Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/1999, n. 419
CASS
Sentenza 16 gennaio 1999

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In relazione alla disciplina del collocamento obbligatorio dei soggetti affetti da minorazione psichica, conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482 del 1968, nella parte in cui escludeva dal beneficio in questione tali soggetti (sentenza n. 50 del 1990) e alla successiva emanazione della legge n. 104 del 1992, il cui art. 19 dichiara loro applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio (limitandosi a prevedere che nei loro confronti l'accertamento della capacità lavorativa avviene da parte delle commissioni di cui all'art. 4 della legge n. 482/1968, integrate da uno specialista neurologo, psichiatra o psicologo), deve escludersi che, a fronte della contestazione da parte del datore di lavoro della capacità di lavoro di un soggetto che sia stato regolarmente avviato - la cui capacità lavorativa deve quindi ritenersi accertata nella sede amministrativa - l'onere della prova al riguardo ricada sul lavoratore, oppure che il giudizio sfavorevole a quest'ultimo possa essere basato solo su una certificazione medica prodotta dal datore di lavoro (il quale, nella specie, non aveva richiesto la verifica, da parte della commissione di cui all'art. 20 della legge n. 482/1968, che la natura o il grado dell'invalidità non potesse riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/1999, n. 419
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 419
    Data del deposito : 16 gennaio 1999

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