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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 1223/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1223 2024 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 11 febbraio
2025 e promossa da:
- CF – nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio e quale rappresentante legale del proprio figlio minore, Persona_1
, domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Antonella MONTELEONE – CF
[...]
- del Foro di Lamezia Terme, con studio via San Giusto n. 3, presso cui è C.F._2 elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti;
-parte ricorrente- contro
– CF - nata il [...] a [...], ivi Controparte_1 C.F._3 residente a[...], ed elettivamente domiciliata in via A. Anile n. 3 di Lamezia Terme, presso lo studio dell'Avv. Antonello BEVILACQUA C.F. - che la rappresenta e C.F._4 difende giusta procura in atti;
-parte resistente- con l'intervento necessario del P.M. in sede.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'11 febbraio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 18 novembre 2024, il sig. – come sopra Parte_1 generalizzato e rappresentato in atti - in proprio e quale rappresentante legale del proprio figlio minore,
[...]
, agendo nei riguardi della SI.ra - c.f.: - nata Persona_2 Controparte_1 C.F._3 il 24 giugno 1982 a Lamezia Terme ed ivi residente a[...], premesso che:
1 i coniugi avevano contratto matrimonio concordatario a Lamezia Terme ed in data 19 aprile 2008, di seguito trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Lamezia Terme al n. 1 Parte II Serie A, Uff. 6 dell'anno
2008 (vedi certificato allegato in originale;
in atti), con unione dalla quale – in data 8 agosto 2012 – era nato un bambino, a nome residente a [...] – CF Persona_1
– allo stato, dunque, ancora minorenne e, si presume, anche non economicamente C.F._5 autosufficiente., precisava che coniugi, in data 3 agosto 2021, cessavano definitivamente il loro matrimonio, con sentenza di divorzio e statuizione dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio n. 478/2021-
r.g.a.c.283 /2020 (vedi in atti).
Assumeva la parte che, medio tempore, erano intervenuti giustificati e gravi motivi, i quali tutti rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza;
1) in particolare, sin dalla separazione - avvenuta nel 2019 in forma consensuale – non erano state rispettate in maniera assoluta le condizioni in essa stabilite ed il diritto alla bigenitorialità era andato progressivamente a scemare negli anni successivi alla detta separazione;
2) Situazione che – assumeva la parte – perdurava anche nell'attualità, dopo il divorzio, dato che il ricorrente non riusciva affatto a vedere il figlio nei giorni stabiliti e con le modalità stabilite in sentenza di divorzio, se non quando la – unilateralmente - lo ritenesse “comodo" per essere “libera” ed in tal modo CP_1 svolgere le proprie attività e/o esigenze personali.
3) egli non veniva mai messo al corrente dello stato di salute del figlio.
4) Negli ultimi tempi, quest'ultimo continuava a richiedere al padre di poter andare a vivere con lui, perché - a suo dire – veniva continuamente maltrattato e lo stesso, in effetti, si presentava sempre fortemente turbato e stanco, piangeva ogniqualvolta doveva rientrare a casa della madre, manifestando l'esigenza impellente di poter andare a vivere con il padre. Ancora il giovane , narrava ed affermava al padre “che con la madre Persona_1 non vive bene, che litiga continuamente con la stessa, che ha difficoltà anche a studiare, che la madre lo manda fuori di casa quando vanno ospiti in casa e che lo lascia fuori, che lo percuote ogni qualvolta non obbedisce”
(così, testualmente, nel ricorso in atti); circostanze – queste ultime - per le quali aveva sporto già svariate denunce, allegate al ricorso, unitamente alle foto dei lividi del bambino (vedi in atti);
5) Episodi tutti i quali avevano già costretto il SI. oltre che – come sopra premesso - a Parte_1 sporgere diverse denunce/querele contro la (da intendere quali motivi fondati e gravi del ricorso CP_1
e che venivano allegati quali prove documentali), anche a richiedere a più riprese l'intervento dei Servizi
Sociali.
