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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/07/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Civile per le Controversie di Locazione, composta dai seguenti magistrati:
1. dr. sa Angela Quitadamo Presidente
2. dr.sa Arianna Sbano Consigliere rel.
3. dr.sa Valentina Rascioni Consigliere
All'esito della camera di consiglio del 29 maggio 2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 499/2024 R.G., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. MALAVOLTA Parte_1 CodiceFiscale_1
ALBERTO e dall'avv. PIERUCCI MICHELE elett.te dom.to in Indirizzo Telematico
-appellante-
CONTRO
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. PATRIGNANI TOMMASO e dall'avv. Controparte_1
PAGNINI ALESSANDRO, elett.te dom.to in VIA XI FEBBRAIO N.42 61100 PESARO
- appellato-
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
propone appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro n. 803/2023 Parte_1
pubblicata il 23.11.2023 e non notificata, con la quale veniva accertato che il credito, vantato dalla attrice era pari ad €28.522,42 (oltre rivalutazione ed interessi secondo gli indici ISTAT – Costi Controparte_1 di costruzioni ed interessi nella misura legale dalla domanda alla presente sentenza e dei soli interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo) e doveva essere compensato con il debito pari ai canoni di locazione dovuti dalla medesima (oltre interessi legali dal dovuto al saldo), oggetto di sentenza parziale. Per il resto, il ricorso veniva respinto e le spese compensate, ivi comprese quelle di CTU
pagina 1 di 9 definitivamente poste a carico di parte attrice e convenuta al 50%. Tale sentenza definitiva era preceduta da altra sentenza parziale con la quale il Giudice accertava che la misura del canone, a partire dal terzo anno di durata del contratto, era pari ad € 950,00= mensili e che la compensazione di cui all'art. 7 del contratto dovesse essere commisurata ad un canone di € 950,00= a far data dall'inizio della locazione.
La vicenda trae origine dal contratto di locazione commerciale del 14.12.2017 con il quale assumeva in conduzione dal , padre e dante causa della odierna Controparte_1 CP_2 proprietaria i locali siti in Pesaro, Strada Statale Adriatica n. 157/159 al fine di aprire un Parte_1 asilo nido. Le parti convenivano il canone di locazione nell'importo di € 950,00= mensili. Le parti convenivano la facoltà della conduttrice di eseguire alcuni lavori, definiti nell'art. 7 del contratto, portando in detrazione il relativo importo di spesa, sicché ciò che è controverso tra le parti attiene proprio all'entità di tali lavori da portare in detrazione, nonché la corretta interpretazione della volontà contrattuale circa la determinazione del canone nei primi anni di vigenza del contratto.
Ebbene, ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado, per avere il primo giudice omesso la quantificazione di quanto dovuto pari a € 8.677,58= oltre interessi, per i canoni di locazione insoluti, conformemente alle risultanze istruttorie del procedimento. Contesta, inoltre, il riconoscimento, in favore della conduttrice , della rivalutazione ed interessi, avendo la stessa già Controparte_1 compensato, a seguito del mancato pagamento dei canoni, gli importi riconosciuti corrispondenti al valore dei lavori eseguiti nell'immobile. Chiede, inoltre, riformarsi la pronuncia di rigetto della domanda spiegata, sempre in via riconvenzionale, dall'appellante, di risoluzione contrattuale, essendo risultato palese, dalla CTU, come la conduttrice stessa abbia arbitrariamente omesso il pagamento di oltre nove mensilità del canone di locazione integrando una grave violazione al rapporto sinallagmatico che sottintende il contratto di locazione. Lamenta, infine, la violazione di legge in relazione agli artt. 91 e 92 per avere il primo giudice compensato integralmente le spese di lite. Chiede, pertanto, che in accoglimento dell'appello, confermata la compensazione di cui alla sentenza, sia Controparte_1 condannata al pagamento dell'importo di € 8.677,58= oltre interessi di mora, dalla domanda al saldo effettivo, per il mancato pagamento dei canoni di locazione sino alla data del 13.10.2021 che sia dichiarato il grave inadempimento della predetta conduttrice in relazione al mancato pagamento dei canoni di locazione per 9 mensilità del canone e per l'effetto sia dichiarata la risoluzione del contratto di locazione in atti con fissazione della data di esecuzione del rilascio entro breve e perentorio termine.
Si è costituita in questo grado la conduttrice chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_1 quanto fondato su un travisamento della decisione di primo grado e per non avere il gravame interessato la completezza della motivazione, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione del contratto. Propone, a sua volta, appello incidentale per i seguenti motivi: Sulla pagina 2 di 9 sentenza parziale A)Violazione/falsa applicazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia sull'eccezione di tardivo deposito della memoria integrativa avversaria in primo grado;
B)Violazione/falsa applicazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia sull'eccezione di deposito di domande nuove all'interno della memoria integrativa avversaria in primo grado;
in subordine, erronea/contraddittoria e insufficiente motivazione sul punto;
C)Violazione/falsa applicazione degli artt. 115 – 116 cpc;
del tutto erronea considerazione delle prove documentali proposte da parte odierna appellante incidentale;
omesso utilizzo del “prudente apprezzamento” nella valutazione delle prove documentali;
del tutto erronea interpretazione del testo contrattuale;
D)Violazione/falsa applicazione degli artt. 115 – 116 cpc;
del tutto erronea considerazione delle prove documentali proposte da parte odierna appellante incidentale;
omesso utilizzo del “prudente apprezzamento” nella valutazione delle prove documentali;
erronea interpretazione del testo del contratto;
La sentenza definitiva E) Violazione/falsa applicazione degli artt. 115 – 116 cpc;
omessa e comunque erronea considerazione delle prove documentali – fatture di acquisto - proposte da parte odierna appellante incidentale;
erronea/ illogica e del tutto incompleta e comunque contraddittoria motivazione della sentenza;
F)Contestazioni e rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio in primo grado e richiesta di riforma, sul punto, della sentenza del Tribunale di Pesaro;
G ) Violazione/falsa applicazione dell'art. 91, comma 1 cpc;
violazione/falsa applicazione dell'art. 92, comma 2 cpc;
erronea/contraddittoria motivazione della sentenza alla pag. 3 in merito alla compensazione delle spese di lite.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, per ragioni di logica, vanno esaminati i motivi di appello incidentale che riguardano la sentenza parziale che ha accertato che la misura del canone, a partire dal terzo anno di durata del contratto, era pari ad € 950,00= mensili e che la compensazione di cui all'art. 7 del contratto dovesse essere commisurata ad un canone di € 950,00= a far data dall'inizio della locazione (motivi C e
D).
