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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/08/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1786/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1786/2024 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Lanfranco, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Caterina De Tilla, sito in Via Fatebenefratelli n. 15, Milano;
APPELLANTE
CONTRO
- già Controparte_1 Controparte_2
- (C.F. in persona del legale rappresentante p.t., con gli
[...] P.IVA_1
avv.ti Ruggero Barile e Lorenzo Scofone, come da e procura acclusa alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata preso lo studio del primo, sito in Via Sottocorno n. 52, Milano –
Email_1 Email_2
APPELLATA
Oggetto: fideiussione, regresso.
pagina 1 di 12 *
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) In accoglimento dell'atto di citazione in appello e in riforma della sentenza impugnata, annullare e/o riformare, con ogni utile statuizione di legge, la sentenza n. 5096/2024 del 15.05.2024 del Tribunale di Milano - sesta sezione civile - Giudice Dott.ssa Carmela Gallina, pubblicata il
15.05.2024, resa ex art. 281 sexies cpc nell'ambito del giudizio RG 30469/2022 - Repert. n. 4180/2024 del 15.05.2024, notificata in data 17.05.2024, per i motivi di cui in atti;
2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, per i motivi attinenti all'attribuzione della decisione al Giudice monocratico anziché a quello collegiale, per i motivi di cui in atti;
3) Per l'effetto
e in ogni caso, disporre l'accoglimento delle domande spiegate nel giudizio di prime cure di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con richiesta di chiamata in garanzia e chiamata del terzo, cui si rimanda e di cui alle note conclusive e, pertanto, in relazione ai motivi di appello spiegati e ai punti della sentenza impugnati: 3a) Per l'effetto e conseguentemente e in ogni caso, annullare, revocare e/o dichiarare improcedibile e/o inammissibile, o comunque privare di efficacia, con qualunque statuizione, il decreto ingiuntivo opposto N. 9883/2022 del 14.06.2022 - R.G.
16655/2022, emesso dal Tribunale di Milano - Giudice Dott.ssa Daniela Marconi, notificato all'opponente a mezzo pec in data 15.06.2022, per i motivi di cui in atti;
3b) Ritenere e dichiarare che
l'odierno istante nulla deve a nessun titolo alla opposta Controparte_3
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
per i motivi di cui in atti. -Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata (già Controparte_1 Controparte_2
[...]
Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, previi gli opportuni accertamenti, emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso: in via principale per tutti i motivi esposti con la presente comparsa di costituzione e risposta oltre che per quelli illustrati sin dal primo grado di giudizio qui pure richiamati ex art. 346 c.p.c., respinga l'appello proposto da e le domande ed eccezioni tutte con esso Parte_1 da quest'ultimo proposte in quanto inammissibile, irricevibile e/o manifestamente inaccoglibile, e comunque infondato in fatto e in diritto e non provato;
per l'effetto, confermi integralmente
l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 5096/2024 ex art. 281 sexies c.p.c. pubblicata il pagina 2 di 12 15/05/2024 e notificata il 17/05/2024, che respingendo l'opposizione n. 40469/2022 R.G. ha confermato il D.I. n. 9883/2022 (n. 16655/2022 R.G.); in ogni caso: respinga sotto ogni profilo l'appello avversario proposto, e/o anche le domande anche per chiamata di terzo e le tardive eccezioni e contestazioni anche nel quantum e in punto di interessi siccome liquidati dal Giudice Monitorio in favore di sollevate con l'appello Controparte_1
avversario proposto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
dichiari tenuto e condanni il sig.
a pagare alla (già Parte_1 Controparte_1 [...]
le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto, o la Controparte_2
diversa somma meglio vista, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo;
sempre in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. per entrambi i gradi di giudizio tenendosi conto che l'appellata si costituisce nel presente giudizio in appello con comparsa costitutiva recante Controparte_1
collegamento ipertestuale ai documenti ed atti di primo grado con quanto ne discende in punto spese ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014., la cui applicazione si invoca.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 5096\2024 Parte_1 dell'15.10.2024 che ha rigettato l'opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
9883\2022 del 14.6.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
476.960,59 a favore di già Controparte_1 Controparte_2
(a seguire semplicemente ).
[...] CP_2
B. Con il suddetto decreto è stato ingiunto a , in qualità di fideiussore, il Parte_1
pagamento, in solido con il debitore principale, della somma di euro 476.960,59 oltre accessori e spese.
A fondamento della pretesa azionata ha prodotto la polizza fideiussoria n. 672934 sottoscritta CP_2 dall' a beneficio di , e relativa all'obbligo di Parte_2 CP_4 restituzione dell'anticipazione concessa alla stessa sul contributo erogatole per i lavori di recupero e ristrutturazione di opere di viabilità nel territorio di Capizzi e Cerami. A tale polizza è inoltre associata, la dichiarazione di fideiussione denominata Allegato CO.
, agendo in via monitoria, ha ritenuto di far valere il diritto di regresso a seguito del pagamento CP_2
(avvenuto in data 22.12.2021) dell'importo in luogo della debitrice principale e dei fideiussori.
C. Il primo grado di giudizio
, nell'opporsi al decreto ingiuntivo azionato da , in estrema sintesi ha Parte_1 CP_2
eccepito:
pagina 3 di 12 1) il mancato perfezionamento del contratto di coobbligazione per omessa indicazione della data e del luogo nonché della sottoscrizione di un membro della compagnia di assicurazione o del broker;
2) la nullità delle clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c. nonché della polizza per contrasto con l'art. 2
L. 287/90 perché contenente clausole riproduttive del modello ABI;
3) l'intervenuta scadenza della garanzia alla data del sinistro con conseguente invalidità della stessa nonché l'illegittima escussione;
4) l'exceptio doli, in ragione dell'intervenuta ultimazione dei lavori.
L'opponente ha quindi ritenuto che l'obbligazione fideiussoria si fosse estinta a causa dell'avvenuta scadenza del termine di validità della garanzia alla data del sinistro, ciò in quanto il decreto di revoca del beneficio oggetto della garanzia era conseguito al sopraggiungere di un'interdittiva prefettizia, nel mese di ottobre 2017, dunque in un momento successivo alla scadenza della polizza (prorogata al
15/03/2017).
Inoltre, secondo l'opponente il fatto che la Compagnia di Assicurazione avesse pagato ad CP_4 nonostante fosse a conoscenza che la richiesta di escussione era basata sull' erroneo presupposto del mancato completamento dei lavori - che invece erano stati realizzati e collaudati nel mese di novembre
2015, circostanza di cui era a conoscenza - integrerebbe i presupposti della exceptio doli. CP_4
L'opposta ha contestato le motivazioni esposte in quanto infondate e insistito per il rigetto CP_2 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il giudice, concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e accordati i termini di legge per il deposito delle memorie, ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
D. La sentenza del Tribunale
-Il primo giudice riguardo alla addotta nullità della fideiussione e della relativa appendice per contrasto con l'art. 2 L. 287/90, in quanto asseritamente contenente clausole riproduttive del modello ABI, ha primariamente precisato che la delibazione sul punto viene posta in essere in via monocratica poiché la questione non è stata veicolata in via di azione, bensì quale semplice eccezione, pertanto, dovendo la stessa essere decisa solo incidentalmente, non si radica la competenza in capo alla Sezione specializzata in materia di imprese.Nel merito ha poi evidenziato che l'accertamento della Banca
d'Italia si riferisce allo schema contrattuale elaborato dall'associazione di categoria per le sole fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. Conseguentemente, ha ritenuto che nel caso di specie non possa trovare applicazione la suddetta normativa, non venendo in considerazione una fideiussione pagina 4 di 12 omnibus. Ciò in quanto il debito garantito dall'opponente origina da un ben preciso rapporto negoziale, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto.
