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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/06/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6352/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa IM ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6352/2018 di R.G., vertente fra le parti: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Antonio Curri, presso il cui studio sito in Locorotondo alla via Madonna della Catena
n. 52 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni De Rosa e Stefano
Autuori, presso lo studio dei quali sito in Roma al viale Regina Margherita n. 8 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
somministrazione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 23.01.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c.
IM ER mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 27.04.2018, la società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 453/2018 Controparte_1 emesso in data 29-31.01.2018 dal Tribunale di Bari nel procedimento R.G. n. 19482/2017 - con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società Controparte_2 della somma di €. 67.267,77, oltre interessi moratori e spese processuali del procedimento monitorio, sulla base di fatture emesse per la fornitura di energia elettrica - convenendo in giudizio
[...] al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- nel merito, Controparte_2 revocare il Decreto Ingiuntivo n. 453/2018 emesso dal Tribunale di Bari - in persona del Giudice
Dott.ssa Laura Fazio in data 29-31/01/2018, notificato il 21/03/2018 - in quanto la pretesa creditoria
è del tutto infondata sia in fatto che in diritto, per la mancanza dei requisiti della liquidità, esigibilità, ma soprattutto della certezza del credito. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
La parte opponente deduceva che aveva ottenuto Controparte_2
l'emissione del decreto ingiuntivo opposto sulla base di n. 17 fatture dell'importo complessivo di €.
67.267,77 che, tuttavia, non erano state prodotte nel procedimento monitorio bensì solo richiamate dalla presunta creditrice nel ricorso per decreto ingiuntivo tramite l'estratto autentico notarile del
“Giornale dei crediti in contenzioso”, nel quale erano annotati i crediti, presunti fino a prova contraria, ma non le fatture, tanto che tale documento, non essendo comparabile all'estratto autentico delle scritture contabili (registri Iva delle fatture), non costituiva prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c. idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo. contestava, altresì, la sussistenza dei presupposti per la concessione Controparte_1 del provvedimento monitorio, contestando il rapporto contrattuale sottostante e deducendo l'insussistenza del requisito della certezza del credito, in ragione della natura unilaterale e controversa delle pretese azionate in sede monitoria.
Sul punto, riferiva l'opponente che, sino alla fine dell'anno 2015, aveva usufruito della fornitura di energia elettrica da parte di Eni S.p.A. e che soltanto nel mese di aprile 2016 aveva ricevuto, da parte di (ora , due Controparte_3 Controparte_2 diffide ad adempiere, relative a fatture di cui asseriva non aver avuto precedente conoscenza, in quanto mai stipulato alcun contratto con tale società; in data 05.05.2016, Controparte_4
[...] aveva inviato formale reclamo, rappresentando l'inesistenza del rapporto contrattuale e diffidando l'odierna opposta dal procedere alla sospensione della fornitura, in considerazione del grave pregiudizio che ne sarebbe derivato all'attività commerciale svolta.
Rappresentava l'opponente che, solo nel giugno 2016, la società opposta aveva riscontrato il reclamo, comunicando di aver provveduto, a decorrere dal 01.01.2016, al rientro della fornitura al regime di maggior tutela, ai sensi della normativa vigente in caso di assenza di scelta del somministrante;
in tale occasione, aveva ricevuto, per la prima volta, ulteriori Controparte_1 cinque fatture per un importo complessivo superiore a €. 30.000,00, di cui contestava l'origine, la legittimità e l'entità, riservandosi verifiche anche in ordine ad eventuali duplicazioni tra le fatture emesse da ed Eni S.p.A.. Controparte_3
Parte opponente asseriva che, ricevute le suddette fatture e considerato l'ingente importo delle stesse, in data 16.06.2016 aveva presentato istanza di rateizzazione della somma richiesta, cui non era seguito alcun riscontro da parte della creditrice, la quale, anzi, “minacciava” telefonicamente il distacco della fornitura, poi effettivamente eseguito in data 19.10.2016 (nonostante ulteriore diffida inoltrata il giorno precedente); il ripristino della fornitura era avvenuto soltanto otto giorni dopo, con conseguente interruzione dell'attività commerciale dell'opponente, che da tale data non aveva più ricevuto alcuna fornitura da parte della società la quale aveva Controparte_2 tuttavia continuato inspiegabilmente ad emettere fatture.
A sostegno della propria doglianza in ordine alla mancanza del requisito della certezza del credito, l'opponente evidenziava anche una serie di incongruenze riscontrate nelle fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
In particolare, rilevava che l'elenco delle fatture richiamate dalla parte Controparte_1 opposta presentava una numerazione apparentemente progressiva, ma non coerente con l'ordine cronologico delle emissioni;
inoltre, riscontrava duplicazioni di numeri di fattura riferiti a documenti con date e importi differenti.
Parte opponente in proposito richiamava, a titolo esemplificativo, la fattura n.
0727885481412121, la quale, secondo i documenti allegati al ricorso monitorio, risultava emessa in data 10.11.2016 per un importo di €. 88,19, mentre la medesima numerazione era già stata utilizzata, in precedenza, per una fattura datata 18.02.2016, di importo pari a €. 1.802,00; analoga incongruenza veniva segnalata con riferimento alla fattura n. 0727885481412122, indicata più volte con date e importi differenti, tra cui una fattura del 05.03.2016 di €. 5.479,36, una del 18.02.2016 di €.
