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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2265/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2265 dell'anno 2023
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Francesco Maria Mantovani
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Fabrizio Viola
- appellata e appellante incidentale -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 5 agosto 2020, esponeva: Parte_1
che aveva stipulato con l' (d'ora in avanti, Controparte_1 [...]
) un contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente decorrenza dal 13.12.2010 e CP_2
reiteratamente prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31.7.2017;
che era stato poi assunto dall'Azienda in data 1.8.2017, quale dirigente medico con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
che l'attività resa in regime di collaborazione libero-professionale andava ricondotta allo schema del lavoro subordinato;
che aveva, pertanto, diritto al pagamento delle differenze retributive maturate.
Il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
<<
1. accertare e dichiarare che tra il dott. e l' Parte_1 Controparte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con inquadramento a dirigente
[...]
medico del S.s.n. senza soluzione di continuità dal 13/12/2010 al 31/7/2017;
2. per l'effetto condannare l' al pagamento in favore Controparte_1
dello stesso ricorrente di €.121.950,79 per i titoli, i calcoli e le ragioni esposti nella parte in diritto e nei conteggi inseriti nel presente ricorso, del quale costituiscono parte integrante, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto di collaborazione tra le parti comprensivo delle relative proroghe e, per l'effetto, condannare l' al pagamento Controparte_1
in favore dello stesso ricorrente, a titolo di risarcimento del danno come specificato nella parte in diritto del presente atto, dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, parametrata alla retribuzione mensile globale di fatto spettante in base all'inquadramento di dirigente medico del S.s.n., pari ad €. 5.456,63
mensili, nella misura ritenuta di giustizia>>.
Resisteva l' . CP_1 2. Con sentenza n. n. 2355/2023 pubblicata il 20/03/2023, l'adito Tribunale così statuiva:
< nel periodo dal 13.12.2010 al 31.7.2017, ha prestato attività lavorativa Parte_1
secondo lo schema del lavoro subordinato;
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
della complessiva somma di €.51.734,43, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa - nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali - rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat) dalle singole scadenze al saldo;
rigetta, per il resto, la domanda>>.
3. Disattese alcune eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, il Tribunale affermava:
3.1 che <<l'insieme delle risultanze probatorie, documentali e testimoniali, consente di ritenere, senza dubbio alcuno, che dalla metà del dicembre 2010 e fino alla fine di luglio del 2017, tra le parti il rapporto di lavoro si è atteggiato secondo lo schema del lavoro subordinato>>;
che il <>; Parte_1
3.2 che era fondata l'eccezione di prescrizione parziale sollevata dall'Azienda;
che, invero, <
formalmente autonomo (del quale sia successivamente accertata la natura subordinata), la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela>>;
che < inviato la prima messa in mora con lettera ricevuta dall'Azienda il 26.2.2019 (la Parte_1
precedente lettera del 21.1.2016 è solo la richiesta di conversione del rapporto a tempo indeterminato), sono prescritti tutti i crediti maturati fino al gennaio 2014, non essendo invece prescritti i diritti di credito sorti dal febbraio 2014 e fino a tutto luglio 2017>>; 3.3 che non poteva computarsi la voce “indennità di esclusività” <<che è una voce attribuita al medico in ragione dell'obbligo di svolgere l'attività in via esclusiva per l' poiché nel periodo in esame parte CP_1
ricorrente non ha pattuito detto obbligo, a nulla rilevando che di fatto non risulta che il abbia Parte_1
contestualmente lavorato per altre strutture o privatamente>>;
3.4 che <<il diritto al tfr matura solo alla fine del rapporto e gli accantonamenti annuali non sono soggetti a prescrizione>>, sicché non poteva essere riconosciuta alcuna differenza a tal titolo;
che, sulla scorta degli esiti della espletata CTU contabile, il credito del ammontava a complessivi Parte_1
€.51.734,43;
3.5 che non spettava al il risarcimento dei danni ex art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, poiché Parte_1
l'immissione in ruolo del medesimo costituiva <
conseguenze pregiudizievoli dell'abuso del ricorso al lavoro flessibile, quando detta immissione avvenga con un rapporto di causa-effetto con il predetto lavoro flessibile, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato si realizza o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale (così, Cass. 17.7.2020, n. 15353 e Cass.
27.5.2021, n. 14815)>>.