Tutto ciò premesso, il ricorrente - come sopra generalizzato, rappresentato e difeso – chiedeva, in via istruttoria:
1) quale genitore del minore, richiamato l'art. 473 bis. 5 ultimo comma c.p.c., ritenendolo necessario, l'ascolto del minore medesimo;
2) che fosse disposta ed espletata CTU, al fine di accertare lo stato di salute psicologica del minore e per verificare l'idoneità dei genitori a curare convenientemente la crescita e l'educazione della loro prole;
3) che il Tribunale adito - effettuate le opportune indagini ed accertate le condizioni sopra indicate – volesse accogliere l'istanza di revisione delle condizioni di divorzio e disporre l'affido esclusivo del minore Per_1
2 a seguito della variazione dei presupposti stabiliti in sede di divorzio, con effetto a partire Persona_1 dalla data della domanda.
Lo stesso dichiarava di svolgere la professione di: titolare impresa, di possedere i seguenti titoli di studio:
Master in BES insegnamento con metodologie a persone con bisogni educativi speciali, didattica d'insegnamento con metodologie CLIL e diploma di geometra, nonché in manutenzione impianti tecnici ed assistenza tecnica;
e che il suo reddito netto negli ultimi tre anni è stato pari a:
• € 7.831,00 come da certificazione unica anno 2024;
• € 7.182,00 come da certificazione unica anno 2023;
• € 13.168,00 come da certificazione unica anno 2022 (vedi i relativi allegati in atti).
Nel merito, chiedeva che il Presidente del Tribunale volesse designare - ai sensi dell'art. 473-bis, comma 12 e
3, il Giudice Relatore, il quale - trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – rimettesse poi la causa in decisione affinché il Collegio - con sentenza - accogliesse le seguenti conclusioni:
OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni in modifica della sentenza di divorzio e statuizione dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio n.283/2020 del 3 agosto 2021;
1) Il figlio minore - nato a [...] in data [...] - venga affidato in Persona_1 via esclusiva al padre, sig. , residente a [...], dove verrà Parte_1 collocato definitivamente;
2) Esso vivrà stabilmente con il padre nella casa di sua proprietà, sita in via Fiume n. 16; la madre potrà esercitare il diritto di visita con il figlio tutti i giorni, compatibilmente con gli impegni di studio del ragazzo e di lavoro dei genitori;
3) Nessuna limitazione ai diritti di visita nelle feste e durante le vacanze, privilegiando la volontà espressa del figlio e sempre compatibilmente con gli impegni di lavoro e di studio.
4) Entrambi i genitori si occuperanno del mantenimento economico del figlio secondo le capacità di ognuno, pertanto si richiede che la SI.ra verserà al sig. - a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio - la somma di € 250,00, somma che sarà versata allo stesso.
Anticipatamente, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese in cui il figlio gli venga affidato e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, costo vita.
3) Entrambi i genitori si occuperanno delle spese straordinarie e saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50%; come anche per le spese extra assegno relative al figlio, secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e
3 oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale.
Per quanto concerne gli assegni familiari e le detrazioni fiscali previste per il figlio ed invocabili eventualmente da uno solo dei genitori, saranno goduti solo dal padre presso cui verrà collocato il minore (vedi, nel dettaglio, il ricorso introduttivo in atti).
Si costituiva in giudizio la parte resistente, sig.ra , spiegando anche domanda Controparte_1 riconvenzionale;
la stessa - una volta richiamato il contenuto tutto del ricorso introduttivo depositato in atti – nel merito, in via principale e con riferimento alla domanda ex adverso avanzata di modifica in parte qua delle condizioni della sentenza di divorzio, deduceva l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda ex art. 473 bis 29 c.p.c., per totale carenza dei presupposti di legge.
Ed invero, la domanda proposta dallo appariva evidentemente inammissibile e/o improponibile, Per_1 posto che non corrispondeva a verità che sarebbero “(…) intervenuti giustificati e gravi motivi che rendono necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella predetta sentenza”, condizione necessaria ed imprescindibile per la modifica delle condizioni di divorzio, almeno secondo la prospettazione avanzata dall'ex coniuge nel suo ricorso.
