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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 693 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'Avv. Angelo
Daniele Vetrugno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Monteroni di Lecce alla Via
Monte San Michele 5 appellante
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Edoardo L. M. Migliore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Modena, alla Via Dè Fogliani n. 12 nonché
c.f. , in persona del Dirigente procuratore Controparte_2 P.IVA_3
e legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Raffaele Plenteda ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce, alla Via C. Giaquinto 5/B appellate 1
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 di riserva della decisione al Collegio ex art. 352 cpc
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 351/2023, emessa ex art. 281 sexies cpc in data 07.02.2023, non notificata, il Tribunale di Lecce, pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 04.01.2021 da Parte_1 nei confronti di e della terza chiamata accoglieva Controparte_1 Controparte_3
l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione di garanzia, formulata dalla convenuta e dalla terza chiamata, rigettando la domanda attrice.
Invero, società atta alla gestione dell'attività di bar e ristorazione con tavola calda Parte_1 all'interno del Complesso Universitario “Ecotekne” sito in Monteroni, conveniva in giudizio la CP_1 proponendo un'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c., nonchè quella di
[...] garanzia per il difetto di funzionamento ex art. 1512 c.c., della friggitrice modello “Pom'Chef KL3 Matr.
TA20592”, fabbricata dalla società convenuta e da questa acquistata in data 28.09.2018 per la somma di
€ 5.215,01.
2. In particolare, assumeva parte attrice che il 12.09.2019, alle ore 06.30 circa, 15/20 minuti circa dopo l'accensione della detta friggitrice, divampava un incendio all'interno del vano, attiguo al locale bar, ove la friggitrice era allocata. La responsabilità dell'occorso era da ascrivere ad una anomalia del prodotto acquistato, considerato che i VVFF, intervenuti sul luogo del sinistro, avevano redatto apposito rapporto di intervento, riscontrando una difettosità del bene acquistato, con riferimento all'impianto elettrico interno al macchinario e al verificarsi dell'incendio. Conseguentemente, deducendo la responsabilità della venditrice per il sinistro in relazione al vizio della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1490 c.c., Controparte_1 nonché ai sensi dell'art. 1512 c.c., la concludeva chiedendo di dichiarare la risoluzione del Parte_1 contratto di vendita della friggitrice e di condannare la convenuta alla restituzione di € 5.215,01 per l'acquisto del bene in questione, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali patiti, di cui € 4.611,60 per lavori di pulizia e bonifica dell'impianto di climatizzazione dell'edificio e per il ripristino dell'impianto di
2 rilevazione incendi, € 820,00 per lavori di ripristino, tinteggiatura e sostituzione controsoffitto del bar, oltre ad € 6.300,00, a titolo di lucro cessante per la inutilizzabilità del bene compravenduto e la conseguente impossibilità di somministrare alimenti.
3. Ritualmente costituitasi in giudizio, la eccepiva l'intervenuta decadenza dalla garanzia Controparte_1 per vizi della cosa venduta, non avendo parte attrice rispettato il termine di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c. per la denuncia dei difetti, dal momento che la missiva PEC di messa in mora risaliva solo al
25.09.2019, mentre l'incendio si era verificato il 12.09.2019; eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione della relativa azione, essendo stata esercitata solo in data 04.01.2021 con la notifica dell'atto di citazione,
e cioè ben oltre il termine annuale dalla consegna del bene. E ciò, anche volendo considerare come termine a quo non già il giorno della consegna, come indicato dall'art. 1495 c.c., ma quello del sinistro, in ogni caso la prescrizione si era maturata;
eccepiva, altresì, l'inoperatività della garanzia di buon funzionamento per intervenuta scadenza. Ad ogni buon conto, la convenuta rilevava che con il contratto di acquisto della friggitrice (art. 3) veniva convenzionalmente pattuito un periodo di garanzia pari a sei mesi, per cui il sinistro de quo non rientrava nell'ambito di tale periodo di copertura. Nel merito, la contestava l'esistenza del vizio e del malfunzionamento della friggitrice, nonché la Controparte_1 sussistenza del nesso di causalità rispetto al danno patito, oltre all'entità del danno stesso. Chiedeva comunque l'autorizzazione alla chiamata in causa della con funzione di Controparte_2 manleva.