4. Con ricorso del 7 settembre 2023 il interponeva appello. Parte_1
L' resisteva e spiegava appello incidentale. CP_1
5. Con il primo motivo, l'appellante denuncia “omesso accertamento della qualifica corrispondente alle mansioni svolte dal ricorrente: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. civ.”.
Deduce la parte:
che egli aveva chiesto di accertare che con l'Azienda era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno <>;
che, pertanto, la sentenza di primo grado va riformata accertando e dichiarando, oltre alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto fra le parti nel periodo dal 13/12/2010 al 31/7/2017, come già pronunciato dal primo Giudice, anche la riconducibilità delle mansioni svolte dal dott. Parte_1
all'inquadramento di dirigente medico del S.S.N.
6. Con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale, opponendo che ai contratti di collaborazione alle dipendenze delle non è applicabile la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di area per i contratti Controparte_3
di lavoro subordinato.
7. Con il terzo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha espunto dalle differenze retributive a lui spettanti le somme relative all'indennità di esclusività e alla retribuzione di posizione.
Assume la parte che la tesi del Tribunale, sopra riportata al punto 3.3, trova smentita nella previsione dell'ultimo periodo del comma 5 bis, art. 15 septies, D.lgs. 502/1992, che impone un regime di esclusività
anche al personale medico assunto con contratto libero professionale;
che, inoltre - prevedendo l'art. 15 quater, comma 4, D.lgs. 502/1992: “I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 (i dirigenti medici del ndr.) possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun CP_4
anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo” - <
di esclusività andrebbe espunta solo per i periodi in cui risultasse dimostrato lo svolgimento di attività esterna da parte del dott. ; Parte_1
che una siffatta prova il Policlinico non l'aveva offerta.
8. Con il quarto motivo, l'appellante si duole del fatto che la richiesta di risarcimento del danno era stata rigettata dal Tribunale <
stabilizzazione del personale precario, nel pubblico impiego, sanerebbe il danno derivante dalla violazione delle norme imperative sul ricorso ai rapporti di lavoro flessibili>>.
Sostiene l'appellante che <
dall'ordinamento comunitario e non ha tanto e solo una funzione ripristinatoria del pregiudizio patito dal lavoratore precario, quanto piuttosto e soprattutto la finalità di dissuasione dall'illegittima reiterazione di rapporti di lavoro precari>>.
9. Con il gravame incidentale, il censura l'impugnata sentenza CP_1
ha condannato l'Azienda appellata a riconoscere in favore del ricorrente la complessiva somma di
€.51.734,43, senza scomputare da tale somma l'importo pari ad €.25.589,17 relativo al TFR di competenza di
INPS>>.
10. Va premesso che l'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, sollevata dall'Azienda in sede di discussione orale, è infondata, atteso che nessuna domanda è stata mai avanzata dal ricorrente nei confronti di detto ente, mai evocato in giudizio.
11. Il primo motivo dell'appello principale è inammissibile.
Essendo stato immesso in ruolo come dirigente medico dall'1.8.2017 e avendo visto riconosciute le differenze salariali (nei limiti della prescrizione quinquennale) maturate per l'opera prestata quale dirigente medico,
non deduce l'appellante quale utilità pratica deriverebbe dalla declaratoria di avvenuto svolgimento di mansioni riconducibili a quell'inquadramento (peraltro, implicito nell'avvenuto riconoscimento della corrispondente retribuzione).
Deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 99 c.p.c., il processo tende al riconoscimento (o disconoscimento)
dei diritti e l'accertamento dei fatti è funzionale a detto riconoscimento e non può formare ex se oggetto di autonomo capo di domanda e di pronuncia giudiziale (tranne i casi espressamente previsti dalla legge).
Pertanto, poiché il ricorrente ha visto riconosciuto il suo diritto alle differenze salariali e al (futuro) TFR,
avrebbe dovuto allegare quale ulteriore diritto intendeva conseguire per effetto dell'accertamento di mansioni inquadrabili tra quelle di dirigente medico, non potendo tale accertamento, senza alcun richiamo anche implicito ai conseguenti diritti, formare oggetto di pronuncia giudiziale.