Secondo l'appellante incidentale, il primo giudice avrebbe del tutto travisato il contenuto del contratto di locazione laddove ha considerato, sin dal primo anno di affitto, il canone intero di euro 950,00 mensili quale “metro” per calcolare la compensazione riconosciuta alla signora per le spese CP_1 per la messa a norma del locale, dovendosi, al contrario, secondo la sua tesi, operare la compensazione solo sui canoni dovuti dal terzo anno in poi.
In proposito, si rammenta che il contratto in questione, della durata di anni 6 con inizio dal
14.12.2017 e termine al 13.12.2023, tacitamente rinnovabile di 6 anni in 6 anni, prevedeva all'art. 2, il pagina 3 di 9 pagamento, per il primo anno (14.12.2017 – 13.12.2018) di un canone mensile di locazione di euro
500,00; il pagamento, per il secondo anno, di un canone annuo di euro 6.000,00. Specificava il contratto che tale trattamento “di favore” nella quantificazione dei canoni trovava la sua ragione nel fatto che la sig.ra si sarebbe dovuta accollare, su proposta del locatore, tutte le spese per la messa a norma CP_1 dell'immobile che versava, all'epoca della stipula dell'accordo, in un mediocre stato di conservazione
(di cui al successivo art. 9). Tali spese sarebbero state scontate, dice il contratto, “dalle mensilità del canone di affitto per un importo pari a quello speso dal conduttore.” Sempre il medesimo art. 2 prevedeva, il pagamento, dal terzo anno in poi e sino al termine della locazione, di un canone annuo di euro
11.400,00, per 950,00 euro mensili. Le parti prevedevano testualmente che “qualora le spese sostenute dal conduttore, vedi art. 9, non siano state ancora rimborsate nel corso dei primi due anni di locazione, dovranno esserlo nel successivo terzo anno di locazione che dovrà quindi essere scontato dalle rate mensili concordate di euro 950,00”.
Al successivo art. 7 le parti concordavano che il conduttore “per la messa a norma del locale, dovrà apportare delle modifiche come di seguito descritte (modifiche che sosterrà il conduttore, pur essendo di competenza del locatore, ma che il conduttore recupererà con lo sconto del canone di locazione per due o più anni, cioè fino al raggiungimento dell'importo speso per la messa a norma del locale”. Importo che, prosegue l'articolo, non poteva essere ancora dettagliatamente quantificato al momento della stipula della locazione ma che si concordava non potesse essere inferiore alla somma di euro 22.800,00
(sostanzialmente pari a due intere annualità).
Ebbene, la tesi proposta dall'appellante incidentale non trova alcun supporto logico né giuridico nel testo negoziale concordato tra le parti, essendo evidente, proprio in virtù della prevalenza del criterio letterale dalla stessa propugnata, che la volontà espressa dalle stesse fosse nel considerare, già dal primo anno, il prezzo del canone scontato al fine di tenere conto dei lavori che il conduttore si era addossato.
In altre parole, come reso chiaro dal testo sopra richiamato, il canone ridotto pari a complessivi euro
6.500,00 per i primi due anni del contratto, era stato così determinato proprio in considerazione dei lavori che il conduttore si era onerato di sostenere al posto del locatore, venendo tali spese scontate dalle mensilità del canone di affitto per un importo pari a quello speso dal conduttore. Ad ulteriormente chiarire la volontà negoziale veniva ribadito, nel prosieguo del contratto, che “qualora le spese sostenute dal conduttore, vedi art. 9, non siano state ancora rimborsate nel corso dei primi due anni di locazione, dovranno esserlo nel successivo terzo anno di locazione che dovrà quindi essere scontato dalle rate mensili concordate di euro 950,00”, il che rende ancora più evidente che lo sconto dai canoni per i lavori svolti dal conduttore erano già previsti dal primo anno di vigenza del contratto. Ciò trova finale conferma nell'art. 7 ove si precisa che l'importo speso per i lavori di adeguamento del locale sarebbero stati pagina 4 di 9 recuperati dal conduttore “con lo sconto del canone di locazione per due o più anni”, ossia sicuramente nel corso dei primi due anni, ove le parti avevano già in anticipo decurtato il canone e, in caso di incapienza, negli anni successivi.
Dunque, appare confermato, seppure con tecnica contrattuale non sempre limpida (basti pensare che se l'importo minimo dei lavori era fissato in euro 22.800,00 sicuramente lo sconto dai canoni avrebbe dovuto proseguire oltre i primi due anni, non solo eventualmente come previsto), che il canone mensile pattuito avrebbe dovuto considerarsi, sin dall'inizio, pari ad euro 950,00 mensili, venendo, dunque, ridotto sin dall'inizio, nella misura concordata, per tenere conto della compensazione con l'importo dei lavori sostenuti dal conduttore.
