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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/06/2025, n. 4032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4032 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato – giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 1836 del ruolo generale dell'anno
2022 tra rappresentata e difesa dall'avvocato Attilio Doria Parte_1
- appellante e appellata incidentale e
rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Controparte_1
Ciammaglichella e Cristiana Massaro
- appellata e appellante incidentale avverso sentenza Tribunale di Roma n. 368 dell'anno 2022 oggetto sponsorizzazione conclusioni come in atti
La società conveniva avanti al Tribunale di Roma la società Parte_1
per sentirla condannare al pagamento della somma di Controparte_1
euro 25.000,00, oltre accessori, quale saldo dei compensi dell'anno 2015 relativi alle sponsorizzazioni del programma “Top DJ” edizione 2015 e al pagamento della somma di euro 130.000,00, oltre accessori, a titolo di compensi per l'attività svolta per le sponsorizzazioni dell'edizione 2016 del programma “Top DJ” da parte delle società e;
l'attività della società CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
era infatti consistita nella ricerca di sponsor al fine di favorire la Pt_1
realizzazione e la produzione del programma “TOP DJ”.
Costituitosi il contraddittorio, ed espletata l'istruttoria, il Tribunale, con la sentenza impugnata, condannava la società al pagamento, in CP_6
favore della , dell'importo (di cui alla fattura 10/2016 del 23 maggio Pt_1
2016) di euro 30.500,00, IVA compresa, oltre gli interessi ex d.l.vo 231/2002 a decorrere dal 22 luglio 2016 al saldo;
rigettava nel resto la domanda attorea e compensava le spese.
Avverso la detta sentenza insorgeva la società . Pt_1
Si costituiva per resistere la società proponendo altresì appello CP_1
incidentale.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2024 con i termini per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società lamenta il rigetto del secondo capo Pt_1
della domanda con il quale veniva richiesta la condanna di l pagamento CP_1
delle provvigioni, dovute in forza dell'articolo 6.5 del contratto concluso inter partes il 2 dicembre 2013, per l'attività svolta per il reperimento degli sponsor per l'edizione 2016.
Secondo la società appellante principale “Se, dunque, la causa concreta del contratto è consistita nel reperimento grazie all'attività svolta da della Pt_1 provvista necessaria alla produzione ed alla messa in onda del programma in modo che abbia potuto trarre, in via diretta o mediante cessione ai CP_1
licenziatari, profitti dallo sfruttamento dei diritti vantati su quel format, il
Tribunale coerentemente a tale premessa avrebbe dovuto pervenire alla conclusione che, ai fini della maturazione del diritto di a percepire il Pt_1
compenso per l'opera prestata, è indifferente che il contratto di sponsorizzazione sia stato direttamente concluso da Contr vvero da terzi, siano essi delegati come ovvero licenziatari come CP_1
Quel che rileva è solo che i singoli contratti di sponsorizzazione siano stati CP_8
conclusi con imprese segnalate da , perché selezionate da quest'ultima in Pt_1
adempimento della sua prestazione avente causa, titolo e fonte nel contratto concluso in data 2.12.2013 con . CP_1
Secondo la società , l'applicazione dell'art. 1362, comma 2, c.c. – Pt_1
in base al quale la comune intenzione delle parti può, tra l'altro, essere desunta anche dal “loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” – “avrebbe reso avvertito il primo giudice del fatto che nel caso di specie sono riconducibili a utti i contratti di sponsorizzazione conclusi CP_1
con gli sponsors reperiti nel biennio 2014/15 da a prescindere da chi Pt_1
risulti esser formalmente il soggetto firmatario dell'accordo con ciascuno sponsor. Difatti, non rileva la circostanza materiale che i contratti di sponsorizzazione siano stati formalmente conclusi per conto della licenziataria da '80. Quel che conta, ai fini della causa, è la diversa CP_8 CP_9
circostanza che quei contratti sono stati conclusi, rinnovando precedenti accordi di sponsorizzazione per la produzione e messa in onda del programma, rimasto inalterato nel succedersi delle edizioni, con imprese individuate, reperite e segnalate da nel biennio di vigenza del contratto concluso con Pt_1 CP_1
sicché grazie al rinnovo di quelle sponsorizzazioni anche nel 2016 il programma
