Sentenza 16 gennaio 1999
Massime • 1
In relazione alla disciplina del collocamento obbligatorio dei soggetti affetti da minorazione psichica, conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482 del 1968, nella parte in cui escludeva dal beneficio in questione tali soggetti (sentenza n. 50 del 1990) e alla successiva emanazione della legge n. 104 del 1992, il cui art. 19 dichiara loro applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio (limitandosi a prevedere che nei loro confronti l'accertamento della capacità lavorativa avviene da parte delle commissioni di cui all'art. 4 della legge n. 482/1968, integrate da uno specialista neurologo, psichiatra o psicologo), deve escludersi che, a fronte della contestazione da parte del datore di lavoro della capacità di lavoro di un soggetto che sia stato regolarmente avviato - la cui capacità lavorativa deve quindi ritenersi accertata nella sede amministrativa - l'onere della prova al riguardo ricada sul lavoratore, oppure che il giudizio sfavorevole a quest'ultimo possa essere basato solo su una certificazione medica prodotta dal datore di lavoro (il quale, nella specie, non aveva richiesto la verifica, da parte della commissione di cui all'art. 20 della legge n. 482/1968, che la natura o il grado dell'invalidità non potesse riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/1999, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile Rapone -Presidente-
" Marino Donato Santojanni -Consigliere-
" Giovanni Prestipino "
" Mario Putaturo Donati Rel. "
" Donato Figurelli "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da
LIBERO BELLAVIA, elett. dom. in Roma, via San Martino ai Monti n. 8, presso l'avv. Carlo Ginesi, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Cordella e Pasquale Regina, per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
S.p.a. TOZZI SUD, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elett. dom. in Roma, via di Pietralata n. 320 presso l'avv. Gigliola Mazza Ricci che, unitamente all'avv. Carmine Battiante, la rappresenta e difende, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTE
per l'annullamento della sentenza n. 1254/95 del Tribunale di Foggia in data 21/9-2/10/1995 (R.G.N. 504/1995);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 8/10/1998, la relazione delle causa svolta dal Cons. Dr Mario Putaturo Donati;
uditi gli avv. Regina e Mazza Ricci;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Ennio Attilio Sepe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Libero IA conveniva davanti al RE del lavoro di Foggia la s. p. a. ZI UD e, deducendo l'inadempienza di essa società che non lo aveva assunto nonostante regolare atto di avviamento al lavoro, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti. La convenuta, nel costituirsi in giudizio, deduceva la legittimità dell'operato, determinato dagli esiti della visita espletata, su sua iniziativa, dalla commissione di cui all'art. 20, comma 2^, legge n.482 del 1968, essendo risultato inidoneo il ricorrente a prestare attività lavorativa per essere affetto da "sindrome dissociativa". Con sentenza del 7 dicembre 1994 il RE accoglieva il ricorso sul rilievo della irregolarità della composizione del collegio medico e del procedimento di attivazione da parte della datrice di lavoro del relativo procedimento.
La decisione veniva però riformata dal locale Tribunale che, con sentenza del 2 Ottobre 1995, in accoglimento dell'appello della società, rigettava la domanda.
Osservava, in particolare, il Tribunale che: la fattispecie era disciplinata dall'art. 19 della legge n. 104 del 1992 che aveva il dettato originario di cui all'art. 20 della legge n. 482 del 1968, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 50 del 1990;la nuova norma aveva esteso la normativa di favore ai portatori di minorazione pichica purché aventi una capacità lavorativa tale da consentire il loro impiego in mansioni compatibili;
il diritto all'avviamento dipendeva però dalla valutazione favorevole della capacità lavorativa residua da conseguirsi dall'aspirante presso la commissione di cui all'art. 4 della stessa legge;
nella specie, tale organo non era stato adito, ne' risultava depositato parere medico;
al contrario, la società aveva depositato un parere reso da commissione di ente pubblico, sfavorevole al lavoratore, che, anche se emesso da organo diverso da quello previsto dalla legge, non poteva degradarsi a certificazione di parte ed aveva, comunque, reso ultronea la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio. Il IA ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso la società la quale ha presentato, all'udienza di discussione, brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 379, ultimo comma, c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciandosi violazione e comunque falsa applicazione dell'art. 19 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 nonché travisamento, contraddittorietà ed illogicità mnifesta della motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, pur avendo riconosciuto che la nuova disciplina ha subordinato l'avviamento ad un accertamento preventivo sulla capacità lavorativa e di relazione del minorato, ha poi sostenuto che detta innovazione avrebbe sgravato il datore di lavoro dall'onere di rivolgersi alla "commissione giusta" per l'accertamento di cui all'art. 20, comma 1^, della legge n. 482 del 1968 che costituirebbe presupposto indispensabile per poter legittimamente rifiutare il perfezionamento del contratto di lavoro.
Così come il minorato psichico, che avesse ritenuto di avere diritto all'avviamento, avrebbe dovuto procurarsi "in sede extraprocessuale un responso favorevole da parte della commissione giusta", certificante la sue utilizzabilità in azienda, o, quanto meno, chiedere di provare in sede processuale la sussistenza del suo diritto.
Per altro verso, la sentenza è incorsa nel vizio di motivazione ed in una sostanziale violazione di legge laddove, pur ammettendo che il IA si era diligentemente munito di una certificazione positiva rilasciata dalla competente commissione medica, ne ha poi negato in modo assiomatico l'idoneità a soddisfare l'onere probatorio su di lui gravante.
