Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 12/06/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2305/2022 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
,corrente in Viale (AT) Strada Vatirone, 1, CF P.IVA_1 in persona del legale rappresentante PA
Parte_2 , rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti a rogito Notar Per_1 di Torino, pro tempore Sig.ra
C.F. 1 ) con il quale è elett.te domiciliato Rep. n. 6923, assistita e difesa dall'Avv. Tommaso Santoro (CF
Il difensore ha dichiarato di voler ricevere leEmail_1presso il proprio indirizzo comunicazioni inerenti il presente giudizio al n.fax 0823.1546360 nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
[...]
( C.F._2 ), con sede in AR, Industrial Park, Balgarovo - 8110, in persona del legale CP rappresentata e difesa, ai fini della presente, in virtù di (C.F. C.F. 3 rappresentante Sig.re P_
,
procura alle liti (cfr sub. doc. A) dall'Avv. Antonio Cimmino (C.F. e dall'Avv. Gaetano C.F._4
Scognamiglio (C.F.
), e con Loro elettivamente domiciliata presso il relativo domicilio digitale alla C.F._5
e solo subordinatamente presso lo studio dell'Avv. Antonio Cimmino in Email_3 p.e.c.
Via G. Fattori, 53, cap 58015 Orbetello (GR),
OSSERVATO
Parte opponente spicca atto di citazione ex art. 645 cpc, avverso il DI 606 del 2022, Tribunale di Asti.
Deduce:
"1) La PA è una società leader a livello europeo specializzata nel settore delle fusioni di metalli leggeri destinati all'industria calzaturiera. In particolare, la società realizza puntali in alluminio, destinati alla realizzazione di calzature antinfortunistiche, che vengono commercializzati sia in Italia sia all'estero, ivi compreso il modello 604 e il modello 60 prodotto e commercializzato da svariati anni per una moltitudine di clienti.
2) La società ha iniziato la propria attività in data 1.09.2010 sviluppando ben presto una propria autonoma competenza tecnica che la distingue da altri operatori del settore.
3) Alla costituzione di PA ed allo sviluppo della sua attività ha partecipato anche il sig. P_ odierno amministratore di CP il quale dal 26.02.2010 all'11.12.2014 ha svolto la funzione di amministratore unico della società, mentre dal 12.01.2015 al 13.01.2022 è stato dipendente della stessa con mansioni apicali di responsabile commerciale finchè non è stato licenziato per violazione dell'obbligo di fedeltà e concorrenza sleale ex art. 2105 c.c.
4) Sia come amministratore, sia come dipendente il sig. P_ svolgeva funzioni rilevanti per l'attività di PA : fissava i prezzi dei prodotti venduti, intratteneva rapporti con i clienti, fissava e gestiva gli ordini, concordava le scadenze di pagamento. In altre parole, era il fulcro della parte commerciale che la proprietà aziendale (rappresentata dalla moglie) gli aveva interamente demandato nutrendo estrema fiducia nel suo operato.
5) La decisione di assumere alle dipendenze della società il P_ è stata maturata direttamente da quest'ultimo, in conseguenza degli sviluppi di un procedimento penale molto gravoso che ha colpito il ricorrente per il crack della
Cogeme, società di Frosinone all'epoca quotata anche in Borsa per il quale il ricorrente è sottoposto a procedimento
PA lasciare il ruolo di Amministratore della stessa, per assumere Ritenne, infatti, anche a protezione della quella di dipendente ancorché con mansioni apicali nel settore tecnico e commerciale.
,6) Nel corso della sua attività presso PA il sig. CP 2 costituiva in AR la AT EOOD, oggi CP
[...], presso la quale lo stesso ha assunto il ruolo di amministratore con lo scopo di costituire un fornitore esclusivo di puntali in alluminio alla odierna resistente.
7) AT, ora come allora, svolge la medesima attività dell'odierna resistente, ossia realizza fusioni di alluminio ed in particolare puntali destinati al manifatturiero delle scarpe antinfortunistiche.
