Sentenza 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 30/06/2022, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2022
N. 01095/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01635/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2016, proposto da
Ambiente & Sviluppo Societa' Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Marcuccio e Federico Massa, con domicilio eletto presso lo studio Federico Massa in Lecce, via Montello, n. 13/A;
contro
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in persona del Commisssario ad Acta , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Lancieri, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Cantobelli in Lecce, via Cavour, n. 10;
Comune di Cavallino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, n. 9;
Comune di Lecce, Comune di Arnesano, Comune di Calimera, Comune di Campi Salentina, Comune di Caprarica di Lecce, Comune di Carmiano, Comune di Castri di Lecce, Comune di Copertino, Comune di Guagnano, Comune di Lequile, Comune di Leverano, Comune di Lizzanello, Comune di Martignano, Comune di Melendugno, Comune di Monteroni di Lecce, Comune di Novoli, Comune di Porto Cesareo, Comune di Salice Salentino, Comune di San Donato di Lecce, Comune di San Pietro in Lama, Comune di Squinzano, Comune di Surbo, Comune di Trepuzzi, Comune di Veglie e Comune di Vernole, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto del Sub-Commissario dell'A.T.O. - O.G.A. Gestione Rifiuti Provincia di Lecce n. 12 del 29.7.2016, di approvazione per l’anno 2015 della tariffa di €/t 47,46 (comprensiva del corrispettivo spettante al Comune di Cavallino di €/t 7,23) e per l’anno 2016 della tariffa di €/t 36,57 (comprensiva del corrispettivo spettante al Comune di Cavallino di €/t 5,61);
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cavallino e dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in persona del Commisssario ad Acta ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to M. Marcuccio, avv.to F. Massa, avv.to R. De Blasi, in sostituzione dell'avv.to M. Lanceri, e avv.to S. De Giorgi, in sostituzione dell'avv.to E. Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Società ricorrente – subentrata nel novembre 1999 all’A.T.I. Monticava Strade S.r.l. nella convenzione del 17 maggio 1999 stipulata con il Comune di Cavallino per la concessione della costruzione e gestione della Piattaforma per il trattamento dei rifiuti, approvata dal Commissario Delegato all’Emergenza Ambientale della Regione Puglia, a servizio dei Comuni dell’A.T.O. LE (entrata in funzione il 27 novembre 2000), integrata con atto aggiuntivo del 2008, di affidamento anche della gestione dell’impianto di biostabilizzazione e della discarica di servizio/soccorso in località Le Mate (cessata nel 2016) – con ricorso notificato in data 2/11/2016 e depositato in giudizio il 25/11/2016, impugna il decreto del Sub-Commissario dell’A.T.O. - O.G.A. Gestione Rifiuti Provincia di Lecce n. 12 del 29.07.2016, avente ad oggetto: “ Impianto per la gestione RSU indifferenziati a Cavallino, gestione Società Cooperativa a R.L: Ambiente & Sviluppo. Determinazione della tariffa per le annualità 2015 e 2016 ”, di approvazione per l’anno 2015 della tariffa di €/t 47,46 (comprensiva del corrispettivo spettante al Comune di Cavallino di €/t 7,23) e per l’anno 2016 della tariffa di €/t 36,57 (comprensiva del corrispettivo spettante al Comune di Cavallino di €/t 5,61), e ogni altro atto connesso, presupposto o comunque consequenziale.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
Violazione di legge. Violazione dei criteri per la determinazione della tariffa in via generale definiti con Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale n. 296/2002. Eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Ulteriore eccesso di potere per carenza di motivazione.
Il 01/12/2016, si è costituito in giudizio il Comune di Cavallino, depositando un atto di costituzione per sostenere l’inammissibilità e l’infondatezza in fatto e in diritto del ricorso avversario.
Il 07/12/2016, si è costituita in giudizio l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in persona del Commisssario ad Acta , subentrata all’A.T.O. - O.G.A. Gestioni Rifiuti Provincia di Lecce, depositando un atto di controricorso e deduzioni difensive per resistere all'avverso ricorso, eccependone la manifesta inammissibilità e l'integrale infondatezza e chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.
Il 07/12/2016, la Società ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di rinuncia alla misura cautelare.
Nella Camera di Consiglio del 13/12/2016, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare proposta da parte ricorrente, la difesa di quest’ultima ha dichiarato di rinunciare alla misura cautelare, quindi la causa è stata cancellata dal ruolo delle Camere di Consiglio.
Il 22/03/2022, il Comune di Cavallino ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo nel rigetto del ricorso.
Il 26/03/2022, l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha rappresentato che “ con determina D.G. n. 111 del 25/03/2022 (che si versa in atti), l’AGER ha rideterminato le tariffe per le annualità 2015-2016, peraltro in senso migliorativo per il gestore rispetto a quelle dell’OGA qui impugnate ”, chiedendo che “ il ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ”, con compensazione delle spese di lite.
Il 06/04/2022, il Comune di Cavallino ha depositato in giudizio una memoria difensiva in replica alla memoria depositata da A.G.E.R., “ impugnandola e contestandola, ritenendo in proposito che non possa affermarsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente ” e insistendo nel rigetto del ricorso avversario con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il 07/04/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una richiesta di rinvio della pubblica udienza del 27/04/2022, “ per consentire che la discussione venga effettuata dopo la decisione del Consiglio di Stato nei giudizi connessi ” pendenti innanzi alla Sez. IV del Consiglio di Stato.
Il 22/04/2022, la Società ricorrente ha depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, rilevando che, a seguito della determina n. 111 del 25 Marzo 2022 di A.G.E.R. Puglia, “ il sopravvenuto atto di determinazione delle tariffe per gli anni 2015 e 2016 determina una nuova situazione di fatto e di diritto, tale da rendere assolutamente certa e definitiva l’inutilità della sentenza e, dunque, tale da far venire meno per la ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice; atteso che, in ogni caso e comunque (fatta salva la possibilità di una nuova impugnazione dell’atto sopravvenuto, espressione di un rinnovato apprezzamento della situazione), le tariffe applicabili per gli anni 2015 e 2016 sarebbero quelle determinate da AGER con la Determina n. 111 del 25 marzo 2022 ” e chiedendo, quindi, “ che venga pronunciata sentenza di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ”.
Nella pubblica udienza del 27/04/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il ricorso è diventato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva, infatti, il Tribunale che i difensori di parte ricorrente, il 22/04/2022, hanno depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo “ che venga pronunciata sentenza di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ”.
Osserva, altresì, il Tribunale che è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto interesse alla decisione. In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. - Sussistono i presupposti di legge (anche considerato l’esito della causa) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO