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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/04/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Il Presidente delegato dr. Massimo Escher ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1/2024 V.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] del foro di Catania con studio in Parte_1
Catania, via Monsignor Ventimiglia n. 145, ove è elettivamente domiciliato per il procedimento, titolare ex art. 86 c.p.c., delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio di difensore con procura nell'interesse proprio
Ricorrente
CONTRO
(c.f.: ) Via Arenula 70 -00186 ROMA nella Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore domiciliato ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello
Stato sita via Vecchia Ognina n. 149 Catania
Resistente non costituito
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 10/04/2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2024 l'avv. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso emesso dalla Corte di Appello di Catania, Sez. 1^Penale, notificato il 07/12/2024, relativo al procedimento iscritto n. 1320/2022 R.G. per l'attività espletata quale difensore d'ufficio di . Controparte_2
Al compimento della suddetta attività difensiva, attesa l'impossibilità di rivolgersi al proprio assistito per il conseguimento del compenso ( risulta “senza fissa Controparte_2 dimora”) il ricorrente presentava istanza di liquidazione del compenso.
La Corte d'Appello rigettava l'istanza di liquidazione invitando il difensore ad attivare la procedura di cui all'art. 492 bis c.p.c.
Ciò posto, assumeva che il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione avanzata nel suddetto procedimento penale emesso dalla Corte d'appello Sez. 1^Penale era errato per il seguente motivo:
1. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 115 del 2002, artt. 82 e 116
Il difensore lamenta che il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione sia immotivato, assolutamente illogico e privo di fondamento, alla luce dell'impossibilità del difensore di ottemperare all'ordine di attivare la procedura di cui all'art. 492 bis c.p.c. per via dell'irreperibilità del proprio assistito.
All'udienza del 28.4.2024 il Presidente delegato rinviava il procedimento ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 4.7.2024, alla quale poneva la causa in decisione.
Con successiva ordinanza del 9.7.2024 il presidente delegato invitata il difensore a fornire prova della tempestività del ricorso, documentando la data di notifica del provvedimento impugnato e rinviando per la verifica dell'esito dell'invito e la decisione all'udienza del
26.9.2024.
Alla detta udienza il Presidente rinviava ex art. 309 c.p.c. all'udienza cartolare del
10.4.2025.
Alla detta udienza il Presidente poneva la causa in decisione.
*****
Il presente ricorso deve ritenersi inammissibile, atteso che non risulta prodotta agli atti la prova dell'avvenuta notifica a controparte nel termine prestabilito ai sensi degli artt. 170 D.P.R.
115/2002, 15 d.lgs 150/2011 e 281 decies c.p.c., e ciò malgrado l'invito a fornire la suddetta prova, disposto con provvedimento presidenziale emesso in data 9.7.2024.
P.Q.M.
Il Presidente della Corte di Appello delegato, definitivamente decidendo, dichiara inammissibile l'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione emesso dalla Corte di Appello di Catania, Sez. 1^Penale, notificato il 07/12/2024, relativo al procedimento iscritto n. 1320/2022 R.G.
Irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 17.4.2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Il Presidente delegato dr. Massimo Escher ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1/2024 V.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] del foro di Catania con studio in Parte_1
Catania, via Monsignor Ventimiglia n. 145, ove è elettivamente domiciliato per il procedimento, titolare ex art. 86 c.p.c., delle qualità necessarie per esercitare l'ufficio di difensore con procura nell'interesse proprio
Ricorrente
CONTRO
(c.f.: ) Via Arenula 70 -00186 ROMA nella Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro tempore domiciliato ex lege presso Avvocatura Distrettuale dello
Stato sita via Vecchia Ognina n. 149 Catania
Resistente non costituito
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 10/04/2025.
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.2024 l'avv. ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso emesso dalla Corte di Appello di Catania, Sez. 1^Penale, notificato il 07/12/2024, relativo al procedimento iscritto n. 1320/2022 R.G. per l'attività espletata quale difensore d'ufficio di . Controparte_2
Al compimento della suddetta attività difensiva, attesa l'impossibilità di rivolgersi al proprio assistito per il conseguimento del compenso ( risulta “senza fissa Controparte_2 dimora”) il ricorrente presentava istanza di liquidazione del compenso.
La Corte d'Appello rigettava l'istanza di liquidazione invitando il difensore ad attivare la procedura di cui all'art. 492 bis c.p.c.
Ciò posto, assumeva che il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione avanzata nel suddetto procedimento penale emesso dalla Corte d'appello Sez. 1^Penale era errato per il seguente motivo:
1. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 115 del 2002, artt. 82 e 116
Il difensore lamenta che il provvedimento di rigetto dell'istanza di liquidazione sia immotivato, assolutamente illogico e privo di fondamento, alla luce dell'impossibilità del difensore di ottemperare all'ordine di attivare la procedura di cui all'art. 492 bis c.p.c. per via dell'irreperibilità del proprio assistito.
All'udienza del 28.4.2024 il Presidente delegato rinviava il procedimento ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 4.7.2024, alla quale poneva la causa in decisione.
Con successiva ordinanza del 9.7.2024 il presidente delegato invitata il difensore a fornire prova della tempestività del ricorso, documentando la data di notifica del provvedimento impugnato e rinviando per la verifica dell'esito dell'invito e la decisione all'udienza del
26.9.2024.
Alla detta udienza il Presidente rinviava ex art. 309 c.p.c. all'udienza cartolare del
10.4.2025.
Alla detta udienza il Presidente poneva la causa in decisione.
*****
Il presente ricorso deve ritenersi inammissibile, atteso che non risulta prodotta agli atti la prova dell'avvenuta notifica a controparte nel termine prestabilito ai sensi degli artt. 170 D.P.R.
115/2002, 15 d.lgs 150/2011 e 281 decies c.p.c., e ciò malgrado l'invito a fornire la suddetta prova, disposto con provvedimento presidenziale emesso in data 9.7.2024.
P.Q.M.
Il Presidente della Corte di Appello delegato, definitivamente decidendo, dichiara inammissibile l'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione emesso dalla Corte di Appello di Catania, Sez. 1^Penale, notificato il 07/12/2024, relativo al procedimento iscritto n. 1320/2022 R.G.
Irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 17.4.2025