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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6465/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 15130/2020 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 29.10.2020, proposto con atto di appello notificato in data 02.12.2020, da: (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Catini ( ), ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma via Giosuè Borsi n. 4 presso il suo studio, giusta procura in atti.
Appellante
Contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Carlo Sportelli (C.F.
) e Fioravante Carletti (C.F. ), C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliata in Roma via Cola Di Rienzo n. 28 presso lo studio dell'avv.
Fioravante Carletti, giusta procura in atti.
1 Appellata
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alessi (C.F. e C.F._5
Rosario Livio Alessi (C.F. , elettivamente domiciliata presso il C.F._6
loro studio in Roma, Via Monte Zebio n. 28, come da procura.
Appellata
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_3 P.IVA_3
Appellata contumace
All'udienza cartolare del 04.07.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato innanzi il Tribunale di Roma il Parte_1
per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti Controparte_4
richieste: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: Nel
merito, accertato e dichiarato che la strada teatro del sinistro nel tratto di interesse
necessita delle dovute misure di prevenzione a tutela della sicurezza degli utenti in
ossequio alla normativa vigenti, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, CP_4
condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni
conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore sig. nella Parte_1
seguente misura;
IP 22% Euro 69.811,76 ITT gg. 90 Euro 9.729,00 ITP gg. 120 Euro
6.486,00, danno morale Euro 40.000,00 danno ciclomotore Euro 1.931,14 oltre spese
mediche documentate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente
giudizio”.
2 Ha premesso l'attore: -che in data 01.06.2016, alle ore 17:30 circa, mentre percorreva a bordo del proprio scooter Aprilia Scarabeo Tg. DK36080 la via Bresadola, con direzione via Federico Del Pino, in corrispondenza del civico 82, a causa della disconnessione della “sede tramviaria a raso” ivi presente finiva con la ruota anteriore del motociclo in una serie di buche adiacenti il binario del tram, per cui la ruota anteriore del ciclomotore si “impuntava” sulla rotaia, causando il catapultarsi del motociclo stesso, che ricadeva sul conducente, sbalzato dalla guida;
-che poco dopo sul luogo del sinistro intervenivano i Vigili Urbani del V Gruppo di mentre CP_1
l'infortunato, , veniva immediatamente trasportato a mezzo Parte_1
autoambulanza presso l' “Ospedale Sandro Pertini”, dove era ricoverato con la diagnosi di “frattura del III distale di tibia e perone destro”, con prognosi iniziale di giorni 30; -
di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con FEA e vite interframmentaria della frattura del pilone tibiale destro e perone destro;
-di essere stato nuovamente ricoverato altre due volte, il 17.08.2016 ed il 02.09.2016, per sottoporsi ad altri due interventi;
- di essersi sottoposto a visita medico legale, all'esito della quale la dott.ssa ha espresso la seguente valutazione medico-legale: ITT GG. Controparte_5
90 ITP GG. 120 con una IP del 22%; -che anche il ciclomotore di proprietà dell'attore riportava danni per euro 1.931,14; -di aver inviato a mezzo raccomandata a.r. del
28.06.2016 richiesta di risarcimento danni al rimasta tuttavia senza CP_4
riscontro, motivo per cui era costretto all'azione in esame.
§1.1-Si è costituita deducendo che la strada in cui si è verificato il CP_1
sinistro è oggetto di contratto di manutenzione e sorveglianza, stipulato con la
[...]
con conseguente responsabilità di quest'ultima per i danni lamentati dal CP_3
; essendo la società contrattualmente tenuta a manlevare per i Parte_1 CP_1
danni eventualmente cagionati ai terzi nell'utilizzo del tratto stradale, per cui ha chiesto
3 l'autorizzazione a chiamarla in causa, per essere manlevata e garantita in ipotesi di accoglimento della domanda.
L'ente comunale ha poi contestato la domanda attorea nel merito, segnalando che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi alla condotta di guida imprudente del
[...]
nonché l'eccessivo importo delle poste risarcitorie richieste. Pt_1
§1.2-Si è costituita anche quale capogruppo dell'ATI con la Road Controparte_3
95 & C. s.r.l., evidenziando la non ipotizzabilità di qualsivoglia responsabilità ex artt.
2051 e 2043 c.c., l'imprudente condotta di guida del e l'eccessività Parte_1
dell'importo risarcitorio richiesto. Ha inoltre chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la sua compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, Controparte_2
al fine di essere dalla stessa manlevata e garantita in ipotesi di accoglimento
[...]
della domanda.