14.531,52, e una dell'11.11.2016 di €. 4.112,91.
Asseriva l'opponente che, in data 01.08.2017, trasmetteva Controparte_2 ulteriore comunicazione, nella quale si faceva nuovamente riferimento a una fattura n.
IM ER 0727885481412121, terza con medesimo numero identificativo, datata 05.07.2017 e recante un importo a credito pari a €. 11.068,20, indicata come già sottoposta a controllo per verificarne la correttezza;
a tale nota era altresì allegata una fattura correttiva n. 72788548141212A del 13.07.2017, di importo pari a €. 214,04, riferita a un periodo di consumi (marzo-maggio 2017) in cui venivano registrati consumi pari a zero.
In tesi di parte opponente, tale documentazione confermava l'assenza di fornitura di energia elettrica da parte dell'odierna opposta a decorrere da ottobre 2016 e, conseguentemente, l'indebita emissione di ulteriori fatture, con perdita del requisito della certezza - oltre che della liquidità e dell'esigibilità - del credito azionato in sede monitoria, almeno per il periodo successivo al
01.03.2017.
dunque, rassegnava le proprie conclusioni, come riportate in Controparte_1 premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.09.2018, si costituiva in giudizio la società (già , la quale contestava le Controparte_2 Controparte_3 argomentazioni della parte opponente e formulava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 453/2018
RGN 19482/2017 emesso in data 31 gennaio 2018, notificato in data 20 marzo 2018 dal Tribunale di Bari in quanto l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e tenuto conto del riconoscimento del debito da parte dell'opponente. - Nel Merito: - Accertare e dichiarare che tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto sono effettivamente dovute dalla
[...]
e, per l'effetto, - Confermare l'ingiunzione di pagamento n. 453/2018 - Parte_1
RGN 19482/2017 emessa in data 31 gennaio 2018, notificato in data 20 marzo 2018 dal Tribunale di Bari, in quanto pienamente legittima, valida ed efficace;
ed in ogni caso, - Accertare e dichiarare che la è comunque debitrice dell'importo di euro 67.267,77 oltre Parte_1 interessi di mora fino ad oggi maturati, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per l'effetto -
Condannare la al pagamento della somma di euro 67.267,77, Parte_1 oltre gli interessi di mora fino ad oggi maturati, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento di spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Tribunale, oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata. - Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione
a decreto ingiuntivo, proposte dalla in quanto infondate in fatto Parte_1 ed in diritto e comunque non provate (…) Con vittoria di spese e compensi professionali”.
La società opposta eccepiva l'infondatezza delle deduzioni avversarie, rilevando come la documentazione prodotta in sede monitoria - segnatamente l'estratto autentico notarile del libro
IM ER giornale - fosse sufficiente a comprovare la sussistenza del credito, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., trattandosi di scrittura contabile regolarmente tenuta e vidimata.
Specificava, altresì, che in ragione della natura del servizio prestato (somministrazione di energia elettrica in regime di maggior tutela), non era necessaria la stipula di un contratto individuale, trattandosi di fornitura regolata ex lege.
Parte opposta richiamava, inoltre, la documentazione intercorsa tra le parti - in particolare le comunicazioni del 27.07.2016 e del 20.10.2016 - per comprovare la correttezza del proprio operato e l'insussistenza di qualsivoglia comportamento minaccioso o scorretto in ordine alla richiesta di rateizzazione avanzata da parte opponente;
evidenziava che tale richiesta era stata respinta per mancato rispetto dei parametri previsti dalla normativa ARERA, ma che nonostante ciò
[...] aveva successivamente manifestato la propria disponibilità alla dilazione Controparte_2 del pagamento.
Veniva, altresì, contestata l'asserita assenza di rapporto contrattuale, alla luce della comunicazione del 01.01.2016, prodotta dalla stessa opponente, da cui si evinceva il rientro nel regime di maggior tutela.
Parte opposta sottolineava, inoltre, come l'opponente avesse richiesto la rateizzazione di alcune delle fatture oggetto del presente giudizio di opposizione, integrando tale condotta una vera e propria ricognizione di debito ex art. 1988 c.c..
In ordine alla quantificazione del credito, la convenuta opposta precisava che la fattura n.
0727885481412122 del 05.03.2016 era stata azionata per l'importo parziale di €. 5.479,36 a seguito di compensazione con nota di credito n. 727885481412121 del 05.07.2017, e che la fattura n.
0727885481412121 era stata integralmente compensata e, pertanto, non azionata.
La società opposta, inoltre, smentiva ogni ipotesi di doppia fatturazione o confusione tra i titoli azionati, chiarendo che tutte le fatture erano state emesse sulla base di consumi effettivi, rilevati da incaricati dell'impresa di distribuzione, come attestato dai dati di misura riportati nelle stesse fatture e validati dal distributore, soggetto titolare e responsabile del servizio di misura secondo la disciplina ARERA.
Sulla scorta di tali allegazioni, parte opposta concludeva come sopra riportato.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e fallito il tentativo operato dalle parti allo scopo di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia, con ordinanza resa all'udienza del 16.09.2019, il precedente Giudice ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla parte opponente e nominava C.T.U. l'ing. , al quale veniva conferito l'incarico di Persona_1 tentare nuovamente la conciliazione nonché di “verificare e ricostruire i consumi di cui alle fatture azionate, per riscontrarne in tutto o in parte la corrispondenza”.
