1.910 azioni); che in data
13/06/2022 effettuava una seconda operazione di CP_1
“raggruppamento azionario” a seguito della quale la quantità totale di azioni in possesso dell'attrice si riduceva ulteriormente da n.
3.842 (n. 1.932 + n. 1.910) a n. 384,2; che il valore della singola azione passava da euro 5,20 a euro 52,10); che in data 22/06/2022,
comunicava i termini dell'aumento di capitale attribuendo alle CP_1 nuove azioni il valore di euro/az. 1,013; che il titolo, in pochi minuti e con numerose sospensioni delle contrattazioni per eccesso di ribasso, crollava dal valore “innalzato” con l'artificio dei raggruppamenti di euro/az. 52,00 fino a chiudere a euro/az. 1,73, per proseguire nei giorni successivi con ulteriori ribassi fino ad euro/az. 0,59; che di conseguenza il valore dell'investimento dell'attrice crollava passando da 20.000,00 euro a nemmeno 200 euro;
che sussisteva, per tale perdita la responsabilità dell'intermediario per non avere assolto agli obblighi informativi gravanti sullo pagina 6 di 16 stesso, circa le caratteristiche e la rischiosità delle azioni
; che in particolare non l'aveva informata CP_1 Controparte_6 delle caratteristiche dell'emittente particolarmente CP_1 attenzionata dalla CONSOB per rilevanti irregolarità inerenti al biennio 2015-2016; che sussisteva la responsabilità anche di CP_1
, per avere rassicurato l'attrice circa il mantenimento del
[...] valore delle azioni durante i raggruppamenti ed il successivo aumento di capitale, avvenuti nella primavera del 2022.
costituendosi, eccepiva l'inammissibilità della domanda CP_1 formulata dalla sig.ra nei suoi confronti, per difetto di Pt_1 legittimazione sia attiva che passiva, ex art 2395 c.c., rivestendo l'attrice la qualità di socia della . Chiedeva comunque il CP_1 rigetto della domanda sostenendo che gli investitori erano stati tempestivamente e correttamente informati delle perdite registrate da nell'esercizio 2021, a fronte delle quali era stato deliberato CP_1
l'aumento di capitale e le collegate operazioni di raggruppamento.
Anche chiedeva che le domande avanzate dall'attrice Controparte_6 fossero rigettate deducendo: che prima dell'esecuzione delle operazioni contestate la sig.ra aveva ricevuto dalla Pt_1 CP_6 on-line dettagliate informazioni sulle azioni;
che inoltre, CP_1 per finalizzare l'acquisto la cliente aveva dovuto necessariamente aprire il link, bloccante “dettaglio costi” contenente informazioni relative a:
• le commissioni dovute per l'esecuzione dell'operazione;
• i dati di negoziazione;
• le componenti di rischio dello strumento finanziario e i vari scenari in caso di disinvestimento;
che le operazioni erano appropriate al profilo della Cliente, tenuto conto delle risposte risultanti dal questionario Mifid compilato dalla sig.ra il Pt_1 precedente 9 marzo 2022; che, a seguito dei raggruppamenti delle
AZ , la aveva proceduto a comunicare alla Cliente CP_1 CP_6
l'assegnazione delle nuove azioni;
che la rispetto alle CP_6 operazioni contestate, aveva prestato unicamente in favore della pagina 7 di 16 Sig.ra il servizio di “esecuzione ordini per conto dei Pt_1 clienti” di cui all'art. 1 comma 5 lett. a) TUF e non era pertanto legittimata passivamente rispetto alla domanda proposta in citazione di restituzione degli importi versati;
che nessun inadempimento era configurabile da parte di ed in ogni caso il danno Controparte_6 non era provato, in quanto i titoli in questione erano ancora nel portafoglio dell'attrice ed erano tuttora quotati presso Borsa
Italiana.
Tanto premesso, la domanda avanzata dalla sig.ra nei Pt_1 confronti di è infondata. Controparte_6
Come noto, e ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le atre, Cass. n. 20617/2017), in tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, già l'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e la normativa secondaria contenuta nel
Reg. Consob n. 11522 del 1998, prescrivevano obblighi specifici in capo agli intermediari sia nella fase precedente alla stipulazione del contratto quadro, sia al momento delle singole disposizioni. Tali obblighi verso l'investitore attengono tanto all'informazione c.d. passiva, vale a dire l'acquisizione di notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria,
i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio, quanto all'informazione cd. attiva, vale a dire la messa a disposizione di indicazioni esaustive circa la natura, i rischi e le implicazioni delle operazioni richieste e la segnalazione di quelle non adeguate/appropriate.
