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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 16/06/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 726/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 726/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. CABELLO MONICA (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliata in VIA MAZZINI, 21 23100 SONDRIO
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. PONCETTA MONICA (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA SORIATE, 47 23016 MANTELLO
CONVENUTI
Oggetto: cessione di ramo di azienda
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, per i motivi di cui in narrativa,
pagina 1 di 11 accertare e dichiarare che l'azienda avente ad oggetto l'attività di somministrazione di cibi e bevande e la vendita di prodotti petroliferi e di prodotti per l'automobilista, meglio descritta nel doc. 2 (visura storica) pagina 16 e 17 (unità locale 1) sita in Novate
Mezzola in Via Nazionale 437, all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti, è di proprietà della , che la ha attualmente concessa in affitto Parte_1
alla convenuta in forza di contratto a rogito notaio in data CP_2 Per_1
31.12.2020 (doc. 5) e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, del contratto di cessione di ramo di azienda stipulato dalle convenute a rogito Notaio
in data 23.12.2020 (doc. 6), emettendo ogni conseguente provvedimento Persona_2
di legge.
In via subordinata, nel denegato caso in cui il Tribunale qualificasse i beni materiali ed immateriali, oggetto del contratto di cessione di ramo di azienda stipulato dalle convenute in data 23.12.2020 (doc. 6), quali costituenti un diverso ed autonomo ramo di azienda rispetto a quello dell'attrice e ritenesse quindi valido il contratto con cui i convenuti ne hanno disposto la sua cessione, accertare e dichiarare che la CP_2
detiene l'azienda corrente in Novate Mezzola Via Nazionale 437, avente ad oggetto
[...]
la somministrazione di cibi e bevande e la vendita di prodotti petroliferi e di prodotti per l'automobilista, come identificato nel precedente capo delle conclusioni, in forza del contratto di affitto da questa stipulato in data 31.12.2020 con la Parte_1
e che tale ramo è pertanto estraneo, distinto e differente, anche ai fini dei diritti sul
[...]
suo avviamento, al suddetto atto di cessione del 23.12.2020.
Con rifusione di spese di lite e successive occorrende.
In via istruttoria […]”
Per parte convenuta CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: IN VIA
PRELIMINARE DIFFERIRSI la prima udienza allo scopo di consentire la citazione del
pagina 2 di 11 terzo residente a [...]
Trivulzia n. 29;
NEL MERITO: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per le motivazioni di cui in premessa, respingere le domande attrici, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avanzate dalla attrice, accertata la responsabilità del terzo chiamato in causa, condannare quest'ultimo a tenere indenne e manlevare la convenuta e il suo rappresentante legale dalle domande tutte formulate nei suoi confronti dall'attrice, e comunque a rimborsare alla convenuta e al suo rappresentante tutte le eventuali somme che la stessa e lo stesso fossero costretti a qualsiasi titolo a pagare all'attrice in conseguenza dei fatti dedotti i giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA: […]”
Per parte convenuta Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra illustrate:
IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande proposte da parte della
in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui il Giudice accerti e dichiari la nullità, totale o parziale, del contratto di cessione di ramo di azienda stipulato da
e di e a rogito Notaio CP_1 CP_2 CP_2 Controparte_2 Per_2
in data 23.12.2020, condannare la (rectius:
[...] CP_1 Controparte_1
alla restituzione in favore di di e della CP_2 CP_2 Controparte_2
somma versata a titolo di avviamento, o la maggior o minor somma stabilita dal
Giudice, con ogni conseguenza di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 11 1. Con atto di citazione notificato il 21.06.2021, conveniva Parte_1
in giudizio e per sentir CP_1 Controparte_2 Controparte_2
accertare in capo a sé la proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di somministrazione di cibi e bevande e la vendita di prodotti petroliferi e di prodotti per l'automobilista sita in Novate Mezzola in Via Nazionale 437, concessa in affitto a e conseguentemente sentir dichiarare la nullità del contratto di cessione di CP_1
ramo di azienda stipulato tra le convenute.
1.1 La società attrice esponeva di essere proprietaria di un ramo di azienda avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e l'esercizio per la vendita di prodotti petroliferi, di accessori degli stessi e di prodotti per le autovetture e per l'automobilista, corrente presso l'impianto di distribuzione carburanti in Novate Mezzola (SO) Via Nazionale n. 437. Dichiarava altresì di averla concessa in affitto, in data 26.06.2009, ad Energy s.a.s. di Controparte_4
ora mediante la stipula di contratto di affitto di ramo di azienda a rogito
[...] CP_1
Notaio e volturando in suo favore anche l'autorizzazione alla somministrazione Per_3
rilasciata dal Comune.