Con il secondo motivo, denunciandosi violazione ed omessa applicazione dell'art. 20 della legge n. 482 del 1968, n. 482 nonché omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si deduce che l'errata interpretazione del citato art. 19 si è riflessa sul sistema degli accertamenti incidentali tanto da indurre il Tribunale a ritenere superata la disciplina di cui all'art. 20, 1^ e 3^ comma, della legge n. 482 del 1968, con la conseguente liberazione del datore di lavoro dall'obbligo di interessare il competente collegio medico prima di poter legittimamente rifiutare l'avviamento.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente nel profilo logico e giuridico, sono fondati nei limiti di seguito indicati. Con riguardo alla vicenda che ha preceduto l'emanazione della legge n. 104 del 1992, si ricorda che la Corte Costituzionale dopo aver preso atto della circostanza che il legislatore, nonostante le ripetute sollecitazioni provenienti dalla stessa Corte, non era intervenuto, con sentenza n. 50 del febbraio 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482, nella parte in cui non considera invalidi civili, ai fini dell'assunzione obbligatoria, gli affetti da minorazioni psichiche, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili, e dell'art. 20 della stessa legge, nella parte in cui non prevede l'accertamento del prescritto collegio sanitario - da integrare con uno specialista delle discipline neurologiche e psichiatriche - per i minorati psichici. Di tali principi ha tenuto conto questa Corte Suprema la quale ha così affermato in numerose decisioni che la disciplina delle assunzioni obbligatorie trova applicazione anche per i soggetti affetti da minorazioni psichiche, purché dotati (in relazione alla natura ed al tipo di malattia di cui gli stessi sono portatori) di una capacità lavorativa che ne consenta il proficuo inserimento nel mondo del lavoro, e sussistano all'interno dell'azienda presso la quale detti invalidi sono avviati posti di lavoro comportanti mansioni compatibili con tali infermità (fra le tante, Cass., nn. 2604/1993; 7763, 4748 e 1479/1992; 13323/1991). È quindi intervenuta la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che, codificando i principi di cui alla citata sentenza della Corte Costituzionale, ha previsto all'art. 19, che "in attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive modificazioni, debbono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacita lavorativa che ne consente l'impiego in mansioni compatibili". La suddetta norma ha quindi stabilito che "Ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica" e che "La capacità lavorativa è accertata dalle commissioni di cui all'art. 4 della presente legge (che rinvia all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295), integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche. In conformità della lettera della norma, è di tutta evidenza che trattasi di un accertamento che deve essere effettuato ancor prima che i minorati psichici vengano iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio onde tale indagine - come è stato osservato in dottrina - ha ad oggetto solo "la capacità lavorativa dell'inabile in termini astratti" e, cioè, la valutazione dell'eventuale capacità lavorativa generica e la sua astratta compatibilità con l'esercizio di mansioni lavorative.
Dalla formulazione della norma discende altresì che, se da un lato il soggetto destinatario dell'obbligo non è l'invalido, bensì l'Amministrazione cui è imposto, ai fini dell'assunzione del provvedimento finale, di seguire un preciso iter procedimentale, dall'altro il datore di lavoro è del tutto estraneo a tale attività e non potrà certo sostituirsi agli accertamenti dell'U.P.L.MO. In relazione agli obblighi, ne consegue ancora che la generica capacità di lavoro come prevista dall'art. 19 deve considerarsi immanente all'atto di avviamento giacché questo non sarebbe possibile in assenza del citato accertamento.
Siffatta disciplina non esclude però - conformemente alla lettera della anzidetta norma - la vigenza dell'art. 20 della legge n. 482 del 1968 che continua ad applicarsi con le opportune integrazioni nei termini indicati dalla Corte Costituzionale.
In altri termini, ai sensi del comma 1^, "l'invalido o il datore di lavoro che lo occupa o lo deve occupare possono chiedere" al collegio medico di cui al comma 2", "che sia accertato che la natura o il grado dell'invalidità non possa riuscire di pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti", mentre, ai sensi del comma 3^ "lo stesso collegio medico . decide, su ricorso dell'invalido stesso, circa la compatibilità dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successivamente".
Tento premesso, deve ritenersi che, la disciplina di cui alla legge n. 104 del 1992 sia stata violata dal Tribunale che, a fronte di un provvedimento di avviamento adottato nel vigore della nuova legge e, quindi, da ritenersi legittimo, anche per l'assenza di qualsivoglia impugnativa da parte della società ZI UD, in relazione ai pregressi e dovuti accertamenti da compiersi a cura della Amministrazione, ha erroneamente interpretato l'art. 19 della citata legge tanto da addossare al lavoratore l'onere di provare la sua capacità astratta di lavoro e da trarre, comunque, al riguardo elementi di convincimento da una certificazione medica sfavorevole prodotta dalla controparte.
Così come il Tribunale ha confuso l'accertamento di cui al detto art. 19 con quello di cui al l'art. 20, comma 3^, della legge n. 482 del 1968 circa la compatibilità dello stato fisico dell'invalido con le mansioni a lui affidate all'atto dell'assunzione, per di più non tenendo conto, nel profilo della titolarità dei poteri previsti dal sistema, che tale valutazione poteva essere chiesta soltanto dal lavoratore e non certamente dalla datrice s.p.a. ZI UD (tra le tante, Cass., n. 4948/1994). Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice che, uniformandosi ai principi e criteri enunciati, provvederà anche sulle spese di questo giudizio.
P. Q. M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa e rinvia, anche per le spese al Tribunale di Lucera.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 16 Gennaio 1999