IM ER Depositata agli atti del giudizio la relazione peritale elaborata dal C.T.U., la causa - dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.01.2025, ove veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale.
Dalla succitata circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea
(cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass. Civ. n. 2421/2006).
Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nella fattispecie, va anzitutto richiamato che il decreto ingiuntivo n. 453/2018 del 29-
31.01.2018, emesso su istanza del ha ingiunto alla società Controparte_2 [...] il pagamento della somma di €. 67.267,77, oltre interessi moratori, quale corrispettivo Controparte_1
IM ER per la fornitura di energia elettrica riferita alla fatturazione intervenuta nel periodo dal marzo 2016 al giugno 2017.
Dunque, la società opposta (attrice in senso sostanziale) ha dedotto di essere creditrice, nei confronti della parte opponente (convenuta in senso sostanziale), dell'importo di €. 67.267,77, come da fatture prodotte in giudizio, di modo che l'oggetto principale del presente giudizio di opposizione consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato da Controparte_2
L'opposizione si fonda principalmente sulla contestazione dell'esistenza e certezza del rapporto obbligatorio e della sussistenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c..
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio a mezzo dell'ing. , incaricato di verificare e ricostruire i consumi oggetto delle fatture Persona_1 azionate in sede monitoria, con riferimento al punto di consegna POD IT001E747380449, intestato a sito in Locorotondo alla via F. Corrente n. 2. Controparte_1
Il C.T.U. ha confermato che il rapporto contrattuale tra le parti ha avuto effettiva esecuzione nel periodo compreso tra gennaio 2016 e ottobre 2016, periodo in cui la società opponente risultava rientrata nel regime di Maggior Tutela per la fornitura di energia elettrica, come rilevato nella missiva dell' (ora dell'01.01.2016. Controparte_3 Controparte_2
Il Consulente ha proceduto all'analisi della documentazione contabile prodotta, rilevando una molteplicità di anomalie nella struttura e nella progressione delle fatture, con particolare riferimento alla ripetizione di fatture con medesima numerazione e all'assenza di idonei riscontri in ordine agli storni o alle note di credito eventualmente necessarie per giustificare l'emissione di duplicati.
Tali irregolarità, a giudizio del C.T.U., hanno precluso ogni possibilità di individuare con certezza quali fossero i documenti effettivamente rilevanti ai fini della determinazione del debito della società opponente.
L'Ausiliario del Giudice ha testualmente riferito: “(…) non vi è una rilevazione univoca dei consumi a cui fare riferimento (…); la ripetizione delle fatture con stessa numerazione, in assenza di uno storno dei consumi e dei relativi costi o della presenza di note credito che annullano le fatture precedenti al fine di emettere nuova documentazione contabile, non permette a chi scrive di capire quali siano quelle a cui far riferimento, per poter procedere al calcolo dell'eventuale debito della
(cfr. pag. 13 della c.t.u.). Controparte_1
L'ing. ha, altresì, rilevato l'inconsistenza tecnica delle giustificazioni fornite dalla Per_1 società opposta in ordine alla regolarità della fatturazione, rassegnando le seguenti conclusioni: “Alla luce di quanto argomentato ai punti precedenti, dati: - la natura contraddittoria della documentazione versata in atti, nonché delle fatture emesse dalla società fornitrice dell'energia elettrica, - la mancanza di dati certi da analizzare, - l'assenza di riferimento alcuno alle letture
IM ER seguite dal distributore sull'impianto di cui è causa, il CTU nulla può dire circa la validità di tali rilievi, né può procedere alla ricostruzione dei consumi, poiché non vi è alcuna base certa documentale su cui provvedere al ricalcolo” (cfr. pag. 16 della c.t.u.).
Va rilevato che la relazione peritale non è stata oggetto di alcuna osservazione o contestazione delle parti, né risulta siano state formulate critiche o rilievi dalla difesa di Controparte_2
circostanza che ne rafforza l'attendibilità e la rilevanza ai fini della presente decisione.
[...]
La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato, dunque, che sebbene sia intercorso un rapporto di fornitura in regime di Maggior Tutela tra le parti dal gennaio all'ottobre 2016, la documentazione contabile prodotta dalla società opposta non consente di determinare con certezza l'ammontare del credito vantato.
Il C.T.U. ha rilevato la presenza di fatture duplicate, prive di storni o di note di credito, e riferite anche a periodi successivi alla cessazione del rapporto;
ha inoltre evidenziato l'assenza di elementi oggettivi e verificabili sulle letture dei consumi.
Tali considerazioni escludono la sussistenza del requisito della certezza del credito, richiesto ex art. 633 c.p.c. per l'emanazione del decreto ingiuntivo.
Secondo giurisprudenza consolidata, “il decreto ingiuntivo può essere emesso solo a fronte di un credito certo, liquido ed esigibile, risultante da prova scritta idonea;
ove tale prova si presenti lacunosa o contraddittoria, il provvedimento monitorio va revocato” (cfr. Cass. Civ., n. 1389/2018), in quanto “la certezza del credito è requisito imprescindibile ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. e deve risultare da prova scritta univoca e priva di contraddizioni” (cfr.