Successivamente, in data 31.12.2020, con atto a rogito Notaio le parti Per_1
concordavano la risoluzione anticipata del contratto;
contestualmente,
[...]
stipulava nuovo contratto di affitto avente ad oggetto detto ramo di Parte_1
azienda con la società ad oggi ancora Controparte_2
valido e in corso.
Esponeva, tuttavia, l'attrice di essere venuta a conoscenza solo successivamente del fatto che e avevano tra loro già stipulato, in data 23.12.2020, CP_1 Controparte_2
un contratto di cessione di ramo d'azienda, corrente nei medesimi locali, concordando tra loro un corrispettivo di € 325.000,00, di cui € 250.000,00 a titolo di avviamento commerciale. evidenziava come non potesse darsi l'esistenza di due Parte_2
pagina 4 di 11 aziende correnti nei medesimi locali, esercenti la medesima attività in concorrenza tra loro sotto la medesima autorizzazione comunale, per cui i beni indicati nell'atto di cessione come facenti parte del nuovo ramo dovevano ritenersi addizioni al ramo di azienda oggetto di affitto di proprietà dell'attrice. Conseguentemente, non CP_1
avrebbe potuto disporne a favore di terzi, così come non avrebbe potuto farsi remunerare per l'avviamento. Deduceva, dunque, la nullità dell'atto di cessione per inesistenza giuridica dell'oggetto.
L'attrice rappresentava di avere interesse all'accertamento in modo da evitare controversie al termine del contratto di affitto stipulato con Controparte_2
2. Con comparsa di risposta depositata il 13.10.2021, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto delle domande attoree Controparte_2
con vittoria di spese e, in via subordinata, domandando in via riconvenzionale trasversale la condanna di alla restituzione di quanto versatole a titolo di CP_1
avviamento.
2.1 Deduceva parte convenuta che oggetto del contratto di cessione era un ramo d'azienda avente ad oggetto attività diversa, vale a dire quella di gestione di apparecchi per il gioco lecito. Sebbene collocata nei medesimi locali, dunque, l'attività non poteva ritenersi né sovrapponibile né concorrenziale, né tantomeno fondata sulla medesima autorizzazione comunale.
Rilevava, inoltre, che nel contratto di affitto era previsto che dovesse CP_1
restituire alla il ramo d'azienda “completamente libero da Parte_1
cose non di pertinenza di quest'ultima”.
Ancora, rappresentava che la circostanza era stata portata a conoscenza dell'attrice da parte di che l'aveva coinvolta nelle trattative con la CP_1 Controparte_2
Evidenziava, poi, che, nell'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione, le parti erano libere di concordare la corresponsione di un importo a titolo di avviamento, nella specie quantificato in € 250.000,00. pagina 5 di 11 3. Con comparsa di risposta depositata il 21.12.2021, si costituiva in giudizio CP_1
deducendo di essere venuta a conoscenza dell'atto di citazione solo il 30.10.2021 e
[...]
chiedendo, dunque, di essere autorizzata a citare per esserne manlevata il terzo
[...]
in qualità di cedente delle quote della medesima società all'attuale Controparte_3
legale rappresentante e comunque domandando il rigetto delle domande Parte_3
attoree con vittoria di spese.
3.1 La convenuta esponeva che le quote della società erano state cedute con atto del
11.02.2021 da a il quale si era convinto Controparte_3 Parte_3
all'acquisto sulla base dell'asserita esistenza di una richiesta di finanziamento già deliberata favorevolmente da Ubi Banca s.p.a. per € 300.000,00, poi rivelatasi inesistente. Alla luce di ciò, sporgeva denuncia querela nei confronti di Parte_3
presso la Guardia di Finanza. Soltanto con l'atto di Controparte_3
citazione era venuto a conoscenza della cessione di ramo d'azienda, anche Parte_3
perché mai aveva ricevuto le scritture contabili della società.
4. Disposto rinvio della prima udienza per consentire alle controparti di replicare alla tardiva comparsa di costituzione di alla prima udienza il Giudice dott. CP_1
Michele Posio dichiarava inammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e inviava le parti in mediazione, trattandosi di materia soggetta alla mediazione obbligatoria.
Riscontrato l'esito negativo del tentativo di mediazione e assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., soltanto e Parte_1 Controparte_2
provvedevano al deposito.
[...]
