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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/05/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 277/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 277/2022 R.G., avente ad oggetto separazione personale, promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Scicli, via 19, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Romina Incardona, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._2
Modica n 19, elettivamente domiciliato in Scicli, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Manenti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 23.10.2024 sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto, che:
Con la decisione n. 341/2023, il Tribunale di Ragusa, non definitivamente decidendo, ha così statuito:
“pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 CP_1
in Scicli, in data 11.10.1997, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune al
n. 77, parte II, serie A, anno 1997; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scicli a di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
rinvia alla sentenza definitiva la pronuncia sul regolamento delle spese processuali”;
che denegate le istanze istruttorie avanzate dalle parti perché inammissibili, ed acquisita la documentazione depositata in atti, circa le rispettive condizioni patrimoniali e reddituale, la causa, all'udienza sostituita da note scritte del 23.10.2024, è stata rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge;
che a seguito dell'intervenuta pronuncia non definitiva riportata in narrativa, in questa sede, non rimane che occuparsi degli ulteriori profili sui quali il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
che va appena precisato che non risulta proposta nel rispetto dei termini preclusivi di legge nessuna domanda di addebito nei confronti della , di tal che nessuna statuizione va dunque al riguardo Pt_1
emessa (ovviamente neppure in punto di spese processuali); che relativamente all'affidamento e collocamento dell'unico figlio, ancora minore, della coppia,
(n. 07.12.2010), oggi di anni 14, può ritenersi conforme al relativo interesse - stante pure la Per_1
concorde volontà manifestata sul punto da entrambi i genitori, confermarne, anche in questa definitiva sede, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi, che va conseguentemente assegnata, come pure richiesto dal padre, alla , che la coabita pure in uno alla figlia maggiorenne Parte_1 Per_2
nei periodi di rientro dalla sede universitaria in Catania;
che atteso l'accordo in tal senso dei genitori e in un quadro di stabilità nei rapporti tra il padre e il figlio assai liberi, l'ascolto del minore si rileva manifestamente superfluo nel caso di specie;
che, relativamente, poi ai tempi di frequentazione tra il ragazzo ed il padre, rilevata l'età oramai adolescenziale sopraggiunta dal minore (entrato nel quindicesimo anno d'età e dovendosi emettere un provvedimento destinato a regolare i rapporti proiettati nel futuro), può ritenersi conforme rimettere alla libera determinazione tra i medesimi, le modalità di effettiva frequentazione, purché ciò avvenga nel rispetto dell'esigenze scolastiche ed extrascolastiche di , ma anche organizzative del Per_1
genitore non collocatario, che dovrà, in ogni caso, essere adeguatamente e preventivamente informato pagina 2 di 5 circa gli accordi intercorsi sul punto tra padre e figlio, richiedendosi per ogni aspetto un esercizio consapevole e rispettoso della responsabilità genitoriale;
che, infine, circa, poi, le questioni economiche rimaste in contesa tra le parti, nel presente giudizio, può rilevarsi quanto segue: secondo quanto dedotto, dichiarato e documentato dalle medesime parti, nel corso del presente giudizio, risulta pacifico che il , di professione ragioniere contabile - benché dichiaratosi CP_1 successivamente all'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, ovvero in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta, improvvisamente disoccupato e percettore di indennità NASPI per circa euro 971,00 mensili, risulta avere assunto, come pure confermato e documentato dallo stesso resistente, a decorrere dal 03.12.2022, nuovo impiego, da cui ricava un reddito mensile per a circa euro
1.400,00 (cfr. copie busta paga in atti) e ciò a fronte della precaria attività lavorativa, svolta in nero e saltuariamente, dalla moglie, come baby sistter o puliziere, procacciata solo successivamente all'intervenuta separazione dal marito, avendo entrambe le parti del giudizio, più volte confermato, lo stato di casalinga della per tutta la durata di matrimonio;
Pt_1
la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi è rimasta, ad oggi, nella disponibilità della ricorrente che la abita in uno ai figli, che provvede al pagamento delle utenze domestiche, per come provato in giudizio, contrariamente a quanto eccepito sul punto dal , mentre quest'ultimo è CP_1