Cass. Civ., n. 29227/2019).
Inoltre, “l'assenza di una corrispondenza chiara tra la documentazione contabile prodotta e la prestazione dedotta in giudizio o l'oggetto del credito, comporta la revoca del decreto ingiuntivo”
(cfr. Cass. Civ., n. 29583/2019).
Nel caso di specie, la documentazione contabile versata in atti non consente di accertare né la misura né l'effettiva esigibilità del credito azionato, risultando affetta da gravi incoerenze formali e sostanziali.
Ne consegue il venir meno del presupposto fondamentale per la tutela monitoria, ossia la certezza del credito.
Quanto ai rilievi difensivi formulati dalla parte opponente, volti a contestare genericamente l'esistenza del rapporto di fornitura, va evidenziato che la stessa società, in data 16.06.2016, ha presentato istanza di rateizzazione di parte del debito oggetto del presente giudizio e che tale contegno assume valore di riconoscimento implicito dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1988 c.c., in quanto espressione di volontà incompatibile con il disconoscimento del debito.
IM ER In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la richiesta di dilazione o rateizzazione del debito costituisce riconoscimento dell'obbligazione, configurandosi come comportamento concludente idoneo a integrare un principio di prova del credito (cfr. Cass. Civ., n.
7071/2001).
Tuttavia, è altrettanto consolidato l'orientamento secondo cui il riconoscimento del debito non ha efficacia costitutiva del rapporto obbligatorio, ma si limita a presupporlo, con la conseguenza che esso non è sufficiente, da solo, a fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo, ove difetti una prova scritta idonea che attesti la certezza, liquidità ed esigibilità del credito (cfr. Cass. Civ., n. 8357/2012).
Nella fattispecie, la documentazione contabile prodotta da parte opposta risulta gravemente viziata da duplicazioni, mancanza di storni, incoerenze nelle letture e fatturazioni riferite a periodi non coperti dal contratto.
In simili circostanze, anche in presenza di atti apparentemente confermativi del debito da parte del soggetto opponente, la carenza di corrispondenza tra i dati contabili e la prestazione dedotta può compromettere la certezza del credito, rendendo illegittima la conferma della pretesa monitoria (cfr.
Cass. Civ., n. 29583/2019).
Occorre, da ultimo, rilevare come la richiesta di rateizzazione fosse circoscritta a un limitato numero di fatture, ricevute dalla società opponente e contestualmente oggetto di riserve e contestazioni formali.
Come risulta dalla documentazione in atti, l'opponente aveva da poco appreso, proprio da di essere stata ricollocata nel regime di Maggior Tutela e, Controparte_2 conseguentemente, si era vista recapitare le suddette fatture, di importo significativo, che aveva riscontrato chiedendo una dilazione espressamente subordinata alla verifica della correttezza dei conteggi (cfr. doc. n. 7, allegato al fascicolo di parte opponente).
La stessa istanza di rateizzazione, peraltro, non contiene una dichiarazione di riconoscimento incondizionato del debito, bensì rappresenta un atto prudenziale, volto unicamente ad evitare conseguenze pregiudizievoli, senza rinunciare al diritto di contestazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono - e, in particolare, dell'assenza di univoca e attendibile documentazione contabile, delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non contestata dalle parti e pienamente condivisa dal Giudicante, dell'inidoneità dell'istanza di rateizzazione a fondare, da sola, il riconoscimento del debito per l'intero importo azionato in monitorio - si deve concludere che la pretesa creditoria azionata da Controparte_2 non risulta assistita dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 633 c.p.c..
[...]
Pertanto, l'opposizione proposta da è fondata e merita accoglimento, Controparte_1 con conseguente revoca integrale del decreto ingiuntivo n. 453/2018.
IM ER La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e impone la condanna della parte opposta alla rifusione integrale delle spese di lite in favore della società opponente.
Le predette spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), secondo i valori medi (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale), con riduzione del 50%, in ragione della prossimità del valore della controversia allo scaglione inferiore, della non particolare complessità delle questioni giuridiche e tecniche trattate e della limitata attività istruttoria espletata.
Quanto alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, esse devono essere poste a carico di
[...]
atteso che la consulenza si è resa necessaria per accertare circostanze che Controparte_2 parte opposta avrebbe dovuto documentare già in fase monitoria e che, all'esito dell'istruttoria, si sono rivelate infondate o non provabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione in opposizione Controparte_1
a decreto ingiuntivo notificato in data 27.04.2018 nei confronti di Controparte_2 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n.
453/2018, emesso dal Tribunale di Bari il 29-31.01.2018;
2) CONDANNA la parte opposta al pagamento, in favore Controparte_2 della parte opponente delle spese del presente giudizio, che liquida in €. Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
3) PONE definitivamente a carico della parte opposta, le Controparte_2 spese della c.t.u. espletata, come liquidate con separato decreto in corso di causa.
Così deciso in Bari, 30.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa IM ER
IM ER IM ER
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa IM ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6352/2018 di R.G., vertente fra le parti: in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Antonio Curri, presso il cui studio sito in Locorotondo alla via Madonna della Catena
n. 52 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte attrice opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Giovanni De Rosa e Stefano
Autuori, presso lo studio dei quali sito in Roma al viale Regina Margherita n. 8 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- parte convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
somministrazione.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 23.01.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c.