4.1 In sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., in particolare,
[...]
precisava che i beni inclusi nell'asserito nuovo ramo d'azienda erano in Parte_1
realtà stati riconosciuti da come costituenti delle mere addizioni apportate CP_1
al ramo d'azienda originario affittato, come dalla stessa osservato in separato giudizio
(R.G. 373/2020 avanti al Tribunale di Sondrio) avendo ad oggetto il rilascio dell'azienda pagina 6 di 11 suddetta e che i contratti ceduti come parte del nuovo ramo d'azienda in realtà presupponevano l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande facente parte del ramo d'azienda locato come previsto dagli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S.
4.2 All'udienza del 14.12.2022, il Giudice dott. Daniela Bosio, medio tempore subentrata nel ruolo, dato atto dell'intervenuta apertura del fallimento di CP_1
con sent. 130/2022 del Tribunale di Brescia, dichiarava l'interruzione del processo.
4.3 Il giudizio veniva riassunto da parte attrice con ricorso depositato il 07.03.2023 e regolarmente notificato al Curatore. Controparte_2
provvedeva al deposito di memoria di costituzione in data 17.04.2023.
Con ordinanza 03.05.2023, dichiarata la contumacia del e Controparte_1
ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 29.05.2024. In quella sede la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. e le parti costituite provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
4.4 Con ordinanza 15.01.2025, la causa veniva rimessa in istruttoria, sollevando d'ufficio la questione relativa all'improcedibilità delle domande di condanna nei confronti del e assegnando alle parti i termini per memorie ex art. 101 c.p.c. CP_1
In tale sede, rinunciava alla domanda subordinata di condanna nei Controparte_5
confronti del Controparte_1
Pertanto, all'udienza del 27.02.2025, previa rinuncia delle parti ai termini per gli scritti conclusivi, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
5. Per la soluzione della controversia occorre prendere le mosse dalla definizione di azienda.
Atteso che l'art. 2555 c.c. la identifica come “il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”, è ormai consolidata in giurisprudenza – dopo annoso dibattito – l'opinione per cui l'azienda costituisce una universitas iuris, vale a dire un complesso di beni e rapporti giuridici caratterizzati dalla loro unità pagina 7 di 11 funzionale, in quanto organizzati in funzione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
6.1 Alla luce di ciò, assume precipuo rilievo la destinazione funzionale dei beni ad un'attività di impresa, che deve essere specificamente individuata. Infatti, “Costituisce azienda soltanto il complesso dei beni organizzato per l'esercizio di una specifica e ben individuata impresa, non di una qualsiasi possibile impresa astrattamente ipotizzabile,
e, se è vero che per la configurabilità dell'azienda non è necessario che l'impresa sia in atto, nondimeno occorre che ne siano percepibili i potenziali elementi di identificazione, ed, in specie, il settore commerciale in cui quell'impresa opera od opererà, così come, se si può ammettere che i beni in tal modo organizzati siano poi utilizzabili dal cessionario dell'azienda (o di un suo ramo) per attività imprenditoriali anche diverse da quelle specificamente esercitate dal cedente, è pur sempre indispensabile che quel vincolo di organizzazione teleologica — il cui accertamento in concreto è riservato al giudice di merito — sussista” (Cass. n. 3973/2004). Ciò non implica che il cessionario non possa, dopo la cessione, utilizzare i beni attribuendo loro funzione e destinazione diversa, ma impone che l'organizzazione degli stessi consentisse già prima del trasferimento l'identificazione di uno specifico scopo imprenditoriale, anche se non concretamente esercitato.
La valutazione appare ancora più rilevante e delicata nel caso in cui, invece dell'intera azienda, ne venga trasferito solamente un ramo, in ragione dell'inevitabile parzialità dei beni e dei rapporti ceduti.
6.2 È, dunque, necessario domandarsi se i beni trasferiti con il contratto di cui è causa siano sufficienti a costituire un ramo d'azienda e se, dalla connessione degli stessi, potesse desumersi già prima della cessione la sussistenza di un'attività imprenditoriale determinata, separata da quella di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei medesimi locali.
pagina 8 di 11 Nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata, è stata esclusa la sussistenza di una cessione di ramo di azienda, per difetto del vincolo di organizzazione teleologica, in ragione della modestia dei beni in concreto trasferiti (scaffali, banconi e suppellettili) inidonei a rappresentare “un complesso unitario di beni organizzati a fini economici”, in assenza di avviamento, licenza o altri elementi che consentissero di identificare la specifica attività di impresa cui erano destinati.
Occorre, peraltro, precisare che, in caso di cessione di ramo d'azienda, “Ai fini della qualificazione come cessione di azienda […] del trasferimento solo di alcuni dei beni in essa rientranti, non è decisiva la volontà delle parti, peraltro desunta, nella specie, esclusivamente dal "nomen iuris" attribuito all'atto posto in essere, occorrendo invece verificare se, in base agli elementi probatori disponibili, i beni complessivamente ceduti abbiano, o meno, mantenuto carattere autonomo idoneo a consentire l'esercizio dell'impresa, seppure con le integrazioni che il cessionario abbia dovuto eventualmente effettuare” (Cass. n. 8805/2024).