onerato del pagamento del canone di locazione per euro 150,00 mensile (per come risulta dal contratto di affitto allegato in atti), e di contro grava su entrambi i coniugi nella misura del 50% cadauno, il pagamento del canone di locazione per la stanza universitaria presa in affitto da ( Per_2
complessivamente pari ad euro 300,00), le cui esigenze (per come ammesso anche dal padre) si sarebbero di conseguenza, vivendo fuori sede, accresciute, oltre ad aver cessato, proprio per motivi di studio, di effettuare dei “lavoretti”, seppur part-time il sabato sera, in precedenza svolti, mentre avrebbe fatto richiesta di accesso ai benefici universitari a sostegno del reddito, di cui, tuttavia, non si conosce l'esito; infine, risulta che a seguito dell'adesione manifestata in tal senso dal , ad oggi, la ricorrente è CP_1 percettrice in via esclusiva dell'assegno unico erogato dall' , in favore del figlio minore , CP_2 Per_1
e pari ad euro 175,00 mensili;
alla luce di tutto quanto finora svolto, fermo restando, per il pregresso quanto già disposto, in via provvisoria ed urgente, può provvedersi statuendo che il padre versi alla moglie CP_1 Pt_1
la somma complessiva di euro 450,00 mensile, di cui euro 200,00 a titolo di mantenimento del
[...] figlio minore , al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva in favore della Per_1
, ed euro 250,00 per la figlia maggiorenne, studentessa universitaria (che non ha più Pt_1 Per_2
pagina 3 di 5 entrate autonome), restando onerati al 50% ciascuno dei genitori a saldare il canone della stanza affittata dalla figlia per seguire gli studi universitari, oltre il 50% delle spese straordinarie da Per_2
effettuare in favore dei figli;
che, infine, va riconosciuto il diritto della Pacetto a vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento, sia pure nell'importo già previsto in via provvisoria ed urgente;
che, invero, sebbene la , svolga in nero ed occasionalmente l'attività di baby sitter o puliziere, si Pt_1
tratta pur sempre di impieghi sempre precari e per importi inferiori rispetto a quelli percepiti dal marito
(che, per come visto, è lavoratore dipendente a tempo indeterminato con uno stipendio di circa 1400,00 al mese per tredici mensilità), tali da non consentire alla stessa di poter mantenere di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendosi la ricorrente dedicata in costanza di matrimonio e, vieppiù, secondo la ricostruzione fattane dalla stessa, per volontà del marito, unicamente all'accudimento della casa e della famiglia, trovando perciò dopo la separazione, in assenza di esperienza lavorativa solo lavori precari e in nero, epperò, tento conto che la stessa è rimasta nel godimento della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, mentre di contro il marito è onerato del pagamento del canone di locazione di euro 150,00 mensili, ed ancora contribuisce al mantenimento indiretto dei due figli con il versamento di euro 450,00, (oltre al 50% della stanzia per il soggiorno unversitario) e al 50% delle spese straordinarie, appare congruo confermarsi, anche in via definitiva, quanto previsto, in via provvisoria ed urgente, ovvero il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del , da versarsi, in favore della moglie, entro il 5 di ogni mese, pari ad euro 100,00 CP_1
mensili da aggiornarsi secondo gli indici Istat;
relativamente alle spese processuali, attesa la natura della controversia e la reciproca parziale soccombenza le spese vanno compensate.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Affida in modo condiviso ad entrambi i genitori il figlio minore , con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, a cui conseguentemente viene assegnata la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi sita in Scicli via Modica n. 19;
Regolamenta il diritto di visita del padre con il figlio minore, per come in parte motiva;
CP_1
Fermo quanto stabilito in precedenza con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 17.06.2022, pone a carico del padre , l'obbligo di corrispondere alla moglie , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
la somma mensile di euro 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, di cui euro 200,00
a titolo di mantenimento per il figlio , di anni 14, al netto dell'assegno unico da erogarsi in Per_1
favore della madre, ed euro 250,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne Per_2
pagina 4 di 5 studentessa universitaria, pone le spese del canone di locazione della stanza universitaria, al 50% su entrambi i genitori, oltre il 50% delle spese straordinarie, e ciò a decorrere dalla pronuncia del presente provvedimento;
Obbliga a corrispondere alla moglie , entro il 5 di ogni mese, la somma di euro CP_1 Pt_1
100,00, mensile, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat;
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Cosi deciso in Ragusa il 14.05.2025