Infatti - tutto quanto sostenuto da quest'ultimo nell'atto introduttivo, sosteneva - era totalmente infondato, oltre che privo del benché minimo riscontro e/o fonte di prova, posto che la resistente – al contrario – svolgeva in maniera ineccepibile il suo ruolo di madre.
Le denunce querele - prodotte dallo - risultate del tutto infondate e prive di riscontri – non avevano Per_1 infatti sortito alcun effetto, posto che per la prima (depositata in prima persona dal ricorrente) vi era stata richiesta di archiviazione della Procura e la seconda era stata anch'essa archiviata.
Al contrario, era proprio il ricorrente a disattendere di continuo i provvedimenti contenuti nella sentenza di divorzio, pretendendo di vedere il bambino anche fuori dagli orari di visita stabiliti dal Tribunale ed anche nelle ore scolastiche (raramente accompagna a scuola il bambino quando quest'ultimo pernotta con lui;
vedi affermazioni in atti), non intendendo fargli svolgere alcuna attività sportiva e/o sociale, tanto che la madre era stata costretta a pagare in prima persona le spese per lo sport ed il tempo libero, senza essere mai riuscita a recuperare il 50% delle somme da lei sostenute.
Lo – inoltre - non aveva mai pagato con puntualità la somma mensile di € 295,00 (€ 250,00 oltre Per_1 aumento ISTAT) dovuta quale contributo di mantenimento del minore, tanto che più volte – da ultimo nel mese di giugno 2024 – il procuratore, risultati inutili i reiterati e bonari solleciti di pagamento, si era visto costretto ad agire esecutivamente per il pagamento di cinque mensilità non corrisposte (da gennaio a maggio 2024), notificando allo un atto di pignoramento presso terzi in banca (vedi allegato). Per_1
Lo - nonostante la recente procedura esecutiva – continuava ad essere inadempiente e si era reso Per_1 moroso delle mensilità da settembre a gennaio, tanto che l'intenzione del difensore era di procedere esecutivamente anche per tali ulteriori somme.
Lo assumeva – inoltre - di svolgere la professione di titolare di impresa e di essere in possesso di Per_1 titoli di studio, Master, ecc. senza supportare tali assunti con il benché minimo straccio di prova; viceversa egli
4 era persona priva di alcuna attività lavorativa che passava il suo tempo a “bighellonare” sui social network ed in Città.
La resistente - madre amorevole e premurosa – lavorava e provvedeva in via esclusiva all'educazione e crescita del bambino (vedi denunce dei redditi in atti).
Agendo in via riconvenzionale, chiedeva che l'affido – concordato in forma condivisa – a modifica delle stesse condizioni di divorzio, fosse convertito in affido esclusivo a favore della sua persona, dato che il padre - a differenza di quanto da lui sostenuto - non era affatto in condizione, né era da ritenersi meritevole, di svolgere la potestà genitoriale.
Definiva – altresì – preoccupanti le precarie condizioni di salute mentale dell'ex marito (riconosciute anche da quest'ultimo in alcuni file prodotti in allegato) e si esortava il Presidente del Tribunale a svolgere tutti i più opportuni accertamenti al fine di scongiurare che il bambino potesse continuare a frequentare lo , cui Per_1 il figlio non poteva affatto – come invece richiesto dall'ex coniuge – essergli affidato in via esclusiva, ma neanche in maniera condivisa.
Da tempo la resistente era intenzionata a chiedere - a sua volta - l'affido esclusivo, senza ancora agire in proprio nell'interesse del figlio a causa dell'attaccamento morboso del padre con il bambino e nell'estremo tentativo di non turbare più di tanto il fragilissimo stato mentale dello (così, testualmente, nella Per_1 comparsa costitutiva;
in atti).
Quest'ultimo – sosteneva - conduceva una vita dissoluta e dissennata, oltre che pericolosa per sé e per gli altri che mal si conciliava con l'“idoneità genitoriale” e per tali motivi il ricorrente appariva assolutamente incapace di svolgere compiutamente il suo ruolo di padre.