IM ER mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 27.04.2018, la società proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 453/2018 Controparte_1 emesso in data 29-31.01.2018 dal Tribunale di Bari nel procedimento R.G. n. 19482/2017 - con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della società Controparte_2 della somma di €. 67.267,77, oltre interessi moratori e spese processuali del procedimento monitorio, sulla base di fatture emesse per la fornitura di energia elettrica - convenendo in giudizio
[...] al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- nel merito, Controparte_2 revocare il Decreto Ingiuntivo n. 453/2018 emesso dal Tribunale di Bari - in persona del Giudice
Dott.ssa Laura Fazio in data 29-31/01/2018, notificato il 21/03/2018 - in quanto la pretesa creditoria
è del tutto infondata sia in fatto che in diritto, per la mancanza dei requisiti della liquidità, esigibilità, ma soprattutto della certezza del credito. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
La parte opponente deduceva che aveva ottenuto Controparte_2
l'emissione del decreto ingiuntivo opposto sulla base di n. 17 fatture dell'importo complessivo di €.
67.267,77 che, tuttavia, non erano state prodotte nel procedimento monitorio bensì solo richiamate dalla presunta creditrice nel ricorso per decreto ingiuntivo tramite l'estratto autentico notarile del
“Giornale dei crediti in contenzioso”, nel quale erano annotati i crediti, presunti fino a prova contraria, ma non le fatture, tanto che tale documento, non essendo comparabile all'estratto autentico delle scritture contabili (registri Iva delle fatture), non costituiva prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c. idonea per l'emissione del decreto ingiuntivo. contestava, altresì, la sussistenza dei presupposti per la concessione Controparte_1 del provvedimento monitorio, contestando il rapporto contrattuale sottostante e deducendo l'insussistenza del requisito della certezza del credito, in ragione della natura unilaterale e controversa delle pretese azionate in sede monitoria.
Sul punto, riferiva l'opponente che, sino alla fine dell'anno 2015, aveva usufruito della fornitura di energia elettrica da parte di Eni S.p.A. e che soltanto nel mese di aprile 2016 aveva ricevuto, da parte di (ora , due Controparte_3 Controparte_2 diffide ad adempiere, relative a fatture di cui asseriva non aver avuto precedente conoscenza, in quanto mai stipulato alcun contratto con tale società; in data 05.05.2016, Controparte_4
[...] aveva inviato formale reclamo, rappresentando l'inesistenza del rapporto contrattuale e diffidando l'odierna opposta dal procedere alla sospensione della fornitura, in considerazione del grave pregiudizio che ne sarebbe derivato all'attività commerciale svolta.
Rappresentava l'opponente che, solo nel giugno 2016, la società opposta aveva riscontrato il reclamo, comunicando di aver provveduto, a decorrere dal 01.01.2016, al rientro della fornitura al regime di maggior tutela, ai sensi della normativa vigente in caso di assenza di scelta del somministrante;
in tale occasione, aveva ricevuto, per la prima volta, ulteriori Controparte_1 cinque fatture per un importo complessivo superiore a €. 30.000,00, di cui contestava l'origine, la legittimità e l'entità, riservandosi verifiche anche in ordine ad eventuali duplicazioni tra le fatture emesse da ed Eni S.p.A.. Controparte_3
Parte opponente asseriva che, ricevute le suddette fatture e considerato l'ingente importo delle stesse, in data 16.06.2016 aveva presentato istanza di rateizzazione della somma richiesta, cui non era seguito alcun riscontro da parte della creditrice, la quale, anzi, “minacciava” telefonicamente il distacco della fornitura, poi effettivamente eseguito in data 19.10.2016 (nonostante ulteriore diffida inoltrata il giorno precedente); il ripristino della fornitura era avvenuto soltanto otto giorni dopo, con conseguente interruzione dell'attività commerciale dell'opponente, che da tale data non aveva più ricevuto alcuna fornitura da parte della società la quale aveva Controparte_2 tuttavia continuato inspiegabilmente ad emettere fatture.
A sostegno della propria doglianza in ordine alla mancanza del requisito della certezza del credito, l'opponente evidenziava anche una serie di incongruenze riscontrate nelle fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo.
In particolare, rilevava che l'elenco delle fatture richiamate dalla parte Controparte_1 opposta presentava una numerazione apparentemente progressiva, ma non coerente con l'ordine cronologico delle emissioni;
inoltre, riscontrava duplicazioni di numeri di fattura riferiti a documenti con date e importi differenti.
Parte opponente in proposito richiamava, a titolo esemplificativo, la fattura n.
0727885481412121, la quale, secondo i documenti allegati al ricorso monitorio, risultava emessa in data 10.11.2016 per un importo di €. 88,19, mentre la medesima numerazione era già stata utilizzata, in precedenza, per una fattura datata 18.02.2016, di importo pari a €. 1.802,00; analoga incongruenza veniva segnalata con riferimento alla fattura n. 0727885481412122, indicata più volte con date e importi differenti, tra cui una fattura del 05.03.2016 di €. 5.479,36, una del 18.02.2016 di €.
14.531,52, e una dell'11.11.2016 di €. 4.112,91.