8) La controparte, sulla base di precisi accordi con l'odierna parte attrice, ha da sempre prodotto puntali in alluminio utilizzando tecnologia di proprietà di PA Detta tecnologia è stata in parte concessa in utilizzo ed in parte
.
venduta a fronte di specifico patto di non concorrenza: AT si è obbligata a fornire esclusivamente PA e a non vendere puntali - direttamente e/o indirettamente - in Italia ed in altre nazioni nelle quali aveva ed ha PA clienti.
9) Nel corso degli anni tra le due società sono intercorsi intensi rapporti commerciali. In pratica le due società si fornivano reciprocamente materiale che poi andavano a pagare in compensazione.
10) Come sopra illustrato, il sig. P_ dal gennaio 2015 ha assunto la funzione di dipendente presso Parte_1 oltre ad essere (all'epoca) anche amministratore di AT.
11) In qualità di dipendente (oltreché in forza degli accordi sottoscritti tra le odierne parti in causa) il sig. P_ doveva rispettare nei confronti del datore di lavoro PA "l'obbligo di fedeltà" previsto, tra l'altro, dall'art. 2105 c.c.
Detto obbligo consisteva anche nel divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con il datore, non divulgare o utilizzare informazioni o metodi di produzione, non farne uso in modo da arrecare danni o pregiudizi al datore stesso.
12) il sig. CP 2 non ha rispettato i propri obblighi: i fatti che dimostrano la sua infedeltà sono evidenti, provati ed ingiustificabili.
13) Tra questi troviamo una corrispondenza e-mail datata 20.12.2021 inviata da ND S.p.A. (da sempre cliente dell'odierna parte attrice) all'indirizzo di postra elettronica personale del sig. P_ ed inoltrata per conoscenza anche alla PA (per evidente correttezza del cliente in questione): Con detta e-mail ND trasmetteva un ordine di
2.240 puntali ALL 60 (il cui costo è pari ad euro 4.592,00) alla società bulgara CP A detta e-mail erano
.
allegate delle precedenti e-mails datate 15.12.2021 nelle quali P_ comunicava a ND che i nuovi ordini di puntali sarebbero stati evasi soltanto CP e che da quel momento in avanti ND avrebbe dovuto rivolgersi solo ed esclusivamente alla società bulgara ed al sig. P_ (che trasmetteva anche i numeri di telefono personali).
14) Sulla base di quanto sopra illustrato, dal 15.12.2021 il sig. P_ - trattando affari in proprio e per conto della società CP ha indirizzato il cliente ND alla società bulgara, oramai palesemente concorrente di sottraendo così definitivamente il cliente in questione (dal dicembre 2021 CP_3 non ha più fatto alcun PA
,
Parte 1 ). ordine ad
15) A prova di questa circostanza sia sufficiente rilevare che PA è altresì venuta a conoscenza che in data
28.12.2021 la ND S.p.A. ha effettuato a AT un secondo ordine di puntali più consistente del primo (31.000 paia di puntali per un valore in euro di euro 63.550,00).
16) Per le condotte sopra indicate, PA era costretta ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente P_ (amministatore di AT) in data 22.12.2021 (ricevuta dal lavoratore in data 27.12.2021). Alla contestazione effettuata, posto che i fatti risultavano pienamente comprovati, seguiva il licenziamento per giusta causa con lettera datata 5.01.2022. Allo stato pende il giudizio CP_4 presso codesto Tribunale, sez. Lavoro (proc. N. RG
266/22).
17) In altre parole, il rapporto di lavoro è cessato all'esito di un procedimento disciplinare per giusta causa in quanto è stato adottato il provvedimento del licenziamento per infedeltà e concorrenza sleale del dipendente ai danni di
PA ed a favore di CP . 18) L'odierno contenzioso si colloca in un disegno più ampio avviato da CP e dal sig. CP-2 ai danni dell'odierna parte attrice. E' infatti chiara l'intenzione delle controparte (e del sig. P_ di indebolire/impoverire economicamente
PA per riuscire a "conquistare" il suo mercato.