Del tutto corretta appare, dunque, la conclusione raggiunta dalla sentenza parziale, non trovando alcun fondamento contrattuale la tesi secondo cui “le “compensazioni” con il canone intero di euro
950,00 sarebbero dovute iniziare a partire dal terzo anno di rapporto”.
Venendo, ora, alla quantificazione del credito rivendicato dalla conduttrice a titolo di rimborso per i lavori effettuati, di competenza del locatore, la sentenza ha accertato che lo stesso è pari ad €28.522,42, avendo il CTU nominato in primo grado riconosciuto alla a titolo di spese per la messa a CP_1 norma, l'importo totale complessivo di euro 37.122,42, dai quali detrarre euro 8.600,00 già rimborsati dalla Regione Marche.
Ritiene, tuttavia, l'appellante incidentale che al totale complessivo di euro 37.122,42 si sarebbero dovuti aggiungere ulteriori euro 11.451,84 per spese riferite anch'esse alla messa a norma, illegittimamente pretermesse dal primo CTU, riproponendo, in proposito, le doglianze di cui alle richieste di chiarimenti già avanzate in primo grado.
Il motivo di appello non appare fondato, apparendo corretta la conclusione cui è giunto il CTU di primo grado.
Quanto alle singole spese contestate dall'appellante, si rileva, con riguardo alla rampa per gli invalidi, che appare corretto il ragionamento seguito dal CTU che, pur riconoscendola come opera per la messa a norma, provvedeva a decurtare del 50% gli importi delle fatture n. 99, 107, 159, 161 del 2018
C.S. Legnami per l'acquisto del materiale in legno. Secondo l'accertamento eseguito dal CTU, infatti, veniva riscontrato ampio utilizzo di legname in varie parti del giardino dell'asilo in connessione con opere estranee al concetto di “messa a norma” (v. cancelli, recinzioni), sicché veniva computato solo il legname strettamente connesso con la costruzione della rampa.
Le doglianze avanzate sul punto dall'appellante sono generiche, non motivando la parte la ragione secondo cui la spesa di euro 687,87 a titolo di solo legname per la costruzione della rampa dovrebbe ritenersi insufficiente. pagina 5 di 9 Ugualmente generiche ed inidonee a confutare le precise argomentazioni della CTU appaiono le doglianze relative al mancato conteggio delle spese per rubinetterie e sanitari in relazione all'impianto idrico e circa il mancato conteggio della fattura emessa dalla Catep, asseritamente per lo smaltimento di rifiuti che il locatore si era obbligato a rimuovere.
In merito a quest'ultima (ditta CATEP n° 197 del 30.04.18 di euro 968,00), il CTU ha, infatti, rimarcato il fatto che nella stessa si parla di “fornitura di terreno vegetale, sistemazione e trasporto materiale di risulta con data di esecuzione (vedi bolle) successiva alla fine lavori inoltrata il 19.04.2018”, apparendo, dunque, fondato che la stessa non possa ritenersi connessa alla rimozione dei materiali lasciati dal proprietario ma più alla sistemazione finale del giardino, con conseguente correttezza della sua esclusione. Il fatto, poi, che tale fattura contenga anche la fornitura di un mini-escavatore, lungi dal confermare la tesi dell'appellante, la smentisce platealmente, essendo ben singolare che per rimuovere dei rifiuti debba essere usato un escavatore che, come noto, serve a scavare il terreno, operazione che appare, invece, normalmente funzionale alla sistemazione di un giardino.
Quanto, poi, al fatto che il primo giudice avrebbe osservato che “in risposta alle osservazioni dei
CTP la perizia elenca alle pag. 10 e 11 le fatture non conteggiate nel calcolo di cui a pag. 9” e ancora
“che le allegazioni delle parti permettano di pervenire alla decisione della causa”, tale affermazione non può essere letta nel senso del “riconoscimento della piena validità delle osservazioni del consulente di parte odierna appellante”. Il primo giudice, infatti, viste le osservazioni del CTP in merito alla contestazione di alcune fatture, non ha fatto altro che rimandare alla sentenza il più compiuto esame delle stesse, essendo in grado di valutare autonomamente l'inclusione o meno delle spese vantate dall'attrice, avendo il CTU elencato le fatture non conteggiate, con conseguente facilità del relativo calcolo (salvo, poi, evidentemente, valutare che non era necessario aggiungere spese non già conteggiate dal CTU).
Per il resto, non si ravvisano motivi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal CTU che ha correttamente ritenuto che le opere complementari alla buona realizzazione del progetto di messa a norma ma che non riguardavano strettamente le opere identificabili all'art. 7 del contratto di affitto non potessero essere considerate (come ad esempio, le nuove pareti, l'acquisto e la posa di piastrelle, dei sanitari e delle rubinetterie, di lastre di cartongesso tantomeno quelle degli attrezzi e dei materiali vari necessari al completamento delle varie opere realizzate).
I motivi E e F dell'appello incidentale vanno, dunque, respinti, con conseguente conferma dell'accertamento delle spese da compensare sui canoni pari ad euro 28.522,42.
Veniamo, ora, ad analizzare l'appello principale e l'appello incidentale di cui ai punti A e B, in quanto tutti riguardanti la domanda riconvenzionale avanzata dalla locatrice, originaria convenuta, volta pagina 6 di 9 ad ottenere il pagamento dei canoni non pagati in quanto non compensati e la domanda di risoluzione del contratto.
L'appellante incidentale lamenta che si tratterebbe di domande che il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibili in quanto proposte con memoria integrativa depositata, dopo l'ordinanza di mutamento del rito, senza rispettare i termini di cui all'art. 416 c.p.c., a causa dell'errato deposito telematico in cancelleria non competente.