Ed invero, lo aveva posto in essere negli anni ripetuti comportamenti al limite del grottesco, sia Per_1 nella vita privata, sia nell'utilizzo “disinvolto” dei suoi canali social (Facebook, Tik Tok, Instagram) sui quali esponeva – peraltro - anche il minore, il che confermava il suo grave stato mentale che lo rendeva del tutto incapace di svolgere il ruolo di padre, soprattutto di un bambino in così tenera età.
L'ex coniuge era stato – inoltre – anche (e ripetutamente), sottoposto a fermo di polizia dalla Polizia di Stato di Lamezia Terme e condotto in Commissariato per essere identificato e diffidato a tenere comportamenti più adeguati.
In un'occasione, era stato anche destinatario del sequestro di armi e della revoca del permesso di porto d'armi proprio a causa della sua instabilità mentale e della sua pericolosità sociale (vedi comparsa in atti).
Spesso lo si incontrava per strada in stato confusionale, a discutere da solo, a porre in essere strani riti, in occasione dei quali – ribadiva – erano più volte intervenute le forze dell'Ordine (vedi documentazione in atti, anche con riferimento ai dissoluti comportamenti dell'ex coniuge).
Chiedeva – dunque – che controparte fosse privata della sua potestà genitoriale, con revoca dell'affido condiviso e con affidamento esclusivo alla sola madre;
a tal fine – e sempre che il Giudice lo ritenesse necessario – chiedeva disporsi apposita CTU medica al fine di verificare lo stato di salute mentale del ricorrente e la sua compatibilità con la “potestà genitoriale” e per tali motivi, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito:
5 -in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile e/o improponibile con condanna alle spese e competenze di lite;
-in via subordinata e nel merito, rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, con vittoria di spese e competenze di lite;
-in via riconvenzionale, revocare l'affido condiviso e disporre l'affido esclusivo del piccolo alla Persona_1 madre sig.ra , riducendo al minimo le visite del padre e disponendo che le stesse, senza Controparte_1 mai concedere il pernottamento, si svolgano alla costante presenza di un assistente sociale, e/o operatore della
Forza Pubblica ed in ambiente protetto, ferme restando le precedenti statuizioni di cui alla sentenza di divorzio”.
In via istruttoria, ribadendo il contenuto della documentazione prodotta in atti, chiedeva – sempre ove necessario:
1) - l'audizione delle parti al fine di verificare, di persona, l'insussistenza degli assunti del ricorrente Pt_1
e le buone ragioni della resistente
[...] Controparte_1
2) - Si opponeva all'audizione del minore, di soli 12 anni, già provato dalla situazione in essere;
audizione che riteneva probatoriamente inutile e dannosa per il figlio;
in caso di ammissione, chiedeva che la stessa si svolgesse in ambiente protetto, alla presenza di uno specialista psicologo di comprovata esperienza e con tutte le ulteriori cautele del caso.
3) – ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale, chiedeva disporsi CTU medico legale, al fine di accertare lo stato di salute mentale dello e la sua compatibilità con lo status di genitore affidatario. Per_1
4) – chiedeva – inoltre – che fossero disposti appositi accertamenti presso la Polizia di Stato di Lamezia Terme,
i cui Agenti erano più volte intervenuti, identificando il ricorrente.
Con note di trattazione scritta del 10 febbraio 2025, la parte ricorrente deduceva la bontà del proprio ricorso e la piena sussistenza di motivi sopravvenuti idonei all'accoglimento della domanda principale di revisione delle condizioni di divorzio, specie in tema di affido;
in merito alla domanda riconvenzionale, precisava che – specie quanto pubblicato sui social – non poteva essere considerato espressione di inadeguatezza al ruolo genitoriale, né tantomeno sintomo di incapacità mentale anche solo parziale, ma solo di deliberata goliardia, oltre che espressione – quanto alle opinioni rassegnate, politiche, giudiziarie di altra natura – di libero pensiero, costituzionalmente garantito.