-In punto di scadenza della garanzia, eccepita dall'opponente, ha chiarito che la scadenza originaria della polizza, prevista in data 31.12.2016, è stata differita al 15.3.2017 per effetto dell'appendice sottoscritta il 9.9.2015 e che conseguentemente a tale data occorre fare riferimento ai fini della valutazione dell'operatività.
-Ha poi evidenziato che la richiesta di pagamento ex art. 29 del Reg. CEE 2220/85 e successive modifiche, inviata per conoscenza all'assicuratrice, è stata formulata da in data 19.1.17, indica, CP_4 quale causale, l'omessa prova della realizzazione delle opere entro il termine convenuto e, nell'ultimo capoverso, contiene la dichiarazione di voler interrompere i termini di scadenza della polizza. Secondo il primo giudice “la valenza di tale dichiarazione non può che essere delibata in riferimento alla clausola 3 delle condizioni generali di cui all'allegato GE, intitolata richiesta di proroga, la quale attribuisce alla beneficiaria il diritto insindacabile di chiedere all'assicurazione una proroga di sei mesi nei 15 giorni antecedenti alla scadenza della durata massima”.
In merito ha altresì rilevato che la pattuizione contrattuale stabilisce che, alla scadenza dei termini, la garanzia cessi, purchè in tale arco temporale non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, comunicati per conoscenza anche all'ente garante, ovvero denuncia di sinistro o richiesta di escussione verso il fideiussore.
In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto che la scadenza “non opera” nell'ipotesi in cui il procedimento di escussione della garanzia è stato attivato entro la vigenza della polizza, come avvenuto nel caso di specie, dal momento che la richiesta di pagamento è antecedente di circa due mesi rispetto alla scadenza, nonché che sia comunque assorbente la circostanza dell'avvenuto avvio della procedura di recupero nei confronti del contraente. Si legge nella motivazione della sentenza: “Tanto premesso, va evidenziato che a seguito dell'avvio della procedura ex art. 29 del Reg. CEE 2220/85 e dell'operata revoca dell'aiuto da parte dell'ente preposto in data 13.6.18, la debitrice principale ha avviato un contenzioso amministrativo articolatosi in due gradi di giudizio conclusosi con sentenza resa in grado
d'appello che ha rigettato le censure. Pertanto, la Regione Sicilia con successiva nota dell'8.8.19 – CP_ inviata per conoscenza alla garante – ha richiesto in via bonaria la restituzione dell'importo erogato procedendo, in assenza di pagamento, all'escussione della polizza giusta richiesta del
10.11.21. E' evidente che la tempistica è stata imposta dai tempi fisiologici di definizione del contenzioso né, come preteso, può esigersi che la definizione di tale contenzioso – del tutto eventuale – avvenga entro il termine di scadenza della polizza. Questa è la ragione per la quale l'operatività della garanzia è connessa non già alla definizione, bensì, all'avvio del procedimento di recupero”.
pagina 5 di 12 Ha quindi concluso ritenendo l'insussistenza dei presupposti costitutivi dell'exceptio doli e la legittimità dell'iniziativa assunta dalla compagnia di assicurazione a fronte dell'escussione della polizza e del conseguente diritto della stessa ad agire a titolo di regresso nei confronti dei garanti.
E. I motivi di appello
Con il primo motivo ha lamentato la nullità della sentenza in quanto il Tribunale Parte_1
avrebbe dovuto pronunciarsi in composizione collegiale e non monocratica, stante la domanda di nullità della fideiussione in violazione delle intese anticoncorrenziali avanzata con l'opposizione a decreto ingiuntivo, avocata alla competenza del Tribunale delle Imprese.
Con il secondo motivo ha rilevato l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulla circostanza relativa alla scadenza della polizza fideiussoria, al 31.12.2016, nei propri confronti, in qualità di fideiussore. Secondo l'appellante l'obbligazione sottesa all'ingiunzione si è estinta in data 31 dicembre
2016. Al momento della sottoscrizione della dichiarazione di coobbligazione i garanti hanno quindi assunto l'obbligo nascente dalla polizza fideiussoria suddetta fino alla data di scadenza della stessa, il
31.12.2016 (mentre la denuncia del sinistro è avvenuta il 19 gennaio 2017). Per tale regione sarebbe
CP_ irrilevante la proroga della scadenza sino al 15 marzo 2017, sottoscritta solo tra e Parte_2
, ma mai da né portata a conoscenza dello stesso.
[...] Pt_1
Con il terzo motivo ha ritenuto che la sentenza sia errata nella parte in cui, pur riconoscendo la scadenza della polizza fideiussoria al 15.3.2017 e la circostanza che la nota del 19.1.2017 di , CP_4 con cui si denunciava la mancata conclusione dei lavori, fosse “falsa” (in quanto i lavori erano già stati conclusi nei termini e non sussisteva alcun inadempimento), ha attribuito a tale nota del 19.1.2017 la valenza di “espressione della volontà recuperatoria del soggetto beneficiario a seguito del segnalato inadempimento”. Quindi, secondo l'appellante la clausola è stata escussa oltre i termine di validità della stessa, in quanto l'interdittiva è intervenuta soltanto il 2.10.2017, quindi in un momento anche successivo alla nota del 19.1.17, pertanto non può essere espressione di una volontà recuperatoria.
Conseguentemente, il giudice, accertato che i lavori erano stati regolarmente conclusi, collaudati e pagati, avrebbe dovuto rilevare che la nota del 19.1.2017, basata su un falso presupposto, non poteva costituire denuncia di sinistro nei termini di cui alla polizza, né poteva legittimare l'escussione, che è avvenuta successivamente, non per la mancata conclusione dei lavori ma per l'interdittiva del
2.10.2017.
Per tali ragioni sussisterebbero quindi i presupposti dell'exceptio doli, tenuto conto dell'avvenuto adempimento della prestazione oggetto del rapporto principale (realizzazione e collaudo dei lavori nei termini previsti - doc. 12, 13, 14), conosciuto da (doc. 15) e comunicato a ancor prima CP_2 CP_2
che la stessa corrispondesse il pagamento ad (doc. 3). CP_4
pagina 6 di 12 Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi in punto di errato computo delle somme ingiunte e sull'errata applicazione degli interessi. Secondo la prospettazione della parte, avrebbe attivato la procedura monitoria per una somma maggiore (€ CP_2
476.960,59) rispetto a quella dovuta (€ 473.465,50) e gli interessi non sono quelli moratori ma quelli legali, non trattandosi di debito di natura commerciale e difettando una diversa pattuizione tra le parti.