19) A dimostrazione del clima ostile creato da controparte
contro
PA sia sufficiente rilevare alcuni episodi che, anche se NON oggetto dell'odierno giudizio, sono significativi per comprendere i rapporti tra le odierne parti in causa.
20) Anzitutto l'odierna parte attrice ha scoperto che digitando il sito internet www.alustrategy.eu viene pubblicizzata l'attività di AT. Non solo, controparte - in palese violazione della leale concorrenza - ha "letteralmente" copiato il sito ufficiale della PA (www.alustrategy.it) utilizzando la stessa impostazione, la stessa veste grafica, le stesse fotografie e gli stessi filmati. Detto sito è chiaramente decettivo ed ha come scopo quello di "distrarre" clientela.
21) Nelle settimane precedenti l'instaurazione dell'odierno giudizio il sig. P_ ha notificato ad Parte_1 un decreto ingiuntivo per la consegna di documentazione contabile relativamente ad un (dubbio) contratto del 2015 che avrebbe siglato l'amministratore di diritto dell'epoca deceduto, il sig. Parte_3 che l'opponente ha debitamente
,
impugnato. Ad avviso della scrivente la richiesta è palesemente infondata come avrà modo di dimostrare nel giudizio di opposizione.
22) Sta di fatto, comunque, che il rapporto di fornitura tra le parti va avanti da diversi anni. In tutto questo tempo
PA ha sempre rispettato i termini di pagamento e i propri obblighi aiutando CP a produrre i puntali mediante la fornitura di diversi servizi come ad esempio, manutenzioni straordinarie delle macchine presenti in
AR, predisposizione degli stampi, ecc.
23) Costituisce un fatto acclarato che rispetto al contratto di fornitura del 2019 ad essere stata inadempiente non è
PA bensì CP che non potendo autonomamente fornire clienti dell'opponente, in dispregio ai rapporti
,
anche contrattuali in essere ed avviando una battaglia commerciale immotivata, sfruttando il conflitto di interessi personale del sig. P_ ha provveduto a sviare clientela.
CP per il risarcimentoAlustrategy si riserva espressamente ogni azione in relazione ai summenzionati fatti contro di tutti i danni subiti e subendi che non intende esercitare in questo giudizio ma in uno separato.
24) Si ritiene opportuno nella presente narrazione, fare un passo indietro. Il Sig. P_ per diversi anni ha agito nel pieno rispetto dei suoi obblighi di fedeltà ex art. 2105 c.c. nei confronti di Parte 1 , svolgendo, questo è vero, contemporaneamente la funzione di dipendente apicale di PA e contestualmente di amministratore di
AT, ma sempre nell'ambito di chiari e trasparenti rapporti per i quali la società CP_5 si poneva in un rapporto di collaborazione in via esclusiva di PA utilizzando tecnologia e know della società italiana.
,
25) Già perché sul tema va chiarito che tutto il Know How, i marchi e i brevetti in essere sono tutti di proprietà di
Parte 1 che ne detiene l'intestazione anche presso i pubblici registri. Né corrisponde al vero quanto asserito dal
P_ nel giudizio di impugnazione del licenziamento che i disegni e le matematiche dei prodotti di PA siano state progettate direttamente dal sig. P_ Il processo di progettazione e di produzione del puntale, infatti, è sempre stato realizzato da personale alle dipendenze della PA ovvero in rapporto di collaborazione professionale con quest'ultima. Prova né è che il progettista e il disegnatore dei puntali è sempre stato il sig. Controparte_6, mentre proprietario e titolare del diritto di sfruttamento economico degli stessi è soltanto PA e non P_
26) Ma vi è di più. Si ritiene opportuno, per offrire un quadro completo al Giudicante, precisare che nella causa di impugnazione al licenziamento il sig. P_ avrebbe fatto riferimento ad un asserito contratto risalente al 2010 con il quale il sig. P_ avrebbe trasferito il proprio Know-how dalla CP_7 (società dichiarata fallita più tardi nel 2014 in seno del quale sono contestati ulteriori reati fallimentari al P_ alla PA Trattasi anche qui di un
.
contratto totalmente nullo, ad avviso dell'esponente anche privo di data certa, redatto -in ogni caso- in palese conflitto di interessi del rappresentante con il rappresentato (sempre lo stesso P_ come tale nullo ex lege ai sensi, fra l'altro, dell'art. 1394 c.c.
