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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/07/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
è
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 614/2025, pendente tra
, rappresentato e difeso, per procura Parte_1 telematica allegata al ricorso, dall'avv. Sergio Gentile, presso il cui studio in Milano, Via della Signora n. 6 dichiara di eleggere domicilio ricorrente
e
in persona del Dott. nella qualità di legale CP_1 Controparte_2 rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa per delega a margine della memoria difensiva dal Prof. Avv. Marco Marazza e dall'Avv. Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Massimo Failla sito in Milano, Piazza Armando Diaz n. 6 convenuta
Oggetto: dimissioni dirigente
Conclusioni:
Per il ricorrente:
In via principale: accertare e dichiarare la sussistenza, nel caso di specie, della giusta causa di dimissioni ex art. 13 CCNL Dirigenti Industria in relazione alle dimissioni in data 17 luglio 2023 dal signo e, per l'effetto, condannar Parte_1 CP_1 al pagamento in suo favore d plessiva di € 57.695,86, d
[...]
28.847,93 per l'illegittima trattenuta dell'indennità sostitutiva del preavviso e € 28.847,93 a titolo di indennità ex art. 13 CCNL Dirigenti Industria.
In subordine: nella denegata ipotesi in cui non venisse accertata la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rese dal signo ex art. 13 CCNL Dirigenti Parte_1
Industria in data 17 luglio 2023 e con effett 1° agosto 2023, accertare che il signo ha comuni dette dimissioni con un preavviso di Parte_1 dieci giorni condannar al pagamento a favore del ricorrente CP_1
1 della somma di € 2.773,80 a titolo indennità sostitutiva del preavviso illegittimamente trattenuta dalla spettanze finali di rapporto.
Con vittoria di spese e compensi professionali
Per la convenuta:
Voglia il Tribunale:
in via preliminare, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare le domande proposte dal ricorrente per i motivi visti in narrativa;
in via principale, rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente in epigrafe indicata, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, in caso di condanna della Società al pagamento delle somme pretese, limitare le stesse alla misura minima ritenuta di giustizia tenuto conto delle contestazioni esposte nella parte in narrativa;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di causa
Svolgimento del processo
Il ricorrente ha convenuto in giudizio la deducendo: - di essere stato CP_1 assunto alle dipendenze di con un contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_2 indeterminato, con inquadramento dirigenziale di cui al CCNL Dirigenti settore Industria, per lo svolgimento della funzione di Area Manager sul cliente Technip Italy, in relazione al quale doveva riportare direttamente al Direttore Generale;
- che è CP_1 una “società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento” dapprima ey Holding SpA e successivamente di Kirey Srl;
- che nel corso del rapporto di lavoro il signor partecipava egie operative organizzate Pt_1 dall'Am re Delegato di , e dal responsabile del settore CP_1 Controparte_2
Delivery della società, - che il dott. era Presidente Controparte_2 Controparte_2 del Consiglio di Am ministratore rey Srl che di sino al mese di giugno 2023, allorquando cessava nella carica di Presidente CP_1 lio di Amministrazione' della società Kirey Srl per assumere l'incarico di Consigliere del Consiglio di Amministrazione;
- che in data 20 settembre 2021, la ile Sviluppo & Performance Management della CP_3 [...]