Asseriva l'opponente che, in data 01.08.2017, trasmetteva Controparte_2 ulteriore comunicazione, nella quale si faceva nuovamente riferimento a una fattura n.
IM ER 0727885481412121, terza con medesimo numero identificativo, datata 05.07.2017 e recante un importo a credito pari a €. 11.068,20, indicata come già sottoposta a controllo per verificarne la correttezza;
a tale nota era altresì allegata una fattura correttiva n. 72788548141212A del 13.07.2017, di importo pari a €. 214,04, riferita a un periodo di consumi (marzo-maggio 2017) in cui venivano registrati consumi pari a zero.
In tesi di parte opponente, tale documentazione confermava l'assenza di fornitura di energia elettrica da parte dell'odierna opposta a decorrere da ottobre 2016 e, conseguentemente, l'indebita emissione di ulteriori fatture, con perdita del requisito della certezza - oltre che della liquidità e dell'esigibilità - del credito azionato in sede monitoria, almeno per il periodo successivo al
01.03.2017.
dunque, rassegnava le proprie conclusioni, come riportate in Controparte_1 premessa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 21.09.2018, si costituiva in giudizio la società (già , la quale contestava le Controparte_2 Controparte_3 argomentazioni della parte opponente e formulava le seguenti conclusioni: “In via preliminare: - concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 453/2018
RGN 19482/2017 emesso in data 31 gennaio 2018, notificato in data 20 marzo 2018 dal Tribunale di Bari in quanto l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e tenuto conto del riconoscimento del debito da parte dell'opponente. - Nel Merito: - Accertare e dichiarare che tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo opposto sono effettivamente dovute dalla
[...]
e, per l'effetto, - Confermare l'ingiunzione di pagamento n. 453/2018 - Parte_1
RGN 19482/2017 emessa in data 31 gennaio 2018, notificato in data 20 marzo 2018 dal Tribunale di Bari, in quanto pienamente legittima, valida ed efficace;
ed in ogni caso, - Accertare e dichiarare che la è comunque debitrice dell'importo di euro 67.267,77 oltre Parte_1 interessi di mora fino ad oggi maturati, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per l'effetto -
Condannare la al pagamento della somma di euro 67.267,77, Parte_1 oltre gli interessi di mora fino ad oggi maturati, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento di spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal Tribunale, oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata. - Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione
a decreto ingiuntivo, proposte dalla in quanto infondate in fatto Parte_1 ed in diritto e comunque non provate (…) Con vittoria di spese e compensi professionali”.
La società opposta eccepiva l'infondatezza delle deduzioni avversarie, rilevando come la documentazione prodotta in sede monitoria - segnatamente l'estratto autentico notarile del libro
IM ER giornale - fosse sufficiente a comprovare la sussistenza del credito, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., trattandosi di scrittura contabile regolarmente tenuta e vidimata.
Specificava, altresì, che in ragione della natura del servizio prestato (somministrazione di energia elettrica in regime di maggior tutela), non era necessaria la stipula di un contratto individuale, trattandosi di fornitura regolata ex lege.
Parte opposta richiamava, inoltre, la documentazione intercorsa tra le parti - in particolare le comunicazioni del 27.07.2016 e del 20.10.2016 - per comprovare la correttezza del proprio operato e l'insussistenza di qualsivoglia comportamento minaccioso o scorretto in ordine alla richiesta di rateizzazione avanzata da parte opponente;
evidenziava che tale richiesta era stata respinta per mancato rispetto dei parametri previsti dalla normativa ARERA, ma che nonostante ciò
[...] aveva successivamente manifestato la propria disponibilità alla dilazione Controparte_2 del pagamento.
Veniva, altresì, contestata l'asserita assenza di rapporto contrattuale, alla luce della comunicazione del 01.01.2016, prodotta dalla stessa opponente, da cui si evinceva il rientro nel regime di maggior tutela.
Parte opposta sottolineava, inoltre, come l'opponente avesse richiesto la rateizzazione di alcune delle fatture oggetto del presente giudizio di opposizione, integrando tale condotta una vera e propria ricognizione di debito ex art. 1988 c.c..
In ordine alla quantificazione del credito, la convenuta opposta precisava che la fattura n.
0727885481412122 del 05.03.2016 era stata azionata per l'importo parziale di €. 5.479,36 a seguito di compensazione con nota di credito n. 727885481412121 del 05.07.2017, e che la fattura n.
0727885481412121 era stata integralmente compensata e, pertanto, non azionata.
La società opposta, inoltre, smentiva ogni ipotesi di doppia fatturazione o confusione tra i titoli azionati, chiarendo che tutte le fatture erano state emesse sulla base di consumi effettivi, rilevati da incaricati dell'impresa di distribuzione, come attestato dai dati di misura riportati nelle stesse fatture e validati dal distributore, soggetto titolare e responsabile del servizio di misura secondo la disciplina ARERA.
Sulla scorta di tali allegazioni, parte opposta concludeva come sopra riportato.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e fallito il tentativo operato dalle parti allo scopo di addivenire ad una soluzione transattiva della controversia, con ordinanza resa all'udienza del 16.09.2019, il precedente Giudice ammetteva la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla parte opponente e nominava C.T.U. l'ing. , al quale veniva conferito l'incarico di Persona_1 tentare nuovamente la conciliazione nonché di “verificare e ricostruire i consumi di cui alle fatture azionate, per riscontrarne in tutto o in parte la corrispondenza”.