è stato prodotto ed è andato in onda”. Il Tribunale, in proposito, aveva così osservato: “Riguardo, invece, alle sponsorizzazioni già presenti l'anno precedente, cioè quelle delle società
e (quest'ultima sponsor anche nella prima edizione CP_3 Parte_2
del 2014), vi è contrasto tra le parti se la produzione degli effetti successivi agli accordi stipulati in vigenza di contratto indicati dalla clausola contrattuale (6.5), da cui deriva un ulteriore diritto di compenso in favore della parte attrice, dovessero essere conseguenza di accordi che espressamente prevedevano un effetto pluriennale ovvero riferibili anche al caso di un rinnovo della sponsorizzazione successivo alla scadenza del contratto in parola. Nel caso di specie si ritiene assorbente la circostanza che l tramite la licenziataria CP_1
Cont
, trasferiva i diritti di sfruttamento economico del programma a R.T.I. che si sarebbe occupata, tramite la società da essa delegata , delle CP_10
sponsorizzazioni. Infatti, la circostanza che la R.T.I. era, quale titolare dei diritti di sfruttamento, l'esclusiva titolare della scelta delle sponsorizzazioni pone, comunque, una cesura con l'attività svolta dalla . Al riguardo si rileva Pt_1
come il teste dirigente di società del , pur Tes_1 Parte_3
riferendo che con la sponsorizzazione del 2016 si era dato continuità alle sponsorizzazioni già in precedenza effettuate e che la l'aveva Pt_1
ragguagliato che l'edizione del 2016 del programma passava da Sky alle reti
Mediaset e lo aveva tenuto informato sugli sviluppi, aveva anche precisato che la tendeva ad accentrare la gestione delle trattative e che la CP_10 Parte_2
in considerazione dei consolidati rapporti, essendo tra i primi quindici
[...]
clienti, con la predetta , aveva effettuato con quest'ultima una CP_10
complessa trattativa a livello economico per poter avere dei piccoli vantaggi commerciali. Pertanto, anche per tali sponsorizzazioni si ritiene che la domanda attorea sia infondata”.
Il motivo è infondato.
In base all'art.
6.5 del contratto stipulato inter partes “resta inteso e concordato che qualora gli accordi di cui al precedente capoverso 1 del presente articolo, purché conclusi nel Periodo di Durata del Contratto, dovessero produrre effetti anche successivamente al Periodo di Durata, CP_1
riconoscerà alla Società, per il solo anno solare successivo al termine del Periodo di Durata, una percentuale pari al 10% (diecipercento) del valore di ogni accordo”. Contr
Ora, per l'anno 2016, il committente non era più ma la quale CP_1
Contr
– divenuta licenziataria del programma Top DJ - avendo ome concessionario per la pubblicità ha investito tale ultima società per la ricerca CP_9 CP_11
di sponsor. Ne deriva che la società non producendo più, dal 2016, il CP_1
detto programma, non poteva beneficiarne degli utili e pertanto – come afferma condivisibilmente il Tribunale - non poteva avvantaggiarsi degli sponsor procurati da . Pt_1
Non è quindi corretto sostenere - come fa – che “non rileva la Pt_1
circostanza materiale che i contratti di sponsorizzazione siano stati formalmente conclusi per conto della licenziataria R.T.I. da ”. Invece, tale CP_9
circostanza è rilevante perchè le sponsorizzazioni sono state stipulate da
, concessionaria delle Reti Mediaset, attraverso quindi la propria CP_9
organizzazione alla quale è totalmente estranea , senza che possano avere Pt_1
rilevanza causale le precedenti indicazioni di . Pt_1
Inoltre, non si vede come possa ritenersi obbligata erso CP_1 Pt_1
Contr quando il programma era prodotto da la raccolta pubblicitaria, da parte di Contr
, favoriva non CP_9 CP_1
E' dunque ampiamente condivisibile quanto osserva il Tribunale secondo Cont cui “Pertanto, la parte attrice e la erano completamente estromesse dalla scelta, pattuizione e gestione delle sponsorizzazioni che erano di esclusiva Contr pertinenza della quale editrice e cessionario dei diritti di sfruttamento Contr economico e di utilizzazione del programma;
la affidava il compito di individuazione degli sponsor e della connessa attività di contrattualizzazione alla
”. CP_10 Con il secondo motivo la società lamenta il rigetto della domanda Pt_1
di arricchimento senza causa.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha osservato che “Né può configurarsi un indebito arricchimento della in quanto, con la cessione dei diritti economici alla CP_1
Cont
tramite la licenzataria , era la che si occupava delle spese di CP_8 CP_8
sponsorizzazione e ne riceveva i relativi frutti”.
Si tratta di un ragionamento del tutto condivisibile dato che veva CP_1
Contr ceduto i diritti per lo sfruttamento del programma a a quale si avvaleva di per reperire gli sponsor;
non si vede pertanto quale arricchimento CP_10
possa avere ottenuto a accordi contrattuali stipulati tra altri soggetti. CP_1
Conclusivamente, l'appello principale deve essere rigettato.
///
Con un unico motivo di appello incidentale la ensura la sentenza CP_1
nella parte in cui afferma che “Si ritiene, pertanto, che la circostanza che, a seguito della richiesta di la avesse concordato con Sky che CP_3 CP_1
sarebbe stata quest'ultima a contrattualizzare gli accordi di sponsorizzazione con non esclude il diritto al compenso, ai sensi dell'art.
6.1 del contratto CP_3
vigente, della società riguardo a detto sponsor, in relazione al quale Pt_1
l' iceveva l'importo di euro 164.000,00 (alleg.6 fascicolo . Si CP_1 CP_1
rileva, poi, che l'art.
2.2. del contratto prevedeva l'obbligo della società Pt_1
di “collaborare fattivamente alle attività propedeutiche alla formalizzazione degli accordi”, e che la parte più strettamente legata alla stipula del contratto spettava all' come emerso anche dall'istruttoria orale in relazione alle CP_1
competenze, sul punto, dell'avv. Laura Ciccolini quale delegata della società
In ordine, poi, all'attività di gestione della successivamente CP_1 Pt_1
alla stipula degli accordi, prevista da detto articolo, riguardante le “singole attività relative alle Operazioni” sulla base delle indicazioni della non CP_1
risulta che la bbia in concreto dato indicazioni in proposito alla società CP_1 attrice o che quest'ultima sia stata inadempiente. Pertanto, risulta dovuto alla parte attrice il saldo per l'attività di consulenza svolta in ordine alla trasmissione andata in onda nel 2015 di cui alla fattura 10/2016 del 23 maggio 2016 per euro
30.500,00 (euro 25.000,00 più i.v.a.), oltre gli interessi c.d. commerciali (ex d.l.vo
231/2002) a decorrere dal 22 luglio 2016 (60 giorni dall'emissione della fattura come da contratto) al saldo”.
Sostiene invece la che, in base alla clausola n.
8.1 nel contratto CP_1
stipulato tra Sky, in riferimento allo sponsor essa appellante CP_1 CP_3
incidentale non aveva “alcuna titolarità dello sfruttamento commerciale della trasmissione televisiva prodotta da Sky con riferimento alla attività di
Inserimento di Prodotto da parre di Di conseguenza alcuna pretesa in CP_3
merito alla partecipazione della all'interno della trasmissione TopDj CP_3
potrà esser3 vantata da che non ha svolto – né avrebbe potuto svolgere Pt_1
– alcuna attività di promozione per l'acquisizione della partecipazione al programma del predetto partener commerciale”.
Il motivo, e quindi l'appello, è infondato per due ordini di ragioni.
In primo luogo, vale osservare (si discute del programma TopDj anno 2015) che il Tribunale ha affermato che, proprio in relazione allo sponsor la CP_3
a ricevuto dalla stessa l'importo di euro 164.000,00. CP_1 CP_3
Tale circostanza è pacifica (nessuna censura in tema è stata proposta dall'appellante incidentale) e dunque non può sostenere di non avere CP_1
ricavato alcun beneficio dalla sponsor procurato dalla . CP_3 Pt_1
In secondo luogo, va condiviso l'assunto del Tribunale secondo cui “la circostanza che, a seguito della richiesta di la avesse CP_3 CP_1
concordato con Sky che sarebbe stata quest'ultima a contrattualizzare gli accordi di sponsorizzazione con non esclude il diritto al compenso, ai sensi CP_3
dell'art.
6.1 del contratto vigente”. In effetti, se tra Sky, a proposito di CP_1
è intervenuta una pattuizione (pretesa da Sky perché più favorevole a CP_3
quest'ultima), ciò non può nuocere certo a . Pt_1 Ne deriva, quindi, che anche l'appello incidentale deve essere disatteso.
///
Le spese, stante la reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo sia all'appellante principale che all'appellante incidentale, di importo pari al contributo unificato applicato.
PQM
La Corte di appello di Roma, sull'appello principale proposto da e Parte_1
sull'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Roma n. 368 dell'anno 2022, così decide:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) compensa integralmente le spese processuali;
d) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante principale e all'appellante incidentale, di importo pari a contributo unificato già applicato.
Roma, li 22 maggio 2025
Il Presidente estensore
Silvia Di Matteo