§1.3-Si è costituita e ha contestato la domanda attorea per i Controparte_2
medesimi motivi già dedotti dalle altre convenute. Ha poi contestato la misura del risarcimento richiesto, segnalando che il è titolare di due distinte polizze Parte_1
infortuni, una stipulata con la UnipolSai S.p.A. e l'altra con Global Assistance S.p.A.,
in ragione delle quali già è stato risarcito per il medesimo incidente oggetto di lite.
In ogni caso, la polizza intervenuta con la chiamante-assicurata prevede una franchigia assoluta di euro 5.000,00.
§1.4-Il primo giudice, istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
raccolto l'interrogatorio formale dell'attore; escusso il teste dallo stesso addotto;
disattesa la richiesta di disporre CTU medico-legale, ha deciso con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite.
Il tribunale, infatti, ha ritenuto che “è risultato provato che l'attore conosceva
perfettamente lo stato dei luoghi dal momento che percorreva frequentemente la strada
4 abitando poco più avanti, che vi era luce sufficiente, essendo le ore 17,30 del mese di
giugno, mese in cui il tramonto si verifica per effetto dell'ora legale dopo le ore venti,
anche se il tempo era nuvoloso, come attestato dalla Polizia Municipale intervenuta.
[…….] Anche dalle fotografie prodotte dall'attore, che rappresentano lo stato dei
luoghi al momento dell'incidente, le buche accanto le rotaie del tram appaiono
perfettamente visibili ed evitabili in quanto le stesse si trovano in adiacenza dei binari
del tram, circostanza idonea ad indurre una particolare attenzione e cautela nei
motociclisti considerata la notoria pericolosità delle rotaie del Tram in relazione alle
ruote del motociclo che anche se più larghe della fessura esistente nelle stesse, sono
comunque in grado di creare problemi di equilibrio essendo in acciaio”.
Il primo giudice ha anche ritenuto inattendibile quanto riferito dal teste escusso e, in particolare, poco credibile che il conducente del veicolo procedesse alla velocità riferita dal teste di 20-30 km/h, poiché, se così fosse stato, il motociclo non si sarebbe catapultato e i danni riportati non sarebbero stati dell'entità descritta in atti, così
pervenendo alla determinazione che: “….l'incidente si sia verificato a causa del
comportamento negligente dell'attore che pur vedendo la presenza delle buche e delle
rotaie del tram ed essendo a conoscenza delle caratteristiche delle stesse per essere
passato più volte sulla strada stessa, non adeguato la sua velocità allo stato dei luoghi
ponendo particolare attenzione alle condizioni dell'asfalto sul quale passava, potendo
comunque evitare le buche, considerando la loro collocazione in aderenza con la rotaia
del tram. Tale negligenza appare idonea ad integrare il caso fortuito quale prova
liberatoria di cui all'articolo 2051 cc. Non appaiono sussistere neppure i requisiti per
ritenere sussistente la insidia dal momento che le buche ed i binari risultavano non
solo chiaramente visibili ma erano ben conosciute dall'attore. Deve, pertanto, essere
respinta la domanda attrice”.
5 §2-La sentenza è stata impugnata dal , con atto di appello alla cui integrale Parte_1
lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta di un unico articolato motivo rubricato: “1) Erronea valutazione delle circostanze di fatto in
relazione alla rilevata sussistenza della responsabilità di – Errata CP_1
interpretazione e applicazione dell'art. 2051 c.c. Carenza di motivazione”.
Assume l'appellante che le conclusioni cui è giunto il primo giudice in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro sono errate perché prive di supporto probatorio e di argomentazioni tecnico-scientifiche; siccome, al contrario di come ritenuto,
l'istruttoria ha dimostrato l'impossibilità di attribuire qualsivoglia profilo di colpa,
neppure concorrente, al . Parte_1
Inoltre, il non ha fornito alcuna prova circa l'imprevedibilità e CP_4
imprevenibilità dell'evento lesivo, tali da configurare il caso fortuito, tal che, il tribunale ha travisato il significato di caso fortuito, fossilizzandosi sulla condotta del danneggiato, cui ha attribuito comportamenti colposi non provati e astenendosi da un'indagine valutativa in merito alla prevedibilità della condotta del da parte Parte_1
del custode. E ancor più ha trascurato come dall'istruttoria non sia emerso affatto che il danneggiato ha tenuto un comportamento assolutamente anomalo o che l'anomalia del fondo stradale si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente, per cui la giurisprudenza richiamata non è conferente rispetto alla dedotta fattispecie concreta.
L'appellante ha perciò chiesto: “Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello di Roma, in
accoglimento del presente appello riformare integralmente la sentenza n. n.