F. La posizione dell'appellato
ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità del primo motivo di appello per non avere la CP_2
controparte, nel corso del giudizio, rilevato o richiesto che la causa fosse trattata dal Tribunale di
Milano in composizione collegiale anziché monocratica. Nel merito ha rilevato che la nullità della fideiussione è stata fatta valere quale eccezione sostanziale e che la competenza del Tribunale in composizione collegiale estesa alle controversie di cui alla L. n. 287/1990 attrae anche la controversia inerente la nullità della fideiussione “a valle” di intesa anticoncorrenziale solo ove l'invalidità è fatta valere in via di azione, non anche qualora è sollevata - come nel caso di specie - in via di mera eccezione.
Riguardo al secondo motivo ha osservato che non c'è stata omissione di pronuncia, avendo il giudice espressamente e logicamente superato il rilievo, relativo alla posizione del fideiussore, laddove al capoverso 13 di pag. 4 della sentenza impugnata, ha statuito che: “La scadenza originaria (della garanzia di cui alla polizza) del 31/12/2016 è stata differita 15.03.2017 per effetto dell'appendice sottoscritta il 9.9.015 e a tale data occorre fare riferimento ai fini della valutazione dell'operatività”,
e poi, nei capoversi successivi di pagina 5 della sentenza, ove ha disatteso le ulteriori doglianze di
, svolte in connessione con la ritenuta inoperatività per “scadenza” dei propri Parte_1
obblighi, e/o di quelli della Associazione agricola contraente, connessi alla polizza fideiussoria per cui
è causa.
Nel merito ha rilevato: 1) che la durata della polizza - nella specie prorogata con il consenso dell' fino alla data del 15/03/2017- è prevista e deputata a regolare unicamente i Parte_2
rapporti tra la Compagnia e (v. artt. 2 e 3 delle condizioni di assicurazione regolanti i rapporti CP_4
tra la Compagnia e il Beneficiario di polizza); 2) che, considerata la polizza e l'appendice di coobbligazione, l'azione di regresso della Compagnia non è subordinata all'osservanza di alcun termine contrattuale finale, né tantomeno di quello di scadenza della durata della garanzia. Sul punto ha ulteriormente sottolineato che anche nell'ambito dei rapporti tra la Compagnia e è sancito che la CP_4 prima risulta comunque obbligata in favore della seconda “fino all'estinzione del credito garantito” con rinuncia all'art 1957 c.c.; 3) che l'addotta scadenza della garanzia è inopponibile alla Compagnia, CP_ anche tenuto conto della natura autonoma degli impegni a favore di assunti dall' Parte_2
pagina 7 di 12 e dai coobbligati, “che impone di ritenere questi ultimi scollegati dalle differenti vicende Pt_2 afferenti i rapporti tra la Compagnia e la Beneficiaria”.
In relazione al terzo motivo l'appellato ha ritenuto che la controparte si sia limitata a riproporre le argomentazioni sottese alla tesi, già perorata nel primo grado di giudizio, secondo cui l'iniziativa assunta da è illegittima in quanto l'escussione era avvenuta oltre il termine di scadenza CP_2
(15/03/2017), considerato che i lavori erano stati conclusi e collaudati e che la nota di del CP_4
19/01/2017 si basa su un “falso” presupposto e pertanto non avrebbe potuto costituire una denuncia di sinistro tale da legittimare l'escussione, poi avvenuta non per la mancata conclusione dei lavori, bensì in ragione dell'interdittiva del 02/10/2017.
Sul punto ha quindi ribadito che il contenuto della clausola n. 3 delle condizioni generali di cui all'allegato GE della polizza, che attribuisce alla beneficiaria il diritto di chiedere all'assicurazione una proroga di sei mesi nei 15 giorni antecedenti alla scadenza della durata massima della garanzia, prevede anche che alla scadenza dei termini la garanzia cessa, purché all'interno di tale periodo non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, comunicati per conoscenza anche all'ente garante ovvero denuncia di sinistro o richiesta di escussione verso il fideiussore.
Per tali ragioni, secondo l'appellato il giudice avrebbe correttamente reputato che la scadenza non rileva, laddove il procedimento di escussione sia stato attivato, come nel caso di specie, entro la vigenza della polizza visto, che la nota di del 19/01/2017 è comunque antecedente rispetto alla CP_4
scadenza della garanzia. In tal senso costituirebbe circostanza assorbente il fatto che la nota di CP_4
del 19/01/2017 ha segnato l'avvio di una procedura di recupero nei confronti del contraente, con la conseguenza che a seguito dell'avvio di procedura ex art. 29 Reg. CE n. 2220/85 e dell'operata revoca dell'aiuto da parte dell'Ente preposto in data 13/06/2018, la debitrice principale ha avviato il contenzioso amministrativo per ben due gradi di giudizio, conclusosi con sentenza resa in grado di appello che ha confermato la revoca dell'aiuto, poi seguita dalla richiesta di restituzione bonaria dell'importo erogato da parte della Regione Sicilia e dalla escussione della polizza con la nota di del 10/11/2021, che si è resa necessaria in assenza di pagamento da parte della Contraente e CP_4
debitrice principale.
Infine, con riguardo al quarto motivo di appello - relativo all'addotto errato computo della somma ingiunta e dell'errata applicazione degli interessi - ne ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità, trattandosi di doglianze non dedotte tra i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, nel primo grado di giudizio.
pagina 8 di 12 In secondo luogo, ha precisato che l'importo ingiunto, pari ad euro 476,960,59, corrisponde al 110% del contributo richiesto ed erogato all'Associazione contraente di polizza ed esigibile dagli ingiunti in dipendenza della polizza e dell'appendice di coobbligazione.
G. All'udienza del 27.11.2024 il Consigliere istruttore ha fissato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza del 4.2.2026, poi anticipata al 25.6.2025. All'esito di tale udienza ha rimesso la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene la Corte che l'appello è infondato, sebbene in base ad un percorso logico argomentativo in parte differente da quello svolto dal primo giudice.
2.Riguardo al primo motivo di appello occorre osservare che nel caso di specie ha Parte_1 eccepito, nell'ambito delle difese espresse in sede di opposizione al decreto inguntivo, la violazione dell'intesa anticoncorrenziale con riferimento all'addotta nullità della fideiussione.
Si tratta di argomento espresso incidentalmente e comunque in via di eccezione. Conseguentemente, non sussiste l'avocazione della competenza funzionale del Tribunale delle Imprese in composizione collegiale di cui alla L.n. 287\1990, in quanto l'invalidità della fideiussione non è stata fatta valere in via di azione.
Infatti, la competenza della sezione specializzata Imprese in composizione collegiale attrae anche le controversie riguardanti la nullità della fideiussione a valle di un'intesa antioncorrenziale, ma solo se l'invalidità è fatta valere in via di azione, non anche se è sollevata in via di mera eccezione, in quanto in questo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (tra le tante Cass. sez. I, n. 10326\2024).
Il motivo è dunque infondato.