6.3 Nel caso di specie, e hanno stipulato un contratto di CP_1 Controparte_2
cessione (doc. 6 e doc. 2 avente ad Parte_1 Controparte_2
oggetto il ramo di azienda “costituito dal complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di bar e caffè e commercio al dettaglio di accessori per autoveicoli, di prodotti confezionati” comprensivo di “tutti i mobili che arredano e corredano i locali adibiti all'esercizio dell'impresa, tutti i macchinari, gli utensili e le attrezzature necessari per l'esercizio dell'attività aziendale tra cui il registratore di cassa […] e le materie prime necessarie per l'esercizio dell'attività di impresa stessa, nonché quant'altro risulta dall'elenco” allegato sub A, nonché i rapporti di cui all'allegato sub
B che includono i contratti di installazione e gestione di apparecchi automatici da divertimento e la licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Dal tenore testuale del contratto, emerge indubitabilmente che le parti non hanno inteso individuare un separato ramo di azienda rispetto a quello concesso in affitto da pagina 9 di 11 Commerciale a Energy s.a.s. (poi : difatti, numerosi dei beni Pt_1 CP_1
inclusi nel contratto di cessione e la licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande erano giunti nella disponibilità di proprio in forza di tale CP_1
contratto di affitto. Non può che concludersi, dunque, che abbia ceduto a CP_1
Contr
il medesimo ramo di azienda ricevuto in affitto da CP_2 [...]
con le eventuali addizioni apportate nell'esercizio dell'attività. Parte_1
6.4 Tale conclusioni è avvalorata dalle difese spiegate dalla stessa in CP_1
separato contenzioso contro (doc. 10 Parte_1 [...]
, nell'ambito del quale aveva domandato il riconoscimento Parte_1 CP_1
delle indennità conseguenti alle addizioni apportate al ramo di azienda concessole in affitto.
Non è, d'altro canto, sostenibile la tesi delle convenute per cui avrebbero inteso cedere un diverso ramo di azienda, avente ad oggetto la sola attività di gestione del gioco lecito.
Difatti, al di là del fatto che tale ramo non sarebbe nemmeno chiaramente individuato rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, quest'ultima si pone come presupposto per l'attività di gestione del gioco lecito in quanto essa richiede l'autorizzazione ex art. 86 T.U.L.P.S., altrimenti insussistente. Dunque, l'accoglimento dell'interpretazione offerta dalle convenute non potrebbe che portare a concludere per l'inesistenza del ramo di azienda ceduto in quanto non autosufficiente rispetto al ramo di azienda relativo all'attività di bar. Tuttavia, tale ricostruzione non può essere accolta in quanto si scontra con l'evidente dato testuale del contratto di cessione.
6.5 Tanto premesso, ha certamente interesse a una Parte_1
pronuncia di accertamento circa la proprietà del ramo di azienda oggetto di cessione tra le controparti. Tuttavia, non sussistono i presupposti per una declaratoria di nullità dell'atto di cessione stipulato dalle convenute, non emergendo cause di nullità ex art. 1418 c.c.: non integra, infatti, l'ipotesi di inesistenza dell'oggetto la circostanza che lo stesso sia di proprietà di terzi. pagina 10 di 11 Contr
7. Nulla deve essere statuito in questa sede circa i rapporti tra e CP_1
attesa la rinuncia alla domanda subordinata della seconda nei confronti CP_2
della prima.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra €
260.001,00 ed € 520.000,00 (v. art. 12 c.p.c.) con riconoscimento di tutte le fasi nei medi ad eccezione di quella di trattazione, liquidata nei minimi in assenza di attività istruttoria.
