Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/05/2025, n. 1745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1745 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4778/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 4778/2023 R.G., avente ad oggetto “Separazione giudiziale” e vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Parte_1 C.F._1
Mannarini, procuratore domiciliatario;
-Ricorrente-
E
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Loredana Parte_2 C.F._2
Barbuto e Carmela Maria Russo, procuratori domiciliatari;
-Resistente-
Conclusioni: come da verbale di udienza del 26.11.2024.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4.07.2023 esponeva: - che aveva contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 22.12.1984 e che dalla loro unione erano nati due figli Parte_2 ora maggiorenni ed autonomi;
- che il marito lavorava come operaio presso la società Baidex s.p.a. con un introito mensile di circa € 1.500,00, mentre lei aveva lavorato come cuoca fino al 2017, ma successivamente, a causa della perdita del gusto, non aveva più potuto essere impiegata in quel settore;
- che la vita matrimoniale era sempre stata caratterizzata da pesanti litigi, ora divenuti intollerabili;
- che erano stati infruttuosi i tentativi di trovare una soluzione conciliativa;
- che aveva contribuito nel corso degli anni al pagamento delle spese per migliorare la casa coniugale intestata al marito;
- che il era proprietario di un terreno a Salice Salentino ed intestatario di buoni fruttiferi per € Parte_2
100.000,00; - che era proprietaria di un'autovettura in uso al figlio.
Tanto premesso concludeva chiedendo la separazione, con previsione a suo favore di un assegno di mantenimento di € 800,00 mensili;
con vittoria di spese e competenze di lite.
Con decreto del 18.07.2023 veniva fissata udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato.
Con memoria depositata in data 10.09.2024 si costituiva rappresentando: - che i Parte_2 propri guadagni erano sempre confluiti su un conto corrente postale cointestato con la moglie, allo scopo di investire periodicamente le somme in vari titoli postali;
- che la propria busta paga ammontava ad €
1.300,00, grazie anche all'accredito dei ratei del TFR;
- che, nonostante la sua età, e un'invalidità al
46% continuava a lavorare, mentre la moglie aveva deciso unilateralmente di rimanere in casa;
- che fino a poco tempo prima della presentazione del ricorso avevano vissuto in armonia, condividendo scelte importanti, come, ad esempio, la decisione di consentire alla figlia di rientrare nell'abitazione Per_1
1
- che la moglie aveva sempre avuto la disponibilità della carta bancomat legata al conto corrente prima indicato;
- che salvo alcune spese minime da parte della , si era sempre fatto carico di ogni spesa finalizzata al Pt_1 miglioramento dell'abitazione familiare;
- che possedevano un cospicuo patrimonio mobiliare cointestato e che la moglie era comproprietaria di un'abitazione in vendita a Veglie, di un uliveto e di una somma di € 40.000,00; - che la consorte non aveva diritto ad un assegno di mantenimento sia perché possidente, sia perché dotata di capacità lavorativa specifica.
Tanto premesso concludeva aderendo alla domanda di separazione, con assegnazione a sé della casa coniugale e senza alcuna previsione economica a suo carico.
A seguito dell'ascolto delle parti nel corso dell'udienza presidenziale, venivano resi i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza del 15.02.2024, prevedendo a carico del un assegno Parte_2 per la moglie di € 350,00 mensili.
La causa veniva istruita attraverso produzione documentale.
All'udienza del 26.11.2024, sulle conclusioni delle parti formulate, il Giudice assumeva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
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PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
In primo luogo, la domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1 ° c.c., come novellato dall'art. 33 della L. n. 151/1975, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta dalla circostanza che le parti, già di fatto, vivono separate da diversi anni e che, come concordemente ammesso da entrambe non vi alcuna condivisione né materiale, né morale, né spirituale da diverso tempo.
Da quanto detto si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Alla presente pronuncia di separazione consegue l'annotazione della stessa a margine dell'atto di matrimonio, di tanto facendosi ordine all'ufficiale di stato civile nei termini indicati in parte dispositiva.
CASA CONIUGALE
Nulla deve essere disposto in merito all'assegnazione della casa coniugale, atteso che in assenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti seguirà l'ordinario regime civilistico di proprietà. ASSEGNO MANTENIMENTO MOGLIE Quanto alla richiesta di assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente, occorre richiamare l'art. 156 comma 1° c.c. laddove viene statuito che “Il Giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. Orbene, è noto come tale assegno di mantenimento abbia una funzione di sostegno che sostituisce l'obbligo di contribuzione vigente durante la convivenza matrimoniale ex art. 143 comma 2° c.c.: il diritto alla corrispondente percezione spetta, difatti, al coniuge che non abbia adeguati redditi propri tali da non renderlo in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi. Secondo costante giurisprudenza il tenore di vita che l'assegno di mantenimento deve assicurare non è quello goduto durante la convivenza, bensì un tenore analogo che tenga conto dell'effetto economico negativo che, fisiologicamente, la separazione comporta nella gestione della vita familiare (cfr. Cass. 2156/2010 e Cass. 2961/2015).
2 Nel caso di specie sussistono le condizioni per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente per diverse ragioni: i) vi è disparità reddituale tra le parti, atteso che il gode di un reddito da pensione, mentre la non svolge alcuna attività Parte_2 Pt_1 lavorativa almeno dal 2017; ii) il matrimonio è durato quasi quarant'anni (1984-2023); iii) a seguito dell'acquisto della nuova abitazione da parte della , necessaria in ragione della circostanza Pt_1 che la casa familiare è di proprietà del marito, anche le somme accantonate sono diminuite acuendo la disparità reddituale tra le parti;
iv) il continua ad avere la disponibilità della metà delle Parte_2 somme messe da parte nel corso della vita matrimoniale. L'assegno può essere quantificato in € 300,00, a decorrere dalla presente decisione, lasciando invariato per il periodo precedente quanto previsto in sede di provvedimenti provvisori, in ragione del fatto che nel corso del giudizio il ha concluso la propria attività lavorativa per sopraggiunti limiti Parte_2 di età, ritenendo verosimile che quest'ultimo abbia visto ridotte le proprie entrate mensili;
tuttavia il mancato deposito del cedolino pensionistico impedisce di quantificare in modo differente gli oneri di mantenimento previsto a suo carico.
SPESE DI LITE
Le spese di lite, in ossequio al principio di cui all'art. 91 c.p.c., seguono il criterio della soccombenza e devono porsi a carico del , soccombente, quantificate secondo lo scaglione di riferimento, Parte_2 con compenso minimo, in considerazione della celerità del giudizio e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 4.07.2023, ogni diversa Parte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...];
[...]
2. Nulla dispone in merito all'assegnazione della casa coniugale;
3. Pone a carico di un assegno di mantenimento in favore di Parte_2 Parte_1 di € 300,00 (a decorrere dalla presente decisione, lasciando invariato per il periodo precedente quanto disposto in sede di ordinanza presidenziale), da versare entro il giorno cinque del mese e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
4. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.809,00 per Parte_2 compensi, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge;
5. Manda all'Ufficiale di stato civile del comune di Veglie per le determinazioni di competenza.
Lecce, 29.05.2025
Il Giudice estensore La Presidente
Agnese Di Battista Cinzia Mondatore
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