Il Presidente Est. dott. Massimo Pulvirenti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 277/2022 R.G., avente ad oggetto separazione personale, promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Scicli, via 19, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Romina Incardona, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ), nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._2
Modica n 19, elettivamente domiciliato in Scicli, presso lo studio dell'avv. Guglielmo Manenti, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 23.10.2024 sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto, che:
Con la decisione n. 341/2023, il Tribunale di Ragusa, non definitivamente decidendo, ha così statuito:
“pronuncia la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 CP_1
in Scicli, in data 11.10.1997, con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune al
n. 77, parte II, serie A, anno 1997; ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Scicli a di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
rinvia alla sentenza definitiva la pronuncia sul regolamento delle spese processuali”;
che denegate le istanze istruttorie avanzate dalle parti perché inammissibili, ed acquisita la documentazione depositata in atti, circa le rispettive condizioni patrimoniali e reddituale, la causa, all'udienza sostituita da note scritte del 23.10.2024, è stata rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini di legge;
che a seguito dell'intervenuta pronuncia non definitiva riportata in narrativa, in questa sede, non rimane che occuparsi degli ulteriori profili sui quali il Tribunale è stato chiamato a pronunciarsi;
che va appena precisato che non risulta proposta nel rispetto dei termini preclusivi di legge nessuna domanda di addebito nei confronti della , di tal che nessuna statuizione va dunque al riguardo Pt_1
emessa (ovviamente neppure in punto di spese processuali); che relativamente all'affidamento e collocamento dell'unico figlio, ancora minore, della coppia,
(n. 07.12.2010), oggi di anni 14, può ritenersi conforme al relativo interesse - stante pure la Per_1
concorde volontà manifestata sul punto da entrambi i genitori, confermarne, anche in questa definitiva sede, l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, nella casa familiare di proprietà di entrambi i coniugi, che va conseguentemente assegnata, come pure richiesto dal padre, alla , che la coabita pure in uno alla figlia maggiorenne Parte_1 Per_2
nei periodi di rientro dalla sede universitaria in Catania;
che atteso l'accordo in tal senso dei genitori e in un quadro di stabilità nei rapporti tra il padre e il figlio assai liberi, l'ascolto del minore si rileva manifestamente superfluo nel caso di specie;
che, relativamente, poi ai tempi di frequentazione tra il ragazzo ed il padre, rilevata l'età oramai adolescenziale sopraggiunta dal minore (entrato nel quindicesimo anno d'età e dovendosi emettere un provvedimento destinato a regolare i rapporti proiettati nel futuro), può ritenersi conforme rimettere alla libera determinazione tra i medesimi, le modalità di effettiva frequentazione, purché ciò avvenga nel rispetto dell'esigenze scolastiche ed extrascolastiche di , ma anche organizzative del Per_1
genitore non collocatario, che dovrà, in ogni caso, essere adeguatamente e preventivamente informato pagina 2 di 5 circa gli accordi intercorsi sul punto tra padre e figlio, richiedendosi per ogni aspetto un esercizio consapevole e rispettoso della responsabilità genitoriale;
che, infine, circa, poi, le questioni economiche rimaste in contesa tra le parti, nel presente giudizio, può rilevarsi quanto segue: secondo quanto dedotto, dichiarato e documentato dalle medesime parti, nel corso del presente giudizio, risulta pacifico che il , di professione ragioniere contabile - benché dichiaratosi CP_1 successivamente all'emissione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, ovvero in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta, improvvisamente disoccupato e percettore di indennità NASPI per circa euro 971,00 mensili, risulta avere assunto, come pure confermato e documentato dallo stesso resistente, a decorrere dal 03.12.2022, nuovo impiego, da cui ricava un reddito mensile per a circa euro
1.400,00 (cfr. copie busta paga in atti) e ciò a fronte della precaria attività lavorativa, svolta in nero e saltuariamente, dalla moglie, come baby sistter o puliziere, procacciata solo successivamente all'intervenuta separazione dal marito, avendo entrambe le parti del giudizio, più volte confermato, lo stato di casalinga della per tutta la durata di matrimonio;
Pt_1
la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi è rimasta, ad oggi, nella disponibilità della ricorrente che la abita in uno ai figli, che provvede al pagamento delle utenze domestiche, per come provato in giudizio, contrariamente a quanto eccepito sul punto dal , mentre quest'ultimo è CP_1