La condanna deve essere disposta in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta che l'azienda avente ad oggetto l'attività di somministrazione di cibi e bevande e la vendita di prodotti petroliferi e di prodotti per l'automobilista oggetto del contratto di cessione di ramo di azienda stipulato dalle convenute a rogito Notaio Persona_2
in data 23.12.2020 è di proprietà della Parte_1
condanna le convenute, in solido tra loro, a rimborsare al difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che si liquidano in € 547,00 per spese, €
17.252,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
16/06/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 726/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. CABELLO MONICA (C.F. ), elettivamente C.F._1
domiciliata in VIA MAZZINI, 21 23100 SONDRIO
ATTORE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. PONCETTA MONICA (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliata in VIA SORIATE, 47 23016 MANTELLO
CONVENUTI
Oggetto: cessione di ramo di azienda
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, per i motivi di cui in narrativa,
pagina 1 di 11 accertare e dichiarare che l'azienda avente ad oggetto l'attività di somministrazione di cibi e bevande e la vendita di prodotti petroliferi e di prodotti per l'automobilista, meglio descritta nel doc. 2 (visura storica) pagina 16 e 17 (unità locale 1) sita in Novate
Mezzola in Via Nazionale 437, all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti, è di proprietà della , che la ha attualmente concessa in affitto Parte_1
alla convenuta in forza di contratto a rogito notaio in data CP_2 Per_1
31.12.2020 (doc. 5) e per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, del contratto di cessione di ramo di azienda stipulato dalle convenute a rogito Notaio
in data 23.12.2020 (doc. 6), emettendo ogni conseguente provvedimento Persona_2
di legge.
In via subordinata, nel denegato caso in cui il Tribunale qualificasse i beni materiali ed immateriali, oggetto del contratto di cessione di ramo di azienda stipulato dalle convenute in data 23.12.2020 (doc. 6), quali costituenti un diverso ed autonomo ramo di azienda rispetto a quello dell'attrice e ritenesse quindi valido il contratto con cui i convenuti ne hanno disposto la sua cessione, accertare e dichiarare che la CP_2
detiene l'azienda corrente in Novate Mezzola Via Nazionale 437, avente ad oggetto
[...]
la somministrazione di cibi e bevande e la vendita di prodotti petroliferi e di prodotti per l'automobilista, come identificato nel precedente capo delle conclusioni, in forza del contratto di affitto da questa stipulato in data 31.12.2020 con la Parte_1
e che tale ramo è pertanto estraneo, distinto e differente, anche ai fini dei diritti sul
[...]
suo avviamento, al suddetto atto di cessione del 23.12.2020.
Con rifusione di spese di lite e successive occorrende.
In via istruttoria […]”
Per parte convenuta CP_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: IN VIA
PRELIMINARE DIFFERIRSI la prima udienza allo scopo di consentire la citazione del
pagina 2 di 11 terzo residente a [...]
Trivulzia n. 29;
NEL MERITO: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, per le motivazioni di cui in premessa, respingere le domande attrici, e nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avanzate dalla attrice, accertata la responsabilità del terzo chiamato in causa, condannare quest'ultimo a tenere indenne e manlevare la convenuta e il suo rappresentante legale dalle domande tutte formulate nei suoi confronti dall'attrice, e comunque a rimborsare alla convenuta e al suo rappresentante tutte le eventuali somme che la stessa e lo stesso fossero costretti a qualsiasi titolo a pagare all'attrice in conseguenza dei fatti dedotti i giudizio.
In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA: […]”
Per parte convenuta Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra illustrate:
IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande proposte da parte della
in quanto infondate in fatto ed in diritto. Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui il Giudice accerti e dichiari la nullità, totale o parziale, del contratto di cessione di ramo di azienda stipulato da
e di e a rogito Notaio CP_1 CP_2 CP_2 Controparte_2 Per_2
in data 23.12.2020, condannare la (rectius:
[...] CP_1 Controparte_1
alla restituzione in favore di di e della CP_2 CP_2 Controparte_2
somma versata a titolo di avviamento, o la maggior o minor somma stabilita dal
Giudice, con ogni conseguenza di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA: […]”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 11 1. Con atto di citazione notificato il 21.06.2021, conveniva Parte_1
in giudizio e per sentir CP_1 Controparte_2 Controparte_2
accertare in capo a sé la proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di somministrazione di cibi e bevande e la vendita di prodotti petroliferi e di prodotti per l'automobilista sita in Novate Mezzola in Via Nazionale 437, concessa in affitto a e conseguentemente sentir dichiarare la nullità del contratto di cessione di CP_1
ramo di azienda stipulato tra le convenute.
1.1 La società attrice esponeva di essere proprietaria di un ramo di azienda avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e l'esercizio per la vendita di prodotti petroliferi, di accessori degli stessi e di prodotti per le autovetture e per l'automobilista, corrente presso l'impianto di distribuzione carburanti in Novate Mezzola (SO) Via Nazionale n. 437. Dichiarava altresì di averla concessa in affitto, in data 26.06.2009, ad Energy s.a.s. di Controparte_4
ora mediante la stipula di contratto di affitto di ramo di azienda a rogito
[...] CP_1
Notaio e volturando in suo favore anche l'autorizzazione alla somministrazione Per_3
rilasciata dal Comune.
