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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 01/04/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 619 /2023 vertente
TRA SU RA, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. RECCIA ROBERTO, come in atti RICORRENTE
E INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA FERRARECCE N. 13 81100 CASERTA, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13/01/2023 il ricorrente in epigrafe esponeva che con atto di pignoramento presso terzi ex art 543 c.p.c. (28/2019/121209), notificato in data 20.01.2020, Agenzia Entrate Riscossione pignorava presso l'INPS, in qualità di terzo debitore, le somme dovute dall'Ente alla signora AO, titolare di pensione INPS. A seguito di opposizione da parte della debitrice, attuale ricorrente, il Giudice dell'Esecuzione assegnava, in data 09.09.2021, al creditore Agenzia Entrate Riscossione la somma di euro 3.988,27, disponendo contestualmente ed ordinando al terzo pignorato INPS lo svincolo delle restanti somme, pignorate in eccedenza. Tanto premesso, atteso il mancato svincolo di tali somme da parte dell'INPS e la trattenuta sulla pensione di euro 239,11 mensili, effettuata dal mese di febbraio 2020 adiva il Giudice di Napoli Nord chiedendo la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'INPS, quale terzo pignorato. Si costituiva l'INPS rilevando di aver provveduto a restituire a controparte la somma di euro 12.142,78 (residua somma del TFS ancora dovuta alla data del 1 pignoramento) in data 28.11.2022; successivamente con la rata di pensione di giugno 2023 di aver corrisposto alla ricorrente la somma accantonata e trattenuta sulla pensione, pari ad euro 7.651,52 ( allegava cedolino della pensione).Chiedeva pronunziarsi pertanto sentenza di cessata materia del contendere. Parte ricorrente osservava che seppure era stata pagata la sorta, l'INPS aveva omesso di calcolare gli interessi e la rivalutazione sulle somme trattenute e produceva conteggi integrativi a supporto;
l'INPS sul punto non contestava specificamente i conteggi e si limitava a riportarsi ai propri atti.
* Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto in relazione alla sorta capitale nelle more del presente giudizio. La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la parziale cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Resta controversa la questione relativa agli interessi e rivalutazione. Come emerge dagli atti di causa, la trattenuta cautelare oggetto di controversia è proseguita ben oltre l'estinzione del procedimento di pignoramento presso terzi (ordinanza 09/12/2021) e ben oltre l'introduzione del presente giudizio (deposito ricorso 13/01/2023) ed è cessata solo nel mese di giugno 2023, allorquando è avvenuta la anche restituzione delle somme trattenute (si precisa che l'accredito delle somme indicato nel cedolino del mese di giugno 2023 depositato riporta la somma suddivisa in due importi: € 7.651,52 per il periodo da febbraio 2020 a dicembre 2022 ed € 1.195,55 per il periodo da gennaio a maggio 2023) A tal proposito, effettivamente risulta dagli atti che la restituzione delle somme indebitamente trattenute è avvenuta, all'importo nominale, senza interessi e rivalutazione. È pertanto fondata la domanda in parte qua, essendo dovute le somme a titolo di interessi e rivalutazione, non liquidati dall'INPS. Il Tribunale, pertanto può emettere sentenza di condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute in favore della ricorrente sig.ra TA AO per interessi e rivalutazione (come da domanda), calcolati, dalle singole trattenute e fino alla restituzione, in complessivi € 1.156,23, come da conteggio analitico depositato contestualmente alla presente nota, non contestato dalla convenuta e conforme ai parametri normativi di riferimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere. b) Condanna dell'INPS in epigrafe al pagamento in favore della ricorrente sig.ra
TA AO della somma di € 1.156,23, per interessi e rivalutazione. c) Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.300,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 02/04/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 01/04/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 619 /2023 vertente
TRA SU RA, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. RECCIA ROBERTO, come in atti RICORRENTE
E INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA FERRARECCE N. 13 81100 CASERTA, rappresentato e difeso dall'avv. DE BENEDICTIS ITALA, come in atti RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13/01/2023 il ricorrente in epigrafe esponeva che con atto di pignoramento presso terzi ex art 543 c.p.c. (28/2019/121209), notificato in data 20.01.2020, Agenzia Entrate Riscossione pignorava presso l'INPS, in qualità di terzo debitore, le somme dovute dall'Ente alla signora AO, titolare di pensione INPS. A seguito di opposizione da parte della debitrice, attuale ricorrente, il Giudice dell'Esecuzione assegnava, in data 09.09.2021, al creditore Agenzia Entrate Riscossione la somma di euro 3.988,27, disponendo contestualmente ed ordinando al terzo pignorato INPS lo svincolo delle restanti somme, pignorate in eccedenza. Tanto premesso, atteso il mancato svincolo di tali somme da parte dell'INPS e la trattenuta sulla pensione di euro 239,11 mensili, effettuata dal mese di febbraio 2020 adiva il Giudice di Napoli Nord chiedendo la restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'INPS, quale terzo pignorato. Si costituiva l'INPS rilevando di aver provveduto a restituire a controparte la somma di euro 12.142,78 (residua somma del TFS ancora dovuta alla data del 1 pignoramento) in data 28.11.2022; successivamente con la rata di pensione di giugno 2023 di aver corrisposto alla ricorrente la somma accantonata e trattenuta sulla pensione, pari ad euro 7.651,52 ( allegava cedolino della pensione).Chiedeva pronunziarsi pertanto sentenza di cessata materia del contendere. Parte ricorrente osservava che seppure era stata pagata la sorta, l'INPS aveva omesso di calcolare gli interessi e la rivalutazione sulle somme trattenute e produceva conteggi integrativi a supporto;
l'INPS sul punto non contestava specificamente i conteggi e si limitava a riportarsi ai propri atti.
* Va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere. E' incontestato il riconoscimento del diritto in relazione alla sorta capitale nelle more del presente giudizio. La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la parziale cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Resta controversa la questione relativa agli interessi e rivalutazione. Come emerge dagli atti di causa, la trattenuta cautelare oggetto di controversia è proseguita ben oltre l'estinzione del procedimento di pignoramento presso terzi (ordinanza 09/12/2021) e ben oltre l'introduzione del presente giudizio (deposito ricorso 13/01/2023) ed è cessata solo nel mese di giugno 2023, allorquando è avvenuta la anche restituzione delle somme trattenute (si precisa che l'accredito delle somme indicato nel cedolino del mese di giugno 2023 depositato riporta la somma suddivisa in due importi: € 7.651,52 per il periodo da febbraio 2020 a dicembre 2022 ed € 1.195,55 per il periodo da gennaio a maggio 2023) A tal proposito, effettivamente risulta dagli atti che la restituzione delle somme indebitamente trattenute è avvenuta, all'importo nominale, senza interessi e rivalutazione. È pertanto fondata la domanda in parte qua, essendo dovute le somme a titolo di interessi e rivalutazione, non liquidati dall'INPS. Il Tribunale, pertanto può emettere sentenza di condanna dell'INPS al pagamento delle somme dovute in favore della ricorrente sig.ra TA AO per interessi e rivalutazione (come da domanda), calcolati, dalle singole trattenute e fino alla restituzione, in complessivi € 1.156,23, come da conteggio analitico depositato contestualmente alla presente nota, non contestato dalla convenuta e conforme ai parametri normativi di riferimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: a) Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere. b) Condanna dell'INPS in epigrafe al pagamento in favore della ricorrente sig.ra
TA AO della somma di € 1.156,23, per interessi e rivalutazione. c) Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.300,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 02/04/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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