Il legislatore comunitario rafforzava la tutela degli investitori attraverso il potenziamento di tali obblighi a carico degli intermediari mediante la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio c.d. MiFID (Markets in financial instruments directive) rifusa nella Direttiva 2014/65/UE, c.d. MiFID II, entrata in vigore in data 3.1.2018 e in parte sostituita dal Regolamento (UE)
n.600/2014 (c.d. MiFIR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014.
pagina 8 di 16 Il processo di trasposizione nazionale delle fonti comunitarie avveniva, a livello primario, con il decreto legislativo n. 164/2007, pubblicato in data 8 ottobre 2007 e a livello secondario, tra l'altro, con l'emanazione del Nuovo Regolamento della Consob in materia di intermediari adottato il 29 ottobre 2007, con delibera n.
16190.
Interveniva poi la Delibera Consob 15 febbraio 2018 n. 20307 (nel
Supplemento Ordinario n. 7 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2018), con cui veniva emanato il nuovo Regolamento (c.d.
Regolamento Intermediari), recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di recepimento della Direttiva
2014/65/UE (MiFID II) e del Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), entrato in vigore il 20 febbraio 2018.
Così delineata la normativa di riferimento in via di estrema sintesi, giova precisare sin d'ora che gli ordini per cui è causa venivano impartiti autonomamente dall'attrice e non a fronte della consulenza dell'intermediario. Come specificato, infatti, anche nel contratto
“Modulare” sottoscritto dalla sig.ra (doc.1 parte attrice, Pt_1 pag. 11 e SEZIONE - CONSULENZA DI PORTAFOGLIO IN MATERIA DI
INVESTIMENTI) il servizio di consulenza in materia di investimenti consisteva nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al
Cliente relative ad un determinato prodotto finanziario o servizio di investimento. Non risulta, invece, che la abbia raccomandato CP_6
l'acquisto di titoli , ordinati dall'attrice tramite la CP_1 piattaforma on line , senza alcuna specifica indicazione da parte CP_6 dei consulenti della banca.
era pertanto tenuta ad attenersi a quanto stabilito dall'art. 36 CP_6 del Reg. Int. 20307/2018, che prevede: “Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere pagina 9 di 16 le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa…” e dall'art. 42, che prevede: “1. Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o strumento in questione è appropriato per il cliente o potenziale cliente”.
Con riferimento a tale ultimo adempimento, risulta che la sig.ra compilava il 9 marzo 2022 il “Questionario Mifid” (doc. n. 4 Pt_1 parte attrice) ove dichiarava, tra l'altro, di avere operato
“direttamente o tramite un gestore specializzato con frequenza su strumenti obbligazionari o azionari, in Euro o in divisa” e anche di avere operato “direttamente o tramite un gestore specializzato anche con strumenti non quotati o riferiti a mercati di paesi emergenti”.
Tale circostanza trovava conferma nell'estratto del deposito titoli intestato all'attrice (doc. n. 1 parte convenuta ). CP_6
provava poi di avere eseguito, tenuto conto delle informazioni CP_6 sulla Cliente a sua disposizione, la valutazione di appropriatezza in relazione alle due operazioni (documenti 19 e 20), con esito positivo. A fronte di quanto sopra, parte attrice non allegava circostanze idonee a dimostrare la non correttezza di tale valutazione, in quanto l'affermazione secondo la quale le azioni
“non fossero un idoneo investimento per l'attrice totalmente CP_1 inesperta di mercati finanziari e tanto meno di titoli rischiosi” risulta contraddetta da quanto sopra.
Con riferimento alle informazioni fornite al Cliente in occasione delle operazioni per cui è causa, chiariva che le stesse erano CP_6 state rese disponibili all'attrice “a schermo”, durante la procedura di inserimento degli ordini online oggetto di causa, specificando che
“sulla piattaforma web di (e così ovviamente anche CP_6
pagina 10 di 16 sull'applicazione utilizzata dalla cliente per gli acquisto oggetto di causa), la presa visione del link “dettagli costi” è – si badi - bloccante, nel senso che non è possibile perfezionare l'acquisto se non dopo che l'investitore abbia confermato, tramite la spunta sulla relativa casella, la presa visione della documentazione informativa”.
Con memoria del 3.07.2023 depositava i documenti 15 e 18 CP_6 riproducenti le videate che sarebbero comparse sul dispositivo della sig.ra . Pt_1
Nel corso del giudizio veniva poi disposta consulenza tecnica di ufficio per verificare, ove possibile, esaminati i log delle transazioni di acquisto delle azioni di cui ai documenti 16 e CP_1
17 prodotti da , le informazioni messe a disposizione CP_6 dell'attrice prima dell'esecuzione degli ordini per cui è causa.