Successivamente, in data 31.12.2020, con atto a rogito Notaio le parti Per_1
concordavano la risoluzione anticipata del contratto;
contestualmente,
[...]
stipulava nuovo contratto di affitto avente ad oggetto detto ramo di Parte_1
azienda con la società ad oggi ancora Controparte_2
valido e in corso.
Esponeva, tuttavia, l'attrice di essere venuta a conoscenza solo successivamente del fatto che e avevano tra loro già stipulato, in data 23.12.2020, CP_1 Controparte_2
un contratto di cessione di ramo d'azienda, corrente nei medesimi locali, concordando tra loro un corrispettivo di € 325.000,00, di cui € 250.000,00 a titolo di avviamento commerciale. evidenziava come non potesse darsi l'esistenza di due Parte_2
pagina 4 di 11 aziende correnti nei medesimi locali, esercenti la medesima attività in concorrenza tra loro sotto la medesima autorizzazione comunale, per cui i beni indicati nell'atto di cessione come facenti parte del nuovo ramo dovevano ritenersi addizioni al ramo di azienda oggetto di affitto di proprietà dell'attrice. Conseguentemente, non CP_1
avrebbe potuto disporne a favore di terzi, così come non avrebbe potuto farsi remunerare per l'avviamento. Deduceva, dunque, la nullità dell'atto di cessione per inesistenza giuridica dell'oggetto.
L'attrice rappresentava di avere interesse all'accertamento in modo da evitare controversie al termine del contratto di affitto stipulato con Controparte_2
2. Con comparsa di risposta depositata il 13.10.2021, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto delle domande attoree Controparte_2
con vittoria di spese e, in via subordinata, domandando in via riconvenzionale trasversale la condanna di alla restituzione di quanto versatole a titolo di CP_1
avviamento.
2.1 Deduceva parte convenuta che oggetto del contratto di cessione era un ramo d'azienda avente ad oggetto attività diversa, vale a dire quella di gestione di apparecchi per il gioco lecito. Sebbene collocata nei medesimi locali, dunque, l'attività non poteva ritenersi né sovrapponibile né concorrenziale, né tantomeno fondata sulla medesima autorizzazione comunale.
Rilevava, inoltre, che nel contratto di affitto era previsto che dovesse CP_1
restituire alla il ramo d'azienda “completamente libero da Parte_1
cose non di pertinenza di quest'ultima”.
Ancora, rappresentava che la circostanza era stata portata a conoscenza dell'attrice da parte di che l'aveva coinvolta nelle trattative con la CP_1 Controparte_2
Evidenziava, poi, che, nell'esercizio del proprio diritto di autodeterminazione, le parti erano libere di concordare la corresponsione di un importo a titolo di avviamento, nella specie quantificato in € 250.000,00. pagina 5 di 11 3. Con comparsa di risposta depositata il 21.12.2021, si costituiva in giudizio CP_1
deducendo di essere venuta a conoscenza dell'atto di citazione solo il 30.10.2021 e
[...]
chiedendo, dunque, di essere autorizzata a citare per esserne manlevata il terzo
[...]
in qualità di cedente delle quote della medesima società all'attuale Controparte_3
legale rappresentante e comunque domandando il rigetto delle domande Parte_3
attoree con vittoria di spese.
3.1 La convenuta esponeva che le quote della società erano state cedute con atto del
11.02.2021 da a il quale si era convinto Controparte_3 Parte_3
all'acquisto sulla base dell'asserita esistenza di una richiesta di finanziamento già deliberata favorevolmente da Ubi Banca s.p.a. per € 300.000,00, poi rivelatasi inesistente. Alla luce di ciò, sporgeva denuncia querela nei confronti di Parte_3
presso la Guardia di Finanza. Soltanto con l'atto di Controparte_3
citazione era venuto a conoscenza della cessione di ramo d'azienda, anche Parte_3
perché mai aveva ricevuto le scritture contabili della società.
4. Disposto rinvio della prima udienza per consentire alle controparti di replicare alla tardiva comparsa di costituzione di alla prima udienza il Giudice dott. CP_1
Michele Posio dichiarava inammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo e inviava le parti in mediazione, trattandosi di materia soggetta alla mediazione obbligatoria.
Riscontrato l'esito negativo del tentativo di mediazione e assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., soltanto e Parte_1 Controparte_2
provvedevano al deposito.
[...]