Inoltre, con le condizioni della sentenza di divorzio, l'affido condiviso era stato concordato senza problemi apparenti, perché validamente ritenuto opportuno nell'interesse del minore, al fine evidente di consentire al ricorrente la dovuta partecipazione ed interazione con il minore come previsto dalle norme in materia di affido condiviso.
Le condizioni stabilite erano state – altresì - discusse tra le parti, ma soprattutto valutate – e condivise - dal
Tribunale come confacenti alle esigenze del minore anche in prospettiva futura.
Aggiungeva di essere persona rispettabile, titolare di adeguati titoli, sana di mente e sempre puntuale nell'espletamento dei propri doveri di genitore ed insisteva nelle medesime conclusioni già rassegnate con il ricorso introduttivo.
6 La causa veniva istruita con le sole produzioni documentali e - all'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025
(tenutasi in forma cartolare) - il Presidente del Tribunale, il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto, preso atto delle note conclusive di trattazione scritta depositate in previsione dell'udienza in oggetto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La presente pronuncia concerne, in buona sostanza, il regime dell'affidamento; regime che – nella sentenza di divorzio in atti, a seguito di sostanziale trasformazione del rito – era stato parimenti concordato in forma condivisa e che – invece – nel presente procedimento, ciascuna delle parti reclama per sé in forma esclusiva, chiedendo – quanto al genitore ricorrente – l'affido esclusivo con la domanda principale e – quanto alla madre resistente – l'affido esclusivo in suo favore con domanda riconvenzionale (vedi in atti).
2. In punto di diritto ed in rito, va osservato che, l'art. 473-bis.29 statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Dunque, la norma pone la condizione che per poter procedere alla richiesta di revisione di detti provvedimenti debbano sopravvenire “giustificati motivi”.
L'art. 710 c.p.c., ormai abrogato, non evidenziava tale condizione di procedibilità, cosa che, invece, faceva l'art. 9 della legge n.898 del 1970 al comma 1, anch'esso abrogato.
Detta condizione era prevista, inoltre, dall'art. 156 comma 7 c.c., che disciplina, tuttora, i rapporti patrimoniali tra i coniugi e subordina la revoca o la modifica dei provvedimenti al sopravvenire di giustificati motivi.
Il legislatore, dunque, col dettato normativo dell'art. 473-bis.29 ha confermato la tendenza giurisprudenziale dominante, che richiede la necessità della sopravvenienza di nuove circostante per poter procedere a una revisione delle condizioni di separazione o di divorzio.
Per giustificati motivi sopravvenuti la norma intende, appunto, fatti nuovi intervenuti successivamente al provvedimento di cui si domanda la revisione.
La Suprema Corte, pronunciandosi in materia di assegno di mantenimento, ha stabilito che i “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione o al divorzio, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (Cass. n. 28436 del 28.11.2017).
3. In merito al regime dell'affidamento va poi osservato che l'affidamento della prole ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte dei genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, oltre che dei compiti di cura e mantenimento della prole.
7 All'affidamento condiviso si può, invero, derogare nel caso in cui la sua applicazione comporti un pregiudizio per il minore, ossia in presenza di circostanze tali da far ritenere contrario al suo interesse tale tipo di affidamento.
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (vedi ex multis Cass., 18 giugno 2008, n. 16593).
Alcune sentenze di merito hanno precisato che “il genitore che non mostra interesse per i propri figli, violando sistematicamente gli obblighi di cura e di sostegno, in particolare esercitando in modo discontinuo il diritto di visita e non adempiendo al mantenimento, è escluso dall'affidamento” (Tribunale di Trapani, sentenza n. 5/2023).
Ad esempio, il non adempiere al mantenimento, incide in senso negativo sulla vita dei figli, non solo in senso materiale, ma anche sotto il profilo morale, in quanto sintomatico dell'indisponibilità del genitore inadempiente a soddisfare le esigenze di vita dei figli.
Tra i casi giudiziari più recenti in cui i giudici hanno disposto l'affidamento esclusivo, ci sono, inoltre, quelli in cui un genitore è totalmente assente dalla vita familiare, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio (Tribunale Milano, 20/06/2018, n. 6910).
Tali comportamenti vengono interpretati come una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale.
4. Tutto ciò premesso, va detto dunque che – con specifico riferimento alla controversia in oggetto – le parti, al fine di vedersi accogliere le rispettive conclusioni in tema di affido esclusivo, avrebbero dovuto – ciascuna per sé – provare, in rito, la sussistenza di elementi di fatto sopravvenuti rispetto alla o alle condizioni di cui si chiedeva la revisione e – in fatto – la sussistenza dei requisiti previsti dalla prevalente giurisprudenza per modificare il regime di affidamento, nei termini appena esplicitati al superiore punto 3) della presente motivazione.
5. Rileva il Tribunale che nessuna delle parti abbia convincentemente provato la sussistenza dei necessari presupposti di legge onde legittimare la propria domanda di revisione.
Quanto alla parte ricorrente ed alla domanda principale, la stessa ha inteso documentare le proprie pretese, con denunce unilaterali.
In merito ad esse, va osservato che – da un lato – alcune di esse appaiono antecedenti alla sentenza di divorzio versata in atti, ragion per cui si deve ritenere che fossero state adeguatamente valutate in quella sede, senza dunque essere ostative ad una pronuncia di affido condiviso per come concordato.
Altre – quelle più recenti – sono appunto unilaterali e di esse non si conosce con certezza l'esito processuale.
In merito alla domanda riconvenzionale, alcune delle osservazioni poste a sostegno di essa non appaiono allo stato affatto provate – i pretesi controlli di Polizia, le interlocuzioni con i Servizi Sociali - ed ogni domanda istruttoria sul punto appare meramente esplorativa e, dunque, del tutto inammissibile;
altre – le esibizioni social del padre – non possono allo stato essere ritenute frutto di alterazione psichiatrica (che, se provata, sarebbe altamente pericolosa ed allarmante), ma - ancora allo stato, come ovviamente dedotto dal ricorrente - “solo
8 momenti goliardici, alcuni fatti per ironizzare, altri frutto e/o espressioni delle proprie opinione, seppure forse forti e non da tutti condivisibili, ma che in uno Stato democratico come il nostro sono libere di essere espresse, oppure come nel caso dei video offerti da controparte come presunta prova di problemi psichiatrici, sono solo il frutto di scene girate su un film in cui lo ha partecipato, avendo qualche anno fa frequentato una Per_1 scuola di recitazione per attori che è uno dei suoi tanti hobby, attività di svago che svolge e non corrispondono certo né alla realtà e ne ad uno stato patologico mentale” (così, testualmente in atti).
Per tale verso anche la CTU domandata dalla parte appare nella specie meramente esplorativa ed anch'essa – come le richieste istruttorie del ricorrente – del tutto inammissibili.
In sostanza, manca la prova certa – che le parti non hanno vicendevolmente fornito – circa la (sopravvenuta) inadeguatezza al ruolo genitoriale, ancora di recente attestata dalle parti senza contestazioni, per la natura concordata delle statuizioni in tema di affido filiale.
Incidenter tantum, va inoltre osservato che i lividi del figlio sono rimasti – se provati – di origine incerta e non necessariamente frutto di fatti civilmente e/o penalmente rilevanti, mentre è stata la stessa parte resistente ad attestare il rapporto morboso ancora esistente tra padre e figlio;
ella stessa – dunque – non attesta disinteresse
(il che avrebbe potuto sostenere una domanda di revisione), ma di pieno interesse, talvolta reso in forma eccessiva.
Tutte le altre domande parimenti avanzata dalla parte ricorrente – ad esempio in tema di differente collocazione domiciliare – appaiono assorbite e, comunque, non provate e parimenti infondate.
In definitiva vanno rigettate sia la domanda principale e quella riconvenzionale.
6. Quanto alle spese di lite, la natura del giudizio e l'accoglimento solo parziale della domanda avanzata dalla parte ricorrente, legittimano l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda principale;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale;
3) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile tenutasi in data 11 febbraio 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
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