La C.t.u. perveniva alle seguenti conclusioni:
“La verifica effettuata dal CTU sugli archivi informatici della
Banca, nello specifico dei sedici file di log delle giornate del 26 aprile 2022 (4 file di inbound e 4 file di outbound) e del 3 giugno
2022 (4 file di inbound e 4 file di outbound), ha consentito di ricostruire integralmente le due transazioni di acquisto dei titoli effettuate dalla Signora tramite il proprio CP_1 Pt_1 dispositivo smartphone iPhone e di individuare le tipologie di informazioni che il sistema ha mostrato all'utente sullo schermo prima della conferma dell'immissione degli ordini, in particolare: • informazioni inerenti all'ordine (quantità del titolo da CP_1 acquistare, prezzo teorico, acquisto sul mercato MTA nella fase di negoziazione, indicazione di validità dell'ordine per la giornata, prezzo al meglio, data valuta di regolamento); • informazioni inerenti alla quantità di titoli in portafoglio e il prezzo medio di carico (il 3 giugno 2022 a seguito dell'acquisto del 26 aprile 2022);
• messaggi informativi finalizzati a permettere all'utente di effettuare le proprie valutazioni prima di confermare l'immissione dell'ordine, di cui il sistema richiede la presa visione;
• dettaglio pagina 11 di 16 dei costi delle operazioni (Tutti i costi per le operazioni, Spese per servizi accessori, Ipotesi di disinvestimento, Rischi dello strumento finanziario) di cui il sistema richiede la presa visione.
Il dettaglio delle informazioni fornite dal sistema nelle fasi di immissione dei due ordini del 26 aprile e del 3 giugno, oltre che negli estratti dei log [Allegati 4 e 5], è riportato in chiaro negli
Allegati 9 e 10. Le informazioni inerenti al dettaglio dei costi delle due operazioni sono riepilogate negli Allegati 11 e 12.“
Deve in primo luogo confermarsi la validità degli accertamenti svolti dal C.t.u., contestata da parte attrice in quanto il Consulente avrebbe utilizzato, per rispondere al quesito, documenti acquisiti da parte convenuta e formati in corso di perizia, anziché i soli CP_6 documenti specificatamente descritti nel quesito.
Sul punto si osserva preliminarmente che, per giurisprudenza consolidata, (da ultimo Cass. n. 26144/2023) “in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio”.
Nel caso di specie la C.t.u. chiariva che, in corso di accertamenti, si era reso necessario acquisire dalla l'insieme completo dei CP_6 file di log necessari per completare le verifiche e formulare la risposta al quesito posto dal Giudice, poiché i file di log precedentemente forniti non erano sufficienti per riprodurre l'intera sequenza delle scritture dei log contenuti nei documenti 16 e 17, “in pagina 12 di 16 quanto si riferivano ad uno solo dei quattro server del sistema di back-end del trading online”.
Chiariva anche che “Il contenuto informativo dei log forniti dalla banca, limitatamente alle due operazioni del 26 aprile 2022 e del 3 giugno 2022, è risultato essere il medesimo di quello già in atti nei documenti 16 e 17”. E ancora di aver “verificato con scrupolo che le informazioni estratte dagli archivi informatici della banca corrispondessero con quelle riportate nei documenti 16 e 17 in riferimento alle operazioni eseguite dallo User ID della Signora
tramite il proprio smartphone iPhone abilitato [documento Pt_1
21], riscontrando l'equivalenza delle scritture, sia in termini di sequenza temporale sia di contenuto informativo”.
Per quanto sopra, l'eccezione di invalidità degli accertamenti compiuti sollevata da parte attrice non può essere accolta.
Inoltre, si condividono gli esiti degli accertamenti cui perveniva il
C.t.u., come illustrati nella seconda stesura della relazione, anche in risposta alle osservazioni dei C.t.p. (come chiarito a pag. 2). in quanto congruamente motivati.
Deve pertanto ritenersi che abbia fornito alla sig.ra CP_6 Pt_1 informazioni appropriate affinché potesse comprendere le caratteristiche dei titoli che si accingeva ad acquistare ed il livello di rischio dell'investimento.
Del resto, l'attrice, sulla quale incombeva il relativo onere (si veda Cass. n. 10111/2018), non specificava in modo sufficientemente circostanziato le informazioni, ulteriori a quelle di cui sopra, che l'intermediario avrebbe omesso di fornirle e che l'avrebbero fatta desistere dall'investimento.