Integrato il contraddittorio, la terza chiamata si costituiva in giudizio aderendo alle eccezioni sollevate dell'assicurata e condividendo le medesime argomentazioni difensive.
4. All'esito dell'istruzione probatoria, esperita solo mediante produzione documentale, il primo giudice, disattese tutte le istanze istruttorie, accoglieva l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione di garanzia, avendo la società attrice esercitato l'azione ben oltre il termine annuale, decorrente dalla consegna del bene compravenduto (risalente al 28.09.2018). Invero, la nel predetto arco Parte_1 temporale, ossia un anno dalla consegna della friggitrice, si era limitata a denunciare il presunto vizio, spiegando tuttavia la relativa azione solo il successivo 4 gennaio 2021 con la notifica della citazione, in violazione dei termini di cui all'art. 1495 c.c., a nulla rilevando, ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale, la diffida a mezzo PEC del 25.1.2020, inoltrata un anno dopo rispetto alla consegna del bene. Conseguentemente, il Tribunale rigettava la domanda attorea, definendo le spese del giudizio secondo soccombenza.
>>>>
3 5. Con atto di citazione notificato il 07.09.2023 la ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, affidandosi ad un unico motivo di gravame, con cui ha dedotto: << Nullità della sentenza per illogicità ed errore in diritto e travisamento di norme>>
L'appellante lamenta che il primo giudice abbia accolto l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione di cui all'art. 1495 c. 3 c.c., in violazione dei principi codicistici in subiecta materia. Invero, nel caso di specie, a nulla rivelerebbe la data di consegna del bene, trattandosi di un vizio occulto imputabile ad un difetto di fabbricazione, come tale non conoscibile al tempo della consegna dello stesso, ma solo dal momento in cui si è verificato il malfunzionamento, ovvero dopo quasi un anno, quindi nella vigenza della operatività della garanzia di legge. A parere della comunque, il bene compravenduto Parte_1 era privo delle qualità essenziali, e tanto integrerebbe piuttosto una ipotesi di vendita aliud pro alio, che non è soggetta al termine di prescrizione dell'art. 1495 cc. Lamenta, infine, che il Tribunale, avendo accolto l'eccezione preliminare di cui all'art. 1495 c. 3 c.c., ha trascurato tutte le richieste istruttorie, sicchè la deducente reitera, in tale fase di giudizio, l'ammissione delle istanze probatorie non ammesse nel giudizio di primo grado.
6. Ritualmente costituitasi in giudizio, contesta le avverse censure, considerato che l'azione Controparte_1 proposta dall'appellante in primo grado, quella di garanzia pura, è stata proposta in violazione dei termini di cui all'art. 1495 c.c. Reiterando le argomentazioni difensive esplicate in primo grado, l'appellata chiede il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
Si è costituita in giudizio anche eccependo l'inammissibilità dell'appello per Controparte_2 violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, contesta le doglianze di controparte, rimarcando la prescrizione dell'azione per garanzia dei vizi ed escludendo la ricorrenza nel caso di specie di un'ipotesi di vendita di aliud pro alio. Riproponendo ex art. 346 c.p.c. l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta, non accolta in primo grado, nonché le ulteriori tesi difensive, l'appellata chiede la conferma dell'impugnata sentenza.
7. Alla udienza del 02.05.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
Quindi, all'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 20.05.2025 la causa, previo il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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8. L'appello è infondato e va pertanto disatteso.
4 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello. La appellata deduce, invero, che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze, ma detta eccezione non merita accoglimento. Tuttavia, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla mancata ammissione di mezzi istruttori rilevanti ai fini della decisione, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo giudice. Del resto, la stessa Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito – con statuizione che può estendersi anche ai giudizi introdotti dopo la riforma “Cartabia”- che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
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9. L'unico articolato motivo di gravame è tuttavia infondato nel merito.
L'appellante, che non contesta in alcun modo che la prescrizione della domanda di garanzia si sia verificata, ove si assume quale dies a quo la data di consegna del bene ( 28.9.2018), come ha affermato il tribunale, appunta le sue critiche all'iter argomentativo della sentenza solo su due aspetti:
a) in primo luogo che – vertendosi in ipotesi di vizio occulto- il dies a quo ex art. 1495 cc doveva essere non già quello della vendita, ma quello in cui l'incendio si era verificato (12.9.2019);
b) in secondo luogo che, in ogni caso, la presenza del vizio rendeva il bene venduto “privo delle qualità essenziali” tale da integrare “aliud pro alio” e come tale la domanda di risoluzione e risarcimento del danno non era soggetta ai termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 cc.
9.1. Quanto al primo profilo, lo stesso è assolutamente infondato.
Ed invero, secondo un consolidato orientamento della corte di legittimità, in tema di compravendita,
l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'articolo 1495 del cc. si prescrive, alla stregua del comma 3 di tale disposizione, in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, coincidendo in ogni caso l'inizio
5 della prescrizione con la consegna del bene: l'azione ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio.
Così Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, n.28454 e Cassazione civile sez. II, 05/05/2017, n.11037
Pertanto, il termine decorre dalla consegna, "in ogni caso" (come si esprime la norma in esame), indipendentemente, cioè dal rilievo fattuale che, nonostante l'avvenuta consegna, non fosse ancora possibile la scoperta del vizio da parte del compratore, e quindi anche se il medesimo vizio fosse stato dolosamente occultato dal venditore con espedienti o raggiri.
Solo il termine di decadenza di otto giorni sempre inerente la garanzia ai sensi dell'articolo 1495 del Cc, decorre dalla scoperta del vizio occulto e cioè dal momento in cui il compratore ne abbia acquisito certezza obiettiva e completa.
Il profilo di gravame pertanto non coglie nel segno, avendo correttamente assunto il tribunale quale dies
a quo per la prescrizione del termine annuale di garanzia la data del 28.9.2019 perché pacificamente quello in cui sarebbe avvenuta la consegna, essendo tale evento pacifico in atti e non oggetto di alcuna contestazione.
Giova ricordare che agli effetti dell'art. 1495 c.c., comma 3, la consegna è quella, effettiva o materiale, eseguita in forza del contratto di vendita (nella specie, il 28.9.2018). L'art. 1495, comma 3, c.c. deve essere interpretato, comunque, nel senso che, al fine di interrompere la prescrizione in materia di diritto al risarcimento nell'ambito di un contratto di compravendita, non è necessario istaurare un giudizio, essendo sufficiente una manifestazione della volontà stragiudiziale in forma scritta.
Nella specie, il primo atto interruttivo della prescrizione, è certamente la missiva PEC di messa in mora del 25.09.2019 - ancorché inviata oltre il termine degli 8 gg - cui è seguita la Pec del 25.12.2020: questa è però successiva alla data del 25.9.2020, di scadenza del termine annuale di prescrizione, interrotto dalla prima Pec del 25.9.2019.
Va rammentato che nel contratto di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.; se la parte comunica il vizio anche con atto extraprocessuale entro l'anno dalla consegna, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di un anno come previsto dall'art. 2945 c.c., comma 1. Così Cassazione civile sez. un., 11/07/2019,
n.18672.
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9.2. Anche il secondo profilo di gravame non coglie nel segno.
6 La garanzia per vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c. è un effetto naturale del contratto di compravendita che le parti sono libere di escludere o modificare nell'esercizio della propria autonomia contrattuale. I vizi ex art. 1490 c.c. afferiscono a imperfezioni del procedimento di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa.
Tra i vizi che il compratore è legittimato a far valere nei confronti del venditore vi sono i vizi derivanti dalla mancanza di qualità promesse della cosa venduta (art. 1497 c.c.), la consegna dell'"aliud pro alio"
(istituto di creazione giurisprudenziale che non è soggetto ai termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c.) ed i vizi della cosa venduta, ossia quei vizi che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore ai sensi dell'art. 1490 c.c.
In particolare, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) sono accomunate dal fatto che presuppongono l'appartenenza della cosa al genere pattuito, ma si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda riguarda la natura della merce;
entrambe le ipotesi, poi, differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che ricorre quando la cosa venduta appartiene ad un genere completamente diverso da quello pattuito.
Deve condividersi quella consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità che ha fissato il principio, secondo cui si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso, cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita;
si ha, invece, consegna di "aliud pro alio", che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione, qualora il bene consegnato sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" promessa e, quindi, a fornire l'utilità richiesta.