12. Il secondo motivo dell'appello principale è infondato.
La giurisprudenza della Cassazione richiamata dal Tribunale è stata ribadita anche di recente dalla S.C. Afferma Cass. 6051/2023: In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre durante il rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela. La ratio decidendi di questa pronuncia è da rinvenire nella sentenza della Corte
costituzionale n. 143 del 20 novembre 1969 e nella considerazione che "La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (D.lgs. n. 165/2001, art. 51, comma 2 e, alla attualità, D.Lgs. n. 165/2001, art. 63, comma 2), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale del D.Lgs. n. 165/2001, art. 36)".
Il Collegio condivide e fa propri i principi affermati dalla S.C.
13. Il terzo motivo dell'appello principale va esaminato congiuntamente all'appello incidentale, perché le doglianze sono connesse.
Dispone l'art. 15 septies, comma 5-bis, D.lgs. 502/1992: “Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validità dei contratti è subordinata, a pena di nullità, all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può
essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda”.
Ai sensi della predetta norma il rapporto esclusivo è quello ordinario tranne che non vi sia stata deroga convenzionalmente pattuita.
Ma, nella specie, il contratto di collaborazione acquisito agli atti non prevedeva alcuna deroga.
La doglianza del è, dunque, fondata. Parte_1
Riguardo al TFR, il Tribunale, con statuizione non censurata, ha dichiarato che trattasi di compenso non liquidabile perché il TFR matura solo alla fine del rapporto.
Cionondimeno, l' ha lamentato che nel liquidare la somma di €.51.734,43, il Tribunale ha ricompreso CP_1
il TFR, pari a a €.25.589,17.
La Corte ha, pertanto, disposto CTU contabile onde accertare le differenze retributive spettanti a Parte_1
per il periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 luglio 2017, ivi comprendendo l'indennità di esclusività e di
[...]
posizione, ma con esclusione del TFR.
Il nominato CTU, ha accertato che l'importo dovuto al sig. per il periodo dal 1° febbraio 2014 Parte_1
al 31 luglio 2017 a titolo di differenze retributive comprensive di indennità di esclusività e di posizione ma con esclusione del t.f.r. ammonta complessivamente ad €.51.582,92.
Il CTU ha dato conto degli accertamenti contabili eseguiti e ha compiutamente risposto ai rilievi del CTP
dell' . CP_1
Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione di entrambi i motivi di appello in esame e sulla scorta degli esiti della CTU, il credito del va determinato in €.51.582,92. Parte_1
14. Il quarto motivo è infondato. Una volta ottenuta la stabilizzazione del rapporto e tutte le differenze derivanti dalla qualificazione del rapporto come di natura subordinata, non si comprende quale danno, in concreto, l'appellante avrebbe subito e chiede gli venga risarcito.
Né è stata fornita alcuna prova del supposto danno.
Il erroneamente, invoca il risarcimento di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010: norma Parte_1
che si applica esclusivamente nei casi di conversione di contratti di lavoro (già dall'origine) subordinato con clausola di durata, di cui sia giudizialmente accertata la nullità, e non anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro autonomo a tempo determinato per effetto della sua qualificazione come di lavoro subordinato (Cass. 17845/2023).
In conclusione, in parziale accoglimento del solo terzo motivo, il va condannato al pagamento, in CP_1
favore del della complessiva somma di €.51.582,92, oltre accessori come per legge. Parte_1
15. Considerato l'esito complessivo del giudizio può confermarsi la statuizione sulle spese del Tribunale, con compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado del giudizio, ivi comprese le spese di CTU.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 7 settembre 2023, da nei confronti dell' avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale del lavoro di Roma in data 20 marzo 2023 nonché sull'appello incidentale spiegato dalla predetta Azienda, così provvede:
accoglie per quanto di ragione entrambi gli appelli e, per l'effetto, parziale in riforma di detta sentenza,
condanna il al pagamento, in favore del della complessiva somma di €.51.582,92, oltre CP_1 Parte_1
accessori come per legge., oltre accessori come per legge, in luogo di quella liquidata dal Tribunale;
conferma la statuizione sulle spese di primo grado del Tribunale;
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in parti uguali, le spese della CTU espletata nel corso del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2265 dell'anno 2023
TRA
Parte_1
assistito e difeso dall'avv. Francesco Maria Mantovani
- appellante -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Fabrizio Viola
- appellata e appellante incidentale -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Roma, depositato in data 5 agosto 2020, esponeva: Parte_1
che aveva stipulato con l' (d'ora in avanti, Controparte_1 [...]