, con comunicazione inviata a mezzo e-mail ai dipende Per_1 CP_3 al CEO po, e ad altro personale della tra cui il Controparte_2 CP_1 signor , inf ito di una recente riorganiz Business Pt_1
Line Oil & Gas avrebbe rispost e che le attività di Delivery sarebbero Persona_2 state distribuite tra i colleghi me responsabile della Delivery area Parte_1
Milano, e come responsabile della Delivery area Roma;
- che tale Testimone_1 izzazione veniva rappresentata nell'organigramma del Gruppo, redat CP_3
nel giugno 2022, dal quale risultava, per quanto concerne la società
[...] CP_1 settore Delivery Oli & Gas, il ricorrente nella qualità di ell'Application Management, che avrebbe riportato al capo del settore, , il quale a sua Persona_2 volta avrebbe riportato al CEO del , - che con email Parte_3 Controparte_2 inviata il 4 maggio 20 e socio di maggioranza e nuova acquisizione”, il CEO di , informava tutti i dipendenti del CP_3 Controparte_2
Gruppo, tra cui il ricorrente, che, in data 26 aprile 2023, era stato raggiunto un accordo
2 tra One Equity Partners, società di investimento di private equity specializzata nel middle-market, e per l'acquisizione della quota di maggioranza del Gruppo CP_3 con l'obiettivo di ovo polo digitale europeo;
- che inoltre, con atto notarile del 26 aprile 2023, registrato alla CCIA il giorno successivo, il pacchetto azionario di tale società veniva acquisito nella sua totalità da un nuovo soggetto, con Controparte_4 conseguente mutamento di tutti gli organi societari e, egli a;
- che in data 12 maggio 2023 veniva pubblicato il nuovo organigramma di con lo scopo di rendere noto ai dipendenti l'aggiornamento dei ruoli CP_3 aziendali e ove veniva indicato sempre quale CEO, e quale Controparte_2
Application Management Gas, , il quale riportava al Parte_1 responsabile del settore, , che, ispondeva al nuovo Persona_2 responsabile del settore Delivery, , che dipendeva dal CE Persona_3 CP_2
- che a fronte dell'avvenuto cam irey Srl, controllante di CP_1 signor , con comunicazione datata 17 luglio 2023, informava della sua Pt_1 CP_1 decisio segnare, ai sensi dell'art. 13 CCNL Dirigenti Industria, l issioni per giusta causa dalla posizione di Delivery Manager con effetto a far data dal 1° agosto 2023; - che dal canto suo, con comunicazione datata 26 luglio 2023, CP_1 informava il della insussistenza, nel caso di specie, della giusta causa di dimissioni di cui al contratto collettivo, con conseguente trattenuta dalle spettanze di fine rapporto dell'indennità di mancato preavviso;
- che con comunicazione inviata alla società convenuta in data 30 gennaio 2024, l'avv. Gentile contestava tale avvenuta trattenuta ed invitava la società a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 57.695,86, di cui € 28.847,93 per l'illegittima trattenuta dell'indennità sostitutiva del preavviso ed € 28.847,93 a titolo di indennità ex art. 13 CCNL Dirigenti Industria.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso
Alla udienza del 4.6.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere respinte per le seguenti assorbenti ragioni di merito.
1. Il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta in qualità di dirigente dal 3.7.2007 al 1.8.2023, data di efficacia delle dimissioni rassegnate il 17.7.2023 con il richiamo all'art. 13 del CCNL Dirigenti Industria.
Il sig. sostiene, infatti, che sussista la giusta causa di dimissioni di cui alla Pt_1 disposizione citata e chiede la restituzione della somma che l'azienda, di diverso avviso, ha, invece, provveduto a trattenere all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.
Il ricorrente chiede, inoltre, il pagamento della indennità prevista dalla medesima disposizione.
2. Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento all'importo di € 2.773,80 che la convenuta ha trattenuto dichiaratamente per errore e che ha provveduto a corrispondere nelle more del giudizio.
3 3. L'art. 13 del CCNL Dirigenti Industria prevede quanto segue:
“1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2112 del cod. civ., in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti acquisiti dal dirigente.
2. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto dirigenziale, il dirigente, il quale, nei casi sopra previsti, non intenda continuare il proprio rapporto potrà procedere, entro 180 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, alla risoluzione del rapporto stesso senza obbligo di preavviso e con riconoscimento, oltre al trattamento di fine rapporto, di un trattamento pari ad 1/3 dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento”.
La ratio della disposizione è quella di tutelare il dirigente in relazione all'aspetto spiccatamente fiduciario del proprio rapporto di lavoro, consentendo allo stesso di recedere ogni qualvolta intervengano mutamenti della conduzione aziendale che possano incidere sul rapporto di fiducia con l'imprenditore.
Tali modifiche, tuttavia, come rilevato dalla parte convenuta, per essere rilevanti ai fini della disposizione citata, devono riguardare il datore di lavoro ed incidere sul rapporto tra il dirigente ed i vertici dell'azienda.