Così: Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 18859 del 10/07/2008 - Rv. 604211 - 01; nello stesso senso si veda
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016 - Rv. 639637 - 01, secondo cui "in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497
c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti. 7 La qualificazione giuridica delle relative questioni dedotte in giudizio può essere operata anche d'ufficio dal giudice, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state acquisite nel processo (cfr. per tutte Cass. civ.
Sez. 2, Sentenza n. 13925 del 25/09/2002).
9.2.1. Ora, nel caso di specie è evidente come non si verta affatto in tema di “aliud pro alio”, - qui invocato dall'appellante solo per sottrarre la domanda al regime di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 cc - perché dalle prospettazioni stesse della società attrice, a prescindere dalla qualificazione della domanda
(operazione riservata, come detto, al giudice), emerge che a venire allegata sia la mera “difettosità” della oggetto della compravendita (cfr. punto 9 dell'atto di citazione, pag. 2); non è neppure dedotto Parte_2 in citazione di primo grado che il bene fosse di “genere diverso” ed “inidoneo ad assolvere alla destinazione economico-sociale cui era destinato”; la domanda introduttiva evidenzia soltanto un vizio
“occulto” di malfunzionamento del bene, che ne ha provocato l'incendio. Peraltro, appare dirimente, in tale ottica, la considerazione che la friggitrice – consegnata il 28.9.2018 ed allocata in un locale separato, ma attiguo al locale bar - sia stata utilizzata ed abbia, dalla consegna fino alla data dell'incendio, funzionato perfettamente per oltre un anno, come friggitrice, assolvendo alla sua funzione e destinazione economico-sociale.
Da tali, per la verità, sintetiche allegazioni di parte attrice, si evince che le problematiche prospettate non paiono poter rientrare nella nozione dell'aliud pro alio, concetto nel quale si ricade allorquando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti o addirittura quando pure presentino difetti tali da renderli del tutto inservibili
( Cassazione civile sez. II, 03/06/2020, n.10456), mentre diversamente si ricade nel campo di operatività della garanzia per vizi redibitori.
Nel caso di specie, correttamente il Tribunale non ha preso in esame l'ipotesi della vendita di aliud pro alio, posto che la vendita aveva ad oggetto una friggitrice difettosa che - è la stessa attrice a dichiararlo – è stata utilizzata fino all'incendio, quando sono emerse problematiche da ascrivere, secondo la società compratrice, a vizi nell'impianto elettrico. Deve dunque concludersi che, sulla scorta delle stesse allegazioni di parte attrice, che il diritto fatto valere dalla compratrice vada ricondotto all'esercizio della garanzia ex art. 1495 c.c., con la conseguenza, su cui dianzi si è ampiamente argomentato, che il diritto è da considerarsi prescritto per decorso del termine annuale.
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10. L'appello va pertanto disatteso.
Ogni ulteriore profilo di censura, anche con riferimento alle richieste istruttorie reiterate in appello, resta conseguenzialmente assorbito, stante la intervenuta prescrizione del diritto.
8 Consegue la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Dal rigetto integrale del gravame sorge l'obbligo di evidenziare che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona Parte_1 del rappresentante legale pro tempore, con atto di citazione notificato il 07.09.2023, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Lecce n. 351/2023, pubblicata in data 07.02.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di e di Controparte_1
che liquida per ciascuno in € 3000,00 oltre esborsi ed accessori di Controparte_2 legge e di tariffa;
3) Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - seconda sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 693 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta mandato a margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'Avv. Angelo
Daniele Vetrugno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Monteroni di Lecce alla Via
Monte San Michele 5 appellante
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Edoardo L. M. Migliore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Modena, alla Via Dè Fogliani n. 12 nonché
c.f. , in persona del Dirigente procuratore Controparte_2 P.IVA_3
e legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Raffaele Plenteda ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Lecce, alla Via C. Giaquinto 5/B appellate 1
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 20.05.2025 di riserva della decisione al Collegio ex art. 352 cpc
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 351/2023, emessa ex art. 281 sexies cpc in data 07.02.2023, non notificata, il Tribunale di Lecce, pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 04.01.2021 da Parte_1 nei confronti di e della terza chiamata accoglieva Controparte_1 Controparte_3
l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione di garanzia, formulata dalla convenuta e dalla terza chiamata, rigettando la domanda attrice.