3. In relazione al secondo motivo, ritiene la Corte che il primo giudice non abbia omesso di pronunciarsi sulla circostanza relativa alla scadenza della polizza con specifico riferimento alla posizione di , quale cofideiussore. Parte_1
Secondo l'appellante poichè i garanti hanno assunto l'obbligo nascente dalla polizza fideiussoria all'atto della sottoscrizione della dichiarazione di coobbligazione, il loro impegno cesserebbe in concomitanza con la data di scadenza della stessa, il 31.12.2016. Per tale ragione, all'atto della denuncia del sinistro, avvenuta il 19.1.2017, l'obbligazione assunta da sarebbe Parte_1
estinta. Tale argomento, secodo la prospettazione della parte, è assorbente rispetto ad ogni altra valutazione in punto di proroga della scadenza, comunque non sottoscritta dall'appellante.
pagina 9 di 12 Riguardo a tale aspetto, il Tribunale ha ritenuto che la scadenza originaria della polizza (31.12.2016) è stata differita al 15.3.2017, per l'effetto dell'appendice sottoscritta il 9.9.2015, e che ai fini dell'operatività della polizza, e delle garanzie sottese, a tale data occorra fare riferimento.
Sulla base di tale ragionamento, ritenedo quindi che la proroga della scadenza della polizza abbia conseguentemete prolungato la durata degli impegni fideiussori, ad essa connessi e accedenti, ha quindi reputato in concreto operativa la proroga nei confronti dei fideiussori e quindi anche dell'appellante.
Sul punto, infatti, si deve ulteriormente precisare che si è impegnato, come risulta Parte_3 dall'Allegato CO, a corrispondere le somme pagate in dipendenza della polizza “a semplice richiesta e senza riserva alcuna”, assumendo i medesimi obblighi della (contraente della Parte_2 polizza e debitore principale). Né dal testo della polizza e dell'appendice di coobbligazione risulta che l'azione di regresso dell'assicuraione sia subordinata all'osservanza di un termine contrattuale finale, né di quello di scadenza della durata della garanzia. Infine, anche con riferimento ai rapporti tra l'assicurazione e dal testo contrttuale risulta, come meglio si dirà a seguire che la prima rimane CP_4 obbligata a favore della seconda “fino all'estinzione del credito garantito” (condizioni regolanti i rapporti tra la Compagnia ed doc. 1 del ricorso monitorio, Allegato GE della polizza;
estratto CP_4
della Circolare n. 27/2010). CP_4
Per tali ragioni il motivo è infondato.
4.Anche il terzo motivo di appello deve essere disatteso.
Occorre considerare, in modo assorbente rispetto ad ogni altra ulteriore valutazione, anche in punto di scadenza e proroga della polizza, che in seno alla garanzia fideissoria ( pagina 5 clausola 7, doc. 1 monitorio) viene stabilito:
Ulteriormente, nell'allegato di coobbligazine ( pagina 8, doc 1 monitorio), sottoscritto dai garanti- coobbligati, si legge:
pagina 10 di 12 Conseguentemente, visto quanto espressamente pattuito tra le parti, si deve dunque ritenere che l'obbligazione dei garanti permane, e non si estingue come invece rappresentato dall'appellante, sino all'estinzione del credito garantito.
Nel caso di specie, la richeista di pagamento è stata formulata da in data 19.1.17 sulla base CP_4 dell'addotta omessa prova della realizzazione delle opere entro il termine convenuto. In tal modo è stato quindi attivato il procedimento di escussione, e a seguito dell'interdittiva antimafia, intervenuta in data 2.10.2017, ed afferente a circostanze riconducibili all'arco temporle di vigenza del rapporto, è stato revocato l'aiuto erogato. Più precisamente, è stata avviata la procedura ex art. 29 Reg. CE n.
2220/85 e revocato l'aiuto da parte dell'ente preposto in data 13/6/2018; ha quindi avviato un CP_4
contenzioso amministrativo, conclusosi con sentenza resa in grado di appello, che ha confermato la revoca dell'aiuto, poi seguita dalla richiesta di restituzione dell'importo erogato da parte della Regione
Sicilia e dalla escussione della polizza con la nota di del 10/11/2021, in ragione del mancato CP_4
pagamento da parte della contraente e debitrice principale.
CP_ Infine, in data 22.12.2021 ha provveduto al pagamento della somma in oggetto.
Tenuto conto di tuto quanto sopra, si deve ritenere che permanendo l'obbligo dei garanti sino all'estinzione del credito garantito e avendo gli stessi rinunciato ai diritti derivanti dalla previsione di cui all'art. 1957 c.c. ed espressamente conveuto che la garanzia avrebbe avuto effetto sino a quando la società non sarebbe stata completamente liberata dagli obbighi di cui alla polizza, ha CP_2 legittimaente agito in regresso nei confronti dei coobbligati e quindi nel caso di specie dell'appellante.
Quanto sopra è assorbente rispetto ad ogni altro argomento svolto sul punto dall'appellante, anche in relazione all'esperimento dell' exceptio doli.
5.Anche il quarto motivo di appello è infondato.
L'appellante ha lamentato che il prmo giudice abbia omesso di pronunciarsi sull'erroneità del quantum richiesto, il cui pagamento è stato ingiunto con il decreto opposto, e sulla errata applicazione degli interessi.
Riguardo al primo profilo, relativo al quantum del credito fatto valere, genericamente contestato dall'appellante, si deve rilevare che l'importo di tale somma è corretto, in quanto computata secondo quanto richiesto in sede di escussione da (doc. 9 monitorio - nota di escussione del 10/11/2021), CP_4 vale a dire € 476,960,59 che è la somma corrispondente al 110% del contributo richiesto ed erogato all'associazione contraente di polizza (pari ad € 433.600,54), importo garantito per come risulta dalla polizza e dell'appendice di coobbligazione.
pagina 11 di 12 Riguardo all'addotta errata applicazione degli interessi ex D.lgs 231\2002, trattasi di doglianza non dedotta nel primo grado di giudizio, in sede di atto di citazione in opposzione al decreto ingiuntivo, e pertanto inammissibile in questa sede ai sensi dell'art. 345 c.p.c.costituendo un argomento nuovo.
6. Deve, infine, essere disattesa la domanda, riformulata nell'atto di appello da di Parte_1
autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo, in quanto inammissibile. Sul punto ha già statuito espressamente il primo giudice, non autorizzando la chiamata in giudizio e dunque circoscrivendo il contraddittorio alle odierne parti, nei cui esclusivi confornti è stata pronunciata la sentenza impugnata
7. Le spese di giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a e Parte_4 liquidate a favore dell'appellata come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto in particolare del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, nella causa n. RG 1786\2024 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1) rigetta l'appello svolto da e per l'effetto conferma la Parte_1
sentenza n.5096\2024 del Tribunale di Milano;
2) condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...]
(già Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite del grado, liquidate per compensi in
[...]
complessivi euro 14.239,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit. a carico dell'appellante.