) un contratto di collaborazione coordinata e continuativa avente decorrenza dal 13.12.2010 e CP_2
reiteratamente prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31.7.2017;
che era stato poi assunto dall'Azienda in data 1.8.2017, quale dirigente medico con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
che l'attività resa in regime di collaborazione libero-professionale andava ricondotta allo schema del lavoro subordinato;
che aveva, pertanto, diritto al pagamento delle differenze retributive maturate.
Il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
<<
1. accertare e dichiarare che tra il dott. e l' Parte_1 Controparte_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con inquadramento a dirigente
[...]
medico del S.s.n. senza soluzione di continuità dal 13/12/2010 al 31/7/2017;
2. per l'effetto condannare l' al pagamento in favore Controparte_1
dello stesso ricorrente di €.121.950,79 per i titoli, i calcoli e le ragioni esposti nella parte in diritto e nei conteggi inseriti nel presente ricorso, del quale costituiscono parte integrante, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità del contratto di collaborazione tra le parti comprensivo delle relative proroghe e, per l'effetto, condannare l' al pagamento Controparte_1
in favore dello stesso ricorrente, a titolo di risarcimento del danno come specificato nella parte in diritto del presente atto, dell'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, parametrata alla retribuzione mensile globale di fatto spettante in base all'inquadramento di dirigente medico del S.s.n., pari ad €. 5.456,63
mensili, nella misura ritenuta di giustizia>>.
Resisteva l' . CP_1 2. Con sentenza n. n. 2355/2023 pubblicata il 20/03/2023, l'adito Tribunale così statuiva:
< nel periodo dal 13.12.2010 al 31.7.2017, ha prestato attività lavorativa Parte_1
secondo lo schema del lavoro subordinato;
condanna l' al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
della complessiva somma di €.51.734,43, oltre interessi legali (ovvero, in alternativa - nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore a quello degli interessi legali - rivalutazione monetaria secondo gli indici
Istat) dalle singole scadenze al saldo;
rigetta, per il resto, la domanda>>.
3. Disattese alcune eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, il Tribunale affermava:
3.1 che <<l'insieme delle risultanze probatorie, documentali e testimoniali, consente di ritenere, senza dubbio alcuno, che dalla metà del dicembre 2010 e fino alla fine di luglio del 2017, tra le parti il rapporto di lavoro si è atteggiato secondo lo schema del lavoro subordinato>>;
che il <>; Parte_1
3.2 che era fondata l'eccezione di prescrizione parziale sollevata dall'Azienda;
che, invero, <
formalmente autonomo (del quale sia successivamente accertata la natura subordinata), la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela>>;
che < inviato la prima messa in mora con lettera ricevuta dall'Azienda il 26.2.2019 (la Parte_1
precedente lettera del 21.1.2016 è solo la richiesta di conversione del rapporto a tempo indeterminato), sono prescritti tutti i crediti maturati fino al gennaio 2014, non essendo invece prescritti i diritti di credito sorti dal febbraio 2014 e fino a tutto luglio 2017>>; 3.3 che non poteva computarsi la voce “indennità di esclusività” <<che è una voce attribuita al medico in ragione dell'obbligo di svolgere l'attività in via esclusiva per l' poiché nel periodo in esame parte CP_1
ricorrente non ha pattuito detto obbligo, a nulla rilevando che di fatto non risulta che il abbia Parte_1
contestualmente lavorato per altre strutture o privatamente>>;
3.4 che <<il diritto al tfr matura solo alla fine del rapporto e gli accantonamenti annuali non sono soggetti a prescrizione>>, sicché non poteva essere riconosciuta alcuna differenza a tal titolo;
che, sulla scorta degli esiti della espletata CTU contabile, il credito del ammontava a complessivi Parte_1
€.51.734,43;
3.5 che non spettava al il risarcimento dei danni ex art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, poiché Parte_1
l'immissione in ruolo del medesimo costituiva <
conseguenze pregiudizievoli dell'abuso del ricorso al lavoro flessibile, quando detta immissione avvenga con un rapporto di causa-effetto con il predetto lavoro flessibile, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato si realizza o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale (così, Cass. 17.7.2020, n. 15353 e Cass.
27.5.2021, n. 14815)>>.