Ebbene, al di là di ogni disquisizione sugli effetti del deposito telematico avvenuto nei termini ma in cancelleria non competente, si rileva che l'originaria convenuta, nel costituirsi in giudizio a seguito della citazione attorea e, dunque, prima dell'ordinanza di mutamento del rito, aveva già proposto le suddette domande riconvenzionali (rispettando il rito ordinario civile) sicché la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. appare del tutto irrilevante in proposito (essendo destinata, semmai, a consentire alle parti di integrare le richieste istruttorie secondo il diverso rito, essendo rimaste, nella specie, identiche le conclusioni).
Quanto, poi, al fatto che l'odierna appellante abbia aggiunto, con la suddetta memoria integrativa, la domanda di condanna agli interessi di mora e al pagamento degli ulteriori canoni maturandi fino alla data del rilascio, si tratta di una mera emendatio di una domanda già ritualmente avanzata.
Tali argomentazioni appaiono, ad ogni modo, superati dall'esame di merito dei motivi dell'appello principale che riguardano le medesime domande.
Quanto al primo motivo, appare fondata la doglianza secondo cui il primo giudice, nel considerare le spese oggetto di legittima compensazione, abbia omesso di condannare la conduttrice al pagamento del residuo dovuto.
È, infatti, incontestato tra le parti che la conduttrice aveva omesso il pagamento dei canoni a partire dal terzo anno, sostenendo l'integrale compensazione con le spese affrontate, ricominciando il regolare pagamento solo a decorrere dal 13.10.2021, rimanendo, pertanto, debitrice di € 37.200,00 per il periodo precedente.
Detraendo dal totale dovuto le spese che hanno dato diritto a compensazione, residua in favore della proprietaria locatrice, odierna appellante, l'importo di € 8.677,58=. (€ 37.200,00= - € 28.522,42=), da maggiorare di interessi legali con funzione corrispettiva.
La sentenza in primo grado si è limitata ad emettere una condanna generica (“deve essere compensato con il debito pari ai canoni di locazione dovuti dalla medesima (oltre interessi legali dal dovuto al saldo), oggetto della decisione che precede”) che, su domanda dell'appellante, va specificata nell'importo preciso dovuto, oggetto di domanda.
pagina 7 di 9 Per quanto, invece, concerne la domanda di risoluzione del contratto, pur se poco comprensibile appare la motivazione della sentenza gravata, questo Collegio ritiene di poter confermare la statuizione di rigetto.
L'inadempimento della conduttrice è stato, infatti, limitato al periodo gennaio 2020-ottobre 2021 ed è stato parziale, residuando, a seguito della compensazione, un debito di poco superiore ad 8.000,00 euro. Dal punto di vista soggettivo, inoltre, il mancato pagamento del canone è stato motivato dalla necessità di compensare il residuo dovuto per i lavori svolti, così come previsto in contratto, in maniera, peraltro, non del tutto cristallina, sia in merito al periodo di compensazione che in merito alla tipologia di spese compensabili (tant'è che si è reso necessario l'espletamento di una apposita CTU).
Considerato che l'integrale pagamento dei canoni è, poi, ripreso da ottobre 2021, ben cinque mesi prima della proposizione della domanda di risoluzione, continuando anche nel prosieguo (a quanto è dato sapere) deve ritenersi che, nel complesso, l'inadempimento posto in essere sia di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della controparte.
Infatti, in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, l'inadempimento risolutorio che legittima l'attivazione del rimedio caducatorio ex art. 1453 deve essere al contempo imputabile, ingiustificato e di non scarsa importanza ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cc.
In particolare, l'art. 1455 cc richiede ai fini della risoluzione che l'inadempimento non abbia scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della controparte, pertanto l'inadempimento risolutorio deve essere connotato da un'apprezzabile gravità.
Tale requisito esprime una ratio di salvaguardia della vincolatività del contratto, in quanto se lo stesso ha forza di legge tra le parti (art. 1372 cc) e istituisce tra le medesime un vincolo in linea di principio irretrattabile unilateralmente, solo l'inadempimento grave (o non scarso) che sconvolga in modo irrimediabile (effettivo e definitivo) il sinallagma, può legittimare la controparte a sciogliersi dal vincolo medesimo.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche di recente, che “Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, pagina 8 di 9 nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (Cass. 19579/2021 e in materia di locazioni si veda Cass. n. 17066/2014).
In forza dei suesposti argomenti, l'appello principale sul punto va respinto mentre va accolto, parzialmente, in merito alla domanda di pagamento dei canoni. L'appello incidentale, come detto, è in toto respinto, con assorbimento dei residui motivi in punto di domanda di risoluzione.
Considerati gli appelli anche sulle spese e, comunque, considerato l'esito complessivo del giudizio che ha visto, pur in una situazione di parziale reciproca soccombenza, una soccombenza prevalente in capo alla originaria ricorrente, oggi appellante incidentale, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio per la metà, con condanna, per la restante parte, in capo all'odierna appellata (fermo restando il regolamento delle spese di CTU come da sentenza di primo grado).
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e in parziale riforma della sentenza impugnata 2) condanna al pagamento in favore di di euro Controparte_1 Parte_1
8.677,58, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di canoni residui;
3) condanna Controparte_1 alla refusione in favore di di metà delle spese di lite del primo grado che liquida, per l'intero, Parte_1 in euro 7.000,00, oltre euro 237,00 per spese, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
4) rigetta l'appello incidentale;
5) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
6) condanna alla Controparte_1 refusione a favore dell'appellante di metà delle spese di lite del presente grado che liquida, per l'intero, in euro 7.000,00, oltre 770,00 per spese, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
7) Dichiara che a carico dell'appellante incidentale sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott.ssa Angela Quitadamo
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Sezione Civile per le Controversie di Locazione, composta dai seguenti magistrati:
1. dr. sa Angela Quitadamo Presidente
2. dr.sa Arianna Sbano Consigliere rel.