Milano, 25 giugno 2025
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Marianna Galioto
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'appello iscritta al n. r.g. 1786/2024 promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Roberto Lanfranco, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Caterina De Tilla, sito in Via Fatebenefratelli n. 15, Milano;
APPELLANTE
CONTRO
- già Controparte_1 Controparte_2
- (C.F. in persona del legale rappresentante p.t., con gli
[...] P.IVA_1
avv.ti Ruggero Barile e Lorenzo Scofone, come da e procura acclusa alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata preso lo studio del primo, sito in Via Sottocorno n. 52, Milano –
Email_1 Email_2
APPELLATA
Oggetto: fideiussione, regresso.
pagina 1 di 12 *
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello Civile di Milano, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) In accoglimento dell'atto di citazione in appello e in riforma della sentenza impugnata, annullare e/o riformare, con ogni utile statuizione di legge, la sentenza n. 5096/2024 del 15.05.2024 del Tribunale di Milano - sesta sezione civile - Giudice Dott.ssa Carmela Gallina, pubblicata il
15.05.2024, resa ex art. 281 sexies cpc nell'ambito del giudizio RG 30469/2022 - Repert. n. 4180/2024 del 15.05.2024, notificata in data 17.05.2024, per i motivi di cui in atti;
2) Per l'effetto, ritenere e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, per i motivi attinenti all'attribuzione della decisione al Giudice monocratico anziché a quello collegiale, per i motivi di cui in atti;
3) Per l'effetto
e in ogni caso, disporre l'accoglimento delle domande spiegate nel giudizio di prime cure di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo con richiesta di chiamata in garanzia e chiamata del terzo, cui si rimanda e di cui alle note conclusive e, pertanto, in relazione ai motivi di appello spiegati e ai punti della sentenza impugnati: 3a) Per l'effetto e conseguentemente e in ogni caso, annullare, revocare e/o dichiarare improcedibile e/o inammissibile, o comunque privare di efficacia, con qualunque statuizione, il decreto ingiuntivo opposto N. 9883/2022 del 14.06.2022 - R.G.
16655/2022, emesso dal Tribunale di Milano - Giudice Dott.ssa Daniela Marconi, notificato all'opponente a mezzo pec in data 15.06.2022, per i motivi di cui in atti;
3b) Ritenere e dichiarare che
l'odierno istante nulla deve a nessun titolo alla opposta Controparte_3
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
per i motivi di cui in atti. -Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata (già Controparte_1 Controparte_2
[...]
Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, previi gli opportuni accertamenti, emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso: in via principale per tutti i motivi esposti con la presente comparsa di costituzione e risposta oltre che per quelli illustrati sin dal primo grado di giudizio qui pure richiamati ex art. 346 c.p.c., respinga l'appello proposto da e le domande ed eccezioni tutte con esso Parte_1 da quest'ultimo proposte in quanto inammissibile, irricevibile e/o manifestamente inaccoglibile, e comunque infondato in fatto e in diritto e non provato;
per l'effetto, confermi integralmente
l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano n. 5096/2024 ex art. 281 sexies c.p.c. pubblicata il pagina 2 di 12 15/05/2024 e notificata il 17/05/2024, che respingendo l'opposizione n. 40469/2022 R.G. ha confermato il D.I. n. 9883/2022 (n. 16655/2022 R.G.); in ogni caso: respinga sotto ogni profilo l'appello avversario proposto, e/o anche le domande anche per chiamata di terzo e le tardive eccezioni e contestazioni anche nel quantum e in punto di interessi siccome liquidati dal Giudice Monitorio in favore di sollevate con l'appello Controparte_1
avversario proposto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
dichiari tenuto e condanni il sig.
a pagare alla (già Parte_1 Controparte_1 [...]
le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto, o la Controparte_2
diversa somma meglio vista, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo;
sempre in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A. per entrambi i gradi di giudizio tenendosi conto che l'appellata si costituisce nel presente giudizio in appello con comparsa costitutiva recante Controparte_1
collegamento ipertestuale ai documenti ed atti di primo grado con quanto ne discende in punto spese ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014., la cui applicazione si invoca.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano n. 5096\2024 Parte_1 dell'15.10.2024 che ha rigettato l'opposizione da lui proposta avverso il decreto ingiuntivo n.
9883\2022 del 14.6.2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
476.960,59 a favore di già Controparte_1 Controparte_2
(a seguire semplicemente ).
[...] CP_2
B. Con il suddetto decreto è stato ingiunto a , in qualità di fideiussore, il Parte_1
pagamento, in solido con il debitore principale, della somma di euro 476.960,59 oltre accessori e spese.
A fondamento della pretesa azionata ha prodotto la polizza fideiussoria n. 672934 sottoscritta CP_2 dall' a beneficio di , e relativa all'obbligo di Parte_2 CP_4 restituzione dell'anticipazione concessa alla stessa sul contributo erogatole per i lavori di recupero e ristrutturazione di opere di viabilità nel territorio di Capizzi e Cerami. A tale polizza è inoltre associata, la dichiarazione di fideiussione denominata Allegato CO.
, agendo in via monitoria, ha ritenuto di far valere il diritto di regresso a seguito del pagamento CP_2
(avvenuto in data 22.12.2021) dell'importo in luogo della debitrice principale e dei fideiussori.
C. Il primo grado di giudizio
, nell'opporsi al decreto ingiuntivo azionato da , in estrema sintesi ha Parte_1 CP_2
eccepito:
pagina 3 di 12 1) il mancato perfezionamento del contratto di coobbligazione per omessa indicazione della data e del luogo nonché della sottoscrizione di un membro della compagnia di assicurazione o del broker;
2) la nullità delle clausole ex artt. 1341 e 1342 c.c. nonché della polizza per contrasto con l'art. 2
L. 287/90 perché contenente clausole riproduttive del modello ABI;
3) l'intervenuta scadenza della garanzia alla data del sinistro con conseguente invalidità della stessa nonché l'illegittima escussione;
4) l'exceptio doli, in ragione dell'intervenuta ultimazione dei lavori.
L'opponente ha quindi ritenuto che l'obbligazione fideiussoria si fosse estinta a causa dell'avvenuta scadenza del termine di validità della garanzia alla data del sinistro, ciò in quanto il decreto di revoca del beneficio oggetto della garanzia era conseguito al sopraggiungere di un'interdittiva prefettizia, nel mese di ottobre 2017, dunque in un momento successivo alla scadenza della polizza (prorogata al
15/03/2017).
Inoltre, secondo l'opponente il fatto che la Compagnia di Assicurazione avesse pagato ad CP_4 nonostante fosse a conoscenza che la richiesta di escussione era basata sull' erroneo presupposto del mancato completamento dei lavori - che invece erano stati realizzati e collaudati nel mese di novembre
2015, circostanza di cui era a conoscenza - integrerebbe i presupposti della exceptio doli. CP_4
L'opposta ha contestato le motivazioni esposte in quanto infondate e insistito per il rigetto CP_2 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Il giudice, concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e accordati i termini di legge per il deposito delle memorie, ha deciso la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
D. La sentenza del Tribunale
-Il primo giudice riguardo alla addotta nullità della fideiussione e della relativa appendice per contrasto con l'art. 2 L. 287/90, in quanto asseritamente contenente clausole riproduttive del modello ABI, ha primariamente precisato che la delibazione sul punto viene posta in essere in via monocratica poiché la questione non è stata veicolata in via di azione, bensì quale semplice eccezione, pertanto, dovendo la stessa essere decisa solo incidentalmente, non si radica la competenza in capo alla Sezione specializzata in materia di imprese.Nel merito ha poi evidenziato che l'accertamento della Banca
d'Italia si riferisce allo schema contrattuale elaborato dall'associazione di categoria per le sole fideiussioni omnibus senza investire il settore delle fideiussioni rilasciate a garanzia delle obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie. Conseguentemente, ha ritenuto che nel caso di specie non possa trovare applicazione la suddetta normativa, non venendo in considerazione una fideiussione pagina 4 di 12 omnibus. Ciò in quanto il debito garantito dall'opponente origina da un ben preciso rapporto negoziale, cui le parti hanno fatto puntuale riferimento nel contratto.