Invero, società atta alla gestione dell'attività di bar e ristorazione con tavola calda Parte_1 all'interno del Complesso Universitario “Ecotekne” sito in Monteroni, conveniva in giudizio la CP_1 proponendo un'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c., nonchè quella di
[...] garanzia per il difetto di funzionamento ex art. 1512 c.c., della friggitrice modello “Pom'Chef KL3 Matr.
TA20592”, fabbricata dalla società convenuta e da questa acquistata in data 28.09.2018 per la somma di
€ 5.215,01.
2. In particolare, assumeva parte attrice che il 12.09.2019, alle ore 06.30 circa, 15/20 minuti circa dopo l'accensione della detta friggitrice, divampava un incendio all'interno del vano, attiguo al locale bar, ove la friggitrice era allocata. La responsabilità dell'occorso era da ascrivere ad una anomalia del prodotto acquistato, considerato che i VVFF, intervenuti sul luogo del sinistro, avevano redatto apposito rapporto di intervento, riscontrando una difettosità del bene acquistato, con riferimento all'impianto elettrico interno al macchinario e al verificarsi dell'incendio. Conseguentemente, deducendo la responsabilità della venditrice per il sinistro in relazione al vizio della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1490 c.c., Controparte_1 nonché ai sensi dell'art. 1512 c.c., la concludeva chiedendo di dichiarare la risoluzione del Parte_1 contratto di vendita della friggitrice e di condannare la convenuta alla restituzione di € 5.215,01 per l'acquisto del bene in questione, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali patiti, di cui € 4.611,60 per lavori di pulizia e bonifica dell'impianto di climatizzazione dell'edificio e per il ripristino dell'impianto di
2 rilevazione incendi, € 820,00 per lavori di ripristino, tinteggiatura e sostituzione controsoffitto del bar, oltre ad € 6.300,00, a titolo di lucro cessante per la inutilizzabilità del bene compravenduto e la conseguente impossibilità di somministrare alimenti.
3. Ritualmente costituitasi in giudizio, la eccepiva l'intervenuta decadenza dalla garanzia Controparte_1 per vizi della cosa venduta, non avendo parte attrice rispettato il termine di otto giorni previsto dall'art. 1495 c.c. per la denuncia dei difetti, dal momento che la missiva PEC di messa in mora risaliva solo al
25.09.2019, mentre l'incendio si era verificato il 12.09.2019; eccepiva, altresì, l'intervenuta prescrizione della relativa azione, essendo stata esercitata solo in data 04.01.2021 con la notifica dell'atto di citazione,
e cioè ben oltre il termine annuale dalla consegna del bene. E ciò, anche volendo considerare come termine a quo non già il giorno della consegna, come indicato dall'art. 1495 c.c., ma quello del sinistro, in ogni caso la prescrizione si era maturata;
eccepiva, altresì, l'inoperatività della garanzia di buon funzionamento per intervenuta scadenza. Ad ogni buon conto, la convenuta rilevava che con il contratto di acquisto della friggitrice (art. 3) veniva convenzionalmente pattuito un periodo di garanzia pari a sei mesi, per cui il sinistro de quo non rientrava nell'ambito di tale periodo di copertura. Nel merito, la contestava l'esistenza del vizio e del malfunzionamento della friggitrice, nonché la Controparte_1 sussistenza del nesso di causalità rispetto al danno patito, oltre all'entità del danno stesso. Chiedeva comunque l'autorizzazione alla chiamata in causa della con funzione di Controparte_2 manleva.
Integrato il contraddittorio, la terza chiamata si costituiva in giudizio aderendo alle eccezioni sollevate dell'assicurata e condividendo le medesime argomentazioni difensive.