3. dr.sa Valentina Rascioni Consigliere
All'esito della camera di consiglio del 29 maggio 2025, tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 499/2024 R.G., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. MALAVOLTA Parte_1 CodiceFiscale_1
ALBERTO e dall'avv. PIERUCCI MICHELE elett.te dom.to in Indirizzo Telematico
-appellante-
CONTRO
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. PATRIGNANI TOMMASO e dall'avv. Controparte_1
PAGNINI ALESSANDRO, elett.te dom.to in VIA XI FEBBRAIO N.42 61100 PESARO
- appellato-
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
propone appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Pesaro n. 803/2023 Parte_1
pubblicata il 23.11.2023 e non notificata, con la quale veniva accertato che il credito, vantato dalla attrice era pari ad €28.522,42 (oltre rivalutazione ed interessi secondo gli indici ISTAT – Costi Controparte_1 di costruzioni ed interessi nella misura legale dalla domanda alla presente sentenza e dei soli interessi nella misura legale dalla presente sentenza al saldo) e doveva essere compensato con il debito pari ai canoni di locazione dovuti dalla medesima (oltre interessi legali dal dovuto al saldo), oggetto di sentenza parziale. Per il resto, il ricorso veniva respinto e le spese compensate, ivi comprese quelle di CTU
pagina 1 di 9 definitivamente poste a carico di parte attrice e convenuta al 50%. Tale sentenza definitiva era preceduta da altra sentenza parziale con la quale il Giudice accertava che la misura del canone, a partire dal terzo anno di durata del contratto, era pari ad € 950,00= mensili e che la compensazione di cui all'art. 7 del contratto dovesse essere commisurata ad un canone di € 950,00= a far data dall'inizio della locazione.
La vicenda trae origine dal contratto di locazione commerciale del 14.12.2017 con il quale assumeva in conduzione dal , padre e dante causa della odierna Controparte_1 CP_2 proprietaria i locali siti in Pesaro, Strada Statale Adriatica n. 157/159 al fine di aprire un Parte_1 asilo nido. Le parti convenivano il canone di locazione nell'importo di € 950,00= mensili. Le parti convenivano la facoltà della conduttrice di eseguire alcuni lavori, definiti nell'art. 7 del contratto, portando in detrazione il relativo importo di spesa, sicché ciò che è controverso tra le parti attiene proprio all'entità di tali lavori da portare in detrazione, nonché la corretta interpretazione della volontà contrattuale circa la determinazione del canone nei primi anni di vigenza del contratto.
Ebbene, ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado, per avere il primo giudice omesso la quantificazione di quanto dovuto pari a € 8.677,58= oltre interessi, per i canoni di locazione insoluti, conformemente alle risultanze istruttorie del procedimento. Contesta, inoltre, il riconoscimento, in favore della conduttrice , della rivalutazione ed interessi, avendo la stessa già Controparte_1 compensato, a seguito del mancato pagamento dei canoni, gli importi riconosciuti corrispondenti al valore dei lavori eseguiti nell'immobile. Chiede, inoltre, riformarsi la pronuncia di rigetto della domanda spiegata, sempre in via riconvenzionale, dall'appellante, di risoluzione contrattuale, essendo risultato palese, dalla CTU, come la conduttrice stessa abbia arbitrariamente omesso il pagamento di oltre nove mensilità del canone di locazione integrando una grave violazione al rapporto sinallagmatico che sottintende il contratto di locazione. Lamenta, infine, la violazione di legge in relazione agli artt. 91 e 92 per avere il primo giudice compensato integralmente le spese di lite. Chiede, pertanto, che in accoglimento dell'appello, confermata la compensazione di cui alla sentenza, sia Controparte_1 condannata al pagamento dell'importo di € 8.677,58= oltre interessi di mora, dalla domanda al saldo effettivo, per il mancato pagamento dei canoni di locazione sino alla data del 13.10.2021 che sia dichiarato il grave inadempimento della predetta conduttrice in relazione al mancato pagamento dei canoni di locazione per 9 mensilità del canone e per l'effetto sia dichiarata la risoluzione del contratto di locazione in atti con fissazione della data di esecuzione del rilascio entro breve e perentorio termine.
Si è costituita in questo grado la conduttrice chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_1 quanto fondato su un travisamento della decisione di primo grado e per non avere il gravame interessato la completezza della motivazione, con conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione del contratto. Propone, a sua volta, appello incidentale per i seguenti motivi: Sulla pagina 2 di 9 sentenza parziale A)Violazione/falsa applicazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia sull'eccezione di tardivo deposito della memoria integrativa avversaria in primo grado;
B)Violazione/falsa applicazione dell'art. 112 cpc per omessa pronuncia sull'eccezione di deposito di domande nuove all'interno della memoria integrativa avversaria in primo grado;
in subordine, erronea/contraddittoria e insufficiente motivazione sul punto;
C)Violazione/falsa applicazione degli artt. 115 – 116 cpc;
del tutto erronea considerazione delle prove documentali proposte da parte odierna appellante incidentale;
omesso utilizzo del “prudente apprezzamento” nella valutazione delle prove documentali;
del tutto erronea interpretazione del testo contrattuale;
D)Violazione/falsa applicazione degli artt. 115 – 116 cpc;
del tutto erronea considerazione delle prove documentali proposte da parte odierna appellante incidentale;
omesso utilizzo del “prudente apprezzamento” nella valutazione delle prove documentali;
erronea interpretazione del testo del contratto;
La sentenza definitiva E) Violazione/falsa applicazione degli artt. 115 – 116 cpc;
omessa e comunque erronea considerazione delle prove documentali – fatture di acquisto - proposte da parte odierna appellante incidentale;
erronea/ illogica e del tutto incompleta e comunque contraddittoria motivazione della sentenza;
F)Contestazioni e rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio in primo grado e richiesta di riforma, sul punto, della sentenza del Tribunale di Pesaro;
G ) Violazione/falsa applicazione dell'art. 91, comma 1 cpc;
violazione/falsa applicazione dell'art. 92, comma 2 cpc;
erronea/contraddittoria motivazione della sentenza alla pag. 3 in merito alla compensazione delle spese di lite.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, per ragioni di logica, vanno esaminati i motivi di appello incidentale che riguardano la sentenza parziale che ha accertato che la misura del canone, a partire dal terzo anno di durata del contratto, era pari ad € 950,00= mensili e che la compensazione di cui all'art. 7 del contratto dovesse essere commisurata ad un canone di € 950,00= a far data dall'inizio della locazione (motivi C e
D).