IM ER Depositata agli atti del giudizio la relazione peritale elaborata dal C.T.U., la causa - dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.01.2025, ove veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso in punto di fatto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.
Giova anzitutto premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale.
Dalla succitata circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea
(cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass. Civ. n. 2421/2006).
Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nella fattispecie, va anzitutto richiamato che il decreto ingiuntivo n. 453/2018 del 29-
31.01.2018, emesso su istanza del ha ingiunto alla società Controparte_2 [...] il pagamento della somma di €. 67.267,77, oltre interessi moratori, quale corrispettivo Controparte_1
IM ER per la fornitura di energia elettrica riferita alla fatturazione intervenuta nel periodo dal marzo 2016 al giugno 2017.
Dunque, la società opposta (attrice in senso sostanziale) ha dedotto di essere creditrice, nei confronti della parte opponente (convenuta in senso sostanziale), dell'importo di €. 67.267,77, come da fatture prodotte in giudizio, di modo che l'oggetto principale del presente giudizio di opposizione consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato da Controparte_2
L'opposizione si fonda principalmente sulla contestazione dell'esistenza e certezza del rapporto obbligatorio e della sussistenza dei requisiti ex art. 633 c.p.c..
Nel corso del giudizio è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio a mezzo dell'ing. , incaricato di verificare e ricostruire i consumi oggetto delle fatture Persona_1 azionate in sede monitoria, con riferimento al punto di consegna POD IT001E747380449, intestato a sito in Locorotondo alla via F. Corrente n. 2. Controparte_1
Il C.T.U. ha confermato che il rapporto contrattuale tra le parti ha avuto effettiva esecuzione nel periodo compreso tra gennaio 2016 e ottobre 2016, periodo in cui la società opponente risultava rientrata nel regime di Maggior Tutela per la fornitura di energia elettrica, come rilevato nella missiva dell' (ora dell'01.01.2016. Controparte_3 Controparte_2
Il Consulente ha proceduto all'analisi della documentazione contabile prodotta, rilevando una molteplicità di anomalie nella struttura e nella progressione delle fatture, con particolare riferimento alla ripetizione di fatture con medesima numerazione e all'assenza di idonei riscontri in ordine agli storni o alle note di credito eventualmente necessarie per giustificare l'emissione di duplicati.
Tali irregolarità, a giudizio del C.T.U., hanno precluso ogni possibilità di individuare con certezza quali fossero i documenti effettivamente rilevanti ai fini della determinazione del debito della società opponente.
L'Ausiliario del Giudice ha testualmente riferito: “(…) non vi è una rilevazione univoca dei consumi a cui fare riferimento (…); la ripetizione delle fatture con stessa numerazione, in assenza di uno storno dei consumi e dei relativi costi o della presenza di note credito che annullano le fatture precedenti al fine di emettere nuova documentazione contabile, non permette a chi scrive di capire quali siano quelle a cui far riferimento, per poter procedere al calcolo dell'eventuale debito della
(cfr. pag. 13 della c.t.u.). Controparte_1
L'ing. ha, altresì, rilevato l'inconsistenza tecnica delle giustificazioni fornite dalla Per_1 società opposta in ordine alla regolarità della fatturazione, rassegnando le seguenti conclusioni: “Alla luce di quanto argomentato ai punti precedenti, dati: - la natura contraddittoria della documentazione versata in atti, nonché delle fatture emesse dalla società fornitrice dell'energia elettrica, - la mancanza di dati certi da analizzare, - l'assenza di riferimento alcuno alle letture
IM ER seguite dal distributore sull'impianto di cui è causa, il CTU nulla può dire circa la validità di tali rilievi, né può procedere alla ricostruzione dei consumi, poiché non vi è alcuna base certa documentale su cui provvedere al ricalcolo” (cfr. pag. 16 della c.t.u.).
Va rilevato che la relazione peritale non è stata oggetto di alcuna osservazione o contestazione delle parti, né risulta siano state formulate critiche o rilievi dalla difesa di Controparte_2
circostanza che ne rafforza l'attendibilità e la rilevanza ai fini della presente decisione.
[...]
La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato, dunque, che sebbene sia intercorso un rapporto di fornitura in regime di Maggior Tutela tra le parti dal gennaio all'ottobre 2016, la documentazione contabile prodotta dalla società opposta non consente di determinare con certezza l'ammontare del credito vantato.
Il C.T.U. ha rilevato la presenza di fatture duplicate, prive di storni o di note di credito, e riferite anche a periodi successivi alla cessazione del rapporto;
ha inoltre evidenziato l'assenza di elementi oggettivi e verificabili sulle letture dei consumi.
Tali considerazioni escludono la sussistenza del requisito della certezza del credito, richiesto ex art. 633 c.p.c. per l'emanazione del decreto ingiuntivo.
Secondo giurisprudenza consolidata, “il decreto ingiuntivo può essere emesso solo a fronte di un credito certo, liquido ed esigibile, risultante da prova scritta idonea;
ove tale prova si presenti lacunosa o contraddittoria, il provvedimento monitorio va revocato” (cfr. Cass. Civ., n. 1389/2018), in quanto “la certezza del credito è requisito imprescindibile ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. e deve risultare da prova scritta univoca e priva di contraddizioni” (cfr.