4. All'esito dell'istruzione probatoria, esperita solo mediante produzione documentale, il primo giudice, disattese tutte le istanze istruttorie, accoglieva l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione di garanzia, avendo la società attrice esercitato l'azione ben oltre il termine annuale, decorrente dalla consegna del bene compravenduto (risalente al 28.09.2018). Invero, la nel predetto arco Parte_1 temporale, ossia un anno dalla consegna della friggitrice, si era limitata a denunciare il presunto vizio, spiegando tuttavia la relativa azione solo il successivo 4 gennaio 2021 con la notifica della citazione, in violazione dei termini di cui all'art. 1495 c.c., a nulla rilevando, ai fini dell'interruzione del termine prescrizionale, la diffida a mezzo PEC del 25.1.2020, inoltrata un anno dopo rispetto alla consegna del bene. Conseguentemente, il Tribunale rigettava la domanda attorea, definendo le spese del giudizio secondo soccombenza.
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3 5. Con atto di citazione notificato il 07.09.2023 la ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza suindicata, affidandosi ad un unico motivo di gravame, con cui ha dedotto: << Nullità della sentenza per illogicità ed errore in diritto e travisamento di norme>>
L'appellante lamenta che il primo giudice abbia accolto l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione di cui all'art. 1495 c. 3 c.c., in violazione dei principi codicistici in subiecta materia. Invero, nel caso di specie, a nulla rivelerebbe la data di consegna del bene, trattandosi di un vizio occulto imputabile ad un difetto di fabbricazione, come tale non conoscibile al tempo della consegna dello stesso, ma solo dal momento in cui si è verificato il malfunzionamento, ovvero dopo quasi un anno, quindi nella vigenza della operatività della garanzia di legge. A parere della comunque, il bene compravenduto Parte_1 era privo delle qualità essenziali, e tanto integrerebbe piuttosto una ipotesi di vendita aliud pro alio, che non è soggetta al termine di prescrizione dell'art. 1495 cc. Lamenta, infine, che il Tribunale, avendo accolto l'eccezione preliminare di cui all'art. 1495 c. 3 c.c., ha trascurato tutte le richieste istruttorie, sicchè la deducente reitera, in tale fase di giudizio, l'ammissione delle istanze probatorie non ammesse nel giudizio di primo grado.
6. Ritualmente costituitasi in giudizio, contesta le avverse censure, considerato che l'azione Controparte_1 proposta dall'appellante in primo grado, quella di garanzia pura, è stata proposta in violazione dei termini di cui all'art. 1495 c.c. Reiterando le argomentazioni difensive esplicate in primo grado, l'appellata chiede il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
Si è costituita in giudizio anche eccependo l'inammissibilità dell'appello per Controparte_2 violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, contesta le doglianze di controparte, rimarcando la prescrizione dell'azione per garanzia dei vizi ed escludendo la ricorrenza nel caso di specie di un'ipotesi di vendita di aliud pro alio. Riproponendo ex art. 346 c.p.c. l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi della cosa venduta, non accolta in primo grado, nonché le ulteriori tesi difensive, l'appellata chiede la conferma dell'impugnata sentenza.
7. Alla udienza del 02.05.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
Quindi, all'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 20.05.2025 la causa, previo il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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8. L'appello è infondato e va pertanto disatteso.
4 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello. La appellata deduce, invero, che l'atto di appello è stato formulato in modo del tutto generico, senza una precisa indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, nonché delle relative doglianze, ma detta eccezione non merita accoglimento. Tuttavia, dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che l'appellante ha sufficientemente indicato gli errori in cui, a suo dire, è incorso il Tribunale con particolare riferimento, come si vedrà, alla mancata ammissione di mezzi istruttori rilevanti ai fini della decisione, alla ricostruzione del fatto e alla valutazione delle prove assunte, così consentendo un'adeguata individuazione delle questioni e dei punti contestati della pronuncia impugnata, delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, nonché offrendo specifiche argomentazioni per confutare il percorso motivazionale del primo giudice. Del resto, la stessa Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, ha recentemente chiarito – con statuizione che può estendersi anche ai giudizi introdotti dopo la riforma “Cartabia”- che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
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9. L'unico articolato motivo di gravame è tuttavia infondato nel merito.
