TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/09/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
P.U. n. 48-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott. Andrea Enrico Polimeni giudice (rel. ed est.) dott.ssa Filomena Di Gennaro giudice nel procedimento iscritto al n. 48-1/2025 P.U., riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
- letto il ricorso depositato il 28 aprile 2025 da (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Rapacchi, e C.F._1 volto alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di semplificata ); Controparte_1 P.IVA_1
- rilevato, in punto di riscontro della legittimazione alla proposizione della domanda, che il ricorrente ha rappresentato di essere creditore della Pt_2 per il complessivo importo di € 14.183,26 in forza del decreto ingiuntivo n.
[...]
332/2024, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Macerata (cfr. allegati in atti);
- ritenuto che gli evidenziati elementi comprovino detta legittimazione all'esperita azione ai sensi dell'art. 37, comma 2, CCII, risultando il ricorrente creditore della società resistente in forza di titoli avverso i quali la parte debitrice, sebbene informata della loro giudiziale produzione (poiché richiamati in ricorso) non ha proposto eccezione alcuna;
- rilevato che, tenuto conto anche degli esiti derivanti dall'istruttoria compiuta ex art. 42, emerge come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati superi la soglia di esposizione minima richiesta dall'art. 49, co. 5, CCII (cfr. istruttoria in atti);
- vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
- rilevato che la società risulta cancellata dal registro delle imprese solamente in data 11/02/2025;
- rilevato che, a norma dell'articolo 121 d.lgs. n. 14/2019 (in seguito,
CCII), grava sul resistente l'onere di provare il possesso dei requisiti qualificanti
Pag. 1 a 3 l'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII, non assoggettabile alla postulata declaratoria e che la società convenuta, rimanendo contumace, nulla ha dedotto o eccepito;
- riscontrata, inoltre, la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, ed ai sensi dell'art. 2729 c.c., tenuto conto della notevole consistenza dei crediti rimasti insoddisfatti, nonché dell'esito negativo del tentato pignoramento mobiliare;
- rilevato che il legale rappresentante della società debitrice è stato convocato innanzi al Tribunale per essere sentito sui fatti relativi al ricorso e che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, CCII, non risulta essere stata proposta o pendente altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2, comma 1, lett. m bis), CCII, alla quale, in ipotesi, dover dare precedenza di definizione;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 semplificata );
[...] P.IVA_1
NOMINA il dott. Andrea Enrico Polimeni giudice delegato per la procedura;
NOMINA curatore il dott. commercialista con invito ad accettare Parte_3
l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.
Pag. 2 a 3 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 9 dicembre 2025, ore 09:45, l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 d.P.R. n. 115/2002, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Andra Enrico Polimeni) (Paolo Vadalà)
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott. Andrea Enrico Polimeni giudice (rel. ed est.) dott.ssa Filomena Di Gennaro giudice nel procedimento iscritto al n. 48-1/2025 P.U., riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
- letto il ricorso depositato il 28 aprile 2025 da (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Marco Rapacchi, e C.F._1 volto alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di semplificata ); Controparte_1 P.IVA_1
- rilevato, in punto di riscontro della legittimazione alla proposizione della domanda, che il ricorrente ha rappresentato di essere creditore della Pt_2 per il complessivo importo di € 14.183,26 in forza del decreto ingiuntivo n.
[...]
332/2024, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Macerata (cfr. allegati in atti);
- ritenuto che gli evidenziati elementi comprovino detta legittimazione all'esperita azione ai sensi dell'art. 37, comma 2, CCII, risultando il ricorrente creditore della società resistente in forza di titoli avverso i quali la parte debitrice, sebbene informata della loro giudiziale produzione (poiché richiamati in ricorso) non ha proposto eccezione alcuna;
- rilevato che, tenuto conto anche degli esiti derivanti dall'istruttoria compiuta ex art. 42, emerge come l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati superi la soglia di esposizione minima richiesta dall'art. 49, co. 5, CCII (cfr. istruttoria in atti);
- vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
- rilevato che la società risulta cancellata dal registro delle imprese solamente in data 11/02/2025;
- rilevato che, a norma dell'articolo 121 d.lgs. n. 14/2019 (in seguito,
CCII), grava sul resistente l'onere di provare il possesso dei requisiti qualificanti
Pag. 1 a 3 l'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII, non assoggettabile alla postulata declaratoria e che la società convenuta, rimanendo contumace, nulla ha dedotto o eccepito;
- riscontrata, inoltre, la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, ed ai sensi dell'art. 2729 c.c., tenuto conto della notevole consistenza dei crediti rimasti insoddisfatti, nonché dell'esito negativo del tentato pignoramento mobiliare;
- rilevato che il legale rappresentante della società debitrice è stato convocato innanzi al Tribunale per essere sentito sui fatti relativi al ricorso e che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, CCII, non risulta essere stata proposta o pendente altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2, comma 1, lett. m bis), CCII, alla quale, in ipotesi, dover dare precedenza di definizione;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 semplificata );
[...] P.IVA_1
NOMINA il dott. Andrea Enrico Polimeni giudice delegato per la procedura;
NOMINA curatore il dott. commercialista con invito ad accettare Parte_3
l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art.
Pag. 2 a 3 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 9 dicembre 2025, ore 09:45, l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle
Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 d.P.R. n. 115/2002, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 9 settembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Andra Enrico Polimeni) (Paolo Vadalà)
Pag. 3 a 3