15130/2020 (pubblicata il 29.10.2020) resa dal Tribunale Civile di Roma, Giudice
Dott. Roberto Parziale, nel giudizio R.G.A.C. n. 75650/2017 pendente tra le sopra
indicate parti, notificata in data 3.11 .2020 e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni
rassegnate in prime cure: In via istruttoria disporsi CTU medico legale sulla persona
6 di al fine di valutare la natura e l'entità delle lesioni dal medesimo Parte_1
subite in conseguenza del sinistro de quo. Nel merito, accertato e dichiarato che la
strada teatro del sinistro nel tratto di interesse necessita delle dovute misure di
prevenzione a tutela della sicurezza degli utenti in ossequio alla normativa vigenti,
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla CP_4
produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del
Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite
dall'odierno attore sig. nella seguente misura: IP 22 % Euro Parte_1
69.811,76 ITT gg. 90 Euro 9.729,00, ITP gg. 120 Euro 6.486,00, danno morale Euro
40.000,00 danno ciclomotore Euro 1.931,14 oltre spese mediche documentate. Con
vittoria di spese, competenze, onorari, del doppio grado di giudizio.”
§2.1-Si è costituita e ha eccepito l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; ne ha contestato nel merito la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
§2.2-Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 CP_1
bis c.p.c.. Ha reiterato le difese svolte in primo grado, contestando la fondatezza in fatto e in diritto della domanda dell'appellante e insistendo anch'essa per la conferma della sentenza di primo grado.
§2.3- E' rimasta contumace Controparte_3
§2.4- La Corte, verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata la contumacia di ha rinviato la causa per conclusioni e, all'udienza cartolare in Controparte_3
epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3-L'appello è infondato e perciò non può trovare accoglimento.
Invero, il contestato vizio di motivazione della sentenza di primo grado, conseguente alla errata ricostruzione del fatto, non sussiste, essendo fondata la decisione del
7 tribunale su motivazione congrua e analitica, dalla quale si evince l'esame di tutti gli elementi di fatto rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente territoriale evocato in lite.
Giova tuttavia premettere alla disamina dei predetti dati fattuali, l'inquadramento sistematico della dedotta fattispecie nell'ambito del confacente paradigma normativo,
da rinvenirsi nell'art. 2051 c.c., tal che i richiamati concetti di insidia, imprevedibilità,
inevitabilità risultano non pertinenti, vertendosi, piuttosto, come pure correttamente posto in evidenza dall'appellato ente comunale, in una fattispecie nella quale trovava
applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., con diverse e più gravi
regole probatorie a carico del danneggiante. Inoltre, all'obbligo suddetto «fa pur
sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa»;
sicché, quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata
superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte
dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla
cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento» (sentenza 17 ottobre 2013, n.
23584; sul concetto di cosa come occasione dell'evento si veda pure la sentenza 5
dicembre 2008, n. 28811; v. pure la sentenza 26 maggio 2014, n. 11661).
Il primo giudice ha, pertanto, condivisibilmente dato rilievo innanzitutto alle circostanze spazio-temporali in cui è avvenuto il sinistro, verificatosi ad un'ora in cui vi era piena visibilità, con conseguente possibilità per il danneggiato di avvistare il pericolo nonché di prevederlo e di evitarlo, trovandosi le buche presenti sulla strada a ridosso delle rotaie per il passaggio del tram, la cui presenza, ben chiara e visibile,
comporta già di per sé una notoria sconnessione dell'asfalto. Con conseguente condivisibilità anche della valutazione del medesimo primo giudice, secondo cui:
“dalle fotografie prodotte dall'attore, che rappresentano lo stato dei luoghi al momento
8 dell'incidente, le buche accanto alle rotaie del tram appaiono perfettamente visibili ed
evitabili in quanto le stesse si trovano in adiacenza dei binari del tram”.
Non può dunque stimarsi conforme alle regole di prudenza – che ragionevolmente può
attendersi osservino gli utilizzatori della strada – condurre un piccolo ciclomotore, le cui ruote hanno una ridotta superficie di rotolamento, a velocità tale da non poter evitare le disconnessioni esistenti a ridosso delle rotaie, ove – per notorie esigenze di dilatazione termica dei binari nelle stagioni – sussistono spazi di demarcazione con la pavimentazione stradale, destinati ad ampliarsi e sconnettersi per effetto della circolazione dei tram.
Come pure immune da censure e sicuramente supportata da valida argomentazione logico-giuridica è la valutazione di inattendibilità dell'unico testimone escusso (mai menzionato prima dell'introduzione del giudizio), anche considerando quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la veridicità
della deposizione del teste è “sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice,
sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili
contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in
relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse
ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli
elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere
sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. Civ. sez. I, n.
8988/2023) e particolarmente evidenziando come logica e corretta la considerazione che sia impossibile per un motociclo viaggiante alla ridotta velocità di 20/30 Km/h impuntarsi nella disconnessione esistente fra la sede stradale e il binario del tram sino a catapultarsi, provocando le lesioni e i danni della rilevanza di quelli descritti in atti.