L'appellante, che non contesta in alcun modo che la prescrizione della domanda di garanzia si sia verificata, ove si assume quale dies a quo la data di consegna del bene ( 28.9.2018), come ha affermato il tribunale, appunta le sue critiche all'iter argomentativo della sentenza solo su due aspetti:
a) in primo luogo che – vertendosi in ipotesi di vizio occulto- il dies a quo ex art. 1495 cc doveva essere non già quello della vendita, ma quello in cui l'incendio si era verificato (12.9.2019);
b) in secondo luogo che, in ogni caso, la presenza del vizio rendeva il bene venduto “privo delle qualità essenziali” tale da integrare “aliud pro alio” e come tale la domanda di risoluzione e risarcimento del danno non era soggetta ai termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 cc.
9.1. Quanto al primo profilo, lo stesso è assolutamente infondato.
Ed invero, secondo un consolidato orientamento della corte di legittimità, in tema di compravendita,
l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia a norma dell'articolo 1495 del cc. si prescrive, alla stregua del comma 3 di tale disposizione, in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, coincidendo in ogni caso l'inizio
5 della prescrizione con la consegna del bene: l'azione ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio.
Così Cassazione civile sez. VI, 15/12/2020, n.28454 e Cassazione civile sez. II, 05/05/2017, n.11037
Pertanto, il termine decorre dalla consegna, "in ogni caso" (come si esprime la norma in esame), indipendentemente, cioè dal rilievo fattuale che, nonostante l'avvenuta consegna, non fosse ancora possibile la scoperta del vizio da parte del compratore, e quindi anche se il medesimo vizio fosse stato dolosamente occultato dal venditore con espedienti o raggiri.
Solo il termine di decadenza di otto giorni sempre inerente la garanzia ai sensi dell'articolo 1495 del Cc, decorre dalla scoperta del vizio occulto e cioè dal momento in cui il compratore ne abbia acquisito certezza obiettiva e completa.
Il profilo di gravame pertanto non coglie nel segno, avendo correttamente assunto il tribunale quale dies
a quo per la prescrizione del termine annuale di garanzia la data del 28.9.2019 perché pacificamente quello in cui sarebbe avvenuta la consegna, essendo tale evento pacifico in atti e non oggetto di alcuna contestazione.
Giova ricordare che agli effetti dell'art. 1495 c.c., comma 3, la consegna è quella, effettiva o materiale, eseguita in forza del contratto di vendita (nella specie, il 28.9.2018). L'art. 1495, comma 3, c.c. deve essere interpretato, comunque, nel senso che, al fine di interrompere la prescrizione in materia di diritto al risarcimento nell'ambito di un contratto di compravendita, non è necessario istaurare un giudizio, essendo sufficiente una manifestazione della volontà stragiudiziale in forma scritta.
Nella specie, il primo atto interruttivo della prescrizione, è certamente la missiva PEC di messa in mora del 25.09.2019 - ancorché inviata oltre il termine degli 8 gg - cui è seguita la Pec del 25.12.2020: questa è però successiva alla data del 25.9.2020, di scadenza del termine annuale di prescrizione, interrotto dalla prima Pec del 25.9.2019.
Va rammentato che nel contratto di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, costituiscono, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, di cui all'art. 1495, comma 3 c.c., con l'effetto di determinare l'inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell'art. 2945, comma 1 c.c.; se la parte comunica il vizio anche con atto extraprocessuale entro l'anno dalla consegna, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di un anno come previsto dall'art. 2945 c.c., comma 1. Così Cassazione civile sez. un., 11/07/2019,
n.18672.
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9.2. Anche il secondo profilo di gravame non coglie nel segno.
6 La garanzia per vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c. è un effetto naturale del contratto di compravendita che le parti sono libere di escludere o modificare nell'esercizio della propria autonomia contrattuale. I vizi ex art. 1490 c.c. afferiscono a imperfezioni del procedimento di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa.
Tra i vizi che il compratore è legittimato a far valere nei confronti del venditore vi sono i vizi derivanti dalla mancanza di qualità promesse della cosa venduta (art. 1497 c.c.), la consegna dell'"aliud pro alio"
(istituto di creazione giurisprudenziale che non è soggetto ai termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c.) ed i vizi della cosa venduta, ossia quei vizi che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore ai sensi dell'art. 1490 c.c.
In particolare, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.) sono accomunate dal fatto che presuppongono l'appartenenza della cosa al genere pattuito, ma si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda riguarda la natura della merce;
entrambe le ipotesi, poi, differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che ricorre quando la cosa venduta appartiene ad un genere completamente diverso da quello pattuito.