In particolare, non si può ritenere la responsabile per non CP_6 avere informato la sig.ra della circostanza per la quale Pt_1
era stata “attenzionata dalla CONSOB per rilevanti CP_1 irregolarità inerenti al biennio 2015-2016”, trattandosi di eventi antecedenti ed estranei alle operazioni per cui è causa.
pagina 13 di 16 Conclusivamente, la condotta tenuta da non può dirsi CP_6 inadempiente.
A ciò si aggiunga che, come sostenuto dalla Banca convenuta, neppure sussiste in capo alla sig.ra , allo stato, un danno Pt_1 risarcibile.
Come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte (Cass.
32226/2024), la lesione della libertà negoziale (tale dovendosi considerare il fatto di aver acquistato un titolo pericoloso senza averne avuto contezza) non è, di per sé, produttiva di un danno risarcibile. “Quest'ultimo, invero, può concretizzarsi – in via esemplificativa e senza alcuna pretesa di esaustività – allorquando accada un evento, quale può essere, nella specie, il default della emittente i titoli, che precluda, in tutto o in parte, la possibilità di recuperare il capitale investito oppure nel momento i cui i titoli stessi vengano disinvestiti, perché in tali evenienze può verificarsi, ragionevolmente, la perdita patrimoniale, che costituisce il danno di cui il cliente chiede il risarcimento ed un indefettibile presupposto dell'azione. È intuitivo, infatti, che fino a quando, in conseguenza dell'inadempimento, non si è prodotto un danno, di quest'ultimo non si può chiedere il risarcimento.”
Nel caso di specie, secondo quanto allegato da e non contestato CP_6 da parte attrice, i titoli risultano, ancora nel portafoglio della
Cliente e quotati presso Borsa Italiana, dunque suscettibili ogni giorno di variazioni di valore anche in aumento.
Tale considerazione vale di per sé ad escludere che possa essere accolta anche la domanda risarcitoria nei confronti di CP_1 fondata, in citazione, sull'assunto per il quale l' Parte_2
“comunicando direttamente con l'investitrice”, l'avrebbe rassicurata circa l'assoluta assenza di qualsivoglia rischio di mercato e di perdita di valore delle azioni durante i raggruppamenti ed il successivo aumento di capitale avvenuti nella primavera del 2022.
In ogni caso l'assunto è infondato.
pagina 14 di 16 Le comunicazioni prodotte dall'attrice (documenti 4 e 6 parte attrice) contenevano indicazioni circa le modalità e le ragioni sottese alle operazioni di raggruppamento specificando. “il raggruppamento azionario non avrà un impatto diretto sul valore di mercato dell'investimento in quanto alla riduzione del numero di azioni si accompagnerà una variazione di prezzo al rialzo secondo lo stesso moltiplicatore inverso”… ma anche “Il prezzo delle azioni e conseguentemente il valore di mercato complessivo dell'investimento rimarranno comunque esposti alle dinamiche e ai rischi del mercato azionario”.
Infine, con la memoria n. 1 parte attrice, a fronte dell'eccezione sollevata da di carenza di legittimazione attiva della sig.ra CP_1
ex art. 2395 c.c., sosteneva: “ attraverso le procedure Pt_1 CP_1 di raggruppamento di azioni ha compiuto un illecito nei confronti della sig.ra illecito che la stessa ha azionato come da Pt_1 domanda introduttiva del giudizio”.
Anche volendo ritenere ammissibile tale domanda, invero fondata su allegazioni non del tutto coincidenti con quelle contenute nella citazione, ove l'attrice deduceva di avere ricevuto dall' Parte_2 indicazioni fuorvianti, la stessa non appare fondata.
Le procedure di raggruppamento di azioni sopra citate non configurano infatti di per sé, in assenza di una specifica allegazione circa le norme che sarebbero state violate (a prescindere dalla fondatezza, risulta tardivo il richiamo, contenuto solo nella memoria n. 2 alla presunta violazione dell'art. 2441 c.c.), un atto illecito, presupposto, tanto ai sensi dell'art 2395 c.c., quanto dell'art. 2043
c.c., della responsabilità di natura extracontrattuale invocata dall'attrice.
Per tutte le ragioni di cui sopra le domande avanzate dalla sig.ra devono essere rigettate. Pt_1
pagina 15 di 16 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 applicati ai valori medi.
Parimenti, le spese di c.t.u. vengono poste a carico della sig.ra
Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede: rigetta le domande avanzate da Parte_1 condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di che liquida in euro 5.077,00 per compensi oltre Controparte_6
IVA, CPA e rimborso forfettario. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 di che liquida in euro 5.077,00 per compensi oltre IVA, CP_1
CPA e rimborso forfettario.
Pone a carico di le spese di c.t.u. Parte_1
Milano, 3 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 16 di 16