-In punto di scadenza della garanzia, eccepita dall'opponente, ha chiarito che la scadenza originaria della polizza, prevista in data 31.12.2016, è stata differita al 15.3.2017 per effetto dell'appendice sottoscritta il 9.9.2015 e che conseguentemente a tale data occorre fare riferimento ai fini della valutazione dell'operatività.
-Ha poi evidenziato che la richiesta di pagamento ex art. 29 del Reg. CEE 2220/85 e successive modifiche, inviata per conoscenza all'assicuratrice, è stata formulata da in data 19.1.17, indica, CP_4 quale causale, l'omessa prova della realizzazione delle opere entro il termine convenuto e, nell'ultimo capoverso, contiene la dichiarazione di voler interrompere i termini di scadenza della polizza. Secondo il primo giudice “la valenza di tale dichiarazione non può che essere delibata in riferimento alla clausola 3 delle condizioni generali di cui all'allegato GE, intitolata richiesta di proroga, la quale attribuisce alla beneficiaria il diritto insindacabile di chiedere all'assicurazione una proroga di sei mesi nei 15 giorni antecedenti alla scadenza della durata massima”.
In merito ha altresì rilevato che la pattuizione contrattuale stabilisce che, alla scadenza dei termini, la garanzia cessi, purchè in tale arco temporale non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, comunicati per conoscenza anche all'ente garante, ovvero denuncia di sinistro o richiesta di escussione verso il fideiussore.
In estrema sintesi, il Tribunale ha ritenuto che la scadenza “non opera” nell'ipotesi in cui il procedimento di escussione della garanzia è stato attivato entro la vigenza della polizza, come avvenuto nel caso di specie, dal momento che la richiesta di pagamento è antecedente di circa due mesi rispetto alla scadenza, nonché che sia comunque assorbente la circostanza dell'avvenuto avvio della procedura di recupero nei confronti del contraente. Si legge nella motivazione della sentenza: “Tanto premesso, va evidenziato che a seguito dell'avvio della procedura ex art. 29 del Reg. CEE 2220/85 e dell'operata revoca dell'aiuto da parte dell'ente preposto in data 13.6.18, la debitrice principale ha avviato un contenzioso amministrativo articolatosi in due gradi di giudizio conclusosi con sentenza resa in grado
d'appello che ha rigettato le censure. Pertanto, la Regione Sicilia con successiva nota dell'8.8.19 – CP_ inviata per conoscenza alla garante – ha richiesto in via bonaria la restituzione dell'importo erogato procedendo, in assenza di pagamento, all'escussione della polizza giusta richiesta del
10.11.21. E' evidente che la tempistica è stata imposta dai tempi fisiologici di definizione del contenzioso né, come preteso, può esigersi che la definizione di tale contenzioso – del tutto eventuale – avvenga entro il termine di scadenza della polizza. Questa è la ragione per la quale l'operatività della garanzia è connessa non già alla definizione, bensì, all'avvio del procedimento di recupero”.
pagina 5 di 12 Ha quindi concluso ritenendo l'insussistenza dei presupposti costitutivi dell'exceptio doli e la legittimità dell'iniziativa assunta dalla compagnia di assicurazione a fronte dell'escussione della polizza e del conseguente diritto della stessa ad agire a titolo di regresso nei confronti dei garanti.
E. I motivi di appello
Con il primo motivo ha lamentato la nullità della sentenza in quanto il Tribunale Parte_1
avrebbe dovuto pronunciarsi in composizione collegiale e non monocratica, stante la domanda di nullità della fideiussione in violazione delle intese anticoncorrenziali avanzata con l'opposizione a decreto ingiuntivo, avocata alla competenza del Tribunale delle Imprese.
Con il secondo motivo ha rilevato l'erroneità della sentenza per omessa pronuncia sulla circostanza relativa alla scadenza della polizza fideiussoria, al 31.12.2016, nei propri confronti, in qualità di fideiussore. Secondo l'appellante l'obbligazione sottesa all'ingiunzione si è estinta in data 31 dicembre
2016. Al momento della sottoscrizione della dichiarazione di coobbligazione i garanti hanno quindi assunto l'obbligo nascente dalla polizza fideiussoria suddetta fino alla data di scadenza della stessa, il
31.12.2016 (mentre la denuncia del sinistro è avvenuta il 19 gennaio 2017). Per tale regione sarebbe
CP_ irrilevante la proroga della scadenza sino al 15 marzo 2017, sottoscritta solo tra e Parte_2
, ma mai da né portata a conoscenza dello stesso.
[...] Pt_1
Con il terzo motivo ha ritenuto che la sentenza sia errata nella parte in cui, pur riconoscendo la scadenza della polizza fideiussoria al 15.3.2017 e la circostanza che la nota del 19.1.2017 di , CP_4 con cui si denunciava la mancata conclusione dei lavori, fosse “falsa” (in quanto i lavori erano già stati conclusi nei termini e non sussisteva alcun inadempimento), ha attribuito a tale nota del 19.1.2017 la valenza di “espressione della volontà recuperatoria del soggetto beneficiario a seguito del segnalato inadempimento”. Quindi, secondo l'appellante la clausola è stata escussa oltre i termine di validità della stessa, in quanto l'interdittiva è intervenuta soltanto il 2.10.2017, quindi in un momento anche successivo alla nota del 19.1.17, pertanto non può essere espressione di una volontà recuperatoria.
Conseguentemente, il giudice, accertato che i lavori erano stati regolarmente conclusi, collaudati e pagati, avrebbe dovuto rilevare che la nota del 19.1.2017, basata su un falso presupposto, non poteva costituire denuncia di sinistro nei termini di cui alla polizza, né poteva legittimare l'escussione, che è avvenuta successivamente, non per la mancata conclusione dei lavori ma per l'interdittiva del
2.10.2017.
Per tali ragioni sussisterebbero quindi i presupposti dell'exceptio doli, tenuto conto dell'avvenuto adempimento della prestazione oggetto del rapporto principale (realizzazione e collaudo dei lavori nei termini previsti - doc. 12, 13, 14), conosciuto da (doc. 15) e comunicato a ancor prima CP_2 CP_2
che la stessa corrispondesse il pagamento ad (doc. 3). CP_4
pagina 6 di 12 Con il quarto motivo l'appellante lamenta che il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi in punto di errato computo delle somme ingiunte e sull'errata applicazione degli interessi. Secondo la prospettazione della parte, avrebbe attivato la procedura monitoria per una somma maggiore (€ CP_2
476.960,59) rispetto a quella dovuta (€ 473.465,50) e gli interessi non sono quelli moratori ma quelli legali, non trattandosi di debito di natura commerciale e difettando una diversa pattuizione tra le parti.