Secondo l'appellante incidentale, il primo giudice avrebbe del tutto travisato il contenuto del contratto di locazione laddove ha considerato, sin dal primo anno di affitto, il canone intero di euro 950,00 mensili quale “metro” per calcolare la compensazione riconosciuta alla signora per le spese CP_1 per la messa a norma del locale, dovendosi, al contrario, secondo la sua tesi, operare la compensazione solo sui canoni dovuti dal terzo anno in poi.
In proposito, si rammenta che il contratto in questione, della durata di anni 6 con inizio dal
14.12.2017 e termine al 13.12.2023, tacitamente rinnovabile di 6 anni in 6 anni, prevedeva all'art. 2, il pagina 3 di 9 pagamento, per il primo anno (14.12.2017 – 13.12.2018) di un canone mensile di locazione di euro
500,00; il pagamento, per il secondo anno, di un canone annuo di euro 6.000,00. Specificava il contratto che tale trattamento “di favore” nella quantificazione dei canoni trovava la sua ragione nel fatto che la sig.ra si sarebbe dovuta accollare, su proposta del locatore, tutte le spese per la messa a norma CP_1 dell'immobile che versava, all'epoca della stipula dell'accordo, in un mediocre stato di conservazione
(di cui al successivo art. 9). Tali spese sarebbero state scontate, dice il contratto, “dalle mensilità del canone di affitto per un importo pari a quello speso dal conduttore.” Sempre il medesimo art. 2 prevedeva, il pagamento, dal terzo anno in poi e sino al termine della locazione, di un canone annuo di euro
11.400,00, per 950,00 euro mensili. Le parti prevedevano testualmente che “qualora le spese sostenute dal conduttore, vedi art. 9, non siano state ancora rimborsate nel corso dei primi due anni di locazione, dovranno esserlo nel successivo terzo anno di locazione che dovrà quindi essere scontato dalle rate mensili concordate di euro 950,00”.
Al successivo art. 7 le parti concordavano che il conduttore “per la messa a norma del locale, dovrà apportare delle modifiche come di seguito descritte (modifiche che sosterrà il conduttore, pur essendo di competenza del locatore, ma che il conduttore recupererà con lo sconto del canone di locazione per due o più anni, cioè fino al raggiungimento dell'importo speso per la messa a norma del locale”. Importo che, prosegue l'articolo, non poteva essere ancora dettagliatamente quantificato al momento della stipula della locazione ma che si concordava non potesse essere inferiore alla somma di euro 22.800,00
(sostanzialmente pari a due intere annualità).
Ebbene, la tesi proposta dall'appellante incidentale non trova alcun supporto logico né giuridico nel testo negoziale concordato tra le parti, essendo evidente, proprio in virtù della prevalenza del criterio letterale dalla stessa propugnata, che la volontà espressa dalle stesse fosse nel considerare, già dal primo anno, il prezzo del canone scontato al fine di tenere conto dei lavori che il conduttore si era addossato.
In altre parole, come reso chiaro dal testo sopra richiamato, il canone ridotto pari a complessivi euro
6.500,00 per i primi due anni del contratto, era stato così determinato proprio in considerazione dei lavori che il conduttore si era onerato di sostenere al posto del locatore, venendo tali spese scontate dalle mensilità del canone di affitto per un importo pari a quello speso dal conduttore. Ad ulteriormente chiarire la volontà negoziale veniva ribadito, nel prosieguo del contratto, che “qualora le spese sostenute dal conduttore, vedi art. 9, non siano state ancora rimborsate nel corso dei primi due anni di locazione, dovranno esserlo nel successivo terzo anno di locazione che dovrà quindi essere scontato dalle rate mensili concordate di euro 950,00”, il che rende ancora più evidente che lo sconto dai canoni per i lavori svolti dal conduttore erano già previsti dal primo anno di vigenza del contratto. Ciò trova finale conferma nell'art. 7 ove si precisa che l'importo speso per i lavori di adeguamento del locale sarebbero stati pagina 4 di 9 recuperati dal conduttore “con lo sconto del canone di locazione per due o più anni”, ossia sicuramente nel corso dei primi due anni, ove le parti avevano già in anticipo decurtato il canone e, in caso di incapienza, negli anni successivi.
Dunque, appare confermato, seppure con tecnica contrattuale non sempre limpida (basti pensare che se l'importo minimo dei lavori era fissato in euro 22.800,00 sicuramente lo sconto dai canoni avrebbe dovuto proseguire oltre i primi due anni, non solo eventualmente come previsto), che il canone mensile pattuito avrebbe dovuto considerarsi, sin dall'inizio, pari ad euro 950,00 mensili, venendo, dunque, ridotto sin dall'inizio, nella misura concordata, per tenere conto della compensazione con l'importo dei lavori sostenuti dal conduttore.