Cass. Civ., n. 29227/2019).
Inoltre, “l'assenza di una corrispondenza chiara tra la documentazione contabile prodotta e la prestazione dedotta in giudizio o l'oggetto del credito, comporta la revoca del decreto ingiuntivo”
(cfr. Cass. Civ., n. 29583/2019).
Nel caso di specie, la documentazione contabile versata in atti non consente di accertare né la misura né l'effettiva esigibilità del credito azionato, risultando affetta da gravi incoerenze formali e sostanziali.
Ne consegue il venir meno del presupposto fondamentale per la tutela monitoria, ossia la certezza del credito.
Quanto ai rilievi difensivi formulati dalla parte opponente, volti a contestare genericamente l'esistenza del rapporto di fornitura, va evidenziato che la stessa società, in data 16.06.2016, ha presentato istanza di rateizzazione di parte del debito oggetto del presente giudizio e che tale contegno assume valore di riconoscimento implicito dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1988 c.c., in quanto espressione di volontà incompatibile con il disconoscimento del debito.
IM ER In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la richiesta di dilazione o rateizzazione del debito costituisce riconoscimento dell'obbligazione, configurandosi come comportamento concludente idoneo a integrare un principio di prova del credito (cfr. Cass. Civ., n.
7071/2001).
Tuttavia, è altrettanto consolidato l'orientamento secondo cui il riconoscimento del debito non ha efficacia costitutiva del rapporto obbligatorio, ma si limita a presupporlo, con la conseguenza che esso non è sufficiente, da solo, a fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo, ove difetti una prova scritta idonea che attesti la certezza, liquidità ed esigibilità del credito (cfr. Cass. Civ., n. 8357/2012).
Nella fattispecie, la documentazione contabile prodotta da parte opposta risulta gravemente viziata da duplicazioni, mancanza di storni, incoerenze nelle letture e fatturazioni riferite a periodi non coperti dal contratto.
In simili circostanze, anche in presenza di atti apparentemente confermativi del debito da parte del soggetto opponente, la carenza di corrispondenza tra i dati contabili e la prestazione dedotta può compromettere la certezza del credito, rendendo illegittima la conferma della pretesa monitoria (cfr.
Cass. Civ., n. 29583/2019).
Occorre, da ultimo, rilevare come la richiesta di rateizzazione fosse circoscritta a un limitato numero di fatture, ricevute dalla società opponente e contestualmente oggetto di riserve e contestazioni formali.
Come risulta dalla documentazione in atti, l'opponente aveva da poco appreso, proprio da di essere stata ricollocata nel regime di Maggior Tutela e, Controparte_2 conseguentemente, si era vista recapitare le suddette fatture, di importo significativo, che aveva riscontrato chiedendo una dilazione espressamente subordinata alla verifica della correttezza dei conteggi (cfr. doc. n. 7, allegato al fascicolo di parte opponente).
La stessa istanza di rateizzazione, peraltro, non contiene una dichiarazione di riconoscimento incondizionato del debito, bensì rappresenta un atto prudenziale, volto unicamente ad evitare conseguenze pregiudizievoli, senza rinunciare al diritto di contestazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono - e, in particolare, dell'assenza di univoca e attendibile documentazione contabile, delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non contestata dalle parti e pienamente condivisa dal Giudicante, dell'inidoneità dell'istanza di rateizzazione a fondare, da sola, il riconoscimento del debito per l'intero importo azionato in monitorio - si deve concludere che la pretesa creditoria azionata da Controparte_2 non risulta assistita dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 633 c.p.c..
[...]
Pertanto, l'opposizione proposta da è fondata e merita accoglimento, Controparte_1 con conseguente revoca integrale del decreto ingiuntivo n. 453/2018.
IM ER La regolamentazione delle spese segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91
c.p.c., e impone la condanna della parte opposta alla rifusione integrale delle spese di lite in favore della società opponente.
Le predette spese sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (da €. 52.001,00 a €. 260.000,00), secondo i valori medi (con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale), con riduzione del 50%, in ragione della prossimità del valore della controversia allo scaglione inferiore, della non particolare complessità delle questioni giuridiche e tecniche trattate e della limitata attività istruttoria espletata.
Quanto alle spese di consulenza tecnica d'ufficio, esse devono essere poste a carico di
[...]
atteso che la consulenza si è resa necessaria per accertare circostanze che Controparte_2 parte opposta avrebbe dovuto documentare già in fase monitoria e che, all'esito dell'istruttoria, si sono rivelate infondate o non provabili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione in opposizione Controparte_1
a decreto ingiuntivo notificato in data 27.04.2018 nei confronti di Controparte_2 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n.
453/2018, emesso dal Tribunale di Bari il 29-31.01.2018;
2) CONDANNA la parte opposta al pagamento, in favore Controparte_2 della parte opponente delle spese del presente giudizio, che liquida in €. Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario;
3) PONE definitivamente a carico della parte opposta, le Controparte_2 spese della c.t.u. espletata, come liquidate con separato decreto in corso di causa.
Così deciso in Bari, 30.06.2025.
Il Giudice
dott.ssa IM ER
IM ER IM ER