9 Inoltre, è di nessun rilievo la circostanza che le dichiarazioni rese dal teste coincidano con quanto riferito dall'appellante in occasione dell'interrogatorio formale, atteso che
“è ben noto che la funzione dell'interrogatorio formale, deferito ad una parte, sia
quella di provocarne la confessione in sede giudiziale, non anche quella di addurre
elementi favorevoli all'interpellato. Insomma, esso è uno strumento che, in linea di
principio, può solo nuocere alla parte che vi è sottoposta, o al più - qualora essa neghi
tout court le circostanze fattuali capitolate, oggetto dell'interrogatorio stesso - lasciare
la situazione inalterata, non altro. Tutt'al più, le dichiarazioni rese dall'interpellato -
che, in linea di massima, vanno pur sempre ascritte al piano delle allegazioni della
parte - in favore dello stesso (ed evidentemente pro domo sua), possono essere lette
nell'ambito del complessivo governo delle risultanze istruttorie, riservato al giudice
del merito secondo il suo prudente apprezzamento, ex art. 116 c.p.c.” (Cass. Civ. sez.
III n. 24799/2024).
Nessun errore è perciò ravvisabile nella ricostruzione della dinamica dei fatti operata dal primo giudice, dalla quale emerge chiaramente una condotta colposa dell'appellante per non aver osservato le regole di normale diligenza e prudenza, sia per non aver adeguato la velocità di guida alla situazione specifica sia per aver transitato a ridosso delle rotaie del tram senza porre attenzione sufficiente alla condizione della strada.
Rimane perciò da confermare quanto affermato dal primo giudice, confortato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, siccome la prova del caso
fortuito ex art. 2051 c.c. (o dell'efficienza causale esclusiva della condotta della
danneggiata, idonea quindi a recidere il nesso tra il sinistro e la cosa oggetto di
custodia) emerge ex actis, pur a prescindere dall'assolvimento del relativo onere a
carico del custode stesso……..non occorre che gli elementi probatori a sostegno della
decisione favorevole ad una parte siano offerti da quella stessa parte, se tenuta al
10 relativo onere ex art. 2697 c.c., sufficiente essendo che detti elementi risiedano nel
perimetro del compendio istruttorio legittimamente formatosi nel giudizio, come nella
specie è fuori discussione (Cass. Civ. sez. III n. 24799/2024) e per la dirimente considerazione che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la
condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche
ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto
del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato
delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia
da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi,
invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Civ. sez.
III n. 24799/2024).
Conclusivamente va anche segnalato che, al fine di fornire una più precisa individuazione dei casi in cui può verificarsi o meno la sussistenza del caso fortuito ex art. 2051 c.c., la Suprema Corte ha recentemente ribadito: “Riassumendo, l'"esatta
interpretazione" che, ai sensi dell'art. 65 ord. giud., le Sezioni Unite (nonché i
successivi approdi della giurisprudenza di questa Corte) hanno dato dell'art. 2051 c.c.,
per quanto qui rileva, può così compendiarsi (da ultimo, Cass. n. 8346/2024):
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito";
11 b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo
estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della
vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude
la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque
persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso
escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti
criteri:
d1) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d2) valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole
cautela";
d3) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha
costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale";
d4) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la
condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile” (Cass. Civ. sez. III n.
24799/2024), per ribadire, alla luce di tali direttrici ermeneutiche, che nel caso di specie il sinistro è stato causato dalla condotta dell'istante-appellante (ipotesi di cui alla lett.
d3), il che di fatto esclude la responsabilità del custode.
§3.1-Le spese del grado seguono la soccombenza, per cui, poste a carico della parte appellante vanno liquidate in favore degli appellati costituiti come da dispositivo, in ragione della complessità dell'opera prestata, in misura dei minimi tariffari vigenti e con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria”, non svoltasi.
Nulla per spese quanto alla parte contumace.
12 Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui
è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con
Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del
29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico della parte appellante e le liquida in €.
4.997,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15% in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.
Nulla per spese quanto all'appellata contumace, Controparte_3
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2024
La Presidente est.
dott.ssa Marianna D'Avino
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 15130/2020 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 29.10.2020, proposto con atto di appello notificato in data 02.12.2020, da: (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Catini ( ), ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Roma via Giosuè Borsi n. 4 presso il suo studio, giusta procura in atti.
Appellante
Contro
(C.F. ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Carlo Sportelli (C.F.
) e Fioravante Carletti (C.F. ), C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliata in Roma via Cola Di Rienzo n. 28 presso lo studio dell'avv.
Fioravante Carletti, giusta procura in atti.