Del tutto corretta appare, dunque, la conclusione raggiunta dalla sentenza parziale, non trovando alcun fondamento contrattuale la tesi secondo cui “le “compensazioni” con il canone intero di euro
950,00 sarebbero dovute iniziare a partire dal terzo anno di rapporto”.
Venendo, ora, alla quantificazione del credito rivendicato dalla conduttrice a titolo di rimborso per i lavori effettuati, di competenza del locatore, la sentenza ha accertato che lo stesso è pari ad €28.522,42, avendo il CTU nominato in primo grado riconosciuto alla a titolo di spese per la messa a CP_1 norma, l'importo totale complessivo di euro 37.122,42, dai quali detrarre euro 8.600,00 già rimborsati dalla Regione Marche.
Ritiene, tuttavia, l'appellante incidentale che al totale complessivo di euro 37.122,42 si sarebbero dovuti aggiungere ulteriori euro 11.451,84 per spese riferite anch'esse alla messa a norma, illegittimamente pretermesse dal primo CTU, riproponendo, in proposito, le doglianze di cui alle richieste di chiarimenti già avanzate in primo grado.
Il motivo di appello non appare fondato, apparendo corretta la conclusione cui è giunto il CTU di primo grado.
Quanto alle singole spese contestate dall'appellante, si rileva, con riguardo alla rampa per gli invalidi, che appare corretto il ragionamento seguito dal CTU che, pur riconoscendola come opera per la messa a norma, provvedeva a decurtare del 50% gli importi delle fatture n. 99, 107, 159, 161 del 2018
C.S. Legnami per l'acquisto del materiale in legno. Secondo l'accertamento eseguito dal CTU, infatti, veniva riscontrato ampio utilizzo di legname in varie parti del giardino dell'asilo in connessione con opere estranee al concetto di “messa a norma” (v. cancelli, recinzioni), sicché veniva computato solo il legname strettamente connesso con la costruzione della rampa.
Le doglianze avanzate sul punto dall'appellante sono generiche, non motivando la parte la ragione secondo cui la spesa di euro 687,87 a titolo di solo legname per la costruzione della rampa dovrebbe ritenersi insufficiente. pagina 5 di 9 Ugualmente generiche ed inidonee a confutare le precise argomentazioni della CTU appaiono le doglianze relative al mancato conteggio delle spese per rubinetterie e sanitari in relazione all'impianto idrico e circa il mancato conteggio della fattura emessa dalla Catep, asseritamente per lo smaltimento di rifiuti che il locatore si era obbligato a rimuovere.
In merito a quest'ultima (ditta CATEP n° 197 del 30.04.18 di euro 968,00), il CTU ha, infatti, rimarcato il fatto che nella stessa si parla di “fornitura di terreno vegetale, sistemazione e trasporto materiale di risulta con data di esecuzione (vedi bolle) successiva alla fine lavori inoltrata il 19.04.2018”, apparendo, dunque, fondato che la stessa non possa ritenersi connessa alla rimozione dei materiali lasciati dal proprietario ma più alla sistemazione finale del giardino, con conseguente correttezza della sua esclusione. Il fatto, poi, che tale fattura contenga anche la fornitura di un mini-escavatore, lungi dal confermare la tesi dell'appellante, la smentisce platealmente, essendo ben singolare che per rimuovere dei rifiuti debba essere usato un escavatore che, come noto, serve a scavare il terreno, operazione che appare, invece, normalmente funzionale alla sistemazione di un giardino.
Quanto, poi, al fatto che il primo giudice avrebbe osservato che “in risposta alle osservazioni dei
CTP la perizia elenca alle pag. 10 e 11 le fatture non conteggiate nel calcolo di cui a pag. 9” e ancora
“che le allegazioni delle parti permettano di pervenire alla decisione della causa”, tale affermazione non può essere letta nel senso del “riconoscimento della piena validità delle osservazioni del consulente di parte odierna appellante”. Il primo giudice, infatti, viste le osservazioni del CTP in merito alla contestazione di alcune fatture, non ha fatto altro che rimandare alla sentenza il più compiuto esame delle stesse, essendo in grado di valutare autonomamente l'inclusione o meno delle spese vantate dall'attrice, avendo il CTU elencato le fatture non conteggiate, con conseguente facilità del relativo calcolo (salvo, poi, evidentemente, valutare che non era necessario aggiungere spese non già conteggiate dal CTU).
Per il resto, non si ravvisano motivi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal CTU che ha correttamente ritenuto che le opere complementari alla buona realizzazione del progetto di messa a norma ma che non riguardavano strettamente le opere identificabili all'art. 7 del contratto di affitto non potessero essere considerate (come ad esempio, le nuove pareti, l'acquisto e la posa di piastrelle, dei sanitari e delle rubinetterie, di lastre di cartongesso tantomeno quelle degli attrezzi e dei materiali vari necessari al completamento delle varie opere realizzate).
I motivi E e F dell'appello incidentale vanno, dunque, respinti, con conseguente conferma dell'accertamento delle spese da compensare sui canoni pari ad euro 28.522,42.
Veniamo, ora, ad analizzare l'appello principale e l'appello incidentale di cui ai punti A e B, in quanto tutti riguardanti la domanda riconvenzionale avanzata dalla locatrice, originaria convenuta, volta pagina 6 di 9 ad ottenere il pagamento dei canoni non pagati in quanto non compensati e la domanda di risoluzione del contratto.
L'appellante incidentale lamenta che si tratterebbe di domande che il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibili in quanto proposte con memoria integrativa depositata, dopo l'ordinanza di mutamento del rito, senza rispettare i termini di cui all'art. 416 c.p.c., a causa dell'errato deposito telematico in cancelleria non competente.