Deve condividersi quella consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità che ha fissato il principio, secondo cui si ha vizio redibitorio oppure mancanza di qualità essenziali della cosa consegnata, qualora questa presenti imperfezioni che la rendano inidonea all'uso, cui dovrebbe essere destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, ovvero appartenga ad un tipo diverso o ad una specie diversa da quella pattuita;
si ha, invece, consegna di "aliud pro alio", che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione, qualora il bene consegnato sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della "res" promessa e, quindi, a fornire l'utilità richiesta.
Così: Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 18859 del 10/07/2008 - Rv. 604211 - 01; nello stesso senso si veda
Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 6596 del 05/04/2016 - Rv. 639637 - 01, secondo cui "in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497
c.c.) pur presupponendo l'appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di "aliud pro alio" che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti. 7 La qualificazione giuridica delle relative questioni dedotte in giudizio può essere operata anche d'ufficio dal giudice, ove le circostanze a tal fine rilevanti siano state acquisite nel processo (cfr. per tutte Cass. civ.
Sez. 2, Sentenza n. 13925 del 25/09/2002).
9.2.1. Ora, nel caso di specie è evidente come non si verta affatto in tema di “aliud pro alio”, - qui invocato dall'appellante solo per sottrarre la domanda al regime di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 cc - perché dalle prospettazioni stesse della società attrice, a prescindere dalla qualificazione della domanda
(operazione riservata, come detto, al giudice), emerge che a venire allegata sia la mera “difettosità” della oggetto della compravendita (cfr. punto 9 dell'atto di citazione, pag. 2); non è neppure dedotto Parte_2 in citazione di primo grado che il bene fosse di “genere diverso” ed “inidoneo ad assolvere alla destinazione economico-sociale cui era destinato”; la domanda introduttiva evidenzia soltanto un vizio
“occulto” di malfunzionamento del bene, che ne ha provocato l'incendio. Peraltro, appare dirimente, in tale ottica, la considerazione che la friggitrice – consegnata il 28.9.2018 ed allocata in un locale separato, ma attiguo al locale bar - sia stata utilizzata ed abbia, dalla consegna fino alla data dell'incendio, funzionato perfettamente per oltre un anno, come friggitrice, assolvendo alla sua funzione e destinazione economico-sociale.
Da tali, per la verità, sintetiche allegazioni di parte attrice, si evince che le problematiche prospettate non paiono poter rientrare nella nozione dell'aliud pro alio, concetto nel quale si ricade allorquando il bene consegnato sia completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti o addirittura quando pure presentino difetti tali da renderli del tutto inservibili
( Cassazione civile sez. II, 03/06/2020, n.10456), mentre diversamente si ricade nel campo di operatività della garanzia per vizi redibitori.
Nel caso di specie, correttamente il Tribunale non ha preso in esame l'ipotesi della vendita di aliud pro alio, posto che la vendita aveva ad oggetto una friggitrice difettosa che - è la stessa attrice a dichiararlo – è stata utilizzata fino all'incendio, quando sono emerse problematiche da ascrivere, secondo la società compratrice, a vizi nell'impianto elettrico. Deve dunque concludersi che, sulla scorta delle stesse allegazioni di parte attrice, che il diritto fatto valere dalla compratrice vada ricondotto all'esercizio della garanzia ex art. 1495 c.c., con la conseguenza, su cui dianzi si è ampiamente argomentato, che il diritto è da considerarsi prescritto per decorso del termine annuale.
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10. L'appello va pertanto disatteso.
Ogni ulteriore profilo di censura, anche con riferimento alle richieste istruttorie reiterate in appello, resta conseguenzialmente assorbito, stante la intervenuta prescrizione del diritto.
8 Consegue la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Dal rigetto integrale del gravame sorge l'obbligo di evidenziare che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona Parte_1 del rappresentante legale pro tempore, con atto di citazione notificato il 07.09.2023, nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Controparte_2
Tribunale di Lecce n. 351/2023, pubblicata in data 07.02.2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di e di Controparte_1
che liquida per ciascuno in € 3000,00 oltre esborsi ed accessori di Controparte_2 legge e di tariffa;
3) Dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 co. 1 quater t.u. 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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