1 Appellata
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alessi (C.F. e C.F._5
Rosario Livio Alessi (C.F. , elettivamente domiciliata presso il C.F._6
loro studio in Roma, Via Monte Zebio n. 28, come da procura.
Appellata
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t.. Controparte_3 P.IVA_3
Appellata contumace
All'udienza cartolare del 04.07.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado ha citato innanzi il Tribunale di Roma il Parte_1
per sentire accogliere nei suoi confronti le seguenti Controparte_4
richieste: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, così provvedere: Nel
merito, accertato e dichiarato che la strada teatro del sinistro nel tratto di interesse
necessita delle dovute misure di prevenzione a tutela della sicurezza degli utenti in
ossequio alla normativa vigenti, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, CP_4
condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni
conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore sig. nella Parte_1
seguente misura;
IP 22% Euro 69.811,76 ITT gg. 90 Euro 9.729,00 ITP gg. 120 Euro
6.486,00, danno morale Euro 40.000,00 danno ciclomotore Euro 1.931,14 oltre spese
mediche documentate. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente
giudizio”.
2 Ha premesso l'attore: -che in data 01.06.2016, alle ore 17:30 circa, mentre percorreva a bordo del proprio scooter Aprilia Scarabeo Tg. DK36080 la via Bresadola, con direzione via Federico Del Pino, in corrispondenza del civico 82, a causa della disconnessione della “sede tramviaria a raso” ivi presente finiva con la ruota anteriore del motociclo in una serie di buche adiacenti il binario del tram, per cui la ruota anteriore del ciclomotore si “impuntava” sulla rotaia, causando il catapultarsi del motociclo stesso, che ricadeva sul conducente, sbalzato dalla guida;
-che poco dopo sul luogo del sinistro intervenivano i Vigili Urbani del V Gruppo di mentre CP_1
l'infortunato, , veniva immediatamente trasportato a mezzo Parte_1
autoambulanza presso l' “Ospedale Sandro Pertini”, dove era ricoverato con la diagnosi di “frattura del III distale di tibia e perone destro”, con prognosi iniziale di giorni 30; -
di essere stato sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi con FEA e vite interframmentaria della frattura del pilone tibiale destro e perone destro;
-di essere stato nuovamente ricoverato altre due volte, il 17.08.2016 ed il 02.09.2016, per sottoporsi ad altri due interventi;
- di essersi sottoposto a visita medico legale, all'esito della quale la dott.ssa ha espresso la seguente valutazione medico-legale: ITT GG. Controparte_5
90 ITP GG. 120 con una IP del 22%; -che anche il ciclomotore di proprietà dell'attore riportava danni per euro 1.931,14; -di aver inviato a mezzo raccomandata a.r. del
28.06.2016 richiesta di risarcimento danni al rimasta tuttavia senza CP_4
riscontro, motivo per cui era costretto all'azione in esame.
§1.1-Si è costituita deducendo che la strada in cui si è verificato il CP_1
sinistro è oggetto di contratto di manutenzione e sorveglianza, stipulato con la
[...]
con conseguente responsabilità di quest'ultima per i danni lamentati dal CP_3
; essendo la società contrattualmente tenuta a manlevare per i Parte_1 CP_1
danni eventualmente cagionati ai terzi nell'utilizzo del tratto stradale, per cui ha chiesto
3 l'autorizzazione a chiamarla in causa, per essere manlevata e garantita in ipotesi di accoglimento della domanda.
L'ente comunale ha poi contestato la domanda attorea nel merito, segnalando che la responsabilità del sinistro fosse da ascriversi alla condotta di guida imprudente del
[...]
nonché l'eccessivo importo delle poste risarcitorie richieste. Pt_1
§1.2-Si è costituita anche quale capogruppo dell'ATI con la Road Controparte_3
95 & C. s.r.l., evidenziando la non ipotizzabilità di qualsivoglia responsabilità ex artt.
2051 e 2043 c.c., l'imprudente condotta di guida del e l'eccessività Parte_1
dell'importo risarcitorio richiesto. Ha inoltre chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la sua compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, Controparte_2
al fine di essere dalla stessa manlevata e garantita in ipotesi di accoglimento
[...]
della domanda.
§1.3-Si è costituita e ha contestato la domanda attorea per i Controparte_2
medesimi motivi già dedotti dalle altre convenute. Ha poi contestato la misura del risarcimento richiesto, segnalando che il è titolare di due distinte polizze Parte_1
infortuni, una stipulata con la UnipolSai S.p.A. e l'altra con Global Assistance S.p.A.,
in ragione delle quali già è stato risarcito per il medesimo incidente oggetto di lite.
In ogni caso, la polizza intervenuta con la chiamante-assicurata prevede una franchigia assoluta di euro 5.000,00.
