TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4305/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
, rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1 avv. Alessandra Anna Rizzo;
e
), rappresentata e difesa da Controparte_1 C.F._2 avv. Alessandra Anna Rizzo;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
2.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce R.G.V.G. 4305/2024.
pubblicato in data 26/04/2023, non reclamato. Hanno precisato che dalla loro unione è nata la figlia (Tricase, 28/09/2009). Persona_1
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 15/10/2024). In particolare, hanno concordato che:
1) I coniugi rinunziano definitivamente e reciprocamente ad istanze di tipo economico tra loro.
2) I coniugi avranno l'affido condiviso della figlia che verrà collocata presso la madre;
3) trascorrerà con il padre le vacanze di Natale e Pasqua, Per_1 ed al termine dell'anno scolastico, se vorrà, potrà trascorrere un periodo anche di 15 giorni presso la casa paterna in Svizzera, tenendo conto dei periodi di ferie dei genitori e le esigenze e gli impegni di . Persona_1
4) Il padre, corrisponderà alla IG , a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento della figlia la somma di
€.450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici Istat;
5) Il padre, inoltre, rimborserà alla moglie il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia e, previo accordo preventivo tra i genitori, per quelle per cui è richiesto;
6) L'affidamento congiunto della figlia minore impegnerà entrambi i coniugi a consultarsi costantemente ogni qual volta nasceranno problemi inerenti all'impostazione del modello educativo, all'indirizzo scolastico o, comunque, a tutte le scelte che appariranno determinanti per il futuro dei minori.
2 R.G.V.G. 4305/2024.
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del 27/02/2025).
1.3.- All'udienza del 31/01/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare il loro divorzio secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni modificative e/o integrative:
- in sostituzione della condizione sub 3 del ricorso introduttivo, la seguente: incontrerà e terrà con sé la figlia Parte_1 Per_1
secondo il seguente calendario: a) ogni volta che si troverà a
[...]
Miggiano, per almeno 3 ore con un preavviso di 1 giorno e possibilità di pernottare presso l'abitazione paterna;
b.1) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle 10:00 del 23/12 alle 20:00 del 30/12 e l'anno successivo dalle 10:00 del 31/12 alle 20:00 del
06/01 e così di seguito;
b.2) nel periodo pasquale durante le giornate festive;
c) nel periodo estivo per 30 giorni consecutivi - eventualmente da suddividere in periodi più brevi - in luglio o in agosto ad anni alterni, previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
d) tutti gli anni in occasione della festività del genitore;
e) il giorno di compleanno della figlia sarà trascorso unitamente ad entrambi i genitori;
3 bis) i genitori si danno atto che il presente calendario è suscettibile di modifiche concordate in ragione delle loro esigenze lavorative e delle esigenze della prole;
si impegnano entrambi a favorire i rapporti tra
e l'altro genitore;
Persona_1
3 ter) dà il suo consenso a che si rechi in Controparte_1 Persona_1
Svizzera per visitare il padre;
3 quater) ciascun genitore si impegna a dare e ricevere informazioni aggiornate inerenti alla figlia. potrà telefonare e mantenere Persona_1 un contatto telematico con entrambi i genitori ogni qual volta lo vorrà;
- a precisazione della condizione sub 5: per i profili non espressamente concordati dalle parti, le spese straordinarie saranno regolate secondo il pertinente protocollo del Tribunale di Lecce.
3 R.G.V.G. 4305/2024.
Il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio così come modificate e integrate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4305/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 15/10/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Miggiano in data 10/06/2009 tra (LE), Parte_2
01/07/1983) e (Scorrano, 18/05/1984) e Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 2009;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo così come modificate e integrate all'udienza del 31/01/2025;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Miggiano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 12/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
4