4. Con ricorso del 7 settembre 2023 il interponeva appello. Parte_1
L' resisteva e spiegava appello incidentale. CP_1
5. Con il primo motivo, l'appellante denuncia “omesso accertamento della qualifica corrispondente alle mansioni svolte dal ricorrente: violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 cod. civ.”.
Deduce la parte:
che egli aveva chiesto di accertare che con l'Azienda era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno <>;
che, pertanto, la sentenza di primo grado va riformata accertando e dichiarando, oltre alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto fra le parti nel periodo dal 13/12/2010 al 31/7/2017, come già pronunciato dal primo Giudice, anche la riconducibilità delle mansioni svolte dal dott. Parte_1
all'inquadramento di dirigente medico del S.S.N.
6. Con il secondo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale, opponendo che ai contratti di collaborazione alle dipendenze delle non è applicabile la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di area per i contratti Controparte_3
di lavoro subordinato.
7. Con il terzo motivo, l'appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha espunto dalle differenze retributive a lui spettanti le somme relative all'indennità di esclusività e alla retribuzione di posizione.
Assume la parte che la tesi del Tribunale, sopra riportata al punto 3.3, trova smentita nella previsione dell'ultimo periodo del comma 5 bis, art. 15 septies, D.lgs. 502/1992, che impone un regime di esclusività
anche al personale medico assunto con contratto libero professionale;
che, inoltre - prevedendo l'art. 15 quater, comma 4, D.lgs. 502/1992: “I soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 (i dirigenti medici del ndr.) possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun CP_4
anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo” - <
di esclusività andrebbe espunta solo per i periodi in cui risultasse dimostrato lo svolgimento di attività esterna da parte del dott. ; Parte_1
che una siffatta prova il Policlinico non l'aveva offerta.
8. Con il quarto motivo, l'appellante si duole del fatto che la richiesta di risarcimento del danno era stata rigettata dal Tribunale <
stabilizzazione del personale precario, nel pubblico impiego, sanerebbe il danno derivante dalla violazione delle norme imperative sul ricorso ai rapporti di lavoro flessibili>>.
Sostiene l'appellante che <
dall'ordinamento comunitario e non ha tanto e solo una funzione ripristinatoria del pregiudizio patito dal lavoratore precario, quanto piuttosto e soprattutto la finalità di dissuasione dall'illegittima reiterazione di rapporti di lavoro precari>>.
9. Con il gravame incidentale, il censura l'impugnata sentenza CP_1
ha condannato l'Azienda appellata a riconoscere in favore del ricorrente la complessiva somma di
€.51.734,43, senza scomputare da tale somma l'importo pari ad €.25.589,17 relativo al TFR di competenza di
INPS>>.
10. Va premesso che l'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, sollevata dall'Azienda in sede di discussione orale, è infondata, atteso che nessuna domanda è stata mai avanzata dal ricorrente nei confronti di detto ente, mai evocato in giudizio.
11. Il primo motivo dell'appello principale è inammissibile.
Essendo stato immesso in ruolo come dirigente medico dall'1.8.2017 e avendo visto riconosciute le differenze salariali (nei limiti della prescrizione quinquennale) maturate per l'opera prestata quale dirigente medico,
non deduce l'appellante quale utilità pratica deriverebbe dalla declaratoria di avvenuto svolgimento di mansioni riconducibili a quell'inquadramento (peraltro, implicito nell'avvenuto riconoscimento della corrispondente retribuzione).
Deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 99 c.p.c., il processo tende al riconoscimento (o disconoscimento)
dei diritti e l'accertamento dei fatti è funzionale a detto riconoscimento e non può formare ex se oggetto di autonomo capo di domanda e di pronuncia giudiziale (tranne i casi espressamente previsti dalla legge).
Pertanto, poiché il ricorrente ha visto riconosciuto il suo diritto alle differenze salariali e al (futuro) TFR,
avrebbe dovuto allegare quale ulteriore diritto intendeva conseguire per effetto dell'accertamento di mansioni inquadrabili tra quelle di dirigente medico, non potendo tale accertamento, senza alcun richiamo anche implicito ai conseguenti diritti, formare oggetto di pronuncia giudiziale.