Nel caso di specie è pacifico che le modifiche nella proprietà abbiano riguardato non già la bensì la Kirey S.r.l. che è la società controllante. CP_1
ha mantenuto immutata tanto la struttura di vertice, con il ruolo di CP_1
Presidente del Cda sempre ricoperto dal sig. quanto l'organizzazione Controparte_2 aziendale nella parte che riguarda direttamente il ricorrente e il ruolo che lo stesso ricopriva.
Dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione prodotta dalla convenuta e non contestata dal ricorrente (docc. 4, 5, 14, fascicolo convenuta), si evince che nell'anno 2022, quindi prima del mutamento di proprietà di Kirey S.r.l., il sig. era Pt_1 referente dell'Unità “Application Management” nell'ambito della “Delive as” (affidata al sig. ) appartenente alla Struttura “Delivery” (affidata al Dott. Per_4
quest'ultima a riporto dell'Amministratore Delegato (Dott. . CP_2 CP_2
Dopo l'aprile 2023, il sig. è rimasto referente dell'Unità “Application Pt_1
Management” nell'ambito della “Delivery Oil & Gas” (affidat e al sig. ) Per_4 appartenente alla Struttura “Delivery” (affidata alla Dott.ssa da gen , Per_3 doc. 14) quest'ultima a riporto dell'Amministratore Delegato (sempre il Dott. . CP_2
Coerentemente con detto stato di fatto, non vi sono in ricorso deduzioni che consentano di comprendere in che modo i cambiamenti della controllante abbiano inciso sul rapporto fiduciario tra il ricorrente e l'azienda . CP_1
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese devono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla somma di € 2.773,80; rigetta per il resto il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 04/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 614/2025, pendente tra
, rappresentato e difeso, per procura Parte_1 telematica allegata al ricorso, dall'avv. Sergio Gentile, presso il cui studio in Milano, Via della Signora n. 6 dichiara di eleggere domicilio ricorrente
e
in persona del Dott. nella qualità di legale CP_1 Controparte_2 rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa per delega a margine della memoria difensiva dal Prof. Avv. Marco Marazza e dall'Avv. Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Massimo Failla sito in Milano, Piazza Armando Diaz n. 6 convenuta
Oggetto: dimissioni dirigente
Conclusioni:
Per il ricorrente:
In via principale: accertare e dichiarare la sussistenza, nel caso di specie, della giusta causa di dimissioni ex art. 13 CCNL Dirigenti Industria in relazione alle dimissioni in data 17 luglio 2023 dal signo e, per l'effetto, condannar Parte_1 CP_1 al pagamento in suo favore d plessiva di € 57.695,86, d
[...]
28.847,93 per l'illegittima trattenuta dell'indennità sostitutiva del preavviso e € 28.847,93 a titolo di indennità ex art. 13 CCNL Dirigenti Industria.
In subordine: nella denegata ipotesi in cui non venisse accertata la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rese dal signo ex art. 13 CCNL Dirigenti Parte_1
Industria in data 17 luglio 2023 e con effett 1° agosto 2023, accertare che il signo ha comuni dette dimissioni con un preavviso di Parte_1 dieci giorni condannar al pagamento a favore del ricorrente CP_1
1 della somma di € 2.773,80 a titolo indennità sostitutiva del preavviso illegittimamente trattenuta dalla spettanze finali di rapporto.
Con vittoria di spese e compensi professionali
Per la convenuta:
Voglia il Tribunale:
in via preliminare, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare le domande proposte dal ricorrente per i motivi visti in narrativa;
in via principale, rigettare le domande tutte proposte dal ricorrente in epigrafe indicata, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata, in caso di condanna della Società al pagamento delle somme pretese, limitare le stesse alla misura minima ritenuta di giustizia tenuto conto delle contestazioni esposte nella parte in narrativa;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di causa
Svolgimento del processo
Il ricorrente ha convenuto in giudizio la deducendo: - di essere stato CP_1 assunto alle dipendenze di con un contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_2 indeterminato, con inquadramento dirigenziale di cui al CCNL Dirigenti settore Industria, per lo svolgimento della funzione di Area Manager sul cliente Technip Italy, in relazione al quale doveva riportare direttamente al Direttore Generale;
- che è CP_1 una “società soggetta all'attività di direzione e di coordinamento” dapprima ey Holding SpA e successivamente di Kirey Srl;
- che nel corso del rapporto di lavoro il signor partecipava egie operative organizzate Pt_1 dall'Am re Delegato di , e dal responsabile del settore CP_1 Controparte_2
Delivery della società, - che il dott. era Presidente Controparte_2 Controparte_2 del Consiglio di Am ministratore rey Srl che di sino al mese di giugno 2023, allorquando cessava nella carica di Presidente CP_1 lio di Amministrazione' della società Kirey Srl per assumere l'incarico di Consigliere del Consiglio di Amministrazione;
- che in data 20 settembre 2021, la ile Sviluppo & Performance Management della CP_3 [...]
, con comunicazione inviata a mezzo e-mail ai dipende Per_1 CP_3 al CEO po, e ad altro personale della tra cui il Controparte_2 CP_1 signor , inf ito di una recente riorganiz Business Pt_1
Line Oil & Gas avrebbe rispost e che le attività di Delivery sarebbero Persona_2 state distribuite tra i colleghi me responsabile della Delivery area Parte_1
Milano, e come responsabile della Delivery area Roma;
- che tale Testimone_1 izzazione veniva rappresentata nell'organigramma del Gruppo, redat CP_3
nel giugno 2022, dal quale risultava, per quanto concerne la società
[...] CP_1 settore Delivery Oli & Gas, il ricorrente nella qualità di ell'Application Management, che avrebbe riportato al capo del settore, , il quale a sua Persona_2 volta avrebbe riportato al CEO del , - che con email Parte_3 Controparte_2 inviata il 4 maggio 20 e socio di maggioranza e nuova acquisizione”, il CEO di , informava tutti i dipendenti del CP_3 Controparte_2
Gruppo, tra cui il ricorrente, che, in data 26 aprile 2023, era stato raggiunto un accordo
2 tra One Equity Partners, società di investimento di private equity specializzata nel middle-market, e per l'acquisizione della quota di maggioranza del Gruppo CP_3 con l'obiettivo di ovo polo digitale europeo;
- che inoltre, con atto notarile del 26 aprile 2023, registrato alla CCIA il giorno successivo, il pacchetto azionario di tale società veniva acquisito nella sua totalità da un nuovo soggetto, con Controparte_4 conseguente mutamento di tutti gli organi societari e, egli a;
- che in data 12 maggio 2023 veniva pubblicato il nuovo organigramma di con lo scopo di rendere noto ai dipendenti l'aggiornamento dei ruoli CP_3 aziendali e ove veniva indicato sempre quale CEO, e quale Controparte_2
Application Management Gas, , il quale riportava al Parte_1 responsabile del settore, , che, ispondeva al nuovo Persona_2 responsabile del settore Delivery, , che dipendeva dal CE Persona_3 CP_2
- che a fronte dell'avvenuto cam irey Srl, controllante di CP_1 signor , con comunicazione datata 17 luglio 2023, informava della sua Pt_1 CP_1 decisio segnare, ai sensi dell'art. 13 CCNL Dirigenti Industria, l issioni per giusta causa dalla posizione di Delivery Manager con effetto a far data dal 1° agosto 2023; - che dal canto suo, con comunicazione datata 26 luglio 2023, CP_1 informava il della insussistenza, nel caso di specie, della giusta causa di dimissioni di cui al contratto collettivo, con conseguente trattenuta dalle spettanze di fine rapporto dell'indennità di mancato preavviso;
- che con comunicazione inviata alla società convenuta in data 30 gennaio 2024, l'avv. Gentile contestava tale avvenuta trattenuta ed invitava la società a corrispondere al ricorrente la somma lorda di € 57.695,86, di cui € 28.847,93 per l'illegittima trattenuta dell'indennità sostitutiva del preavviso ed € 28.847,93 a titolo di indennità ex art. 13 CCNL Dirigenti Industria.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso come sopra riportato.