27) Ad ogni buon conto e per quanto qui interessa, il socio unico di PA (la sig.ra Pt 2 ) ha avuto modo Con appurare che il P_ e per esso CP_1 aveva ordito un vero e proprio progetto di progressivo impoverimento
,
della società italiana con lo scopo di gradualmente dirottare integralmente la produzione e sviare la clientela presso la società bulgara.
28) Ed infatti mentre la società Bulgara veniva costituita, sviluppata ed avviata dal sig. P_ (sotto gli occhi della proprietà che mai avrebbe immaginato un simile scenario fidandosi ciecamente del ricorrente) ad una produzione in termini di volume molto rilevante, praticamente mediante totale finanziamento e supporto economico della
PA attuato nel corso degli anni, la società italiana veniva caricata di un forte indebitamento (nel 2020 all'incirca 2.000.000,00 di euro di finanziamenti), svuotata di alcune macchine inopinatamente trasferite in parte mediante vendita al costo di ammortamento in parte mediante un capestro accordo di comodato d'uso, caricata di debiti fiscali derivanti da gravi omissioni nel pagamento delle imposte dichiarate, che la proprietà scoprirà solo una volta preso il controllo a marzo 2021, ecc.
29) Una volta che la proprietà si era resa conto di questo progetto del tutto penalizzante per la società Italiana ha deciso di assumere, ancorchè per un breve periodo a far data da marzo 2021 l'incarico di Amministratore unico della società e ristabilire la giusta correttezza di rapporti tra le due società promuovendo una serie di intese volte a migliorare i fatturati (e i guadagni) di entrambe le società.
28) Tale accordo ha prodotto un incremento del fatturato di CP e allo stesso tempo un incremento di fatturato per PA che ha giovato per tutto il 2021 al sig. P_ e alla Controparte.
29) Giova precisare che già nel corso del 2020 veniva meno anche il rapporto di coniugio (per una infedeltà coniugale del sig. CP 2 con una signora marocchina) ma nonostante ciò la proprietà della odierna EN ha saputo mantenere separati gli affari dai sentimenti, attesa la speranza di poter far funzionare con successo anche la collaborazione tra le due società nel rispetto di tutti i patti di non concorrenza e non competizione intercorsi tra le parti con l'obiettivo di mantenere prosperità per entrambe le società.
30) Tuttavia, come abbiamo visto, AT alla fine del 2021 ha attuato una politica estremamente aggressiva e volta ad accaparrarsi la clientela italiana della società e segnatamente i clienti orbitanti nel mondo Diadora, storicamente acquirenti di puntali presso PA .
31) A fronte di quanto sopra, la società odierna resistente non ha potuto fare altro che dar corso al procedimento disciplinare già indicato in precedenza e che ha portato al licenziamento per giusta causa del sig. P_ posto che tutte le condotte contestate sono risultate confermate e hanno irreparabilmente leso il vincolo fiduciario esistente.
In questo quadro fattuale si inserisce l'azione monitoria per cui è causa che, come vedremo infra, è assolutamente sfornita di fondamento.
32) Come è del resto pacifico, PA sempre onorato tempestivamente le sue obbligazioni nei confronti di
AT nonostante la stessa avesse avviato una concomitante azione di progressivo sviamento e accaparramento di clientela, con l'obiettivo di impoverire PA e renderla sempre meno competitiva.
33) Deve all'uopo evidenziarsi che in data 9.11.2021, per effetto della notifica di un atto di cessione di credito, la odierna EN ha appurato che il P_ aveva provveduto a cedere il credito derivante dalle forniture future ad
PA ad Controparte_8 in cui rientra a pieno titolo anche quello oggetto delle fatture azionate in via '
monitoria.