§1.4-Il primo giudice, istruita la causa con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
raccolto l'interrogatorio formale dell'attore; escusso il teste dallo stesso addotto;
disattesa la richiesta di disporre CTU medico-legale, ha deciso con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite.
Il tribunale, infatti, ha ritenuto che “è risultato provato che l'attore conosceva
perfettamente lo stato dei luoghi dal momento che percorreva frequentemente la strada
4 abitando poco più avanti, che vi era luce sufficiente, essendo le ore 17,30 del mese di
giugno, mese in cui il tramonto si verifica per effetto dell'ora legale dopo le ore venti,
anche se il tempo era nuvoloso, come attestato dalla Polizia Municipale intervenuta.
[…….] Anche dalle fotografie prodotte dall'attore, che rappresentano lo stato dei
luoghi al momento dell'incidente, le buche accanto le rotaie del tram appaiono
perfettamente visibili ed evitabili in quanto le stesse si trovano in adiacenza dei binari
del tram, circostanza idonea ad indurre una particolare attenzione e cautela nei
motociclisti considerata la notoria pericolosità delle rotaie del Tram in relazione alle
ruote del motociclo che anche se più larghe della fessura esistente nelle stesse, sono
comunque in grado di creare problemi di equilibrio essendo in acciaio”.
Il primo giudice ha anche ritenuto inattendibile quanto riferito dal teste escusso e, in particolare, poco credibile che il conducente del veicolo procedesse alla velocità riferita dal teste di 20-30 km/h, poiché, se così fosse stato, il motociclo non si sarebbe catapultato e i danni riportati non sarebbero stati dell'entità descritta in atti, così
pervenendo alla determinazione che: “….l'incidente si sia verificato a causa del
comportamento negligente dell'attore che pur vedendo la presenza delle buche e delle
rotaie del tram ed essendo a conoscenza delle caratteristiche delle stesse per essere
passato più volte sulla strada stessa, non adeguato la sua velocità allo stato dei luoghi
ponendo particolare attenzione alle condizioni dell'asfalto sul quale passava, potendo
comunque evitare le buche, considerando la loro collocazione in aderenza con la rotaia
del tram. Tale negligenza appare idonea ad integrare il caso fortuito quale prova
liberatoria di cui all'articolo 2051 cc. Non appaiono sussistere neppure i requisiti per
ritenere sussistente la insidia dal momento che le buche ed i binari risultavano non
solo chiaramente visibili ma erano ben conosciute dall'attore. Deve, pertanto, essere
respinta la domanda attrice”.
5 §2-La sentenza è stata impugnata dal , con atto di appello alla cui integrale Parte_1
lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta di un unico articolato motivo rubricato: “1) Erronea valutazione delle circostanze di fatto in
relazione alla rilevata sussistenza della responsabilità di – Errata CP_1
interpretazione e applicazione dell'art. 2051 c.c. Carenza di motivazione”.
Assume l'appellante che le conclusioni cui è giunto il primo giudice in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro sono errate perché prive di supporto probatorio e di argomentazioni tecnico-scientifiche; siccome, al contrario di come ritenuto,
l'istruttoria ha dimostrato l'impossibilità di attribuire qualsivoglia profilo di colpa,
neppure concorrente, al . Parte_1
Inoltre, il non ha fornito alcuna prova circa l'imprevedibilità e CP_4
imprevenibilità dell'evento lesivo, tali da configurare il caso fortuito, tal che, il tribunale ha travisato il significato di caso fortuito, fossilizzandosi sulla condotta del danneggiato, cui ha attribuito comportamenti colposi non provati e astenendosi da un'indagine valutativa in merito alla prevedibilità della condotta del da parte Parte_1
del custode. E ancor più ha trascurato come dall'istruttoria non sia emerso affatto che il danneggiato ha tenuto un comportamento assolutamente anomalo o che l'anomalia del fondo stradale si sia formata improvvisamente ed imprevedibilmente, per cui la giurisprudenza richiamata non è conferente rispetto alla dedotta fattispecie concreta.
L'appellante ha perciò chiesto: “Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello di Roma, in
accoglimento del presente appello riformare integralmente la sentenza n. n.