4.1 In sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., in particolare,
[...]
precisava che i beni inclusi nell'asserito nuovo ramo d'azienda erano in Parte_1
realtà stati riconosciuti da come costituenti delle mere addizioni apportate CP_1
al ramo d'azienda originario affittato, come dalla stessa osservato in separato giudizio
(R.G. 373/2020 avanti al Tribunale di Sondrio) avendo ad oggetto il rilascio dell'azienda pagina 6 di 11 suddetta e che i contratti ceduti come parte del nuovo ramo d'azienda in realtà presupponevano l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande facente parte del ramo d'azienda locato come previsto dagli artt. 86 e 88 T.U.L.P.S.
4.2 All'udienza del 14.12.2022, il Giudice dott. Daniela Bosio, medio tempore subentrata nel ruolo, dato atto dell'intervenuta apertura del fallimento di CP_1
con sent. 130/2022 del Tribunale di Brescia, dichiarava l'interruzione del processo.
4.3 Il giudizio veniva riassunto da parte attrice con ricorso depositato il 07.03.2023 e regolarmente notificato al Curatore. Controparte_2
provvedeva al deposito di memoria di costituzione in data 17.04.2023.
Con ordinanza 03.05.2023, dichiarata la contumacia del e Controparte_1
ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni, che si teneva ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 29.05.2024. In quella sede la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. e le parti costituite provvedevano al deposito degli scritti conclusivi.
4.4 Con ordinanza 15.01.2025, la causa veniva rimessa in istruttoria, sollevando d'ufficio la questione relativa all'improcedibilità delle domande di condanna nei confronti del e assegnando alle parti i termini per memorie ex art. 101 c.p.c. CP_1
In tale sede, rinunciava alla domanda subordinata di condanna nei Controparte_5
confronti del Controparte_1
Pertanto, all'udienza del 27.02.2025, previa rinuncia delle parti ai termini per gli scritti conclusivi, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione.
5. Per la soluzione della controversia occorre prendere le mosse dalla definizione di azienda.
Atteso che l'art. 2555 c.c. la identifica come “il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”, è ormai consolidata in giurisprudenza – dopo annoso dibattito – l'opinione per cui l'azienda costituisce una universitas iuris, vale a dire un complesso di beni e rapporti giuridici caratterizzati dalla loro unità pagina 7 di 11 funzionale, in quanto organizzati in funzione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.
6.1 Alla luce di ciò, assume precipuo rilievo la destinazione funzionale dei beni ad un'attività di impresa, che deve essere specificamente individuata. Infatti, “Costituisce azienda soltanto il complesso dei beni organizzato per l'esercizio di una specifica e ben individuata impresa, non di una qualsiasi possibile impresa astrattamente ipotizzabile,
e, se è vero che per la configurabilità dell'azienda non è necessario che l'impresa sia in atto, nondimeno occorre che ne siano percepibili i potenziali elementi di identificazione, ed, in specie, il settore commerciale in cui quell'impresa opera od opererà, così come, se si può ammettere che i beni in tal modo organizzati siano poi utilizzabili dal cessionario dell'azienda (o di un suo ramo) per attività imprenditoriali anche diverse da quelle specificamente esercitate dal cedente, è pur sempre indispensabile che quel vincolo di organizzazione teleologica — il cui accertamento in concreto è riservato al giudice di merito — sussista” (Cass. n. 3973/2004). Ciò non implica che il cessionario non possa, dopo la cessione, utilizzare i beni attribuendo loro funzione e destinazione diversa, ma impone che l'organizzazione degli stessi consentisse già prima del trasferimento l'identificazione di uno specifico scopo imprenditoriale, anche se non concretamente esercitato.
La valutazione appare ancora più rilevante e delicata nel caso in cui, invece dell'intera azienda, ne venga trasferito solamente un ramo, in ragione dell'inevitabile parzialità dei beni e dei rapporti ceduti.
6.2 È, dunque, necessario domandarsi se i beni trasferiti con il contratto di cui è causa siano sufficienti a costituire un ramo d'azienda e se, dalla connessione degli stessi, potesse desumersi già prima della cessione la sussistenza di un'attività imprenditoriale determinata, separata da quella di somministrazione di alimenti e bevande esercitata nei medesimi locali.
pagina 8 di 11 Nel caso esaminato dalla Suprema Corte nella sentenza sopra citata, è stata esclusa la sussistenza di una cessione di ramo di azienda, per difetto del vincolo di organizzazione teleologica, in ragione della modestia dei beni in concreto trasferiti (scaffali, banconi e suppellettili) inidonei a rappresentare “un complesso unitario di beni organizzati a fini economici”, in assenza di avviamento, licenza o altri elementi che consentissero di identificare la specifica attività di impresa cui erano destinati.