34) Ergo, appare evidente la carenza di legittimazione attiva della presente azione, posto che CP si è spogliata del preteso credito e la stessa Allianz AN AR ha avviato una interlocuzione con la scrivente in ordine alle fatture per cui è causa.
abbia una assicurazione sul credito ceduto, di qui l'ulteriore considerazione che non 35) Risulta, inoltre, che CP_8 può aver chiesto nulla a per il recupero delle suddette somme, posto che la cessione era pro-soluto e non CP prosolvendo e, al più, sarà la società assicurativa a surrogarsi nei diritti di allianz nei confronti dell'odierna opponente.
36) Fermo quanto innanzi, l'esponente non ha saldato le suddette fatture nemmeno ad CP_8 perché, di contro, ha un controcredito per forniture di alluminio mai saldate da AT di gran lunga superiore a quello oggetto di opposizione.
37) Infatti per la produzione dei puntali CP ha sempre utilizzato la materia prima che PA acquistava da
CP 9 e faceva direttamente spedire a CP Di tanto si offre in comunicazione prova non solo derivante dalla fatture emesse dal fornitore di alluminio (che sono intestate ad alustrategy quale pagatore materiale ma la cui destinazione di consegna è la AR e segnatamente la sede di AT), ma anche i relativi DDT/CMR.
38) Ergo anche per questo ulteriore assorbente motivo, la pretesa avversa è del tutto infondata ed inesistente. Infatti, il decreto opposto è infondato e andrà revocato e posto nel nulla, oltre che per le suesposte ragioni in FATTO anche per i seguenti MOTIVI
IN DIRITTO
I. CARENZA DEI REQUISITI EX ART. 633 C.P.C.
In via preliminare l'odierna opponente eccepisce l'illegittimità, l'inammissibilità, l'invalidità e/o comunque l'erroneità della concessione del decreto ingiuntivo opposto, per insussistenza delle condizioni di ammissibilità del medesimo.
Dispone, infatti l'art. 633 c.p.c. primo comma:
"Su domanda [638] di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili
[639], o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente [637] pronuncia ingiunzione di pagamento [6581] o di consegna [186-ter1]: 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta...."
L'art. 634 c.p.c. (applicabile alla fattispecie de qua), prescrive che:
"[I]. Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata [1988, 2702 c.c.] e i telegrammi [2705 c.c.], anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.
[II]. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale [21951 c.c.] e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture [186-ter1] (1)
Dunque, sono considerate prove scritte del preteso credito, per la somministrazione di merci, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2114 c.c. purché bollate e vidimate nelle forme di legge nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritti dalle leggi tributarie.
Orbene, non vi è chi non veda che Controparte non ha prodotto alcun estratto autentico di scritture contabili di sorta, ma solo file pdf di pretese fatture e fotocopie di CMR che non costituiscono, ai sensi della suddetta norma, valida prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Posto che le fatture in questione sono contestate da Parte_1 e la debenza del relativo pagamento è altrettanto contestata, l'ingiunzione non poteva essereconcessa e -già solo per questo motivo- andrà revocata.
II. CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DI STRATEGIA ED INSSUSSISTENZA DELLA PRETESA CREDITORIA.
ha ceduto il presunto credito derivante dalle suddette fatture azionate in via Come evidenziato in fatto, CP sede di Sofia. monitoria ad Controparte_10
Tanto si evince dalla raccomandata ricevuta in data 9.11.2021 da CP con la quale si informava che per il futuro ogni pagamento di forniture dovesse essere effettuato esclusivamente nei confronti di CP e che solo il pagamento nelle mani di CP_8 avrebbe liberato il preteso debitore ( PA ) dall'obbligazione di pagamento.
Da tale affermazione consegue che la cessione del credito si è perfezionata in data 9.11.2021 e da quella data l'opposta non è più titolata a chiedere alcun pagamento.