15130/2020 (pubblicata il 29.10.2020) resa dal Tribunale Civile di Roma, Giudice
Dott. Roberto Parziale, nel giudizio R.G.A.C. n. 75650/2017 pendente tra le sopra
indicate parti, notificata in data 3.11 .2020 e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni
rassegnate in prime cure: In via istruttoria disporsi CTU medico legale sulla persona
6 di al fine di valutare la natura e l'entità delle lesioni dal medesimo Parte_1
subite in conseguenza del sinistro de quo. Nel merito, accertato e dichiarato che la
strada teatro del sinistro nel tratto di interesse necessita delle dovute misure di
prevenzione a tutela della sicurezza degli utenti in ossequio alla normativa vigenti,
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla CP_4
produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del
Sindaco pro tempore al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite
dall'odierno attore sig. nella seguente misura: IP 22 % Euro Parte_1
69.811,76 ITT gg. 90 Euro 9.729,00, ITP gg. 120 Euro 6.486,00, danno morale Euro
40.000,00 danno ciclomotore Euro 1.931,14 oltre spese mediche documentate. Con
vittoria di spese, competenze, onorari, del doppio grado di giudizio.”
§2.1-Si è costituita e ha eccepito l'inammissibilità Controparte_2
dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.; ne ha contestato nel merito la fondatezza e ne ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
§2.2-Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 CP_1
bis c.p.c.. Ha reiterato le difese svolte in primo grado, contestando la fondatezza in fatto e in diritto della domanda dell'appellante e insistendo anch'essa per la conferma della sentenza di primo grado.
§2.3- E' rimasta contumace Controparte_3
§2.4- La Corte, verificata la regolarità del contraddittorio e dichiarata la contumacia di ha rinviato la causa per conclusioni e, all'udienza cartolare in Controparte_3
epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3-L'appello è infondato e perciò non può trovare accoglimento.
Invero, il contestato vizio di motivazione della sentenza di primo grado, conseguente alla errata ricostruzione del fatto, non sussiste, essendo fondata la decisione del
7 tribunale su motivazione congrua e analitica, dalla quale si evince l'esame di tutti gli elementi di fatto rilevanti ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'ente territoriale evocato in lite.
Giova tuttavia premettere alla disamina dei predetti dati fattuali, l'inquadramento sistematico della dedotta fattispecie nell'ambito del confacente paradigma normativo,
da rinvenirsi nell'art. 2051 c.c., tal che i richiamati concetti di insidia, imprevedibilità,
inevitabilità risultano non pertinenti, vertendosi, piuttosto, come pure correttamente posto in evidenza dall'appellato ente comunale, in una fattispecie nella quale trovava
applicazione l'obbligo di custodia di cui all'art. 2051 cod. civ., con diverse e più gravi
regole probatorie a carico del danneggiante. Inoltre, all'obbligo suddetto «fa pur
sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa»;
sicché, quando la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata
superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte
dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla
cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento» (sentenza 17 ottobre 2013, n.
23584; sul concetto di cosa come occasione dell'evento si veda pure la sentenza 5
dicembre 2008, n. 28811; v. pure la sentenza 26 maggio 2014, n. 11661).
Il primo giudice ha, pertanto, condivisibilmente dato rilievo innanzitutto alle circostanze spazio-temporali in cui è avvenuto il sinistro, verificatosi ad un'ora in cui vi era piena visibilità, con conseguente possibilità per il danneggiato di avvistare il pericolo nonché di prevederlo e di evitarlo, trovandosi le buche presenti sulla strada a ridosso delle rotaie per il passaggio del tram, la cui presenza, ben chiara e visibile,
comporta già di per sé una notoria sconnessione dell'asfalto. Con conseguente condivisibilità anche della valutazione del medesimo primo giudice, secondo cui:
“dalle fotografie prodotte dall'attore, che rappresentano lo stato dei luoghi al momento
8 dell'incidente, le buche accanto alle rotaie del tram appaiono perfettamente visibili ed
evitabili in quanto le stesse si trovano in adiacenza dei binari del tram”.
Non può dunque stimarsi conforme alle regole di prudenza – che ragionevolmente può
attendersi osservino gli utilizzatori della strada – condurre un piccolo ciclomotore, le cui ruote hanno una ridotta superficie di rotolamento, a velocità tale da non poter evitare le disconnessioni esistenti a ridosso delle rotaie, ove – per notorie esigenze di dilatazione termica dei binari nelle stagioni – sussistono spazi di demarcazione con la pavimentazione stradale, destinati ad ampliarsi e sconnettersi per effetto della circolazione dei tram.
Come pure immune da censure e sicuramente supportata da valida argomentazione logico-giuridica è la valutazione di inattendibilità dell'unico testimone escusso (mai menzionato prima dell'introduzione del giudizio), anche considerando quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la veridicità
della deposizione del teste è “sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice,
sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili
contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in
relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse
ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli
elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere
sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. Civ. sez. I, n.
8988/2023) e particolarmente evidenziando come logica e corretta la considerazione che sia impossibile per un motociclo viaggiante alla ridotta velocità di 20/30 Km/h impuntarsi nella disconnessione esistente fra la sede stradale e il binario del tram sino a catapultarsi, provocando le lesioni e i danni della rilevanza di quelli descritti in atti.