Si è costituita la convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso
Alla udienza del 4.6.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Le domande di parte ricorrente sono infondate e devono essere respinte per le seguenti assorbenti ragioni di merito.
1. Il ricorrente ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta in qualità di dirigente dal 3.7.2007 al 1.8.2023, data di efficacia delle dimissioni rassegnate il 17.7.2023 con il richiamo all'art. 13 del CCNL Dirigenti Industria.
Il sig. sostiene, infatti, che sussista la giusta causa di dimissioni di cui alla Pt_1 disposizione citata e chiede la restituzione della somma che l'azienda, di diverso avviso, ha, invece, provveduto a trattenere all'atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto.
Il ricorrente chiede, inoltre, il pagamento della indennità prevista dalla medesima disposizione.
2. Va preliminarmente dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento all'importo di € 2.773,80 che la convenuta ha trattenuto dichiaratamente per errore e che ha provveduto a corrispondere nelle more del giudizio.
3 3. L'art. 13 del CCNL Dirigenti Industria prevede quanto segue:
“1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 2112 del cod. civ., in caso di trasferimento di proprietà dell'azienda, ivi compresi i casi di concentrazioni, fusioni, scorpori, non debbono in alcun modo essere pregiudicati i diritti acquisiti dal dirigente.
2. Tenuto conto delle particolari caratteristiche del rapporto dirigenziale, il dirigente, il quale, nei casi sopra previsti, non intenda continuare il proprio rapporto potrà procedere, entro 180 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, alla risoluzione del rapporto stesso senza obbligo di preavviso e con riconoscimento, oltre al trattamento di fine rapporto, di un trattamento pari ad 1/3 dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento”.
La ratio della disposizione è quella di tutelare il dirigente in relazione all'aspetto spiccatamente fiduciario del proprio rapporto di lavoro, consentendo allo stesso di recedere ogni qualvolta intervengano mutamenti della conduzione aziendale che possano incidere sul rapporto di fiducia con l'imprenditore.
Tali modifiche, tuttavia, come rilevato dalla parte convenuta, per essere rilevanti ai fini della disposizione citata, devono riguardare il datore di lavoro ed incidere sul rapporto tra il dirigente ed i vertici dell'azienda.
Nel caso di specie è pacifico che le modifiche nella proprietà abbiano riguardato non già la bensì la Kirey S.r.l. che è la società controllante. CP_1
ha mantenuto immutata tanto la struttura di vertice, con il ruolo di CP_1
Presidente del Cda sempre ricoperto dal sig. quanto l'organizzazione Controparte_2 aziendale nella parte che riguarda direttamente il ricorrente e il ruolo che lo stesso ricopriva.
Dalle deduzioni delle parti e dalla documentazione prodotta dalla convenuta e non contestata dal ricorrente (docc. 4, 5, 14, fascicolo convenuta), si evince che nell'anno 2022, quindi prima del mutamento di proprietà di Kirey S.r.l., il sig. era Pt_1 referente dell'Unità “Application Management” nell'ambito della “Delive as” (affidata al sig. ) appartenente alla Struttura “Delivery” (affidata al Dott. Per_4
quest'ultima a riporto dell'Amministratore Delegato (Dott. . CP_2 CP_2
Dopo l'aprile 2023, il sig. è rimasto referente dell'Unità “Application Pt_1
Management” nell'ambito della “Delivery Oil & Gas” (affidat e al sig. ) Per_4 appartenente alla Struttura “Delivery” (affidata alla Dott.ssa da gen , Per_3 doc. 14) quest'ultima a riporto dell'Amministratore Delegato (sempre il Dott. . CP_2
Coerentemente con detto stato di fatto, non vi sono in ricorso deduzioni che consentano di comprendere in che modo i cambiamenti della controllante abbiano inciso sul rapporto fiduciario tra il ricorrente e l'azienda . CP_1
Alla luce di quanto sopra il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese devono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla somma di € 2.773,80; rigetta per il resto il ricorso;
compensa tra le parti le spese di lite;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 04/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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