Tutte le fatture oggetto di azione monitoria sono successiva a tale data e, conseguentemente, anche le relative scadenze.
Prova ne è che da un altro documento inviato da CP_8 alla odierna attrice si evince che strategia aveva ricevuto un vero e proprio fido e che la stessa ha intimato direttamente il pagamento delle somme non versate oggetto delle fatture fondanti l'azione monitoria opposta, tanto è vero che PA ha incarico il proprio legale di riscontrare la pretesa di pagamento e avviare trattative con il suddetto istituto.
Ne consegue, pertanto, che Controparte ha avviato una vera e propria azione monitoria non essendo più titolare del presunto credito per il quale ha agito richiedendo il decreto ingiuntivo e per tale ragione non era legittimata a richiedere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, attesa l'insussistenza e l'assenza di titolarità del credito.
Anche per questa ragione il decreto ingiuntivo opposto dovrà essere revocato. III- IN VIA RICONVENZIONALE: SUSSISTENZA DEL CONTROCREDITO DI EURO 501.535,22 CHE, IN VIA MERAMENTE
GRADATA, SI OPPONE IN COMPENSAZIONE PARZIALE.
Abbiamo allegato in narrativa che la odierna comparente -in ogni caso- vanta un ingente controcredito nei confronti Con della AT costituito da forniture di materie prime, nello specifico lingotti di alluminio puro, mai pagate da quest'ultima. Il contro-credito di PA verso CP è portato dalle seguenti fatture:
-Fattura n. 3/A del 2022 di euro 451.595,30 che CP a tutt'oggi non ha pagato per forniture di allumino del 2019 e
2020 come meglio indicato in fattura tutte comprovate dai relativi CMR che si producono in allegato e che ne attestano la consegna a Pt 4 presso la sede di strategia.
-Fattura n.71/A del 2022 dell'importo di euro 49.939,92 che CP a tutt'oggi non ha pagato per forniture di allumino come meglio indicato nelle fatture tutte comprovate dai relativi CMR che si producono in allegato e che ne attestano la consegna a Pt_4 presso la sede di strategia regolarmente e le stesse sono pienamente supportate daiLe fatture risultano registrate nella contabilità di Parte_1 relativi CMR di consegna e dalla fatture originarie del fornitore CP 9 che ha spedito l'alluminio direttamente a
CP in AR.
Secondo gli accordi in essere, infatti, la materia prima non era a carico di PA ma avrebbe dovuto essere pagata da CP .
Il controcredito, dunque, ammonta a complessivi euro 501.535,22 che si aziona in via riconvenzionale contro l'Opposta
e dovrà essere da questa saldato oltre interessi moratori ai sensi e per gli effetti del d.lgs n. 231/2002.
IN VIA SUBORDINATA E RICONVENZIONALE
Solo nella deprecata ipotesi in cui anche solo in parte dovesse essere accertato, all'esito del giudizio, la sussistenza anche solo parziale del preteso credito ingiunto, la scrivente oppone in compensazione sia ai sensi dell'art. 1243 c.c., ovvero anche in via di compensazione c.d. "impropria" o "atenica", il controcredito pari ad euro 501.535,22 (oltre interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo) derivante dalle forniture di alluminio come documentate e relative alle fatture n. 3/A del 2022 e n. 71/A.
In ragione della disposta compensazione e all'esito della stessa, comunque residuerà un credito di PA verso
CP di almeno 173.257,91 oltre interessi di mora dal dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Anche per questo ulteriore motivo, dunque, l'azione monitoria è infondata e il decreto opposto dovrò essere necessariamente annullato e posto nel nulla..."