F. La posizione dell'appellato
ha innanzitutto eccepito l'inammissibilità del primo motivo di appello per non avere la CP_2
controparte, nel corso del giudizio, rilevato o richiesto che la causa fosse trattata dal Tribunale di
Milano in composizione collegiale anziché monocratica. Nel merito ha rilevato che la nullità della fideiussione è stata fatta valere quale eccezione sostanziale e che la competenza del Tribunale in composizione collegiale estesa alle controversie di cui alla L. n. 287/1990 attrae anche la controversia inerente la nullità della fideiussione “a valle” di intesa anticoncorrenziale solo ove l'invalidità è fatta valere in via di azione, non anche qualora è sollevata - come nel caso di specie - in via di mera eccezione.
Riguardo al secondo motivo ha osservato che non c'è stata omissione di pronuncia, avendo il giudice espressamente e logicamente superato il rilievo, relativo alla posizione del fideiussore, laddove al capoverso 13 di pag. 4 della sentenza impugnata, ha statuito che: “La scadenza originaria (della garanzia di cui alla polizza) del 31/12/2016 è stata differita 15.03.2017 per effetto dell'appendice sottoscritta il 9.9.015 e a tale data occorre fare riferimento ai fini della valutazione dell'operatività”,
e poi, nei capoversi successivi di pagina 5 della sentenza, ove ha disatteso le ulteriori doglianze di
, svolte in connessione con la ritenuta inoperatività per “scadenza” dei propri Parte_1
obblighi, e/o di quelli della Associazione agricola contraente, connessi alla polizza fideiussoria per cui
è causa.
Nel merito ha rilevato: 1) che la durata della polizza - nella specie prorogata con il consenso dell' fino alla data del 15/03/2017- è prevista e deputata a regolare unicamente i Parte_2
rapporti tra la Compagnia e (v. artt. 2 e 3 delle condizioni di assicurazione regolanti i rapporti CP_4
tra la Compagnia e il Beneficiario di polizza); 2) che, considerata la polizza e l'appendice di coobbligazione, l'azione di regresso della Compagnia non è subordinata all'osservanza di alcun termine contrattuale finale, né tantomeno di quello di scadenza della durata della garanzia. Sul punto ha ulteriormente sottolineato che anche nell'ambito dei rapporti tra la Compagnia e è sancito che la CP_4 prima risulta comunque obbligata in favore della seconda “fino all'estinzione del credito garantito” con rinuncia all'art 1957 c.c.; 3) che l'addotta scadenza della garanzia è inopponibile alla Compagnia, CP_ anche tenuto conto della natura autonoma degli impegni a favore di assunti dall' Parte_2
pagina 7 di 12 e dai coobbligati, “che impone di ritenere questi ultimi scollegati dalle differenti vicende Pt_2 afferenti i rapporti tra la Compagnia e la Beneficiaria”.
In relazione al terzo motivo l'appellato ha ritenuto che la controparte si sia limitata a riproporre le argomentazioni sottese alla tesi, già perorata nel primo grado di giudizio, secondo cui l'iniziativa assunta da è illegittima in quanto l'escussione era avvenuta oltre il termine di scadenza CP_2
(15/03/2017), considerato che i lavori erano stati conclusi e collaudati e che la nota di del CP_4
19/01/2017 si basa su un “falso” presupposto e pertanto non avrebbe potuto costituire una denuncia di sinistro tale da legittimare l'escussione, poi avvenuta non per la mancata conclusione dei lavori, bensì in ragione dell'interdittiva del 02/10/2017.
Sul punto ha quindi ribadito che il contenuto della clausola n. 3 delle condizioni generali di cui all'allegato GE della polizza, che attribuisce alla beneficiaria il diritto di chiedere all'assicurazione una proroga di sei mesi nei 15 giorni antecedenti alla scadenza della durata massima della garanzia, prevede anche che alla scadenza dei termini la garanzia cessa, purché all'interno di tale periodo non siano stati avviati procedimenti di recupero nei confronti del contraente, comunicati per conoscenza anche all'ente garante ovvero denuncia di sinistro o richiesta di escussione verso il fideiussore.
Per tali ragioni, secondo l'appellato il giudice avrebbe correttamente reputato che la scadenza non rileva, laddove il procedimento di escussione sia stato attivato, come nel caso di specie, entro la vigenza della polizza visto, che la nota di del 19/01/2017 è comunque antecedente rispetto alla CP_4
scadenza della garanzia. In tal senso costituirebbe circostanza assorbente il fatto che la nota di CP_4
del 19/01/2017 ha segnato l'avvio di una procedura di recupero nei confronti del contraente, con la conseguenza che a seguito dell'avvio di procedura ex art. 29 Reg. CE n. 2220/85 e dell'operata revoca dell'aiuto da parte dell'Ente preposto in data 13/06/2018, la debitrice principale ha avviato il contenzioso amministrativo per ben due gradi di giudizio, conclusosi con sentenza resa in grado di appello che ha confermato la revoca dell'aiuto, poi seguita dalla richiesta di restituzione bonaria dell'importo erogato da parte della Regione Sicilia e dalla escussione della polizza con la nota di del 10/11/2021, che si è resa necessaria in assenza di pagamento da parte della Contraente e CP_4
debitrice principale.
Infine, con riguardo al quarto motivo di appello - relativo all'addotto errato computo della somma ingiunta e dell'errata applicazione degli interessi - ne ha eccepito in primo luogo l'inammissibilità, trattandosi di doglianze non dedotte tra i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, nel primo grado di giudizio.
pagina 8 di 12 In secondo luogo, ha precisato che l'importo ingiunto, pari ad euro 476,960,59, corrisponde al 110% del contributo richiesto ed erogato all'Associazione contraente di polizza ed esigibile dagli ingiunti in dipendenza della polizza e dell'appendice di coobbligazione.
G. All'udienza del 27.11.2024 il Consigliere istruttore ha fissato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza del 4.2.2026, poi anticipata al 25.6.2025. All'esito di tale udienza ha rimesso la causa in decisione, riservando di riferire al Collegio.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene la Corte che l'appello è infondato, sebbene in base ad un percorso logico argomentativo in parte differente da quello svolto dal primo giudice.
2.Riguardo al primo motivo di appello occorre osservare che nel caso di specie ha Parte_1 eccepito, nell'ambito delle difese espresse in sede di opposizione al decreto inguntivo, la violazione dell'intesa anticoncorrenziale con riferimento all'addotta nullità della fideiussione.
Si tratta di argomento espresso incidentalmente e comunque in via di eccezione. Conseguentemente, non sussiste l'avocazione della competenza funzionale del Tribunale delle Imprese in composizione collegiale di cui alla L.n. 287\1990, in quanto l'invalidità della fideiussione non è stata fatta valere in via di azione.
Infatti, la competenza della sezione specializzata Imprese in composizione collegiale attrae anche le controversie riguardanti la nullità della fideiussione a valle di un'intesa antioncorrenziale, ma solo se l'invalidità è fatta valere in via di azione, non anche se è sollevata in via di mera eccezione, in quanto in questo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e dell'intesa solo in via incidentale (tra le tante Cass. sez. I, n. 10326\2024).