onerato del pagamento del canone di locazione per euro 150,00 mensile (per come risulta dal contratto di affitto allegato in atti), e di contro grava su entrambi i coniugi nella misura del 50% cadauno, il pagamento del canone di locazione per la stanza universitaria presa in affitto da ( Per_2
complessivamente pari ad euro 300,00), le cui esigenze (per come ammesso anche dal padre) si sarebbero di conseguenza, vivendo fuori sede, accresciute, oltre ad aver cessato, proprio per motivi di studio, di effettuare dei “lavoretti”, seppur part-time il sabato sera, in precedenza svolti, mentre avrebbe fatto richiesta di accesso ai benefici universitari a sostegno del reddito, di cui, tuttavia, non si conosce l'esito; infine, risulta che a seguito dell'adesione manifestata in tal senso dal , ad oggi, la ricorrente è CP_1 percettrice in via esclusiva dell'assegno unico erogato dall' , in favore del figlio minore , CP_2 Per_1
e pari ad euro 175,00 mensili;
alla luce di tutto quanto finora svolto, fermo restando, per il pregresso quanto già disposto, in via provvisoria ed urgente, può provvedersi statuendo che il padre versi alla moglie CP_1 Pt_1
la somma complessiva di euro 450,00 mensile, di cui euro 200,00 a titolo di mantenimento del
[...] figlio minore , al netto dell'assegno unico da percepirsi in via esclusiva in favore della Per_1
, ed euro 250,00 per la figlia maggiorenne, studentessa universitaria (che non ha più Pt_1 Per_2
pagina 3 di 5 entrate autonome), restando onerati al 50% ciascuno dei genitori a saldare il canone della stanza affittata dalla figlia per seguire gli studi universitari, oltre il 50% delle spese straordinarie da Per_2
effettuare in favore dei figli;
che, infine, va riconosciuto il diritto della Pacetto a vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento, sia pure nell'importo già previsto in via provvisoria ed urgente;
che, invero, sebbene la , svolga in nero ed occasionalmente l'attività di baby sitter o puliziere, si Pt_1
tratta pur sempre di impieghi sempre precari e per importi inferiori rispetto a quelli percepiti dal marito
(che, per come visto, è lavoratore dipendente a tempo indeterminato con uno stipendio di circa 1400,00 al mese per tredici mensilità), tali da non consentire alla stessa di poter mantenere di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendosi la ricorrente dedicata in costanza di matrimonio e, vieppiù, secondo la ricostruzione fattane dalla stessa, per volontà del marito, unicamente all'accudimento della casa e della famiglia, trovando perciò dopo la separazione, in assenza di esperienza lavorativa solo lavori precari e in nero, epperò, tento conto che la stessa è rimasta nel godimento della casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, mentre di contro il marito è onerato del pagamento del canone di locazione di euro 150,00 mensili, ed ancora contribuisce al mantenimento indiretto dei due figli con il versamento di euro 450,00, (oltre al 50% della stanzia per il soggiorno unversitario) e al 50% delle spese straordinarie, appare congruo confermarsi, anche in via definitiva, quanto previsto, in via provvisoria ed urgente, ovvero il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del , da versarsi, in favore della moglie, entro il 5 di ogni mese, pari ad euro 100,00 CP_1
mensili da aggiornarsi secondo gli indici Istat;
relativamente alle spese processuali, attesa la natura della controversia e la reciproca parziale soccombenza le spese vanno compensate.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Affida in modo condiviso ad entrambi i genitori il figlio minore , con collocamento Per_1
prevalente presso la madre, a cui conseguentemente viene assegnata la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi sita in Scicli via Modica n. 19;
Regolamenta il diritto di visita del padre con il figlio minore, per come in parte motiva;
CP_1
Fermo quanto stabilito in precedenza con l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 17.06.2022, pone a carico del padre , l'obbligo di corrispondere alla moglie , entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 Parte_1
la somma mensile di euro 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, di cui euro 200,00
a titolo di mantenimento per il figlio , di anni 14, al netto dell'assegno unico da erogarsi in Per_1
favore della madre, ed euro 250,00 a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne Per_2
pagina 4 di 5 studentessa universitaria, pone le spese del canone di locazione della stanza universitaria, al 50% su entrambi i genitori, oltre il 50% delle spese straordinarie, e ciò a decorrere dalla pronuncia del presente provvedimento;
Obbliga a corrispondere alla moglie , entro il 5 di ogni mese, la somma di euro CP_1 Pt_1
100,00, mensile, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat;
Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge;
Cosi deciso in Ragusa il 14.05.2025
Il Presidente Est. dott. Massimo Pulvirenti
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