Rassegnava quindi le seguenti:
"CONCLUSIONI
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, così decidere:
1) nel merito in via principale: annullare, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace per tutti i motivi esposti in atto il decreto ingiuntivo n. 606/2022 (RG n. 1306/2022) emesso dal Tribunale civile di ASTI, pubblicato il 7.06.2022 e notificato alla PA in data 9.06.2022 con il quale la ricorrente ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro
328.277,31, oltre interessi come da domanda, e spese di procedura;
,2) in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che PA vanta un
contro
-credito nei confronti di CP in ragione di tutto quanto esposto ed allegato nel presente atto di euro 501.535,22 per fatture non saldate dall'opposto e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento della predetta somma, ovvero di quella maggiore o minore che dovesse risultare all'esito del giudizio, in favore di PA
3) in via subordinata e riconvenzionale: nell'ipotesi in cui all'esito del giudizio dovesse emergere che la EN è tenuta a corrispondere qualsivoglia somma a CP_1 accertare e dichiarare che PA è creditrice nei '
confronti di CP dell'importo di euro 501.535,22 e, per l'effetto opporre detta somma in compensazione ex art. 1243 c.c. ovvero in via di compensazione c.d. impropria o "atecnica" con l'eventuale credito che dovesse accertato in favore dell'Opposta all'esito del giudizio e, per questa ragione, annullare, revocare, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n n. 606/2022 (RG n. 1306/2022) emesso dal Tribunale civile di ASTI, pubblicato il 7.06.2022 e notificato alla PA in data 9.06.2022 con il quale la ricorrente ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro
328.277,31,oltre interessi come da domanda, e spese di procedura, condannando CP a pagare ad Parte_1 la residua somma risultante dalla compensazione pari ad euro 173.257,91 oltre interessi di mora dal dovuto sino all'effettivo soddisfo ovvero alla maggiore o minore somma cche dovesse risultare come dovuta all'esito del giudizio.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio."
Non si ritiene di potere condividere le ragioni di opposizione per come tempestivamente introdotte in giudizio.
Si osserva innanzitutto come la lunga narrativa della opponente, svolta in citazione,
tenda ad insistere, con una certa sovrabbondanza, su circostanze e dati, che non paiono conferenti al thema decidendum, oggetto della causa,
andando a spaziare dalla genesi e vicende societarie delle compagini, a rapporti inter partes affatto estranei alla causa stessa ivi compresi i riferimenti a rapporti personali, che qui non rilevano, al coniugio, ad una asserita infedeltà
-
coniugale del convenuto opposto;
anche le doglianze, riguardanti una lamentata attività di concorrenza sleale, che parte opposta avrebbe messo in opera, non possono ritenersi pertinenti al giudizio, tenuto conto che per le dette fattispecie non è stata avanzata qui alcuna pretesa.
Neppure rilevano le eccezioni, quanto ad una asserita carenza, ab origine, dei presupposti per richiedere la ingiunzione: il giudice, investito della opposizione, è infatti comunque tenuto alla soluzione delle questioni controverse, non potendo limitarsi ad una mera ricognizione della sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 633 e ss cpc.
Tanto detto,
la domanda creditoria introdotta dalla parte opposta appare radicata negli elementi di causa.