9 Inoltre, è di nessun rilievo la circostanza che le dichiarazioni rese dal teste coincidano con quanto riferito dall'appellante in occasione dell'interrogatorio formale, atteso che
“è ben noto che la funzione dell'interrogatorio formale, deferito ad una parte, sia
quella di provocarne la confessione in sede giudiziale, non anche quella di addurre
elementi favorevoli all'interpellato. Insomma, esso è uno strumento che, in linea di
principio, può solo nuocere alla parte che vi è sottoposta, o al più - qualora essa neghi
tout court le circostanze fattuali capitolate, oggetto dell'interrogatorio stesso - lasciare
la situazione inalterata, non altro. Tutt'al più, le dichiarazioni rese dall'interpellato -
che, in linea di massima, vanno pur sempre ascritte al piano delle allegazioni della
parte - in favore dello stesso (ed evidentemente pro domo sua), possono essere lette
nell'ambito del complessivo governo delle risultanze istruttorie, riservato al giudice
del merito secondo il suo prudente apprezzamento, ex art. 116 c.p.c.” (Cass. Civ. sez.
III n. 24799/2024).
Nessun errore è perciò ravvisabile nella ricostruzione della dinamica dei fatti operata dal primo giudice, dalla quale emerge chiaramente una condotta colposa dell'appellante per non aver osservato le regole di normale diligenza e prudenza, sia per non aver adeguato la velocità di guida alla situazione specifica sia per aver transitato a ridosso delle rotaie del tram senza porre attenzione sufficiente alla condizione della strada.
Rimane perciò da confermare quanto affermato dal primo giudice, confortato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, siccome la prova del caso
fortuito ex art. 2051 c.c. (o dell'efficienza causale esclusiva della condotta della
danneggiata, idonea quindi a recidere il nesso tra il sinistro e la cosa oggetto di
custodia) emerge ex actis, pur a prescindere dall'assolvimento del relativo onere a
carico del custode stesso……..non occorre che gli elementi probatori a sostegno della
decisione favorevole ad una parte siano offerti da quella stessa parte, se tenuta al
10 relativo onere ex art. 2697 c.c., sufficiente essendo che detti elementi risiedano nel
perimetro del compendio istruttorio legittimamente formatosi nel giudizio, come nella
specie è fuori discussione (Cass. Civ. sez. III n. 24799/2024) e per la dirimente considerazione che: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la
condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente
a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche
ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto
del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà
espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato
delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia
da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi,
invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Civ. sez.
III n. 24799/2024).
Conclusivamente va anche segnalato che, al fine di fornire una più precisa individuazione dei casi in cui può verificarsi o meno la sussistenza del caso fortuito ex art. 2051 c.c., la Suprema Corte ha recentemente ribadito: “Riassumendo, l'"esatta
interpretazione" che, ai sensi dell'art. 65 ord. giud., le Sezioni Unite (nonché i
successivi approdi della giurisprudenza di questa Corte) hanno dato dell'art. 2051 c.c.,
per quanto qui rileva, può così compendiarsi (da ultimo, Cass. n. 8346/2024):
a) la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del "caso fortuito";
11 b) il caso fortuito può consistere in un fatto naturale, in una condotta d'un terzo
estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, oppure in un comportamento della
vittima;
c) se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude
la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque
persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile;
d) se il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso
escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti
criteri:
d1) valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
d2) valutare se il danneggiato ha rispettato il "generale dovere di ragionevole
cautela";
d3) escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha
costituito una evenienza "irragionevole o inaccettabile secondo un criterio
probabilistico di regolarità causale";
d4) considerare irrilevante, ai fini del giudizio che precede, la circostanza che la
condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile” (Cass. Civ. sez. III n.
24799/2024), per ribadire, alla luce di tali direttrici ermeneutiche, che nel caso di specie il sinistro è stato causato dalla condotta dell'istante-appellante (ipotesi di cui alla lett.
d3), il che di fatto esclude la responsabilità del custode.
§3.1-Le spese del grado seguono la soccombenza, per cui, poste a carico della parte appellante vanno liquidate in favore degli appellati costituiti come da dispositivo, in ragione della complessità dell'opera prestata, in misura dei minimi tariffari vigenti e con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria”, non svoltasi.
Nulla per spese quanto alla parte contumace.
12 Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui
è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con
Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del
29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) rigetta l'appello.
2) Pone le spese di lite del grado a carico della parte appellante e le liquida in €.
4.997,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15% in favore di ciascuna delle parti appellate costituite.
Nulla per spese quanto all'appellata contumace, Controparte_3
3) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2024
La Presidente est.
dott.ssa Marianna D'Avino
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