12. Il secondo motivo dell'appello principale è infondato.
La giurisprudenza della Cassazione richiamata dal Tribunale è stata ribadita anche di recente dalla S.C. Afferma Cass. 6051/2023: In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre durante il rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela. La ratio decidendi di questa pronuncia è da rinvenire nella sentenza della Corte
costituzionale n. 143 del 20 novembre 1969 e nella considerazione che "La privatizzazione non ha comportato una totale identificazione tra lavoro pubblico privatizzato e lavoro privato. In particolare, permangono nel lavoro pubblico privatizzato quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (D.lgs. n. 165/2001, art. 51, comma 2 e, alla attualità, D.Lgs. n. 165/2001, art. 63, comma 2), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale del D.Lgs. n. 165/2001, art. 36)".
Il Collegio condivide e fa propri i principi affermati dalla S.C.
13. Il terzo motivo dell'appello principale va esaminato congiuntamente all'appello incidentale, perché le doglianze sono connesse.
Dispone l'art. 15 septies, comma 5-bis, D.lgs. 502/1992: “Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale di cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La validità dei contratti è subordinata, a pena di nullità, all'effettiva sussistenza delle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generale provvede ad effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilità separata presenti disavanzi. Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può
essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda”.
Ai sensi della predetta norma il rapporto esclusivo è quello ordinario tranne che non vi sia stata deroga convenzionalmente pattuita.
Ma, nella specie, il contratto di collaborazione acquisito agli atti non prevedeva alcuna deroga.
La doglianza del è, dunque, fondata. Parte_1
Riguardo al TFR, il Tribunale, con statuizione non censurata, ha dichiarato che trattasi di compenso non liquidabile perché il TFR matura solo alla fine del rapporto.
Cionondimeno, l' ha lamentato che nel liquidare la somma di €.51.734,43, il Tribunale ha ricompreso CP_1
il TFR, pari a a €.25.589,17.
La Corte ha, pertanto, disposto CTU contabile onde accertare le differenze retributive spettanti a Parte_1
per il periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 luglio 2017, ivi comprendendo l'indennità di esclusività e di
[...]
posizione, ma con esclusione del TFR.
Il nominato CTU, ha accertato che l'importo dovuto al sig. per il periodo dal 1° febbraio 2014 Parte_1
al 31 luglio 2017 a titolo di differenze retributive comprensive di indennità di esclusività e di posizione ma con esclusione del t.f.r. ammonta complessivamente ad €.51.582,92.
Il CTU ha dato conto degli accertamenti contabili eseguiti e ha compiutamente risposto ai rilievi del CTP
dell' . CP_1
Pertanto, in accoglimento per quanto di ragione di entrambi i motivi di appello in esame e sulla scorta degli esiti della CTU, il credito del va determinato in €.51.582,92. Parte_1
14. Il quarto motivo è infondato. Una volta ottenuta la stabilizzazione del rapporto e tutte le differenze derivanti dalla qualificazione del rapporto come di natura subordinata, non si comprende quale danno, in concreto, l'appellante avrebbe subito e chiede gli venga risarcito.
Né è stata fornita alcuna prova del supposto danno.
Il erroneamente, invoca il risarcimento di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010: norma Parte_1
che si applica esclusivamente nei casi di conversione di contratti di lavoro (già dall'origine) subordinato con clausola di durata, di cui sia giudizialmente accertata la nullità, e non anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro autonomo a tempo determinato per effetto della sua qualificazione come di lavoro subordinato (Cass. 17845/2023).
In conclusione, in parziale accoglimento del solo terzo motivo, il va condannato al pagamento, in CP_1
favore del della complessiva somma di €.51.582,92, oltre accessori come per legge. Parte_1
15. Considerato l'esito complessivo del giudizio può confermarsi la statuizione sulle spese del Tribunale, con compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado del giudizio, ivi comprese le spese di CTU.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data 7 settembre 2023, da nei confronti dell' avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale del lavoro di Roma in data 20 marzo 2023 nonché sull'appello incidentale spiegato dalla predetta Azienda, così provvede:
accoglie per quanto di ragione entrambi gli appelli e, per l'effetto, parziale in riforma di detta sentenza,
condanna il al pagamento, in favore del della complessiva somma di €.51.582,92, oltre CP_1 Parte_1
accessori come per legge., oltre accessori come per legge, in luogo di quella liquidata dal Tribunale;
conferma la statuizione sulle spese di primo grado del Tribunale;
compensa interamente tra le parti le spese del presente grado;
pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in parti uguali, le spese della CTU espletata nel corso del presente grado del giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis