Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 351/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 14.01.2025 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 351/2024, promosso da
, nato a [...] il [...] ( , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Antonio Donato La Sala e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Michele
Piazzolla in Bari alla Via Melo n.35, come da mandato allegato al ricorso in appello.
Appellante
Contro
nata a [...] il [...] ( ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Attilio R. Benvenuto e con domicilio eletto presso il di lui studio in Foggia alla Via Castigliano
n.67, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta depositata in grado di appello.
Appellata
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 14.01.2025 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti pagina 1 di 5
R.G. 3207/2023, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia, chiamata a decidere in merito al ricorso ex art. 12 bis della L. 898/1970 promosso dalla Sig.ra nei confronti dell'ex consorte Controparte_1
, condannava quest'ultimo a corrisponderle l'importo di €.23.714,42, oltre Parte_1 interessi dal dì della domanda e sino al soddisfo, con compensazione integrale fra le parti delle spese legali.
Tale sentenza veniva appellata dal il quale, pur non contestando il diritto della ex moglie di Pt_1 ricevere la quota parte del TFR da lui percepito, si doleva delle modalità con le quali tale somma era stata determinata, avendo ritenuto il Tribunale che egli avesse svolto l'attività lavorativa dipendente per 36 anni quando, a suo dire, dal prospetto rilasciato dall'INPS la sua carriera lavorativa aveva avuto una durata pari a 40 anni, compreso il periodo per il quale aveva effettuato il riscatto volontario contributivo (anni 3 e mesi 6).
In conseguenza di ciò, il Tribunale avrebbe dovuto calcolare la somma spettante alla con CP_1 riferimento a 32 anni, ossia per il periodo del matrimonio coincidente con la di lui attività lavorativa, da rideterminarsi nella più ridotta misura pari ad €.21.342,98.
In altri termini, il Tribunale di Foggia –secondo quanto prospettato dall'appellante- avrebbe riconosciuto alla una somma in esubero rispetto al dovuto pari ad €.2.371,43. CP_1
In secondo luogo, evidenziava come il Tribunale avesse errato nell'individuare l'inizio del rapporto di lavoro subordinato, fatto risalire al 16.06.1986 quando, in realtà, l'assunzione era decorrente dal
23.11.1985, così come poteva rilevarsi dalla disamina del suo prospetto paga sicché, anche a voler considerare il lavoro dipendente sviluppatosi in un arco temporale di anni 38, la quota del TFR dell'appellante da versarsi alla ex moglie doveva essere ricalcolata in €.22.466,29 (richiesta formulata in via gradata), comunque inferiore a quella indicata nell'appellata sentenza.
Per tali ragioni il Preziosi concludeva affinché la Corte, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza de qua, volesse accogliere l'appello e recepire il ricalcolo dell'importo dovuto nel senso innanzi chiarito, condannando la Sig.ra al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del suo CP_1 procuratore e difensore, dichiaratosi anticipatario.
La Sig.ra si costituiva innanzi la Corte giusta comparsa di costituzione depositata il Controparte_1
10.07.2024 e, in primo luogo, sosteneva che l'appello fosse da dichiararsi inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; l'atto di impugnazione era infatti da dichiararsi carente dei requisiti strutturali fissati dalla legge, non sussistendo una precisa indicazione del punto e del capo della sentenza impugnata, delle violazioni di legge nelle quali sarebbe incorso il Tribunale e della loro rilevanza ai fini dell'emissione pagina 2 di 5 della decisione.
A motivo di ciò e in applicazione degli artt. 348 bis e 348 ter del codice di rito, concludeva affinché la
Corte volesse preliminarmente definire il procedimento dichiarando l'inammissibilità dell'appello, da rigettarsi comunque nel merito tenuto conto che il Tribunale aveva correttamente determinato che l'attività lavorativa dipendente prestata dal fosse stata pari a 36 anni, dovendosi escludere il periodo Pt_1 dell'effettuata volontaria adesione al riscatto contributivo.
Da ultimo, nel rilevare come la documentazione prodotta dall'INPS non fosse stata oggetto di alcuna censura in prime cure, la concludeva perché l'appello venisse dichiarato inammissibile, ovvero CP_1 infondato nel merito, insistendo altresì -in via gradata- per la rideterminazione del quantum nel caso in cui le avverse doglianze fossero state reputate meritevoli di accoglimento.
Il tutto, con compensazione integrale fra le parti anche delle spese del giudizio di secondo grado.
L'udienza del 10.09.2024 veniva celebrata in absentia e, all'esito, previa valutazione delle richieste formulate dalle parti con le loro note cartolari, la causa veniva riservata per decidere sulla sola istanza d'inibitoria, rigettata con ordinanza del 13.09.2024, con la quale veniva altresì confermata l'udienza del
14.01.2025 per la riserva della decisione nel merito dell'impugnazione, concedendo alle parti un primo termine di 20 giorni a ritroso per il deposito di note conclusionali ed ulteriori 10 giorni per repliche.
Entrambe le parti depositavano le sole prime note conclusionali e, all'esito della menzionata ultima udienza, parimenti celebrata in modalità cartolare, la causa veniva riservata per la decisione.
Riepilogate le principali eccezioni e deduzioni delle parti e richiamati i principali eventi che si sono susseguiti in questo grado del procedimento, è doveroso in primo luogo sgomberare il campo dall'eccezione di inammissibilità dell'appello così come formulata dalla . Controparte_1
Il Sig. infatti, sebbene succintamente, ha censurato con sufficiente specificità la sola Pt_1 determinazione dell'importo riconosciuto a beneficio della ex moglie ai sensi dell'art. 12 bis della L.
898/1970, in quanto, a suo dire, il Tribunale avrebbe mal calcolato l'arco temporale di sviluppo della sua carriera lavorativa alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, con conseguente sua condanna al versamento di una somma in eccesso rispetto a quanto giustamente a lei dovuto.
Ne consegue che l'appello ha investito il metodo utilizzato per l'esecuzione di tale calcolo, asseritamente errato.
Ciò stante, in punto di diritto è opportuno premettere che, ai sensi dell'art. 12 bis della L. 898/1970, all'ex coniuge spetta la quota pari del 40% del TRF percepito dall'altro coniuge relativamente agli anni nei quali il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
e ciò anche ove l'indennità sia maturata dopo l'emissione della sentenza, purché il coniuge richiedente non sia passato a nuove nozze e sia titolare di un pagina 3 di 5 assegno divorzile.
Nel caso di specie risulta provato per tabulas che la sia libera di stato (certificato di stato civile CP_1 rilasciato in data 07.11.2023 dal Ministero dell'Interno) e che sia titolare dell'assegno divorzile (€.500 mensili) riconosciutole in virtù della sentenza n. 389/2023 emessa dal Tribunale di Foggia il 13.02.2023, divenuta irrevocabile.
Parimenti certa è la data di celebrazione delle nozze (25.08.1990) con la conseguenza che la durata dell'unione coniugale, esitata nella ridetta sentenza di divorzio, è stata pari a 32 anni, cinque mesi e 19 giorni.
Quanto poi alla durata del rapporto lavorativo del (già vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri) Pt_1 dal prospetto rilasciato dall'INPS -versato in atti- emerge come essa sia stata pari ad anni 36, mesi 8 e giorni 14, decorrente dal dì della di lui iscrizione al fondo del trattamento di fine servizio, risalente al
14.06.1986.
Il inoltre, ha maturato un TFR pari ad €.75.500,19, al lordo delle corpose ritenute IRPEF, sicché Pt_1 ha incamerato un importo netto di €.66.696,82.
Fissati tali dati temporali ed economici, il Tribunale ha giustamente effettuato le operazioni volte alla determinazione di quanto spettante alla tenuto conto che in primo luogo doveva dar corso alla CP_1 ripartizione del TFR totale per gli anni di lavoro espletato dal alle dipendenze del Ministero di Pt_1 riferimento (€.66.696,82 : 36 = €.1.852,689), per poi moltiplicare tale dato con il numero degli anni di lavoro coincidenti con il matrimonio e fino alla sentenza del divorzio (€.1.852,689 x 32 = €.59.286,06) e, infine, calcolare il 40% di tale ultimo importo, in ossequio al dettato dell'art. 12 bis della L. 898/1970.
Ha dunque correttamente attribuito alla Sig.ra l'importo di €.23.714,42, pari cioè al 40% Controparte_1 di €.59.286,06, tenuto conto proprio di quanto certificato dall'INPS e, segnatamente, della decorrenza dell'iscrizione dell'appellante al fondo per il trattamento di fine servizio.
A cagione di tanto, le doglianze formulate dal risultano erronee, con la conseguenza che l'appello Pt_1 deve essere rigettato.
Le spese per questo grado del giudizio vanno tuttavia integralmente compensate, stante la corrispondente richiesta formulata sul punto dalla parte appellata.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n. 228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 4 di 5
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 351/2024, così provvede.
1) Rigetta l'appello proposto dal Sig. nei confronti della Sig.ra Parte_1 CP_1
e, per l'effetto, conferma in ogni sua statuizione la sentenza n. 8/2024 pubblicata il
[...]
26.02.2024, emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Foggia all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 3207/2023.
2) Compensa fra le parti le intere spese per il procedimento di appello.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il procedimento di appello, a carico del Sig. Parte_1
, in osservanza dell'art. 13 co. 1 –quater del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito
[...] dall'art. 1, co. 17° della L. 228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23.01.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
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