Ebbene, al di là di ogni disquisizione sugli effetti del deposito telematico avvenuto nei termini ma in cancelleria non competente, si rileva che l'originaria convenuta, nel costituirsi in giudizio a seguito della citazione attorea e, dunque, prima dell'ordinanza di mutamento del rito, aveva già proposto le suddette domande riconvenzionali (rispettando il rito ordinario civile) sicché la memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. appare del tutto irrilevante in proposito (essendo destinata, semmai, a consentire alle parti di integrare le richieste istruttorie secondo il diverso rito, essendo rimaste, nella specie, identiche le conclusioni).
Quanto, poi, al fatto che l'odierna appellante abbia aggiunto, con la suddetta memoria integrativa, la domanda di condanna agli interessi di mora e al pagamento degli ulteriori canoni maturandi fino alla data del rilascio, si tratta di una mera emendatio di una domanda già ritualmente avanzata.
Tali argomentazioni appaiono, ad ogni modo, superati dall'esame di merito dei motivi dell'appello principale che riguardano le medesime domande.
Quanto al primo motivo, appare fondata la doglianza secondo cui il primo giudice, nel considerare le spese oggetto di legittima compensazione, abbia omesso di condannare la conduttrice al pagamento del residuo dovuto.
È, infatti, incontestato tra le parti che la conduttrice aveva omesso il pagamento dei canoni a partire dal terzo anno, sostenendo l'integrale compensazione con le spese affrontate, ricominciando il regolare pagamento solo a decorrere dal 13.10.2021, rimanendo, pertanto, debitrice di € 37.200,00 per il periodo precedente.
Detraendo dal totale dovuto le spese che hanno dato diritto a compensazione, residua in favore della proprietaria locatrice, odierna appellante, l'importo di € 8.677,58=. (€ 37.200,00= - € 28.522,42=), da maggiorare di interessi legali con funzione corrispettiva.
La sentenza in primo grado si è limitata ad emettere una condanna generica (“deve essere compensato con il debito pari ai canoni di locazione dovuti dalla medesima (oltre interessi legali dal dovuto al saldo), oggetto della decisione che precede”) che, su domanda dell'appellante, va specificata nell'importo preciso dovuto, oggetto di domanda.
pagina 7 di 9 Per quanto, invece, concerne la domanda di risoluzione del contratto, pur se poco comprensibile appare la motivazione della sentenza gravata, questo Collegio ritiene di poter confermare la statuizione di rigetto.
L'inadempimento della conduttrice è stato, infatti, limitato al periodo gennaio 2020-ottobre 2021 ed è stato parziale, residuando, a seguito della compensazione, un debito di poco superiore ad 8.000,00 euro. Dal punto di vista soggettivo, inoltre, il mancato pagamento del canone è stato motivato dalla necessità di compensare il residuo dovuto per i lavori svolti, così come previsto in contratto, in maniera, peraltro, non del tutto cristallina, sia in merito al periodo di compensazione che in merito alla tipologia di spese compensabili (tant'è che si è reso necessario l'espletamento di una apposita CTU).
Considerato che l'integrale pagamento dei canoni è, poi, ripreso da ottobre 2021, ben cinque mesi prima della proposizione della domanda di risoluzione, continuando anche nel prosieguo (a quanto è dato sapere) deve ritenersi che, nel complesso, l'inadempimento posto in essere sia di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della controparte.
Infatti, in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive, l'inadempimento risolutorio che legittima l'attivazione del rimedio caducatorio ex art. 1453 deve essere al contempo imputabile, ingiustificato e di non scarsa importanza ai sensi degli artt. 1453 e 1455 cc.
In particolare, l'art. 1455 cc richiede ai fini della risoluzione che l'inadempimento non abbia scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della controparte, pertanto l'inadempimento risolutorio deve essere connotato da un'apprezzabile gravità.
Tale requisito esprime una ratio di salvaguardia della vincolatività del contratto, in quanto se lo stesso ha forza di legge tra le parti (art. 1372 cc) e istituisce tra le medesime un vincolo in linea di principio irretrattabile unilateralmente, solo l'inadempimento grave (o non scarso) che sconvolga in modo irrimediabile (effettivo e definitivo) il sinallagma, può legittimare la controparte a sciogliersi dal vincolo medesimo.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato, anche di recente, che “Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, pagina 8 di 9 nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (Cass. 19579/2021 e in materia di locazioni si veda Cass. n. 17066/2014).
In forza dei suesposti argomenti, l'appello principale sul punto va respinto mentre va accolto, parzialmente, in merito alla domanda di pagamento dei canoni. L'appello incidentale, come detto, è in toto respinto, con assorbimento dei residui motivi in punto di domanda di risoluzione.
Considerati gli appelli anche sulle spese e, comunque, considerato l'esito complessivo del giudizio che ha visto, pur in una situazione di parziale reciproca soccombenza, una soccombenza prevalente in capo alla originaria ricorrente, oggi appellante incidentale, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio per la metà, con condanna, per la restante parte, in capo all'odierna appellata (fermo restando il regolamento delle spese di CTU come da sentenza di primo grado).
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e in parziale riforma della sentenza impugnata 2) condanna al pagamento in favore di di euro Controparte_1 Parte_1
8.677,58, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, a titolo di canoni residui;
3) condanna Controparte_1 alla refusione in favore di di metà delle spese di lite del primo grado che liquida, per l'intero, Parte_1 in euro 7.000,00, oltre euro 237,00 per spese, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
4) rigetta l'appello incidentale;
5) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
6) condanna alla Controparte_1 refusione a favore dell'appellante di metà delle spese di lite del presente grado che liquida, per l'intero, in euro 7.000,00, oltre 770,00 per spese, rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
7) Dichiara che a carico dell'appellante incidentale sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott.ssa Angela Quitadamo
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