Il motivo è dunque infondato.
3. In relazione al secondo motivo, ritiene la Corte che il primo giudice non abbia omesso di pronunciarsi sulla circostanza relativa alla scadenza della polizza con specifico riferimento alla posizione di , quale cofideiussore. Parte_1
Secondo l'appellante poichè i garanti hanno assunto l'obbligo nascente dalla polizza fideiussoria all'atto della sottoscrizione della dichiarazione di coobbligazione, il loro impegno cesserebbe in concomitanza con la data di scadenza della stessa, il 31.12.2016. Per tale ragione, all'atto della denuncia del sinistro, avvenuta il 19.1.2017, l'obbligazione assunta da sarebbe Parte_1
estinta. Tale argomento, secodo la prospettazione della parte, è assorbente rispetto ad ogni altra valutazione in punto di proroga della scadenza, comunque non sottoscritta dall'appellante.
pagina 9 di 12 Riguardo a tale aspetto, il Tribunale ha ritenuto che la scadenza originaria della polizza (31.12.2016) è stata differita al 15.3.2017, per l'effetto dell'appendice sottoscritta il 9.9.2015, e che ai fini dell'operatività della polizza, e delle garanzie sottese, a tale data occorra fare riferimento.
Sulla base di tale ragionamento, ritenedo quindi che la proroga della scadenza della polizza abbia conseguentemete prolungato la durata degli impegni fideiussori, ad essa connessi e accedenti, ha quindi reputato in concreto operativa la proroga nei confronti dei fideiussori e quindi anche dell'appellante.
Sul punto, infatti, si deve ulteriormente precisare che si è impegnato, come risulta Parte_3 dall'Allegato CO, a corrispondere le somme pagate in dipendenza della polizza “a semplice richiesta e senza riserva alcuna”, assumendo i medesimi obblighi della (contraente della Parte_2 polizza e debitore principale). Né dal testo della polizza e dell'appendice di coobbligazione risulta che l'azione di regresso dell'assicuraione sia subordinata all'osservanza di un termine contrattuale finale, né di quello di scadenza della durata della garanzia. Infine, anche con riferimento ai rapporti tra l'assicurazione e dal testo contrttuale risulta, come meglio si dirà a seguire che la prima rimane CP_4 obbligata a favore della seconda “fino all'estinzione del credito garantito” (condizioni regolanti i rapporti tra la Compagnia ed doc. 1 del ricorso monitorio, Allegato GE della polizza;
estratto CP_4
della Circolare n. 27/2010). CP_4
Per tali ragioni il motivo è infondato.
4.Anche il terzo motivo di appello deve essere disatteso.
Occorre considerare, in modo assorbente rispetto ad ogni altra ulteriore valutazione, anche in punto di scadenza e proroga della polizza, che in seno alla garanzia fideissoria ( pagina 5 clausola 7, doc. 1 monitorio) viene stabilito:
Ulteriormente, nell'allegato di coobbligazine ( pagina 8, doc 1 monitorio), sottoscritto dai garanti- coobbligati, si legge:
pagina 10 di 12 Conseguentemente, visto quanto espressamente pattuito tra le parti, si deve dunque ritenere che l'obbligazione dei garanti permane, e non si estingue come invece rappresentato dall'appellante, sino all'estinzione del credito garantito.
Nel caso di specie, la richeista di pagamento è stata formulata da in data 19.1.17 sulla base CP_4 dell'addotta omessa prova della realizzazione delle opere entro il termine convenuto. In tal modo è stato quindi attivato il procedimento di escussione, e a seguito dell'interdittiva antimafia, intervenuta in data 2.10.2017, ed afferente a circostanze riconducibili all'arco temporle di vigenza del rapporto, è stato revocato l'aiuto erogato. Più precisamente, è stata avviata la procedura ex art. 29 Reg. CE n.
2220/85 e revocato l'aiuto da parte dell'ente preposto in data 13/6/2018; ha quindi avviato un CP_4
contenzioso amministrativo, conclusosi con sentenza resa in grado di appello, che ha confermato la revoca dell'aiuto, poi seguita dalla richiesta di restituzione dell'importo erogato da parte della Regione
Sicilia e dalla escussione della polizza con la nota di del 10/11/2021, in ragione del mancato CP_4
pagamento da parte della contraente e debitrice principale.
CP_ Infine, in data 22.12.2021 ha provveduto al pagamento della somma in oggetto.
Tenuto conto di tuto quanto sopra, si deve ritenere che permanendo l'obbligo dei garanti sino all'estinzione del credito garantito e avendo gli stessi rinunciato ai diritti derivanti dalla previsione di cui all'art. 1957 c.c. ed espressamente conveuto che la garanzia avrebbe avuto effetto sino a quando la società non sarebbe stata completamente liberata dagli obbighi di cui alla polizza, ha CP_2 legittimaente agito in regresso nei confronti dei coobbligati e quindi nel caso di specie dell'appellante.
Quanto sopra è assorbente rispetto ad ogni altro argomento svolto sul punto dall'appellante, anche in relazione all'esperimento dell' exceptio doli.
5.Anche il quarto motivo di appello è infondato.
L'appellante ha lamentato che il prmo giudice abbia omesso di pronunciarsi sull'erroneità del quantum richiesto, il cui pagamento è stato ingiunto con il decreto opposto, e sulla errata applicazione degli interessi.
Riguardo al primo profilo, relativo al quantum del credito fatto valere, genericamente contestato dall'appellante, si deve rilevare che l'importo di tale somma è corretto, in quanto computata secondo quanto richiesto in sede di escussione da (doc. 9 monitorio - nota di escussione del 10/11/2021), CP_4 vale a dire € 476,960,59 che è la somma corrispondente al 110% del contributo richiesto ed erogato all'associazione contraente di polizza (pari ad € 433.600,54), importo garantito per come risulta dalla polizza e dell'appendice di coobbligazione.
pagina 11 di 12 Riguardo all'addotta errata applicazione degli interessi ex D.lgs 231\2002, trattasi di doglianza non dedotta nel primo grado di giudizio, in sede di atto di citazione in opposzione al decreto ingiuntivo, e pertanto inammissibile in questa sede ai sensi dell'art. 345 c.p.c.costituendo un argomento nuovo.
6. Deve, infine, essere disattesa la domanda, riformulata nell'atto di appello da di Parte_1
autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo, in quanto inammissibile. Sul punto ha già statuito espressamente il primo giudice, non autorizzando la chiamata in giudizio e dunque circoscrivendo il contraddittorio alle odierne parti, nei cui esclusivi confornti è stata pronunciata la sentenza impugnata
7. Le spese di giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a e Parte_4 liquidate a favore dell'appellata come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto in particolare del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, nella causa n. RG 1786\2024 definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1) rigetta l'appello svolto da e per l'effetto conferma la Parte_1
sentenza n.5096\2024 del Tribunale di Milano;
2) condanna al pagamento a favore di Parte_1 [...]
(già Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite del grado, liquidate per compensi in
[...]
complessivi euro 14.239,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit. a carico dell'appellante.
Milano, 25 giugno 2025
Il Consigliere est.
Ernesta Occhiuto
Il Presidente
Marianna Galioto
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