Occorre, peraltro, precisare che, in caso di cessione di ramo d'azienda, “Ai fini della qualificazione come cessione di azienda […] del trasferimento solo di alcuni dei beni in essa rientranti, non è decisiva la volontà delle parti, peraltro desunta, nella specie, esclusivamente dal "nomen iuris" attribuito all'atto posto in essere, occorrendo invece verificare se, in base agli elementi probatori disponibili, i beni complessivamente ceduti abbiano, o meno, mantenuto carattere autonomo idoneo a consentire l'esercizio dell'impresa, seppure con le integrazioni che il cessionario abbia dovuto eventualmente effettuare” (Cass. n. 8805/2024).
6.3 Nel caso di specie, e hanno stipulato un contratto di CP_1 Controparte_2
cessione (doc. 6 e doc. 2 avente ad Parte_1 Controparte_2
oggetto il ramo di azienda “costituito dal complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di bar e caffè e commercio al dettaglio di accessori per autoveicoli, di prodotti confezionati” comprensivo di “tutti i mobili che arredano e corredano i locali adibiti all'esercizio dell'impresa, tutti i macchinari, gli utensili e le attrezzature necessari per l'esercizio dell'attività aziendale tra cui il registratore di cassa […] e le materie prime necessarie per l'esercizio dell'attività di impresa stessa, nonché quant'altro risulta dall'elenco” allegato sub A, nonché i rapporti di cui all'allegato sub
B che includono i contratti di installazione e gestione di apparecchi automatici da divertimento e la licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Dal tenore testuale del contratto, emerge indubitabilmente che le parti non hanno inteso individuare un separato ramo di azienda rispetto a quello concesso in affitto da pagina 9 di 11 Commerciale a Energy s.a.s. (poi : difatti, numerosi dei beni Pt_1 CP_1
inclusi nel contratto di cessione e la licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande erano giunti nella disponibilità di proprio in forza di tale CP_1
contratto di affitto. Non può che concludersi, dunque, che abbia ceduto a CP_1
Contr
il medesimo ramo di azienda ricevuto in affitto da CP_2 [...]
con le eventuali addizioni apportate nell'esercizio dell'attività. Parte_1
6.4 Tale conclusioni è avvalorata dalle difese spiegate dalla stessa in CP_1
separato contenzioso contro (doc. 10 Parte_1 [...]
, nell'ambito del quale aveva domandato il riconoscimento Parte_1 CP_1
delle indennità conseguenti alle addizioni apportate al ramo di azienda concessole in affitto.
Non è, d'altro canto, sostenibile la tesi delle convenute per cui avrebbero inteso cedere un diverso ramo di azienda, avente ad oggetto la sola attività di gestione del gioco lecito.
Difatti, al di là del fatto che tale ramo non sarebbe nemmeno chiaramente individuato rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, quest'ultima si pone come presupposto per l'attività di gestione del gioco lecito in quanto essa richiede l'autorizzazione ex art. 86 T.U.L.P.S., altrimenti insussistente. Dunque, l'accoglimento dell'interpretazione offerta dalle convenute non potrebbe che portare a concludere per l'inesistenza del ramo di azienda ceduto in quanto non autosufficiente rispetto al ramo di azienda relativo all'attività di bar. Tuttavia, tale ricostruzione non può essere accolta in quanto si scontra con l'evidente dato testuale del contratto di cessione.
6.5 Tanto premesso, ha certamente interesse a una Parte_1
pronuncia di accertamento circa la proprietà del ramo di azienda oggetto di cessione tra le controparti. Tuttavia, non sussistono i presupposti per una declaratoria di nullità dell'atto di cessione stipulato dalle convenute, non emergendo cause di nullità ex art. 1418 c.c.: non integra, infatti, l'ipotesi di inesistenza dell'oggetto la circostanza che lo stesso sia di proprietà di terzi. pagina 10 di 11 Contr
7. Nulla deve essere statuito in questa sede circa i rapporti tra e CP_1
attesa la rinuncia alla domanda subordinata della seconda nei confronti CP_2
della prima.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso tra €
260.001,00 ed € 520.000,00 (v. art. 12 c.p.c.) con riconoscimento di tutte le fasi nei medi ad eccezione di quella di trattazione, liquidata nei minimi in assenza di attività istruttoria.
La condanna deve essere disposta in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta che l'azienda avente ad oggetto l'attività di somministrazione di cibi e bevande e la vendita di prodotti petroliferi e di prodotti per l'automobilista oggetto del contratto di cessione di ramo di azienda stipulato dalle convenute a rogito Notaio Persona_2
in data 23.12.2020 è di proprietà della Parte_1
condanna le convenute, in solido tra loro, a rimborsare al difensore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che si liquidano in € 547,00 per spese, €
17.252,00 per compenso, oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
16/06/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 11 di 11