Quest'ultima, invero:
agisce in forza di contratto di fornitura del 01.01.2019 che testualmente prevede: “...Alustrategy si impegna ad acquistare una produzione mensile di 100.000 paia di puntali, equivalenti ad una produzione annuale di 1.100.000 paia..." (doc. 1); evidenzia, a riprova delle forniture azionate, di aver emesso e prodotto, in conformità alle previsioni negoziali, le fatture portate in causa;
in una con i relativi documenti di trasporto, invero neppure specificamente (ma solo genericamente, cfr. infra) contestati dalla opponente;
essendo onere della parte convenuta (in senso sostanziale, quale è la opponente nel giudizio ex art. 645 cpc) di prendere posizione in modo preciso e puntuale sui rapporti dedotti in causa, non può non rilevarsi il carattere generico delle difese assunte da Parte 1 , quale si limita ad una negazione apodittica degli assunti avversari, ma non procede ad una analitica ricostruzione delle forniture qui azionate (peraltro munite, come detto, dei corrispettivi
DDT/CMR);
la opponente ritiene di aver disconosciuto/contestato efficacemente la documentazione avversaria, ma in verità deduce circa la stessa (fatture e CMR) in modo assai generico, di fatto poi anzi ammettendo, nei propri scritti, la sussistenza delle forniture, che vorrebbe qui lasciare impagate;
si noti infatti come in atto di citazione sia proprio la opponente a scrivere, alla pag. 10, punto 36): "...Fermo quanto innanzi, l'esponente non ha saldato le suddette fatture nemmeno ad CP_8 perché, di contro, ha un controcredito per forniture di alluminio mai saldate da AT di gran lunga superiore a quello oggetto di opposizione..." lasciando quindi intendere, expressis verbis, che il pagamento delle fatture non si perfezionò, non già perché le stesse fossero erronee, o non fondate su reali consegne, ma solo in considerazione della esistenza di un superiore controcredito, a "paralizzare" la richiesta economica di AT (ché altrimenti PA avrebbe eccepito tout court, anche avverso CP 8, la INESISTENZA dei crediti, e non già il proprio maggior diritto - tale ultimo assunto comporta, logicamente, la ricognizione della esistenza del credito altrui, sebbene per importi inferiori a quelli che la opponente ritiene di vantare a sua volta nei confronti di AT [sulla domanda riconvenzionale, vedi tuttavia, in rito, infra]; si osservi, ma solo ad colorandum, come la opponente lamenti la inadeguatezza delle fatture e dei documenti di trasporto altrui, a fondare la domanda introdotta in monitorio, e tuttavia ponga, a fondamento della contropretesa, esattamente la stessa tipologia di documenti (leggi pagg. 13 e 14 di citazione).
,PA la carenza di legittimazione della controparte, in relazione al credito azionato, mercé Lamenta, ancora, cessione di credito intervenuta, con CP 8 .
Devesi però in parte qua aderire alla ricostruzione della opposta, nel rilevare come il contratto di factoring siglato nella dette sede, fosse strutturato alla stregua di cessione pro solvendo;
e prevedesse, per le poste contestate ovvero impagate,
la possibilità di retrocessione delle voci attive al cedente (AT): come per l'appunto avvenuto nella fattispecie in esame, il che è facilmente evincibile dalla lettura dei docc. 4, 5 e 13 della parte opposta, a riscontro della avvenuta
"restituzione" dei crediti oggetto del factoring.
Infine,
appare irrituale, siccome volta ad un ampliamento del thema PAla domanda riconvenzionale introdotta da decidendum, al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Non può invero applicarsi, nel caso di specie, l'art. 36 cpc, non sussistendo identità di oggetto o titolo (la opponente invoca infatti asseriti crediti, che discenderebbero da ulteriori e differenti rapporti inter partes) e neppure l'art. 35 cpc, in combinato disposto con gli artt. 1241 e ss cc, tenuto conto che le poste invocate dalla opponente:
a) Non sono certe, liquide ed esigibili, di talché non può ritenersi maturata compensazione legale;
b) Non sono neppure di pronta liquidazione, ciò che impedisce al giudice di procedere alla compensazione giudiziale;
c) Integrano esse, invero, una autonoma domanda, volta ad un allargamento dell'oggetto del giudizio, non rituale, siccome non giustificato dalle previsioni che disciplinano (e limitano) la proponibilità delle domande riconvenzionali.
La riconvenzionale varrebbe invero (e pare finalizzata a) ad estendere irritualmente la controversia,
in danno alle ragioni creditorie, ovvero al diritto del ricorrente in monitorio ad una decisione in tempi ragionevoli - essendo peraltro tale ultimo aspetto riconducibile ad interessi di carattere pubblicistico, neppure dunque nella piena disponibilità delle parti.
La opposizione va dunque integralmente respinta.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Rigetta la opposizione;
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di parte opponente;
Conferma il DI opposto, anche in punto spese;
Condanna la opponente alla rifusione delle spese di lite della controparte, per la fase ex art. 645 cpc, che liquida in €
27.400 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA per legge.
Si comunichi.
Asti, 4.6.2025
Il gi dott. Perfetti